La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 41 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 117 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accord
Accord Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SUI LEGNI TROPICALI DEL 1994 PREAMBOLO Le Parti al presente Accordo Richiamando la Dichiarazione ed il programma di Azione relativo alla instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, il programma integrato per i prodotti di base, il testo intitolato "Un nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena" e gli obiettivi pertinenti dello Spirito di Cartagena, Ricordando l'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e riconoscendo il lavoro dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali nonche' i risultati da essa ottenuti fin dalla sua fondazione tra l'altro una strategia mirante al commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo durevole, Ricordando in oltre la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione di principi non giuridicamente vincolante ma autorevole ai fini di un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e uno sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste, nonche' i capitoli pertinenti del programma Azione 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi nel giugno 1992 a Rio de Janeiro; la convenzione-quadro delle Nazioni Unite sulle variazioni climatiche e la Convenzione sulla diversita' biologica, Riconoscendo l'importanza del legname da costruzione per l'economia dei paesi che hanno foreste produttrici di legname Riconoscendo in oltre la necessita' di promuovere e di applicare principi direttivi e criteri paragonabili ed appropriati per la gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste produttrici di legname, Tenendo conto delle relazioni tra il commercio dei legni tropicali ed il mercato internazionale dal legno, nonche' della necessita' di porsi in una prospettiva globale per migliorare la trasparenza del mercato internazionale del legno, Notando l'impegno preso da tutti i membri a Bali (Indonesia) nel maggio del 1990, affinche' le esportazioni di prodotti derivati dai legni tropicali provengano, entro l'anno 2000, da fonti gestite in modo durevole, e riconoscendo il principio 10 della Dichiarazione di principi non giuridicamente vincolante ma autorevole ai fini di un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste, secondo la quale nuove risorse finanziarie supplementari dovrebbero essere fornite ai paesi in via di sviluppo per consentire loro di gestire, di conservare e di sfruttare in modo ecologicamente fattibile le loro risorse forestali in particolare mediante l'imboschimento ed il rimboschimento, e per lottare contro il diboscamento e il degrado di foreste e di suoli, Notando inoltre la dichiarazione con la quale i membri consumatori che sono parte dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali si sono impegnati - nella quarta sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali a Ginevra il 21 gennaio 1994 - a salvaguardare o a realizzare entro l'anno 2000 una gestione durevole delle loro rispettive foreste, Desiderose di rafforzare il quadro della cooperazione internazionale tra i membri e della elaborazione di politiche per reperire soluzioni sui problemi concernenti l'economia dei legni tropicali, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Obiettivi Riconoscendo la sovranita' dei membri sulle loro risorse naturali, come definita al principio a 1) della Dichiarazioni di principi non giuridicamente vincolante ma autorevole, ai fini di un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste, gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali (di seguito denominato "il presente Accordo") sono i seguenti: a) rappresentare un quadro efficace per le consultazioni, la cooperazione internazionale tra tutti i membri e l'elaborazione di politiche su tutti gli aspetti pertinenti dell'economia mondiale del legno; b) rappresentare un quadro per delle consultazioni al fine di promuovere prassi non discriminatorie nel commercio del legno c) contribuire allo sviluppo durevole d) rafforzare la capacita' dei membri di attuare una strategia affinche', entro l'anno 2000, le esportazioni di legno e di prodotti derivati da legni tropicali provengano da fonti gestite in maniera durevole; e) promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti durevoli mediante il miglioramento delle caratteristiche strutturali dei mercati internazionali, tenendo conto da un lato della crescita a lungo termine del consumo e della continuita' degli approvigionamenti e, d'altro lato, di prezzi che riflettano i costi della gestione durevole delle foreste e che siano remunerativi ed equi per i membri, nonche' un accesso migliorato ai mercati; f) promuovere ed appoggiare la ricerca-sviluppo per migliorare la gestione delle foreste e l'uso efficace del legno, ed accrescere la capacita' di conservare e di promuovere altri valori della foresta nelle foreste tropicali produttrici di legname; g) sviluppare e contribuire a meccanismi miranti a produrre nuove risorse finanziarie addizionali, nonche' le competenze tecniche necessarie per rafforzare la capacita' dei membri produttori di conseguire gli scopi del presente Accordo; h) migliorare l'informazione sul mercato per assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale del legno in particolare mediante la raccolta, l'assemblaggio e la pubblicizzazione di dati relativi al commercio compresi i dati relativi alle essenze commercializzate; i) promuovere una trasformazione sempre piu' avanzata dei legni tropicali provenienti da fonti durevoli nei paesi membri produttori, in vista di stimolare l'industrializzazione di questi paesi e di accrescere in tal modo le loro possibilita' d'impiego ed i loro proventi di esportazione; j) incoraggiare i membri ad appoggiare ed a sviluppare attivita' di riboschimento in materia di legnami tropicali e di gestione forestale, nonche' il ripristino delle terre forestali degradate, tenendo debitamente conto degli interessi delle comunita' locali che dipendono da risorse forestali; k) migliorare la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo durevole; l) incoraggiare i membri ad elaborare politiche nazionali miranti all'utilizzazione ed alla conservazione durevole delle foreste produttrici di legname e delle loro risorse genetiche, ed al mantenimento dell'equilibrio ecologico delle regioni interessate, nel contesto del commercio dei legni tropicali; m) promuovere l'accesso alla tecnologia ed al trasferimento di tecnologia nonche' la cooperazione tecnica per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, anche secondo modalita' ed a condizioni favorevoli e preferenziali da convenirsi di comune accordo; n) incoraggiare lo scambio di informazioni sul mercato internazionale del legno.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "legni tropicali" s'intende il legno tropicale non conifero ad uso industriale (legname da costruzione) che cresce o che e' prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro ed il tropico del Capricorno. Questa espressione si applica ai fusti abbattuti (con corteccia), alle segature, impiallacciature e compensati. I compensati che si compongono in parte di conifere di origine tropicale sono inclusi nella presente definizione; 2. Per "trasformazione piu' avanzata" s'intende la trasformazione dei fusti abbattuti (con corteccia) in prodotti primari di legname da costruzione ed in prodotti semi-finiti e finiti composti interamente o quasi da legni tropicali; 3. Per "membro" s'intende un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che ha accettato di far parte del presente Accordo a prescindere che questo sia in vigore a titolo provvisorio o a titolo definitivo; 4. Per "membro produttore" s'intente ogni paese dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, menzionato all'annesso A e che diviene parte del presente Accordo, oppure ogni paese non menzionato all'annesso A, dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diviene parte dell'Accordo e che il Consiglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro produttore; 5. Per "membro consumatore" s'intende ogni paese menzionato all'annesso B che diviene parte del presente Accordo oppure ogni paese non menzionato all'annesso B che diviene parte dell'Accordo e che il Consiglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro consumatore; 6. Per "Organizzazione" s'intende l'organizzazione internazionale dei legni tropicali istituita secondo l'articolo 3; 7. Per "Consiglio" s'intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito secondo l'articolo 6; 8. Per "voto speciale" s'intende un voto che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai membri produttori presenti e votanti, e 60% almeno dei voti espressi dai membri consumatori presenti e votanti, calcolati separatamente, a condizione che tali voti siano espressi da almeno la meta' dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la meta' dei membri consumatori presenti e votanti; 9. Per "voto a maggioranza semplice ripartita" s'intende un voto che richiede piu' della meta' dei voti espressi dai membri produttori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti espressi dai membri consumatori presenti e votanti, calcolati separatamente; 10. Per "esercizio" s'intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre incluso; 11. Per "monete liberamente utilizzabili" s'intende il marco tedesco, il dollaro degli Stati Uniti, il franco francese, la libbra sterlina, lo yen, nonche' ogni altra moneta eventualmente designata da un'organizzazione monetaria internazionale competente, correntemente utilizzata per effettuare pagamenti a titolo di transazioni internazionale e correntemente negoziata sui principali mercati dei cambi.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali 1. L'organizzazione internazionale dei legni tropicali creata dall'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua ad esistere per garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e vigilare sulla loro applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale istituito secondo l'articolo 6, i comitati ed altri organi sussidiari di cui all'articolo 26, nonche' il Direttore esecutivo e il personale. 3. L'Organizzazione ha la propria sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non decida diversamente mediante un voto speciale. 4. La sede dell'Organizzazione e' situata in ogni tempo sul territorio di un membro.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Membri dell'organizzazione Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire: a) I membri produttori; e b) i membri consumatori.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a dei "governi" sara' considerato valido anche per la Comunita' europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilita' per la negoziazione, la stipula e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo di firma, ratifica, accettazione o approvazione, o di notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sara' considerata, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di tali organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti da attribuire ai loro Stati membri, in conformita' con l'articolo 10. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Composizione del Consiglio Internazionale dei legni tropicali 1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale dei legni tropicali costituito da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio. 3. Un supplente puo' essere abilitato ad agire ed a votare a nome del delegato in sua assenza o in circostanze particolari.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, ovvero vigila, sull'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in particolare il suo regolamento interno, le regole di gestione finanziaria e lo statuto del personale dell'Organizzazione. Le regole di gestione finanziaria disciplinano in particolare le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali. Il consiglio puo' prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni. 3.Il Consiglio tiene gli archivi di cui necessita per adempiere alle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Presidente e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio, elegge, per ogni anno civile, un Presidente ed un Vice-presidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice-Presidente, o dell'uno o dell'altro, qualora il consiglio cosi' decida con voto speciale. 3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente e' incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del Vice Presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dai membri consumatori, a titolo provvisorio o per la durata del mandato ancora da svolgere del predecessore, o dei predecessori, a seconda dei casi.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. In linea di massima il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno. 2. Il consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora cosi' decida modo oppure se e' richiesto in tal senso: a) dal Direttore esecutivo di comune accordo con il Presidente del Consiglio; b) da una maggioranza di membri produttori o da una maggioranza di membri consumatori; c) da membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con un voto speciale. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce altrove che presso la sede dell'Organizzazione, questo membro si prende a carico le spese supplementari che ne derivano per il Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e comunica loro il relativo ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, salvo in casi di emergenza per i quali il preavviso sara' almeno di sette giorni.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Suddivisione dei voti 1. I membri produttori detengono insieme 1 000 voti ed i membri consumatori detengono insieme 1 000 voti. 2. I voti dei membri produttori sono suddivisi come segue: a) 400 voti sono ugualmente suddivisi tra le tre regioni produttrici d'Africa, d'America Latina e d'Asia-Pacifico. I voti in tal modo attribuiti a ciascuna di queste regioni sono poi ugualmente suddivisi tra i membri produttori di questa regione; b) 300 voti sono suddivisi tra i membri produttori secondo la quota di ciascuno nelle risorse forestali tropicali totali di tutti i membri produttori; c) 300 voti sono suddivisi tra i membri produttori in proporzione al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali nell'ultimo periodo triennale per il quale sono disponibili cifre definitive. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il totale dei voti attribuiti secondo il paragrafo 2 del presente articolo ai membri produttori della regione d'Africa e' ugualmente ripartito tra tutti i membri produttori della regione. Se rimangono voti, ciascuno di questi voti e' conferito ad un membro produttore della regione d'Africa: il primo al membro produttore che ottiene il maggior numero di voti calcolati secondo il par. 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che si colloca al secondo posto secondo il numero dei voti ottenuti, e cosi' via fino a quando tutte i rimanenti voti non siano stati suddivisi. 4. Ai fini del calcolo della suddivisione dei voti secondo il paragrafo 2 b) del presente articolo per "risorse forestali tropicali" s'intendono le formazioni forestali produttive a denso fogliame come definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 5. I voti dei membri consumatori sono suddivisi come segue: ciascun membro consumatore dispone di 10 voti di base; la rimanenza dei voti e' suddivisa tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel periodo triennale avente inizio quattro anni prima della suddivisione dei voti. 6. Il Consiglio suddivide i voti per ciascun esercizio all'inizio della sua prima sessione dell'esercizio secondo le disposizioni del presente articolo. Tale suddivisione continua ad essere in vigore per la rimanente durata dell'esercizio, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. 7. Quando la composizione dell'Organizzazione e' modificata o il diritto di voto di un membro sospeso o ristabilito in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova suddivisione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, secondo le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la nuova suddivisione dei voti avra' effetto. 8. Non puo' esservi frazionamento di voti.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Procedura di voto al Consiglio 1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti che detiene al Consiglio e non ha facolta' di dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non e' tenuto a esprimere nello stesso modo dei suoi voti quelli che e' autorizzato ad utilizzare ai sensi del par. 2 del presente articolo. 2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro produttore, ed ogni membro consumatore puo' autorizzare sotto la propria responsabilita', ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi ed ad utilizzare i suoi voti in ogni seduta del Consiglio. 3. Un membro che si astiene, e' considerato come non avente utilizzato i suoi voti.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Decisioni e raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio fa di tutto per adottare le sue decisioni e formulare le sue raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, tutte le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio sono adottate con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo se il presente Accordo prevede un voto speciale. 2. Se un membro invoca le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 ed i suoi voti sono utilizzati in una seduta del Consiglio, questo membro e' considerato ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, come presente e votante.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Quorum al Consiglio 1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, con riserva che i membri cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti nella loro categoria. 2. Se il quorum definito al paragrafo 1 del presente articolo non e' raggiunto ne' durante il giorno stabilito per la seduta, ne' l'indomani, il quorum sara' costituito, nei giorni successivi della sessione, dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, con riserva che i membri cosi' presenti detengano la maggioranza del totale dei voti nella loro categoria. 3. Ogni membro rappresentato secondo il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato presente.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni 1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione a fini di consultazione o di cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e la Commissione di sviluppo durevole (CSD), le organizzazioni intergovernative come l'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione (CITES) e le organizzazioni non governative. 2. L'Organizzazione utilizza in tutta la misura del possibile, le agevolazioni, i servizi e le conoscenze specializzate di organizzazioni intergovernative, governative e non governative esistenti per evitare l'accavallamento degli sforzi realizzati per conseguire gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarita' e l'efficacia delle loro attivita'.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Ammissione di osservatori Il Consiglio puo' invitare ogni paese non membro, o una qualsiasi delle organizzazioni di cui agli articoli 14, 20 e 29 interessata dalle attivita' dell'Organizzazione, ad assistere in qualita' di osservatore ad una qualsiasi delle riunioni del Consiglio.
Accordo-art. 16
Articolo 16 Il Direttore esecutivo, ed il personale 1. Il Consiglio nomina con voto speciale, il Direttore esecutivo. 2. Le modalita' e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo sono stabilite dal Consiglio. 3. Il Direttore esecutivo e' il massimo funzionario dell'Organizzazione; e' responsabile dinanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' con le decisioni del Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformita' con lo statuto stabilito dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce con un voto speciale l'organico dei dirigenti superiori e della categoria di amministratori che il Direttore esecutivo e' autorizzato a nominare. Ogni modifica dell'organico dei dirigenti superiori e della categoria di amministratori e' decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale e' responsabile davanti al Direttore esecutivo. 5. Ne' il Direttore esecutivo, ne' alcun membro del personale debbono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dei legni, ne' in attivita' commerciali connesse. 6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro o altra autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto suscettibile di avere incidenze sfavorevoli sulla loro situazione di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza dinnanzi al consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale senza tentare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'.
Accordo-art. 17
Articolo 17 Privilegi ed immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa ha in particolare capacita' di stipulare contratti, di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di intentare azioni legali. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei delegati dei membri quando si trovano sul territorio del Giappone, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il Governo del Giappone e l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali firmato a Tokio il 27 febbraio 1988, in considerazione degli emendamenti che possono essere necessari per una corretta applicazione del presente Accordo. 3. L'Organizzazione puo' inoltre concludere con uno o piu' altri paesi, accordi che devono essere approvati dal Consiglio, inerenti ai poteri, privilegi ed immunita' eventualmente necessari per la corretta applicazione del presente Accordo. 4. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese, il membro in questione conclude con l'Organizzazione, il prima possibile, un accordo di sede che deve esser approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di detto accordo, l'Organizzazione chiede al nuovo Governo l'esenzione fiscale nei limiti della sua legislazione nazionale sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al suo personale e sugli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione. 5. L'Accordo di Sede e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia, esso puo' cessare: a) per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione; b) se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure c) se l'Organizzazione cessa di esistere.
Accordo-art. 18
Articolo 18 Conti finanziari 1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo sono istituiti: a) Il conto amministrativo; b) il conto speciale; c) il Fondo per il partenariato di Bali; e d) tutti gli altri conti che il Consiglio reputa appropriati e necessari. 2. Il Direttore esecutivo e' responsabile della gestione dei conti ed il Consiglio stabilisce nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione le disposizioni necessarie.
Accordo-art. 19
Articolo 19 Conto amministrativa 1. Le spese necessarie per l'amministrazione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e coperte con i contributi annuali pagati dai membri, in base alle loro rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolate secondo i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. Le spese delle delegazioni al Consiglio, ai comitati e ad ogni altro organo sussidiario del Consiglio di cui all'articolo 26 sono a carico dei membri interessati. Quando un membro domanda all'organizzazione servizi speciali, il Consiglio informa il membro che i costi relativi saranno a suo carico. 3. Prima della fine di ciascun esercizio, il Consiglio adotta il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e stabilisce il contributo di ciascun membro a questo bilancio preventivo. 4. Per ciascun esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio Amministrativo e' proporzionale al rapporto esistente al momento dell'adozione del bilancio preventivo amministrativo di detto esercizio, tra il numero di voti di questo membro ed il numero totale di voti dell'insieme dei membri. Ai fini della fissazione dei contributi, i voti di ciascun membro saranno calcolati senza tener conto ne' della sospensione dei diritti di voto di un membro ne' della nuova suddivisione dei voti che ne risulta. 5. Il Consiglio stabilisce il contributo iniziale di ogni membro, che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero di voti che lo stesso membro deve detenere e della frazione non trascorsa dell'esercizio in corso; in ogni caso i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso non sono modificati. 6. I contributi ai bilanci preventivi amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio in corso durante il quale divengono membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui divengono membri. 7. Se un membro non ha integralmente versato il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui il contributo e' esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo sollecita il membro ad effettuare il pagamento il prima possibile. Se tale membro non ha ancora pagato il suo contributo nei due mesi successivi a questa richiesta, e' pregato di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il pagamento. Se non ha ancora versato il suo contributo sette mesi dopo la data in cui lo stesso e' esigibile, i suoi diritti di voto saranno sospesi fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio non decida diversamente con voto speciale. Se, di converso, un membro ha integralmente versato il suo contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi seguenti la data in cui e' esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, questo membro beneficera' di uno sgravio contributivo secondo le modalita' stabilite dal Consiglio nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione. 8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in attuazione del paragrafo 7 del presente articolo e' tenuto a pagare il suo contributo.
Accordo-art. 20
Articolo 20 Conto speciale 1. Sono istituiti due sotto-conti del conto speciale: a) Il sotto-conto dei progetti preliminari; b) Il sotto-conto dei progetti. 2. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono le seguenti: a) Fondo comune per i prodotti di base; b) Istituti finanziari regionali e internazionali; c) Contributi volontari. 3. Le risorse del conto speciale sono utilizzate solo per progetti preliminari e progetti approvati. 4. Tutte le spese iscritte nel sotto-conto dei progetti preliminari vengono rimborsate imputandole nel sotto-conto dei progetti, qualora i progetti siano in seguito approvati e finanziati. Se entro sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio non ha ricevuto fondi per il sotto-conto dei progetti preliminari, il Consiglio riesamina la situazione e prende le decisioni appropriate. 5. Tutti gli incassi relativi a progetti preliminari o a progetti identificabili a titolo del conto speciale, sono versati su questo conto. Tutte le spese relative ai progetti preliminari o ai progetti, ivi compresa la retribuzione e le spese di viaggio di consulenti e di esperti, sono da imputare sullo stesso conto. 6. Il Consiglio stabilisce con voto speciale le condizioni e le modalita' secondo le quali, nel momento opportuno e nei casi appropriati, potrebbe sponsorizzare progetti da finanziare con dei prestiti a condizione che uno o piu' dei suoi membri si siano volontariamente assunti tutti gli obblighi e le responsabilita' relative a questi prestiti. L'Organizzazione non si assume alcun obbligo per questi prestiti. 7. Il Consiglio puo' designare e sponsorizzare ogni ente con il consenso di quest'ultimo, ivi compreso un membro o gruppo di membri, che ricevera' prestiti per il finanziamento di progetti approvati e si assumera' tutti gli obblighi che ne derivano, rimanendo inteso che l'Organizzazione si riserva il diritto di sorvegliare l'impiego delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti in tal modo finanziati. 8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per nessun membro, qualsivoglia responsabilita' per prestiti contratti o prestiti autorizzati per dei progetti da ogni altro membro o ente. 9. Qualora siano offerti all'Organizzazione contributi volontari senza una determinata destinazione, il Consiglio puo' accettare questi fondi. I fondi in questione possono essere utilizzati per progetti preliminari e progetti approvati. 11. I contributi versati per determinati progetti approvati sono utilizzati solo per i progetti cui erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida diversamente con l'accordo del contribuente. Completato il progetto, l'Organizzazione restituisce l'eventuale saldo dei fondi a ciascun contribuente ai progetti specifici, proporzionalmente alla quota di ciascuno nel totale dei contributi inizialmente versati per finanziare questo progetto, a meno che il contribuente non convenga diversamente.
Accordo-art. 21
Articolo 21 Fondo per il partenariato di Bali 1. E' creato un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali produttrici di legname da costruzione, destinate ad assistere i membri produttori negli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo stipulato al capoverso d) dell'articolo primo del presente Accordo. 2. Il Fondo e' costituito da: a) contributi dei membri donatori; b) il 50% dei redditi procurati dalle attivita' relative al conto speciale; c) risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l'Organizzazione puo' accettare, in conformita' con le sue regole di gestione finanziaria. 3. Le risorse del Fondo sono stanziate dal Consiglio unicamente per progetti preliminari e progetti che corrispondono ai fini enunciati al paragrafo 1 del presente articolo e che sono approvati secondo l'articolo 25. 4. Per lo stanziamento delle risorse del Fondo, il Consiglio tiene conto: a) dei particolari fabbisogni dei membri il cui contributo al settore economico in materia di foreste e di legni e' stato indebolito dall'applicazione della strategia mirante a far si' che, entro l'anno 2000, le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati dai legni tropicali provengano da fonti gestite in modo durevole; b) dei fabbisogni dei membri che possiedono importanti superfici forestali e che sono dotate di programmi di conservazione delle foreste produttrici di legname da costruzione. 5. Il Consiglio esamina ogni anno il carattere adeguato delle risorse di cui dispone il Fondo e si sforza di ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per far fronte alle finalita' del Fondo. La capacita' dei membri di attuare la strategia di cui al capoverso a) del paragrafo 4 del presente articolo e' influenzata dalla disponibilita' delle risorse. 6. Il Consiglio definisce le politiche e le regole di gestione finanziaria relative al funzionamento del Fondo, comprese le regole relative alla liquidazione dei conti alla fine o allo scadere del presente Accordo.
Accordo-art. 22
Articolo 22 Modalita' di pagamento 1. I contributi sul conto amministrativo devono esser pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni del cambio. 2. I contributi finanziari sul conto speciale e sul Fondo per il partenariato di Bali sono pagabili in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a limitazioni di cambio. 3. Il Consiglio puo' inoltre decidere di accettare contributi sul conto speciale o sul Fondo per il partenariato di Bali sotto altre forme, ivi compreso sotto forma di materiale o di personale scientifico e tecnica per rispondere ai fabbisogni dei progetti approvati.
Accordo-art. 23
Articolo 23 Verifica e Pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di rivedere i conti dell'Organizzazione. 2. Dovranno essere a disposizione dei membri, il prima possibile dopo la fine di ogni esercizio finanziario ma non oltre sei mesi da questa data, i resoconti del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali, riveduti da revisori indipendenti, ed il Consiglio li esaminera' in vista della loro approvazione nella successiva sessione, a seconda di come convenga. Sara' poi pubblicato un estratto riepilogativo dei conti e del bilancio riveduti.
Accordo-art. 24
Articolo 24 Attivita' relative alla politica generale dell'Organizzazione Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo primo, l'Organizzazione intraprende attivita' relative alla politica generale ed ai progetti nei settori dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato, del rimboschimento, della gestione forestale e dell'industria forestale, procedendo in maniera equilibrata ed integrando per quanto possibile i lavori di politica generale e le attivita' in materia di progetto.
Accordo-art. 25
Articolo 25 Attivita' progettuali dell'Organizzazione 1. Per quanto concerne i fabbisogni dei paesi in via di sviluppo, i membri possono sottoporre al consiglio proposte di progetti preliminari e di progetti nei settori della ricerca-sviluppo, dell'informazione commerciale, della trasformazione crescente e sempre piu' avanzata nei paesi membri produttori, del rimboschimento e della gestione forestale. I progetti preliminari ed i progetti dovrebbero contribuire alla realizzazione di uno o piu' obiettivi del presente Accordo. 2. Per l'approvazione dei progetti preliminari e del progetti, il Consiglio tiene conto: a) della loro pertinenza riguardo agli obiettivi del presente Accordo; b) delle loro incidenze ecologiche e sociali; c) dell'auspicabilita' del mantenimento di un equilibrio geografico adeguato; d) degli interessi e delle caratteristiche di ciascuna delle regioni produttrici in via di sviluppo; e) dell'auspicabilita' di un'equa suddivisione delle risorse tra i settori menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo; f) della loro redditivita'; g) dell'opportunita' di evitare gli accavallamenti di sforzi. 3. Il Consiglio istituisce un programma e delle procedure per l'offerta, lo studio e la classificazione, in ordine, prioritario dei progetti preliminari e dei progetti che sollecitano un finanziamento dell'Organizzazione, nonche' per la loro attuazione, seguito e valutazione. Il Consiglio si pronuncia sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti destinati ad esser finanziati o sponsorizzati secondo gli articoli 20 e 21. 4. Il Direttore esecutivo puo' sospendere l'esborso dei fondi dell'Organizzazione per un progetto preliminare o un progetto se questi fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto. Il Direttore esecutivo presenta un rapporto al Consiglio nella sessione successiva, per esame. Il Consiglio adotta le decisioni del caso. 5. Il consiglio puo', con voto speciale, decidere di interrompere di sponsorizzare un progetto preliminare o un progetto.
Accordo-art. 26
Articolo 26 Istituzione di comitati 1. I seguenti comitati sono istituiti dall'Accordo in quanto comitati dell'Organizzazione: a) Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato; b) Comitato del rimboschimento e della gestione forestale; c) Comitato dell'industria forestale d) Comitato finanziario e amministrativo 2. Il Consiglio puo', con voto speciale, istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritiene adeguati e necessari. 3. Ogni comitato e' aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno dei comitati e' stabilito dal Consiglio. 4. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal consiglio.
Accordo-art. 27
Articolo 27 Funzioni dei comitati 1. Le funzioni del Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato sono le seguenti: a) Esaminare in maniera continuativa la disponibilita' e la qualita' delle statistiche e le altre informazioni di cui l'Organizzazione ha bisogno; b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici stabiliti dal consiglio per la sorveglianza del commercio internazionale dei legni; c) seguire in maniera continuativa il mercato internazionale dei legni, la sua situazione attuale e le prospettive a breve termine sulla base dei dati di cui al capoverso b) di cui sopra e le altre informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni su scambi non inclusi nelle statistiche; d) indirizzare raccomandazioni al Consiglio sulla necessita' e la natura di studi appropriati sui legni tropicali compresi i prezzi, l'elasticita' del mercato, i prodotti di sostituzione, la commercializzazione dei nuovi prodotti e le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legnami tropicali, seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal consiglio ed esaminarli; e) adempiere ad ogni altro compito affidatogli dal Consiglio riguardo agli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni; f) agevolare la cooperazione tecnica a favore dei paesi membri in via di sviluppo per il miglioramento dei loro servizi statistici pertinenti. 2. Le funzioni del Comitato di rimboschimento e della gestione forestale sono i seguenti: a) promuovere la cooperazione tra i membri in quanto soci nello sviluppo di attivita' forestali nei paesi membri, in particolare nei seguenti settori: i) rimboschimento; ii) riabilitazione; iii) gestione forestale; b) Incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologie verso i paesi in via di sviluppo nei settori del rimboschimento e della gestione forestale; c) seguire le attivita' in corso in questi settori; determinare ed esaminare i problemi e le soluzioni possibili in cooperazione con le organizzazioni competenti; d) esaminare regolarmente i futuri fabbisogni del commercio internazionale dei legnami tropicali e su questa base determinare ed esaminare i piani e le misure possibili ed adeguate nei settori del rimboschimento, della riabilitazione e della gestione forestale; e) agevolare il trasferimento di conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale, con l'aiuto delle organizzazioni competenti; f) coordinare ed armonizzare queste attivita' in vista di una operazione nel settore del rimboschimento e della gestione forestale con le attivita' pertinenti svolte altrove, in particolare sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), della Banca mondiale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), delle banche regionali di sviluppo e di altre organizzazioni competenti. 3. Le funzioni del Comitato dell'industria forestale sono le seguenti: a) promuovere la cooperazione tra paesi membri come soci nello sviluppo delle attivita' di trasformazione svolte dai paesi membri produttori, in particolare nei seguenti settori: i) sviluppo di prodotti grazie al trasferimento di tecnologie; ii) valorizzazione di risorse umane e formazione; iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali; iv) armonizzazione delle specifiche relative ai prodotti trasformati; v) incentivi per gli investimenti e le co-imprese; vi) commercializzazione, compresa la promozione delle essenze meno note e meno utilizzate; b) favorire lo scambio di informazioni per agevolare i cambiamenti strutturali legati alla trasformazione crescente e sempre piu' avanzata, nell'interesse di tutti i paesi membri, in particolare dei paesi membri in via di sviluppo; c) seguire le attivita' in corso in questo settore, e determinare ed esaminare i problemi e le loro possibili soluzioni in cooperazione con le organizzazioni competenti; d) incoraggiare l'accrescimento della cooperazione tecnica per la trasformazione dei legnami tropicali a vantaggio dei paesi membri produttori. 4. Al fine di promuovere una equilibrata conduzione delle attivita' dell'Organizzazione relative alla politica generale ed ai progetti, il Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato, il Comitato di rimboschimento e della gestione forestale ed il Comitato dell'industria forestale devono tutti e tre: a) provvedere efficacemente all'apprezzamento, al seguito ed alla valutazione dei progetti preliminari e dei progetti; b) effettuare raccomandazioni al Consiglio sui progetti preliminari ed i progetti; c) seguire l'attuazione dei progetti preliminari e dei progetti e garantire la raccolta e la pubblicizzazione dei loro risultati il piu' largamente possibile a beneficio di tutti i membri; d) sviluppare e proporre al Consiglio idee in materia di politica generale; e) esaminare regolarmente i risultati delle attivita' relative ai progetti ed alla politica generale e formulare raccomandazioni al Consiglio sul futuro programma dell'Organizzazione; f) esaminare regolarmente le strategie, i criteri ed i settori prioritari per l'elaborazione del programma ed i lavori relativi ai progetti che figurano nel piano d'azione dell'Organizzazione e raccomandare al Consiglio le necessarie modifiche; g) tener conto della necessita' di rafforzare l'attuazione delle capacita' e la valorizzazione delle risorse umane nei paesi membri; h) effettuare ogni altro compito in relazione con gli obiettivi del presente Accordo loro deferiti dal Consiglio. 5. La ricerca-sviluppo e' una funzione comune dei Comitati di cui ai paragrafi 1,2 e 3 del presento articolo. 6. Le funzioni del comitato finanziario e amministrativo sono le seguenti: a) Esaminare le proposte relative al bilancio preventivo amministrativo e le operazioni di gestione dell'Organizzazione ed indirizzare raccomandazioni al Consiglio in merito alla loro approvazione; b) esaminare l'attivo dell'Organizzazione per garantire la sua prudente gestione e vigilare che l'Organizzazione disponga di sufficienti riserve per adempiere ai suoi compiti; c) esaminare le incidenze di bilancio del programma di lavoro annuale dell'Organizzazione le misure da adottare eventualmente per procurare le risorge necessarie alla sua esecuzione; indirizzare raccomandazioni al consiglio al riguardo; d) raccomandare al Consiglio la scelta di revisori dei conti indipendenti ed esaminare i conti da essi verificati; e) raccomandare al Consiglio le modifiche che potrebbero ritenere di dover apportare al regolamento interno ed alle regole di gestione finanziaria; f) esaminare i proventi dell'Organizzazione e in quale misura rappresentano un limite per i lavori del segretariato.
Accordo-art. 28
Articolo 28 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base 1. L'Organizzazione trarra' pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base.
Accordo-art. 29
Articolo 29 Statistiche, studi ed informazioni 1. Il Consiglio stabilisce strette relazioni con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti per agevolare l'ottenimento dei dati nonche' informazioni recenti e fattibili sui legni non tropicali e sulla gestione durevole delle foreste produttrici di legnami. A seconda di come ritiene necessario per il funzionamento del presente Accordo, l'Organizzazione, in cooperazione con dette organizzaioni, riunisce, assembla e se del caso pubblica informazioni statistiche sulla produzione, l'offerta, il commercio, gli stock, il consumo ed i prezzi del mercato di legnami, sull'estensione delle risorse in legname e sulla gestione delle foreste produttrici di legname. 2. I membri comunicano, nella misura consentita dalla loro legislazione nazionale ed in tempi ragionevoli, statistiche ed informazioni sui legni, sul commercio degli stessi e sulle attivita' miranti ad assicurare una gestione durevole delle foreste produttrici di legname nonche' altre informazioni richieste dal Consiglio. Il Consiglio decide quale tipo d'informazioni debba essere fornito in applicazione del presente paragrafo ed i modi di presentazione di tali informazioni. 3. Il Consiglio fa periodicamente compilare gli studi necessari sulle tendenze ed i problemi a breve ed a lungo termine dei mercati internazionali dei legni, nonche' sui progressi compiuti in vista di una durevole gestione delle foreste produttrici di legname.
Accordo-art. 30
Articolo 30 Rapporto ed esame annnuali 1. Il Consiglio pubblica, entro i sei mesi seguenti la fine di ogni anno civile, un rapporto annuale sulle sue attivita', nonche' le altre informazioni che riterra' appropriate. 2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno: a) La situazione internazionale relativa al legname; b) gli altri fattori, questioni ed elementi che giudica attinenti alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. 3. L'esame e' effettuato, in considerazione: a) delle informazioni comunicate dai membri sulla produzione, il commercio, l'offerta, gli stock, il consumo ed i prezzi nazionali dei legnami; b) di altri dati statistici ed indicatori specifici forniti dai membri su domanda del consiglio; c) delle informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti in vista di una gestione durevole delle foreste produttrici di legname; d) delle altre informazioni pertinenti che il Consiglio puo' procurarsi, sia direttamente sia tramite gli organismi del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative. 4. Il Consiglio incentiva lo scambio di vedute tra paesi membri su: a) la situazione per quanto concerne la gestione durevole delle foreste produttrici di legname e le questioni connesse nei paesi membri; b) i flussi di risorse ed i fabbisogni per quanto concerne gli obiettivi, i criteri ed i principi direttivi stabiliti dall'Organizzazione. 5. Se richiesto in tal senso, il Consiglio s'impegna a rafforzare la capacita' tecnica dei paesi membri, in particolare dei paesi membri in via di sviluppo, di procurarsi i dati necessari ai fini di un adeguato retaggio di informazioni, se del caso fornendo a tali membri risorse per la formazione professionale e agevolazioni. 6. I risultati dell'esame sono trascritti nei rapporti sulle delibere del Consiglio.
Accordo-art. 31
Articolo 31 Reclami e controversie Ogni reclamo nei confronti di un membro per inadempienza agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo ed ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e' deferito al Consiglio per la decisione. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive ed hanno forza obbligatoria.
Accordo-art. 32
Articolo 32 Obblighi e responsabilita' generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente accordo, i membri si adoperano e collaborano per favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri s'impegnano ad accettare e ad applicare le decisioni che il Consiglio adotta ai sensi delle disposizioni del presente Accordo e non mettono in atto misure volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
Accordo-art. 33
Articolo 33 Esenzione dagli obblighi 1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se ritiene soddisfacenti le spiegazioni del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di adempiere a detto obbligo. 2. Il Consiglio, nel concedere un'esenzione ad un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne specifica le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi.
Accordo-art. 34
Articolo 34 Provvedimenti differenziali e riparatori e misure speciali 1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il consiglio esamina la possibilita' di prendere misure appropriata secondo i paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93(IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. 2. I membri che appartengono alla categoria dei paesi meno avanzati come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali, secondo il paragrafo 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) ed i paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del Programma d'azione per gli anni '90 a favore dei paesi meno avanzati.
Accordo-art. 35
Articolo 35 Riesame Il Consiglio riesaminera' la sfera di applicazione del presente Accordo quattro anni dopo l'entrata in vigore dello stesso.
Accordo-art. 36
Articolo 36 Non discriminazione Nulla nel presente Accordo autorizza il ricorso a misure miranti a limitare o vietare il commercio internazionale del legno e dei prodotti derivati del legno, in particolare per quanto concerne le importazioni e l'uso del legno e dei prodotti derivati del legno.
Accordo-art. 37
Articolo 37 Depositario Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato quale depositario del presente Accordo.
Accordo-art. 38
Articolo 38 Firma, ratifica, accettazione ed approvazione 1. Dal 1 aprile 1994 fino allo scadere del termine di un mese dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo sara' aperto, presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali. 2. Ogni governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo': a) al momento di firmare il presente Accordo, dichiarare che con questa firma esprime il suo consenso a far parte del presente Accordo (firma definitiva) oppure b) dopo aver firmato il presente Accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il depositario.
Accordo-art. 39
Articolo 39 Adesione 1. Possono aderire al presente Accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione e' subordinata alle condizioni fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione. Tuttavia il consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non sono in grado di aderire entro il termine stabilito. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
Accordo-art. 40
Articolo 40 Notifica di applicazione provvisoria Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, sia quando quest'ultimo entrera' in vigore secondo l'articolo 41 sia, se e' gia' in vigore, ad una data specificata.
Accordo-art. 41
Articolo 41 Entrata in vigore 1. L'Accordo entra in vigore definitivamente il 1 febbraio 1995 o in qualsiasi data successiva se 12 governi di paesi produttori che detengono almeno il 55% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso A del presente Accordo e 16 Governi di paesi consumatori che detengono almeno il 70% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso B del presente Accordo hanno definitivamente firmato il presente Accordo o l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, secondo il paragrafo 2 dell'articolo 38 o l'articolo 39. 2. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo il 1 febbraio 1995, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio in tale data o ad ogni altra data nei sei mesi seguenti, se 10 governi di paesi produttori che detengono almeno il 50% del totale dei voti attribuiti in conformita' con l'annesso A del presente Accordo e 14 governi di paesi consumatori che detengono almeno il 65% del totale dei voti attribuiti in conformita' con l'annesso B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente l'accordo oppure l'hanno ratificato, accettato o approvato in conformita' del par. 2 dell'articolo 38 o hanno notificato il depositario, in conformita' con l'articolo 40, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. 3. Se non sono riunite, il 1 settembre 1995, le condizioni per l'entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzaizone delle Nazioni Unite invitera' i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o che lo avranno ratificato, accettato o approvato secondo il paragrafo 2 dell'articolo 38, o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi il prima possibile per decidere se l'Accordo entrera' in vigore tra di essi a titolo provvisorio o definitivo, in totalita' o in parte. I governi che decideranno di mettere in vigore il presente Accordo tra di loro, a titolo provvisorio, potranno riunirsi periodicamnte per riesaminare la situazione e decidere se l'Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo. 4. Per ogni governo che non ha notificato al depositario secondo l'articolo 40 che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio e che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore alla data di questo deposito. 5. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convochera' il Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo-art. 42
Articolo 42 Emendamenti 1. Il Consiglio puo' con voto speciale, raccomandare ai membri degli emendamenti al presente Accordo. 2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri devono aver notificato al depositario la loro accettazione dell'emendamento. 3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri produttori totalizzando almeno il 75% dei voti dei membri produttori, e di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri consumatori, totalizzando almeno il 75% dei voti dei membri consumatori. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni previste per l'entrata in vigore dell'emendamento, ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dello stesso emendamento. 5. Un membro che non ha notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui detto emendamento entra in vigore, cessa di essere parte al presente Accordo a decorrere da tale data a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non aver potuto accettare l'eemndamento in tempo debito a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle sue procedure costituzionali o istituzionali e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro fino a quando quest'ultimo non abbia notificato la sua accettazione. 6. Se alla data stabilita dal consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Accordo-art. 43
Articolo 43 Recesso 1. Ogni membro puo' recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, notificando il proprio recesso per iscritto al depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio. 2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto notifica. 3. Il recesso non esonera i membri dagli obblighi finanziari contratti nei confronti dell'organizzazione.
Accordo-art. 44
Articolo 44 Esclusione Se il Consiglio ritiene che un membro ha trasgredito agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza ostacola notevolmente il funzionamento dell'Accordo, lo stesso Consiglio puo', con voto speciale, escludere detto membro dall'Accordo. Il Consiglio ne notifica immediatamente il depositario. Sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte del presente Accordo.
Accordo-art. 45
Articolo 45 Liquidazione dei conti dei membri che recedono o che sono esclusi, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento 1. Il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo per i seguenti motivi: a) non accettazione di un emendamento all'Accordo in applicazione dell' articolo 42; b) recesso dall'Accordo in applicazione dell'articolo 43, oppure c) esclusione dall'Accordo in applicazione dell'articolo 44. 2. Il Consiglio trattiene ogni contributo versato sul conto amministrativo, sul conto speciale o sul Fondo per il partenariato di Bali, da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo. 3. Un membro che ha cessato di essere parte del presente Accordo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione ne' di altri averi dell'Organizzazione. Ad esso non puo' neppure essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al termine del presente Accordo.
Accordo-art. 46
Articolo 46 Durata, proroga e cessazione del presente Accordo 1. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno il Consiglio non decida con voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di porvi fine a norma delle disposizioni del presente articolo. 2. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prorogare il presente Accordo per due periodi di tre anni ciascuno. 3. Se, prima della scadenza del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o prima dello scadere di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, e' stato negoziato ma non e' ancora entrato in vigore a titolo provvisorio definitivo un nuovo Accordo destinato a sostituire il presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo Accordo. 4. Se un nuovo accordo e' negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo prorogato cessa di esistere al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo. 5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il consiglio puo' decidere di porre fine al presente Accordo con effetto a decorrere da una data di sua scelta. 6. Nonostante la risoluzione del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e, con riserva di decisioni pertinenti da adottare con voto speciale, il Consiglio ha durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono essergli necessarie a tal fine. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.
Accordo-art. 47
Articolo 47 Riserve Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserva.
Accordo-art. 48
Articolo 48 Disposizioni supplementari e disposizioni transitorie 1. Il presente Accordo succede all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, sia dall'Organizzazione o da uno del suoi organi, sia a loro nome, che saranno applicabili alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non e' specificato che il loro effetto scade a questa data, rimarranno applicabili a meno che siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede.
Accordo- Lista
LISTA DEI PAESI PRODUTTORI DOTATI DI RISORSE FORESTALI TROPICALI E/O ESPORTATORI NETTI DI LEGNI TROPICALI IN TERMINE DI VOLUME, E SUDDIIVISIONE DEI VOTI AI FINI DELL'ARTICOLO 41 Bolivia .......................................................... 21 Brasile 133 Camerun 23 Colombia 24 Congo ............................................................ 23 Costa d'avorio 23 Costa Rica 9 Equador 14 Filippine........................................................ 25 Gabon 23 Gana 23 Guinea Equatoriale............................................... 23 Guiana........................................................... 14 Honduras ......................................................... 9 India 34 Indonesia 70 Liberia 23 Malesia 39 Messico........................................................... 14 Myanmar........................................................... 33 Paraguay ......................................................... 11 Panama 10 Papuasia-Nuova Guinea............................................. 28 Peru.............................................................. 25 Repubblica dominicana ............................................ 9 Repubblica Unita di Tanzania ..................................... 23 Salvador ......................................................... 9 Tailandia ........................................................ 20 Togo ............................................................. 23 Trinita' e Tobago ................................................ 9 Venezuela ........................................................ 10 Zaire ............................................................ 23 Totale 1000