DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465
Note all'art. 9: - Il testo del comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali". - Il testo del comma 84 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118". - Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio". - Il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 e' il seguente: "Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinaretipo".
Art. 10
Convenzioni di segreteria
1.I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. ((5))
2.Le convenzioni stabiliscono le modalita' di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilita' di recesso da parte di uno o piu' comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi e' trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
3.Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entita' della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessita' organizzativa degli stessi.
Art. 11
Articolazione dell'albo in fasce professionali
1.Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti e' assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale puo' inoltre richiedere l'iscrizione a non piu' di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilita' dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianita' di servizio, nonche' delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalita' procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.
3.I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la meta' delle assegnazioni complessive.
4.Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale e' ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, puo' nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune e' ubicato sempreche' non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.
5.I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonche' i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco e' tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.
6.Il segretario che ha conseguito l'idoneita' alla fascia professionale superiore e' iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresi', fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilita' di essere nominato nei comuni di tale fascia.
7.Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilita', puo' essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.
8.Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge ((...)) e nei limiti delle compatibilita' economiche predeterminate, puo' stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.
9.Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
10.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti gia' riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potesta' di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 / A e classe 1/B di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 12
Prima iscrizione nelle fasce profesionali e disciplina transitoria
2.Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilita' di essere nominati in un comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
3.Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1 puo' prevedere la riduzione delle fasce professionali a non piu' di tre.
4.Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.
5.Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo.
6.In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di ammmistrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
7.Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria, in modo da assicurare parita' di condizioni nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 6.
8.Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalita' appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, e gia' iscritti all'albo il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di segretario in qualita' di reggente o di supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni. A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni di segretario in qualita' di reggente o di supplente, possono, con il consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.
Nota all'art. 12: - Il testo delle tabelle A e B allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, recante: "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali" e' il seguente: " Tabella A Classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del segretario comunale
```
```
Classe | | Qualifica del
del | Abitanti | segretario
comune | |
_|___|_________
IV | fino a 3.000 | Segretario comunale
| | Segretario capo
| |
III | da 3.001 a 10.000 | Segretario capo
| |
II | da 10.001 a 65.000 | Segretario generale di classe 2a
| |
I | A | da 65.001 a 250.000 (1)| Segretario generale di classe 1a B
| B | oltre 250.000 | Segretario generale di classe 1a A
(1) e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti". "Tabella B Classificazione delle province ai fini dell'assegnazione del segretario provinciale
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Classe | Popolazione del | Qualifica del segretario
della | comune capoluogo |
provincia| |
_|___|_____
I | A |fino a 250.000 abitanti|Segretario generale di classe 1a B
| B |oltre 250.000 abitanti |Segretario generale di classe 1a A"
- Il testo del comma 83 dell'art. 17 della legge 127/1997 e' il seguente: "83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni".
Art. 13
Accesso in carriera
1.Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
2.L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al termine del corsoconcorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o piu' comuni.
3.Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4.Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.
5.Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6.Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7.Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.
8.Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
9.Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.
10.La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalita' dallo stesso stabilite.
Note all'art. 13: - Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9. - Il testo del comma 80 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 8.
Art. 14
Idoneita' a segretario generale
1.Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneita' a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non puo' superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneita' non puo' partecipare al corso per l'anno successivo.
2.Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si consegue l'idoneita' a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3.Il conseguimento dell'idoneita' comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.
4.I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5.Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il consegulmento dell'idoneita' di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.
6.Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.
Nota all'art. 14: - Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.
Capo III RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15
Nomina e revoca
1.Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.
3.In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare e' avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
4.L'avvio della procedura di nomina e' pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione.
5.Il segretario puo' essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed e' sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.
6.In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.
7.Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui e' stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sara' disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui e' stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilita' presso l'Agenzia.
Note all'art. 15: - Il testo del comma 70 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato". - Il testo del comma 69 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "69. Il regolamento di cui all'art. 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'art. 5 della presente legge, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento". - Il testo del comma 71 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "71. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio". - Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale". "82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate". - Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 7.
Art. 16
Incompatibilita' ed incarichi
1.Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attivita' e' rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.
3.I segretari comunali e provinciali, in attivita' di servizio come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere nominati direttori generali, ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, del comma 4, della legge e' cancellato dall'albo ed il rapporto di lavoro con l'Agenzia e' automaticamente risolto. Il consiglio nazionale di amministrazione puo', su richiesta dell'interessato, disporre la reiscrizione del segretario nella fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge.
4.In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 58 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991. n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza. 7. Sono, altresi', comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico. 8. Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. 9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovra' provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore". - Il testo del comma 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: "60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego". - Il testo del comma 10 dell'art. 6 della legge n. 127/1997 e il seguente: "10. Dopo l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente: ''Art. 51-bis (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. 2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario''". - Il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "4. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente: ''5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni''". - Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9. - Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 10.
Art. 17
Procedimento disciplinare
1.Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali e' istituito un ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali.
2.I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione e' competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia.
3.Fino a che la disciplina contrattuale non avra' regolato la materia, presso la sede centrale dell'Agenzia e' altresi' istituito, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali.
4.Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto diposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e' di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli orgnai collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417". - Il testo degli articoli 78 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e' il seguente: "Art. 78 (Sanzioni). - L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123. Art. 79 (Censura). - La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni. Art. 80 (Riduzione dello stipendio). - La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto d'una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio e' inflitta: a) per grave negligenza in servizio; b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; c) per inosservanza dei doveri di ufficio; d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; f) per violazione del segreto di ufficio. Art. 81 (Sospesione dalla qualifica). - La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti. Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Art. 83 (Effetti della sospensione dalla qualifica). - L'impiegato al quale e' inflitta la sospensione non puo' essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianita'. Art. 84 (Destituzione). - La destituzione e' inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato; c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81. Art. 85 (Destituzione di diritto). - L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare: a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata. Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 86 (Recidiva). - All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa. Art. 87 (Riabilitazione). - Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina. Art. 88 (Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione). - L'impiegato destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianita' che aveva all'atto della destituzione. Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale e' conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo. All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo e' altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. L'impiegato, gia' destituito ed assolto in sede di revisione, puo' entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo art. 125. Art. 89 (Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare). - Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento. Art. 90 (Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione). - Se l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della destituzione, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore".
Art. 18
Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita'
1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
10.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
11.Il funzionario trasferito e' collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove piu' favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
12.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
13.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
14.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
Art. 19
Collocamento in disponibilita' Criteri di utilizzazione
1.I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarita' di sede sono collocati in posizione di disponibilita' ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale e' compreso l'ente ultima sede di servizio.
2.L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilita' favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternita' ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente e' indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
4.L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilita'.
5.Il consiglio nazionale di amministrazione puo' concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione.
6.L'accordo dovra', altresi', definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
7.Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilita' ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, e' corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio.
8.I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilita' ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.
9.Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilita', incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico piu' favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'articolo 18, comma 14.
10.Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'articolo 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta.
11.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186)).
12.Durante il periodo in cui il segretario e' collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
13.Il segretario in disponibilita' puo' in qualunque momento dichiarare la propria volonta' di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo.
14.Il segretario in disponibilita', qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.
15.Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualita' di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
Capo IV RISORSE FINANZIARIE E FONDO DI MOBILITA'
Art. 20
Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilita'
1.Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilita' di cui all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresi', i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34, comma 2.
2.Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1.
3.Il fondo finanziario di mobilita', di cui all'articolo 17, comma 73, della legge, e' attribuito all'Agenzia ed e' determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.
4.La percentuale di cui al comma 3 e' fissata, in attesa della determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15% del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal predetto calcolo e' rapportato al coefficiente stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della classe demografica di ciascun ente.
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