La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, in seguito denominati nel presente Accordo "Parti Contraenti", quali aderenti alla Convenzione Internazionale dell'Aviazione Civile aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; desiderosi di concludere un Accordo con l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo che non si richieda altrimenti: a) il termine "Convenzione" si riferisce alla Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende l'Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 della suddetta Convenzione cosi' come gli emendamenti agli Annessi o alla Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 della stessa nella misura in cui sono in vigore o sono stati ratificati dalle due Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; nel caso della Repubblica di Lituania, il Ministero dei Trasporti e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; c) il termine "compagnia aerea designata" indica la compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata in conformita' all'Articolo 4 del presente Accordo. d) il termine "territorio" relativo ad uno Stato ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "sosta per scopi non di traffico" hanno il significato loro assegnato dall'Articolo 96 della Convenzione; f) il termine "capacita'" significa: - in relazione ad un aeromobile, il carico utile di detto aeromobile disponibile sulla rotta o per una sezione di questa rotta; - in relazione ad un servizio aereo specifico, la capacita' dell'aeromobile utilizzata relativamente a quel servizio moltiplicata per la frequenza operata da questo aeromobile nell'ambito di un dato periodo, di una data rotta o sezione di rotta.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui dette disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Concessione di diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente i seguenti diritti relativi ai propri servizi aerei internazionali di linea: (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; (b) il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non di traffico; 2. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di creare e di gestire servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegato (da qui in avanti denominati i "servizi concordati" e le "rotte specificate"). 3. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente che opera sulle rotte specificate, potra' effettuare degli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte per imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti o destinati ad altri punti specificati. 4. Nulla di quanto contenuto al Comma 2 del presente articolo potra' essere interpretato nel senso di conferire alla compagnia aerea designata da una Parte Contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e posta, dietro pagamento o nolo, destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle linee aeree 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' diritto a designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Al ricevimento di tale designazione ciascuna delle Parti Contraenti dovra' concedere senza indugio, tenuto conto di quanto previsto ai Commi 3 e 4 del presente Articolo, la prevista autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di produrre la certificazione di idoneita' ad operare servizi aerei internazionali rilasciata da parte delle Autorita' competenti in conformita' alle disposizioni della Convenzione e corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di negare l'autorizzazione ad operare in base al Comma 2 del presente Articolo, oppure di imporre le condizioni che riterra' necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei diritti di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui detta Parte Contraente non ritenga che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini. 5. Una volta cosi' nominata ed autorizzata, la compagnia aerea di ciascuna delle Parti Contraenti potra' cominciare ad operare i servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui alle disposizioni applicabili del presente Accordo. 6. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare la designazione di una compagnia aerea e di designarne un'altra dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi: a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini; b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti; c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in conformita' alle condizioni stabilite dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Esenzione dai dazi doganali e da altre imposte 1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio compresi i motori, i rifornimenti di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo (prodotti alimentari, bevande e tabacco inclusi), saranno esenti da qualunque tipo di dazio doganale, di tasse d'ispezione o da qualsiasi altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il suddetto equipaggiamento regolare e tutti gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno inoltre esenti dagli stessi dazi, tasse ed oneri, con esclusione dei pagamenti relativi ai servizi svolti per: a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate introdotte nel territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente ed intese esclusivamente per l'uso degli aeromobili di detta compagnia aerea; b) carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate, imbarcati nel territorio di una delle Parti Contraenti da un aeromobile della compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle Autorita' competenti della Parte Contraente interessata e previste unicamente per l'uso e consumo durante il volo. 3. Il materiale che gode dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali menzionato nei commi precedenti potra' essere utilizzato solo per i servizi aerei internazionali e in caso di mancato utilizzo dev'essere riesportato, se non utilizzato, a meno che non ne sia ammesso il trasferimento ad altre compagnie aeree internazionali, o non ne sia consentita l'importazione permanente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche al suddetto materiale parzialmente utilizzato o consumato durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, vengono riconosciute su base bilaterale e possono essere soggette all'osservanza di formalita' specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Principi che regolano lo svolgimento dei servizi concordati 1. Dovra' essere garantita pari ed equa opportunita' alle compagnie aere designate da ciascuna delle Parti Contraenti ad operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti terra' conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non incidere indebitamente sui servizi da questa forniti sulle stesse rotte o su parte di esse. 3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta relazione alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno come loro obiettivo quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacita' adeguata a soddisfare i requisiti attuali e ragionevolmente previsti relativi al trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvedera' a fornire alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile che verra' utilizzato, almeno trenta (30) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Tariffe 1. Ai fini dei commi seguenti, il termine "tariffa" va inteso come il prezzo da pagare per il trasporto passeggeri e di merci e le condizioni in cui quel prezzo e' applicato, inclusi i prezzi e condizioni per i servizi di agenzia e per altri servizi ausiliari, ma escluse la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta. 2. Le tariffe addebitate da una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente deve essere fissato a livelli ragionevoli, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compresi i costi operativi, il profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie aeree. 3. Le tariffe di cui al Comma 2 del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione tra le compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti. 4. Le tariffe verranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari tale periodo potra' essere ridotto, previo accordo tra le suddette Autorita'. 5. Tale approvazione potra' essere data per iscritto. Se nessuna delle due Autorita' Aeronautiche si sara' espressa negativamente entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' al comma 4 del presente Articolo, tali tariffe devono considerarsi approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione venga ridotto, come stabilito al Comma 4, le Autorita' Aeronautiche potranno concordare che il periodo entro cui comunicare un'eventuale diniego debba essere notificato in meno di trenta (30) giorni. 6. Se una tariffa non puo' essere concordata in base al Comma 3 del presente Articolo, o se, nel periodo applicabile previsto dal Comma 5 del presente Articolo una delle due Autorita' Aeronautiche comunica all'altra Autorita' Aeronautica il proprio diniego di una tariffa concordata in base alle disposizioni del Comma 3 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti debbono consultarsi per determinare una tariffa che sia approvata di comune accordo. 7. Una tariffa stabilita secondo le disposizioni del presente Articolo restera' in vigore fino a quando non verra' stabilita una nuova tariffa.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Leggi e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di un aeromobile in servizio internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di detto aeromobile nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della partenza o mentre si trova nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, compresi i regolamenti relativi alle dichiarazioni d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, ai diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati da o per conto di quei passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o della partenza o durante la sosta nel territorio della prima Parte Contraente.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Riconoscimento di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validita', in conformita' alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilita' aerea, certificati di idoneita' e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Rappresentanza di una compagnia aerea 1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' reciprocamente il diritto della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, sulla base di reciprocita', il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati dalla Tabella delle Rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di uno o di entrambe le Parti Contraenti che dovesse essere necessario alle esigenze operative della compagnia aerea designata. 2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti non sara' effettuata senza la previa autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra specificato sara' soggetto alle leggi sull'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di comune accordo dalle compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna delle Parti Contraenti dovra' fornire ogni necessaria assistenza per tali uffici e personale.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Sicurezza aeronautica 1. In conformita' ai diritti e agli obblighi previsti dal diritto internazionale, le due Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita costituisce una parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la generalita' dei loro diritti e obblighi derivanti dalle leggi internazionali, le Parti Contraenti si impegnano in particolare ad agire in conformita' alle disposizioni previste dalla Convenzione sui delitti e sugli altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la soppressione della appropriazione illecita di aeromobili, firmata a l'Aja il 16 settembre 1970, e la Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ogni altra Convenzione relativa alla sicurezza nel campo dell'Aviazione Civile a cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito. 2. Ognuna delle Parti Contraenti fornira' su richiesta all'altra Parte Contraente, tutta l'assistenza necessaria ad impedire il sequestro illecito di aeromobili civili ed ogni altro atto illecito contro la sicurezza di detti aeromobili, dei passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, ed ogni altra minaccia per la sicurezza dell'Aviazione Civile. 3. Le due Parti Contraenti nei loro mutui rapporti dovranno agire in conformita' con le disposizioni dell'Aviazione Civile stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile e indicate come Annessi alla Convenzione, sempre che tali disposizioni siano applicabili alle due Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti richiederanno alle compagnie iscritte nei propri registri aeronautici, alle compagnie aeree che abbiano la loro sede principale o la loro residenza permanente nel proprio territorio, nonche' alle societa' di gestione degli aeroporti del proprio territorio, di agire in conformita' con le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea. 4. Ciascuna delle due Parti Contraenti conviene che alle compagnie aeree sia richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza di cui al succitato Comma 3), richieste dall'altra Parte Contraente per entrare, partire, ovvero sostare, nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' assicurare che misure adeguate siano effettivamente applicate sul proprio territorio per proteggere gli aeromobili nonche' effettuare ispezioni dei passeggeri, dell'equipaggio, degli effetti personali, dei bagagli, delle merci e dei magazzini dell'aeromobile sia prima che nel corso delle operazioni di carico e scarico. Ciascuna delle due Parti Contraenti cerchera' di dare attenta considerazione ad ogni richiesta dall'altra Parte Contraente per ogni misura di sicurezza speciale per far fronte ad una particolare minaccia. 5. Nel caso dovesse verificarsi un incidente o la minaccia di un incidente per il sequestro illecito di un aeromobile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, i passeggeri e l'equipaggio, gli aeroporti o le installazioni per la navigazione aerea, le due Parti Contraenti provvederanno all'assistenza reciproca facilitando le comunicazioni ed ogni altra misura adeguata tesa ad eliminare rapidamente e nel modo piu' sicuro tale incidente o minaccia di incidente.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Vendite e Trasferimento degli Utili 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente servizi di trasporto aereo, compresi servizi supplementari, resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete, e sulle reti di altre compagnie aeree, sia direttamente che tramite agenti. 2. La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti sara' libera di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero degli utili in relazione alle vendite dei titoli di trasporto per passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari conseguiti, senza alcun rinvio o limitazione. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' permettere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ed a discrezione della compagnia aerea medesima, l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati sulla base dei tassi di cambio ufficiali del giorno e, nel caso in cui non vi sia un tasso ufficiale di cambio, ai prevalenti tassi di mercato per i pagamenti correnti. 4. I privilegi specificati ai precedenti Commi verranno riconosciuti solo su una base di stretta reciprocita'. Se una delle due Parti Contraenti dovesse imporre un limite o dei rinvii ai trasferimenti della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sara' autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti indicati nei Commi 2) e 3) del presente Articolo. 5. Nel caso in cui il sistema di pagamento tra le Parti Contraenti fosse regolato da un Accordo speciale, quest'ultimo verra' applicato.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Consultazioni 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di garantire l'adempimento e una soddisfacente conformita' alle disposizioni del presente Accordo ed all'Annesso accluso. 2. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare qualcuna delle disposizioni del presente Accordo, potra' proporre tale modifica per iscritto in qualunque momento all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tali proposte di modifica potranno essere sia orali che scritte e dovranno aver luogo, salvo diversamente concordato, entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sara' ricevuta da una delle Parti Contraenti. 3. Ogni modifica al presente Accordo in conformita' al Comma 2) del presente Articolo entrera' in vigore quando tale modifica sara' confermata da uno Scambio di Note attraverso i normali canali diplomatici. 4. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare l'Annesso accluso al presente Accordo, tale modifica potra' essere concordata a seguito di consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti e dovra' essere confermata per iscritto.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Composizione delle controversie Nel caso in cui tra le Autorita' Aeronautiche dovesse sorgere un disaccordo relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti dovranno cercare di risolvere la controversia attraverso un negoziato.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Adattamento a Convenzioni multilaterali Nel caso che venga conclusa una Convenzione o un Accordo multilaterale sul trasporto aereo a cui dovessero aderire entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verra' modificato in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti Contraenti.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Presentazione di dati statistici Le Autorita' Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dati statistici periodici o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree designate, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 Registrazione presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile Il presente Accordo e tutti gli eventuali emendamenti successivi verranno depositati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 Denuncia In qualsiasi momento ciascuna delle due Parti Contraenti potra' comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo; detto avviso verra' simultaneamente comunicato all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tale caso l'Accordo cessera' la sua validita' dopo dodici (12) mesi a partire dalla data in cui l'altra Parte Contraente avra' ricevuto la comunicazione, a meno che la suddetta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. In assenza della conferma del ricevimento della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, la comunicazione medesima verra' considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 Validita' Il presente Accordo restera' valido per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni. Successivamente, esso rimarra' in vigore a tempo indeterminato a meno che non venga denunciato da una delle due Parti Contraenti ai sensi dell'articolo 19 del presente Accordo. I termini dell'articolo 19 del presente Accordo si applicheranno anche durante il periodo iniziale di cinque anni.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 Entrata in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti notifichera', per il tramite dei normali canali diplomatici, all'altra Parte Contraente l'adempimento delle procedure previste dalla rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Vilnius in doppia copia, il giorno quattro del mese di aprile 1996 nelle lingue inglese, italiana e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di applicazione o di interpretazione prevarra' l'edizione in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Lituania Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso
ANNESSO Tabella delle Rotte Sezione 1 Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia - un punto intermedio, in Europa - Vilnius - un punto oltre, in Europa. Sezione 2 Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica di Lituania: Punti in Lituania - un punto intermedio, in Europa - Roma - un punto oltre in Europa. ---------------------------------------------------------- NOTE - La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti potra' non effettuare uno o tutti i voli relativi con riferimento ai punti intermedi e/o punti oltre summenzionati, purche' i servizi concordati sulle rotte inizino o terminino nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea. - Le rotte saranno operate con diritti di traffico di terza e quarta liberta'.
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING AIR SERVICES Parte di provvedimento in formato grafico