LEGGE 9 ottobre 1997, n. 359

Type Legge
Publication 1997-10-09
Ultimo aggiornamento 1997-10-27
State In force
Source Normattiva
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Articolo 64 Recesso 1. Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio. 2. Un anno dopo che il depositario abbia ricevuto la sua notifica, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.

Accordo-art. 65

Articolo 65 Esclusione Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente Accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro dall'Accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.

Accordo-art. 66

Articolo 66 Liquidazione dei conti dei membri in caso di recesso o di esclusione, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento 1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo a causa dei seguenti motivi: (a) non accettazione di un emendamento al presente Accordo in conformita' dell'articolo 63; (b) recesso del presente Accordo in virtu' dell'articolo 64, oppure (c) esclusione dal presente Accordo in conformita' dell'articolo 65. 2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo. 3. Il Consiglio in conformita' dell'articolo 40, rimborsa la sua quota del bilancio della scorta stabilizzatrice ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente Accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della sua quota di eventuali eccedenze. (a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente perche' non puo' accettare un emendamento al presente Accordo e' effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione. (b) Il rimborso ad un membro che recede dall'Accordo e' effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito a tale recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente Accordo prima del rimborso, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 67, ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 e al paragrafo 6 dell'articolo 67. (c) Il rimborso ad un membro che viene escluso e' effettuato entro sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente dei presente Accordo. 4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere (a), (b), o (c) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o procedere ad una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, il rimborso e' rinviato fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora, prima della fine del periodo di un anno stabilito all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il rimborso deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intento di recedere ed il recesso effettivo, puo' essere prorogato su richiesta del membro interessato, fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il rimborso della sua quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni. 5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non potra' peraltro venire imputato, dopo il pagamento del rimborso, alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione.

Accordo-art. 67

Articolo 67 Durata, proroga e cessazione del presente Accordo 1. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3 del presente articolo, oppure risolto a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del medesimo. 2. Prima della scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di rinegoziare il presente Accordo. 3. Il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo o periodi non superiori complessivamente a due anni, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtu' del paragrafo 3 di questo articolo, il presente Accordo, qualora sia stato prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo. 5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo' decidere di porre fine al presente Accordo con effetto a decorrere dalla data di sua scelta. 6. Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 40, fatte salve le pertinenti decisioni da adottare con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono essergli necessarie a tal fine. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.

Accordo-art. 68

Articolo 68 Riserve Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserve. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il diciassette di febbraio millenovecento novantacinque, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti egualmente fede.

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A Quote dei singoli paesi esportatori nelle esportazioni globali nette dei paesi, fissate ai sensi dell'articolo 61 Percentuale / Bolivia 0.040 Camerun 0.867 Costa d'avorio 1.764 Indonesia 31.108 Malesia 27.971 Nigeria 2.946 Singapore 0.000 Sri Lanka 2.096 Tailandia 33.208 __ TOTALE 100.000 _ / Le quote sono espresse in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquennio 1989-1993.

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B Quote dei singoli paesi e gruppi di paesi importatori nelle importazioni globali nette dei paesi fissate ai sensi dell'articolo 61 Percentuale / Argentina 0.943 Cina 8.843 Colombia 0.700 Cuba 0.043 Comunita' europea: 26.968 Austria 0.723 Belgio Lussemburgo 1.535 Danimarca 0.067 Finlandia 0.221 Francia 5.559 Germania 6.437 Grecia 0.276 Irlanda 0.224 Italia 3.754 Paesi Bassi 0.321 Portogallo 0.239 Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord 3.923 Spagna 3.397 Svezia 0.292 Federazione di Russia 1.149 Giappone 21.694 India 0.450 Libano 0.003 Marocco 0.237 Norvegia 0.022 Pakistan 0.715 Repubblica di Corea 8.830 Repubblica popolare democratica di Corea 0.195 Slovacchia 0.334 Stati Uniti d'America 28.815 Svizzera 0.059 _ TOTALE 100.000 ______ / Le quote sono espresse in percentuale rispetto alle importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1991/1993.

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C Costo preventivo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni effettuate dal Presidente della Conferenza delle nazioni Unite sulla gomma naturale - 1994. In base al costo d'acquisto e di gestione della scorta stabilizzatrice attuale di circa 360.000 t dal 1982 fino a marzo 1987, e di circa 221.000 t dal 1990 fino a dicembre 1994, e' possibile calcolare il costo di acquisto e di gestione di una scorta stabilizzatrice di 550.000 t moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo ed aggiungendo al risultato un importo equivalente al 30% di detto prezzo.

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