← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483

Current text a fecha 1998-05-22

Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, deve adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo, in particolare, i requisiti specifici, compresi i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le proce- dure concorsuali, le modalita' di nomina dei vincitori, nonche' le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Considerato che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state apportate innovazioni, rispettivamente, per il personale laureato del ruolo sanitario, con l'articolazione dello stesso in due livelli dirigenziali, e per il personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con l'articolazione dello stesso nell'unico livello di dirigente, nonche' per quel che attiene ai requisiti di accesso alle figure dirigenziali dei ruoli stessi, mentre non vi sono state innovazioni per il personale non dirigenziale dei quattro ruoli predetti;

Considerato che l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Sanita'" ha previsto l'istituzione di una commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del conseguente nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti, ai fini di una eventuale revisione dell'ordinamento professionale del comparto stesso, con riguardo alle verifiche ed alle valutazioni previste dal medesimo articolo 35;

Considerato che i lavori della commissione istituita presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni non sono ancora definiti;

Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina concorsuale, limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, al fine di armonizzare la disciplina stessa con i lavori della citata commissione;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della sanita';

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo I Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

Art. 1

Requisiti generali di ammissione

2.Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonche' coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

Art. 2

Bando di concorso

1.L'assunzione in servizio e' disposta dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.

2.I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

3.I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non puo' complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.

4.I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

5.Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.

6.Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.

7.Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

8.Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 citato in premessa: Art. 3 (Bando di concorso). - 1. (Omissis). 2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di presentazione delle domande nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammmissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati alpersonale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresi', contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 3

Domande di ammissione ai concorsi

2.Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

3.I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4.Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

5.Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

6.Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

7.Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.

Nota art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 761/1979: Art. 46 (Aggiornamento professionale obbligatorio). - L'aggiornamento professionale e' obbligatorio per tutto il personale dell'unita' sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed e' finalizzato: al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilita' del personale e della riconversione funzionale del medesimo; al miglioramento della qualita' del servizio. L'aggiornamento e' assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalita' dello svolgimento avvalendosi della collaborazione delle universita' delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali. L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienicoorganizzativi e di medicina legale e del lavoro e' attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita' e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. L'aggiornamento del personale sanitario dipendente puo' essere effettuato anche nell'ambito delle attivita' di aggiormanento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attivita' di aggiormaneto professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente. La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.

Art. 4

Esclusione dai concorsi

1.L'esclusione dal concorso e' deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della relativa decisione.

Art. 5

Nomina delle commissioni

1.Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.

2.Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3.Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalita di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.

4.In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

5.In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.

6.Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.

7.Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.

8.Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

9.Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.

10.Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un componente supplente.

Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993, cosi' come sostitutito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1993 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego): Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera d) dell'art. 8; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6

Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario

1.La commissione di sorteggio e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed e' composta da tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

2.La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato.

3.Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

Titolo I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo II Procedure concorsuali

Art. 7

Svolgimento delle prove

1.Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

2.Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, ne' nei giorni di festivita' religiose ebraiche o valdesi.

3.Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4.La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

5.Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.

Art. 8

Concorso per titoli ed esami

1.Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

2.Per i titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3.Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli del presente regolamento.

4.La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.

Art. 9

Adempimenti preliminari

1.Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

2.I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3.La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

4.La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

5.All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identita'.

6.La durata delle singole prove e le modalita' di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Nota all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile: Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi (78 att.): 1) se ha interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestdto patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art. 52. (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.

Art. 10

Verbali relativi al concorso

1.Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

2.La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

3.I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4.Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.

5.Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

6.Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

7.Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

8.Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

9.Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per le determinazioni del direttore generale.

Art. 11

Criteri di valutazione dei titoli

Art. 12

Prova scritta: modalita' di espletamento

1.

il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere. 3. Durante lo svolgimento della prova scritta, e' vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso. 4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullita' della prova. 5. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 7. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 8. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione e' effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni. 9. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. 10. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 11. La commissione esaminatrice puo' consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari. 12. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso. 13. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati. 14. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove puo' avvalersi del personale messo a disposizione dall'Azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.

Art. 13

Adempimenti della commissione

1.I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

2.Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si pro- cede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa.

3.Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

4.Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati.

5.Il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto inserito nella stessa.

6.Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

Art. 14

Valutazione delle prove d'esame

1.Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

2.Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

3.La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.

Art. 15

Prova pratica: modalita' di svolgimento

1.L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 14.

2.Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

3.La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.

4.Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

Art. 16

Prova orale

1.L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio minimo previsto dall'articolo 14.

2.L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.

Titolo I AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo III Graduatoria - Nomina - Decadenza

Art. 17

Graduatoria

1.La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

2.La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo 18.

Art. 18

Conferimento dei posti

1.Il direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva.

2.La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parita' di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

3.Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4.Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

5.La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e approvata con provvedimento del direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, ed e' immediatamente efficace.

6.La graduatoria dei vincitori dei concorsi e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

7.Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 16 del citato D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento, della Marina, dell'Areonautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimenti; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'. Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina). - 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di eta', gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purche', ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio. - La legge n. 482/1968 reca: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Art. 19

Adempimenti dei vincitori

2.I candidati dichiarati vincitori hanno facolta' di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'arti- colo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.La U.s.l. o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

4.Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. o l'azienda ospedaliera, comunicano di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.

Titolo II NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 20

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1.Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'arti- colo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

2.I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Note all'art. 20: - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1978, n. 817, (Norme transitorie per il personale precario delle universita') convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1979, n. 54, (Provvedimento di transizione per il personale precario delle universita'): Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina e chirurgia nonche' quelle dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e' equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo. - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata): Art. 22 (Sospensione del rapporto di lavoro - Norma particolare per i pubblici concorsi). - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della firma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e privati non deve essere imposta la condizione di avere soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di raf ferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 21

Valutazione attivita' in base a rapporti convenzionali

1.L'attivita' ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali, e' valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.

2.All'attivita' espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni e' attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.

Nota all'art. 21: - Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del D.P.R. dell'11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo dell'igiene e della sanita' pubblica): Art. 1. - Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore: a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti; b) approvano le speciali tariffe proposte dall'ordine dei medici, dall'ordine dei veterinari o dal collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita. Il prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo puo' impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanita'. Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanita' concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresi', all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizioni degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento. Art. 6. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo. Nel caso in cui l'entita' delle macellazioni o la contemporaneita' delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuita', il servizio e' assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorita' comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo e' stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una facolta' universitaria di medicina veterinaria. I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale. Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa e' a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'amministrazione comunale. In caso di riconosciuta necessita' puo' provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzuone di carni preparate. Art. 7. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanita', che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamenti incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6. Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanita'. La relativa spesa e' a carico dell'imprenditore che deve rimborsare l'importo all'amministrazione. l macellai e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanita', che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero. Art. 8. - Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanita'. Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanita', i quali assumono la qualifica di veterinario di confine. I veterinari di confine: a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica; b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali; c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali. (Comma abrogato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1985, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734). Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanita' puo' incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanita' d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo. La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verra' determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare. La relativa spesa gravera' sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri interessati. Le condizioni per la fornitura degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporti dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonche' le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono deter- minate con decreto del Ministro per la sanita'.

Art. 22

Valutazione servizi e titoli equiparabili

1.I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2.I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3.Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, e' valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4.Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e' valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipa- lizzate.

Note all'art. 22: Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del citato D.Lgs. n. 502/1992. Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). - 1.-11. (Omissis). 12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnicoorganizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'. 13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano. - Per il testo degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 si veda nella nota all'art. 1.

Art. 23

Servizio prestato all'estero

1.Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2.Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

Note all'art. 23: - La legge n. 49/1987 reca: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. - La legge n. 735/1960 reca Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Medici

Art. 24

Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione

Art. 25

Commissione esaminatrice

Art. 26

Prove d'esame

Art. 27

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, e valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nota all'art. 27: - Il D.Lgs. n. 257/1991 reca: Attuazione della direttiva n. 87/1976/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

Art. 28

Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 MARZO 2023, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 56)).

Nota all'art. 28: - La legge n. 409/1985 reca: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni rela- tive al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.

Art. 29

Commissione esaminatrice

Art. 30

Prove d'esame

Art. 31

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Farmacisti

Art. 32

Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 33

Commissione esaminatrice

Art. 34

Prove d'esame

Art. 35

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Veterinari

Art. 36

Concorso, per titoli ed esani, per il primo livello dirigenziale veterinario - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 37

Commissione esaminatrice

Art. 38

Prove d'esame

Art. 39

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Biologo

Art. 40

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di biologo - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 41

Commissione esaminatrice

Art. 42

Prove d'esame

Art. 43

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Art. 44

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 45

Commissione esaminatrice

Art. 46

Prove d'esame

Art. 47

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Fisico

Art. 48

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 49

Commissione esaminatrice

Art. 50

Prove d'esame

Art. 51

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. Nell'ambito del curriculum va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Psicologo

Art. 52

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 53

Commissione esaminatrice

Art. 54

Prove d'esame

Art. 55

Punteggio

6.Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Art. 56

Specializzazioni e servizi equipollenti

1.Ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale.

2.Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto e' esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo gia' ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi

Art. 57

Discipline con pluralita' di accesso

1.Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a piu' categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

2.I concorsi in discipline con accesso riservato a piu' categorie professionali si svolgono con le modalita' previste per lo specifico profilo dell'area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono sorteggiati e designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate tramite sorteggio, in modo da assicurare la presenza di un membro per ciascuna categoria professionale. Ove il numero complessivo dei componenti risulti pari e' sorteggiato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo II Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo professionale. Profilo professionale: Avvocato

Art. 58

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente avvocato - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 59

Commissione esaminatrice

Art. 60

Prove d'esame

Art. 61

P u n t e g g i o

6.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo II Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo professionale. Profili professionali Ingegnere, Architetto, Geologo

Art. 62

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente: ingegnere, architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 63

Commissione esaminatrice

Art. 64

Prove d'esame

Art. 65

P u n t e g g i o

6.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo III Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami per il livello dirigenziale del ruolo tecnico Profilo professionale Analista - Statistico Sociologo

Art. 66

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 67

Commissione esaminatrice

Art. 68

Prove d'esame

Art. 69

P u n t e g g i o

6.Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo IV Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo amministrativo. Personale amministrativo laureato Profilo professionale: Dirigente amministrativo

Art. 70

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente amministrativo - Requisiti specifici di ammissione.

Art. 71

Commissione esaminatrice

Art. 72

Prove d'esame

Art. 73

Punteggio

6.Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Titolo III CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo V Norme finali e transitorie

Art. 74

Equipollenze ed affinita'

1.Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le dis- cipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.((3))

Art. 75

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare, per la parte compatibile i propri regolamenti organici del personale alle disposizioni del presente regolamento per la disciplina dei concorsi, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali.

Art. 76

Regione Valle d'Aosta

1.L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento da espletarsi nella regione Valle d'Aosta e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.

2.A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera.

Art. 77

Profili non dirigenziali: applicazione norme generali

((1. Le norme generali di cui ai titoli I e II del presente decreto))

Art. 78

Concorsi in atto

1.I concorsi, per i quali alla data del presente decreto sono iniziate le prove di esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri

Bindi, Ministro della

sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998

Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 7