LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
2.In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede entro e non oltre centoventi giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma 2, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
3.Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
4.Il comma 3-octies dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente: "3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonche' le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilita' e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati".
5.I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidita' civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici gia' attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.
6.Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unita' sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle aziende unita' sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 53
(Ente poste italiane).
2.Le modalita' e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.
3.Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso e' forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sara' determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ((, il cui onere non potra' essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)).
4.Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23; della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attivita' commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni.
5.Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto- legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: "sia agli effettivi costi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ":1) a una contabilita' analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato".
7.Dal 1 gennaio 1999 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonche' quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalita' per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' abrogato.
8.Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme gia' in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della societa' "Poste italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
9.A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici e' tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989.
10.Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita' volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.
11.Il personale dell'Ente poste italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale e' attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad esso spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale e' stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
12.La societa' "Poste italiane" versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennita' di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
13.All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della societa' medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.
14.I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unita' previsionale di base 17.1.2.1 dello stato. di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.
15.Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1 gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.
16.All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonche' della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".
Art. 54
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
1.Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalita' predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalita' indicate nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo".
2.Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato".
3.Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso. Le relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
4.Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere".
5.A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al precedente periodo, purche' non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilita'.
6.Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente".
7.Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dal seguente: "3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
8.Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla egge 29 ottobre 1993, n. 427.
9.Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
12.A decorrere dal 1 gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale e' soppressa.
13.Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.
14.In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15.Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.
16.Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.
Art. 55
Disposizioni varie
1.In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attivita' di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditivita', del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della Societa' Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della societa'. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Societa' Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.
2.E' abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
3.Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in societa' per azioni.
4.Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
6.All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita' rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni".
7.Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e' inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.
8.Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), sara' determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.
9.Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.(42)
10.Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosita' locativa per canoni ed oneri accessori, oppure mediante versamento rateale, secondo modalita' e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.
11.All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria". All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvalersi anche". Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
12.All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' aggiunto il seguente periodo "Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, e' elevata all'80 per cento e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte".
13.A decorrere dal 1 gennaio 1998 la societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonche' delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.
15.Per le finalita' di cui al comma 14 il Governo e' autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira de- terminate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97, della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformita' alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali.
16.Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi".
17.Per la realizzazione degli interventi gia' approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
19.Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
20.All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso," sono inserite le seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale,".
21.Le indennita' ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
22.L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. (33)
23.Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non puo' superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.
23-bis.Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della societa' ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, gia' autorizzati dalla medesima societa', a decorrere dal 1º gennaio 2015 non e' dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
23-ter.Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la societa' ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
23-quater.Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
23-quinquies.Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre 2014 e' dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 marzo 2015. Tale somma non puo' superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
23-sexies.La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi ne' agli accessi a impianti di carburanti.
23-septies.Alle eventuali minori entrate della societa' ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.
23-octies.La societa' ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24.L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
25.All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
26.L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.
27.Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro".
Art. 56
(Proroga termini).
1.Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanita' in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
2.Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
3.Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici che svolgono attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1 dicembre 1997 dall'articolo 1-bis dei decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997; n. 259, e' prorogato al 1 dicembre 1998.
4.Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 1 dicembre 1998.
5.Il termine per l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 57
Miniere del Sulcis
1.La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. (10)(18)(30)(35)(38)((39))
2.Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis spa" per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire. (10) (30) (35)(38)
3.Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis spa" e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.
Art. 58
(Disposizioni concernenti bacini minerari).
1.Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformita' all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la societa' locatrice, purche' autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e purche' iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.
3.La societa' locatrice dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.
4.Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della societa' locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.
5.Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.
6.Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia gia' stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' detto contributo non sia stato gia' erogato.
7.Ai soggetti attuatari degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e' concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore.
8.Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.
9.Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive rnodificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.
10.Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento nominate con le modalita' ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Art. 59
Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'
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