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LEGGE 30 luglio 1998, n. 291

Current text a fecha 1998-08-20

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 3, della convenzione stessa.

Art. 3

1.Con provvedimento del Ministro delle finanze e', ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, designata l'Amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26/07/95, RICHIAMANDO gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967, CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorita' competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunita' ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare a quelle contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, CONSIDERANDO che la salute, la moralita' e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, CONVINTI che e' necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, fatte salve le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, TENENDO PRESENTE che l'attivita' quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie e che e' pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione amministrativa in ambo i settori evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 Ai fini della presente Convenzione, si intendono per 1) "leggi nazionali", le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all'amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti: - la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare alle misure contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea; - il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o utilizzati a tal fine; 2) "dati personali", qualsiasi informazione riguardante un individuo identificato o identificabile; 3) "Stato membro che ha fornito i dati", uno Stato che inserisce dati nel Sistema informativo doganale.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 1. Le amministrazioni doganali degli Stati membri istituiscono e mantengono un Sistema informativo automatizzato comune a fini doganali, in appresso denominato "Sistema informativo doganale". 2. Il Sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo le disposizioni della presente convenzione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo piu' efficaci, mediante la rapida diffusione di informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 1. Il Sistema informativo doganale consiste in una base di dati centrale cui si puo' accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il Sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti: (i) merci; (ii) mezzi di trasporto; (iii) imprese; (iv) persone; (v) tendenze in materia di frode; (vi) disponibilita' di competenze professionali. 2. La Commissione provvede alla gestione tecnica dell'infrastruttura del Sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d'applicazione adottate in sede di Consiglio. La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all'articolo 16. 3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4 Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da (i) a (vi) dell'articolo 3 per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del Sistema. Nelle categorie (v) e (vi) dell'articolo 3 non devono figurare in nessun caso dati personali. Gli elementi inclusi riguardo alle persone, sono al massimo i seguenti: (i) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi; (ii) data e luogo di nascita; (iii) cittadinanza; (iv) sesso; (v) segni particolari oggettivi e permanenti; (vi) motivo dell'inclusione dei dati; (vii) azione proposta; (viii) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha gia' fatto uso di armi o di violenza ovvero e' sfuggita alle autorita'. Non sono comunque inclusi i dati a carattere personale elencati all'articolo 6, prima fase, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata "convenzione di Strasburgo 1981".

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5 1. I dati delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici. 2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da (i) a (iv) dell'articolo 3 possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attivita' illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6 1. Se le azioni suggerite di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono attuate, e' possibile raccogliere e trasmettere interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati: (i) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione; (ii) il luogo, l'ora o il motivo del controllo; (iii) l'itinerario e la destinazione del viaggio; (iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato; (v) il mezzo di trasporto utilizzato; (vi) gli oggetti trasportati; (vii) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della societa' e della persona. Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa. 2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette il controllo specifico, questo viene automaticamente convertito dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale e' riservato unicamente alle autorita' nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorita' nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorita' competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 l'elenco delle proprie autorita' competenti nominate a norma del paragrafo 1 per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorita', a quali dati puo' avere accesso e per quali scopi. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Tale accordo riveste la forma di un protocollo alla presente convenzione. La decisione degli Stati membri tiene conto di tutti gli accordi reciproci e di ogni parere dell'Autorita' comune di controllo di cui all'articolo 18, in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8 1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2; essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l'utilizzazione e' conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e deve tener conto del principio 5.5. della raccomandazione R(87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 3, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorita' nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 elenco delle autorita' competenti da esso nominate in conformita' del paragrafo 2. 4. I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorita' nazionali, diverse da quelle nominate ai sensi del paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali. Ciascuno Stato membro prende speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all'autorita' comune di controllo di cui all'articolo 18.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9 1. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'inserimento dei dati nel Sistema informativo doganale e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. 2. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'utilizzazione dei dati del Sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell'articolo 5 suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, e' disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato che utilizza tali dati.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10 1. Ciascuno Stato membro designa l'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del Sistema informativo doganale. 2. Tale amministrazione e' responsabile del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale nello Stato membro e prende le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione. 3. Gli Stati membri si comunicano vicendevolmente quale e' l'amministrazione competente di cui al paragrafo 1.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11 1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale. 2. Qualora uno Stato membro rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente convenzione, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri. 3. Se uno degli Stati membri dispone di prove indicanti che un dato e' di fatto inesatto, oppure che e' stato inserito o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli Stati membri della correzione o cancellazione effettuata. 4. Lo Stato membro che al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono inserite nel Sistema. 5. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorita' competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla correzione o alla cancellazione di dati del Sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorita' competenti, incluse quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 4 in materia di correzione o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12 1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessita' di conservarli riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti. 2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati puo' decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 15, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso e' limitato in conformita' del paragrafo 4. 3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese. 4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 15, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 16 o le autorita' di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalita', dopo di che i dati devono essere cancellati.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13 1. Gli Stati membri che intendano ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale adottano, entro la data di entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali sufficienti per raggiungere un livello di protezione dei dati personali pari almeno a quello risultante dai principi della convenzione di Strasburgo del 1981. 2. Uno Stato membro puo' ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o piu' autorita' di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 17. 3. Ai fini di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali, il Sistema informativo doganale e' assimilato, in ciascuno Stato membro, ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e ad ogni piu' rigorosa disposizione contenuta nella presente convenzione.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro fa si' che, in virtu' delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure, sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati a carattere personale del Sistema informativo doganale a fini diversi dallo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I dati possono essere copiati solo per fini tecnici, purche' tale operazione sia necessaria per la ricerca di informazioni ad opera delle autorita' di cui all'articolo 7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere trasferiti dal Sistema informativo doganale in altri registri nazionali.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15 1. I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere. Qualora le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorita' di controllo nazionale di cui all'articolo 17 decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina le procedure da seguire. Uno Stato membro che non abbia fornito i dati in questione puo' comunicare i dati soltanto se ha dato preliminarmente allo Stato membro che ha fornito i dati la possibilita' di prendere posizione. 2. Uno Stato membro cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali rifiuta tale accesso se questo puo' compromettere lo svolgimento del compito giuridico specificato nella relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure per proteggere i diritti e le liberta' di terzi. L'accesso e' rifiutato in ogni caso durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto. 3. In ciascuno Stato membro, chiunque puo', conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro interessato, richiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati qualora siano di fatto inesatti o siano stati inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale in violazione dello scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2 della presente convenzione o dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo 1981. 4. Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque puo', conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, adire il tribunale o l'autorita' competente a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in questione, oppure, se del caso, presentare un ricorso in relazione ai dati personali del Sistema informativo doganale che lo riguardano, al fine di: (i) far correggere o cancellare dati personali di fatto inesatti; (ii) far correggere o cancellare dati personali inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione; (iii) ottenere l'accesso ai dati personali; (iv) ottenere un indennizzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorita' competente, in merito ai punti (i), (ii) e (iii). 5. I riferimenti di cui al presente articolo e all'articolo 11, paragrafo 5, alla "decisione definitiva" non comportano l'obbligo, per uno Stato membro, di presentare un ricorso contro una decisione presa da un tribunale o da un'altra autorita' competente.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16 1. E' istituito un comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il comitato delibera all'unanimita' in merito alle disposizioni del paragrafo 2, primo trattino e a maggioranza dei due terzi in merito alle disposizioni del paragrafo 2, secondo trattino. Esso adotta il suo regolamento interno all'unanimita'. 2. Il comitato e' responsabile: - dell'attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione, fatti salvi i poteri delle autorita' di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1; - del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale sul piano tecnico e operativo. Esso prende tutte le iniziative necessarie per garantire che le misure di cui agli articoli 12 e 19 siano correttamente attuate in relazione al Sistema informativo doganale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il comitato puo' avere accesso diretto ai dati del Sistema informativo doganale e utilizzarli direttamente. 3. Il comitato deve riferire annualmente, ai sensi del VI titolo del trattato sull'Unione europea al Consiglio, in merito all'efficienza ed efficacia del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni. 4. La Commissione e' associata ai lavori del comitato.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17 1. Ciascuno Stato membro designa una o piu' autorita' nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel Sistema informativo doganale. Le autorita' di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza ed effettuare controlli esterni per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel Sistema informativo doganale non violino i diritti della persona interessata. A tal fine le autorita' nazionali di controllo hanno accesso al Sistema informativo doganale. 2. Chiunque puo' chiedere a qualsiasi autorita' nazionale di controllo di verificare i dati a carattere personale del Sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi e' stato o e' fatto. Tale diritto e' disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui e' fatta richiesta. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica e' effettuata in stretto coordinamento con l'autorita' nazionale di controllo di tale Stato membro.

Convenzione - art. 18

ARTICOLO 18 1. E' istituita un'autorita' comune di controllo composta di due rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dalle relative autorita' nazionali di controllo. 2. L'autorita' comune di controllo svolge il proprio compito secondo le disposizioni della presente convenzione e della convenzione di Strasburgo del 1981, tenendo conto della raccomandazione R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 3. All'autorita' comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del Sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficolta' di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorita' nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al Sistema da parte delle persone, nonche' formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi. 4. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorita' comune di controllo ha accesso al Sistema informativo doganale. 5. Le relazioni elaborate dall'autorita' comune di controllo sono trasmesse alle autorita' cui le autorita' nazionali di controllo presentano le loro relazioni.

Convenzione - art. 19

ARTICOLO 19 1. Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono prese: (i) dalle autorita' competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del Sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati; (ii) dal Comitato di cui all'articolo 16 per quanto riguarda il Sistema informativo doganale ed i terminali situati in una sede uguale a quella del Sistema informativo doganale ed utilizzati per i fini tecnici ed i controlli di cui al paragrafo 3. 2. In particolare, le autorita' competenti ed il comitato di cui all'articolo 16, prendono misure intese a: (i) impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati; (ii) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate; (iii) impedire l'inserzione non autorizzata dei dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei dati non autorizzata; (iv) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del Sistema informativo doganale mediante dispositivi per la trasmissione dei dati; (v) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del Sistema informativo doganale, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza; (vi) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorita' si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione; (vii) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel Sistema informativo doganale, quando e da chi, e verificare le consultazioni; (viii) impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti. 3. Il comitato di cui all'articolo 16 verifica l'interrogazione del Sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l'1% di tutte le ricerche effettuate viene controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli e' conservata nel Sistema, viene usata soltanto per lo scopo indicato dal comitato e dalle autorita' di controllo di cui agli articoli 17 e 18 ed e' cancellata dopo sei mesi.

Convenzione - art. 20

ARTICOLO 20 L'amministrazione doganale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della presente convenzione e' responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 19, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e peraltro della corretta attuazione della presente convenzione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, regolamenti e procedure di tale Stato membro.

Convenzione - art. 21

ARTICOLO 21 1. Ciascuno Stato membro e' responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalita' dei dati da esso inseriti nel Sistema informativo doganale. Ciascuno Stato membro e' altresi' tenuto all'osservanza dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981. 2. Ciascuno Stato membro e' responsabile secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure del danno arrecato ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale nello Stato membro in questione. La responsabilita' sussiste anche quando il danno e' stato arrecato dallo Stato membro che ha fornito dati inesatti o dati contrari alla presente convenzione. 3. Se lo Stato membro contro cui e' stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non e' lo Stato membro che li ha forniti, gli Stati membri interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo da rimborsare da parte del secondo al primo. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.

Convenzione - art. 22

ARTICOLO 22 1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi al funzionamento e alla utilizzazione del Sistema informativo doganale nel proprio territorio. 2. Le altre spese dovute all'attuazione della presente convenzione sono a carico degli Stati membri, ad eccezione di quelle indissociabili dal funzionamento del Sistema informativo doganale ai fini dell'applicazione delle normative doganale e agricola della Comunita'. La quota di ciascuno degli Stati membri e' determinata in funzione del rapporto esistente tra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui i costi sono stati sostenuti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per "prodotto nazionale lordo" si intende il prodotto nazionale lordo determinato conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, sull'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1), o alle disposizioni comunitarie che la modificano o sostituiscono. (1) GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

Convenzione - art. 23

ARTICOLO 23 Le informazioni fornite ai sensi della presente convenzione sono scambiate direttamente tra le autorita' degli Stati membri.

Convenzione - art. 24

ARTICOLO 24 1. La presente convenzione e' sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a tale formalita'.

Convenzione - art. 25

ARTICOLO 25 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente redatto dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti d'adesione sono depositari presso il depositario. 4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non e' ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Convenzione - art. 26

ARTICOLO 26 1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

Convenzione - art. 27

ARTICOLO 27 1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia. 2. Qualsiasi controversia, tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee, relativa all'applicazione della presente convenzione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia. FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.