LEGGE 16 giugno 1998, n. 209

Type Legge
Publication 1998-06-16
Ultimo aggiornamento 1998-07-06
State In force
Source Normattiva
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PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi, HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea: Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera a) del titolo III bis del trattato non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto comunitario e gli altri accordi internazionali pertinenti.

Protocollo

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e' direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societa', nonche' all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura un cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea: Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunita' e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Protocollo - art. 1

D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica PROTOCOLLO SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee, ARTICOLO 1 Alla data dell'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, nonostante l'articolo 157, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea, l'articolo 9, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 126, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, la Commissione sara' composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata, con l'introduzione di una nuova ponderazione dei voti o di un sistema di doppia maggioranza, in maniera accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di tutti i pertinenti elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli Stati membri che rinunciano alla possibilita' di nominare un secondo membro della Commissione.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Almeno un anno prima che il numero degli Stati membri dell'Unione sia superiore a venti, e' convocata una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri allo scopo di procedere ad un riesame globale delle disposizioni dei trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANISMI E SERVIZI DELLE COMUNITA' EUROPEE NONCHE' DI EUROPOL I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, VISTO l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, l'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, VISTO il trattato sull'Unione europea, RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi e servizi, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee, ARTICOLO UNICO a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo. b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo. c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo. d) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo. e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo. f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles. g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles. h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo. i) L'Istituto monetario europeo e la Banca centrale europea hanno sede a Francoforte. j) L'ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.

Protocollo

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che il controllo dei singoli Parlamenti nazionali sui rispettivi governi relativamente alle attivita' dell'Unione e' una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro, DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali alle attivita' dell'Unione europea e di potenziarne la capacita' di esprimere i loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunita' europee: I. Comunicazione di informazioni ai Parlamenti nazionali degli Stati membri 1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali degli Stati membri. 2. Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio a norma dell'articolo 151, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunita' europea, sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che i Parlamenti nazionali possono debitamente riceverle. 3. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una proposta legislativa o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea e la data in cui questa e' iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione, per l'adozione di un atto o per l'adozione di una posizione comune a norma dell'articolo 189 B o 189 C del trattato che istituisce la Comunita' europea, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune. II. Conferenza delle commissioni per gli affari europei 4. La Conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16/17 novembre 1989, puo' sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata. 5. La COSAC puo' esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente l'istituzione di uno spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle liberta' dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente al presente punto. 6. La COSAC puo' trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attivita' legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarieta', lo spazio di liberta', di sicurezza e di giustizia nonche' questioni relative ai diritti fondamentali. 7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

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