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LEGGE 9 ottobre 1997, n. 378

Current text a fecha 1997-11-04

Entrata in vigore della legge: 5/11/1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO Di HONG KONG IN MATERIA DI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Hong Kong, desiderosi di concludere un Accordo al fine di fornire un quadro per i servizi aerei fra l'Italia e Hong Kong, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto dal contesto: (a) con il termine "Autorita' aeronautiche" si intende nel caso di Hong Kong, il Direttore dell'Aviazione civile, e nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile o, in entrambi i casi, ogni persona fisica o organismo autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle suddette Autorita' o funzioni simili; (b) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea designata ed autorizzata in conformita' all'articolo 4 del presente Accordo; (c) con il termine "territorio" in relazione ad Hong Kong si intendono Hong Kong, Kowloon ed i Nuovi Territori, ed in relazione all'Italia questo termine ha il significato attribuito al termine "territorio" dall'articolo 2 della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati rispettivamente attribuiti loro dall'articolo 96 di detta Convenzione; (e) il termine "il presente Accordo" comprende l'Allegato e gli emendamenti ad esso o al presente Accordo.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Disposizioni della Convenzione di Chicago applicabile ai servizi aerei internazionali Nell'attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno agire in conformita' alle disposizioni della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi compresi gli allegati e gli emendamenti alla Convenzione o ai suoi allegati che si applicano ad entrambe le Parti contraenti, nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Concessione di diritti (1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali: (a) il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrare; (b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non commerciali. (2) Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti specificati nel presente Accordo ai fini della gestione dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella apposita Sezione dell'Allegato al presente Accordo. Detti servizi e rotte sono qui di seguito definiti rispettivamente "i servizi concordati" e "le rotte specificate". Nel gestire un servizio concordato su una rotta specificata la linea aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' godere, oltre ai diritti di cui al comma (1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti determinati per quella rotta in conformita' all'Allegato al presente Accordo al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri merci, ivi compresa posta, sia singolarmente che collettivamente. (3) Nessuna disposizione del comma (2) del presente Articolo sara' intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, in un punto del territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e bagagli, merci, ivi compresa posta, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle linee aeree (1) Ciascuna Parte contraente avra' diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate e di revocare o modificare dette designazioni. (2) Ricevuta detta designazione, l'altra Parte contraente dovra', in base alle disposizioni dei commi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla linea aerea designata le autorizzazioni del caso. (3) (a) Il Governo di Hong Kong avra' diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti di cui all'articolo 3(2) del presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini. (b) Il Governo della Repubblica Italiana avra' diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, del diritti di cui all'articolo 3(2) dei presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong. (4) Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette Autorita'. (5) Quando una linea aerea e' stata a tal fine designata ed autorizzata, essa puo' iniziare a gestire servizi concordati, purche' la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dell'autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare o sospendere l'autorizzazione per 1'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3(2) del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte, o di imporre le condizioni che riterra' necessarie sull'esercizio di questi diritti: (a) (i) nel caso del Governo di Hong Kong, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini; (ii) nel caso del Governo della Repubblica Italiana, ogni qualvolta non sia soddisfatto che detta linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong; ovvero (b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; ovvero (c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformita' alle condizioni di cui al presente Accordo. (2) A meno che l'immediata revoca o sospensione dell'autorizzazione di cui al comma (1) del presente Articolo o l'imposizione delle condizioni qui contenute sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verra' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Principi che regolano la gestione dei servizi concordati (1) Le linee aeree designate dalle Parti contraenti dovranno avere eque e pari opportunita' nella gestione dei servizi concordati sulle rotte specificate. (2) Nella gestione dei servizi concordati la linea aerea designata dalla Parte contraente dovra' tenere conto degli interessi della linea aerea designata dall'altra Parte in modo da non pregiudicare i servizi che quest'ultima fornisce in tutte o in parte delle stesse rotte. (3) I servizi concordati forniti dalla linea aerea designata dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo obiettivo quello di fornire, con un ragionevole fattore di carico, una capacita' adeguata a soddisfare le attuali necessita' e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa posta, che provengono da o la cui destinazione e' il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea. Disposizioni per il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa la posta, imbarcati e sbarcati nei punti sulle rotte specificate che non siano punti nel territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea dovranno essere effettuate in conformita' al principio generale che la capacita' dovra' essere correlata a: (a) esigenze di traffico da e verso il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea; (b) esigenze di traffico della regione attraverso la quale passa il servizio concordato, tenendo conto degli altri Servizi aerei stabiliti dalle linee aeree degli stati che comprendono detta regione; e (c) esigenze di operazioni di lungo percorso. (4) La capacita' da fornire sulle rotte definite dovra' essere quella determinata di volta in volta di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Tariffe Con il termine "tariffa" si intende: (a) l'importo che la linea aerea ha fissato o fissera' per il trasporto di passeggeri e bagagli, merci (esclusa la posta) sui servizi aerei e gli oneri e le condizioni per i servizi ausiliari a detto trasporto; e (b) ogni altro importo calcolato utilizzando altre tariffe, aggiunte per settori internazionali e per i settori nazionali che facciano parte del trasporto internazionale; e comprende (c) le condizioni che regolano la disponibilita' o l'applicabilita' di detto importo, ivi compresi i benefici ad esso connessi; e/o (d) la commissione corrisposta da una linea aerea ad un agente in relazione ai biglietti venduti o alle rotte completate da quell'agente per il trasporto su servizi aerei. (2) Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti contraenti praticheranno per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovranno essere quelle approvate dalle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e dovranno essere stabilite in misura ragionevole, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi del caso, ivi compresi i seguenti criteri: il costo di gestione dei servizi concordati, gli interessi degli utenti, le commissioni, un ragionevole profitto e le tariffe delle altre linee aerea che operano su tutta o parte della stessa rotta. (3) Le tariffe di cui al comma (2) del presente Articolo possono essere concordate dalle linee aeree designate dalle Parti contraenti che richiedono l'approvazione delle stesse, le quali possono consultare altre linee aeree che operano su tutta o parte della stessa rotta, prima di proporre dette tariffe. Tuttavia, ad una linea aerea designata non verra' impedito di proporre le tariffe, ed alle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti di approvarle, qualora detta linea aerea non abbia ottenuto il consenso su detta tariffa da parte dell'altra linea aerea designata, ovvero in quanto nessuna altra linea aerea designata opera sulla stessa rotta. Con i riferimenti nel presente comma ed in quello precedente alla "stessa rotta" si intende la rotta gestita, non quella specificata. (4) Qualsiasi tariffa proposta per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovra' essere presentata alle Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti da parte della linea o delle linee aeree che richiedono l'approvazione in forma tale che le Autorita' aeronautiche possano richiedere, separatamente, di essere informate dei dati di cui al comma (1) del presente Articolo. Dovra' essere presentata entro 60 giorni dalla data effettiva proposta (o entro un periodo piu' breve che le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare). La tariffa proposta sara' considerata presentata alle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente alla data in cui essa e' ricevuta da queste ultime. (5) Le tariffe proposte possono essere approvate dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente in qualsiasi momento e, purche' siano state presentate in conformita' al comma 4 del presente Articolo, verranno ritenute approvate dalle Autorita' aeronautiche di quella Parte contraente a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione (o entro un periodo piu' breve che le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare), le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente abbiano inviato alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non accordo sulla tariffa proposta. (6) Qualora la notifica di non accordo sia fornita in conformita' alle disposizioni del comma (5) del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti potranno definire la tariffa di concerto. A tal fine, una Parte contraente puo', entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di non accordo, richiedere consultazioni fra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti che dovranno tenersi entro trenta giorni dalla data in cui l'altra Parte contraente riceve detta richiesta per iscritto. (7) Qualora la tariffa non sia stata approvata dalle Autorita' aeronautiche di una Parte contraente in conformita' al comma (5) del presente Articolo, e qualora le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti non abbiamo potuto determinare di concerto la tariffa in conformita' al comma (6) del presente Articolo, la controversia verra' composta in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo. (8) In attesa dell'approvazione della tariffa proposta dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, la linea o le linee aeree designate che richiedono detta approvazione possono impegnarsi in attivita' di commercializzazione, pubblicita' e vendita della tariffa, purche' (a) detta commercializzazione, pubblicita' e vendita: (i) dovra' essere per il trasporto che inizia alla data o dopo la data proposta di vigore della tariffa; e (ii) non siano intraprese prima della data di presentazione della tariffa; (b) sia messo in chiaro che la tariffa viene commercializzata, pubblicizzata e venduta sulla base di detta approvazione; e (c) dette attivita' di commercializzazione, pubblicita' e vendita verranno interrotte qualora sia data notifica di non accordo sulla tariffa. (9) Ai sensi del comma (10) del presente Articolo, la tariffa stabilita in conformita' alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore, a meno che la linea, o linee aeree che la applicano non la revochino con l'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti, finche' non sia stata stabilita una tariffa sostitutiva. (10) Se non con l'accordo delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e per il periodo da loro convenuto, la validita' della tariffa non dovra' essere prolungata in virtu' del (9) del presento Articolo: (a) qualora la tariffa abbia una scadenza, per piu' di dodici mesi da quella data; (b) qualora la tariffa non abbia una scadenza, per piu' di 12 mesi dalla data in cui la linea aerea designata di una Parte contraente ha presentato la tariffa sostitutiva alle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. (11) (a) Le tariffe praticate dalla linea aerea designata da Hong Kong per il trasporto fra l'Italia ed un altro stato dovranno essere soggette all'approvazione da parte delle Autorita' aeronautiche italiane e, se necessario, dell'altro stato. Le tariffe praticate dalla linea aerea designata italiana per il trasporto fra Hong Kong ed uno stato diverso dall'Italia dovranno essere soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di Hong Kong e, se necessario, dell'altro stato. (b) La tariffa proposta per detto trasporto dovra' essere presentata dalla linea aerea designata da una Parte contraente che richiede l'approvazione di detta tariffa alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte. Dovra' essere presentata in forma tale che le Autorita' aeronautiche possano richiedere di essere informate dei dati di cui al comma (1) del presente Articolo ed almeno 60 giorni prima della data operativa proposta (o in un periodo piu' breve che potra' essere concordato). La tariffa proposta dovra' essere considerata come presentata alla data in cui e' stata ricevuta dalle Autorita' aeronautiche. (c) Detta tariffa puo' essere approvata in qualsiasi momento dalle Autorita' aeronautiche della Parte contraente alle quali e' stata presentata e verra' considerata approvata da esse a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione, esse abbiano fornito alla linea aerea designata che richiede l'approvazione di detta tariffa una notifica scritta di non accordo. (d) Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono revocare l'approvazione di detta tariffa approvata o che si ritiene approveranno fornendo un preavviso di 120 giorni alla linea aerea designata che pratica detta tariffa purche' vengano fornite motivazioni della notifica di revoca dell'approvazione. Detta linea aerea dovra' cessare di praticare detta tariffa alla fine di quel periodo. (12) Nonostante le disposizioni dei commi (5) e (11) (c) del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente non dovranno non approvare la tariffa proposta loro presentata da una linea aerea designata che corrisponda (a livello di prezzo, condizioni e data di scadenza, ma non necessariamente di rotta utilizzata) alla tariffa imposta da una linea aerea di quella Parte contraente per servizi paragonabili fra gli stessi punti o che sia piu' restrittiva o alta di quella tariffa.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Dazi doganali (1) Gli aeromobili che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea aerea designata da una Parte contraente, le dotazioni normali di bordo, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande e tabacchi) che si trovano a bordo di detto aeromobile dovranno, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, essere esentati sulla base della reciprocita' da tutti i tipi di dazi doganali, accise, imposte ed oneri analoghi purche' dette attrezzature e detti altri beni restino a bordo dell'aeromobile. (2) Le normali dotazioni di bordo, i carburanti ed oli lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande e tabacchi) portati da o per conto della linea aerea designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra o imbarcati sull'aeromobile utilizzato da quella linea aerea designata e destinati al solo uso e consumo a bordo dell'aeromobile di detta linea, verranno esentati su base di reciprocita' da tutti i tipi di dazi doganali, acciase ed imposte ed oneri analoghi non basati sul costo dei servizi forniti, anche quando detti normali dotazioni di bordo ed altri beni devono essere utilizzati in un tratto della rotta al di sopra del territorio dell'altra Parte contraente. (3) I biglietti, le rotte ed il normale materiale pubblicitario distribuito gratuitamente dalla linea aerea designata da una Parte contraente portati nel territorio dell'altra da o per conto della linea aerea designata dovranno essere esentati dall'altra Parte contraente, su base di reciprocita', da tutti i tipi di dazi doganali, accise ed imposte ed oneri simili. (4) Potrebbe rendersi necessario tenere le normali dotazioni di bordo e gli altri articoli di cui ai commi (l), (2) e (3) del presente Articolo sotto la supervisione o il controllo delle Autorita' doganali dell'altra Parte contraente. (5) Le normali dotazioni di bordo e gli altri articoli di cui ai commi (1), (2) e (3) del presente Articolo possono essere sbarcati nel territorio dell'altra Parte contraente solo con il consenso delle Autorita' doganali di detta ultima Parte contraente. Dette dotazioni ed articoli aggiuntivi alle dotazioni ed articoli forniti ad una linea aerea designata da un'altra linea aerea che gode di esenzioni equivalenti da parte di detta ultima Parte contraente dovranno godere, su base di reciprocita', delle esenzioni di cui ai commi (1), (2) e (3) del presente Articolo; ma se non utilizzati o consumati dovranno essere riesportati o altrimenti eliminati in conformita' ai regolamenti doganali. Le Autorita' doganali di detta ultima Parte contraente potranno tuttavia chiedere che dette normali dotazioni di bordo e detti articoli vengano posti fino a quel momento sotto la loro supervisione. (6) I bagagli e le merci in transito diretto attraverso il territorio di una Parte contraente dovranno essere esenti, su base di reciprocita', da tutti i tipi di dazi doganali, accise, analoghe imposte ed oneri non basati sul costo dei servizi forniti.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Sicurezza dell'aviazione (1) Ciascuna Parte contraente ribadisce che il suo obbligo nei confronti dell'altra Parte di salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile contro illecite interferenze e' parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente dovra', in particolare, agire in conformita' alle disposizioni di sicurezza dell'aviazione della Convenzione sui reati ed altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illecito di aereomobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. (2) Ciascuna Parte contraente dovra' fornire all'altra Parte contraente, su sua richiesta, tutta l'assistenza necessaria per impedire il sequestro illecito di aerei civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. (3) Nelle loro reciproche relazioni le Parti contraenti agiranno in conformita' alle disposizioni applicabili di sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e denominate Allegati alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944. Ciascuna Parte contraente dovra' richiedere che gli operatori degli aeromobili figuranti nel suo registro o gli operatori aventi la loro sede principale d'affari o la residenza permanente nel suo territorio e gli operatori degli aeroporti sul suo territorio agiscano in conformita' a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Pertanto, ciascuna Parte contraente dovra' informare l'altra Parte delle differenze esistenti fra i propri regolamenti e la proprie prassi e le succitate disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione consentite da detta Convenzione. Ciascuna delle due Parti contraenti potra' richiedere consultazioni immediate con l'altra Parte contraente in qualsiasi momento per discutere gli effetti di dette differenze. (4) Ciascuna Parte contraente conviene che a detti operatori di aeromobili si possa chiedere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al comma (3) del presente Articolo richieste dall'altra Parte contraente per l'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio dell'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente dovra' far si' che misure adeguate siano effettivamente applicate entro il territorio al fine di proteggere l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio, gli effetti personali, il bagaglio, il carico e le provviste di bordo durante l'imbarco e lo sbarco. Ciascuna Parte contraente dovra' anche considerare con favore le richieste provenienti dall'altra Parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una specifica minaccia. (5) Qualora si verifichi un incidente o la minaccia di sequestro illecito di aerei civili o altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti o le attrezzature di navigazione aerea, ciascuna Parte contraente dovra' collaborare con l'altra facilitando le comunicazioni e adottando opportuni provvedimenti per porre fine rapidamente ed in condizioni di sicurezza a detto incidente o detta minaccia. (6) Qualora una Parte contraente si discosti dalle disposizioni del presente Articolo in materia di sicurezza civile, l'altra Parte contraente puo' richiedere consultazioni immediate con la prima.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Statistiche Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle Autorita' aeronautiche dell'altra statistiche periodiche o di altro tipo relative al traffico sui servizi concordati proveniente da e diretto al territorio dell'altra Parte. Dette statistiche, in particolare, dovranno mostrare i punti di imbarco e sbarca di detto traffico.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Conversione e rimessa di redditi (1) La linea aerea designata da Hong Kong avra' diritto di convertire e rimettere all'estero dall'Italia, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale e la linea aerea designata dalla Repubblica Italiana avra' diritto di convertire e rimettere all'estero da Hong Kong, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale, su base di reciprocita'. (2) La conversione e la rimessa di detti redditi dovra' essere consentita senza restrizioni al tasso di cambio applicabile alle transazioni correnti in vigore al momento in cui detti redditi vengono presentati per la conversione o la rimessa e dovranno essere soggetti soltanto agli oneri normalmente imposti dalle banche per l'effettuazione di detta conversione o rimessa.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Uffici di rappresentanza e vendita della linea aerea (1) La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente avra' il diritto, in base alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative emanate in conformita' alla legislazione dell'altra Parte in materia di ingresso, residenza ed impiego, di introdurre e mantenere nel territorio di quest'ultima tutto il personale manageriale, amministrativo, commerciale, tecnico, operativo e specializzato necessario a soddisfare le esigenze della linea aerea designata. (2) La linea aerea designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di svolgere attivita' di vendita di servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della sua rete e sulle reti delle altre linee aeree, nel territorio dell'altra Parte contraente, sia direttamente che tramite rappresentanti. La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente avra' il diritto di vendere detti servizi, e gli utenti saranno liberi di acquistarli, in valuta locale o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Oneri d'uso (1) Con il termine "oneri d'uso" si intende un onere imposto alle linee aeree dalle Autorita' competenti o da esse consentito per la fornitura di proprieta' o attrezzature dell'aeromobile o attrezzature di navigazione aerea, ivi compresi i servizi e le attrezzature connesse, per gli aereomobili, i loro equipaggi, passeggeri e carichi. (2) Una Parte contraente non puo' imporre o consentire che vengano imposti alla linea aerea designata dell'altra Parte oneri d'uso piu' alti di quelli imposti alle proprie linee aeree che gestiscono servizi aerei internazionali analoghi. (3) Ove possibile, ciascuna Parte contraente dovra' promuovere consultazioni sugli oneri d'uso fra gli organismi e le linee aeree competenti utilizzando i servizi e le attrezzature forniti da detti organismi tramite le organizzazioni che rappresentano queste linee aeree.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 Leggi e regolamenti (1) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative emanate in conformita' alla legislazione di una Parte contraente in relazione all'ammissione, alla permanenza o alla partenza dal suo territorio degli aeromobili che operano nel settore della navigazione aerea internazionale, o alla gestione e navigazione di detti aeromobili mentre essi si trovano sul suo territorio, dovranno essere applicati agli aeromobili della linea aerea designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da detti aeromobili all'ingresso, alla partenza o mentre si trovano sul territorio di questa prima Parte contraente. (2) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative emanate in conformita' alla legislazione di una Parte contraente in relazione all'ammissione, la permanenza o la partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, carico o posta degli aeromobili, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, carico o posta degli aeromobili designati dall'altra Parte contraente all'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Consultazioni Una Parte contraente puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni sull'attuazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che potranno aver luogo fra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data in cui l'altra Parte riceve detta richiesta per iscritto, salvo quanto diversamente concordato fra le Parti contraenti.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Composizione delle controversie (1) Qualora insorga una controversia fra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno innanzitutto cercare di comporle tramite negoziato. (2) Qualora le Parti contraenti non raggiungano una composizione della controversia tramite negoziato, essa puo' essere da loro deferita a persona o ente che esse converranno o, su richiesta di una Parte contraente, dovra' essere sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri che sara' costituito nel modo seguente: (a) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte contraente dovra' nominare un arbitro. Il cittadino di uno stato che puo' essere considerato neutrale in relazione alla controversia, fungera' da presidente del tribunale e verra' nominato quale terzo arbitro con accordo degli altri due arbitri entro 60 giorni dalla nomina del secondo arbitro; (b) qualora, nel lasso di tempo di cui sopra, non sia stata effettuata alcuna nomina, una delle due Parti contraenti puo' richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale di procedere alla nomina entro trenta giorni. Qualora il Presidente ritenga di essere cittadino di uno stato che non puo' essere considerato neutrale in relazione alla controversia, sara' il Vice-Presidente piu' anziano, qualificato a farlo in quanto non si trova nella stessa situazione del Presidente, a dover procedere alla nomina. (3) Fatto salvo quanto sancito nel presente Articolo o altrimenti convenuto dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale dovra' definire i limiti della sua giurisdizione e stabilire la sua procedura. Su istruzione del tribunale, o su richiesta di una Parte contraente, dovra' essere indetta una conferenza per definire le questioni precise da arbitrare e le procedure specifiche da seguire entro trenta giorni dalla data di costituzione del tribunale arbitrale. (4) Fatto salvo quanto altrimenti concordato dalle Parti contraenti o prescritto dal tribunale arbitrale, ciascuna Parte contraente dovra' presentare un memorandum entro 45 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale. Le risposte dovranno essere fornite dopo 60 giorni. Il tribunale arbitrale dovra' tenere una audizione su richiesta di una delle due Parti contraenti, a sua discrezione, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle risposte. (5) Il tribunale arbitrale dovra', se possibile, rendere un lodo scritto entro trenta giorni dalla fine dell'audizione o, qualora non vi sia stata alcuna audizione, dalla data in cui sono state presentate le risposte. La decisione dovra' essere presa a maggioranza dei voti. (6) Una della due Parti contraenti potra' presentare una richiesta di chiarimento del lodo antro 15 giorni dalla data in cui esso e' stato ricevuto e detto chiarimento dovra' essere fornito entro 15 giorni da detta richiesta. (7) Il lodo del tribunale arbitrale sara' vincolante per le Parti contraenti. (8) Ciascuna Parte contraente dovra' sostenere il costo degli arbitri da essa nominati. Gli altri costi del tribunale arbitrale dovranno essere suddivisi equamente tra le Parti contraenti, ivi comprese le spese sostenute dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale nell'attuare le procedure di cui al comma (2) (b) del presente Articolo. (9) Le procedure definite ai commi (2)-(8) del presente Articolo non dovranno essere applicate alle controversie relative ai dazi doganali, alle accise e ad imposte ed oneri analoghi non basati sul costo dei servizi forniti all'arrivo.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 Modifica Qualsiasi modifica al presente Accordo concordata dalle Parti contraenti dovra' entrare in vigore quando confermata per iscritto dalle Parti contraenti.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 Cessazione Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra di aver deciso di denunciare il presente Accordo. Il presente Accordo dovra' cessare a mezzanotte (nel luogo in cui viene ricevuta la notifica) immediatamente prima della scadenza del primo anno dalla data di ricevimento di detto preavviso inviato dall'altra Parte, a meno che detto preavviso non venga ritirato di comune accordo prima della fine di questo periodo.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19 Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale Il presente Accordo e tutte le sue modifiche dovranno essere registrate presso l'organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda della due notifiche con le quali la Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 9 ottobre 1996, in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo di Repubblica Italiana Hong Kong Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

ALLEGATO TABELLA DI ROTTA Sezione 1 Rotte che la linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana puo' operare: Roma - punti intermedi - Hong Kong - punti successivi in Asia Milano Note: 1. La linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potra', su uno o tutti i voli, omettere di fare scalo in uno qualsiasi dei punti sulle rotte di cui sopra e potra' servire Roma e Milano in qualsiasi ordine, punti intermedi e punti successivi in qualsiasi ordine purche' i servizi concordati su queste rotte inizino a Roma e/o Milano. 2. I punti intermedi o i punti successivi ove i passeggeri e le merci possono essere imbarcati e sbarcati ad Hong Kong o viceversa dovranno essere determinati di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. 3. Nessun punto della terraferma cinese puo' fungere da punto intermedio o punto successivo. Sezione 2 Rotte che la linea aerea designata dal Governo di Hong Kong puo' operare: Hong Kong - punti intermedi - Roma - punti successivi in Europa. Note: 1. La linea aerea designata dal Governo di Hong Kong potra', su uno o tutti i voli, omettere di fare scalo in uno qualsiasi dei punti sulle rotte di cui sopra e potra' servire punti intermedi e punti successivi in qualsiasi ordine purche' i servizi concordati su queste rotte inizino ad Hong Kong. 2. I punti intermedi o i punti successivi ove i passeggeri e le merci possono essere imbarcati e sbarcati a Roma o viceversa dovranno essere determinati di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. 3. Nessun punto della terraferma cinese puo' fungere da punto intermedio o punto successivo.