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LEGGE 23 marzo 1998, n. 110

Current text a fecha 1998-04-20

Entrata in vigore della legge: 5/5/1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della convenzione stessa.

Art. 3

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convention - art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali del 2 dicembre 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991 Articolo primo Definizioni Ai fini del presente Atto: i) si intende per "la presente Convenzione" il presente Atto (del 1991) della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali; ii) si intende per "Atto del 1961/1972" la Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali del 2 dicembre 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972; iii) si intende per "Atto del 1978" l'Atto del 23 ottobre 1978 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali; iv) si intende per "costitutore": - la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta'; - la persona che e' il datore di lavoro della persona precitata o ne ha commissionato il suo lavoro, quando la legislazione della Parte contraente in causa preveda che il diritto di costitutore le appartenga, o - l'avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a seconda dei casi; v) si intende per "diritto di costitutore" il diritto del costitutore previsto dalla presente Convenzione; vi) si intende per "varieta'" un insieme vegetale di un tassone botanico del grado piu' basso conosciuto che conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, puo' essere - definito in base all'espressione dei caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi, - distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e - considerato come un'entita' rispetto alla sua idoneita' ad essere riprodotto in modo conforme; vii) si intende per "Parte contraente" uno Stato, o un'organizzazione intergovernativa che e' parte della presente Convenzione; viii) si intende per "territorio" in relazione ad una Parte contraente quando quest'ultima sia uno Stato, il territorio di detto Stato e, quando quest'ultima sia un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa; ix) si intende per "servizio" il servizio di cui all'articolo 30.1)ii); x) si intende per "Unione" l'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali fondata dall'Atto del 1961 e menzionata nell'Atto del 1972, nell'Atto del 1978 e nella presente Convenzione; xi) si intende per "membro dell'Unione" uno Stato che e' parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978, o una Parte contraente.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Obbligo fondamentale delle Parti contraenti Ogni Parte contraente conferisce i diritti di costitutore e ne assicura la protezione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Generi e specie che devono essere protetti 1) (Stati gia' membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che e' vincolata dall'Atto del 1961/72 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione, i) a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica a tale data le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e, ii) al piu' tardi allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali. 2) (Nuovi membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che non e' vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione, i) a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi e specie vegetali e, ii) al piu' tardi allo scadere di un termine di 10 anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Trattamento nazionale 1) (Trattamento) I cittadini di una Parte contraente nonche' le persone fisiche aventi il proprio domicilio sul territorio di detta Parte contraente e le persone giuridiche aventi la propria sede su detto territorio godono, sul territorio di ognuna delle altre Parti contraenti, per quanto attiene al conferimento ed alla protezione dei diritti del costitutore, del trattamento che le leggi di tale altra Parte contraente accordano o accorderanno in seguito ai suoi cittadini e questo senza pregiudizio per i diritti previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento da parte dei suddetti cittadini e delle suddette persone fisiche o giuridiche, delle condizioni e formalita' imposte ai cittadini di tale altra Parte contraente. 2 ("Cittadini") Ai fini del paragrafo precedente si intende per "cittadini", quando la Parte contraente e' uno Stato, i cittadini di detto Stato e, quando la Parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, i cittadini di uno qualsiasi dei suoi Stati membri.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Condizioni per la protezione 1) (Criteri cui ottemperare) a) Il diritto di costitutore viene conferito quando la varieta' e': i) nuova ii) distinta iii) omogenea e iv) stabile. 2) (Altre condizioni) Il conferimento del diritto di costitutore non puo' essere subordinato a condizioni supplementari o diverse da quelle sopra menzionate, con riserva che la varieta' venga designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, che il costitutore abbia adempiuto alle formalita' previste dalla legislazione della Parte contraente presso il cui servizio e' stata depositata la domanda e che abbia pagato le tasse dovute.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Novita' 1) (Criteri) La varieta' si reputa nuova quando, alla data del deposito della domanda di diritto di costitutore, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa non e' stato venduto ne' consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso ai fini dello sfruttamento della varieta' i) sul territorio della Parte contraente presso la quale la domanda e' stata depositata da oltre un anno e ii) su un territorio diverso da quello della Parte contraente presso la quale la domanda e' stata depositata, da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni. 2) (Varieta' di recente creazione) Quando una Parte contraente applica la presente Convenzione a un genere o a una specie vegetale alla quale non applicava precedentemente la presente Convenzione o un Atto anteriore, essa puo' ritenere che una varieta' di recente creazione esistente alla data di tale estensione della protezione, soddisfi la condizione di novita' definita dal paragrafo 1) anche se la vendita o la consegna a terzi descritte nel suddetto paragrafo siano avvenute prima dei termini specificati dal suddetto paragrafo. 3) ("Territori") in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; in tal caso esse notificheranno tale assimilazione al Segretario generale.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Distinzione La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta. In particolare, si considera che il deposito, in qualsiasi Paese, di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per un'altra varieta' o per l'iscrizione di un'altra varieta' in un registro ufficiale delle varieta' rendera' notoriamente conosciuta quest'altra varieta' dalla data della domanda qualora questa abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione di tale altra varieta' nel registro ufficiale delle varieta' a seconda dei casi.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Omogeneita' La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti, con riserva della variazione prevedibile in considerazione delle particolarita' attinenti alla riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Stabilita' La varieta' si reputa omogenea quando i suoi caratteri pertinenti rimangono immutati dopo le sue successive riproduzioni o moltiplicazioni o in caso di ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ciascun ciclo.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Deposito delle domande 1) (Luogo di deposito della prima domanda) Il costitutore ha la facolta' di scegliere la Parte contraente presso il cui servizio desideri depositare la sua prima domanda di diritto di costitutore. 2) (Data delle domande seguenti) Il costitutore puo' richiedere il conferimento di un diritto di costitutore presso i servizi delle altre Parti contraenti senza attendere il rilascio di un diritto di costitutore da parte dell'autorita' competente della Parte contraente che ha ricevuto la prima domanda. 3) (Indipendenza della protezione) Nessuna Parte contraente puo' rifiutare di conferire un diritto di costitutore o limitarne la durata basandosi sul motivo che la protezione non sia stata richiesta per la medesima varieta', sia stata rifiutata o sia scaduta in un altro Stato o in un'altra organizzazione intergovernativa.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Diritto di priorita' 1) (Il diritto; la sua durata) Il costitutore che ha regolarmente depositato una domanda di protezione per una varieta' presso una delle Parti contraenti ("prima domanda") gode, per effettuare il deposito di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per la medesima varieta' presso il servizio di un'altra Parte contraente ("domanda seguente") di un diritto di priorita' per un periodo di dodici mesi. Tale termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non e' compreso in tale termine. 2) (Rivendicazione del diritto) Per beneficiare del diritto di priorita', il costitutore deve rivendicare, in una domanda successiva, la priorita' della prima domanda. Il servizio presso il quale e' stata depositata la domanda successiva puo' esigere che il richiedente produca, entro un termine che non puo' essere inferiore a tre mesi dalla data del deposito della domanda successiva, una copia dei documenti che costituiscono la prima domanda, certificata conforme dal servizio presso la quale sia stata depositata, nonche' campioni o ogni altra prova che dimostri che la varieta' oggetto delle due domande e' la stessa. 3) (Documenti e materiale) Il costitutore dispone di un termine di due anni dalla scadenza del termine di priorita' o, quando la prima domanda e' stata rifiutata o ritirata, di un termine appropriato dalla data del rifiuto o del ritiro, per fornire al servizio della Parte contraente presso la quale ha depositato la domanda successiva, ogni informazione, documento o materiale richiesti dalle leggi di tale Parte contraente ai fini dell'esame previsto dall'articolo 12. 4) (Fatti che sopravvengono entro il termine di priorita') I fatti che sopravvengono entro il termine stabilito dal paragrafo 1) quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzazione della varieta' oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda successiva. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto per i terzi.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Esame della domanda La decisione di conferire un diritto di costitutore esige un esame di conformita' alle condizioni previste dagli articoli 5 a 9. Nell'ambito di tale esame il servizio puo' procedere alla coltivazione della varieta' o effettuare altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie o prendere in considerazione i risultati ottenuti da prove di coltivazione o da altre prove gia' effettuate. Ai fini di tale esame, l'autorita' competente puo' esigere dal costitutore ogni informazione, documento o materiale necessari.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Protezione provvisoria Ogni Parte contraente adotta le misure atte a salvaguardare gli interessi del costitutore durante il periodo compreso fra il deposito della domanda per il conferimento di un diritto di costitutore o la sua pubblicazione ed il conferimento del diritto. Tali misure avranno almeno l'effetto che il titolare del diritto di costitutore avra' diritto ad un'equa rimunerazione da parte di colui che, nel periodo precitato, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedano l'autorizzazione del costitutore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14. Una Parte contraente puo' stabilire che le suddette misure abbiano effetto unicamente nei riguardi di quelle persone alle quali il costitutore ha notificato il deposito della domanda.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Portata del diritto di costitutore 1) (Attivita' relative al materiale di riproduzione o di moltiplicazione) a) Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore e' richiesta per le seguenti attivita' compiute in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta: i) produzione o riproduzione, ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, iii) offerta in vendita, iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, v) esportazione, vi) importazione, vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti i) a vi) sopraelencati. b) Il costitutore puo' subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni. 2) (Attivita' relative al prodotto della raccolta) Con riserva degli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore e' richiesta per le attivita' menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante ottenute mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. 3) (Attivita' relative ad alcuni prodotti) Ogni Parte contraente puo' stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta per le attivita' menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione ai prodotti fabbricati direttamente a partire da un prodotto di raccolta della varieta' protetta secondo le disposizioni del paragrafo 2) mediante l'utilizzazione non autorizzata del suddetto prodotto di raccolta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto prodotto di raccolta. 4) (Eventuali attivita' addizionali) Ogni Parte contraente puo' stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta anche per altre attivita' che non siano quelle menzionate ai punti i) a vv) del paragrafo 1)a). 5) (Varieta' derivate ed alcune altre varieta') a) Le disposizioni dei paragrafi 1) a 4) si applicano anche i) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta, quando questa non sia a sua volta una varieta' essenzialmente derivata, ii) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta conformemente all'articolo 7 e iii) alle varieta' la cui produzione necessita il ripetuto impiego della varieta' protetta. b) Ai fini di capoverso a)i), si considera che una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra varieta' ("varieta' iniziale") quando i) deriva principalmente dalla varieta' iniziale o da una varieta' che a sua volta e' principalmente derivata dalla varieta' iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varieta' iniziale, ii) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e iii) salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale. c) Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, ad esempio, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonare, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varieta' iniziale, retroincroci o trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Eccezioni al diritto di costitutore 1) (Eccezioni obbligatorie) Il diritto di costitutore non si estende: i) ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali, ii) ad atti compiuti a titolo sperimentale e iii) ad atti compiuti allo scopo di creare nuove varieta' nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 14.5), ad atti di cui all'articolo 14.1) a 4), compiuti rispetto a tali altre varieta'. 2) (Eccezione facoltativa) In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, ogni Parte contraente puo' restringere entro limiti ragionevoli e con riserva della tutela dei diritti legittimi del costitutore, il diritto di costitutore nei riguardi di qualsiasi varieta' al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprieta', per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, sulle loro proprieta', la varieta' prodotta o una varieta' di cui all'articolo 14.5 a)i) o ii).

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Esaurimento del diritto di costitutore 1) (Esaurimento del diritto) Il diritto di costitutore non si estende alle attivita' riguardanti il materiale della sua varieta', o di una varieta' di cui all'articolo 14.5) che sia stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio della Parte contraente interessata, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti: i) non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' in questione o ii) non implichino un'esportazione del materiale della varieta' che consenta di riprodurre la varieta' in un paese che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo se il materiale esportato e' destinato al consumo. 2) (Significato di "materiale") Ai fini del paragrafo 1) si intende per "materiale" con riferimento ad una varieta', i) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, di qualunque forma esso sia, ii) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, e iii) qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta. 3) ("Territori" in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; esse notificheranno in tal caso tale assimilazione al Segretario generale.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Limitazione dell'esercizio del diritto di costitutore 1) (Interesse pubblico) Salvo specifiche disposizioni previste dalla presente Convenzione, nessuna Parte contraente puo' limitare il libero esercizio di un diritto di costitutore se non per motivi di interesse pubblico. 2) (Equa rimunerazione) Quando tale limitazione ha come effetto di consentire a terzi di esercitare una qualunque delle attivita' per cui e' necessaria l'autorizzazione del costitutore, la Parte contraente interessata deve adottare tutte le misure necessarie affinche' il costitutore riceva un'equa rimunerazione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Regolamentazione commerciale Il diritto di costitutore e' indipendente dalle misure adottate da una Parte contraente per regolamentare sul proprio territorio, la produzione, il controllo e la commercializzazione del materiale delle varieta', o l'importazione e l'esportazione di tale materiale. In ogni caso, tali misure non dovranno recare pregiudizio all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Durata del diritto di costitutore 1) (Durata della protezione) Il diritto di costitutore e' conferito per una durata determinata. 2) (Durata minima) Tale durata non puo' essere inferiore a 20 anni, a decorrere dalla data di conferimento del diritto di costitutore. Per gli alberi e le viti, tale durata non puo' essere inferiore a 25 anni, a decorrere da questa data.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Denominazione della varieta' 1) (Designazione delle varieta' con denominazioni; utilizzazione della denominazione) a) La varieta' sara' designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. b) Ciascuna parte contraente si accerta che, fatta riserva del paragrafo 4), nessun diritto relativo alla designazione registrata come denominazione della varieta' ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore 2) (Caratteristiche della denominazione) La denominazione deve permettere di identificare la varieta'. Essa non puo' consistere unicamente di cifre a meno che non si tratti di una pratica stabilita per designare delle varieta'. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle caratteristiche, al valore o all'identita' del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di una qualsiasi delle Parti contraenti, una varieta' preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile. 3) (Registrazione della denominazione) La denominazione della varieta' viene depositata dal costitutore presso il servizio. Qualora risulti che tale denominazione non corrisponde ai requisiti del paragrafo 2), il servizio rifiuta di registrarla ed esige che il costitutore proponga entro un termine stabilito, un'altra denominazione. La denominazione e' registrata da quest'ultimo nello stesso tempo in cui e' concesso il diritto di costitutore. 4) (Diritti acquisiti anteriormente da terzi) I diritti acquisiti anteriormente da terzi non vengono pregiudicati. Se, in virtu' di un diritto acquisito anteriormente, l'utilizzazione della denominazione di una varieta' viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7), e' obbligata ad utilizzarla, l'autorita' competente esige che il costitutore proponga un'altra denominazione per la varieta'. 5) (Stessa denominazione in tutte le Parti contraenti) Una varieta' non puo' essere oggetto di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore presso le Parti contraenti se non con la medesima denominazione. Il servizio di ciascuna Parte contraente e' tenuto a registrare la denominazione cosi' depositata, a meno che non constati che tale denominazione e' inadeguata sul territorio della Parte contraente. In tal caso, esso esige che il costitutore proponga un'altra denominazione. 6) (Reciproca informazione tra i servizi delle Parti contraenti) Il servizio di una Parte contraente deve assicurare la comunicazione, ai servizi delle altre Parti contraenti, delle informazioni relative alle denominazioni varietali, in particolare per quanto concerne il deposito, la registrazione e la cancellazione di denominazioni. Ogni servizio puo' trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione. 7) (Obbligo di utilizzare la denominazione) Colui che, sul territorio di una delle Parti contraenti procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varieta' protetta sul suddetto territorio, e' tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore riguardo a tale varieta' nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4), diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione. 8) (Indicazioni utilizzate in associazione a denominazioni) Quando una varieta' viene offerta in vendita o commercializzata e' consentito di associare alla denominazione varietale registrata, un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare. Ove una tale indicazione venga cosi' associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconosciuta.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Nullita' del diritto di costitutore 1) (Motivi di nullita') Ciascuna Parte contraente dichiara nullo il diritto di costitutore che questa aveva conferito se viene accertato: i) che le condizioni fissate dagli articoli 6 e 7 non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ii) che, qualora il diritto di costitutore sia stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni e documenti forniti dal costitutore, le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non erano state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, o iii) che il diritto di costitutore e' stato conferito ad una persona non avente diritto, a meno che esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto. 2) (Esclusione di ogni altro motivo) Nessun diritto di costitutore puo' essere annullato per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Decadenza del diritto di costitutore 1) (Motivi di decadenza) a) Ogni Parte contraente puo' far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito quando viene accertato che le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non sono piu' effettivamente soddisfatte. b) Inoltre, ciascuna Parte contraente puo' far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito se, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in mora, i) il costitutore non presenta al servizio competente le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta', ii) il costitutore non ha pagato le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore del proprio diritto o iii) il costitutore non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata. 2) (Esclusione di ogni altro motivo) Nessun costitutore puo' decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Membri Le Parti contraenti sono membri dell'Unione.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Status giuridico e sede 1) (Personalita' giuridica) L'Unione ha personalita' giuridica. 2) (Capacita' giuridica) L'Unione gode, sul territorio di ciascuna parte contraente, conformemente alla legislazione vigente su tale territorio, della capacita' giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni. 3) (Sede) La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' a Ginevra. 4) (Accordo di sede) L'Unione conclude un accordo di sede con la Confederazione Elvetica.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Organi Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio e l'Ufficio dell'Unione.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Il Consiglio 1) (Composizione) Il Consiglio e' composto dai rappresentanti dei membri dell'Unione. Ciascun membro dell'Unione nomina un rappresentante nel Consiglio ed un supplente. I rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o da consulenti. 2) (Presidente e vice presidenti) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un primo Vice Presidente. Esso puo' eleggere altri Vice presidenti. Il primo Vice presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso di impedimento. La durata del mandato del Presidente e' di tre anni. 3) (Sessioni) Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente. Esso tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre il Presidente puo' riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli e' tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo dei membri dell'Unione ne abbia fatto richiesta. 4) (Osservatori) Gli Stati non membri dell'Unione possono esser invitati in qualita' di osservatori alle riunioni del Consiglio. A tali riunioni possono anche essere invitati altri osservatori o esperti. 5) (Compiti del Consiglio) I compiti del Consiglio sono i seguenti: i) studiare le misure atte ad assicurare la tutela degli interessi dell'Unione e a favorire il suo sviluppo; ii) stabilire il proprio regolamento interno; iii) nominare il Segretario generale e, se lo ritiene necessario, un Vice Segretario generale; fissare le condizioni della loro assunzione; iv) esaminare il rapporto annuale d'attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima; v) dare al Segretario generale tutte le direttive necessarie per l'adempimento dei compiti dell'Unione; vi) stabilire il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione; vii) esaminare e approvare il bilancio preventivo dell'Unione e fissare il contributo di ciascun membro dell'Unione; viii) esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario generale; ix) fissare la data ed il luogo delle conferenze previste dall'articolo 38 e adottare le misure necessarie alla loro preparazione; e x) in generale, prendere tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento dell'Unione. 6) (Numero di voti) a) Ciascun membro dell'Unione che e' uno Stato dispone di un voto al Consiglio. b) Ogni Parte contraente che e' un'organizzazione intergovernativa puo' esercitare riguardo a questioni di sua competenza, i diritti di voto dei suoi Stati membri che sono membri dell'Unione. Tale organizzazione intergovernativa non puo' esercitare i diritti di voto dei suoi Stati membri quando i suoi Stati membri esercitano il loro diritto di voto, e viceversa. 7) (Maggioranze) Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei suffragi espressi; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtu' dei paragrafi 5)ii), vi) e vii) e in virtu' degli articoli 28.3), 29.5)b) e 38.1) viene adottata alla maggioranza di tre quarti dei suffragi espressi. L'astensione non e' considerata come voto.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 L'Ufficio dell'Unione 1) (Compiti e direzione dell'Ufficio) L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Esso e' diretto dal Segretario generale. 2) (Responsabilita' del Segretario generale) Il Segretario generale e' responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Egli sottopone il bilancio preventivo all'approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attivita' e sulla situazione finanziaria dell'Unione. 3) (Personale) Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26.5)iii), le condizioni di nomina e d'impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono stabilite dal regolamento amministrativo e finanziario.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Lingue 1) (Lingue dell'Ufficio) Le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca sono utilizzate dall'Ufficio dell'Unione nell'adempimento dei suoi compiti. 2) (Lingue utilizzate in alcune riunioni) Le riunioni del Consiglio e le conferenze di revisione si svolgono in queste quattro lingue. 3) (Altre lingue) Il Consiglio puo' decidere che siano utilizzate altre lingue.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Finanze 1) (Introiti) Le spese dell'Unione sono coperte i) dai contributi annui degli Stati membri dell'Unione, ii) dai pagamenti ricevuti per servizi resi; iii) da introiti diversi. 2) (Contributi: unita') a) La quota di ciascuno Stato membro dell'Unione rispetto all'ammontare totale dei contributi annui e' determinata con riferimento all'ammontare totale delle spese da coprire a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione e al numero di unita' di contribuzione ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3). Detta quota e' calcolata conformemente al paragrafo 4). b) Il numero delle unita' di contribuzione e' espresso in numeri interi o in frazioni, purche' nessuna frazione sia inferiore a un quinto. 3) (Contributi: quota di ciascun membro) a) Il numero delle unita' di contribuzione applicabile ad ogni membro dell'Unione che e' parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 alla data in cui accetta di assoggettarsi alla presente Convenzione, e' lo stesso che era applicabile nei suoi confronti immediatamente prima di detta data. b) Ogni Stato membro dell'Unione indica, al momento della propria adesione all'Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale, il numero di unita' di contribuzione ad esso applicabile. c) Ogni Stato membro dell'Unione puo', in ogni momento, indicare, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale un numero di unita' di contribuzione diverso da quello ad esso applicabile in virtu' dei precedenti capoversi a) o b). Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell'anno civile, essa ha effetto all'inizio dell'anno civile seguente; in caso contrario, prende effetto a partire dall'inizio del secondo anno civile successivo all'anno nel corso del quale essa e' fatta. 4) (Contributi: calcolo delle quote) a) Per ogni esercizio finanziario, l'ammontare di una unita' di contribuzione e' pari all'ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio a mezzo dei contributi degli Stati membri dell'Unione, diviso per il numero totale di unita' applicabile a tali Stati membri. b) L'ammontare del contributo di ciascuno Stato membro dell'Unione e' pari all'ammontare di un'unita' di contribuzione moltiplicato per il numero di unita' applicabile a tale Stato membro. 5) (Arretrati nei contributi) a) Uno Stato membro dell'Unione in mora nel pagamento dei suoi contributi non puo' - con riserva delle disposizioni del capoverso b) - esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l'ammontare del suo arretrato e' pari o superiore a quello del contributo di cui e' debitore per l'ultimo anno completo trascorso. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato membro dai propri obblighi, ne' lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione. b) Il Consiglio puo' autorizzare detto Stato membro dell'Unione a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto finche' riterra' che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili. 6) (Verifica dei conti) La verifica dei conti dell'Unione viene assicurata, secondo le modalita' previste dal regolamento amministrativo e finanziario, da uno Stato membro dell'Unione. Tale Stato membro e', con il suo consenso, designato dal Consiglio. 7) (Contributi delle organizzazioni intergovernative) Ogni Parte contraente che e' un'organizzazione intergovernativa e' esente dal pagamento di contributi. Ciononostante, qualora essa decida di versare dei contributi, saranno applicabili, per analogia, le disposizioni dei paragrafi da 1) a 4).

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Applicazione della Convenzione 1) (Misure di applicazione) Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare: i) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti di costitutore: ii) istituisce un servizio incaricato del conferimento dei diritti di costitutore o incarica il servizio istituito da un'altra Parte contraente di concedere tali diritti: iii) assicura, mediante pubblicazioni periodiche, la comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti - le domande di diritti di costitutore, nonche' i diritti di costitutore conferiti e - le denominazioni proposte e approvate. 2) (Conformita' della legislazione) Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento, di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Rapporti tra le Parti contraenti e gli Stati vincolati da Atti anteriori 1) (Rapporti tra Stati vincolati dalla presente Convenzione) Soltanto la presente Convenzione si applichera' tra gli Stati membri dell'Unione che sono vincolati sia dalla presente Convenzione che da un Atto anteriore della Convenzione. 2) (Possibilita' di rapporti con Stati non vincolati dalla presente Convenzione) Ogni Stato Membro dell'Unione non vincolato dalla presente Convenzione puo' dichiarare, con una notifica indirizzata al Segretario Generale, che applichera' l'ultimo Atto della Convenzione dal quale esso e' vincolato, nei suoi rapporti con ogni membro dell'Unione vincolato unicamente dalla presente Convenzione. Alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data di questa notifica, e fino a quando lo Stato membro dell'Unione che ha fatto tale dichiarazione non sia vincolato dalla presente Convenzione, tale membro dell'Unione applichera', l'ultimo Atto dal quale e' vincolato nei suoi rapporti con ciascuno membro dell'Unione vincolato soltanto dalla presente Convenzione, mentre quest'ultimo membro applichera' la presente Convenzione nei suoi rapporti con l'altro.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Accordi particolari Gli Stati membri dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari per la protezione delle varieta' nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Firma La presente Convenzione e' aperta alla firma di ogni Stato che e' membro dell'Unione dal giorno della sua adozione. Essa e' aperta alla firma sino al 31 marzo 1992.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Ratifica, accettazione e approvazione; adesione 1) (Stati ed alcune organizzazioni intergovernative) a) Ogni Stato puo', conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione. b) Ogni organizzazione intergovernativa puo', conformemente al presente articolo, entrare a far parte della presente Convenzione i) se ha competenza per le materie regolate dalla presente Convenzione, ii) se la sua legislazione prevede il conferimento e la protezione di diritti di costitutore che vincolano tutti i suoi Stati membri, e iii) se e' debitamente autorizzata conformemente ai suoi regolamenti interni ad aderire alla presente Convenzione. 2) (Strumento di adesione) Ogni Stato che ha firmato la presente Convenzione entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione. Ogni Stato che non ha firmato la presente Convenzione o ogni organizzazione intergovernativa entra a far parte della presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento di adesione alla presente Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Segretario generale. 3) (Parere del Consiglio) Ogni Stato che non e' membro dell'Unione o ogni organizzazione intergovernativa chiede, prima di depositare il proprio strumento di adesione, il parere del Consiglio sulla conformita' della propria legislazione con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione che funge da parere e' positiva, lo strumento di adesione puo' essere depositato.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Riserve 1) (Principio) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione. 2) (Possibilita' di deroga) a) Nonostante le disposizioni dell'articolo 3.1), ogni Stato che, al momento in cui entra a far parte della presente Convenzione e' parte dell'Atto del 1978 e che, per quanto concerne le varieta' di moltiplicazione vegetativa, prevede la protezione sotto forma di un titolo di proprieta' industriale diverso da un diritto di costitutore, ha facolta' di continuare a prevederla senza applicare la presente Convenzione a dette varieta'. b) Ogni Stato che si avvale di tale facolta' ne dara' notifica al Segretario generale all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione, o di adesione a quest'ultima. Tale Stato potra' ritirare in ogni momento detta notifica.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Comunicazioni relative alle legislazioni e ai generi e alle specie protetti; informazioni da pubblicare 1) (Notifica iniziale) All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa notifica al Segretario generale i) la propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonche' ii) l'elenco dei generi e delle specie vegetali ai quali esso applichera' le disposizioni della presente Convenzione nel momento in cui ne sara' vincolato. 2) (Notifica delle modifiche) Ogni Parte contraente notifichera' senza indugio al Segretario generale i) ogni modifica della propria legislazione che disciplina i diritti di costitutore, nonche' ii) ogni estensione dell'applicazione della presente Convenzione ed altri generi e specie vegetali. 3) (Pubblicazione di informazioni) Il Segretario generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dalla Parte contraente interessata, informazioni su i) la legislazione che disciplina i diritti di costitutore ed ogni modifica di tale legislazione, nonche' ii) l'elenco dei generi e specie vegetali menzionato al paragrafo 1)ii) ed ogni estensione menzionata al paragrafo 2)ii).

Convenzione - art. 37

Articolo 37 Entrata in vigore; impossibilita' di aderire ad Atti anteriori 1) (Entrata in vigore iniziale) La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo che cinque Stati avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione a condizione che almeno tre dei suddetti strumenti siano stati depositati da Stati parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978. 2) (Entrata in vigore successiva) Ogni Stato cui non si applica il paragrafo 1) o ogni organizzazione intergovernativa sara' vincolato dalla presente Convenzione un mese dopo la data in cui tale Stato o organizzazione avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione. 3) (Impossibilita' di aderire all'Atto del 1978) Nessun strumento di adesione all'Atto del 1978 potra' essere depositato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1); tuttavia, ogni Stato che viene considerato dalla prassi in uso presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite come Paese in via di sviluppo potra' depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1995 ed ogni altro Stato potra' depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1993, anche se la presente Convenzione entra in vigore anteriormente a tale data.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Revisione della Convenzione 1) (Conferenza) La presente Convenzione puo' essere sottoposta a revisione da una conferenza dei membri dell'Unione. La convocazione di tale conferenza e' decisa dal Consiglio. 2) (Quorum et maggioranza) La conferenza delibera validamente solo se almeno la meta' degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, un testo riveduto della Convenzione deve ottenere la maggioranza di tre quarti degli Stati membri dell'Unione presenti e votanti.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Denuncia della Convenzione 1) (Notifiche) Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il Segretario generale comunica senza indugio la ricezione di tale notifica a tutti i membri dell'Unione. 2) (Atti anteriori) Si riterra' che la notifica di denuncia della presente Convenzione costituisce altresi' notifica di denuncia di ogni Atto anteriore a cui e' vincolata la Parte contraente che denuncia la presente Convenzione. 3) (Data di efficacia) La denuncia prende effetto allo scadere dell'anno civile che segue l'anno in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario generale. 4) (Diritti acquisiti) La denuncia non puo' in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti nei riguardi di una varieta', in virtu' della presente Convenzione o di un Atto anteriore, anteriormente alla data in cui la denuncia acquista efficacia.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Mantenimento dei diritti acquisiti La presente Convenzione non puo' in alcun modo pregiudicare i diritti di costitutore acquisiti sia in virtu' delle legislazioni delle Parti contraenti, sia in virtu' di un Atto precedente, sia in conseguenza di accordi diversi dalla presente Convenzione conclusi tra membri dell'Unione.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 Esemplare originale e testi ufficiali della Convenzione 1) (Originale) La presente Convenzione e' firmata in un esemplare originale nelle lingue francese, inglese e tedesca; il testo francese fa fede in caso di divergenze tra i testi. Detto esemplare viene depositato presso il Segretario generale. 2) (Testi ufficiali) Il Segretario generale predispone, previa consultazione dei Governi degli Stati e delle organizzazioni intergovernative interessate, dei testi ufficiali della presente Convenzione in lingua araba, giapponese, italiana, olandese e spagnola come pure nelle altre lingue che il Consiglio potra' indicare.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Funzioni del depositario 1) (Trasmissione di copie) Il Segretario generale trasmettera' copie certificate della presente Convenzione agli Stati e organizzazioni intergovernative rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottata, nonche' a qualsiasi altro Stato o organizzazione intergovernativa che ne faccia richiesta. 2) (Registrazione) Il Segretario generale fa registrare la presente Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.