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LEGGE 7 aprile 1997, n. 111

Current text a fecha 1997-05-02

Entrata in vigore della legge: 3-5-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO RELATIVO ALLA SEDE TRA LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA La Repubblica italiana (successivamente denominata "l'Italia") da una parte la Fondazione europea per la formazione professionale (successivamente denominata "la Fondazione") dall'altra parte Considerando il regolamento del Consiglio n. 1360/90 del 7 maggio 1990 che istituisce la Fondazione, Considerando la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, Considerando che l'articolo 13 del regolamento del Consiglio n. 1360/90 stabilisce che il protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 14 sulle norme per il personale e' stato modificato dal regolamento del Consiglio n. 2063/94 del 27.7.1994, che stabilisce che al personale della Fondazione si applicano i regolamenti e le regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale protocollo nonche' ad altri aspetti, Considerando che il sostegno del paese ospite e disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la citta' di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'allegato 1, Intenzionate a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1: Villa Gualino Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la citta' di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione il complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole della Convenzione riportata all'allegato 1.

Accordo - art. 2

Articolo 2 - Sostegno generale 1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. b) Tali servizi vengono forniti a condizioni eque, di modo che la Fondazione fruisca di termini simili a quelli previsti in circostanze analoghe per le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adopera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

Accordo - art. 3

Articolo 3 - Comunicazioni 1. La Fondazione e' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, puo' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.

Accordo - art. 4

Articolo 4 - Responsabilita' giuridica internazionale La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti della Fondazione.

Accordo - art. 5

Articolo 5 - Responsabilita' per danni o pregiudizi. 1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Tale responsabilita' e' disciplinata dal diritto italiano. 2. La Fondazione libera l'Italia dalle responsabilita' per richieste di risarcimento in caso di danno prodotti a terzi. 3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.

Accordo - art. 6

Articolo 6 - Disposizioni generali 1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 3. I privilegi individuali o specifici non rientranti in tale convenzione verranno negoziati tenendo conto delle condizioni gia' ottenute e in vigore per altre organizzazioni internazionali insediate in Italia. Tutti gli emendamenti negoziati in tal modo costituiranno oggetto di un accordo complementare al presente Accordo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 - Immunita' 1. La Fondazione, i suoi beni e i suoi averi, ovunque situati, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Per "edifici, locali e terreni utilizzati dalla Fondazione" si intendono: a) quelli indicati come tali nella convenzione allegata al presente documento; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessita'; b) quelli che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'. 3. Le persone autorizzate ai sensi delle leggi e dei regolamenti italiani a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza non possono entrare negli edifici e nei locali della Fondazione, o nei terreni da essa utilizzati, che su domanda o con autorizzazione del direttore della Fondazione o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, e ricevono da questi l'assistenza necessaria. Tuttavia il consenso delle autorita' competenti della Fondazione si ritiene dato in caso di calamita' naturali, incendio o altre circostanze che richiedono l'impiego immediato di misure di tutela della sicurezza pubblica. 4. Il direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che la sede della Fondazione non venga utilizzata come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale. 5. Il Governo italiano riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nel presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 - Esenzione da tasse e imposte 1. La Fondazione, le sue proprieta' e i suoi beni, entro i limiti della loro attivita' ufficiale, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano. 3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne e' esente per gli acquisti di importo rilevante di beni e servizi concernenti i suoi compiti ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di beni o servizi di importo superiore alle 100.000 lire italiane, o di importo superiore, che potra' essere stabilito in modo generale dalle competenti autorita' italiane. Detta franchigia non deve comunque pregiudicare i principi generali stabiliti nel presente articolo. 4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione e' ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovrattasse sul consumo di elettricita', metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato. 5. Le esenzioni e concessioni previste dal presente articolo non si applicano alle imposte (tasse) sui servizi di pubblica utilita' prestati alla Fondazione secondo tariffe debitamente fissate dalle autorita' italiane interessate, a condizione che tali imposte vengano indicate singolarmente e specificamente.

Accordo - art. 9

Articolo 9 - Importazioni e esportazioni 1. La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione; le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 2. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorita' italiane, che comporteranno piu' specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 3. I prodotti e i materiali importati o esportati dalla Fondazione, o a suo nome, o per suo conto, e necessari alle strutture e al suo funzionamento, in Italia sono esenti da "dazi" e da ogni altro diritto di importazione o esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione. I beni e i materiali importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'unione; le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 4. I beni importati in esenzione delle imposte e dei diritti, conformemente alle clausole del presente accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

Accordo - art. 10

Articolo 10 - Veicoli della Fondazione La Fondazione e' esente da "dazi" o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attivita' ufficiali" della Fondazione e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e parimenti esente dalla tassa sulla circolazione dei veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono essere importati in esenzione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, entro i limiti dei contingenti stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e la Fondazione. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potra' disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.

Accordo - art. 11

Articolo 11 - Personale della Fondazione 1. Il personale della Fondazione e' composto dalle seguenti categorie: a) personale statuario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita; - funzionari - agenti temporanei - agenti locali - agenti ausiliari b) personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc. Il personale esterno con incarichi ad-hoc di natura specialistica della Fondazione viene considerato "esperto incaricato dalla Fondazione". Ai fini del presente Accordo i consulenti e i tirocinanti vengono considerati "esperti incaricati dalla Fondazione". 2. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione e agli esperti incaricati dalla Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti ausiliari della Fondazione (i) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; continueranno a beneficiare di queste immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi; (iii) ne' essi, ne' i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri; (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; (v) ottengono, come i loro coniugi e i familiari a loro carico, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani; (vi) possono importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio alla Fondazione, per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che verra' immatricolato in serie speciale; (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni alla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai punti precedenti, il Direttore della Fondazione fruisce personalmente, come il proprio coniuge e i figli minorenni, dei privilegi e delle immunita', delle sanzioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di pari grado del corpo diplomatico in Italia. 5. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell'articolo 12 paragrafo 3 (i). 6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonche' tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidita' visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito. 7. Oltre i privilegi e alle immunita' precedentemente definiti, il personale che non e' cittadino italiano ne' permanentemente residente in Italia al momento dell'entrata in servizio e' autorizzato ad acquistare un'autovettura in franchigia di diritti e imposte per il periodo della permanenza in Italia; l'autovettura viene immatricolata in serie speciale.

Accordo - art. 12

Articolo 12 - Sicurezza sociale 1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, - i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale delle Comunita'; - gli agenti ausiliari sono iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine; - gli agenti locali e gli agenti ausiliari non iscritti ad un re- gime obbligatorio dell'Unione europea vengono iscritti al regime italiano, e sono a carico della Fondazione gli oneri previsti per i datori di lavoro dalla normativa in vigore. 2. La Fondazione e' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Fondazione, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di nazionalita' italiana deve comunque versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.

Accordo - art. 13

Articolo 13 - Disposizioni particolari 1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorita' italiane. Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorita' italiane l'elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari conviventi. Il direttore della Fondazione consegna a tutti i membri del personale una speciale carta d'identita' con fotografia, nome del titolare e sue funzioni alla Fondazione. 2. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunita' il direttore della Fondazione o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Fondazione, qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione. 3. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accodo.

Accordo - art. 14

Articolo 14 - Risoluzione delle controversie Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo e della Convenzione riportata in allegato saranno oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee.

Accordo - art. 15

Articolo 15 - Entrata in vigore Il presente Accordo relativo alla sede entra' in vigore dopo la ratifica del Parlamento della Repubblica italiana, che verra' notificata alla Fondazione. Fatto a Bruxelles il 19/12/94, in 4 esemplari Per la Fondazione Per la Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

ALLEGATO 1 PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER LA LOCALIZZAZIONE A VILLA GUALINO DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PREMESSO CHE: - la CEE ha individuato Torino come sede della Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata "Fondazione"; - la Citta' di Torino si e' impegnata a ricercare la sede idonea ad allocare nel modo piu' adeguato la Fondazione; - la Regione Piemonte ha da un decennio promosso la realizzazione del progetto Villa Gualino, al fine di dotare il Piemonte e Torino di una struttura residenziale, attrezzata e funzionale, per lo svolgimento di attivita' di ricerca avanzata, di alta formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione; - la Regione Piemonte ha, nell'ambito del sopracitato progetto, recuperato e ristrutturato una prima porzione della struttura, attiva dal 1985, ed ha in corso di ultimazione un secondo lotto per la sistemazione degli istituti scientifici costituiti dalla stessa Regione in collaborazione con gli Enti locali, gli Atenei le forze economiche e produttive piemontesi; - la Regione Piemonte ha dato in concessione per 13 anni con atto rep. n. 206 registrato il 29.10.1990 alla Societa' "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominato "Consorzio", il complesso, affidandogli la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del settore ovest del corpo basso nonche' la gestione sia della porzione gia' funzionante sia delle porzioni che mano a mano saranno ristrutturate e regolamentando termini economici e di destinazione d'uso della struttura con convenzione rep. n. 116 registrata il 20.12.1991; - due delegazioni della CEE, dopo aver effettuato in data 21.1.1994 e in data 1.3.1994 presente il Commissario prof. Antonio Ruberti, una serie di sopralluoghi, hanno espresso parere favorevole alla collocazione in Villa Gualino della Fondazione; - la Regione Piemonte ritiene coerente l'attivita' della Fondazione con il progetto Villa Gualino. TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTA' DI TORINO SI CONVIENE: ART. 1 La Regione Piemonte, d'intesa con la Citta' di Torino, destina alla Fondazione di cui in premessa, l'area delimitata con i colori rosso, verde e blu neghi allegati A e B, che formano parte integrante del presente protocollo. Tale destinazione avverra', con le modalita' previste dal presente atto, a far data dal 1 gennaio 1995, per la durata di 30 anni. Per i primi vent'anni nulla e' dovuto da parte della Citta' di Torino, oltre a quanto previsto dal presente accordo. Sei mesi prima dello spirare del ventesimo anno, la Regione Piemonte ridefinira' con la Citta' di Torino, gli oneri a carico dell'Amministrazione Civica relativi alla messa a disposizione dell'area per gli ultimi 10 anni. In particolare la Regione Piemonte destina alla Fondazione, a partire dal 1 gennaio 1995, fatte salve le necessita' di cui al 3 comma del successivo art. 5, gli spazi dell'immobile di Villa Gualino, contrassegnati col colore rosso, di cui agli allegati A e B. A tal fine si impegna a garantire, entro la fine del 1994, il finanziamento di L. 1.000.000.000 per la conclusione dei lavori di ristrutturazione in corso, comprese quelle modificazioni che la CEE richiedera' e che si valutera' concordemente di possibile effettuazione.

Protocollo - art. 2

ART. 2 Il Consorzio Villa Gualino, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte della CEE, progettera' ed eseguira' i lavori indispensabili negli spazi, contrassegnati col colore verde (primo stralcio) e col colore blu (secondo stralcio) di cui agli allegati A e B, destinati anche'essi a sede della Fondazione. Il Consiglio, inoltre, sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte, provvede alla progettazione, in un'area di Villa Gualino da individuare, di una nuova costruzione da destinare alle attivita' che avrebbero dovuto trovare allocazione nel settore est del corpo basso nonche' alla ristorazione che, per la presenza della Fondazione, necessitera' di maggiori spazi. Sara' contestualmente effettuata, per tale nuova costruzione, dal consorzio la verifica di tutto quanto attiene ai vincoli urbanistici, ambientali, architettonici, igienico-sanitari, di sicurezza. Il progetto dovra' essere presentato per l'approvazione alla Regione Piemonte entro il 30.9.1994.

Protocollo - art. 3

ART. 3 La Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla presentazione, approva il progetto di recupero e di nuova costruzione, comprensivo dei pareri e delle autorizzazioni necessari, con particolare riferimento a quelli relativi alla costruzione di nuovi edifici, condizione necessaria per l'attivazione di tutti gli interventi. A tal fine la Citta' di Torino si impegna a favorire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, che si rendessero necessari per la rapida e coerente realizzazione di quanto previsto dal progetto e, piu' in generale, dal presente protocollo d'intesa.

Protocollo - art. 4

ART. 4 Il Consorzio eseguira' i lavori, cosi' come approvati dall'Amministrazione Regionale e sulla base di un cronoprogramma concordato con l'Amministrazione Regionale stessa, l'Amministrazione Comunale di Torino e la Fondazione.

Protocollo - art. 5

ART. 5 La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della convenzione con il Consorzio, citata in premessa, la stipula di un contratto con la Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal 1 gennaio 1995, per la durata di 10 anni. Il contratto sara' rinnovato con modalita' da ridefinirsi per i successivi periodi. Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, utenze varie, pulizia, manutenzione ordinaria, servizi gestionali dell'area nonche' precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria, ristorante, parco, parcheggi, ecc.), le relative tariffe e quant'altro si rendesse necessario per la definizione dei rapporti. Preso atto delle necessita' espresse dalla Fondazione, il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, operera' al fine di garantire l'ospitalita' ad un primo nucleo di massimo 25 persone, a partire dal mese di luglio 1994, anche ricorrendo a soluzione provvisoria.

Protocollo - art. 6

ART. 6 Al Consorzio Villa Gualino saranno garantiti contributi per L. 19.000.000.000, a copertura delle spese derivanti da tutti gli interventi che si rendono necessari per l'insediamento della Fondazione, per le nuove costruzioni e per la sistemazione definitiva dell'intero complesso e del parco. A tal fine la Citta' di Torino ha gia' approvato l'erogazione di un contributo di L. 3.000.000.000, la Camera di Commercio di Torino ha deliberato un contributo di L. 1.500.000.000, la U.E. ha approvato un contributo di 5.000.000 di ECU (circa L. 9.500.000.000), la Compagnia di San Paolo ha deliberato un primo contributo di L. 350.000.000, la Fondazione C.R.T. ha approvato un primo contributo di L. 1.000.000.000. Sono pertanto gia' deliberati ed approvati contributi per un importo complessivo di L. 15.350.000.000. La Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo hanno inoltre espresso la loro disponibilita' ad erogare negli esercizi 1995/96/97 rispettivamente contributi per L. 1.000.000.000 e per L. 2.650.000.000 per un importo complessivo di L. 3.650.000.000. A favore del Consorzio Villa Gualino la Citta' di Torino concedera' fidejussione per L. 3.650.000.000, a garanzia degli importi ancora da deliberare da parte degli istituti bancari. Alla progressiva erogazione dei contributi da parte della Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo corrispondera' l'adeguamento della garanzia fidejussoria. Le modalita' e i tempi di liquidazione dei contributi saranno concordati tra Regione Piemonte, Citta' di Torino e Consorzio Villa Gualino, tenendo conto delle esigenze di avvio e di avanzamento dei lavori.

Protocollo - art. 7

ART. 7 La Citta' di Torino si impegna a reperire, d'intesa con la Regione Piemonte e in Torino, un'area idonea per il trasferimento della mostra Experimenta, attualmente allestita a Villa Gualino, concorrendo alle spese di insediamento e di gestione della stessa, nelle forme che si riterranno piu' opportune. Fino a che tale nuovo insediamento non sia realizzato, le manifestazioni di Experimenta continueranno a svolgersi nell'attuale sede.

Protocollo - art. 8

ART. 8 La Regione Piemonte e la Citta' di Torino opereranno concordemente per la valorizzazione complessiva di Villa Gualino, con particolare riguardo al sostegno delle istituzioni scientifiche operanti presso la struttura, allo sviluppo dei rapporti tra le istituzioni stesse e la Comunita' europea ed internazionale e al potenziamento delle iniziative di ricerca avanzata, di formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione, in collaborazione con gli atenei e le forze culturali, economiche e produttive piemontesi. Tra le forme di collaborazione e valorizzazione del complesso di Villa Gualino, in funzione della nuova dimensione internazionale che verra' ad assumere, la Citta' di Torino valutera' prioritariamente la possibilita' di allestire servizi di comunicazione agevole fra il centro citta' e la zona collinare in cui e' ubicato il complesso.

Protocollo - art. 9

ART. 9 Il Consorzio Villa Gualino sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza il presente protocollo. Torino li' Per la Regione Piemonte Per la Citta' di Torino Per accettazione del Consorzio Villa Gualino [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=097G013300200090110001&dgu=1997-05-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=1997-05-02&art.codiceRedazionale=097G0133)

Protocollo - Relazione tecnica

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE EDILIZIE Il centro polifunzionale di Villa Gualino e' costituito da tre nuclei autonomi ma interconnessi, organizzati per ospitare differenti attivita'. Il primo di essi, la "palazzina", che coincide con il cosiddetto settore A, svolge da tempo funzione ricettivo-alberghiera. Per il secondo nucleo, il "corpo inferiore", che comprende i cosiddetti "settori B1 e B2, C1 e C2, D", e' stato definitivamente previsto l'utilizzo ad attivita' di terziario avanzato: il "settore B1" come centro conferenze, i "settori B2, C1 e C2, D" come sede della Fondazione CEE - Task Force Risorse Umane. I "settori B1 e B2" sono in corso di ultimazione. I "settori C1 e C2, D" devono ancora essere ristrutturati. Il terzo nucleo, che coincide con il cosiddetto "settore E", comprendera' la costruzione di un ristorante self-service e di un nucleo autonomo di uffici, e la sistemazione definitiva a parcheggi, giardino e parco dell'intera superficie della proprieta' libera da costruzioni. L'organizzazione complessiva, la distribuzione, la forma e la dimensione dei singoli locali dei "settori B2, C1 e C2" sono puntualmente specificate nei disegni di progetto e, per B2, anche nello stato attuale del fabbricato. Per il "settore D" e' stato elaborato un progetto di larga massima in attesa delle piu' precise indicazioni che verranno fornite dalla Fondazione CEE. La ristrutturazione e la riqualificazione di tutti i settori saranno - o gia' sono - eseguite con criteri costanti, utilizzando per situazioni analoghe uguali caratteristiche tecnologiche e tecniche, uguali componenti e materiali. Pertanto la descrizione delle opere, che qui segue, e' valida per tutti i quattro settori. Descrizione delle opere - Opere di fondazione, sottomurazione e consolidamento anche mediante utilizzo di pali iniettati previa perforazione. - Opere strutturali in elevazione in cls. armato. - Interventi sulle strutture in c.a. orizzontali esistenti, mediante bonifica con betoncino sull'estradosso; demolizione della soletta rovescia e bonifica dell'intradosso. - Strutture verticali e orizzontali in acciaio a sostegno di murature, travi, solai esistenti. - Murature di mattoni pieni a completamento e risanamento di murature esistenti; paramento di mattoni a faccia vista a completamento dei muri a faccia vista esistenti. - Murature di blocchi semipieni termoisolanti per pareti di nuova costruzione. - Tramezzatura dei locali in muratura di mattoni semipieni di spessore cm. 7 o cm. 12, secondo le indicazioni dei disegni. La richiesta di adottare pareti mobili (anziche' tramezzi in muratura) per la suddivisione degli uffici, con la possibilita' di inserire in futuro una parete per ogni maschio di muro, incontra condizioni tecniche pressoche' proibitive se si vuole garantire un corretto isolamento acustico. Sussistono infatti numerose e gravose difficolta' tecniche per l'esecuzione del setto di separazione acustica posto tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio di copertura (vedi nota in Appendice). - Coperture piane a terrazzo eseguite con strato di pendenza in argilla espansa, strato isolante in polistirene spessore cm. 4, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, massetto in cls spessore cm. 4, pavimento in pietrini di cemento e cotto toscano non gelivo. - Coperture piane a transito veicolare eseguite con strato di pendenza in cls, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, strato di base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura di pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio. - Impermeabilizzazioni verticali con membrana prefabbricata bituminosa tra due spalmature di primer bituminoso, strato di protezione di polistirolo spessore cm. 3. - Soffittature interne in doghe di alluminio preverniciato con modulo cm. 20, cartonfeltro e lana di vetro posti superiormente. - Soffittature interne dei corridoi in cartongesso con indice di reazione al fuoco = 1. - Soffittature esterne in lamiera metallica ondulata e stirata a supporto di strato di malta cementizia spessore cm. 3. - Isolamenti termici verticali in polistirene spessore cm. 4 nei parapetti delle finestre e nelle nuove murature. - Isolamenti termici orizzontali in polistirene spessore cm. 4 ricoperto da cartonfeltro sopra le soffittature esterne. - Intonaco esterno pietrificante con colori minerali su rinzaffo in malta di cemento. - Isolamento acustico sotto ogni tramezzo nuovo, con strato di conglomerato di granulato di gomma spessore mm. 6. - Intonaco interno con malta di calce idraulica e arricciatura in malta al calce dolce. - Pavimenti interni di tutti i locali principali in piastrelle di gres porcellanato 40 x 40 "Corindo" della "Graniti Fiandre ; per i locali di piccole dimensioni lo stesso materiale ma 30 x 30. Passata in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2. - Pavimenti delle centrali tecniche in gres rosso antiscivolo 7,5 x 15. - Pavimentazioni stradali con fondazione in misto granulare anidro spessore cm. 30 minimo, base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura in pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio. - Marciapiedi esterni con tappeto in pietrischetto bitumato spessore cm. 2,5 su massetto in c.a. e cordoli in pietra di Luserna. - Pavimenti del porticato in pietra di Luserna 40 x 40 in campi definiti da passate o cordoli in pietra di Luserna. - Marciapiedi della corte interna con pietrini di cemento e fasce di cotto toscano racchiusi in cordoli in cls, su massetto in c.a. - Rivestimenti interni per servizi igienici in piastrelle di ceramica smaltata 20 x 20 o 15 x 15. - Opere esterne di finitura in pietra di Luserna: copertine, zoccoli, davanzali, soglie, gradini a massello e a lastra, architravi, basamenti delle piramidi vetrate. - Zoccoli interni: in marmo bianco "Carrara" h. cm. 10 su tutti i pavimenti in gres porcellanato; in gres rosso su pavimenti in gres rosso; in acciaio inox per i pilastri in acciaio circolari. - Scale esterne di sicurezza totalmente in acciaio zincato a caldo: strutture, gradini, ripiani parapetti, mancorrenti. - Scale interne eptagonali e circolari in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2 e cm. 3, zoccolino h. cm. 10. - Scale alle sottocentrali tecniche in elementi prefabbricati di c.a. - Soglie, davanzali, copertine interne in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 3. - Serramenti esterni in alluminio spessore mm. 55, con ossidazione anodica minimo 15 micron, elettrocolorazione e satinatura chimica; battute in neoprene; controtelaio in acciaio zincato; tende avvolgibili esterne a rullo in tessuto alveolare in fibra di vetro e PVC con comando ad asta oscillante e cassonetti in alluminio. - Serramenti esterni in acciaio per i locali delle centrali tecniche. - Serramenti interni vetrati in alluminio, con caratteristiche analoghe a quelli esterni, controtelaio in acciaio zincato. - Porte interne con controtelaio in acciaio zincato, telaio fisso in alluminio con caratteristiche analoghe a quelli per serramenti esterni, con sezione a cannocchiale, pannello porta pieno spessore mm. 48 in tamburato di legno e due compensati da mm. 5, rivestito con laminato plastico melaminico. - Porte in acciaio, antincendio, vetrate, omologate per classe di resistenza al fuoco REI 60'. - Porte in acciaio, antincendio, piene o con oblo' diametro cm. 40, omologate per resistenza al fuoco REI 60'. - Stipiti e architravi di ascensori, di porte e vetrate in acciaio, eseguiti in alluminio con caratteristiche analoghe a quelle dei serramenti esterni. - Maniglioni, maniglioni antipanico, apparati antincendio, pompe di chiusura, serrature elettriche su serramenti esterni e interni, ove occorra. - Griglie pedonabili e carrabili, con struttura principale (mobile ove richiesto) in profilati normali, struttura secondaria a racchiudere i pannelli di griglia eseguita con lame a interspazio non maggiore di cm. 1,5; il tutto zincato a caldo. - Griglie in alluminio a schermatura dei lucernari dei corridoi della manica bassa. - Mancorrenti in tubo di acciaio per scale esterne, parapetti terrazze, scale interne circolari ed eptagone. - Parapetto delle scale eptagone in tubi e profilati in acciaio verniciato a fuoco e lastre di vetro temperato. - Mancorrente di sicurezza in alluminio rinforzato per le finestre del primo piano con parapetto di altezza inferiore a cm. 100. - Pareti e parapetti in vetrocemento con diffusori a camera d'aria spessore cm. 8 contenuti in telai in acciaio, per le scale eptagonali. - Opere da lattoniere in rame per le copertine dei basamenti dei lucernari; bocchettoni in piombo spessore 20/10 mm. per gli imbocchi dei tubi pluviali nel terrazzo. - Vetri: - vetrate a camera d'aria per serramenti esterni; - vetrate a camera d'aria con due vetri stratificati per le porte esterne; - vetrate a camera d'aria con cristallo temperato riflettente esterno spessore mm. 8 e stratificato interno per le piramidi vetrate; - vetri stratificati per porte interne; - vetri stratificati Ignistop 60' per le porte tagliafuoco interne. - Lucernari in metacrilato opale con camera d'aria, dimensioni 100 x 200, con basamento in profilato di alluminio e guarnizioni. - Decorazione delle pareti dei locali di uso comune con smalto gliceroftalico a due mani previa imprimitura. - Decorazione di pareti e soffitti di uffici, servizi, e di soffitti dei locali di uso comune con idropittura lavabile, con almeno il 30% di resine, a due mani previa imprimitura. - Trattamento delle superfici murarie esterne con applicazione di idrorepellente al silicone a due mani, a rifiuto. - Decorazione delle opere in ferro non preverniciate con due mani di smalto sintetico previa preparazione con protezione antiruggine o, per le superfici zincate, con speciale aggrappante. - Protezione delle strutture in acciaio con vernice intumescente per resistenza al fuoco REI 45', previa preparazione antiruggine. - Formazione di tappeto erboso e piantumazione di alberi nella corte principale.

Protocollo - Appendice

APPENDICE (vedi tavola n. 16 CEE, sezione trasversale del "settore C"). Le condizioni pressoche' proibitive da affrontare per garantire un corretto isolamento acustico in ogni teorica posizione di suddivisione degli uffici dipende dalle anomale caratteristiche del fabbricato, caratteristiche che si riscontrano uniformi in tutti i settori: 1) Eccessiva altezza dei locali (minimo mt. 4,70; massimo mt. 5), che richiede un'altezza anomala del setto acustico (mt. 1,50 circa anziche' mt. 0,30 circa) e quindi la necessita' di costruire un'apposita struttura sospesa e controventata che, oltre a separare acusticamente sopporti agevolmente le sollecitazioni verticali e orizzontali trasmessele dalla sottostante parete mobile ad essa fissata. 2) Andamento irregolare della superficie di intradosso del solaio di copertura, causato dalla parziale demolizione della sua soletta inferiore (per motivi di bonifica strutturale) e dalla presenza di travi sporgenti, che impedisce una completa e perfetta aderenza del setto acustico alla sua forma spezzata, con conseguente interruzione dell'effetto di separazione acustica. 3) Presenza di serramenti esterni molto alti, che richiede una modellazione a due livelli della soffittatura dei locali, e la conseguente necessita' di modellare anche il setto acustico e la sua struttura nel suo profilo inferiore; analoga modellazione e' richiesta anche alla parete mobile sottostante. 4) Presenza di canalizzazioni e tubazioni con percorso longitudinale al di sopra della soffittatura, che interrompono la continuita' del setto acustico e quindi diminuiscono l'efficacia dell'isolamento richiesto. La muratura in mattoni, invece, elimina di fatto tutti questi inconvenienti in quanto: separa i locali costituendo una barriera acustica continua da solaio che regge il pavimento a intradosso del solaio di copertura; puo' aderire facilmente alle irregolarita' di contatto con l'intradosso e con le canalizzazioni presenti; consente che il controsoffitto sia autonomo per ogni locale, e, quindi, acusticamente non continuo e facilmente modellabile ad altezze di- verse. Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-Relazione impianti

ALLEGATO 7 RELAZIONE SUGLI IMPIANTI 1 PREMESSA Questa relazione illustra gli impianti installati a servizio dei settori B, C, D del complesso denominato Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, Torino, suddivisi come segue: - Centrali di produzione e sottocentrali di distribuzione dell'intero complesso - Impianto termico e di ventilazione - Impianto idrico ed antincendio - Impianto fognario - Impianto elettrico - Impianti elettrici speciali (rivelazione fumi, antintrusione, telefonico, etc.) Le centrali di produzione sono collegate con le zone degli uffici mediante la costruzione di un cunicolo ispezionabile sottostante l'ala bassa del corpo inferiore (settori B e C); il cunicolo collega le due sottocentrali una localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B e l'altra sistemata al piano interrato del settore D. In relazione alla notevole distanza tra la zona tecnologica di produzione e le sottocentrali, e' prevista un'unica alimentazione di acqua calda (85 (compreso) 70 gradi C) ed un'unica alimentazione di acqua refrigerata (7 (compreso) 12 gradi C) per ogni sottocentrale; tali alimentazioni percorrono il cunicolo per l'intera lunghezza. 2 Descrizione delle centrali di produzione e delle sottocentrali Le centrali tecnologiche (produzione) sono costituite da: - centrale termica con potenza installata di 1,5 milioni di Kcal/h ripartita su 3 caldaie da 0,5 milioni di Kcal/h caduna, alimentate da bruciatori misti gas-gasolio. Nella centrale termica e' installato un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed il recupero di energia termica per uso igienico sanitario, costituito da due Totem, alimentati a gas metano, in grado di produrre ciascuno 15 Kwe e 33000 Kcal/h. - centrale idraulica in cui sono sistemati un serbatoio d'accumulo da 20 mc, due autoclavi da 3 mc con pompe per la distribuzione dell'acqua fredda in tutto l'edificio. Il circuito dell'acqua calda sanitaria e, preceduto da un addolcitore a scambio di resine, previsto per una portata media di 36 mc. - centrale elettrica con quadro di media tensione, quadro di bassa tensione per l'alimentazione e la protezione di tutti i carichi installati nel complesso. Il sistema e' alimentato da due trasformatori da 250 KVA - 6300 V/380V in parallelo installati nel quadro di media tensione. - centrale frigorifera costituita da due gruppi frigoriferi del tipo semiermetico di potenzialita' 200.000 F/h; i condensatori sono raffreddati mediante torri evaporative localizzate in una fossa del piazzale, appositamente predisposta e grigliata superiormente. Tale centrale frigorifera produce l'acqua refrigerata per l'alimentazione delle batterie fredde dei gruppi di trattamento dell'aria a servizio delle varie zone del complesso e per l'alimentazione dei circuiti ventilconvettori. Le sottocentrali di distribuzione e trattamento aria a servizio dei settori B, C, D sono due: - sottocentrale a servizio del settore B e C1 - localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio della sola sala conferenze e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore B e C1. Tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie, in quanto l'elevata distanza delle centrali di produzione induce a rendere minimo il numero di tubazioni principali di alimentazione (andata e ritorno acqua calda ed acqua refrigerata). - sottocentrale a servizio del settore C2 e D -localizzata al piano interrato del settore D - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio del settore C2 e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore D. Anche tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie. Sono previsti sistemi di contabilizzazione dell'energie distribuite alle sottocentrali per permettere una suddivisione dei costi gestionali. 3 Descrizione degli impianti di distribuzione 3.1 Impianto termico e di ventilazione - Le principali tipologie degli impianti termici adottati per il riscaldamento od il condizionamento delle varie zone del complesso sono cosi' riassumibili: a) Impianto a ventilconvettori ed aria primaria. Tale impianto e' previsto per tutti i locali eccetto la sala conferenze che e' dotata di impianto a tutt'aria e delle zone di servizio (locali igienici, alcune scale, filtri, guardaroba) che sono dotati di impianto a radiatori. Esso e' del tipo a due tubi con ventilconvettori ad un'unica batteria e valvola di regolazione a tre vie su ogni ventilconvettore. Durante l'inverno i ventilconvettori sono alimentati con acqua tra 65 gradi C e 40 gradi C in ingresso e salto di 10 gradi C tra entrata ed uscita, mentre durante l'estate essi possono essere alimentati con acqua refrigerata in ingresso ad 11 gradi C e con salto di 5 gradi C (nel caso non si ritenesse opportuno l'uso dei ventilconvettori per il raffrescamento estivo, essi possono essere disattivati). I ventilconvettori sono dimensionati per funzionare alla velocita' media del ventilatore, per attenuare i disturbi di tipo acustico. E' previsto un sistema di controllo della regolazione a microprocessore che comanda centralmente le valvole di ogni zona di ventilconvettori consentendo la variazione delle temperature interne di riferimento e l'autodiagnosi del funzionamento delle valvole stesse. Tale sistema fa parte di un generale impianto di supervisione. All'aria primaria, interamente presa dall'esterno, sono affidati due compiti: quello del ricambio e quello della regolazione del grado igrometrico medio negli ambienti. Le portate dell'aria potranno essere variate in funzione di particolari esigenze e tale variazione puo' essere automatizzata secondo orari prestabiliti. L'impianto e' in grado di mantenere negli ambienti condizioni di temperatura ed umidita' relative prestabilite sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo. Le tubazioni di alimentazione, in tubo mannesmann ed isolate termicamente, seguono il percorso principale a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa; entrano nei vespai sotto il piano terreno e nei cavedi verticali per poi raggiungere i controsoffitti dei piani sottostanti i ventilconvettori, ed alimentarli, dove possibile, dal basso. Dove non sono previsti controsoffitti e dove non esistono vespai praticabili, l'alimentazione ai ventilconvettori e' effettuata con distribuzione a pavimento mediante l'utilizzo di tubazioni in rame preisolate facenti capo a collettorini analoghi a quelli di tipo idraulico. I canali dell'aria primaria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, dai vari gruppi di trattamento raggiungono i cavedi ed alimentano gli apparecchi di diffusione dell'aria passando nelle controsoffittature. b) Impianto a radiatori Tale impianto e' previsto nei locali di servizio, ad esempio locali igienici, guardaroba, depositi, filtri ed in alcune scale. Questi locali sono in genere tenuti in depressione e quindi sono ventilati mediante l'aria estratta da altri locali adiacenti. L'impianto e' costituito da radiatori in ghisa od acciaio preverniciato. Le tubazioni, anch'esse in acciaio mannesmann seguono percorsi paralleli a quelli dei ventilconvettori. c) Impianti a tutt'aria Tali impianti utilizzano l'aria come unico fluido per la climatizzazione degli ambienti: essi effettuano la termoventilazione negli ambienti dove e' previsto il solo riscaldamento invernale (magazzini) ed il condizionamento dove e' previsto il riscaldamento invernate ed il raffrescamento estivo e dove e' necessario mantenere in qualsiasi momento precise condizioni ambientali termiche ed igrometriche (sale conferenze). In relazione alle necessita' ambientali di ricambio, sono realizzati impianti con portate di aria di ricircolo piu' o meno elevate e variabili automaticamente sia in funzione di parametri prestabiliti come ad esempio la qualita' dell'aria (in base al numero delle persone in ambiente) e sia in funzione di orari prefissati. I canali dell'aria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, seguono percorsi dettati da esigenze architettoniche e funzionali. Il centro di calcolo e' dotato di impianto autonomo di condizionamento costituito da un gruppo refrigeratore raffreddato ad aria che alimenta un'unita' locale con immissione dell'aria nel pavimento sopraelevato. 3.2 Impianto idrico, antincendio e fognario L'impianto igienico sanitario e' costituito dalla rete di distribuzione dell'acqua calda e fredda, dai servizi igienici e dalla rete di scarico all'interno dei servizi fino alle colonne. Per quanto riguarda la rete fognaria sono previste colonne in geberit e una nuova rete orizzontale, dove non e' possibile o non consigliabile l'utilizzo di quella esistente. Viene invece utilizzato il collettore principale in gres che attraversa il cortile interno in cunicolo ispezionabile a quota tale da permettere la raccolta di tutti gli scarichi anche quelli previsti a piano interrato. La rete di alimentazione principale, che parte dalla centrale idraulica esistente e che comprende acqua fredda, calda e ricircolo, e' in acciaio zincato e fa capo, per ogni gruppo di utenze, a collettori complanari di distribuzione, collocati in cassette con sportelli in acciaio ispezionabili, da cui partono tubazioni in polietilene reticolato a pavimento per l'alimentazione dei singoli apparecchi. Le reti principali passeranno negli spazi ispezionabili previsti (cunicoli, cavedi, controsoffittature) fino a giungere agli elementi terminali costituiti dai collettori complanari. Tutte le tubazioni sono isolate termicamente secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Gli apparecchi sanitari, del tipo sospeso per consentire la migliore pulizia dei pavimenti dei locali, sono tutti dotati di rubinetteria monoforo, monocomando. Nei servizi per il pubblico e per gli handicappati vengono utilizzati apparecchi e rubinetterie adeguate alle specifiche necessita' e secondo la legislazione vigente. La rete di scarico all'interno dei servizi e' realizzata con tubazioni in geberit opportunamente dimensionate. L'impianto antincendio si snoda dall'apposita presa indipendente dell'acquedotto e la rete orizzontale in tubo di acciaio zincato corre a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori B e C). Dalla rete orizzontale si staccano le derivazioni per l'alimentazione delle cassette U.N.I 45 che sono installate in prossimita' delle scale o delle uscite, secondo le richieste dei Vigili del Fuoco. 3.3 Impianto elettrico Il dimensionamento della cabina di trasformazione nella sua configurazione finale risulta basato su due trasformatori da 250 KVA in parallelo, per un totale di 500 KVA di potenza totale disponibile. Il percorso principale dei cavi e realizzato in canalette in lamiera zincata passanti a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori C e B); le salite verticali avvengono nei cavedi mediante passerelle metalliche portacavi ed i percorsi secondari nelle controsoffittature od in traccia. I cavi sono del tipo multipolare, in esecuzione non propagante l'incendio ed a bassa emissione di acido cloridrico, con isolamento in gomma sotto guaina in PVC butile. La struttura dei quadri di fabbricato e' composta da elementi modulari che permettono una maggiore flessibilita' d'impiego in proiezione futura; la verniciatura e' del tipo elettrostatico con polveri epossidiche. I quadri elettrici per le centrali o per altre utenze particolari sono in esecuzione monobiocco e con grado di protezione appropriato. I quadri di distribuzione principali sono: - quadro centrale termica, idraulica, frigorifera - quadro sottocentrale settori C2 e D - quadro sottocentrale settori B e C1, - quadro piano terreno settore B - quadro piano primo settore B - quadro settore C1, - quadro settore C2 - quadro piano terreno settore D - quadro piano primo settore D La principale fonte di emergenza elettrica del complesso e' costituita dai due gruppi di cogenerazione Totem installati nella centrale termica che alimentano le utenze d'emergenza enucleate durante la precedente fase di ristrutturazione e che dovrebbero essere in grado di alimentare anche le nuove utenze del corpo inferiore (illuminazione di sicurezza). L'impianto di illuminazione, normale e di emergenza, e' suddiviso in varii circuiti facenti capo ai quadri di fabbricato. I corpi illuminanti sono scelti in funzione delle caratteristiche architettoniche e delle condizioni di illuminazione da realizzarsi nei vari locali. Nei locali dove e' richiesto un elevato illuminamento per permettere operazioni di studio, lettura etc. e' previsto un doppio livello d'illuminazione, un primo livello generale di base realizzato con corpi illuminanti a soffitto (controsoffitto) ed un secondo livello personalizzato che puo' essere realizzato con corpi illuminanti da tavolo ed alimentati mediante le prese previste ai quattro angoli di ogni locale. Per quanto riguarda l'impianto esterno sono previsti varii circuiti che permettono l'illuminazione di diverse zone e percorsi, quali il cortile interno, le terrazze praticabili, gli ingressi principali etc. I corpi illuminanti sono del tipo stagno per esterno con grado di protezione IP 55. Le prese installate nei locali adibiti ad ufficio sono del tipo con automatico magnetotermico. Le linee che alimentano i quadri elettrici relativi alle distribuzioni interne del settore B (esclusa sala conferenze), settore C e settore D e la linea di alimentazione del gruppo frigorifero autonomo a servizio del centro di calcolo, sono previste sotto gruppi di continuita' opportunamente dislocati. Tutto l'impianto elettrico e' eseguito secondo le normative vigenti ed in particolare le norme CEI e la legge 46/90. 3.4 Impianti elettrici speciali 3.4.1 Impianto di rivelazione fumi Un impianto automatico di rivelazione fumi e' previsto nelle sale riunioni e relativi locali accessori (guardaroba, cabine di proiezione), nei magazzini al piano interrato ed in eventuali altri locali particolari secondo le richieste del Comando VVF. Tale impianto e' dotato di rivelatori di tipo ottico e di centralina automatica di tipo analogico con segnalazione acustica dell'allarme, posta in reception. La centrale, montata in appositi rack, oltre ad azionare le sirene d'allarme consente la chiusura delle porte tagliafuoco mediante azionamento di contatti magnetici, ferma i gruppi di ventilazione e porta al piano terreno gli ascensori. I rivelatori, di tipo ottico ad elevata sensibilita', possono essere raggruppati in zone differenti secondo le esigenze contingenti semplicemente eseguendo operazioni di riprogrammazione sulla centrale. Pulsanti manuali di allarme a rottura di vetro sono montati nei corridoi e nelle zone a disposizione del pubblico. I cavi di collegamento sono del tipo antifiamma e corrono nel nuovo cunicolo ispezionabile e nei cavedi per i percorsi principali ed in traccia per i percorsi secondari. E' realizzata una rete di terra dell'edificio che corre lungo il perimetro esterno dell'intero complesso. Tale rete fa capo a nodi equipotenziali posti nei quadri elettrici nelle sottocentrali a cui sono collegati oltre ai conduttori di terra dell'edificio, tutti gli elementi che possono costituire un valido collegamento a terra sia del tipo naturale che artificiale (tubi acqua, parti metalliche strutturali, etc.). La rete di terra e' eseguita secondo le norme CEl 64-8 e 11-8. Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche realizzato secondo le norme CEI 81-1, e' costituito da una semplice rete di captazione posta sopra la copertura in bandelle di rame e da un certo numero di calate lungo gli spigoli dell'edificio: tali calate sono collegate alla dorsale di terra all'esterno dell'edificio. 3.4.2 Impianto antintrusione I percorsi principali del complesso sono controllati da un impianto antintrusione, dotato di sensori ad infrarossi passivi e di centralina automatica a visualizzazione ottica e segnalazione acustica dell'allarme, posta nel locale di controllo. La zona del centro di calcolo e' controllata, come zona specifica, dall'impianto antintrusione; sono previsti sensori ad infrarossi passivi e pone con contatti magnetici collegati ad un allarme generale. Un impianto di sicurezza con sensore di temperatura ambiente e' previsto nel centro di calcolo, collegato ad un combinatore telefonico per segnalazione d'allarme in caso di innalzamento incontrollato di temperatura. I sensori sono suddivisi tra quelli adatti alla protezione di zone lineari e quelli adatti alla protezione di zone a pianta quadrata. La segnalazione acustica e' realizzata mediante sirene autoprotette. I cavi di collegamento sono schermati ad isolamento Mylar e corrono secondo percorsi paralleli a quelli dell'impianto antincendio. 3.4.3 Impianti telefonico, di telecomunicazioni e trasmissione dati Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione e trasmissione sono predisposti gli spazi per i passaggi dei cavi e per la sistemazione delle apparecchiature principali. 3.4.4 Impianto di supervisione Il sistema di supervisione e' predisposto per realizzare il comando ed il controllo di tutti gli impianti tecnici e la loro gestione ottimizzata. E' costituito da una unita' centrale di supervisione che governa il flusso di informazioni provenienti da sottostazioni periferiche, dotata di terminale video, tastiera di comando e stampante. Le sottostazioni periferiche sono costituite da unita' intelligenti e moduli di funzione, ognuna delle quali si autoesclude dall'anello di collegamento in caso di guasto; rilevano le condizioni di funzionamento e le grandezze misurate sul campo da appositi strumenti nei punti di informazione prestabiliti. Tale sistema risulta di fondamentale importanza, in un edificio di notevole complessita' architettonica ed impiantistica quale il complesso di Villa Gualino, per semplificare la gestione, ottimizzare i consumi e controllare le eventuali anomalie di funzionamento. I programmi operativi che permettono il controllo dei vari processi dispongono di una struttura modulare tale da rendere possibile, mediante combinazioni di piu' programmi o parti di essi, la facile adattabilita' alle esigenze dell'impianto, anche se queste ultime cambiassero nel corso della gestione. La trasmissione dei dati e' effettuata ad anello con cavo di tipo telefonico. La regolazione di tutte le apparecchiature nelle centrali tecnologiche e' automatica di tipo elettronico e puo' essere comandata dall'impianto di supervisione sopradescritto. Le principali regolazioni previste sono: - Regolazione in cascata caldaie - Regolazione ottimizzata inserzione circuiti - Regolazione temperatura acqua sanitaria - Regolazione temperatura acqua calda ventilconvettori - Regolazione temperatura acqua fredda ventilconvettori - Regolazione temperatura ed umidita' aria trattata dai condizionatori

Protocollo - Valutazione costi

ALLEGATO 8 VALUTAZIONE DEI COSTI GESTIONALI Le aree assegnate in uso esclusivo alla Fondazione (Settori b2, C e D) misurano circa mq. 5.420, cui bisogna aggiungere convenzionali mq. 160 dell'area b1 (quota parte a carico della Fondazione per l'uso del settore b1, che complessivamente misura mq. 800), per un totale di mq. 5.580. L'area assegnata alla Fondazione rappresenta pertanto il 40% dell'intero fabbricato, che misura complessivamente mq. 13.750. Per calcolare i costi gestionali di cui all'art 9, si individuano le seguenti sette voci da considerarsi come elenco completo: A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA TERMICA B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E AREE ESTERNE E) VIGILANZA F) RACCOLTA RIFIUTI G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA TERMICA 1) Acqua fredda Il costo dell'uso quotidiano sara' calcolato su una base ipotetica di 60 litri per persona per giorno di lavoro, allo stesso prezzo per mq. fatturato al Consorzio (attualmente di L 2000/m3 circa). Ai fini del calcolo, il numero di giorni di lavoro per anno viene considerato come fisso a 200. Il calcolo terra' conto del numero di mesi-uomo della Fondazione (personale interno), sulla base delle quantita' fornite, in tempo utile, dalla stessa Fondazione. L'uso comune di acqua fredda che viene preso in considerazione si limita all'acqua delle torri di raffreddamento della centrale frigorifera, per la quale si utilizzera' uno strumento contatore sulla tubazione di alimentazione, addebitando alla Fondazione il 40% di quanto registrato. 2) Energia termica per riscaldamento ed acqua sanitaria (vedasi allegato A) Settore B+C1: - 1 contatore sulle tubazioni principali - 1 contatore sulle tubazioni della sala conferenze Settore C2+D: - 1 contatore sulle tubazioni principali La misurazione consiste in una misura di portata e di (Delta)t (differenza di temperatura) con integrazione nel tempo in modo da ottenere kWh termici. 3) Energia elettrica per l'uso proprio della Fondazione (vedasi allegato B) Settore B+C1: - 1 contatore sulla linea principale su cui applicare un coefficiente per la suddivisione con la sala conferenze Settore C2+D: - 1 contatore sulla linea principale (tutto da attribuire alla Fondazione) 4) Energia elettrica per parti comuni generali - Per l'illuminazione esterna, ci si basa su una potenza totale fi- nale di 20 kW. 20 kW x 10 h/giorno x 200 giorni = 40.000 kWh 40.000 kWh x 200 L./kWh = L. 8.000.000 Il 40% di tale costo sara' addebitato alla Fondazione. - Per l'energia elettrica utilizzata dalla centrale termica, si considera il consumo reale di questa in kWh, che viene imputato alla Fondazione al prezzo corrente dell'energia elettrica, in proporzione all'uso di energia termica imputabile ad essa. - Rispetto alla centrale idraulica si procedera' in modo analogo. La proporzione imputata alla Fondazione corrispondera' alla quantita' forfettaria di cui al punto A1, rapportata all'uso di acqua registrato dall'intero complesso nel periodo in questione. - Per la centrale frigorifera sara' installato un contatore specifico sulla linea elettrica della stessa. Il costo sara' parzialmente imputato alla Fondazione in proporzione ai volumi condizionati che essa rappresenta. B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI L'onere per gli impianti ad uso della Fondazione e' valutato a consuntivo, considerando il costo degli operai manutentori, dei materiali occorrenti e dell'intervento di ditte esterne. Per gli impianti comuni idraulici, elettrici e termici la quota proporzionale a carico della Fondazione sara' quella che derivera' dall'uso effettivo o forfettario, cosi' come definito al precedente punto A). Per tutti gli altri impianti comuni il 40% della spesa sara' a carico della Fondazione. Per gli impianti specifici della Fondazione, sulla base degli accordi di manutenzione che saranno concordati tra le due parti, il Consorzio richiedera' un rimborso pari al 100%. C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI E' facolta' della Fondazione effettuare le pulizie degli spazi interni in via diretta oppure tramite ditte direttamente incaricate, salvo un rimborso annuo al Consorzio di L. 5.000.000, connesso alla quota parte per l'uso del Settore b1. Nel caso in cui venga deciso di ricorrere ai servizi del Consorzio, il rimborso sara' relativo al costo effettivo di personale, macchinari e materiale di consumo impiegati, con un utilizzo di persone e mezzi da concordare periodicamente con la Fondazione, sulla base delle esigenze e dell'esperienza. D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI ED AREE ESTERNE Il costo consuntivo effettivo sara' imputato annualmente alla Fondazione nella misura del 40% fino a un tetto massimo di L. 85.000.000. Tale importo sara' aggiornato sulla base degli indici ISTAT. E) VIGILANZA Il servizio da effettuare da parte del Consorzio ed il contributo corrispondente della Fondazione saranno concordemente definiti tra le due parti, sulla base degli interessi di ciascuno. F) RACCOLTA RIFIUTI La Fondazione rimborsera' al Consorzio l'imposta da pagare al Comune di Torino in funzione delle superfici a disposizione della Fondazione stessa. G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE 1) Assicurazioni Il Consorzio assicurera' l'insieme del complesso contro i danni, l'incendio e la responsabilita' civile, lasciando alla Fondazione unicamente il dovere di assicurare i propri beni. La Fondazione rimborsera' al Consorzio la quota parte dei costi assicurativi generali; tale quota sara' calcolata sulla base della porzione del premio assicurativo relativo alle sezioni del complesso occupate esclusivamente o parzialmente da essa. Il Consorzio otterra' le informazioni necessarie al calcolo del premio dalle Societa' assicurative interpellate. Il Consorzio, prima della firma, sottoporra' alla Fondazione il testo dei contratti da stipulare, per la necessaria intesa con la Fondazione stessa. Nell'eventualita' in cui il Consorzio fosse obbligato a concludere contratti in un periodo di tempo troppo breve per consentire la consultazione, una copia del contratto stipulato sara' inviata, per conoscenza, alla Fondazione. 2) Oneri di organizzazione generale Gli oneri di organizzazione generale comprendono: - gli oneri societari, del management e dell'insieme degli impiegati addetti a finzioni contabili, amministrative, contrattuali e fiscali; - gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sopra indicate (postali, telefonici fiscali, notarili e logistici). La Fondazione riconosce gli oneri particolari derivanti dal cantiere di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione dell'edificio, che sono di rilievo, ma limitati nel tempo. Nel corso del 1995, le parti concorderanno l'incarico ad un consulente indipendente, per l'analisi dei costi di cui al presente punto, nel bilancio del Consorzio, derivanti dall'insediamento a Villa Gualino della Fondazione, sia nel breve periodo sia a regime. Le parti, entro il 30 settembre 1995, alla luce dei risultati di tale analisi concorderanno la ripartizione degli oneri tra il Consorzio e la Fondazione. Il costo derivante dall'incarico di consulenza dovra' comportare una spesa non superiore a L. 10.000.000 e l'onere relativo sara' egualmente sostenuto da Fondazione e Consorzio. Per l'anno 1995, in attesa dell'accordo sopra descritto, la Fondazione eroghera' anticipi trimestrali sulla base di un importo convenzionale di L. 60.000.000. In sede di saldo la Fondazione procedera' alla liquidazione di quanto dovuto secondo gli accordi definiti nel corso del 1995. INDICAZIONI GENERALI - Gli oneri come sopra identificati saranno rapportati, per l'effettivo costo, in funzione della messa a disposizione di ogni singolo settore, percentualmente rispetto alla totalita' della superficie assegnata in fase finale. - A partire dal 1 gennaio 1998, ed eventualmente anche prima di tale data, alla luce di elementi non previsti alla data di firma della convenzione, qualsiasi delle parti potra' richiedere la revisione di alcuni dispositivi del presente allegato, in funzione dell'esperienza intercorsa. Ogni eventuale revisione sara' effettuata consensualmente. - Per l'anno 1995, subordinatamente al rispetto del calendario previsto dalla convenzione, vengono stabiliti dei valori indicativi per le voci dalla A) alla G), da pagarsi trimestralmente, in via anticipata, sulla base del seguente riparto: A) Acqua, energia elettrica ed energia termica L. 65.000.000 B) Manutenzione ordinaria degli impianti L. 27.000.000 C) Pulizia degli ambienti L. 90.000.000 D) Manutenzione strade, parcheggi ed aree esterne L. 20.000.000 E) Vigilanza L. 20.000.000 F) Raccolta rifiuti L. 10.000.000 G) Oneri di gestione e organizzazione generale 1) Assicurazioni 2) Oneri di organizzazione generale Alla fine del primo anno saranno effettuati conguagli. Per gli anni successivi gli acconti saranno commisurati al valore dell'anno precedente, incrementati dei nuovi spazi messi a disposizione, con un conguaglio alla fine di ogni anno. * in attesa che si proceda, con la collaborazione del consulente indipendente, individuato d'intesa tra le parti, la Fondazione eroghera' anticipi trimestrali, sulla base dell'importo convenzionale di L. 60.000.000

Protocollo - Allegato A

ALLEGATO A Settore B+C1 - Contabilizzazione energia circuito principale: EPB(kWht) - Contabilizzazione energia circuito sala conferenze: Econf(kWht) Energia per la fondazione Settore B: EFB=EPB-0,8 Econf Settore C2+D - Contabilizzazione energia circuito principale: EPB(kWht) Energia per la fondazione Settore B: EPD = EFD ENERGIA TOTALE PER LA FONDAZIONE EFB + EFD = EFTOT (kWht) Per la trasformazione in m3 di gas metano: EFTOT N m3 gas metano = --------------------------------- kWh 9,6 ----- * n N m3 kWh dove 9,6 ----- = potere calorifico gas metano (8.250 kca/Nm3) N m3 n = rendimento medio generatori di calore = 0,8

Protocollo - Allegato B

ALLEGATO B SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE - SETTORE B E C1 (f) = fattore di contemporaneita' A) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA FONDAZIONE (f) Quadro p.t. 40 kW 0,7 Quadro p.l 18,3 kW 0,7 Quadro C1 20 kW 0,7 Ascensore Q 29 kW 0,3 Magazzino (ex CED) 3 kW 0,2 Applicando i fattori di contemporaneita' alle potenze elettriche si ottiene = 65 kW 65 kW x 8 h/g x 200 g = 104.000 kWh B) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA SALA CONFERENZE E ALLE SALETTE (f) Sala conferenze 70 kW 0,3 Uffici gestionali 8 kW 0,2 Ascensore R 29 kW 0,3 Applicando i fattori di contemporaneita' si ottiene = 31 kW 31 kW x 6 h/g x 150 g = 27.900 kWh Si attribuisce in base agli accordi, il 20% alla Fondazione: 27.900 kWh x 0,2 = 5.580 kWh

Protocollo - Convenzione

REP. N. 4345 REGIONE PIEMONTE CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' DI TORINO E FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GUALINO SITO IN TORINO, VIALE SETTIMIO SEVERO, 65. PREMESSO CHE: - la Comunita' Europea, con il regolamento n. 1360/90, ha istituito la Fondazione Europea per la Formazione e in data 28.10.93 i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione Europea ne hanno deciso la localizzazione a Torino; - il Governo Italiano, per il tramite della Regione Piemonte e della Citta' di Torino, ha proposto alla Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata Fondazione, di stabilire la sede di quest'ultima presso il compendio immobiliare denominato Villa Gualino sito in Torino, Viale Settimio Severo, 65, di proprieta' della Regione Piemonte; - la Fondazione ha accolto questa proposta, individuando nel compendio immobiliare di Villa Gualino il luogo idoneo dove stabilire la sede della propria attivita'; - la Regione Piemonte ha dato in concessione il compendio immobiliare di Villa Gualino, con atto rep. n. 206 registrato a Torino il 29.10.1990, alle Societa' "Consorzio Villa Gualino s.r.l., d'ora in avanti nel presente atto denominata Consorzio, di natura giuridica privata, a responsabilita' limitata, che persegue finalita' d'interesse pubblico, costituita da FINPIEMONTE (societa' finanziaria per azioni, la cui maggioranza di capitale e' di proprieta' della Regione Piemonte), con una quota del 66%, dalla Camera di Commercio di Torino (ente periferico del Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato), con una quota del 30% e da SOPRIN (societa' per azioni controllata da FINPIEMONTE), con una quota del 4%; - la Regione Piemonte, con l'atto di concessione, ha affidato al Consorzio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la gestione dei servizi, riservandosi comunque la definizione della destinazione degli spazi e delle relative modalita' di utilizzo, normandole con convenzione rep. n. 1167 registrata a Torino il 20.12.1991; - tra la Regione Piemonte e la Citta' di Torino e' stato stipulato un protocollo d'intesa, sottoscritto per accettazione dal Consorzio, allegato col n. 1 al presente atto, che definisce le forme di collaborazione per la realizzazione e Villa Gualino dell'insediamento della Fondazione. TRA: la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Gian Paolo Brizio, nato a Cirie' (TO) l'08.07.1929, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Castello n. 165, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 144 - 39291 del 17.10.1994 E: la Citta' di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentata dal Sindaco della Citta' di Torino, Prof. Valentino Castellani, nato a Varmo (UD) il 19.3.1940, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Palazzo di Citta' n. 1, autorizzato con C.C. n. 94 - 7858/15 del 07.11.1994 E: la Fondazione Europea per la Formazione, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dott. Thomas O'Dwyer, nato a Tipperary (Irlanda) il 13.4.1937, domiciliato per la carica a Bruxelles (Belgio) - Rue de la Loi 200, B-1049, autorizzato con decisione del Consiglio di Direzione della Fondazione in data 20/9/1994 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - La Regione Piemonte, d'intesa con la Citta' di Torino, assegna alla Fondazione, mettendole a disposizione in uso esclusivo, le porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino delimitate con linea continua negli allegati n. 2 e n. 3, che fanno parte integrante della presente convenzione nonche' n. 40 posti auto. ART. 2 - La consegna del fabbricato, di cui all'art. 1, avviene con le seguenti scadenze: - Settore B entro il 31.12.1994 - Settore C entro il 30.04.1995 - Settore D entro il 30.06.1997 La consegna dei settori B, C e D indicati negli allegati n. 4 e n. 5, che formano parte integrante della presente convenzione, avviene con gli edifici gia' ristrutturati ed immediatamente utilizzabili, ivi compresa l'installazione degli impianti. Per i settori B e C la ristrutturazione sara' realizzata, sulla base delle relazioni tecniche di cui agli allegati n. 6 e n. 7 e per il settore D con le modalita' indicate al successivo art. 5. Sara' cura della Fondazione provvedere, a proprio carico, all'installazione del cablaggio informatico e dei servizi telefonici nonche' agli arredi. ART. 3 - La consegna dei settori, di cui all'art. 2, avviene mediante redazione di idonei verbali controfirmati da Consorzio e Fondazione; copia dei verbali e' trasmessa alle Amministrazioni Regionale e Comunale. ART. 4 - Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze funzionali della Fondazione, anche preliminarmente alla consegna formale dei beni ristrutturati, il Consorzio mette a disposizione, con consegna provvisoria, anticipatamente rispetto alle scadenze di consegna previste all'art. 2 della presente convenzione, le seguenti porzioni immobiliari: - settore c1 entro il 31.12.1994; - eptagono nord del settore D (piano terreno e 1 piano) entro il 30.4.1996. ART. 5 - L'approvazione del progetto definitivo relativo al settore D, da parte della Fondazione, dovra' essere effettuato entro il 30.11.1994. ART. 6 - Al fine di accertare che l'esecuzione dei lavori sia attuata in modo coerente con i progetti concordati, la Fondazione puo', pre- via richiesta, compiere ispezioni. In ogni caso la Regione Piemonte ed il Consorzio, su richiesta, mettono a disposizione della Fondazione i documenti progettuali, gli atti relativi agli appalti ed all'esecuzione dei lavori, i documenti amministrativi e contabili di collaudo e di fine lavori, fornendo tutte le informazioni e le precisazioni che la Fondazione ritenga di acquisire in merito ai lavori stessi. ART. 7 - Sono sotto la responsabilita' e a carico della Fondazione tutte le spese di gestione e di utilizzazione delle porzioni immobiliari assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1, ivi comprese le spese necessarie alla buona conservazione degli spazi e degli impianti interni. Sono inoltre a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria dell'esterno dell'edificio, purche' queste ultime non superino l'importo annuo di 50.000 ECU. ART. 8 - La Regione Piemonte ed il Consorzio si impegnano ad elaborare, d'intesa con la Fondazione, idonee soluzioni per quanto attiene all'uso delle aree comuni del complesso, relative alla viabilita' interna, al parco e al giardino nonche' ai parcheggi non assegnati in uso esclusivo alla Fondazione. L'utilizzo di tali aree e' gratuito. ART. 9 - La Fondazione e' tenuta a stipulare un contratto autonomo per quanto attiene alla propria utenza telefonica (fonia e trascrizione dati). Per i servizi erogati centralmente dal Consorzio, quali energia termica, energia elettrica, raccolta rifiuti, acqua, vigilanza, manutenzione impianti, assicurazioni antincendio e danni all'immobile e responsabilita' civile derivante dell'immobile, manutenzione della viabilita' interna, dei parcheggi e delle aree esterne, oneri fiscali, amministrazione ed organizzazione generale, la Fondazione rimborsa al Consorzio la quota parte a proprio carico, cosi' come descritto e definito nell'allegato n. 8. Per il calcolo dell'utilizzo reale di energia elettrica e di energia termica relativo alle parti a destinazione esclusiva della Fondazione, ci si avvarra' di strumenti misuratori. In ogni caso la Fondazione e' liberata da ogni responsabilita' ed onere circa la manutenzione straordinaria degli impianti relativi ai servizi centralizzati di cui al presente articolo. Qualora per ragioni tecniche, per evoluzione delle tecnologie, per variazione delle esigenze funzionali delle parti ovvero per obblighi derivanti da nuove normative, si rendesse necessario provvedere a modifiche straordinarie o a sostituzione degli impianti, le parti concordemente definiranno le soluzioni da adottare e la ripartizione degli oneri relativi. ART. 10 - La Fondazione si avvale gratuitamente, fatto salvo il concorso nelle spese gestionali relative, di cui all'allegato n. 8, della sala congressi e delle salette riunioni comuni all'intero complesso. Le modalita' di prenotazione di tali spazi saranno definite d'intesa con il Consorzio; in ogni Caso la Fondazione si impegna a garantire un congruo anticipo nella prenotazione ed il Consorzio a riservare particolare attenzione nell'accoglimento delle richieste, in uno spirito di reciproca comprensione delle diverse esigenze. ART. 11 - I servizi centralizzati del compendio di Villa Gualino (ristorante, self-service, cafeteria, foresteria) sono a disposizione della Fondazione, qualora la stessa ritenga di proprio interesse avvalersene. Le modalita' e gli oneri derivanti dall'uso di tali servizi sono definiti dai tariffari generali, approvati annualmente dalla Regione Piemonte con propria deliberazione, o, con reciproco vantaggio per la Fondazione ed il Consorzio, mediante contratti specifici da stipularsi direttamente con il Consorzio stesso, d'intesa con l'Amministrazione Regionale. ART. 12 - Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e Comunque non oltre il 31.12.1994, la Fondazione ed il Consorzio stipulano un contratto con scadenza al 26.10.2003, per la definizione dei rispettivi obblighi e l'assunzione delle rispettive responsabilita' ed oneri nonche' per la regolamentazione delle modalita' di insediamento e di presenza della Fondazione in Villa Gualino, con particolare riferimento a quanto previsto ai precedenti artt. 8, 9, 10 e 11 e sulla base dell'allegato n. 8. Per il periodo successivo il contratto sara' rinnovato con modalita' da ridefinirsi. ART. 13 - La Fondazione versa, annualmente, al Consorzio, per la messa a disposizione delle porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino, di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'importo simbolico di 1 ECU. ART. 14 - Al fine di favorire un raccordo tra le istanze e le esigenze dei soggetti sottoscrittori del presente atto anche all'uopo di esercitare la vigilanza sull'esecuzione di quanto normato dalla presente convenzione e di vagliare eventuali problemi che dovessero insorgere, si svolgeranno incontri periodici, su richiesta di una delle parti, con la partecipazione di funzionari competenti degli enti firmatari, al fine di ricercare soluzioni che garantiscano le rispettive esigenze operative. ART. 15 - L'assegnazione del fabbricato, di cui agli artt. 1 e 2, ha la durata di anni 30, a decorrere dalla data di consegna del settore D. Alla data di scadenza l'immobile deve essere restituito alla Regione Piemonte nelle condizioni in cui e' stato consegnato, fatta salva la naturale usura del tempo. Eventuali migliorie apportate dalla Fondazione sono acquisite dalla Regione Piemonte, al momento della restituzione. Alla scadenza, previo preavviso di almeno un anno, le parti possono concordare di rinnovare la collaborazione mediante stipulazione di una nuova convenzione con clausole e modalita' da definirsi. ART. 16 - La Fondazione dispone dell'immobile per le finalita' previste dal Regolamento CEE citato in premessa. Eventuali necessita' od esigenze, che dovessero emergere nel periodo di durata del contratto, diverse rispetto alla destinazione concordata, saranno oggetto di nuovi e specifici accordi integrativi. ART. 17 - La Fondazione non puo' arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'immobile assegnato, senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, che si riserva di accertarne la congruita' e l'opportunita', ai fini delle normative vigenti e della tutela del proprio interesse patrimoniale. ART. 18 - La Fondazione esonera espressamente la Regione Piemonte ed il Consorzio da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti alle persone ed alle cose che possano derivare dall'uso dell'immobile per l'esercizio della propria attivita', relativamente alle porzioni assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1. ART. 19 - La Fondazione si impegna a versare direttamente al Consorzio l'importo di 5.000.000 di ECU, quale contributo parziale agli oneri derivanti dal recupero dei fabbricati ancora da ristrutturare ed alla sistemazione definitiva dell'intero complesso. Tale importo e' liquidato con le seguenti modalita': - 2.000.000 di ECU entro il 31.12.1994, ad avvenuta consegna del settore B e ad avvenuta messa a disposizione del settore c1; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1995, ad avvenuta consegna del settore C e ad avvenuto formale inizio dei lavori del settore D; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1996, ad avvenuta esecuzione del rustico relativo al settore D e ad avvenuta messa a disposizione dell'eptagono nord dello stesso settore; - 1.000.000 di ECU nel corso del 1997, ad avvenuta consegna del settore D. ART. 20 - Qualora non fossero rispettate le scadenze di consegna di cui all'art. 2 della presente convenzione la Fondazione applichera' una penale di 10.000 ECU per ogni mese di ritardo, per ognuna delle scadenze, defalcando l'importo corrispondente dai versamenti previsti all'art. 19 del presente atto. ART. 21 - Il mancato rispetto dei termini, di cui all'art. 5 della presente convenzione, relativi alle indicazioni e alle approvazioni da parte della Fondazione, comportera', da parte del Consorzio, conseguenti proroghe nelle scadenze di consegna, di cui all'art. 2. ART. 22 - A partire dall'1.1.1998 la Fondazione ha il diritto di decidere di lasciare i locali di Villa Gualino. In questo caso la Fondazione e' tenuta a comunicare formalmente alla Regione Piemonte tale decisione. L'abbandono di Villa Gualino dovra' concretarsi non prima di 12 mesi dalla data di notifica alla Regione Piemonte della decisione. In tale caso la Fondazione, fatta salva la rinuncia ad ogni pretesa di restituzione del contributo erogato al Consorzio di cui all'art. 19, non avra' nessun obbligo ne' verso la Regione Piemonte e la Citta' di Torino ne' verso il Consorzio. Nel caso in cui l'abbandono di Villa Gualino dipenda da inadempienze gravi attribuibili a responsabilita' e colpa dell'Amministrazione regionale o del Consorzio, la Fondazione non e' tenuta a rispettare il preavviso di cui al 3 comma del presente articolo e potra' richiedere il risarcimento del danno. ART. 23 - Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile italiano. ART. 24 - In caso di controversia nell'interpretazione della presente Convenzione, sara' attivato un tentativo di composizione negoziale fra le parti interessate. Ove questa procedura non risolvesse le controversie, queste verranno deferite alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. ART. 25 - La Societa' "Consorzio Villa Gualino s.c. a r.l." , rappresentata dalla Dr.ssa Aurelia Castagnone Vaccarino, nata a Bolzano il 2.4.1926, nella sua qualita' di Presidente, domiciliata per la carica in Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.10.1994 sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza la presente convenzione. ART. 26 - Il presente atto e' redatto in lingua italiana in sei copie originali da consegnare alla Fondazione, al Ministero degli Affari Esteri italiano, alla Regione Piemonte, alla Citta' di Torino, al Consorzio ed alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. Letto, confermato e sottoscritto. Torino, li' 28 NOV. 1994 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE Il Presidente del Consiglio d'amministrazione Fondazione Europea per la Formazione T. O'Dwyer CONSORZIO VILLA GUALINO Societa' Consorzio a.r.l. Con la riserva che la Regione Piemonte riconosca il carattere di imperiosa urgenza delle opere da eseguire Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - Note verbale

NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti alla Fondazione europea per la Formazione e, su conforme parere del Ministero delle Finanze della Repubblica italiana, ha l'onore di proporre che il comma 4 dell'articolo 8 dell'accordo di sede, firmato a Bruxelles il 19.12.1994, sia cosi' riformulato: "Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione sara' anche esentata dalle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano ed ogni altro tipo di combustibile impiegato con esclusione degli impianti ad uso privato". Tale formulazione amplia l'ambito delle agevolazioni concesse alla Fondazione e pertanto, qualora codesta Fondazione concordi, la presente nota verbale e la risposta costituiranno un atto aggiuntivo all'accordo di sede che entrera' in vigore unitamente allo stesso. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana si avvale dell'occasione per rinnovare alla Fondazione europea per la Formazione l'espressione della sua piu' alta considerazione. Roma, 19 GEN. 1996 Fondazione europea per la Formazione Villa Gualino Via Settimio Severo, 65 10133 TORINO European Training Foundation Ministero Affari Esteri c.a. Ministro BARONCELLI Ufficio Contenzioso Diplomatico Via della Farnesina, 1 00100 - ROMA Bruxelles, 19 Gennaio 1996 Oggetto: Accordo di sede per la Fondazione Europea per la Formazione Professionale di Torino; Nota a verbale. Si prende atto con compiacimento che la fase preparatoria per la ratifica dell'accordo di sede relativo alla Fondazione in oggetto e' stata completata. Del pari si prende atto e si accetta espressamente la seguente proposta di nota a verbale relativa al comma 4 dell'articolo 8 dell'accordo firmato a Bruxelles il 19.12.1994: "Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione sara' anche esentata dalle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano ed ogni altro tipo di combustibile impiegato con esclusione degli impianti ad uso privato." La Fondazione Europea per la Formazione Professionale coglie l'occasione per ringraziare il Governo Italiano per l'assistenza ricevuta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Thomas O'DWYER NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti alla Fondazione europea per la Formazione e, su conforme parere del Ministero delle Finanze della Repubblica italiana, ha l'onore di proporre, a parziale modifica di quanto indicato con la nota verbale del 19 gennaio 1996, che il comma 4 dell'art. 8 dell'accordo di sede, firmato a Bruxelles il 19.12.1994, sia cosi' riformulato: "Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici la Fondazione e' ugualmente esente dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica, dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, nonche' dall'accisa su tutti i tipi di combustibile, consumati per uso ufficiale". Tale formulazione meglio specifica l'ambito delle agevolazioni concesse alla Fondazione e pertanto, qualora codesta Fondazione concordi, la presente nota verbale e la risposta costituiranno un atto aggiuntivo all'accordo di sede che entrera' in vigore unitamente allo stesso. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana si avvale dell'occasione per rinnovare alla Fondazione europea per la Formazione l'espressione della sua piu' alta considerazione. Roma, 26 AGO. 1996 Fondazione europea per la Formazione Villa Gualino Via Settimio Severo, 65 10133 TORINO European Training Foundation NOTA VERBALE La Fondazione Europea per la Formazione presenta i suoi complimenti al Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana e prende atto e accetta espressamente che, a parziale modifica di quanto indicato con la nota a verbale del 19 gennaio 1996, il comma 4 dell'art. 8 dell'accordo di sede, firmato a Bruxelles il 19.12.1994, sia cosi' riformulato: "Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici la Fondazione e' ugualmente esente dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica, dall'imposta di consumo relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, nonche' dall'accisa su tutti i tipi di combustibile, consumati per uso ufficiale". Tale formulazione, che meglio specifica l'ambito delle agevolazioni concesse alla Fondazione, e' pienamente accettata dalla Fondazione medesima la quale concorda che la presente nota a verbale venga a costituire un atto aggiuntivo all'accordo di sede, che entrera' in vigore unitamente allo stesso. La Fondazione Europea per la Formazione si avvale dell'occasione per rinnovare al Governo Italiano l'espressione della sua piu' alta considerazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Thomas O'Dvwyer Parte di provvedimento in formato grafico Bruxelles, 10 SET. 1996 European Traialietg Foundalion, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, I - 10133 Torino, Tel (39)11 630 22 22, Fax (39)11 630 22 00