LEGGE 23 marzo 1998, n. 108
ARTICOLO 89 Cooperazione nel settore sociale 1. Con riferimento alla salute e alla sicurezza e dei lavoratori, le Parti sviluppano la mutua cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione comprende in particolare: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, azioni di formazione. 2. In materia di occupazione, le Parti cercano principalmente di modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale. La cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione. 3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime sloveno alle nuove esigenze economiche e sociali, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
Accordo-art. 90
ARTICOLO 90 Turismo Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare al fine di: - favorire gli scambi di turisti; - intensificare gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.; - organizzare azioni di formazione, scambi e seminari per favorire i trasferimenti di know-how; - realizzare operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra citta' ecc.; - organizzare scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo; - sviluppare infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo; - introdurre in Slovenia un sistema di prenotazione informatizzato, sistemi di informazione e norme per la tutela dei turisti in quanto consumatori.
Accordo-art. 91
ARTICOLO 91 Piccole e medie imprese 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare il settore privato, le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Slovenia. 2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - introduzione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione dei quadri, contabilita', marketing, controllo di qualita' ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - avvio di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., la rete europea di cooperazione e di collegamento tra le imprese (BC-NET), gli Eurosportelli, le conferenze, ecc.). 3. La cooperazione comprende: - l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale, a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari, tecnologici e commerciali; - servizi di formazione e di consulenza.
Accordo-art. 92
ARTICOLO 92 Informazione e comunicazione 1. La Comunita' e la Slovenia prendono le misure necessarie per promuovere scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Slovenia, nonche' a fornire agli ambienti professionali in Slovenia dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche, nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti e altri esperti in materia di mass media.
Accordo-art. 93
ARTICOLO 93 Tutela dei consumatori 1. Le Parti collaborano al fine di rendere il sistema di tutela dei consumatori della Slovenia pienamente compatibile con quello della Comunita'. Una corretta protezione dei consumatori e' infatti un presupposto necessario per il buon funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono: - un'attiva politica di tutela dei consumatori, in linea con la normativa comunitaria e, se del caso, con gli orientamenti delle Nazioni Unite in materia; - l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalita' di tutela dei consumatori della Slovenia con quelle in vigore nella Comunita'; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello di qualita' e garantire norme di sicurezza adeguate per i beni di consumo. 3. La cooperazione puo' comprendere: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - la formazione di esperti in materia di tutela dei consumatori presso il governo e le organizzazioni non governative; - un aiuto per la creazione di organismi indipendenti al fine di informare meglio i consumatori attraverso attivita' specifiche; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle controversie e le consulenze, giuridiche o di altro tipo, ai consumatori; sara' prevista una cooperazione tra i centri sloveni e quelli esistenti nella Comunita'; - accesso alle banche dati della Comunita'; - sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori.
Accordo-art. 94
ARTICOLO 94 Dogane 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale sloveno a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Slovenia; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
Accordo-art. 95
ARTICOLO 95 Cooperazione nel settore statistico 1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente che fornisca in modo tempestivo e appropriato i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il processo di riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Slovenia. 2. A tal fine, le Parti cooperano in particolare per: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace e del relativo quadro istituzionale; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare quelli comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti le riforme economiche e controllarne l'andamento; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati personali; - consentire alla Slovenia di adottare i principi e le norme del sistema statistico comunitario. 3. La cooperazione avverra' segnatamente tramite: - scambi di informazioni metodologiche; - l'organizzazione di un programma di assistenza tecnica comprendente: - seminari e tirocini, nonche' consulenze tecniche; - azioni di formazione; - indagini pilota; - partecipazione a gruppi di lavoro selezionati dell'Ufficio statistico delle Comunita' europee (Eurostat); - scambio di dati statistici.
Accordo-art. 96
ARTICOLO 96 Politica economica 1. La Comunita' e la Slovenia agevolano le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la conoscenza dei meccanismi delle rispettive economie, nonche' la definizione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la cooperazione prevede: - scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante, in particolare, il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE) promozione di una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Slovenia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di garantire una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Accordo-art. 97
ARTICOLO 97 Lotta contro la droga 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate e contrastare l'offerta e il traffico illeciti di stupefacenti e di sostanze psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le misure politiche nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Accordo-art. 98
ARTICOLO 98 1. Le Parti, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, definiscono un contesto di cooperazione al fine di prevenire le attivita' illecite quali: - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro cittadinanza sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - le attivita' economiche illecite in particolare la corruzione; - transazioni illegali di merci varie compresi i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - trasferimento illecito di autoveicoli; - criminalita' organizzata; - furto e commercio illeciti di materiali radioattivi e nucleari. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - la creazione di centri d'informazione; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite.
Accordo-art. 99
ARTICOLO 99 1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Slovenia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale); - la formazione degli addetti al settore culturale; - organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo; - divulgazione delle informazioni sulle maggiori manifestazioni culturali. 2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo sloveno potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e le disposizioni della decisione n. 90/685/CEE del Consiglio che ha istituito il programma. La Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.
Accordo-art. 100
ARTICOLO 100 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in base agli articoli 101, 102, e 104, fatto salvo l'articolo 103, la Slovenia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, a norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
Accordo-art. 101
ARTICOLO 101 Tale assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Slovenia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con la Slovenia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.
Accordo-art. 102
ARTICOLO 102 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il consiglio di associazione.
Accordo-art. 103
ARTICOLO 103 1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta della Slovenia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea finalizzata a: - sostenere, se necessario, l'adozione di misure finalizzate a garantire la una situazione sostenibile dei conti con l'estero della Slovenia e di mantenere la convertibilita' della sua divisa nazionale; - sostenere i programmi a medio termine per l'adeguamento strutturale dell'economia slovena, ivi compresa l'assistenza in materia di bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Slovenia di programmi di stabilizzazione della sua economia approvati dall'FMI e alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Slovenia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Slovenia in merito.
Accordo-art. 104
ARTICOLO 104 L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' e del livello di sviluppo della Slovenia, tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento della sua economia, nonche' della sua capacita' di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione fino all'introduzione di un'economia di mercato.
Accordo-art. 105
ARTICOLO 105 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Accordo-art. 106
ARTICOLO 106 La Slovenia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato XI. Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovenia alle attivita' di cui all'allegato XI, il consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione della Slovenia a queste attivita'. Il contributo finanziario della Slovenia alle attivita' di cui all'allegato XI si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Slovenia.
Accordo-art. 107
ARTICOLO 107 Nell'attuare le misure volte a promuovere la cooperazione regionale, la Comunita' e la Slovenia rivolgono particolare attenzione alle attivita' che rientrano nell'ambito degli accordi firmati a Osimo il 10 novembre 1975 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, nonche' alle iniziative che rientrano nel quadro generale della cooperazione economica tra Italia e Slovenia. Le Parti tengono conto, in particolare, dell'interesse reciproco degli obiettivi di cui al primo comma dell'elenco dei progetti prescelti per l'assistenza finanziaria nel contesto della cooperazione.
Accordo-art. 108
ARTICOLO 108 Fatto salvo l'articolo 31, la Comunita', nel quadro delle disposizioni relative alle zone franche, e la Slovenia concedono libero accesso ai loro mercati ai prodotti riconosciuti come originari, a norma del protocollo sui prodotti originari, nelle zone franche di frontiera che potranno venire istituite mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena in base all'accordo sulla promozione della cooperazione economica, firmato a Osimo nel 1975.
Accordo-art. 109
ARTICOLO 109 La Comunita' e la Slovenia collaborano per l'attuazione degli articoli 107 e 108, in base agli obiettivi di cooperazione di cui all'art. 107.
Accordo-art. 110
ARTICOLO 110 E' istituito un consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo-art. 111
ARTICOLO 111 1. Il consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal governo sloveno. 2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo sloveno, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle materie che la riguardano, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione.
Accordo-art. 112
ARTICOLO 112 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.
Accordo-art. 113
ARTICOLO 113 1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia. Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.
Accordo-art. 114
ARTICOLO 114 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo sloveno, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 2. Il consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.
Accordo-art. 115
ARTICOLO 115 Il consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Accordo-art. 116
ARTICOLO 116 E' istituito un comitato parlamentare di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento sloveno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Accordo-art. 117
ARTICOLO 117 1. Il comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento sloveno. 2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 118
ARTICOLO 118 Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste. Il comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del consiglio di associazione. Il comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al consiglio di associazione.
Accordo-art. 119
ARTICOLO 119 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Accordo-art. 120
ARTICOLO 120 L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
Accordo-art. 121
ARTICOLO 121 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - Il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le foro societa' o filiali; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Slovenia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini sloveni o tra societa' e filiali lituane. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 122
ARTICOLO 122 Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Slovenia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Slovenia a norma del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Accordo-art. 123
ARTICOLO 123 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
Accordo-art. 124
ARTICOLO 124 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro.
Accordo-art. 125
ARTICOLO 125 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro.
Accordo-art. 126
ARTICOLO 126 I protocolli nn. 1-6 e gli allegati I-XIII sono parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 127
ARTICOLO 127 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Accordo-art. 128
ARTICOLO 128 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario dell'accordo.
Accordo-art. 129
ARTICOLO 129 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea dell'energia atomica e alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Slovenia.
Accordo-art. 130
ARTICOLO 130 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e giovane, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo-art. 131
ARTICOLO 131 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parli si comunicano reciprocamente che le proce- dure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato e Lussemburgo il 5 aprile 1993 e l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato e Lussemburgo il 5 aprile 1993.
Accordo-art. 132
ARTICOLO 132 Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alle merci, dovessero essere applicate nel 1996 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Slovenia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo III, articoli 65, 67 e 68 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-6: - la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi che entrano in vigore a tale data e - il 1 gennaio 1996 per quanto concerne gli obblighi applicabili successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a quest'ultima. Fatto a Lussemburgo, addi' dieci giugno millenovecentonovantasei.
Accordo-Allegato I
ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I Articolo 9, paragrafo 1 e Definizione dei prodotti articolo 19, paragrafo 2 industriali e agricoli Allegato II Articolo 10, paragrafo 2 Concessioni tariffarie comunitarie Allegato III Articolo 11, paragrafo 2 Concessioni tariffarie della Slovenia Allegato IV Articolo 11, paragrafo 3 Concessioni tariffarie della Slovenia Allegato V Articolo 18, paragrafo 1 Merci di cui Articolo 18, paragrafo 2 all'articolo 18 Allegato VI Articolo 21, paragrafo 2 Concessioni agricole comunitarie Allegato VII Articolo 21, paragrafo 4 Concessioni agricole slovene Allegato VIIIa Articolo 24 Concessioni comunitarie in materia di pesca Allegato VIIIb Articolo 24 Concessioni della Slovenia in materia di pesca Allegato IXa Articolo 45 Stabilimento, servizi Articolo 52 finanziari, settori connessi alla fine dei periodi transitori Allegato IXb Articolo 45 Stabilimento - Settori esclusi Allegato IXc Titolo IV, Stabilimento - Servizi capitolo II finanziari Allegato X Articolo 68 Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale Allegato XI Articolo 106 Partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari Allegato XII Articolo 14 Dazi doganali sulle esportazioni e oneri di effetto equivalente Allegato XIII Articolo 126 Scambio di lettere relativo all'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione "Diritto di acquistare proprieta'" ALLEGATO I Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo Codice NC Descrizione delle merci ex 3502 Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: ex 3502 10 Ovoalbumina 3502 10 91 Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc. 3502 10 99 ex 3502 90 Lattoalbumina: 3502 90 51 Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 3502 90 59 Altra 4501 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato 5201 00 Cotone, non cardato ne' pettinato 5301 Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 | Codice NC | Massimali | | Codice | Massimali | | 1995 | tariffari | | NC | tariffari | | | di base(1)(2)| | | di base (1)(2)| | | | | | | | |(in tonnel- | | |(in tonnel- | | | late) (2) | | |late) (2) | | | | | | | | 4011 10 00 | | | 4410 | 28 340 | | 4011 20 10 | | | | | | 4011 20 90 | | | 6401 | | | 4011 30 90 | | | 6402 | 430 | | 4011 91 10 | | | | | | 4011 91 30 | | | 6403 | 3 120 | | 4011 91 90 | | | | | | 4011 99 10 | 7 000 | | 6404 | | | 4011 99 30 | | | 6405 90 10 | 470 | | 4011 99 90 | | | | | | 4012 10 30 | | | 9405 91 19 | 4 670 | | ex 4012 10 80 (3)| | | | | | ex 4012 20 90 (3)| | | 7305 | | | 4013 10 10 | | | 7306 10 11 | | | 4013 10 90 | | | 7306 10 19 | | | 4013 90 90 | | | 7306 10 90 | | | | | | 7306 20 00 | 17 350 | | 4203 10 00 | | | 7306 30 21 | | | 4203 21 00 | | | 7306 30 29 | | | 4203 29 91 | 160 | | 7306 30 51 | | | 4203 29 99 | | | 7306 30 59 | | | 4203 30 00 | | | 7306 30 71 | | | 4203 40 00 | | | 7306 30 78 | | | | | | 7306 30 90 | | | 44121 | | | 7306 40 91 | | | 4420 90 | | | 7306 40 99 | | | 4420 90 11 | 40 490 m3 | | 7306 50 91 | | | 4420 90 19 | | | 7306 50 99 | | | | | | | | (1) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunita' puo' ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo. (2) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo (3) Si veda in allegato la denominazione del prodotto in questione. | Codice NC | Massimali | | Codice | Massimali | | | tariffari | | NC | tariffari | | | di base(1)(2)| | | di base (1)(2)| | | | | | | | (1)|(in tonnel- | | |(in tonnel- | | | late) | | |late) | | | | | | | | 7306 60 31 | 17 350 | | 8502 13 91 | 6 544 | | 7306 60 39 | (continuo) | | 8502 13 99 | (continuo)| | 7306 60 90 | | | 8502 20 91 | | | 7306 90 00 | | | 8502 20 99 | | | | | | 8502 30 91 | | | 7407 | | | 8502 30 99 | | | 7408 | 3 900 | | 8502 40 90 | | | 7411 | | | | | | | | | 8503 00 | 6 440 | | 7604 10 | | | 8504 90 | | | 7604 29 | | | | | | 7605 | 8 200 | | 8544 11 | | | 7606 | | | 8544 19 | | | | | | 8544 20 | | | 7903 | | | 8544 30 90 | 1 170 | | 7905 | 4 260 | | 8544 41 | | | | | | 8544 49 | | | 8501 10 10 | | | 8544 51 | | | 8501 10 91 | | | 8544 59 | | | 8501 10 93 | | | 8544 60 | | | 8501 10 99 | | | | | | 8501 20 90 | | | 8716 10 10 | | | 8501 31 90 | | | 8716 10 91 | | | 8501 32 91 | | | 8716 10 94 | | | 8501 32 99 | | | 8716 10 96 | | | 8501 33 90 | | | 8716 10 99 | | | 8501 34 50 | 6 544 | | 8716 20 10 | | | 8501 34 91 | | | 8716 20 90 | | | 8501 34 99 | | | 8716 31 00 | | | 8501 40 91 | | | 8716 39 30 | 6 500 | | 8501 40 99 | | | 8716 39 51 | | | 8501 51 90 | | | 8716 39 59 | | | 8501 52 91 | | | 8716 39 80 | | | 8501 52 93 | | | 8716 40 00 | | | 8501 52 99 | | | | | | 8501 53 50 | | | 9401 30 10 | | | 8501 53 92 | | | 9401 30 90 | | | 8501 53 94 | | | 9401 40 00 | | | 8501 53 99 | | | 9401 50 00 | | | 8501 61 91 | | | 9401 61 00 | 19 610 | | 8501 61 99 | | | 9401 69 00 | | | 8501 62 90 | | | 9401 71 00 | | | 8501 63 90 | | | 9404 79 00 | | | 8501 64 00 | | | 9401 80 00 | | | 8502 11 91 | | | 9401 90 30 | | | 8502 11 99 | | | 9401 90 80 | | | 8502 12 90 | | | | | | | | | | | (1) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunita' puo' ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo. (2) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
Codice NC
Massimali tariffari di base (1) (2)
(in tonnellate)
9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 10 9403 40 90 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 80 00 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90
47 290
7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00 4 630
Nota
Codice NC Designazione dei prodotti Codice TARIC
ex 4012 10 80 Coperture rigenerate diverse dai tipi utilizzati per velocipedi con e senza motore ausiliario, per motocicli e moto "scooters" 40 12 10 80*90
ex 4012 20 90 Coperture usate diverse dai tipi utilizzati per velocipedi con e senza motore ausiliario, per motocicli e moto "scooters" 40 12 20 90*90
(1) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunita' puo' ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo. (2) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo-Allegato III
ALLEGATO III Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 250100 282420 284020 290490 291300 250510 282490 284110 290511 291419 250590 282619 284150 290514 291421 250621 282620 284170 290515 291423 250629 282690 284180 290517 291429 250810 282720 284190 290519 291430 250830 282736 284210 290521 291441 250840 282739 284290 290522 291450 250860 282810 284329 290529 291470 250900 282990 284610 290539 291523 251710 283030 284690 290541 291540 251749 283090 284810 290543 291550 251810 283190 284890 290549 291560 251820 283210 284920 290550 291619 251830 283220 284990 290612 291620 252100 283319 285000 290613 291632 252210 283321 285100 290614 291633 252220 283326 290110 290619 291639 252230 283329 290121 290621 291713 252890 283340 290122 290629 291714 253090 283422 290123 290714 291720 27100027 283429 290124 290715 291734 27100029 283510 290129 290719 291736 27100032 283521 290211 290722 291817 27100034 283522 290219 290723 291819 27100036 283523 290242 290729 291823 27100069 283524 290243 290730 291829 27100074 283525 290260 290810 291830 27100076 283526 290270 290820 291890 27100077 283529 290290 290890 291900 27100078 283539 290312 290920 292112 271500 283610 290313 290930 292122 280410 283691 290314 290950 292130 280421 283692 290315 290960 292141 280540 283693 290316 291020 292142 281000 283699 290319 291090 292143 281119 283719 290329 291212 292144 281122 283720 290330 291213 292145 281123 283800 290340 291219 292149 281129 283911 290351 291221 292221 281530 283919 290359 291230 292222 281810 293920 290361 291242 292229 281820 283990 290362 291249 292230 282120 284011 290369 291250 292390 282410 284019 290410 291260 292421 292519 330300090 350710 391510 392310 292520 330410 360100 391520 392329 292620 330420 360410 391530 392330 292690 330430 360490 391590 392340 292800 330491 360610 391610 392350 292990 330499 360690 391620 392390 293010 330510 370199 391690 392410 293212 330520 380190 391721 392490 233321 330530 380400 391722 392510 293379 330590 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Accordo-Allegato IV
ALLEGATO IV Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3 252329 420211 481011 650400 72114999 252390 420212 481012 650510 72119019 280110 420219 481420 650590 72119090 280430 420221 481430 650610 721410 280440 420222 481610 650691 721510 280610 420229 481620 650692 721520 281121 420231 481810 650699 721530 281512 420232 481820 650700 721540 282300 420239 481830 680710 72159090 282890 420291 481840 680790 721660 283322 420292 481910 680800 72169050 283531 420299 481920 681011 72169060 284030 420310 481940 681019 72169091 284700 420321 481950 681020 72169093 284910 420329 481960 681091 72169095 291211 420330 482210 681099 72169097 291731 420340 482290 681110 72169098 291732 420400 482340 681120 721711 291733 420500 482359 681130 721712 291735 430310 482370 681190 721713 293100 430390 490300 690410 721719 320610 43040090 640110 690490 721721 320810 441010 640191 690510 721722 320820 441090 640192 690590 721723 320890 441111 640199 711311 721729 320910 441119 640211 711319 721731 321100 441121 640219 711320 721732 321410 441129 640220 711411 721733 340220 441131 640230 711419 721739 340600 441139 640291 711420 72189030 360200 441191 640299 720221 72189091 360300 441199 640311 720241 72189099 38239070 441212 640319 720249 72199091 38239081 441219 640320 72029919 72199099 38239083 441221 640330 72029930 72202031 38239085 441229 640340 72029980 72202039 38239087 441291 640411 72089090 72202051 38239091 441299 640419 72099090 72202059 38239093 480100 640420 72113031 72202091 38239095 480252 640510 72113039 72202099 480260 640520 72113050 72203051 391810 480300 640590 72113090 72209019 392210 480570 650100 72114195 72209039 392321 480580 650200 72114199 72209090 420100 480810 650300 72114991 722220 72223059 731811 760692 830130 841590 72223091 731812 760711 830140 841720 72223099 731813 760719 830150 841790 72252090 731814 760720 830160 841810 72259090 731815 760810 830170 841821 72261091 731816 760820 830210 841829 72261099 731819 760900 830220 841830 72262080 731821 761010 830230 841840 72269291 731822 761290 830241 841850 72269299 731823 761690 830242 841861 72269980 731824 790120 830249 841869 72281050 731829 790400 830250 841891 72281090 732111 790500 830260 841899 72282060 732112 790600 830810 841920 722840 732113 790710 830890 841940 722850 732391 790790 830990 841981 72286081 732392 820310 840310 841989 72286089 732393 820320 840721 842199 72287091 732394 820330 840729 842211 72287099 732399 820340 840731 842219 722910 732510 820411 840732 842220 722920 732599 820412 841011 842310 722990 732620 820420 841012 842320 730120 740710 820510 841013 842330 730630 740721 820520 841090 842381 730640 740722 820530 841311 842382 730650 740729 820540 841319 842389 730660 740811 820551 841320 842390 730690 740819 820559 841330 842410 730711 740821 820560 841340 842430 730722 740822 820570 841350 842481 730723 740829 820580 841360 842710 730729 741991 820590 841370 842720 730791 741999 820600 841381 842790 730792 760120 820711 841382 843240 730793 760410 820712 841391 843319 730799 760421 820720 841392 843320 730830 760429 820740 841410 843330 730900 760511 820750 841451 843351 731010 760519 820760 841459 843359 731021 760521 820770 841460 843810 731029 760529 820780 841510 845011 731411 760611 820790 841581 845012 731419 760612 830110 841582 845019 731700 760691 830120 841583 845121 845430 850820 853010 ex 87021011 (1) 890391 845490 850880 853080 87021019 890392 845530 850910 853110 87021091 890399 847120 850920 853120 87021099 (1) 900810 84719280 850930 853180 ex 87029011 900830 848041 850940 853210 87029019 901320 848110 850980 853223 87029031 901600 848120 850990 853224 87029039 901910 848130 851010 853329 87029090 901920 848140 851110 853331 870322 902830 848180 851120 853339 870323 903031 848190 851130 853340 870324 903039 848210 851140 853390 87033190 903040 848340 851150 853400 87033290 903210 850110 851180 853510 870333 903289 850120 851190 853521 870390 910310 850131 851210 853529 870410 910390 850132 851220 853530 870421 910521 850140 851310 853540 870422 910529 850151 85141010 853590 870423 910591 850152 851511 853610 870431 910599 850211 851519 853620 870432 910610 850220 851521 853630 870490 910700 850300 851529 853641 870510 940410 850410 851531 853649 870520 940421 850421 851539 853650 870530 940429 850422 851580 853661 870540 940430 850423 851590 853669 870590 940490 850433 851610 853710 870600 940510 850434 851621 853720 870911 940520 850440 851629 853810 870919 940530 850450 851631 853890 870990 940540 850490 851632 854110 871110 940550 850511 851633 854220 871120 940560 850519 851640 854280 871620 940600 850520 851660 854441 871631 960310 850611 851671 854449 871639 960321 850612 851672 854470 871640 960329 850613 851679 854690 871680 960330 850620 851680 854710 880110 960340 850710 851730 854720 960350 850720 852810 854790 960390 850780 852820 87012090 960622 850790 852910 870190 850810 852990 (1) V. in nota la descrizione del prodotto in questione. NOTA Codice NC Designazione dei prodotti ex 87.02.10.11 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu', compreso il conducente: - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel): -- di cilindrata superiore a 2 500 cm3: --- nuovi ---- diversi da quelli costruiti per l'uso negli aeroporti ex 87.02.90.11 - altri: -- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla: --- di cilindrata non superiore a 2 800 cm3: ---- nuovi ---- diversi da quelli costruiti per l'uso negli aeroporti
Accordo-Allegato V
ALLEGATO V Merci di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2 Codice NC Descrizione delle merci 2905 43 00 Mannitolo 2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo) ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 3809 10 Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee 3823 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
Accordo-Allegato VI
Allegato VI Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato VII
ALLEGATO VII Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4 Le importazioni in Slovenia dei seguenti prodotti originari della Comunita' sono soggette a una riduzione del 50% del dazio applicabile
CODICE NC DESCRIZIONE QUANTITA' TONNELLATE
0202 Carni di animali della specie bovina, congelate 2 000
0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 4 000
0207 22 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105; volatili interi congelati: tacchini e tacchine 300
0207 23 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105; volatili interi congelati: anatre, oche e faraone 1 000
0403 10 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati 600
0406 40 Formaggi e latticini: formaggi a pasta erborinata 200
0406 90 Altri formaggi: formaggi di pecora formaggi a pasta bianca e parmigiano 300
0504 Budella 400
0601 Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, ecc. 300
0602 91 Altre piante vive, talee e marze; bianco di funghi (micelio) 3 000
0702 00 Pomodori, freschi o refrigerati 2 000
0703 10 Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: cipolle e scalogni 300
0703 20 Cipolle, scalogni, agii, porri e altri ortaggi agliacei, freschi e refrigerati: agli 200
0802 1 Altre frutta a guscio, fresche o secche: mandorle 100
0805 10 Agrumi, freschi o secchi: arance 5 000
0805 20 Agrumi freschi o secchi: mandarini; clementine, wilkings e simili 3 000
0805 30 Agrumi, freschi o secchi: limoni e limette 2 000
0807 10 Meloni e papaie, freschi: meloni 1 000
0809 10 Albicocche 500
0810 90
Altre frutta fresche (kiwi)
500
1201 00 Fave di soia, anche frantumate 200
1209 Semi, frutti e spore da sementa 300
2002 90 Pomodori preparati o conservati 100
2304 00 Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio 5 000
Accordo-Allegato VIII
ALLEGATO VIIIa Elenco dei prodotti di cui all'articolo 24 Prodotti originari della Slovenia per i quali la Comunita' concede contingenti tariffari |CODICE NC | DESCRIZIONE |CONTINGENTI| | | |TARIFFARI | | | | | | 0301 91 00 | Pesci vivi: | 70 | | | | tonnellate| | | - Altri pesci vivi: | allo 0% | | | | | | | - Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri,| | | | Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo| | | | gilae) (1) | | | | | | | 1604 | Preparazioni e conserve di pesci: | 500 | | | | tonnellate| | | - Pesci interi o in pezzi, esclusi | al 4% | | | i pesci tritati: | | | | | | | 1604 15 | -- Sgombri | | | | | | | 1604 20 | - Altre preparazioni o conserve di | | | | pesci: | | | | | | | | -- Altri: | | | | | | | ex | -- Di sgombri della specie Scomber | | | 1604 20 50 | scombrus e Scomber japonicus | | | | | | (1) Cambiamento del nome scientifico:
Nome scientifico obsoleto Sostituito da
Salmo gairdneri Oncorhynchus mykiss
Salmo clarki Oncorhynchus clarki
Salmo aguabonita Oncorhynchus aguabonita
Salmo gilae Oncorhynchus gilae
ALLEGATO VIIIb Elenco dei prodotti di cui all'articolo 24 Prodotti originari della Comunita' per i quali la Slovenia concede contingenti tariffari |CODICE NC | DESCRIZIONE |CONTINGENTI| | | |TARIFFARI | | | | | | 0303 | Pesci freschi o refrigerati, esclusi i | 100 | | | filetti di pesce e di altra carne di | tonnellate| | | pesci della voce 0304: | allo 0% | | | | | | | - Altri salmonidi, esclusi i fegati e | | | | le uova: | | | 0303 29 00 | -- Altri | | | | | | | 1604 | Preparazioni e conserve di pesci: | 100 | | | | tonnellate| | | - Pesci interi o in pezzi, esclusi | all'8% | | | i pesci tritati: | | | | | | | 1604 14 | -- Tonni, palamite e boniti | | | | (Sarda spp.) | | | | | | | 1604 | Preparazioni e conserve di pesci: | 150 | | | - Pesci interi o in pezzi, esclusi | tonnellate| | | i pesci tritati: | al 5% | | | | | | 1604 15 | -- Sgombri | | | | | | | 1604 | Preparazioni e conserve di pesci: | 100 | | | | tonnellate| | | - Pesci interi o in pezzi, esclusi | al 12,5% | | | i pesci tritati: | | | | | | | ex 1604 19 | -- Altri (esclusi i salmonidi) | | | | | | | 1604 | Preparazioni e conserve di pesci: | 120 | | | | tonnellate| | | - Altre preparazioni e conserve | al 12,5% | | | di pesci: | | | | | | | | -- Altre: | | | | | | | 1604 20 50 | --- Di sardine, di boniti, di sgombri | | | | della specie Scomber scombrus e | | | | Scomber japonicus e pesci delle | | | | specie Orcynupsis unicolor | | | | | | | 1604 20 70 | --- Di tonni, di palamite e altri pesci | | | | del genere Euthynnus | | | | | | | 1604 20 90 | --- Di altri pesci | | | | | |
Accordo-Allegato IX
ALLEGATO IXa Stabilimento: Settori connessi alla fine dei periodi transitori Riserve al trattamento nazionale (le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione piu' favorita): 1. Fino a due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo: - assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione), esclusa l'assicurazione sulla vita - riassicurazione e retrocessione 2. Fino a tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - servizi finanziari tramite agenti o mediatori - societa' di gestione di fondi di investimento - assicurazione sulla vita 3. Fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo: - societa' autorizzate di gestione di investimenti (create in base alla legge del marzo 1994 relativa ai fondi d'investimento e alle societa' di gestione investimenti) (1) 4. Fino alla fine del periodo transitorio: - servizi investigativi e assicurativi - sfruttamento delle risorse naturali (previa concessione) - servizi di trasporto di gas naturale a mezzo gasdotto su base contrattuale - attivita' di compravendita e di agenzia nel settore immobiliare. (1) Restrizione relativa all'acquisto di una quota di azioni di societa' di questo tipo superiore al 10%. ALLEGATO IXb Stabilimento: Settori esclusi di cui all'articolo 45 I. Organizzazione di giochi d'azzardo, lotterie, scommesse e altre attivita' analoghe. II. Attivita' di compravendita e di agenzia in materia di edifici e monumenti di interesse storico e culturale e di risorse naturali. Le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione piu' favorita. ALLEGATO IXc Stabilimento: Servizi finanziari di cui al titolo IV, capitolo II Servizi finanziari: definizioni Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni: 1. Assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): i) assicurazione sulla vita; ii) assicurazione generale. 2. Riassicurazione e retrocessione. 3. Intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia. 4. Servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi): 1. Assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori. 2. Ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali. 3. Leasing finanziario 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie. 5. Fideiussioni e scoperti. 6. Compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.), b) valuta straniera, c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni, d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc., e) titoli trasferibili, f) altri titoli e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso. 7. Partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualita' di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni. 8. Intermediazione di credito. 9. Gestione delle attivita', ad esempio gestione delle liquidita' o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia. 10. Servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili. 11. Servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali. 12. Fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari. Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attivita': a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
Accordo-Allegato X
ALLEGATO X Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 68 1. L'articolo 68, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV atto di Ginevra, 1991). Il consiglio di associazione puo' decidere che l'articolo 68, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali. 2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971). 3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia garantira' alle imprese e ai cittadini della Comunita', relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
Accordo-Allegato XI
ALLEGATO XI Partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari di cui all'articolo 106 La Slovenia puo' partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunita' nei seguenti campi: - ricerca - servizi dell'informazione - ambiente - istruzione, formazione e giovani - politica sociale e sanita' - tutela dei consumatori - piccole e medie imprese - turismo - cultura - settore degli audiovisivi - protezione civile - facilitazione degli scambi - energia - trasporti - lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze. Il Consiglio di associazione puo' concordare di aggiungere altri campi di attivita' comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che cio' contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.
Accordo-Allegato XII
ALLEGATO XII Dazi doganali all'esportazione e oneri di effetto equivalente di cui all'articolo 14, paragrafo 1 La Slovenia riduce progressivamente le imposte all'esportazione equivalenti ai dazi doganali in base al seguente calendario: 01.01.1996: 7% 01.01.1997: 4% 01.01.1998: 0% per i prodotti seguenti: Codice NC Descrizione dei prodotti 44 01 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: 4401 10 00 - Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili - Legno in piccole placche o in particelle 4401 21 00 -- Di conifere 4401 21 00 -- Diverso da quello di conifere 4401 30 - Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: 4401 30 90 -- Altri 44 03 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: 4403 20 00 - Altro, di conifere: - Altro: 4403 91 00 -- Di quercia (Quercus spp.) 4403 92 00 -- Di faggio (Fagus spp.) 4403 99 00 -- Altro: 4403 99 10 --- Di pioppo 4403 99 20 --- Di castagno 4403 99 80 --- Altro 44 07 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: - Altro: 4407 91 -- Di quercia (Quercus spp.): 4407 91 10 --- Incollato con giunture a spina anche piallato o levigato --- Altro: ---- Piallato: 4407 91 31 ----- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite 4407 91 39 ---- Altro 4407 91 50 --- Levigato 4407 91 90 ---- Altro 4407 92 -- Di faggio (Fagus spp.) 4407 92 10 -- Incollato con giunture a spina anche piallato o levigato --- Altro 4407 92 30 ---- Piallato 4407 92 50 ---- Levigato 4407 92 90 --- Altro 4407 99 -- Altro: --- Altro: ---- Piallato: 4407 99 39 ---- Altro
Accordo-Allegato XIII
ALLEGATO XIII SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA, SULLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE A. Lettera del Governo della Repubblica di Slovenia Egregio Signore, In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il Governo della Repubblica di Slovenia si impegna: I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocita', il diritto di acquistare proprieta' in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione; II. a conferire, su base di reciprocita', ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprieta' a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Le sarei grato se confermasse l'accordo delle Comunita' europee su quanto precede. Per il Governo della Repubblica di Slovenia B. Lettera della Comunita' europea e dei suoi Stati membri Egregio Signore, Accuso ricevuta della Sua lettera concernente le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, in cui si legge: "Egregio Signore, "In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il Governo della Repubblica di Slovenia si impegna: I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocita', il diritto di acquistare proprieta' in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione; II. a conferire, su base di reciprocita', ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprieta' a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Le sarei grato se confermasse l'accorda delle Comunita' europee su quanto precede." La Comunita' europea e i suoi Stati membri confermano il loro accordo sull'impegno assunto dal Suo Governo, su base di reciprocita', in questa lettera. A nome della Comunita' europea e dei suoi Stati membri
Protocollo N.1-art.1
ELENCO DEI PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 SUI PRODOTTI TESSILI E CAPI DI ABBIGLIAMENTO PROTOCOLLO N. 2 SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA) PROTOCOLLO N. 3 SUGLI SCAMBI TRA LA SLOVENIA E LA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI PROTOCOLLO N. 4 SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PROTOCOLLO N. 5 SULL'ASSISTENZA RECIPROCA FRA AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE PROTOCOLLO N. 6 SULLE CONCESSIONI ACCORDATE ENTRO LIMITI ANNUI PROTOCOLLO N. 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO ARTICOLO 1 Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'.
Protocollo N.1-art.2
ARTICOLO 2 1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunita' ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Slovenia a norma del protocollo n. 4 dell'accordo, diversi da quelli elencati nell'allegato I al presente protocollo (allegato V dell'accordo tra la Comunita' europea e la Slovenia sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993) vengono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali all'importazione nella Comunita' di prodotti di origine slovena elencati nell'allegato I al presente protocollo vengono sospesi entro i limiti dei massimali tariffari comunitari annui aumentati progressivamente, per arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in oggetto entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 3. I dazi applicati all'importazione diretta in Slovenia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato II a) e II b) del presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto dei suddetti allegati. 4. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensativi originari della Slovenia importati nella Comunita' a norma del protocollo n. 4 dell'accordo previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Slovenia in base al regolamento (CEE) n. 3036/94 del Consiglio, vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia detti prodotti non devono essere soggetti alle disposizioni o alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o ai limiti annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento citato. 5. In base al presente protocollo, le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.
Protocollo N.1-art.3
ARTICOLO 3 Gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunita' di prodotti tessili originari della Slovenia e alle esportazioni in Slovenia di prodotti tessili originari della Comunita' sono disciplinati da un protocollo aggiuntivo all'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia, che sara' concluso anteriormente al 31 dicembre 1995. In mancanza di un protocollo aggiuntivo, si applicano le disposizioni del predetto accordo sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993, modificato dall'accordo concluso il 15 dicembre 1994 per tener conto dell'ampliamento delle Comunita' europee.
Protocollo N.1-art.4
ARTICOLO 4 A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, ne' altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.
Protocollo N.1-Allegato I
Allegato I IMPORTAZIONI DIRETTE MASSIMALI TARIFFARI COMUNITARI
Categoria unita' 1996 1997
5 000 pezzi 4216 5059
6 000 pezzi 4470 5364
7 000 pezzi 3098 3718
8 000 pezzi 4309 5171
9 tonnellate 2737 3285
Protocollo N.1-Allegato II
Allegato II a) Dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3 I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunita' elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55 % del dazio di base - il 1 gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30 % del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base - il 1 gennaio 2000 i rimanenti dazi sono aboliti. 511111 | 540241 | 551339 | 560741 | 630221 511119 | 540251 | 551341 | 580121 | 630231 511120 | 540252 | 551342 | 580122 | 630260 511130 | 540710 | 551343 | 580123 | 630720 511190 | 540720 | 551349 | 580124 | 630800 520511 | 540730 | 551411 | 580131 | 520512 | 540741 | 551412 | 580132 | 520513 | 540742 | 551413 | 580133 | 520514 | 540743 | 551419 | 580134 | 520515 | 540744 | 551422 | 580190 | 520521 | 540752 | 551423 | 580410 | 520522 | 540753 | 551431 | 580421 | 520523 | 540754 | 551432 | 580429 | 520524 | 540760 | 551433 | 580430 | 520525 | 540771 | 551439 | 580620 | 520531 | 540772 | 551441 | 580631 | 520532 | 540773 | 551442 | 580632 | 520533 | 540774 | 551443 | 580639 | 520534 | 540810 | 551449 | 580710 | 520535 | 540821 | 551512 | 580790 | 520541 | 540822 | 551513 | 590310 | 520542 | 540824 | 551519 | 590320 | 520543 | 550510 | 551522 | 590390 | 520544 | 550520 | 551529 | 591120 | 520545 | 550810 | 551591 | 591132 | 520611 | 550820 | 551592 | 591190 | 520612 | 550931 | 551599 | 600129 | 520613 | 550932 | 551611 | 600191 | 520614 | 550942 | 551612 | 600192 | 520615 | 550951 | 551613 | 600210 | 520621 | 550961 | 551614 | 600220 | 520622 | 550962 | 551621 | 600291 | 520623 | 550992 | 551622 | 600299 | 520624 | 551011 | 551623 | 611691 | 520625 | 551012 | 551624 | 611692 | 520631 | 551110 | 551631 | 611693 | 520632 | 551120 | 551632 | 611699 | 520633 | 551130 | 551633 | 620331 | 520634 | 551211 | 551634 | 62034110 | 520635 | 551219 | 551641 | 62034190 | 520641 | 551221 | 551642 | 62034211 | 520642 | 551229 | 551643 | 62034231 | 520643 | 551291 | 551644 | 62034235 | 520644 | 551299 | 551691 | 62046231 | 520645 | 551311 | 551692 | 62046233 | 520710 | 551312 | 551693 | 62046239 | 520790 | 551313 | 551694 | 62046251 | 530820 | 551319 | 560110 | 62046259 | 531010 | 551321 | 560121 | 62046290 | 540110 | 551323 | 560122 | 621010 | 540120 | 551329 | 560129 | 621030 | 540231 | 551331 | 560130 | 621040 | 540232 | 551332 | 560600 | 621050 | 540233 | 551333 | 560729 | 621600 | Allegato II b) Dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3 I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunita' elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base - il 1 gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 45 % del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 35 % del dazio di base - il 1 gennaio 2000 ciascun dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base - il 1 gennaio 2001 i rimanenti dazi sono aboliti. 511211 | 521022 | 580110 | 610332 | 610811 511219 | 521029 | 580125 | 610333 | 610819 511220 | 521031 | 580126 | 610339 | 610821 511230 | 521032 | 580135 | 610341 | 610822 511290 | 521039 | 580136 | 610342 | 610829 520811 | 521041 | 580211 | 610343 | 610831 520812 | 521042 | 580219 | 610349 | 610832 520813 | 521049 | 580220 | 610411 | 610839 520819 | 521051 | 580230 | 610412 | 610891 520821 | 521052 | 580310 | 610413 | 610892 520822 | 521059 | 580390 | 610419 | 610899 520823 | 521111 | 580810 | 610421 | 610910 520829 | 521112 | 580890 | 610422 | 610990 520831 | 521119 | 581010 | 610423 | 611010 520832 | 521121 | 581091 | 610429 | 611020 520833 | 521122 | 581092 | 610431 | 611030 520839 | 521129 | 581099 | 610432 | 611090 520841 | 521131 | 581100 | 610433 | 611110 520842 | 521132 | 590491 | 610439 | 611120 520843 | 521139 | 590610 | 610441 | 611130 520849 | 521141 | 590691 | 610442 | 611190 520851 | 521142 | 590699 | 610443 | 611211 520852 | 521143 | 600121 | 610444 | 611212 520853 | 521149 | 600122 | 610449 | 611219 520859 | 521151 | 600199 | 610451 | 611220 520911 | 521152 | 600230 | 610452 | 611231 520912 | 521159 | 600241 | 610453 | 611239 520919 | 521211 | 600242 | 610459 | 611241 520921 | 521212 | 600243 | 610461 | 611249 520922 | 521213 | 600249 | 610462 | 611300 520929 | 521214 | 600292 | 610463 | 611410 520931 | 521215 | 600293 | 610469 | 611420 520932 | 521221 | 610110 | 610590 | 611430 520939 | 521222 | 610190 | 610610 | 611490 520941 | 521223 | 610210 | 610620 | 611511 520942 | 521224 | 610230 | 610690 | 611512 520943 | 521225 | 610290 | 610711 | 611519 520949 | 551421 | 610311 | 610712 | 611520 520951 | 560210 | 610312 | 610719 | 611591 520952 | 560221 | 610319 | 610721 | 611592 520959 | 560229 | 610321 | 610722 | 611593 521011 | 560290 | 610322 | 610729 | 611599 521012 | 560300 | 610323 | 610791 | 611610 521019 | 560749 | 610329 | 610792 | 611710 521021 | 560750 | 610331 | 610799 | 611720 611780 | 620451 | 621220 | 630531 | 611790 | 620452 | 621230 | 630539 | 620111 | 620453 | 621290 | 630590 | 620112 | 620459 | 621310 | 630611 | 620113 | 620461 | 621320 | 630612 | 620119 | 620469 | 621390 | 630619 | 620191 | 620510 | 621410 | 630621 | 620192 | 620590 | 621420 | 630622 | 620193 | 620610 | 621430 | 630629 | 620199 | 620620 | 621440 | 630631 | 620211 | 620630 | 621490 | 630639 | 620212 | 620640 | 621510 | 630641 | 620213 | 620690 | 621520 | 630649 | 620219 | 620711 | 621590 | 630691 | 620291 | 620719 | 621710 | 630699 | 620292 | 620721 | 621790 | 630710 | 620293 | 620722 | 630130 | 630790 | 620299 | 620729 | 630140 | 630900 | 620311 | 620791 | 630190 | 631010 | 620312 | 620792 | 630210 | 631090 | 620319 | 620799 | 630229 | | 620321 | 620811 | 630239 | | 620322 | 620819 | 630240 | | 620323 | 620821 | 630251 | | 620329 | 620822 | 630252 | | 620332 | 620829 | 630253 | | 620333 | 620891 | 630259 | | 620339 | 620892 | 630291 | | 620411 | 620899 | 630292 | | 620412 | 620910 | 630293 | | 620413 | 620920 | 630299 | | 620419 | 620930 | 630311 | | 620421 | 620990 | 630312 | | 620422 | 621111 | 630319 | | 620423 | 621112 | 630391 | | 620429 | 621120 | 630392 | | 620431 | 621131 | 630399 | | 620432 | 621132 | 630411 | | 620433 | 621133 | 630419 | | 620439 | 621139 | 630491 | | 620441 | 621141 | 630492 | | 620442 | 621142 | 630493 | | 620443 | 621143 | 630499 | | 620444 | 621149 | 630510 | | 620449 | 621210 | 630520 | |
Protocollo N.2-art.1
PROTOCOLLO N. 2 SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA) ARTICOLO 1 Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CECA e definiti nella tariffa doganale comune (1).
Protocollo N.2-art.2
ARTICOLO 2 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunita' in esenzione dai dazi all'importazione. 2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Comunita' sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi, tranne i prodotti di cui all'allegato I del presente protocollo, per i quali i dazi doganali applicabili all'importazione vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all'80% del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55% del dazio di base (1) GU n. L 345 del 31.12.1994, pag. 1. - il 1 gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30% del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base - il 1 gennaio 2000 i dazi rimanenti sono aboliti.
Protocollo N.2-art.3
ARTICOLO 3 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
Protocollo N.2-art.4
ARTICOLO 4 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunita' in esenzione dai dazi all'importazione.
Protocollo N.2-art.5
ARTICOLO 5 A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Comunita' sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi dall'importazione.
Protocollo N.2-art.6
ARTICOLO 6 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti di carbone CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. La Repubblica d'Austria puo' tuttavia mantenere fino al 31 dicembre 1996 nei confronti della Slovenia le restrizioni alle importazioni in vigore il 1 gennaio 1994 relative alla lignite (codice 27 02 10 00 della nomenclatura combinata). 2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di carbone CECA originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
Protocollo N.2-art.7
ARTICOLO 7 1. Quanto segue e' incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiche' puo' compromettere gli scambi tra la Comunita' e la Slovenia: i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunita' o della Slovenia; iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA. 2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dell'articolo 85 del trattato CE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto (iii) del presente articolo, la Slovenia puo' eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e l'entita' degli aiuti siano limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di nazionalizzazione e di riduzione degli stabilimenti in Slovenia. 5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente, con l'altra Parte, informazioni complete relative all'importo, all'entita' e alla finalita' dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato. 6. Se la Comunita' o la Slovenia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il primo paragrafo, modificato dal paragrafo 4, e che - le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o - in mancanza di tali disposizioni, e se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra Parte o grave pregiudizio alla sua produzione interna, la Parte lesa puo' prendere le misure appropriate a condizione che, entro trenta giorni lavorativi, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda ufficiale. Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto (iii), dette misure appropriate possono essere adottate solo in base alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), nonche' da tutti gli altri opportuni strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti.
Protocollo N.2-art.8
ARTICOLO 8 Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le Parti.
Protocollo N.2-art.9
ARTICOLO 9 Le Parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discutera' dell'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo N.2-Allegato I
Allegato I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 72029911 72091310 72114910 72192210 72254050 72091390 72119011 72192290 72254070 72081310 72091410 72192310 72254090 72081391 72091490 72131000 72192390 72255010 72081395 72092100 72133120 72192410 72255090 72081398 72092210 72133181 72192490 72259010 72081410 72092290 72133189 72193110 72081491 72092310 72133910 72193190 72261010 72081499 72092390 72133990 72193210 72261031 72082310 72092410 72134100 72193290 72261039 72082391 72092491 72134900 72193310 72262020 72082395 72092499 72135020 72193390 72269110 72082398 72093100 72135081 72193410 72269190 72082410 72093210 72135089 72193490 72269210 72082491 72093290 72193510 72269920 72082499 72093310 72142000 72193590 72083100 72093390 72144010 72271000 72083310 72093410 72144020 72201100 72272000 72083391 72093490 72144051 72201200 72279010 72083399 72094100 72144059 72202010 72279030 72083410 72094210 72144080 72209011 72279050 72083490 72094290 72145010 72209031 72279070 72083510 72094310 72145031 72083590 72094390 72145039 72210010 72281010 72084100 72094410 72145090 72210090 72281030 72084310 72094490 72146000 72282011 72084391 72221011 72282019 72084399 72111100 72191210 72221019 72282030 72084410 72111210 72191290 72221021 72283020 72084490 72111290 72191310 72221029 72283041 72084510 72111910 72191390 72221031 72283049 72084590 72111991 72191410 72221039 72283061 72089010 72111999 72191490 72221081 72283069 72112100 72192111 72221089 72283070 72091100 72112210 72192119 72283089 720911210 72112290 72192190 72251010 72286010 72091290 72112910 72251091 72287010 72112991 72251099 72287031 72112999 72252020 72113010 72253000 73011000 72114110 72254010 72114191 72254030
Protocollo N.3-art.1
PROTOCOLLO N. 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA SLOVENIA ARTICOLO 1 1. La Comunita' e la Slovenia applicano ai prodotti agricoli trasformati i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di associazione puo': - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati; - aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Slovenia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonche' l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalita' generali di applicazione.
Protocollo N.3-art.2
ARTICOLO 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di associazione: - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Slovenia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.
Protocollo N.3-art.3
ARTICOLO 3 La Comunita' e la Slovenia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto piu' possibile flessibili ed equi.
Protocollo N.3-Allegato I
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