LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Type Legge
Publication 1997-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 60

(Invalidi civili).

1.Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.

Art. 61

(Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici).

1.I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.

Art. 62

(Organico della CONSOB).

1.Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonche' quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvedera' al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unita' mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 3.

Art. 63

(Abrogazioni - Norma di sanatoria).

1.Sono abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.

Art. 64

Norme finali

1.Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di attuazione del presente articolo. ((20))

2.Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilita' approvato dall'Unione europea per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risultera' a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo stesso anno, risultera' dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1998 sara', nell'anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

Art. 65

(Entrata in vigore).

1.Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto: il Guardasigilli FLICK

Tabella A

TABELLA A (articolo 48, comma 8) (in milioni di lire)

REGIONI Onere complessivo Onere annuo

Piemonte 55.650 5.565

Lombardia 94.636 9.464

Veneto 50.013 5.001

Liguria 20.966 2.097

Emilia-Romagna 49.214 4.921

Toscana 42.609 4.261

Umbria 13.891 1.389

Marche 21.012 2.101

Lazio 53.312 5.331

Abruzzo 21.604 2.160

Molise 7.978 798

Campania 90.563 9.056

Puglia (1) 63.418 6.342

Basilicata 15.701 1.570

Calabria 43.246 4.325

Totale 643.813 64.381

(1) Al lordo della somma di lire 27.969 miliardi gia' versata dalla regione.

Tabella B

TABELLA B (articolo 48, comma 9) (in milioni di lire)

REGIONI Risorse annue gia' del Fondo addestramento professionale lavora- tori (FAPL) per forma- zione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani

Piemonte 16.800 3.360

Lombardia 28.569 5.714

Veneto 15.098 3.020

Liguria 6.329 1.266

Emilia-Romagna 14.856 2.971

Toscana 12.862 2.572

Umbria 4.193 838

Marche 6.343 1.269

Lazio 16.094 3.219

Abruzzo 6.522 1.304

Molise 2.408 482

Campania 27.339 5.468

Puglia 19.145 3.829

Basilicata 4.740 948

Calabria 13.055 2.611

Totale 194.353 38.871

Tabella C

TABELLA C (articolo 59, comma 6) ANNO ETA' E ANZIANITA' ANZIANITA' 1998 54 e 35 36 1999 55 e 35 37 2000 55 e 35 37 2001 56 e 35 37 2002 57 e 35 37 2003 57 e 35 37 2004 57 e 35 38 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 2008 57 e 35 40

Tabella D

TABELLA D (articolo 59, comma 6) ANNO ETA' E ANZIANITA' ANZIANITA' 1998 53 e 35 36 1999 53 e 35 37 2000 54 e 35 37 2001 55 e 35 37 2002 55 e 35 37 2003 56 e 35 37 2004 57 e 35 38 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 2008 57 e 35 40

Tabella E

TABELLA E (articoli 59, comma 32) Gli aggregati che compongono gli indicatori richiamati al comma 32 sono costruiti con riferimento al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e, in particolare, alle istruzioni della Banca d'Italia del 15 luglio 1992, pubblicate nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1992, e successivi aggiornamenti, emanate ai sensi dell'articolo 5 dei richiamato decreto legislativo: Indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi Numeratore Sofferenze lorde: Nota integrativa parte B, Sez. 1.4 (al netto di quelle verso banche e al lordo delle relative svalutazioni) Denominatore Impieghi lordi verso clientela: Schema di stato patrimoniale: Voce 40 (al lordo delle relative svalutazioni) Criterio di anomalia: rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi; dell'azienda superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento Indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione Numeratore Spese per il personale: schema di conto economico: Voce 80, lett. a) Denominatore Margine di intermediazione: somma algebrica delle seguenti voci dello schema di conto economico: Voce 10 - Voce 20 + Voce 30 + Voce 40 - Voce 50 +/- Voce 60 + Voce 70 - Voce 110 Criterio di anomalia: rapporto spese per il personale/margine di intermediazione superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento Indicatore n. 3: Utile (perdita) d'esercizio Utile (perdita) d'esercizio: schema di conto economico: Voce 230 Criterio di anomalia: somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi negativa.

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