LEGGE 4 giugno 1997, n. 170
Articolo 11 Contenuto ed elaborazione dei programmi d'azione subregionali I programmi d'azione subregionali sono incentrati sulle questioni che sono meglio esaminate a livello subregionale. I programmi d'azione subregionali creano, se e' il caso, meccanismi per la gestione delle risorse naturali-ripartite. Tali meccanismi permettono di disciplinare efficacemente i problemi transfrontalieri connessi alla desertificazione e/o alla siccita' e recano sostegno all'attuazione armoniosa dei programmi d'azione nazionali. I programmi d'azione, subregionali sono incentrati, secondo quanto conviene, sugli ambiti prioritari seguenti: (a) programmi congiunti per garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali transfrontaliere, mediante meccanismi bilaterali e multilaterali, secondo quanto conviene; (b) coordinamento dei programmi di valorizzazione delle fonti energetiche sostitutive; (c) cooperazione nella gestione e padronanza della lotta contro i devastatori nonche' contro le malattie delle piante e degli animali; (d) attivita' di consolidamento delle capacita', di educazione e di sensibilizzazione del pubblico che sono meglio svolte o sostenute a livello subregionale; (e) cooperazione scientifica e tecnica, in particolare negli ambiti climatologico, meteorologico e idrologico, compresa la costituzione di reti per la raccolta e la valutazione di dati, la riunione di informazioni e la sorveglianza dei progetti, il coordinamento delle attivita' di ricerca-sviluppo e la definizione di un ordine di priorita' in questo campo; (f) sistemi di allarme precoce e pianificazione congiunta per attenuare gli effetti della siccita', comprese misure per far fronte ai problemi connessi alle migrazioni dovute a fattori ecologici; (g) ricerca di mezzi che permettano di condividere le esperienze, in particolare in materia di partecipazione delle popolazioni e degli enti locali, e creazione di un contesto favorevole per una migliore gestione delle terre e l'utilizzazione di tecnologie appropriate; (h) consolidamento della capacita' delle organizzazioni subregionali di coordinare e fornire servizi tecnici, nonche' creazione, riorientamento e rafforzamento di centri e istituzioni subregionali; e (i) elaborazione di politiche nei campi che, come il commercio, incidono sulle zone e le popolazioni colpite, e in particolare di politiche di coordinamento dei regimi di commercializzazione regionali e di creazione d'infrastrutture comuni.
Allegato I - art. 12
Articolo 12 Quadro organizzativo del programma d'azione regionale 1. In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, i Paesi Parte africani decidono congiuntamente le procedure per elaborare e eseguire il programma d'azione regionale. 2. Le Parti possono fornire un sostegno adeguato alle istituzioni e organizzazioni regionali africane competenti per permettere loro di aiutare i Paesi Parte africani ad adempiere le responsabilita' loro imposte dalla Convenzione.
Allegato I - art. 13
Articolo 13 Contenuto del programma d'azione regionale Il programma d'azione regionale comprende misure relative alla lotta contro la desertificazione e/o all'attenuazione degli effetti della siccita' nei campi prioritari seguenti: (a) sviluppo della cooperazione regionale e coordinamento dei programmi d'azione subregionali per pervenire ad un consenso regionale sui principali ambiti d'azione, segnatamente mediante consultazioni regolari con le organizzazioni subregionali; (b) promozione del consolidamento delle capacita', nel quadro delle attivita' che e' preferibile svolgere a livello regionale; (c) ricerca, unitamente alla comunita' internazionale, di soluzioni ai problemi economici e sociali mondiali che incidono sulle zone colpite, tenendo conto del paragrafo 2 (b) dell'articolo 4 della Convenzione; (d) promozione dello scambio d'informazioni e di tecniche appropriate, di capacita' operative tecniche e di esperienze pertinenti tra i Paesi Parte e le subregioni colpite d'Africa nonche' con altre regioni colpite; promozione della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare negli ambiti climatologico, meteorologico e idrologico, e della valorizzazione delle risorse idriche e delle fonti energetiche alternative; coordinamento delle attivita' di ricerca subregionali e regionali; determinazione delle priorita' regionali per la ricerca-sviluppo; (e) coordinamento delle reti di monitoraggio e di valutazione sistematiche e di scambio d'informazioni, nonche' loro integrazione nelle reti mondiali; (f) coordinamento e consolidamento dei sistemi subregionali e regionali d'allarme precoce e dei piani d'urgenza in caso di siccita'.
Allegato I - art. 14
Articolo 14 Risorse finanziarie 1. In applicazione dell'articolo 20 della Convenzione e del paragrafo 2 dell'articolo 4, i Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, si adoperano per garantire un quadro macro-economico atto a facilitare la mobilizzazione di risorse finanziarie, concepiscono politiche e stabiliscono procedure che permettono di devolvere le risorse in modo piu' efficace ai programmi di sviluppo locale, anche per il tramite di organizzazioni non governative, secondo quanto conviene. 2. In applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 21 della Convenzione, le Parti convengono di allestire un inventario delle fonti di finanziamento ai livelli nazionale, subregionale, regionale ed internazionale per garantire l'utilizzazione razionale delle risorse esistenti e per determinare le lacune da colmare per facilitare l'attuazione di programmi d'azione. Questo inventario e' regolarmente studiato ed aggiornato. 3. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati continuano a stanziare risorse importanti e/o risorse accresciute in favore dei Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, nonche' altre forme di aiuto sulla base di accordi e di meccanismi di compartecipazione di cui all'articolo 18, prestando debitamente attenzione alle questioni relative all'indebitamento, agli scambi internazionali e agli accordi di commercializzazione, conformemente al paragrafo 2 (b) dell'articolo 4 della Convenzione.
Allegato I - art. 15
Articolo 15 Meccanismi finanziari 1. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, che sottolinea la priorita' da accordare in particolare ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione, e tenuto conto della situazione particolare in cui versa tale regione, le Parti si adoperano specialmente per applicare in Africa le disposizioni dei paragrafi 1 (d) e 1 (e) dell'articolo 21 della Convenzione, segnatamente: (a) facilitando la creazione di meccanismi, come fondi nazionali per la lotta contro la desertificazione, al fine di convogliare le risorse finanziarie a livello locale; (b) rafforzando i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale. 2. In ossequio alle disposizioni degli articoli 20 e 21 della Convenzione, le Parti che sono parimenti membri degli organi dirigenti delle istituzioni finanziarie regionali e subregionali pertinenti, incluse la Banca africana di sviluppo e il Fondo africano di sviluppo, incoraggiano gli sforzi miranti a conferire la necessaria priorita' e attenzione alle attivita' di queste istituzioni che fanno progredire l'attuazione del presente allegato. 3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le modalita' per convogliare i fondi ai Paesi africani colpiti, Parti della Convenzione.
Allegato I - art. 16
Articolo 16 Assistenza tecnica e cooperazione Le Parti s'impegnano, in funzione delle loro rispettive capacita', a razionalizzare l'assistenza tecnica fornita ai Paesi Parte africani e la cooperazione con questi ultimi, al fine di accrescere l'efficacia dei progetti e dei programmi, provvedendo tra l'altro a: (a) limitare le spese di appoggio e di sostegno, soprattutto le spese generali, in ogni caso, queste spese rappresentano soltanto un'esigua percentuale del costo totale del progetto per ottimizzarne gli effetti; (b) far capo di preferenza ai servizi di esperti nazionali competenti o, qualora necessario, di esperti competenti della subregione e/o della regione, per la concezione, l'elaborazione e l'attuazione dei progetti e formare esperti locali qualora non ve ne siano; e (c) fare in modo che l'assistenza tecnica da apportare sia gestita e coordinata correttamente nonche' utilizzata con efficacia.
Allegato I - art. 17
Articolo 17 Trasferimento, acquisizione e adattamento di tecnologie ecologicamente razionali e accesso a tali tecnologie Nel quadro dell'applicazione dell'articolo 18 della Convenzione, relativo al trasferimento, all'acquisizione, all'adattamento e alla definizione di tecnologie, le Parti si impegnano a conferire la priorita' ai Paesi Parte africani e, se necessario, a sviluppare con loro nuovi modelli di compartecipazione e di cooperazione per accrescere il consolidamento delle capacita' nei campi di ricerca e di sviluppo scientifici nonche' della raccolta e della diffusione dell'informazione per permettere loro di attuare le loro strategie miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita'.
Allegato I - art. 18
Articolo 18 Coordinamento e accordi di compartecipazione 1. I Paesi Parte africani coordinano l'elaborazione, la negoziazione e l'attuazione dei programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali. Possono, secondo quanto conviene, associare a questo processo altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti. 2. Questo coordinamento ha lo scopo di provvedere affinche' la cooperazione tecnica e finanziaria sia effettuata conformemente alla Convenzione e di assicurare la continuita' necessaria nell'utilizzazione e nella gestione delle risorse. 3. I Paesi Parte africani organizzano processi consultivi ai livelli nazionale, subregionale e regionale. Tali processi consultivi possono, tra l'altro: (a) fungere da quadro per la negoziazione e la conclusione di accordi di compartecipazione fondati su programmi d'azione nazionali, subregionali e regionali; e (b) permettere di precisare i contributi dei Paesi Parte africani e degli altri membri dei gruppi consultivi ai programmi, e di definire le priorita' e d'identificare gli accordi concernenti l'attuazione e i criteri di valutazione, nonche' i meccanismi di finanziamento per l'attuazione. 4. Il Segretariato permanente puo', su domanda dei Paesi Parte africani e in virtu' dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali processi consultivi: (a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi consultivi efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni o processi di consultazione e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e (c) fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare gli accordi consultivi. 5. Gli organi di coordinamento subregionali e regionali, tra l'altro: (a) formulano raccomandazioni in merito alla strutturazione degli accordi di compartecipazione; (b) sorvegliano e valutano l'attuazione dei programmi subregionali e regionali approvati e presentano un rapporto in merito; e (c) si adoperano per garantire che i Paesi Parte africani comunichino e cooperino efficacemente tra loro. 6. La partecipazione ai gruppi consultivi e', secondo quanto conviene, aperta ai governi, ai gruppi e ai donatori interessati, agli organi, fondi e programmi pertinenti del sistema delle Nazioni Unite, alle organizzazioni subregionali e regionali competenti e ai rappresentanti delle organizzazioni non governative competenti. Le modalita' di gestione e di funzionamento di ogni gruppo consultivo sono stabilite dai suoi partecipanti. 7. In applicazione dell'articolo 14 della Convenzione, i Paesi Parte sviluppati sono incoraggiati ad instaurare tra loro, di propria iniziativa, un processo informale di consultazione e di coordinamento ai livelli nazionale, subregionale e regionale ed a partecipare, su domanda di un Paese africano colpito, Parte della Convenzione, o dell'organizzazione subregionale o regionale competente, ad un processo consultivo nazionale, subregionale o regionale avente per scopo di valutare i bisogni in aiuto e di rispondervi per facilitare l'attuazione del programma d'azione.
Allegato I - art. 19
Articolo 19 Disposizioni relative all'assistenza operativa I Paesi Parte africani ottemperano al presente allegato, conformemente alla Convenzione, mediante: (a) a livello nazionale, un meccanismo la cui composizione dovrebbe essere stabilita da ogni Paese africano colpito, Parte della Convenzione, e che comprenda rappresentanti degli enti locali e dipenda dall'organo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 9; (b) a livello subregionale, un comitato consultivo scientifico e tecnico pluridisciplinare, la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento sono stabilite dalla subregione interessata; e (c) a livello regionale, meccanismi definiti conformemente alle disposizioni pertinenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica africana e di un comitato africano consultivo scientifico e tecnico.
Allegato II - art. 1
ALLEGATO II ALLEGATO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE PER L'ASIA Articolo 1 Oggetto Il presente allegato fornisce direttive e indica le disposizioni da adottare per l'attuazione efficace della Convenzione dei Paesi Parte colpiti nella regione dell'Asia tenendo conto delle particolarita' di quest'ultima.
Allegato II - art. 2
Articolo 2 Particolarita' della regione asiatica Per adempiere gli obblighi che spettano loro in virtu' della Convenzione, le Parti prendono in considerazione, secondo quanto conviene, le particolarita' seguenti che si applicano a livelli differenti ai Paesi colpiti Parte della regione: (a) la forte proporzione di zone colpite, o suscettibili di essere colpite, sul territorio di questo Paese, e la grande diversita' di queste zone per quanto concerne il clima, la topografia, lo sfruttamento del suolo e i sistemi socio-economici; (b) una pesante pressione sulle risorse naturali per garantire la sussistenza; (c) l'esistenza di sistemi di produzione direttamente legati ad una poverta' generalizzata, che provocano un degrado delle terre ed esauriscono le gia' scarse risorse idriche; (d) le conseguenze importanti della situazione dell'economia mondiale e di problemi sociali come la poverta', le precarie condizioni di salute e di alimentazione, l'assenza di sicurezza alimentare, le migrazioni, le persone dislocate e la dinamica demografica; (e) la capacita' crescente ma ancora insufficiente di questi Paesi di fronte ai problemi di desertificazione e di siccita' a livello nazionale, nonche' del quadro istituzionale di cui dispongono; (f) la necessita' per essi di una cooperazione internazionale per poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in rapporto con la lotta contro la desertificazione e l'attenuazione degli effetti della siccita'.
Allegato II - art. 3
Articolo 3 Quadro dei programmi d'azione nazionali 1. I programmi d'azione nazionali si iscrivono nel quadro piu' ampio delle politiche nazionali di sviluppo sostenibile elaborate dai Paesi Parte colpiti della regione. 2. I Paesi Parte colpiti elaborano, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali in virtu' degli articoli 9-11 della Convenzione, prestando attenzione speciale al paragrafo 2(f) dell'articolo 10. Se del caso, su domanda del Paese Parte colpito interessato, organismi di cooperazione bilaterali e multilaterali possono essere associati a questo processo.
Allegato II - art. 4
Articolo 4 Programmi d'azione nazionali 1. Per elaborare ed attuare programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, secondo quanto conviene e in funzione della loro propria situazione e delle loro proprie politiche: (a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire i loro programmi d'azione; (b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione dei loro programmi d'azione grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, con la cooperazione delle autorita' locali e di organizzazioni nazionali e non governative competenti; (c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e di determinare i campi d'azione prioritari; (d) valutare con la partecipazione delle popolazioni colpite i programmi anteriori e correnti miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita' al fine di concepire una strategia e di precisare le attivita' da prevedere nei loro programmi d'azione; (e) elaborare programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni ottenute grazie alle attivita' di cui alle lettere (a)- (d); (f) definire e applicare procedure e criteri per valutare l'attuazione dei loro programmi d'azione; (g) promuovere la gestione integrata dei bacini idrografici, la protezione delle risorse pedologiche nonche' l'accrescimento e l'uso razionale delle risorse idriche; (h) rafforzare e/o stabilire sistemi d'informazione di valutazione, di assistenza operativa e di allarme precoce nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccita', tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici e degli altri fattori pertinenti; e (i) definire i meccanismi appropriati per appoggiare i loro programmi d'azione in uno spirito di compartecipazione, quando e' in gioco una cooperazione internazionale comprendente risorse finanziarie tecniche. 2. In ossequio alle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, la strategia generale da applicare nel quadro dei programmi d'azione nazionali lascia ampiamente posto ai programmi integrati di sviluppo locale per le zone colpite poggianti su meccanismi partecipativi e sull'integrazione di strategie d'eliminazione della poverta' nelle iniziative miranti a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita'. Le misure settoriali previste nei programmi d'azione sono classificate per campo prioritario tenendo conto della grande diversita' delle zone colpite della regione di cui al paragrafo (a) dell'articolo 2.
Allegato II - art. 5
Articolo 5 Programmi d'azione subregionali e comuni 1. In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione, i Paesi colpiti dell'Asia, Parti della Convenzione, possono convenire di comune intesa di tenere consultazioni e di cooperare con altre Parti, secondo quanto conviene, per elaborare ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni, secondo quanto conviene, al fine di completare i programmi d'azione nazionali e rendere piu' efficace la loro attuazione. In ognuno di questi casi, le Parti interessate possono convenire congiuntamente di affidare ad organizzazioni subregionali, comprese quelle bilaterali o nazionali, o ad istituzioni specializzate subregionali o nazionali, responsabilita' concernenti l'elaborazione, il coordinamento e l'attuazione dei programmi. Queste organizzazioni o istituzioni possono anche svolgere funzione di collegamento essendo incaricate della promozione e del coordinamento delle attivita' da svolgere in applicazione degli articoli 16-18 della Convenzione. 2. Per elaborare ed eseguire programmi d'azione subregionali o comuni i Paesi Parte colpiti della regione devono, tra l'altro, secondo quanto conviene: (a) definire, in cooperazione con istituzioni nazionali, le priorita' in materia di lotta contro la desertificazione e d'attenuazione degli effetti della siccita' che fossero gia' agevolmente conseguibili con tali programmi, nonche' le attivita' pertinenti che questi permetterebbero di adempiere in modo efficace; (b) valutare i mezzi d'azione e le attivita' operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti; (c) analizzare i programmi esistenti che si riferiscono alla desertificazione ed alla siccita' e che associano tutti i Paesi della regione o della subregione o alcuni di essi, nonche' i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali; e (d) quando e' in gioco una cooperazione internazionale, comprese anche risorse finanziarie e tecniche, definire, in uno spirito compartecipativo, meccanismi bilaterali e/o multilaterali appropriati per sostenere i programmi. 3. Tra i programmi d'azione subregionali o comuni possono figurare programmi comuni decisi per gestire in modo durevole le risorse naturali transfrontaliere che hanno un nesso con la desertificazione, priorita' concernenti il coordinamento e altre attivita' nell'ambito del rafforzamento delle capacita', della cooperazione scientifica e tecnica, in particolare dei sistemi d'allarme precoce di siccita' e meccanismi di riunione dell'informazione, nonche' mezzi per consolidare le organizzazioni o istituzioni subregionali e di altro tipo.
Allegato II - art. 6
Articolo 6 Attivita' regionali Nel quadro delle attivita' regionali intese a consolidare i programmi d'azione subregionali o comuni, si possono prevedere tra l'altro misure atte a rinforzare le istituzioni e i meccanismi di coordinamento e di cooperazione ai livelli nazionale, subregionale e regionale e a favorire l'attuazione degli articoli 16-19 della Convenzione. Queste attivita' possono anche consistere nel: (a) promuovere e rafforzare le reti di cooperazione tecnica; (b) stabilire inventari di tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche nonche' di tecnologie e capacita' operative tradizionali e locali e nell'incoraggiare la loro diffusione ed utilizzazione; (c) valutare i bisogni per quanto concerne il trasferimento di tecnologia e promuovere l'adattamento e l'utilizzazione di quest'ultima; e (d) incoraggiare i programmi di sensibilizzazione del pubblico e promuovere il rafforzamento delle capacita' a tutti i livelli intensificando le attivita' di formazione e di ricerca-sviluppo e instaurando sistemi adeguati per mettere in valore le risorse umane.
Allegato II - art. 7
Articolo 7 Risorse e meccanismi finanziari 1. Le Parti, vista l'importanza della lotta contro la desertificazione e dall'attenuazione della siccita' nella regione asiatica, favoriscono la mobilizzazione di risorse finanziarie sostanziali e la disponibilita' di meccanismi finanziari, conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione. 2. Conformemente alla Convenzione e sulla base del meccanismo di coordinamento previsto all'articolo 8 e in conformita' con le loro politiche nazionali di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) adottano debite misure per razionalizzare e consolidare i meccanismi di finanziamento, che fanno capo ad investimenti pubblici e privati per pervenire a risultati concreti nelle azioni di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccita'; (b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale, in particolare in materia finanziaria, tecnica e tecnologica, per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e (c) favoriscono la partecipazione delle istituzioni di cooperazione finanziaria bilaterali e/o multilaterali al fine di garantire l'attuazione della Convenzione. 3. Le Parti razionalizzano, nella misura del possibile, le procedure per convogliare i fondi ai Paesi Parte colpiti della regione.
Allegato II - art. 8
Articolo 8 Meccanismi di cooperazione e di coordinamento 1. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtu' del paragrafo 1 (a) dell'articolo 4, e le altre Parti della regione, possono, secondo quanto conviene, creare un meccanismo i cui fini sarebbero, tra gli altri, i seguenti: (a) scambio d'informazioni, di esperienze, di conoscenze e di capacita' operative; (b) cooperazione e coordinamento delle azioni, compresi accordi bilaterali e multilaterali, ai livelli subregionale e regionale; (c) promozione della cooperazione scientifica, tecnica, tecnologica e finanziaria conformemente agli articoli 5-7; (d) determinazione dei bisogni di cooperazione esterna; e (e) assistenza operativa e valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione. 2. I Paesi Parte colpiti, operando mediante organi appropriati designati in virtu' del paragrafo 1 (a) dell'articolo 4, e le altre Parti della regione possono pure, secondo quanto conviene, tenere consultazioni e garantire un coordinamento concernente i programmi d'azione nazionali, subregionali e comuni. Possono associare a tale processo, secondo quanto conviene, altre Parti e organizzazioni intergovernative e non governative competenti. Questo coordinamento mira tra l'altro a giungere alla conclusione di un accordo sulle possibilita' di cooperazione internazionale conformemente agli articoli 20 e 21 della Convenzione, a rafforzare la cooperazione tecnica e a destinare le risorse in modo che siano utilizzate efficacemente. 3. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente puo', a loro richiesta, in virtu' dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento: (a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo profitto a tal fine dagli insegnamenti di altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; (c) fornendo altre informazioni che possono essere utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.
Allegato III - art. 1
ALLEGATO III ALLEGATO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE PER L'AMERICA LATINA E I CARAIBI Articolo 1 Oggetto Il presente allegato fornisce orientamenti generali per l'attuazione della Convenzione nella regione dell'America latina e dei Caraibi tenendo conto delle particolarita' di quest'ultima.
Allegato III - art. 2
Articolo 2 Particolarita' della regione dell'America latina e dei Caraibi Le Parti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, prendono in considerazione le seguenti particolarita' della regione: (a) l'esistenza di vaste distese vulnerabili e gravemente colpite dalla desertificazione e/o dalla siccita' che presentano caratteristiche eterogenee dipendenti dal luogo dove si producono tali fenomeni; questo processo cumulativo vieppiu' marcato ha effetti sociali, culturali, economici e ambientali negativi la cui gravita' e' accentuata dal fatto che dal profilo della diversita' biologica le risorse della regione figurano tra le piu' importanti del mondo; (b) il ricorso frequente nelle zone colpite a pratiche incompatibili con uno sviluppo sostenibile viste le interazioni complesse tra i fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici, compresi fattori economici internazionali come l'indebitamento esterno, il deterioramento dei termini di scambio e le pratiche commerciali che hanno ripercussioni sui mercati dei prodotti dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura; e (c) una nettissima riduzione della produttivita' degli ecosistemi che e' la principale conseguenza della desertificazione e della siccita' e che si traduce in un calo di rendimento nell'agricoltura, nell'allevamento e nella silvicoltura, nonche' in una diminuzione della diversita' biologica; dal punto di vista sociale ne risultano fenomeni di impoverimento, fenomeni migratori, spostamenti interni di popolazione e un deterioramento della qualita' della vita; di conseguenza la regione dovra' affrontare in modo integrato i problemi della desertificazione e della siccita' incoraggiando modi di sviluppo sostenibili conformi alla realta' ambientale, economica e sociale di ogni Paese.
Allegato III - art. 3
Articolo 3 Programmi d'azione 1. Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 9-11, e alla loro politica nazionale di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione elaborano ed eseguono, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali destinati a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita' che sono parte integrante della loro politica di sviluppo sostenibile. I programmi subregionali e regionali possono essere elaborati ed eseguiti in funzione dei bisogni della regione. 2. Nell'elaborazione dei loro programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione prestano attenzione particolare al paragrafo 2 (f) dell'articolo 10 della Convenzione.
Allegato III - art. 4
Articolo 4 Contenuto dei programmi d'azione nazionali A seconda della loro rispettiva situazione, i Paesi Parte colpiti della regione possono, tra l'altro, prevedere nel quadro dell'elaborazione delle loro strategie nazionali di lotta contro la desertificazione e di attenuazione degli effetti della siccita' in applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, i campi d'attivita' seguenti: (a) l'accrescimento delle capacita', l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica, nonche' le risorse e i meccanismi finanziari; (b) l'eliminazione della poverta' e il miglioramento della qualita' della vita umana; (c) la realizzazione della sicurezza alimentare e di uno sviluppo e di una gestione sostenibili delle attivita' agricole, dell'allevamento e della silvicoltura, nonche' attivita' intersettoriali; (d) la gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare lo sfruttamento razionale dei bacini idrografici; (e) la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle zone di elevata altitudine; (f) la gestione e la conservazione razionali delle risorse in terre, e lo sfruttamento e l'utilizzazione efficaci delle risorse idriche; (g) l'elaborazione e l'attuazione di piani d'urgenza per attenuare gli effetti della siccita'; (h) il consolidamento e/o la creazione nelle regioni esposte alla desertificazione e alla siccita' di sistemi d'informazione, di valutazione e di assistenza operativa nonche' di allarme precoce tenendo conto dei fattori climatologici, meteorologici, idrologici, biologici, pedologici, economici e sociali; (i) lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione razionale delle diverse fonti energetiche, compresa la promozione di energie sostitutive; (j) la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversita' biologica, conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla diversita' biologica; (k) la considerazione degli aspetti demografici in rapporto con la desertificazione e la siccita'; e (l) la creazione o il consolidamento dei quadri istituzionali e giuridici che permettano di applicare la Convenzione e intesi, tra l'altro, a decentralizzare le strutture e le funzioni amministrative legate alla desertificazione e alla siccita', con la partecipazione delle comunita' colpite e della societa' in generale.
Allegato III - art. 5
Articolo 5 Cooperazione tecnica, scientifica e tecnologica Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 16- 18, e nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall'articolo 7 del presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) favoriscono il rafforzamento delle reti di cooperazione tecnica e dei sistemi d'informazione nazionali, subregionali e regionali, nonche' la loro integrazione, secondo quanto conviene, nelle fonti mondiali d'informazione; (b) allestiscono un inventario delle tecnologie e delle conoscenze disponibili e favoriscono la loro diffusione e la loro utilizzazione; (c) incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie, conoscenze, capacita' operative e pratiche tradizionali, in applicazione del paragrafo 2 (b) dell'articolo 18 della Convenzione; (d) determinano i bisogni in materia di trasferimento di tecnologia; e (e) operano a favore della definizione, dell'adattamento, dell'adozione e del trasferimento di nuove tecnologie ecologicamente razionali.
Allegato III - art. 6
Articolo 6 Risorse e meccanismi finanziari Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 20 e 21, nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall'articolo 7 e in conformita' con le loro politiche di sviluppo nazionale, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) adottano le misure per razionalizzare e rafforzare i meccanismi di finanziamento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati al fine di giungere a risultati concreti nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; (b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e (c) favoriscono la partecipazione d'organismi di cooperazione finanziaria bilaterale e/o multilaterale per garantire l'attuazione della Convenzione.
Allegato III - art. 7
Articolo 7 Quadro istituzionale 1. Per porre in atto il presente allegato, i Paesi Parte colpiti della regione: a) creano e/o rafforzano a livello nazionale centri di collegamento incaricati di coordinare le azioni svolte per lottare contro la desertificazione e/o attenuare gli effetti della siccita'; e b) creano un meccanismo di coordinamento dei centri di collegamento nazionali con i seguenti obiettivi: (i) lo scambio d'informazioni e d'esperienze, (ii) il coordinamento delle attivita' ai livelli subregionale e regionale, (iii) la promozione e la cooperazione tecnica, scientifica, tecnologica e finanziaria, (iv) la definizione dei bisogni in materia di cooperazione esterna, e (v) l'assistenza operativa e la valutazione dell'attuazione dei programmi d'azione. 2. I Paesi Parte colpiti della regione organizzano periodicamente riunioni di coordinamento e il Segretariato permanente puo', a loro domanda, in virtu' dell'articolo 23 della Convenzione, facilitare la convocazione di tali riunioni di coordinamento: (a) fornendo consigli sull'organizzazione di accordi di coordinamento efficaci, traendo insegnamento da altri accordi di questo tipo; (b) informando le agenzie bilaterali e multilaterali competenti sulle riunioni di coordinamento e incoraggiandole a parteciparvi attivamente; e (c)fornendo altre informazioni utili per stabilire o migliorare i processi di coordinamento.
Allegato IV - art. 1
ALLEGATO IV ALLEGATO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE PER IL MEDITERRANEO SETTENTRIONALE Articolo 1 Oggetto Il presente allegato fornisce direttive e indica le disposizioni da prendere per l'attuazione efficace della Convenzione nei Paesi Parte colpiti della regione del Mediterraneo settentrionale tenendo conto delle particolarita' di quest'ultima.
Allegato IV - art. 2
Articolo 2 Particolarita' della regione del Mediterraneo settentrionale Le particolarita' della regione del Mediterraneo settentrionale di cui all'articolo 1 sono segnatamente le seguenti: (a) condizioni climatiche semi-aride che colpiscono vaste distese, siccita' stagionali, assai grande variabilita' del regime pluviometrico e piogge improvvise e molto violente; (b) suoli poveri e sensibili all'erosione, soggetti alla formazione di croste superficiali; (c) un rilievo eterogeneo comportante forti pendii e paesaggi molto variati; (d) perdite importanti della copertura forestale dovute a ripetuti incendi di foresta; (e) una crisi dell'agricoltura tradizionale, caratterizzata dall'abbandono delle terre e dal deterioramento delle strutture di protezione del suolo e dell'acqua; (f) lo sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni all'ambiente, compreso l'inquinamento chimico, la salinatura e l'esaurimento delle falde idriche; e (g) una concentrazione dell'attivita' economica nelle zone costiere imputabile allo sviluppo dell'urbanizzazione, alle attivita' industriali, al turismo e all'agricoltura irrigata.
Allegato IV - art. 3
Articolo 3 Quadro della pianificazione strategica per uno sviluppo sostenibile 1. I programmi d'azione nazionali fanno parte integrante del quadro della pianificazione strategica per lo sviluppo sostenibile dei Paesi Parte colpiti del Mediterraneo settentrionale e ne sono un elemento essenziale. 2. Un processo consultivo e partecipativo che fa capo ai poteri pubblici ai livelli appropriati, agli enti locali e alle organizzazioni non governative, e' avviato con lo scopo di fornire indicazioni sulla strategia da applicare, secondo una pianificazione flessibile, per permettere una partecipazione ottimale a livello locale, in applicazione del paragrafo 2 (f) dell'articolo 10 della Convenzione.
Allegato IV - art. 4
Articolo 4 Obbligo di elaborare programmi d'azione nazionali e scadenziario I Paesi Parte colpiti della regione del Mediterraneo settentrionale elaboreranno programmi d'azione nazionali e, secondo quanto conviene, programmi d'azione subregionali, regionali o congiunti. L'elaborazione di tali programmi sara' ultimata il piu' presto possibile.
Allegato IV - art. 5
Articolo 5 Elaborazione e attuazione dei programmi d'azione nazionali Per elaborare e attuare i programmi d'azione nazionali in applicazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione, ogni Paese Parte colpito della regione deve segnatamente, secondo quanto conviene: (a) designare organi appropriati incaricati di elaborare, coordinare ed eseguire il suo programma; (b) associare le popolazioni colpite, compresi gli enti locali, all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione del programma grazie ad un processo di consultazione svolto localmente, in collaborazione con le autorita' locali ed organizzazioni non governative competenti; (c) studiare lo stato dell'ambiente nelle zone colpite al fine di analizzare le cause e le conseguenze della desertificazione e determinare gli ambiti di azione prioritari; (d) valutare, con la partecipazione delle popolazioni colpite, i programmi anteriori e in corso per concepire una strategia ed elaborare le attivita' da prevedere nel programma d'azione; (e) stabilire programmi tecnici e finanziari fondandosi sulle informazioni raccolte mediante le attivita' di cui ai paragrafi (a)- (d); e (f) definire e applicare procedure e punti di riferimento per sorvegliare e valutare l'attuazione del programma.
Allegato IV - art. 6
Articolo 6 Contenuto dei programmi d'azione nazionali I Paesi Parte colpiti della regione possono prevedere nei loro progammi d'azione nazionali misure concernenti: (a) gli ambiti legislativo, istituzionale e amministrativo; (b) i metodi d'utilizzazione delle terre, la gestione delle risorse idriche, la conservazione del suolo, il genio forestale, le attivita' agricole e la sistemazione dei pascoli e dei percorsi; (c) la gestione e la conservazione della fauna e della flora e di altre forme di diversita' biologica; (d) la protezione contro gli incendi forestali; (e) la promozione di mezzi di sussistenza alternativi; e (f) la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico.
Allegato IV - art. 7
Articolo 7 Programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti 1. I Paesi Parte colpiti della regione possono, conformemente all'articolo 11 della Convenzione, elaborare ed eseguire un programma d'azione subregionale e/o regionale destinato a completare i programmi d'azione nazionali e a renderli piu' efficaci. Due o piu' Parti della subregione possono pure convenire l'elaborazione di un programma d'azione congiunto. 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all'elaborazione e all'attuazione dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti. Questi programmi devono inoltre comportare attivita' di ricerca-sviluppo concernenti determinati ecosistemi nelle zone colpite. 3. Per elaborare e attuare i programmi d'azione subregionali, regionali o congiunti, i Paesi Parte colpiti della regione devono, secondo quanto conviene: (a) definire, in collaborazione con le istituzioni nazionali, gli obiettivi nazionali in materia di lotta contro la desertificazione che fossero gia' agevolmente conseguibili con questi programmi, nonche' le attivita' che questi ultimi permetterebbero di svolgere in modo efficace; (b) valutare le capacita' e le attivita' operative delle istituzioni regionali, subregionali e nazionali competenti; e (c) analizzare i programmi esistenti in materia di desertificazione comuni alle Parti della regione nonche' i loro rapporti con i programmi d'azione nazionali.
Allegato IV - art. 8
Articolo 8 Coordinamento dei programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti I Paesi Parte colpiti che elaborano un programma d'azione subregionale, regionale o congiunto possono istituire un comitato di coordinamento composto di rappresentanti di ogni Paese Parte colpito al fine di esaminare i progressi della lotta contro la desertificazione, di armonizzare i programmi d'azione nazionali, di formulare raccomandazioni ai differenti stadi dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi subregionali, regionali o congiunti, e di servire quale centro di collegamento per il coordinamento e la promozione della cooperazione tecnica in applicazione degli articoli 16-19 della Convenzione.
Allegato IV - art. 9
Articolo 9 Parti che non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria I Paesi sviluppati colpiti della regione, Parti della Convenzione, non hanno diritto ad un'assistenza finanziaria ai fini dell'attuazione dei programmi nazionali, subregionali, regionali e congiunti a norma della Convenzione.
Allegato IV - art. 10
Articolo 10 Coordinamento con le altre subregioni e regioni I programmi d'azione subregionali, regionali e congiunti della regione del Mediterraneo settentrionale possono essere elaborati ed attuati in collaborazione con quelli delle altre subregioni o regioni, in particolare quelli della subregione dell'Africa settentrionale. * * *
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