LEGGE 16 giugno 1998, n. 209

Type Legge
Publication 1998-06-16
Ultimo aggiornamento 1998-07-06
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 2 Il trattato che istituisce la Comunita' europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) Nel preambolo e' aggiunto il seguente punto dopo gli otto punti: "DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante," 2) L'articolo 2 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 La Comunita' ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunita', mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivita' economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parita' tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitivita' e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualita' di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualita' della vita, la coesione economica e sociale e la solidarieta' tra Stati membri." 3) L'articolo 3 e' modificato come segue: a) il testo attuale e' numerato e diventa paragrafo 1; b) nel nuovo paragrafo 1, la lettera d) e' sostituita dal testo seguente: "d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione di persone, come previsto dal titolo III bis;" c) nel nuovo paragrafo 1, dopo la lettera h) e' inserita la nuova lettera i): "i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;" d) nel nuovo paragrafo 1, l'attuale lettera i) diventa lettera j) e le successive lettere sono rinumerate di conseguenza; e) e' aggiunto il seguente paragrafo: "2. L'azione della Comunita' a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonche' a promuovere la parita', tra uomini e donne." 4) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 3 C Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile." 5) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 5 A 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione proposta: a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunita'; b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari; c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, ne' crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri; d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunita' dal presente trattato; e) non costituisca una discriminazione ne' una restrizione negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo. Se un membro del Consiglio dichiara che per importanti e specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimita'. Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. 3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che puo' ritenere necessarie. 4. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attivita' di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea. 5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea." 6) All'articolo 6, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, puo' stabilire regole volte a vietare tale discriminazione." 7) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 6 A Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunita', il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali." 8) Alla fine della Parte prima e' inserito il seguente articolo: "Articolo 7 D Fatti salvi gli articoli 77, 90 e 92, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonche' del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunita' e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinche' tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti." 9) All'articolo 8, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima." 10) All'articolo 8 A, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Il Consiglio puo' adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B. Il Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la procedura." 11) All'articolo 8 D, e' aggiunto il seguente comma: "Ogni cittadino dell'Unione puo' scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 4 in una delle lingue menzionate all'articolo 248 e ricevere una risposta nella stessa lingua." 12) L'articolo 51 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 51 Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B." 13) All'articolo 56, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni." 14) All'articolo 57, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. In ordine alle stesse finalita', il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimita', durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata." 15) Nella Parte terza e' inserito il seguente titolo: "Titolo III bis Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone Articolo 73 I Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta: a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 7 A, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 73 J, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 73 K, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonche' misure per prevenire e combattere la criminalita', a norma dell'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea; b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 73 K; c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 73 M; d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 73 N; e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalita' all'interno dell'Unione, in conformita' alle disposizioni del trattato sull'Unione europea. Articolo 73 J Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure volte a garantire, in conformita' all'articolo 7 A, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; 2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono: a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere; b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono: i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri; iii) un modello uniforme di visto; iv) norme relative a un visto uniforme; 3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno liberta' di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi. Articolo 73 K Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori: a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro e' competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri, b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi, d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato; 2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori: a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale, b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; 3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare, b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; 4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri. Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali. Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni. Articolo 73 L 1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 2. Qualora uno o piu' Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi salvo il paragrafo 1, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati. Articolo 73 M Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 73 O e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: a) il miglioramento e la semplificazione: - del sistema per la notificazione trasnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; - della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; - del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali; b) la promozione della compatibilita' delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilita' delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. Articolo 73 N Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonche' tra tali servizi e la Commissione. Articolo 73 O 1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimita' su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. 2. Trascorso tale periodo di cinque anni: - il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinche' essa sottoponga una proposta al Consiglio; - il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 189 B e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B. Articolo 73 P 1. L'articolo 177 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando e' sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validita' o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunita' fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. La Corte di giustizia non e' comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 73 J, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna. 3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunita' fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato. Articolo 73 Q Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea al Regno Unito e all'Irlanda." 16) All'articolo 75, paragrafo 1, la parte introduttiva e' sostituita dalla seguente: "1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, stabilisce:" 17) All'articolo 100 A, il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 e' sostituito dal testo seguente: "3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanita', sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. 4. Allorche', dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorche', dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessita' della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione puo' notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo puo' essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro e' autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunita' di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanita' in un settore che e' stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunita' di proporre misure appropriate al Consiglio. 9. In deroga alla procedura di cui agli articolo 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o piu' dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo." 18) Gli articoli 100 C e 100 D sono soppressi. 19) Dopo il titolo VI e' inserito il seguente titolo: "Titolo VI bis Occupazione Articolo 109 N Gli Stati membri e la Comunita', in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo B del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato. Articolo 109 O 1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 109 N in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunita' adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilita' delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 109 Q. Articolo 109 P 1. La Comunita' contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonche' sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attivita' comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato. Articolo 109 Q 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunita' e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 109 S, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, puo', se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunita' e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione. Articolo 109 R Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, puo' adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonche' a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Articolo 109 S Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato e' incaricato di: - seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunita'; - fatto salvo l'articolo 151, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 109 Q. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del Comitato." 20) All'articolo 113, e' aggiunto il seguente paragrafo: "5. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi internazionali su servizi e proprieta' intellettuale nella misura in cui essi non rientrino in detti paragrafi." 21) Dopo il titolo VII e' inserito il seguente titolo: "Titolo VII bis Cooperazione doganale Articolo 116 Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri. 22) Gli articoli da 117 a 120 sono sostituiti dagli articoli seguenti: "Articolo 117 La Comunita' e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunita' e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversita' delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessita' di mantenere la competitivita' dell'economia della Comunita'. Essi ritengono che una tale evoluzione risultera' sia dal funzionamento del mercato comune, che favorira' l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Articolo 118 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 117, la Comunita' sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: - miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, - condizioni di lavoro, - informazione e consultazione dei lavoratori, - integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 127, - parita' tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. A tal fine il Consiglio puo' adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni. Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, puo' adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale. 3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori: - sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, - protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, - rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa le cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, - condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunita', - contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo. 4. Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3. In tal caso si assicura che, al piu' tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero ne' al diritto di serrata. Articolo 118 A 1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitare il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria. 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volonta' di avviare il processo previsto dall'articolo 118 B. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione. Articolo 118 B 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario puo' condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 118, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 118, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimita'. Articolo 118 C Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 117 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: - l'occupazione; - il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro; - la formazione e il perfezionamento professionale; - la sicurezza sociale; - la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; - l'igiene del lavoro; - il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale. Articolo 119 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parita' delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parita' tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parita' non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Articolo 119 A Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito. Articolo 120 La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 117, compresa la situazione demografica nella Comunita'. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Il Parlamento europeo puo' invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale." 23) L'articolo 125 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 125 Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo." 24) All'articolo 127, il paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri." 25) All'articolo 128, il paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. La Comunita' tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversita' delle sue culture." 26) L'articolo 129 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 129 1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' della Comunita' e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione della Comunita', che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanita' pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonche' l'informazione e l'educazione in materia sanitaria. La Comunita' completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione. 2. La Comunita' incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione puo' prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento. 3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanita' pubblica. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale del Comitato delle Regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando: a) misure che fissino parametri elevati di qualita' e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive piu' rigorose; b) in deroga all'articolo 43, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanita' pubblica; c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' altresi' adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo. 5. L'azione comunitaria nel settore della sanita' pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue." 27) L'articolo 129 A e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 129 A 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunita' contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonche' a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attivita' comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. 3. La Comunita' contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). 5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione piu' rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione." 28) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, la prima parte del terzo trattino e' sostituita dal testo seguente: "- puo' appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilita', garanzie di prestito o abbuoni di interesse;". 29) L'articolo 129 D e' modificato come segue: a) il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni". b) il terzo comma e' soppresso. 30) All'articolo 130 A, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: "In particolare la Comunita' mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo della varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali." 31) All'articolo 130 E, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni". 32) All'articolo 130 I, il primo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunita'." 33) L'articolo 130 O e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 130 O Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 130 N. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 130 J, 130 K e 130 L. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati." 34) All'articolo 130 R, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nella varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo." 35) L'articolo 130 S e' modificato come segue: a) Il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunita' per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130 R."; b) La parte introduttiva del paragrafo 2 e' sostituita dal testo seguente: "2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 100 A, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta:"; c) Il primo comma del paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere." 36) All'articolo 130 W, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 U. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali." 37) All'articolo 137 e' aggiunto il comma seguente: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecento." 38) L'articolo 138 e' modificato come segue: a) nel paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri." b) e aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita', il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri". 39) L'articolo 151 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 151 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri e' responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 191 A, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualita' di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualita' di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici." 40) All'articolo 158, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina e' approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione." 41) All'articolo 163, e' inserito come primo comma il seguente comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente." 42) All'articolo 173, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative." 43) L'articolo 188 C e' modificato come segue: a) Il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e ' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee."; b) Il primo comma del paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'."; c) Il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni della Comunita', nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunita' e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. La altre istituzioni della Comunita', gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunita', le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunita', il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunita' gestite dalla Banca." 44) L'articolo 189 B e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 189 B 1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue. 2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo: - se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, puo' adottare l'atto proposto cosi' emendato; - se il Parlamento europeo non propone emendamenti, puo' adottare l'atto proposto; - adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione comune o non si e' pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformita' con la posizione comune; b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato; c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo cosi' emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. 3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune cosi' emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimita' sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione. 4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. 5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato. 6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato. 7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." 45) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 191 A 1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3. 2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. 3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti." 46) All'articolo 198 e' aggiunto il seguente comma: "Il Comitato puo' essere consultato dal Parlamento europeo." 47) All'articolo 198 A, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "I membri del Comitato nonche' un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo." 48) All'articolo 198 B, il secondo comma e' sostituto dal testo seguente: "Esso stabilisce il proprio regolamento interno." 49) L'articolo 198 C e' modificato come segue: a) Il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle Regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera"; b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente comma: "Il Comitato delle Regioni puo' essere consultato dal Parlamento europeo." 50) All'articolo 205, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria." 51) All'articolo 206, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo 188 C, paragrafo 1, secondo comma, nonche' le pertinenti relazioni speciali della Corte." 52) L'articolo 209 A e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 209 A 1. La Comunita' e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attivita' illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunita' stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunita', le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunita' contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorita' competenti. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunita', al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo." 53) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 213 A 1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attivita' della Comunita'. 2. L'elaborazione delle statistiche della Comunita' presenta i caratteri dell'imparzialita', dell'affidabilita', dell'obiettivita'', dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici." 54) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 213 B 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti al presente trattato o sulla base del medesimo. 2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni." 55) All'articolo 227, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularita', dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunita'. Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrita' e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni." 56) L'articolo 228 e' modificato come segue: a) il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimita'."; b) Il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda un settore per il quale e' richiesta l'unanimita' sul piano interno, nonche' per gli accordi di cui all'articolo 238. In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunita' in un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 238, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. Il Parlamento europeo e' immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunita' nell'ambito di un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 238." 57) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 236 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, il paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimita' sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione." 58) Il protocollo sulla politica e l'accordo sulla politica sociale allo stesso allegato sono soppressi. 59) Il protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle Regioni sono soppressi.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 10, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina e' approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione." 2) All'articolo 13, e' inserito come primo comma il seguente comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente". 3) All'articolo 20 e' aggiunto il seguente comma: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecento." 4) L'articolo 21 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri". b) e' aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita', il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri". 5) L'articolo 30 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 30 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri e' responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno." 6) All'articolo 33, il quarto comma e' sostituito dal seguente testo: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative". 7) L'articolo 45 ter e' modificato come segue: a) Il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee." b) Il primo comma del paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'."; c) Il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente testo: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni della Comunita', nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunita' e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. Le altre istituzioni della Comunita', gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunita', le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunita', il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunita' gestite dalla Banca." 8) All'articolo 78 ter, il primo comma e' sostituito dal seguente testo: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti di bilancio siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria." 9) All'articolo 78 ottavo, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 78 quinto, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo 45 C, paragrafo 1, secondo comma, nonche' le pertinenti relazioni speciali della Corte." 10) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 96 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 28, quarto comma, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 28, quarto comma. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimita' sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione."

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4 Il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 107 e' aggiunto il seguente comma: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecento." 2) L'articolo 108 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri". b) e' aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita', il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri." 3) L'articolo 121 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 121 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri e' responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno." 4) All'articolo 127, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina e' approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione". 5) All'articolo 132 e' inserito il seguente comma come primo comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente". 6) All'articolo 146, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative". 7) L'articolo 160 C e' modificato come segue: a) il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "La Corte dei conti presenta al Parlamento e al Consiglio europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee."; b) il primo comma del paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'."; c) Il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni della Comunita', nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunita' e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. La altre istituzioni della Comunita', gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunita', le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunita', il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunita' gestite dalla Banca." 8) All'articolo 170 e' aggiunto il seguente comma: "Il comitato puo' essere consultato dal Parlamento europeo". 9) All'articolo 179, primo comma e' sostituito dal seguente testo: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Gli stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria." 10) All'articolo 180 B, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo 160 C, paragrafo 1, secondo comma, nonche' le pertinenti relazioni speciali della Corte." 11) E' inserito il seguente articolo: "Articolo 204 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 118, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 118, paragrafo 2. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimita' sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione."

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5 L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: "In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'." 2) All'articolo 6, paragrafo 1, dopo il quinto trattino e' inserito il seguente trattino: "- membro del Comitato delle Regioni,". 3) All'articolo 7, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale e' disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali." 4) L'articolo 11 e' sostituito dal testo seguente: "Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia." 5) All'articolo 12, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo."

Trattato - art. 6

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