DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465
5.Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita', retribuzione individuale di anzianita', assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.
6.La misura del 15% di cui al comma 5 puo' essere aumentata, con delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti.
Note all'art. 20: - Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia". - Il testo dell'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni recante "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali" e' il seguente: "Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto. Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare. Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture. Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno. Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto".
Art. 21
Diritti di segreteria
1.I diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quaota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'articolo 26.
2.Il Ministero dell'interno continua a gestire le attivita' programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all'art. 3, comma 1.
3.Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
4.Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 21: - Il testo degli articoli 40 e 41 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' il seguente: "Art. 40. - E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. Il provento dei diritti di segreteria e' ripartito in conformita' alla tabella E. La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi". "Art. 41. - L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonche' da un riassunto mensile che, a cura del segretario, e' fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria. Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale e' posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza. Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento e' vistato dal Sindaco". Per il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20. - Il testo dell'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", e' il seguente: "Art. 27. - 1. L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata". 2. L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: ''Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio. Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo''. 3. All'art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma: ''Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti''. 4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 deI 1939 e' sostituito dal seguente: ''I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento. Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604''. 5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, e' abrogato. 6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonche' la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500. 7. I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giungo 1962, n. 604, sono cosi' modificati: 1) le tariffe previste ai numeri 1), 2) 3), 5), 6) 7) e 8) sono fissate in L. 1.000; 2) Il numero 4) e' cosi' sostituito: "sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta: sulle prime lire 100.000 ............................. L. 10.000 sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni ............................................ " 2,00% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni ..................................... " 1,00% sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni .................................. " 0,60% sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni ........................... " 0,40% sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo ............................... " 0,20% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore ................................. " 0,10%"; 3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero: "6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti ...................... L. 10.000"; 4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, e' elevato a L. 2.000; 5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' e' stabilito in L. 1.000. 8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento. 9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' decuplicata. 10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51". - Il testo del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1, dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia". - Il testo della tabella D della legge n. 604/1962, e' il seguente: "Tabella D ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI). 1) Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale .......................................... L. 100 2) Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale .............................................. " 100 3) Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale ................. " 200 4) Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 e' dovuto: sulle prime L. 10.000 ................................. " 150 sull'importo eccedente le L. 10.000 e sino a L. 100.000 ............................................. " 1,50% sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino a L. 500.000 ............................................. " 1,00% sull'importo eccedente le L. 500.000 e sino a L. 2.000.000 ........................................... " 0,75% sull'importo eccedente le L. 2.000.000 e sino a L. 5.000.000 ........................................... " 0,50% sull'importo eccedente le L. 5.000.000 e sino a L. 10.000.000 .......................................... " 0,20% sull'importo eccedente le L. 10.000.000 e sino a L. 20.000.000 .......................................... " 0,10% sull'importo eccedente le L. 20.000.000 e sino a L. 60.000.000 .......................................... " 0,05% sull'importo eccedente le L. 60.000.000 e sino a L. 200.000.000 ......................................... " 0,02% Non e' dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire. 5) Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata ......... " 50 6) Certificati di qualunque natura, atti di notorieta', nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme .................................. " 50 7) Stati di famiglia ................................... " 50 8) Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale ... " 100 NORME SPECIALI 1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' dei diritti stabiliti. 2. Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto e' ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto e' dovuto per la disposizione soggetta al diritto piu' elevato. 3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e' dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni. Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati. 4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione e' limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate. 5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti precedenti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti. 6. Nessun diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'. 7. Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di poverta', per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorita' superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per poverta' dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa. 8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti. 9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto e' sempre ridotto alla meta'. 10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per piu' di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi. 11. Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta".
Capo V ORDINAMENTO CONTABILE DELL'AGENZIA
Art. 22
Attivita' finanziaria e di programmazione
1.L'attivita' finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale.
2.L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
3.E' vietata qualsiasi attivita' finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.
Art. 23
Bilancio di previsione e relazione programmatica
1.Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il consiglio di amministrazione nazionale approva il bilancio annuale per l'anno successivo e la relazione programmatica triennale.
2.Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio ed e' redatto in termini di cassa, osservando i principi di unita', annualita', universalita', integrita', veridicita' e pareggio finanziario.
3.Il bilancio di previsione e' composto di due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa.
4.La parte entrata e' ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli dell'entrata sono i seguenti: titolo I - Entrate correnti per le attivita' istituzionali; titolo II - Entrate per alienazioni di beni e per contributi in conto capitale; titolo III - Entrate per servizi per conto terzi.
5.La parte spesa e' ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli della spesa sono i seguenti: titolo I - Spese correnti; titolo II - Spese in conto capitale; titolo III - Spese per servizi per conto terzi.
6.Le entrate correnti sono distinte in capitoli separati, secondo l'anno di provenienza.
7.Il fondo di cassa alla fine dell'anno precedente e' stanziato in bilancio tra le entrate correnti, inizialmente in base a stima e successivamente in base a provvedimento di variazione specifico, adottato dal consiglio nazionale di amministrazione.
8.Nel titolo II della spesa e' stanziato un fondo di riserva, di importo non superiore al 2% delle previsioni dello stesso titolo, per eventuali necessita' impreviste. Il consiglio di amministrazione nazionale provvede ad integrare le dotazioni dei capitoli che ne avessero necessita', con riduzione dello stesso fondo.
9.Entro il mese di settembre, il consiglio nazionale di amministrazione puo' approvare una variazione di bilancio, alla quale si applicano gli stessi principi del bilancio.
10.Al bilancio e' allegata una relazione programmatica nella quale sono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio e le ragioni della previsione delle entrate e delle spese, con il relativo ammontare. La relazione dimostra anche la reale possibilita' di conservare nel tempo il pareggio finanziario della gestione. Le indicazioni triennali della relazione programmatica sono aggiornate annualmente.
Art. 24
Gestione delle entrate
1.Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.
2.La gestione delle entrate e' affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari.
Art. 25
Gestione delle spese
1.La gestione delle spese e' affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di ammnistrazione.
2.Ciascuna spesa autorizzata non puo' in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione.
3.Il pagamento e' disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
4.Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti gia' disposti sullo stesso capitolo, la disponibilita', il creditore con generalita', residenza e codice fiscale, la modalita' di pagamento da lui prescelta e la data.
Art. 26
Servizio di cassa
1.Il servizio di cassa e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.
2.L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.
3.L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.
4.L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicita' fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le comunicazioni.
5.L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa e' approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.
Art. 27
Contabilita' dell'Agenzia
1.Il responsabile del servizio finanziario centrale e' responsabile della tenuta della contabilita' analitica, secondo le norme vigenti.
2.Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilita' analitica.
3.Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilita' centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicita' delle comunicazioni.
Art. 28
Servizio di economato
1.Per le spese, il cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, e' istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.
2.In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto.
3.L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.
Art. 29
Acquisizione di beni e servizi
1.All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. E' consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.
2.Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, e' consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.
3.Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara puo' essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni.
4.L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad universita' e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacita' e competenza, e' autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5.Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.
Art. 30
Sedi regionali
1.Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese e' effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.
2.In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale.
3.Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al consiglio di amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi regionali dal relativo consiglio di amministrazione e gli istituti contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti.
4.I responsabili dei servizi finanziari tengono nella sede regionale una contabilita' cordinata con quella centrale e comunicano periodicamente, anche con mezzi informatici, i dati alla sede centrale, per la tenuta della contabilita' analitica generale.
Art. 31
Rendiconto generale di gestione
2.Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.
Art. 32
Revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.
2.Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere nominati solo per un altro triennio.
3.Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
4.Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.
5.Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in tema di sindaci delle societa' per azioni.
Nota all'art. 32: - Il testo dell'art. 2399 del codice civile e' il seguente: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco".
Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 33
Vigilanza
1.Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, l'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
3.In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di squilibrio del bilancio, di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attivita' obbligatoria dell'Agenzia, il Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari straordinari.
Art. 34
Norme transitorie e finali
1.Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9, nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.
2.Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Puo' continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilita' di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
3.Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.
Note all'art. 34: - Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 10. - Il testo dell'art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" e' il seguente: "Art. 23 (Collocamento fuori ruolo di segretari comunali). - 1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, puo' disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 25 del decretoleggge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonche' di quelli previsti dall'art. 52 della legge n. 142 del 1990. 2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1, conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604. 3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene ne' in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza. 3-bis. Il personale collocato fuori ruolo e' ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purche' sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo. 4. Il comma 16 dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 e' abrogato". - Il testo del comma 73 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia". - Il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20.
Art. 35
Abrogazione di norme
Note all'art. 35: - Il R.D. 21 marzo 1929, n. 371, reca: "Norme integrative ed esecutive del regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali". - La legge 27 giugno 1942, n. 851, reca: "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali". - Il D.L.L. 21 agosto 1945, n. 553, reca: "Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali". - Il D.L.L. 22 febbraio 1946, n. 123, reca: "Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna". - La legge 9 agosto 1954, n. 748, reca: "Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali". - Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, recante: "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno", e' il seguente: "Art. 8. - Il secondo comma dell'art. 210 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente: ''Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali appartenenti ai gradi I, II, III, IV e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro per l'interno; quelle a carico dei segretari comunali di grado inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse. La censura a carico dei segretari comunali di ogni grado e dei segretari provinciali puo' essere inflitta anche dal prefetto, nonche', secondo le rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale''. Art. 9. - Il numero 1 dell'art. 211 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente: ''Per i segretari comunali di grado inferiore al IV la commissione provinciale di disciplina e' composta del vice prefetto, che la presiede, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto. Con lo stesso decreto si provvede, altresi', alla nomina di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, quali supplenti. Un funzionario di prefettura di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 10 , esercita le funzioni di segretario. I segretari comunali, effettivo e supplente, sono nominati su designazione delle associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale''". - La legge 8 giugno 1962, n. 604, reca: "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali". - La legge 17 febbraio 1968, n. 107, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali". - Il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, reca: "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali". - La legge 11 novembre 1975, n. 587, reca: "Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale". - Il testo dell'art. 15-quater del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 recante "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie" e' il seguente: "Art. 15-quater. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validita' fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo. 2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei costi di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di prioritaavra' luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio. I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati". - Il testo degli articoli 23-bis e 24 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" e' il seguente: "Art. 23-bis (Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza). - 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1 gennaio e del 1 luglio. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianita' nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 e' formata da una commissione composta: a) del prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede; b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali; c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche; d) da un esperto in discipline amministrative; e) da un sindaco designato dall'ANCI; f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda; g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione. 4. La validita' della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione. 5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, e' fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza. 6. Il personale di cui al comma 5 non puo' in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede. 7. L'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, e' abrogato. Art. 24 (Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo). - 1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1- B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1- A ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1- A. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della citata legge n. 604 del 1962. 2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, gia' adottati ai sensi dei decretilegge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342".
Art. 36
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 24))
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Napolitano, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e degli affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick ((Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 24))
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)