LEGGE 23 marzo 1998, n. 93

Type Legge
Publication 1998-03-23
Ultimo aggiornamento 1998-04-14
State In force
Source Normattiva
articles 8
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ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 Elenco delle altre forme gravi di criminalita' internazionale di cui l'Europol potrebbe occuparsi integrando quelle gia' previste nell'articolo 2, paragrafo 2, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1 Reati contro la vita, l'integrita' fisica e la liberta': - omicidio volontario, lesioni personali gravi - traffico illecito di organi e tessuti umani - rapimento, sequestro e presa d'ostaggi - razzismo e xenofobia Reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode: - furti organizzati - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte - truffe e frodi - racket e estorsioni - contraffazione e pirateria in materia di prodotti - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi - falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento - criminalita' informatica - corruzione Commercio illecito e criminalita' ambientale: - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi - traffico illecito di specie animali protette - traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette - criminalita' ambientale - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre, incaricare l'Europol di occuparsi di una delle forme di criminalita' qui elencate implica parimenti conferirgli competenza in merito al relativo riciclaggio di denaro e ai reati connessi. Per quanto riguarda le forme di criminalita' menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, ai sensi della presente convenzione si intende per: - criminalita' nel settore delle materie nucleari e radioattive: i reati quali elencati nell'articolo 7, paragrafo 1 della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, riguardanti i materiali nucleari e radioattivi definiti rispettivamente nell'articolo 197 del trattato Euratom e nella direttiva 80/836 Euratom del 15 luglio 1980; - organizzazione clandestina di immigrazione: le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili negli Stati membri; - tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorita' o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli; - criminalita' connessa al traffico di veicoli rubati: il furto o il dirottamento di automobili, camion, semirimorchi, carichi di camion o di semirimorchi, autobus, motocicli, roulotte e veicoli agricoli, di cantiere, di pezzi di ricambio di veicoli nonche' la ricettazione degli stessi; - attivita' illecite di riciclaggio di denaro: i reati quali elencati all'articolo 6, paragrafi 1-3 della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990. Le forme di criminalita' di cui all'articolo 2 e al presente allegato sono valutate dai servizi nazionali competenti, secondo la legislazione nazionale degli Stati ai quali appartengono.

Convenzione-Dichiarazioni

DICHIARAZIONI Articolo 10, paragrafo 1 "All'atto dell'elaborazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 10, paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria continueranno a vigilare affinche' sia affermato il seguente principio: "I dati concernenti le persone di cui alla prima frase dell'articolo 10, paragrafo 1, diversi da quelli indicati all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 saranno memorizzati unicamente se la natura dei fatti, le circostanze dei fatti o altre considerazioni facciano ragionevolmente supporre che sia necessario avviare procedimenti penali nei confronti di dette persone per reati rientranti nelle competenze dell'Europol ai senti dell'articolo 2"." Articolo 14, paragrafi 1 e 3, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 19 paragrafo 8 1. "La Repubblica federale di Germania, la Repubblica d'Austria e il Regno dei Paesi Bassi procederanno alla trasmissione dei dati a norma della presente convenzione fermo restando che, per il trattamento e l'utilizzazione non automatizzati di tali dati, esse presumono che l'Europol e gli Stati membri rispettino lo spirito delle disposizioni della presente convenzione relative alla protezione giuridica dei dati." 2. "Il Consiglio, visti gli articoli 14, paragrafi 1 e 3, 15, paragrafo 2 e 19, paragrafo 8 della convenzione dichiara quanto al rispetto del livello di protezione dei dati scambiati tra gli Stati membri e l'Europol per quanto attiene al trattamento non automatizzato dei medesimi, che l'Europol elaborera' - tre anni dopo l'avvio delle sue attivita' e con la partecipazione dell'autorita' di controllo comune e delle autorita' di controllo nazionali per i settori che rientrano nelle rispettive competenze - una relazione che, previo studio da parte del consiglio di amministrazione, sara' presentata al Consiglio ai fini di esame." Articolo 40, paragrafo 2 "I seguenti Stati membri convengono che, in siffatto caso, adiranno sistematicamente la Corte di giustizia delle Comunita' europee in merito alla controversia: Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia". Articolo 42 "Il Consiglio dichiara che l'Europol dovrebbe stabilire in via prioritaria relazioni con i servizi competenti dei paesi con i quali le Comunita' europee e i loro Stati membri hanno avviato un dialogo strutturato."

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA Le Alte Parti contraenti, hanno convenuto le disposizioni che seguono, che sono allegate alla convenzione: Articolo 1 La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, in appresso denominata "convenzione Europol".

Protocollo-art. 2

Articolo 2 1. Ciascuno Stato membro puo', tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione Europol alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o b). 2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, puo' precisare che: a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione Europol, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione Europol, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il regolamento di procedura della Corte stessa. 2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause di cui e' investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.

Protocollo-art. 4

Articolo 4 1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonche' le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2. 3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione Europol.

Protocollo-art. 5

Articolo 5 1. Il presente protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea. 2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di tale convenzione e' tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento e' trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio. 2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Gli emendamenti cosi' adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.

Protocollo-art. 8

Articolo 8 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

Protocollo-Dichiarazione

DICHIARAZIONE relativa all'adozione simultanea della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee di detta convenzione I Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, al momento della firma dell'atto che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, nell'intento di garantire un'interpretazione il piu' possibile efficace ed uniforme di detta convenzione fin dalla sua entrata in vigore, si dichiarano pronti a prendere le opportune misure per garantire la conclusione simultanea e tempestiva delle procedure nazionali di adozione della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo concernente la sua interpretazione.

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