Entrata in vigore della legge: 12-2-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo- art. 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE D'ETIOPIA. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale d'Etiopia, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' volte a favorire la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali, cosi' come la cooperazione tra i due Paesi nei campi dell'istruzione, delle arti e delle scienze.
Accordo- art. 2
Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi. Esse si informeranno reciprocamente sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Accordo- art. 3
Art. 3. - Ciascuna delle Parti contraenti assicurera' il funzionamento di istituzioni educative e culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio e incoraggera' la possibile creazione, con accordi separati, di tali nuove istituzioni in entrambi i Paesi. Le predette istituzioni usufruiranno di facilitazioni doganali e relative ad altri oneri volte a favorire il loro funzionamento e l'attivita' del loro personale. In tale quadro il funzionamento delle Scuole Italiane e dell'Istituto Italiano di Cultura in Addis Abeba, cosi' come lo stabilimento di simili istituzioni etiopiche in Italia, verranno incoraggiati. L'Istituto Italiano di Cultura promuovera' attivita' didattiche, di formazione e di promozione dell'editoria italiana, avvalendosi anche di associazioni e di enti locali. Le suddette attivita' verranno svolte nell'osservanza delle leggi e regolamenti del Paese in cui le istituzioni operano.
Accordo- art. 4
Art. 4. - Le Parti contraenti si impegnano a studiare le formalita' e le condizioni per l'equipollenza dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di ogni tipo, ordine e grado dell'altro Paese.
Accordo- art. 5
Art. 5. - Ciascuna delle Parti contraenti favorira' le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civilta' e espressioni piu' tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie universita' e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di lettorati e cattedre.
Accordo- art. 6
Art. 6. - Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.
Accordo- art. 7
Art. 7. - Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, tenendo conto di quelle concesse nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive universita' ed istituzioni scolastiche.
Accordo- art. 8
Art. 8. - Le due Parti collaboreranno al fine di impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali e di promuovere lo scambio di beni culturali e storici perduti o illegalmente trasferiti nei territori delle due Parti contraenti.
Accordo- art. 9
Art. 9. - Le due Parti incoraggeranno in particolare la collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi di rilievo. Esse inoltre scambieranno mostre di adeguato livello, rappresentative del patrimonio culturale ed artistico di ciascun Paese.
Accordo- art. 10
Art. 10. - Le due Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, eventualmente anche d'intesa con altri paesi ed organizzazioni internazionali. A tale riguardo Esse faciliteranno le attivita' delle missioni di una Parte contraente operante nel territorio dell'altra Parte.
Accordo- art. 11
Art. 11. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.
Accordo- art. 12
Art. 12. - Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni sugli aspetti politici, economici, culturali e sociali dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' dei settori dell'informazione e della cultura.
Accordo- art. 13
Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Accordo- art. 14
Art. 14. - Le due Parti promuoveranno contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.
Accordo- art. 15
Art. 15. - Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della collaborazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
Accordo- art. 16
Art. 16. - Il presente Accordo sara' ratificato dopo l'adempimento delle formalita' legali e costituzionali stabilite in ciascuno dei due Paesi, ed entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo ad Addis Abeba.
Accordo- art. 17