Entrata in vigore della legge: 5/11/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convention
CONVENTION RELATIVE AU CODAGE DES ENONCIATIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS D'ETAT CIVIL Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA ALLA CODIFICA DELLE DICHIARAZIONI CHE FIGURANO NEI DOCUMENTI DI STATO CIVILE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, Auspicando agevolare la circolazione internazionale e la comprensione degli atti di stato civile, dei certificati estratti da tali atti e di altri documenti anagrafici, Hanno convenuto le seguenti disposizioni; Articolo 1 1. Le dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile compilati in conformita' alla Convenzione ed alle Raccomandazioni della Commissione internazionale dello Stato civile di cui all'Annesso 1 della presente Convenzione, sono accompagnate dei codici stabiliti all'annesso 2 della presente Convenzione. 2. Ogni Stato contraente potra' inoltre indicare, in qualsiasi momento, i documenti di stato civile nazionali le cui dichiarazioni saranno accompagnate dai codici previsti all'annesso 2. Il Consiglio Federale Svizzero sara' debitamente notificato al riguardo.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. Ogni documento di stato civile redatto in conformita' all'articolo 1 da uno Stato contraente deve essere accettato senza traduzione dagli ufficiali di stato civile degli altri Stati contraenti. 2. Se la persona interessata lo richiede, il significato dei codici contenuti nel documento potra' essere esplicitato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' utilizzato. Il documento potra' anche essere decodificato e compilato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui e' utilizzato.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 1. La decodificazione prevista all'articolo 2, secondo capoverso, deve essere effettuata sia da un ufficiale di stato civile, sia da ogni altra autorita' dello Stato contraente in cui il documento e' utilizzato. 2. Al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione ad essa, ciascuno Stato contraente dovra' indicare le autorita' competenti di cui al capoverso primo, e depositare, presso il Segretario Generale della commissione Internazionale dello Stato civile, la traduzione nella sua lingua (o nelle sue lingue ufficiali) dei termini contenuti nella lista figurante all'annesso 2 della presente Convenzione. Tale traduzione dovra' esser approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale dello Stato Civile. 3. Ogni ulteriore modifica riguardo alla designazione delle autorita' competenti sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Ogni Stato potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del settimo mese successivo a quello di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la stessa avra' effetto il primo giorno del settimo mese successivo a quello del deposito da questo Stato dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 1. Gli annessi della presente Convenzione potranno essere modificati con una risoluzione votata all'unanimita' dai rappresentanti degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e degli Stati non membri parti alla presente Convenzione. 2. Potranno essere aggiunte dichiarazioni in codice all'annesso 2, sulla base di una risoluzione votata a maggioranza semplice dai rappresentanti degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e degli Stati non membri Parti alla presente Convenzione. 3. Le risoluzioni di cui al primo ed al secondo capoverso saranno depositate presso il Consiglio Federale Svizzero ed avranno effetto nelle relazioni fra gli Stati contraenti a partire dal primo giorno del settimo mese dopo questo deposito.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. Fino a quando tutti gli Stati parti di una delle Convenzioni di cui all'annesso 1 non siano divenuti Parti alla presente Convenzione, le traduzioni prestampate stabilite da tali Convenzioni dovranno continuare a figurare sui documenti formati in applicazione dell'articolo l, primo capoverso, della presente Convenzione. 2. Quando tutti gli Stati Parti di una della Convenzioni di cui all'annesso 1 saranno divenuti Parti della presente Convenzione, essi non avranno piu' l'obbligo di riportare la traduzione prestampata in tali documenti.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in ogni altro successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori di cui cura le relazioni a livello internazionale, o a uno o piu' di loro. 2. Questa dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, oppure, in un secondo tempo, il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte avra' tuttavia facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo lo scadere del termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e ad ogni altro Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; c) ogni dichiarazione relativa all'estensione territoriale della Convenzione oppure il suo ritiro, con l'indicazione della data alla quale avra' effetto; d) ogni denuncia della Convenzione e la data in cui avra' effetto; e) ogni documento di cui all'articolo 1, secondo capoverso; f) ogni designazione di autorita' competenti di cui all'articolo 3 ed ogni modifica di tale designazione; g) ogni risoluzione adottata ai sensi dell'articolo 7, primo capoverso. 2. Il Consiglio Federale Svizzero avvisera' il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica effettuata in conformita' del primo capoverso. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1995 in un solo esemplare in lingua francese che sara' depositato nell'Archivio del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme sara' consegnata per le vie diplomatiche a ciascuno degli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile ed agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme sara' inoltre inviata al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Annesso I
- Annesso I - Lista delle Convenzioni e Raccomandazioni di cui all'articolo 1, capoverso 1, della Convenzione Convenzione (n. 1) per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero (firmata a Parigi il 27 settembre 1956) Convenzione (n. 16) relativa al rilascio di estratti plurilingue dello stato civile (firmata a Vienna l'8 settembre 1976) Raccomandazione (n. 5) relativa all'armonizzazione degli atti dello stato civile (adottata dall'Assemblea Generale di Lisbona il 10 settembre 1987) Raccomandazione (n. 7) relativa all'armonizzazione degli estratti di atti dello stato civile (adottata dall'Assemblea Generale di Madrid il 7 settembre 1990)
Annesso 2
- ANNESSO 2 - Codice delle dichiarazioni - Classifica numerica 1 - stato civile 1-1 Autorita' 1-1-1 Autorita' che ha registrato l'atto 1-1-2 Autorita' di rilascio 1-1-3 Autorita' richiedente 1-1-4 Autorita' richiesta 1-1-5 Autorita' che decide 1-1-6 Ufficio di stato civile di.... 1-1-7 Ufficiale di stato civile 1-1-7-1 Qualita' dell'ufficiale di stato civile 1-1-7-2 Cognome e nomi dell'ufficiale di stato civile 1-1-7-3 Cognome e nomi dell'ufficiale di stato civile che ha registrato l'atto 1-1-8 Giurisdizione 1-1-8-1 Giurisdizione che ha pronunciato la decisione 1-1-8-2 Giurisdizione civile 1-1-8-3 Giurisdizione religiosa 1-1-8-4 Corte d'Appello di... 1-1-8-5 Tribunale di... 1-1-8-6 Giurisdizione che ha pronunciato la decisione di exequatur 1-1-9 Cognome e nome del notaio 1-1-9-1 Indirizzo del notaio 1-1-9-2 Ufficio notarile di... 1-2 Anagrafe 1-2-1 Registro anagrafico delle famiglie 1-2-2- Registro anagrafico delle nascite 1-2-3- Registro anagrafico dei matrimoni 1-2-4- Registro anagrafico dei decessi 1-3 Atto di stato civile (anagrafico) 1-3-1 Copia di un atto di stato civile (anagrafico) 1-3-2- Certificato estratto da un atto di stato civile (anagrafico) 1-3-2-1 Certificato plurilingue 1-3-3 Atto di nascita 1-3-3-1 Certificato estratto dall'atto di nascita 1-3-4 Atto di matrimonio 1-3-4-1-Certificato estratto dall'atto di matrimonio 1-3-5 Atto di decesso 1-3-5-1 Certificato estratto dall'atto di decesso 1-3-6 Atto notorio 1-4 Certificato di stato civile 1-4-1 Stato di famiglia 1-4-2 Stato di famiglia internazionale 1-5 Decisione di rettifica di un atto di stato civile (anagrafico) 2 - LUOGHI 2-1 Indicazioni generali 2-1-1 Stato 2-1-1-1 Stato federato 2-1-1-2 Stato in cui la decisione giudiziaria e' stata pronunciata 2-1-1-3 Provincia 2-1-1-4 Regione 2-1-1-5 Cantone 2-1-1-6 Circoscrizione amministrativa 2-1-2 Domicilio 2-1-2-1 Ultimo domicilio del defunto 2-1-2-2 Residenza 2-1-3- Indirizzo 2-1-3-1 Citta' 2-1-3-2 Comune 2-1-3-3 Circoscrizione territoriale 2-1-3-4 Circoscrizione amministrativa di citta' 2-1-3-5 Viale (Corso) 2-1-3-6 Via 2-2 Luogo d'istituzione dell'atto 2-2-1 Luogo di registrazione dell'atto 2-2-2 Luogo di rilascio dell'estratto dell'atto 2-3 Luogo di trascrizione 2-3-1 Luogo di trascrizione dell'atto 2-3-2 Luogo di trascrizione della sentenza 2-4 Luogo di nascita 2-4-1 Luogo di nascita del padre 2-4-2 Luogo di nascita della madre 2-4-3 Luogo di nascita del bambino 2-4-4 Luogo di nascita dello sposo 2-4-5 Luogo di nascita della sposa 2-4-6 Luogo di nascita del defunto 2-5 Luogo del matrimonio 2-6 Luogo del decesso 2-6-1 Luogo di decesso dello sposo 2-6-2 Luogo di decesso della sposa 2-7 Luogo d'origine 2-7-1 Luogo d'origine del padre 2-7-2 Luogo d'origine della madre 2-7-3 Luogo d'origine dello sposo 2-7-4 Luogo d'origine della sposa 3 - Nascita e filiazione 3-1 Padre 3-2 Madre 3-3 Figlio (a) 3-4 Sesso 3-4-1 Sesso maschile 3-4-2 Sesso femminile 3-4-3- Sesso indeterminato 3-5 Adozione 3-5-1 Adozione semplice 3-5-2 Adozione speciale 3-5-3 Conversione dell'adozione semplice in adozione speciale 3-6 Patria potesta' 3-6-1 Decisione relativa alla patria potesta' 3-6-2 Patria potesta' esercitata congiuntamente dai genitori 3-7 Dichiarazione giudiziaria di nascita. 4. Matrimonio - Scioglimento del vincolo coniugale 4-1 Situazione matrimoniale 4-1-1 Sposo (o marito) 4-1-2 Sposa (o moglie) 4-1-3 Nubile 4-1-4 Divorziato 4-1-5 Divorziata 4-1-6 Vedovo 4-1-7 Vedova 4-2 Matrimonio 4-2-1 Matrimonio civile 4-2-2 Convalida del matrimonio civile 4-3 Matrimonio religioso 4-3-1 Convalida del matrimonio religioso 4-3-2 Annullamento del matrimonio religioso 4-4 Regime matrimoniale 4-4-1 Regime legale 4-4-2 Contratto di matrimonio 4-4-2-1 Regime di separazione dei beni 4-4-3 Dichiarazione degli sposi relativa al regime matrimoniale 4-4-4 Cambiamento del regine matrimoniale 4-4-5 Modifiche del regime matrimoniale 4-4-6 Passaggio di poteri tra gli sposi 4-5 Riconciliazione degli sposi 4-5-1 Omologazione della riconciliazione degli sposi 4-6 Separazione 4-7 Scioglimento del matrimonio 4-7-1 Divorzio 4-7-2- Scioglimento del matrimonio dopo la separazione 4-7-3 Scioglimento del matrimonio da parte di un'autorita' religiosa 4-7-4 Scioglimento del matrimonio per decesso 4-7-4-1 Scioglimento del matrimonio per decesso del marito 4-7-4-2 Scioglimento del matrimonio per decesso della moglie 4-8 Inesistenza del matrimonio 4-9 Annullamento del matrimonio 5. Incapacita' - Assenza - Decesso 5-1 Incapacita' 5-1-1 Tutela 5-1-1-1 Tutela del minore 5-1-1-2 Tutela del maggiorenne 5-1-1-3 Cognome del tutore 5-1-1-4 Nomi del tutore 5-1-1-5 Modifica della tutela 5-1-1-6 Estinzione della tutela 5-1-2 Curatela del maggiorenne 5-1-2-1 Cognome del curatore 5-1-2-2 Nomi del curatore 5-1-2-3 Modifica della curatela 5-1-2-4 Estinzione della curatela 5-1-3 Incapacita' del maggiorenne 5-1-4 Patria potesta' esercitata su un maggiorenne 5-1-5 Data d'inizio della gestione dei beni 5-1-6 Repertorio civile 5-1-7 Emancipazione 5-2 Dichiarazione di assenza 5-3 Decesso 5-3-1 Dichiarazione giudiziaria di presunzione di decesso 5-3-2 Dichiarazione di decesso 6. Cittadinanza 6-1 Cittadinanza delle persone 6-1-1 Cittadinanza del padre 6-1-2 Cittadinanza della madre 6-1-3 Cittadinanza dello sposo 6-1-4 Cittadinanza della sposa 6-2 Conferimento della cittadinanza 6-3 Acquisizione della cittadinanza 6-4 Conservazione della cittadinanza 6-5 Ricupero della cittadinanza 6-6 Non acquisizione della cittadinanza 6-7 Perdita di cittadinanza 6-8 Decadenza della nazionalita' 6-9 Apolide 7. Cognome 7-1 Cognome del padre 7-1-1 Cognome del padre dello sposo 7-1-2 Cognome del padre della sposa 7-2 Cognome della madre 7-2-1 Cognome della madre dello sposo 7-2-2 Cognome della madre della sposa 7-3 Cognome del figlio (a) 7-4 Cognome dell'adottante 7-5 Cognome del consorte 7-5-1 Cognome dello sposo 7-5-1-1 Cognome dello sposo prima del matrimonio 7-5-1-2 Cognome dello sposo dopo il matrimonio 7-5-1-3 Cognome dello sposo al momento del rilascio dell'atto 7-5-1-4 Cognome dello sposo dopo la sentenza 7-5-2 Cognome della sposa 7-5-2-1 Cognome della sposa prima del matrimonio 7-5-2-2 Cognome della sposa dopo il matrimonio 7-5-2-3 Cognome della sposa al momento del rilascio dell'atto 7-5-2-4 Cognome della sposa dopo la sentenza 7-5-3 Nome dell'ultimo consorte 7-5-3-1 Cognome dell'ultimo consorte del defunto 7-5-4 Cognome prima del matrimonio 7-5-5 Cognome dopo il matrimonio 7-6 Cognome del defunto 7-6-1 Cognome del padre del defunto 7-6-2 Cognome della madre del defunto 7-7 Cognome e nazionalita' 7-7-1 Cognome prima dell'acquisizione della cittadinanza 7-7-2 Cognome dopo l'acquisizione della cittadinanza 7-7-3 Cognome dopo la perdita della cittadinanza 7-8 Cambiamento di nome 7-9 Altri cognomi 7-9-1 Cognome da nubile 7-9-2 Cognome matrimoniale 8. Nome 8-1 Nomi del padre 8-1-1 Nomi del padre dello sposo 8-1-2 Nomi del padre della sposa 8-2 Nomi della madre 8-2-1 Nomi della madre dello sposo 8-2-2 Nomi della madre della sposa 8-3 Nomi del figlio (a) 8-4 Nomi dell'adottante 8-5 Nomi del consorte 8-5-1 Nomi dello sposo 8-5-2 Nomi della sposa 8-5-3 Nomi dell'ultimo consorte 8-5-3-1 Nomi dell'ultimo consorte del defunto 8-6 Nomi del defunto 8-6-1 Nomi del padre del defunto 8-6-2 Nomi della madre del defunto 8-7 Nomi e cittadinanza 8-7-1 Nomi prima dell'acquisizione della cittadinanza 8-7-2 Nomi dopo l'acquisizione della cittadinanza 8-7-3 Nomi dopo la perdita della cittadinanza 9. Identificazione degli atti e delle date 9-1 Riferimento 9-1-1 Riferimento dell'atto di nascita 9-1-1-1 Riferimento dell'atto di nascita del padre 9-1-1-2 Riferimento dell'atto di nascita della madre 9-1-1-3 Riferimento del registro anagrafico delle nascite 9-1-2 Riferimento dell'atto di matrimonio 9-1-2-1 Riferimento dell'atto di matrimonio civile 9-1-2-2 Riferimento dell'atto di matrimonio religioso 9-1-2-3 Riferimento dell'atto di matrimonio celebrato all'estero 9-1-2-4 Riferimento del registro anagrafico dei matrimoni 9-1-3 Riferimento dell'atto di decesso 9-1-3-1 Riferimento del registro anagrafico dei decessi 9-2 Numero 9-2-1 Numero della legge 9-2-1-1 Numero dell'articolo di legge 9-2-2 Numero dell'atto 9-2-3 Numero della decisione 9-2-4 Numero dell'atto alla Cancelleria del Tribunale del luogo di nascita 9-2-5 Numero di identificazione 9-2-6 Numero del contratto 9-2-7 Numero del registro di anagrafe 9-2-7-1 Numero del registro anagrafico delle famiglie 9-2-7-2 Numero della pagina del registro di anagrafe 9-3 Riferimento dell'atto di nascita 9-3-1 Firma 9-3-2 Timbro 9-3-3 Bollo 9-4 Date ed altre indicazioni 9-4-1 Anno 9-4-2 Mese 9-4-3 Giorno 9-4-4 Ora 9-4-5 Minuto 9-4-6 Data della legge 9-4-7 Data della richiesta 9-4-8 Data del rogito notarile 9-4-9 Data del contratto 9-5 Data dell'atto di stato civile 9-5-1 Data di registrazione dell'atto 9-5-2 Data di rilascio dell'atto 9-5-3 Data della dichiarazione 9-5-3-1 Data della dichiarazione dinnanzi all'ufficiale di stato civile 9-5-4 Data di registrazione dell'annotazione 9-5-5 Data di trascrizione 9-5-5-1 Data di trascrizione dell'atto 9-5-5-2 Data di trascrizione della sentenza 9-6 Data della decisione giudiziaria 9-6-1 Data della decisione (giurisdizione civile) 9-6-2 Data della decisione (giurisdizione religiosa) 9-6-3 Data della decisione definitiva ed irrevocabile 9-6-4 Data della decisione di exequatur 9-7 Data di nascita 9-7-1 Data di nascita del padre 9-7-2 Data di nascita della madre 9-7-3 Data di nascita del figlio(a) 9-7-3-1 Eta' del(la) figlio(a) 9-7-4 Data di nascita dello sposo 9-7-5 Data di nascita della sposa 9-7-6 Data di nascita del defunto 9-8 Data del matrimonio 9-8-1 Data del contratto di matrimonio 9-9 Data del decesso 9-9-1 Data del presunto decesso 9-9-2 Data del decesso dello sposo 9-9-3 Data del decesso della sposa