DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211
Note all'art. 12: - Il testo del comma 6 dell'art. 18 D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note alle premesse. - La lettera b) del comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recita: "Art. 18. - 3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno: a) (omissis); b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa". - Il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 4. - 2. Fondi pensione possono essere costituiti altresi' nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile". - Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 1. - L'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' il seguente: "Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate. 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti. 3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno: a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa. Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e' istituita la forma pensionistica medesima. 4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e' assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5. 5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6. 7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresi' l'art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di |egge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art. 13. 8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3, 5 e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato. 8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui il citato comma. L'istanza di cui all'art. 18, comma 8-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, e' presentata entro trenta gioni dall'entrata in vigore del presente decreto. 8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data. 8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni differite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facolta' di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di ricostruire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facolta' di cui al presente comma e' posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".
Art. 13
Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo
1.Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonche' dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell'appartenenza al campo di applicazione dello stesso. L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
2.La commissione di vigilanza invia alle autorita' di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresi' alle medesime autorita' l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 12 - Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 10. - Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3.
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. 15 MAGGIO 2007, N. 79))
Titolo III Fondi pensione aperti
Art. 15
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Note all'art. 15: - L'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' recita: "Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2. 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva. 3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita' dei fondi di cui al presente articolo e' rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonche', nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".
Art. 16
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
1.I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive autorita' di vigilanza, per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi pensione aperti sono tenuti a presentare, o inviare a mezzo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza in triplice copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante legale. Copia, in carta semplice, della predetta istanza va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.
2.Entro dieci giorni dal ricevimento, copia della predetta istanza e della documentazione ad essa allegata sono inviate, a cura dei competenti uffici del Ministero, alle autorita' di vigilanza sui soggetti istanti.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 15.
Art. 17
Contenuto dell'istanza
2.All'istanza va allegata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal presidente dell'organo di controllo della societa' che intende istituire il fondo pensione, nella quale l'organo amministrativo della societa' istante ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sulla base dei documenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 del presente decreto.
3.La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4.Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinnovo dell'incarico.
Art. 18
Documentazione da produrre a corredo dell'istanza
3.Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche mediante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 15. - Il testo dell'art. 7 D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' il seguente: "Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi anche interaziendali, per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute". - Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, cosi' dispone: "Art. 2. - 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio". - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 6-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo delle lettere g) e h) del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3.
Art. 19
Procedure per la concessione dell'autorizzazione
1.La commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 17, comma 3, puo' richiedere al soggetto istante gli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2.La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo, approva, se del caso, il regolamento del fondo pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, dandone contestualmente comunicazione all'autorita' di vigilanza sul soggetto istante.
3.Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso, la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
4.Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all'articolo 16 del presente decreto, corredata della documentazione di cui all'articolo 18 del decreto stesso, nonche' del parere della commissione. Il Ministro del tesoro puo' avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.
5.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con l'autorita' di vigilanza del soggetto istante, con proprio decreto, autorizza ovvero nega la costituzione del fondo pensione aperto, con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro.
6.Ai fini del procedimento del rilascio dell'autorizzazione l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e', nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. I responsabile del procedimento e' il dirigente della medesima divisione.
7.Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attivita', l'autorizzazione decade.
Note all'art. 19: - Il testo della lettera b) del comma 2 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo del comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 15.
Art. 20
Requisiti formali di istituzione
1.Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla commissione di vigilanza e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato.
Art. 21
Iscrizione all'albo
1.Il provvedimento di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita' del fondo pensione e' comunicato alla commissione di vigilanza per l'iscrizione del fondo stesso all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.
Nota all'art. 21: - Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e' riportato nelle note all'art. 13.
Art. 22
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 216
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