LEGGE 16 giugno 1998, n. 209
ARTICOLO 6 Il trattato che istituisce la Comunita' europea, compresi i suoi allegati e i suoi protocolli, e' modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di talune delle sue disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All'articolo 3, lettera a), la parola "l'abolizione" e' sostituita da "il divieto". 2) L'articolo 7 e' abrogato. 3) L'articolo 7 A e' modificato come segue: a) il primo e il secondo comma sono numerati e diventano cosi' i paragrafi 1 e 2; b) nel nuovo paragrafo 1, sono soppressi i riferimenti all'articolo 7 B, all'articolo 70, paragrafo 1 e all'articolo 100 B; c) e' aggiunto un paragrafo 3 con il testo del secondo comma dell'articolo 7 B, cosi' redatto: "3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.". 4) L'articolo 7 B e' abrogato. 5) L'articolo 8 B e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole ", dovra' adottare entro il 31 dicembre 1994,", sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio ..." e' inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo" la virgola e' sostituita da un punto e virgola; b) al paragrafo 2, prima frase, il riferimento all'"articolo138, paragrafo 3" diventa un riferimento all'"articolo 138, paragrafo 4"; c) al paragrafo 2, seconda frase, le parole ", dovra' adottare entro il 31 dicembre 1994," sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio ..." e' inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo" la virgola e' sostituita da un punto e virgola. 6) All'articolo 8 C, seconda frase, le parole "Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno" sono sostituite da "Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano". 7) All'articolo 8 E, primo comma le parole "entro il 31 dicembre 1993 e in seguito" sono soppresse. 8) All'articolo 9, paragrafo 2 le parole "Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 ..." sono sostituite da "Le disposizioni dell'articolo 12 e del capo 2 ...". 9) All'articolo 10, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1 rimane senza numero. 10) L'articolo 11 e' abrogato. 11) Al capo 1, Unione doganale, il titolo "Sezione 1 - Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri" e' soppresso. 12) L'articolo 12 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.". 13) Gli articoli da 13 a 17 sono abrogati. 14) Il titolo "Sezione 2 - Fissazione della tariffa doganale comune" e' soppresso. 15) Gli articoli da 18 a 27 sono abrogati. 16) L'articolo 28 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 28 I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.". 17) Nella parte introduttiva dell'articolo 29, le parole "della presente sezione" sono sostituite da "del presente capo". 18) Nel titolo del capo 2, la parola "ABOLIZIONE" e' sostituita da "DIVIETO". 19) All'articolo 30, le parole "Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate" sono sostituite da "Sono vietate". 20) Gli articoli 31, 32 e 33 sono abrogati. 21) All'articolo 34, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero. 22) L'articolo 35 e' abrogato. 23) All'articolo 36, le parole "Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi" sono sostituite da "Le disposizioni degli articoli 30 e 34". 24) L'articolo 37 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, primo comma, la parola "progressivo" e le parole "alla fine del periodo transitorio" sono soppresse; b) al paragrafo 2, la parola "all'abolizione" e' sostituita da "al divieto"; c) i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3; d) nel nuovo paragrafo 3, le parole "avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie" sono soppresse e la virgola che precede questo testo e' sostituita da un punto. 25) L'articolo 38 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, prima frase, il riferimento all'allegato II e' sostituito con un riferimento all'allegato I e la seconda frase che comincia con "Tuttavia, nel termine di due anni ..." e' soppressa; b) al paragrafo 4, le parole "degli Stati membri" sono soppresse. 26) L'articolo 40 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2, 3 e 4 diventano i paragrafi 1, 2 e 3; b) nel nuovo paragrafo 1, primo comma, le parole "sara' creata" sono sostituite da "e' creata"; c) nel nuovo paragrafo 2, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi "paragrafo 1"; d) nel nuovo paragrafo 3, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi "paragrafo 1". 27) L'articolo 43 e' modificato come segue: a) al paragrafo 2, terzo comma, le parole "all'unanimita' durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "a maggioranza qualificata"; b) ai paragrafi 2 e 3, il rinvio all'"articolo 40, paragrafo 2" deve leggersi "articolo 40, paragrafo 1". 28) Gli articoli 44 e 45, nonche' l'articolo 47 sono abrogati. 29) All'articolo 48, paragrafo 1, le parole "al piu' tardi al termine del periodo transitorio" sono soppresse. 30) L'articolo 49 e' modificato come segue: a) nella parte introduttiva, le parole "Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio" sono sostituite da "Il Consiglio, ..." e la parola "progressivamente" e' soppressa; b) alle lettere b) e c) rispettivamente, le parole ", in base ad un piano progressivo," sono soppresse. 31) L'articolo 52, primo comma, e' modificato come segue: a) nella prima frase, le parole "vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "vengono vietate"; b) nella seconda frase, le parole "Tale graduale soppressione" sono sostituite da "Tale divieto". 32) L'articolo 53 e' abrogato. 33) L'articolo 54 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2; b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della liberta' di stabilimento" sono sostituite da "Per realizzare la liberta' di stabilimento". 34) All'articolo 59, primo comma, le parole "sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "sono vietate". 35) All'articolo 61, paragrafo 2, le parole "liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali" sono sostituite da "liberalizzazione della circolazione dei capitali". 36) L'articolo 62 e' abrogato. 37) L'articolo 63 e' modificato come segue: a) il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2; b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio," sono sostituite da "Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio," e le parole "deliberando all'unanimita' fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata"; c) nel nuovo paragrafo 2, le parole "Nelle proposte e decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2" sono sostituite da "Nelle direttive di cui al paragrafo 1". 38) All'articolo 64, primo comma, le parole "63, paragrafo 2" sono sostituite da "63, paragrafo 1". 39) Gli articoli da 67 a 73 A, l'articolo 73 E e l'articolo 73 H sono abrogati. 40) All'articolo 75, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 3 diventa il paragrafo 2. 41) All'articolo 76, le parole "all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione". 42) L'articolo 79 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole "Entro e non oltre il termine della seconda tappa devono essere abolite ..." sono sostituite da "Devono essere abolite ..."; b) al paragrafo 3, le parole ", entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato," sono soppresse. 43) All'articolo 80, paragrafo 1, le parole "A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto ..." sono sostituite da "E' fatto divieto ...". 44) All'articolo 83, le parole "restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale" sono sostituite da "restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale". 45) All'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, le parole "procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3" sono sostituite da "procedura di cui all'articolo 75". 46) All'articolo 87, i due commi del paragrafo 1 sono fusi in un unico paragrafo. Questo nuovo paragrafo e' cosi' redatto: "1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo". 47) All'articolo 89, paragrafo 1, le parole ", fin dall'entrata in funzione," sono soppresse. 48) Dopo l'articolo 90, il titolo "Sezione 2 - Pratiche di dumping" e' soppresso. 49) L'articolo 91 e' abrogato. 50) Prima dell'articolo 92, il titolo "Sezione 3" e' sostituito da "Sezione 2". 51) All'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la seconda frase che comincia con "Tuttavia, gli aiuti alla costruzione navale ..." e che termina con "... nei confronti dei paesi terzi," e' soppressa e il resto della lettera c) si conclude con una virgola. 52) All'articolo 95, il terzo comma e' soppresso. 53) Gli articoli 97 e 100 B sono abrogati. 54) All'articolo 101, secondo comma, le parole "deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata". 55) All'articolo 109 E, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, sono soppresse le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 73 E,". 56) L'articolo 109 F e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "su raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei governatori delle banche centrali della Comunita' europea (in appresso denominato "comitato dei governatori"), o del consiglio dell'IME" sono sostituite da "su raccomandazione del consiglio dell'IME"; b) al paragrafo 1, il quarto comma, il cui testo e' "Il comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda frase", e' soppresso; c) al paragrafo 8, il secondo comma, il cui testo e' "Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1 gennaio 1994, come riferimenti al comitato dei governatori", e' soppresso. 57) L'articolo 112 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, primo comma, le parole "prima del termine del periodo transitorio" sono soppresse; b) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "il Consiglio stabilisce, all'unanimita' fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata". 58) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito". 59) All'articolo 130 D, secondo comma, le parole "Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione ..." sono sostituite da "Un Fondo di coesione e' istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura, per l'erogazione ...". 60) All'articolo 130 S, paragrafo 5, secondo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformita' dell'articolo 130 D" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito in conformita' dell'articolo 130 D". 61) All'articolo 130 W, paragrafo 3, l'espressione "Convenzione ACP- CEE" e' sostituita da "Convenzione ACP-CE". 62) All'articolo 131, primo comma, le parole "il Belgio" e "l'Italia" sono soppresse ed il riferimento all'allegato IV e' sostituito con un riferimento all'allegato II. 63) L'articolo 133 e' modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole "dell'eliminazione totale" sono sostituite da "del divieto" e la parola "progressivamente" e' soppressa; b) al paragrafo 2, le parole "progressivamente soppressi" sono sostituite da "vietati" e i riferimenti agli articoli 13, 14, 15 e 17 sono soppressi, per cui il paragrafo termina con "..... conformemente alle disposizioni dell'articolo 12." c) al paragrafo 3, secondo comma, le parole "I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli ..." sono sostituite da "I dazi di cui al comma precedente non possono eccede ..." e la seconda frase che inizia con "La percentuale e il ritmo" e termina con "nel paese o territorio importatore" e' soppressa; d) al paragrafo 4, le parole "al momento dell'entrata in vigore del presente trattato" sono soppresse. 64) L'articolo 136 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 136 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita', e basandosi sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalita' e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita'.". 65) L'articolo 138 e' modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi: a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e' inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono cosi' redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'."; b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, e' inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 e' cosi' redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 66) All'articolo 158, il paragrafo 3 e' soppresso. 67) All'articolo 166, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 68) All'articolo 188 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ..." e' soppresso. 69) All'articolo 197, il secondo comma, che inizia con "Il comitato annovera ...", e' soppresso. 70) All'articolo 207, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi. 71) Al posto dell'articolo 212, e' inserito il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto il nuovo articolo 212 e' cosi' redatto: "Articolo 212 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunita' europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita'.". 72) Al posto dell'articolo 218 e' inserito il testo dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto, il nuovo articolo 218 e' cosi' redatto: "Articolo 218 La Comunita' gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.". 73) All'articolo 221, le parole "gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano ..." sono sostituite da "gli Stati membri applicano ...". 74) All'articolo 223, i paragrafi 2 e 3 sono fusi e sostituiti dal testo seguente: "2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).". 75) L'articolo 226 a' abrogato. 76) L'articolo 227 e' modificato come segue: a) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato IV e' sostituito da un riferimento all'allegato II; b) dopo il paragrafo 4 e' inserito un nuovo paragrafo, cosi' redatto: "5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; c) l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6 e la lettera d) riguardante le isole Aland e' soppressa; la lettera c) termina con un punto. 77) All'articolo 229, primo comma, le parole "gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite". 78) All'articolo 234, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione". 79) Prima dell'articolo 241, il titolo "Insediamento delle istituzioni" e' soppresso. 80) Gli articoli da 241 a 246 sono abrogati. 81) All'articolo 248 e' aggiunto il nuovo comma seguente: "In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.". II. Allegati 1) L'allegato I "Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del trattato" e' soppresso. 2) L'allegato II "Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato" diventa l'allegato I e il riferimento all'"allegato II del trattato" di cui ai numeri ex 22.08 e ex 22.09 diventa un riferimento all'"allegato I del trattato". 3) L'allegato III "Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 73 H del trattato" e' soppresso. 4) L'allegato IV "Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato" diventa l'allegato II. Esso e' aggiornato ed e' cosi' redatto: "ALLEGATO II PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE cui si applicano le disposizioni della Parte quarta del trattato - Groenlandia, - Nuova Caledonia e dipendenze, - Polinesia francese, - Terre australi ed antartiche francesi, - Isole Wallis e Futuna, - Mayotte, - Saint-Pierre e Miquelon, - Aruba, - Antille olandesi: - Bonaire, - Curacao, - Saba, - Sint Eustatius, - Sint Maarten, - Anguilla, - Isole Cayman, - Isole Falkland, - Georgia del Sud ed isole Sandwich del Sud, - Montserrat, - Pitcairn, - Sant'Elena e dipendenze, - Territori dell'Antartico britannico, - Territori britannici dell'Oceano indiano, - Isole Turks e Caicos, - Isole Vergini britanniche, - le Bermude.". III. Protocolli e altri atti 1) Sono abrogati i seguenti protocolli e atti: a) il protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee; b) il protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono; c) il protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia; d) il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo; e) il protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese; f) il protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati; g) il protocollo concernente l'applicazione del trattato che istituisce la Comunita' europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi; h) la Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita'; - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della nomenclatura di Bruxelles); - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde (ex 09.01 della nomenclatura di Bruxelles). 2) Alla fine del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, l'elenco dei firmatari e' soppresso. 3) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea e' modificato come segue: a) le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:" nonche' l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi; b) le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse; c) all'articolo 3, e' aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee; pertanto, questo nuovo quarto comma e' cosi' redatto: "Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'unanimita' di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti."; d) l'articolo 57 e' abrogato; e) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa; f) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 4) All'articolo 40 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, le parole "allegato al trattato che istiuisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee" sono soppresse. 5) All'articolo 21 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, le parole "allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee" sono soppresse. 6) Il protocollo concernente l'Italia e' modificato come segue: a) all'ultimo paragrafo, che inizia con le parole "RICONOSCONO in particolare che", il rinvio agli articoli 108 e 109 e' sostituito da un rinvio agli articoli 109 H e 109I; b) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 7) Il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri e' modificato come segue: a) nella parte introduttiva del punto 1: - le parole "al momento dell'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958"; - dopo le parole "alle importazioni" e' aggiunto il testo della lettera a); pertanto il testo che risulta da tale aggiunta e' cosi' redatto: "alle importazioni nei paesi del Benelux di merci originarie e provenienti dal Suriname o dalle Antille olandesi"; b) al punto 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse; c) al punto 3, le parole "Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del trattato, gli Stati membri trasmettono ..." sono sostituite da "Gli stati membri trasmettono ..."; d) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 8) Il protocollo sulle importazioni nella Comunita' europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi e' modificato come segue: a) la formula conclusiva "IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa; b) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 9) Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, l'articolo 3 e' soppresso.
Trattato - art. 7
ARTICOLO 7 Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, compresi i suoi allegati, i protocolli e altri atti ad esso connessi, e' modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete del trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All'articolo 2, secondo comma la parola "progressiva" e' soppressa. 2) All'articolo 4, parte introduttiva le parole "aboliti e" sono soppresse. 3) L'articolo 7 e' modificato come segue: a) al primo trattino, le parole "un'ALTA AUTORITA', appresso denominata la "Commissione"", sono sostituite da "una COMMISSIONE"; b) al secondo trattino, le parole "un'ASSEMBLEA COMUNE, appresso denominata il "Parlamento europeo"", sono sostituite da "un PARLAMENTO EUROPEO"; c) al terzo trattino, le parole "un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, appresso denominato il "CONSIGLIO"" sono sostituite da "un CONSIGLIO". 4) All'articolo 10, il paragrafo 3 e' soppresso. 5) All'articolo 16, il primo e il secondo comma sono soppressi. 6) L'articolo 21 e' modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi: a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e' inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono cosi' redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'." b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, e' inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 e' cosi' redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 3 del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 3 del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 7) All'articolo 32 bis, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 8) All'articolo 45 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ...," e' soppresso. 9) All'articolo 50, il testo adattato dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica e' inserito come nuovi paragrafi 4 e 5; pertanto, questi nuovi paragrafi 4 e 5 sono cosi' redatti: "4. La parte delle spese del bilancio delle Comunita' coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 e' fissata in 18 milioni di unita' di conto. La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunita'. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del presente trattato. 5. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese di bilancio delle Comunita' e' attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio, conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma dell'articolo 209, lettera b) del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo 183, lettera b) del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.". 10) L'articolo 52 e' abrogato. 11) Al posto dell'articolo 76 e' inserito il testo adattato dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto, questo nuovo articolo 76 e' cosi' redatto: "Articolo 76 La Comunita' gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee.". 12) L'articolo 79 e' modificato come segue: a) alla seconda frase del primo comma, la parte di frase che inizia con "per quanto concerne la Sarre ..." e' soppressa e il punto e virgola e' sostituito da un punto; b) dopo il primo comma, e' inserito un secondo comma cosi' redatto: "Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; c) nell'attuale secondo comma, nella parte introduttiva, le parole "In deroga al comma precedente:" sono sostituite da "In deroga ai commi precedenti"; d) nell'attuale secondo comma, la lettera d) riguardante le isole Aland e' soppressa. 13) All'articolo 84, le parole "del trattato e dei suoi allegati, dei protocolli allegati e della Convenzione sulle disposizioni transitorie" sono sostituite da "del trattato e dei suoi allegati e dei protocolli allegati." 14) L'articolo 85 e' abrogato. 15) All'articolo 93, le parole "l'Organizzazione europea di cooperazione economica" sono sostituite da "l'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico". 16) All'articolo 95, terzo comma, le parole "Scaduto il periodo transitorio previsto dalla Convenzione sulle disposizioni transitorie, se difficolta' impreviste ..." sono sostituite da "Se difficolta' impreviste ...". 17) All'articolo 97, il testo "Il presente trattato e' concluso per la durata di ciqnuant'anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" e' sostituito da "Il presente trattato scade il 23 luglio 2002.". II. Testo dell'allegato III "Acciai speciali" Alla fine dell'allegato III, le iniziali dei plenipotenziari dei capi di Stato e di governo sono soppresse. III. Protocolli e altri atti allegati al trattato 1) Sono abrogati i seguenti atti: a) lo scambio di lettere tra il governo della Repubblica federale tedesca e il governo della Repubblica francese in riguardo della Saar; b) la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. 2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' modificato come segue: a) i titoli I e II del protocollo sono sostituiti dal testo dei titoli I e II del protocollo sulla Corte di giustizia della Comunita' europea allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea; b) l'articolo 56 e' abrogato e il titolo "Disposizione transitoria" che lo precede e' soppresso; c) l'elenco dei firmatari e' soppresso. 3) Il protocollo sulle relazioni con Il Consiglio d'Europa e' modificato come segue: a) l'articolo 1 e' abrogato; b) l'elenco dei firmatari e' soppresso.
Trattato - art. 8
ARTICOLO 8 Il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, compresi i suoi allegati e protocolli, e' modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato 1) All'articolo 76, secondo comma, le parole "a decorrere dall'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "a decorrere dal 1 gennaio 1958,". 2) Nella parte introduttiva del primo comma dell'articolo 93, le parole "Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione ..." sono sostituite da "Gli Stati membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione ...". 3) Gli articoli 94 e 95 sono abrogati. 4) All'articolo 98, secondo comma, le parole "Entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio ..." sono sostituite da "Il Consiglio, ...". 5) L'articolo 100 e' abrogato. 6) L'articolo 104 e' modificato come segue: a) al primo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "successivamente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione"; b) al secondo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente trattato," sono sostituite da "successivamente alle date indicate nel comma precedente,". 7) L'articolo 105 e' modificato come segue: a) al primo comma, le parole "conclusi, prima dell'entrata in vigore del trattato stesso," sono sostituite da "conclusi prima del 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione,". Alla fine dello stesso comma, le parole "dall'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "dalle suddette date"; b) al secondo comma, le parole "conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione,". 8) All'articolo 106, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione". 9) L'articolo 108 e' modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto contiunua ad applicarsi: a) al posto degli articoli 1 e 2, diventati sorpassati a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e' inserito il testo degli articoli 1 e 2 di questo stesso atto come paragrafi 1 e 2; i nuovi paragrafi 1 e 2 sono cosi' redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'."; b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, e' inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 e' cosi' redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni."; c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 4 del presente trattato, diventa il paragrafo 4; d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 4 del presente trattato, diventa il paragrafo 5. 10) All'articolo 127, il paragrafo 3 e' soppresso. 11) All'articolo 138, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995". 12) All'articolo 160 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine ..." e' soppresso. 13) All'articolo 181, il secondo, il terzo e il quarto comma sono soppressi. 14) Al posto dell'articolo 191, e' inserito il testo adattato dell'articolo 28,primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto, il nuovo articolo 191 e' cosi' redatto: "Articolo 191 La Comunita' gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee.". 15) L'articolo 198 e' modificato come segue: a) dopo il secondo comma, e' inserito un terzo comma cosi' redatto: "Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."; b) all'attuale terzo comma, la lettera e) riguardante le isole Aland e' soppressa. 16) All'articolo 199, primo comma, le parole "e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "e dell'Organizzazione mondiale del commercio". 17) Il titolo VI, "Disposizioni relative al periodo iniziale", comprendente la sezione 1, "Insediamento delle istituzioni", la sezione 2, "Prime disposizioni per l'applicazione del trattato" e la sezione 3, "Disposizioni applicabili a titolo transitorio", nonche' gli articoli da 209 a 223, e' abrogato. 18) All'articolo 225 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.". II. Allegati L'allegato V, "Programma iniziale di ricerche e di insegnamento di cui all'articolo 215 del trattato", compresa la tabella "Ripartizione per grandi rubriche ...", e' soppresso. III. Protocolli 1) Il protocollo relativo all'applicazione del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi e' soppresso. 2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato come segue: a) le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:",nonche' l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi; b) le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse; c) all'articolo 3, e' aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee; pertanto, questo nuovo quarto comma e' cosi' redatto: "Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti."; d) l'articolo 58 e' abrogato; e) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa; f) l'elenco dei firmatari e' soppresso.
Trattato - art. 9
ARTICOLO 9 1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano a conservare gli elementi essenziali delle loro disposizioni, la Convenzione del 25 marzo 1957 relativa a talune istituzioni comuni alle Comunita' europee e il trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee sono abrogati, ad eccezione del protocollo di cui al paragrafo 5. 2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti dal trattato che istituisce la Comunita' europea, dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati e dal presente articolo. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato che istituisce la Comunita' europea e dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica sono esercitate da un comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni degli articoli 193 e 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. I funzionari e altri agenti delle Comunita' europee fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunita' e ad essi si applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo 212 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 4. Le Comunita' europee godono sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite nel protocollo di cui al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale, europea per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti. 5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, e' inserito un articolo 23, quale era previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo; tale articolo e' cosi' redatto: "Articolo 23 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea sara', inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, non dara' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. 6. Le entrate e le spese della Comunita' europea, le spese d'amministrazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunita' europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunita' europee, alle condizioni rispettivamente previste dai trattati che istituiscono le tre Comunita'. 7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunita' europea, dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dell'articolo 1, secondo comma del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato del Lussemburgo che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' europee.
Trattato - art. 10
ARTICOLO 10 1. L'abrogazione o la soppressione in questa Parte di disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento di talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti giuridici delle disposizioni di tali trattati, in particolare quelli risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, ne' di quelle dei trattati di adesione. 2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore adottati sulla base dei suddetti trattati. 3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione del 25 marzo 1957 relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee e l'abrogazione del trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.
Trattato - art. 11
ARTICOLO 11 Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e all'esercizio di tali competenze, si applicano alle disposizioni della presente Parte e del protocollo sui privilegi e sulle immunita' di cui all'articolo 9, paragrafo 5.
Trattato - art. 12
ARTICOLO 12 1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea, quali modificati dalle disposizioni del presente trattato, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato, che ne costituiscono parte integrante. 2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' tra gli stessi, sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali trattati contenuti negli altri trattati comunitari. 3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati di cui al paragrafo 2 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del trattato secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'articolo 6. 4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi degli articoli dei trattati di cui agli articoli 7 e 8 si intendono riferiti a quei paragrafi per i quali alcune disposizioni degli articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova numerazione.
Trattato - art. 13
ARTICOLO 13 Il presente trattato e' concluso per un periodo illimitato.
Trattato - art. 14
ARTICOLO 14 1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica e' depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalita'.
Trattato - art. 15
ARTICOLO 15 Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto ad Amsterdam, addi' due ottobre millenovecentonovantasette.
Trattato - Allegato
ALLEGATO Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 12 del trattato di Amsterdam A. Trattato sull'Unione europea Numerazione precedente _ Nuova numerazione _ Titolo I _ Titolo I Articolo A _ Articolo 1 Articolo B _ Articolo 2 Articolo C _ Articolo 3 Articolo D _ Articolo 4 Articolo E _ Articolo 5 Articolo F _ Articolo 6 Articolo F.1 () _ Articolo 7 _ Titolo II _ Titolo II Articolo G _ Articolo 8 _ Titolo III _ Titolo III Articolo H _ Articolo 9 _ Titolo IV _ Titolo IV Articolo I _ Articolo 10 _ Titolo V () _ Titolo V Articolo J.1 _ Articolo 11 Articolo J.2 _ Articolo 12 Articolo J.3 _ Articolo 13 Articolo J.4 _ Articolo 14 Articolo J.5 _ Articolo 15 Articolo J.6 _ Articolo 16 Articolo J.7 _ Articolo 17 _ Articolo J.8 _ Articolo 18 Articolo J.9 _ Articolo 19 Articolo J.10 _ Articolo 20 Articolo J.11 _ Articolo 21 Articolo J.12 _ Articolo 22 Articolo J.13 _ Articolo 23 Articolo J.14 _ Articolo 24 Articolo J.15 _ Articolo 25 Articolo J.16 _ Articolo 26 Articolo J.17 _ Articolo 27 Articolo J.18 _ Articolo 28 _ Titolo VI () _ Titolo VI Articolo K.1 _ Articolo 29 Articolo K.2 _ Articolo 30 Articolo K.3 _ Articolo 31 Articolo K.4 _ Articolo 32 Articolo K.5 _ Articolo 33 Articolo K.6 _ Articolo 34 Articolo K.7 _ Articolo 35 Articolo K.8 _ Articolo 36 Articolo K.9 _ Articolo 37 Articolo K.10 _ Articolo 38 Articolo K.11 _ Articolo 39 Articolo K.12 _ Articolo 40 Articolo K.13 _ Articolo 41 Articolo K.14 _ Articolo 42 _ Titolo VI bis () _ Titolo VII Articolo K.15 () _ Articolo 43 Articolo K.16 () _ Articolo 44 Articolo K.17 () _ Articolo 45 _ Titolo VII _ Titolo VIII Articolo L _ Articolo 46 _ Articolo M _ Articolo 47 Articolo N _ Articolo 48 Articolo O _ Articolo 49 Articolo P _ Articolo 50 Articolo Q _ Articolo 51 Articolo R _ Articolo 52 Articolo S _ Articolo 53 () Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam. () Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam. () Titolo ristrutturato dal trattato di Amsterdam. B. Trattato che istituisce la Comunita' europea Numerazione precedente _ Nuova numerazione _ Parte prima _ Parte prima Articolo 1 _ Articolo 1 Articolo 2 _ Articolo 2 Articolo 3 _ Articolo 3 Articolo 3 A _ Articolo 4 Articolo 3 B _ Articolo 5 Articolo 3 C () _ Articolo 6 Articolo 4 _ Articolo 7 Articolo 4 A _ Articolo 8 Articolo 4 B _ Articolo 9 Articolo 5 _ Articolo 10 Articolo 5 A () _ Articolo 11 Articolo 6 _ Articolo 12 Articolo 6 A () _ Articolo 13 Articolo 7 (abrogato) _ - Articolo 7 A _ Articolo 14 Articolo 7 B (abrogato) _ - Articolo 7 C _ Articolo 15 Articolo 7 D () _ Articolo 16 _ Parte seconda _ Parte seconda Articolo 8 _ Articolo 17 Articolo 8 A _ Articolo 18 Articolo 8 B _ Articolo 19 Articolo 8 C _ Articolo 20 Articolo 8 D _ Articolo 21 Articolo 8 E _ Articolo 22 _ Parte terza _ Parte terza Titolo I _ Titolo I Articolo 9 _ Articolo 23 Articolo 10 _ Articolo 24 Articolo 11 (abrogato) _ - _ Capo 1 _ Capo 1 Sezione 1 (soppressa) _ - Articolo 12 _ Articolo 25 Articolo 13 (abrogato) _ - Articolo 14 (abrogato) _ - Articolo 15 (abrogato) _ - Articolo 16 (abrogato) _ - Articolo 17 (abrogato) _ - Sezione 2 (soppressa) _ - Articolo 18 (abrogato) _ - Articolo 19 (abrogato) _ - Articolo 20 (abrogato) _ - Articolo 21 (abrogato) _ - Articolo 22 (abrogato) _ - Articolo 23 (abrogato) _ - Articolo 24 (abrogato) _ - Articolo 25 (abrogato) _ - Articolo 26 (abrogato) _ - Articolo 27 (abrogato) _ - Articolo 28 _ Articolo 26 Articolo 29 _ Articolo 27 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 30 _ Articolo 28 Articolo 31 (abrogato) _ - Articolo 32 (abrogato) _ - Articolo 33 (abrogato) _ - _ Articolo 34 _ Articolo 29 Articolo 35 (abrogato) _ - Articolo 36 _ Articolo 30 Articolo 37 _ Articolo 31 _ Titolo II _ Titolo II Articolo 38 _ Articolo 32 Articolo 39 _ Articolo 33 Articolo 40 _ Articolo 34 Articolo 41 _ Articolo 35 Articolo 42 _ Articolo 36 Articolo 43 _ Articolo 37 Articolo 44 (abrogato) _ - Articolo 45 (abrogato) _ - Articolo 46 _ Articolo 38 Articolo 47 (abrogato) _ - Titolo III _ Titolo III Capo 1 _ Capo 1 Articolo 48 _ Articolo 39 Articolo 49 _ Articolo 40 Articolo 50 _ Articolo 41 Articolo 51 _ Articolo 42 _ Capo 2 _ Capo 2 Articolo 52 _ Articolo 43 Articolo 53 (abrogato) _ Articolo 54 _ Articolo 44 Articolo 55 _ Articolo 45 Articolo 56 _ Articolo 46 Articolo 57 _ Articolo 47 Articolo 58 _ Articolo 48 _ Capo 3 _ Capo 3 Articolo 59 _ Articolo 49 Articolo 60 _ Articolo 50 Articolo 61 _ Articolo 51 Articolo 62 (abrogato) _ Articolo 63 _ Articolo 52 Articolo 64 _ Articolo 53 Articolo 65 _ Articolo 54 Articolo 66 _ Articolo 55 _ Capo 4 _ Capo 4 Articolo 67 (abrogato) _ - 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() Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam. (**) Titolo ristrutturato dal trattato di Amsterdam.
Protocollo
PROTOCOLLI A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO J.7 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO PRESENTE la necessita' di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto, HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che e' allegata al trattato sull'Unione europea. L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
Protocollo - art. 1
B. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonche' gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi piu' rapidamente in uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia, DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione europea, CONFERMANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto comunitario, TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca, TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi, RICONOSCENDO che, pertanto, e' necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, TENENDO CONTO della necessita' di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea, ARTICOLO 1 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato acquis di Schengen. Tale cooperazione e' realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituira' al suddetto Comitato esecutivo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri di cui all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen. Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunita' europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non e' comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna. Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita' dei Membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 A seguito della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica e' individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. Per quanto attiene alle parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica e' individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis. Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimita' dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati. In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunita' europea o all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonche' all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione. 2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sara' concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalita' relative all'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.
Protocollo - Allegato
ALLEGATO ACQUIS DI SCHENGEN 1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. 2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonche' l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi. 3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni. 4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonche' gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 7 A DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea, ARTICOLO 1 Nonostante l'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dalla Comunita' o dalla Comunita' e dai suoi Stati membri con uno o piu' Stati terzi, il Regno Unito e' autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di: a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati che sono Parti contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo e per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto comunitario, nonche' per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne e' responsabile il Regno Unito.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui nell'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finche' essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Gli altri Stati membri hanno la facolta' di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilita' di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea ne' qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunita' europea al Regno Unito e all'Irlanda, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea: ARTICOLO 1 Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalenti a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunita' a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario ne' costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo e' vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non puo' essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa puo' essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 5 A, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito e o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 73 P.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 L'Irlanda puo' notificare per iscritto al Presidente del Consiglio che non desidera piu' essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea, PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo, TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato sull'Unione europea: ARTICOLO 1 La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, si definisce maggioranza qualificata la stessa proporzione dei voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 Nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dalla Comunita' a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario ne' costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili alla Danimarca.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ne' a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunita' europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa decisione creera' un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonche' l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione. 2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da adottare.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito degli articoli J.3, paragrafo 1 e J.7 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa, ma non impedira' lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 La Danimarca puo' in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende piu' avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applichera' pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.
Protocollo
C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunita' europea PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, in base alle disposizioni dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; CONSIDERANDO che la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea da parte della Comunita' europea; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo O del trattato sull'Unione europea, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea; TENENDO PRESENTE che l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunita' europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali principi da parte di uno Stato membro; RAMMENDANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della Parte seconda del trattato che istituisce la Comunita' europea; TENENDO PRESENTE che il trattato che istituisce la Comunita' europea istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; RAMMENTANDO che la questione dell'estradizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione e' disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e dalla Convenzione del 27 settembre 1996, stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea; INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalita' diverse da quelle cui tende; CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalita' e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati; HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO UNICO Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi: a) se lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione; b) se e' stata avviata la procedura di cui all'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio non prende una decisione in merito; c) se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, ha constatato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino una violazione grave e persistente, ad opera di detto Stato, dei principi menzionati all'articolo F, paragrafo 1; d) se uno Stato membro cosi' decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne e' immediatamente informato; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.
Protocollo
PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E DI PROPORZIONALITA' LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita' sanciti nell'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunita' europea allo scopo di definire con piu' precisione i criteri della loro applicazione e assicurarne la stretta osservanza e attuazione coerente da parte di tutte le istituzioni; DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il piu' possibile vicino ai cittadini dell'Unione; TENENDO CONTO dell'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarieta'; HANNO CONFERMATO che l'azione delle istituzioni dell'Unione nonche' l'evoluzione dell'applicazione del principio di sussidiarieta' continueranno a ispirarsi alle conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto convenuto nel Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992 circa l'approccio generale all'applicazione del principio di sussidiarieta' e, a tal fine, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: (1) Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto del principio della sussidiarieta'. Assicura inoltre il rispetto del principio della proporzionalita', secondo il quale l'azione della Comunita' non va al di la' di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. (2) L'applicazione dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita' avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale; non deve ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe tenere conto dell'articolo F, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, secondo il quale "l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche". (3) Il principio di sussidiarieta' non rimette in questione le competenze conferite alla Comunita' dal trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia. I criteri di cui all'articolo 3 B, secondo comma del trattato, riguardano settori che non sono di esclusiva competenza della Comunita'. Il principio di sussidiarieta' da' un orientamento sul modo in cui tali competenze debbono essere esercitate a livello comunitario. La sussidiarieta' e' un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente che l'azione della Comunita', entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia piu' giustificata. (4) Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria sono esposte, onde giustificare la conformita' della proposta ai principi di sussidiarieta' e proporzionalita'; le regioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario puo' essere conseguito meglio dalla Comunita' devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi. (5) Affinche' l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarieta': gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali e percio' possono dunque essere meglio conseguiti mediante l'azione da parte della Comunita'. Per valutare se la condizione di cui sopra e' soddisfatta dovrebbero essere applicati i seguenti principi guida: - il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri; - le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessita' di correggere distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri; - l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri. (6) La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto piu' possibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo della misura e con la necessita' di un'efficace applicazione. La Comunita' legifera soltanto per quanto necessario. A parita' di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui all'articolo 189 del trattato, mentre sono vincolanti per lo Stato membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il risultato da raggiungere, lasciano alle autorita' nazionali facolta' di scelta riguardo alla forma e ai metodi. (7) Riguardo alla natura e alla portata dell'azione comunitaria, le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali, purche' sia garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonche' l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva l'esigenza di un'effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative per conseguire gli obiettivi delle misure. (8) Quando, in virtu' dell'applicazione del principio della sussidiarieta', la Comunita' non intraprende alcuna azione, gli Stati membri sono tenuti a conformare la loro azione alle norme generali enunciate all'articolo 5 del trattato, adottando tutte le misure idonee ad assicurare l'assolvimento degli obblighi loro incombenti in forza del trattato e astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato. (9) Fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione dovrebbe: - eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni; - giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarieta'; se necessario, la motivazione che accompagna la proposta fornira' dettagli a questo riguardo. Il finanziamento, totale o parziale, di azioni comunitarie con fondi del bilancio comunitario richiede una spiegazione; - tenere nel debito la necessita' che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle Comunita', sui governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire; - presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 3 B del trattato. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale. (10) Il Consiglio europeo tiene conto della relazione della Commissione di cui al paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della relazione sui progressi compiuti dall'Unione, che deve presentare al Parlamento europeo a norma dell'articolo D del trattato sull'Unione europea. (11) Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono all'esame della conformita' delle proposte della Commissione con le disposizioni dell'articolo 3 B del trattato, quale parte integrante dell'esame generale delle medesime. La presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale della Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio prevedono di apportare alla proposta. (12) Nel corso delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del trattato, il Parlamento europeo e' informato della posizione del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3 B del trattato mediante l'esposizione dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento europeo dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione e' giudicata in tutto o in parte non conforme all'articolo 3 B del trattato. (13) L'osservanza del principio di sussidiarieta' e' riveduta secondo le regole stabilite dal trattato.
Protocollo
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