LEGGE 23 marzo 1998, n. 97
ARTICOLO 66 Tutela dei consumatori Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Azerbaigian a quello della Comunita'. 2. La cooperazione comprende in particolare: - gli scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare gli articoli 72 e 74, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68 Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Azerbaigian. Al tempo stesso si pone l'accento sulla tutela delle informazioni riservate. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico azero ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. La Comunita' fornisce a tal fine alla Repubblica di Azerbaigian l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69 Economia Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunita' fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica di Azerbaigian ad attuare le riforme economiche offrendo consulenze specialistiche; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Politica monetaria Su richiesta delle autorita' azere, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Repubblica di Azerbaigian verso il consolidamento del suo sistema monetario e l'introduzione della piena convertibilita' della sua moneta. E' prevista un'assistenza tecnica per la definizione e l'applicazione della politica monetaria e creditizia della Repubblica di Azerbaigian, in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, per la formazione del personale e per lo sviluppo dei mercati finanziari, compresa la borsa valori. Si procede inoltre a scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo nonche' sulle normative della Comunita' in materia di mercati finanziari e di movimenti di capitale.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71 Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al rafforzamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonche' alla tutela dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE. La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonche' la necessaria formazione. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorita' nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72 Le Parti collaborano al fine di prevenire attivita' illegali quali: - attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - operazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali; - contraffazioni. La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori: - elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - creazione di centri di informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - formazione del personale e sviluppo di infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74 Droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75 Immigrazioni illegale 1. Gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine: - la Repubblica di Azerbaigian accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'; - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Azerbaigian, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita'. Gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari. 2. La Repubblica di Azerbaigian accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Azerbaigian o che sono arrivati nel territorio della Repubblica di Azerbaigian da uno Stato membro. 3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Repubblica di Azerbaigian i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse. La cooperazione puo' comprendere: - scambi di informazioni e di esperienze nell'ambito della tutela e della conservazione dei monumenti e dei siti storici (patrimonio architettonico); - scambi culturali tra istituzioni, artisti e altri operatori artistici.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 78, 79 e 80, la Repubblica di Azerbaigian beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78 Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del Tacis come previsto dal relativo regolamento del Consiglio.
Accordo-art. 79
ARTICOLO 79 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Azerbaigian, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
Accordo-art. 80
ARTICOLO 80 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Accordo-art. 81
ARTICOLO 81 E istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.
Accordo-art. 82
ARTICOLO 82 1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Azerbaigian dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Azerbaigian.
Accordo-art. 83
ARTICOLO 83 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione e' assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Azerbaigian, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Azerbaigian. Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del consiglio di cooperazione.
Accordo-art. 84
ARTICOLO 84 Il consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.
Accordo-art. 85
ARTICOLO 85 Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT/OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT/OMC dei membri dell'OMC.
Accordo-art. 86
ARTICOLO 86 E' istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento azero e del Parlamento europeo. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
Accordo-art. 87
ARTICOLO 87 1. Il comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e azero. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento azero, in base alle norme che saranno previste nel regolamento interno.
Accordo-art. 88
ARTICOLO 88 Il comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il comitato parlamentare di cooperazione e' informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.
Accordo-art. 89
ARTICOLO 89 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian; - decidono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalita', salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo; - raccomanderanno ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.
Accordo-art. 90
ARTICOLO 90 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.
Accordo-art. 91
ARTICOLO 91 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica di Azerbaigian nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Azerbaigian non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini azeri o tra societa' o imprese azere. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 92
ARTICOLO 92 1. Ciascuna Parte puo' adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di cooperazione puo' risolvere la controversia mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati un'unica parte nella controversia. Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti. 4. Il consiglio di cooperazione puo' stabilire norme di procedura per la composizione delle controversie.
Accordo-art. 93
ARTICOLO 93 Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 14, 92 e 98.
Accordo-art. 94
ARTICOLO 94 Il trattamento riservato alla Repubblica di Azerbaigian in base al presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
Accordo-art. 95
ARTICOLO 95 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Repubblica di Azerbaigian, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
Accordo-art. 96
ARTICOLO 96 Fintantoche' le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.
Accordo-art. 97
ARTICOLO 97 Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potra' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
Accordo-art. 98
ARTICOLO 98 1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.
Accordo-art. 99
ARTICOLO 99 Gli allegati I, II, III, IV e V e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 100
ARTICOLO 100 Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
Accordo-art. 101
ARTICOLO 101 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Azerbaigian.
Accordo-art. 102
ARTICOLO 102 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
Accordo-art. 103
ARTICOLO 103 L'originale del presente accordo, redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e azera, tutti i testi facenti ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.
Accordo-art. 104
ARTICOLO 104 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Azerbaigian e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
Accordo-art. 105
ARTICOLO 105 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian, le Parti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Fatto a Lussembourgo, addi' ventidue aprile millenovecentonovantasei.
Allegato I
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Azerbaigian agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 1. Non sono applicati dazi all'importazione. 2. Non sono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi annuali bilaterali e interstatali di commercio e di cooperazione secondo la nomenclatura ivi prevista. 3. Non e' applicata l'IVA alle importazioni. 4. Non sono applicate accise alle importazioni.
Allegato II
ALLEGATO II Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 42 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 42 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991) (atto di Ginevra del 1991). 2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 42. In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Azerbaigian concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Azerbaigian a un paese terzo, su base reciproca, ne' ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Azerbaigian ad un altro paese dell'ex U.R.S.S.
Allegato III
ALLEGATO III Servizi finanziari di cui all'articolo 26, paragrafo 3 Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Assicurazioni e servizi connessi 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) i) sulla vita ii) generale 2. Riassicurazione e retrocessione 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle operazioni commerciali 3. Leasing finanziario 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers cheques e le tratte bancarie 5. Fideiussioni e impegni 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito. ecc.) b) valuta estera c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc. e) titoli trasferibili f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente in forma pubblica o privata e la prestazione dei servizi connessi 8. Intermediazione di credito 9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari 10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili 11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale 12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.
Allegato IV
ALLEGATO IV Riserve comunitarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive. Pesca Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non comunitarie e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi, compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine. Servizi di telecomunicazioni, compresi i servizi mobili e satellite Servizi riservati In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni. Servizi resi da liberi professionisti. Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non comunitarie che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non comunitarie devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.
Allegato V
ALLEGATO V Riserve della Repubblica di Azerbaigian a norma dell'articolo 23, paragrafo 4 Sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali, compresa l'esplorazione e la produzione; estrazione delle risorse minerarie Puo' essere necessaria una concessione per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi e di alcuni minerali e metalli da parte di societa' straniere. Pesca E' necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo competente. Caccia E' necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo competente. Acquisto di beni immobili Le societa' straniere non sono autorizzate ad acquistare appezzamenti di terreno, ma possono prenderli in locazione a lungo termine. Servizi bancari Il capitale totale delle banche di proprieta' straniera non puo' superare una data percentuale del capitale totale del sistema bancario nazionale. L'Azerbaigian si impegna a non ridurre, per le consociate e filiali azere di societa' comunitarie, il massimale per la quota globale di capitale straniero nel sistema bancario azero in vigore al momento della sigla del presente accordo, a meno che cio' non sia necessario nell'ambito dei programmi dell'FMI in Azerbaigian. Entro cinque anni dalla data della firma dell'accordo, l'Azerbaigian valutera' la possibilita' di aumentare detto massimale, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di natura monetaria, fiscale e finanziaria e relativi alla bilancia dei pagamenti, nonche' della situazione del sistema bancario in Azerbaigian. Telecomunicazioni e mass media Possono essere applicate alcune limitazioni alla partecipazione straniera. Attivita' svolte da liberi professionisti Alcune attivita' sono precluse alle persone fisiche di cittadinanza non azera oppure subordinate a limitazioni o a speciali requisiti. Edifici e monumenti storici Le attivita' in questo settore sono soggette a restrizioni. * * * L'applicazione delle riserve di cui al presente allegato non deve comunque dar luogo a un trattamento meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nell'ambito della propria giurisdizione, le Parti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende nell'ambito della propria normativa le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni in violazione della legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a infrazioni della normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni in violazione della normativa doganale.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 Accoglimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno accolte in base alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Azerbaigian o di uno Stato membro cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte che li riceve si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorita' richiedente nel suo territorio.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 Applicazione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Azerbaigian, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 Complementarita' Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o piu' Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
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