LEGGE 26 gennaio 1999, n. 26

Type Legge
Publication 1999-01-26
Ultimo aggiornamento 1999-02-16
State In force
Source Normattiva
articles 3
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Atti finali

chiede al Consiglio 1. di far si che siano rese disponibili le risorse necessarie, in termini finanziari e di personale, come menzionato al Documento 28 "Formazione e sviluppo delle risorse umane", al fine di rivedere le questioni relative alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane dell'ITU; 2. di esaminare la relazione del Segretario Generale in materia e di decidere sulle iniziative da adottare. RISOLUZIONE 49 Struttura organizzativa ed organigramma dell'ITU La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando a) le raccomandazioni del Comitato ad Alto Livello sulla necessita' di innalzare la delega di autorita' all'interno del segretariato dell'ITU; b) i cambiamenti strutturali attuati a seguito delle decisioni della Conferenza plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) e la conseguente riduzione del numero di funzionari eletti dell'ITU; c) che l'Unione ha l'obbligo di applicare il sistema di classificazione del lavoro approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, valido per tutte le organizzazioni del sistema comune delle Nazioni Unite, considerando a) che l'ITU dovrebbe utilizzare appieno l'organigramma del sistema comune delle Nazioni Unite (da G.1 a D.2); b) che i posti dovrebbero essere classificati in base all'applicazione degli standard per la classificazione dei posti di lavoro del sistema comune delle Nazioni Unite, da istruzioni al Consiglio 1. di provvedere alla corretta applicazione degli standard per la classificazione dei posti di lavoro del sistema comune delle Nazioni Unite per i posti nell'alta dirigenza, tenendo conto del livello di responsabilita' e di delega di autorita'; 2. di attuare la sua decisione di principio di applicare il livello D.2 a tali posti, laddove giustificato dagli standard del sistema comune delle Nazioni Unite; 3. di far si che, in base alla relazione del Segretario Generale, vengano applicate le norme ed i regolamenti e le prassi dell'ITU in materia di nomine e promozioni. RISOLUZIONE 50 Assunzione del personale ITU e degli esperti per le missioni di assistenza tecnica La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), notando a) il n. 154 della Costituzione (Ginevra, 1992); b) la relazione del Consiglio sull'attuazione della Risoluzione 41 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989); c) la sezione della relazione del Consiglio (Documento 20) che tratta delle iniziative adottate in applicazione della Risoluzione 29 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989); d) che il numero dei paesi dai quali viene assunto il personale dell'Unione e' aumentato e che la distribuzione geografica del personale nominato e' migliorata, notando altresi' a) le raccomandazioni della Commissione Internazionale per il Servizio Pubblico (ICSC) sulla politica e le prassi di assunzione, riferite dal Segretario Generale nel documento della conferenza intitolato "Politica e gestione generale del personale" (Documento 12); b) la relazione del Consiglio relativa all'assunzione del personale e degli esperti per missioni di assistenza tecnica dell'ITU (Risoluzioni 29 e 41 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989)), considerando a) che e' necessario perseguire una politica delle assunzioni adeguata alle esigenze dell'Unione, che comprenda la ridistribuzione dei posti e l'assunzione di giovani specialisti, nel rispetto delle raccomandazioni dell'ICSC in materia; b) che e' necessario continuare a migliorare la distribuzione geografica del personale eletto dell'unione; c) che e' necessario incentivare l'assunzione di donne nelle categorie dei professionisti e superiori; d) i costanti progressi compiuti nella tecnologia e nella gestione delle telecomunicazioni e la conseguente necessita' di assumere gli specialisti piu' competenti che lavorino nei vari Uffici dell'ITU e per le attivita' di assistenza tecnica dell'unione, considerando inoltre a) le crescenti difficolta' incontrate per quanto riguarda l'assunzione di esperti per le missioni di assistenza tecnica, sia in termini quantitativi che qualitativi; b) la crescente richiesta di estrema specializzazione in periodi brevi, sia nei servizi tradizionali che in quelli nuovi; c) che e' importantissimo intensificare l'assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo, avendo notato che il bisogno dell'Unione di esperti altamente qualificati e di informazioni sui posti vacanti non viene divulgato adeguatamente nei paesi che sono in grado di mettere a disposizione tali esperti, desidera esprimere gratitudine ai Membri che hanno fornito esperti del proprio paese per le missioni di assistenza tecnica, invita i Membri dell'Unione e le entita' ed organizzazioni diverse dalle amministrazioni 1. ad adoperarsi maggiormente per vagliare tutte le fonti di candidati, soprattutto donne, per i posti dell'ITU e per quelli di esperto fra il personale delle amministrazioni, delle agenzie operative riconosciute, dell'industria, delle universita' e degli istituti di formazione, gli organi scientifici e di ricerca ecc., pubblicizzando al massimo le informazioni relative ai posti vacanti, con contatti diretti con tali potenziali fonti di esperienza; 2. ad agevolare al massimo il distacco dei candidati scelti ed il loro reinserimento al termine delle missioni di assistenza, in modo tale che il periodo di assenza non si riveli un ostacolo alla carriera; 3. a continuare a mettere a disposizione, gratuitamente, conferenzieri ed i servizi necessari per i seminari organizzati dall'Unione, invita i paesi in via di sviluppo Membri dell'Unione a tenere in particolare considerazione i candidati per le missioni di assistenza tecnica presentati da altri paesi in via di sviluppo, purche' abbiano i requisiti richiesti, decide 1. che il personale nominato per le categorie dei professionisti e superiori continuera' ad essere assunto su base internazionale e che, in generale, i posti vacanti saranno pubblicizzati al massimo e comunicati alle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione, ma che,tuttavia, le possibilita' di promozione devono continuare ad essere offerte al personale esistente; 2. che, per riempire i posti vacanti tramite assunzione internazionale, scegliendo fra i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti per il posto, verra' data la preferenza ai candidati delle regioni del mondo che non sono sufficientemente rappresentati nel personale dell'Unione, tenendo presente che e' auspicabile mantenere un equilibrio fra il personale di sesso femminile e quello di sesso maschile; 3. che, per riempire i posti vacanti tramite assunzione internazionale, quando nessun candidato e' in possesso dei requisiti richiesti, l'assunzione puo' avvenire ad un livello inferiore, con l'intesa che il candidato dovra' soddisfare determinate condizioni prima che gli vengano date le piene responsabilita' del posto e la promozione, non essendo il candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti per il posto; 4. che, in generale, il personale appartenente alla categoria servizi generali (livelli da G.l a G.7) sara' assunto fra i residenti in Svizzera o nel territorio francese a 25 km. di distanza da Ginevra. In via eccezionale, quando si verificheranno vacanze ai livelli G.5, G.6 e G.7 per i posti di natura tecnica, l'assunzione potra' aver luogo su base internazionale, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di continuare a perseguire una politica di assunzioni volta a migliorare la suddivisione geografica del personale nominato ai posti dell'Unione soggetti a distribuzione geografica; 2 a parita' di qualifica, di dare la precedenza alla nomina di donne per i posti nelle categorie dei professionisti e superiori, al fine di garantire un'equa presenza di donne nel personale dell'Unione, come indicato al punto decide 2 della presente Risoluzione; 3. ove necessario, di assumere giovani specialisti al livello P.l/P.2, al fine di migliorare la professionalita' all'interno dell'Unione, tenendo conto della distribuzione geografica e dell'equilibrio fra personale di sesso femminile e quello di sesso maschile; 4. di prestare la massima attenzione possibile alle qualifiche, all'esperienza ed alle attitudini dei candidati per i posti di esperto vacanti al momento della presentazione delle candidature ai paesi beneficiari; 5. di non imporre limiti di eta' rigidi per le candidature ai posti di esperto, ma di verificare che i candidati che hanno superato l'eta' della pensione fissata dal sistema comune delle Nazioni Unite siano in grado di svolgere le mansioni di cui ai posti in pubblicita'; 6. di istituire e divulgare, su base regolare, un elenco di posti di esperto vacanti da riempire nei prossimi mesi e di fornire informazioni sulle condizioni di servizio; 7. di continuare ad aggiornare l'elenco dei potenziali candidati ai posti di esperto, dando il debito rilievo agli specialisti per le missioni di breve periodo; 8. di presentare al Consiglio una relazione annuale sui provvedimenti adottati in ottemperanza alla presente Risoluzione e sull'evoluzione delle questioni relative alle assunzioni in generale; 9. di continuare ad osservare le raccomandazioni dell'ICSC che sono applicabili alla situazione dell'Unione in materia di assunzioni, invita il Consiglio a seguire con la massima attenzione la questione delle assunzioni e ad adottare i provvedimenti che ritiene necessari per disporre di un numero adeguato di candidati qualificati per i posti dell'Unione e per quelli di esperto pubblicizzati dall'Unione. RISOLUZIONE 51 Partecipazione del personale dell'ITU alle conferenze dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 19949, considerando a) che il personale e' un elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione; b) che una buona gestione delle risorse umane e' importante per conseguire degli obiettivi dell'Unione; c) che e' importante mantenere proficui rapporti di lavoro fra il personale ed il datore di lavoro e far partecipare il personale alla gestione dell'Unione; riconoscendo i diritti del personale, di cui all'Articolo 8 delle norme e Regolamenti del Personale, notando l'iniziativa del Consiglio di creare un gruppo consultivo comprendente rappresentanti del personale e membri del Consiglio, notando inoltre a) che il Consiglio invita regolarmente i rappresentanti del personale a partecipare; b) che tale partecipazione e' soggetta ogni volta al consenso preventivo del Consiglio, c) che tale incertezza impedisce ai rappresentanti del personale di prepararsi con sufficiente anticipo, considerando altresi' che la partecipazione dei rappresentanti del personale andrebbe a vantaggio della Conferenza Plenipotenziaria, decide che da ora in poi il personale sara' rappresentato da una persona (o da un massimo di due persone) che partecipera' alle sessioni del Consiglio dell'ITU ed alle Conferenze Plenipotenziarie, per esprimere l'opinione del personale sulle questioni ad esso relative, su richiesta del Presidente del Comitato che tratta delle questioni del personale, senza che tale presenza abbia ripercussioni sul bilancio dell'ITU. RISOLUZIONE 52 Ripristino del Fondo di Previdenza del personale dell'ITU Fondi pensione e beneficienza La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando la precaria situazione finanziaria del Fondo di previdenza al 31 dicembre 1993, che appare tuttavia in via di miglioramento, tenendo conto del fatto che le misure di supporto fino a questo momento applicate sono state efficaci, consapevole del fatto che il Fondo di previdenza ha tuttora bisogno di sostegno, sotto forma di contributi annui, da' istruzioni al Consiglio di controllare attentamente, nei prossimi anni, la situazione dei Fondi pensione e Beneficenza del personale dell'ITU, ed in particolare quella del Fondo di previdenza, al fine di adottare tutti i provvedimenti ritenuti adeguati, decide di ridurre il contributo annuo del bilancio ordinario per il Fondo di previdenza da 250 000 Franchi svizzeri ad un massimo di 200 000 Franchi svizzeri e di mantenere il contributo al livello necessario fino a quando il Fondo non sara' in grado di onorare i suoi impegni. RISOLUZIONE 53 Provvedimenti volti a consentire alle Nazioni Unite di espletare appieno ciascun mandato di cui all'Articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), consapevole della decisione adottata dalla Conferenza Plenipotenziaria (Malaga-Torremolinos, 1973), di abolire la partecipazione all'Unione sotto forma di associazione, nonche' del Protocollo Aggiuntivo III della Convenzione Internazionale per le Telecomunicazioni (Nairobi, 1982), tenendo conto del fatto che la Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) ha deciso di non continuare a ricorrere ai protocolli aggiuntivi ed ha adottato la Risoluzione 47 sulla materia che e' anche l'oggetto della presente Risoluzione, tenendo a mente a richiesta, recentemente reiterata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, di continuare, come in passato, ad applicare, in caso di necessita', i provvedimenti che consentono alle Nazioni Unite di espletare pienamente ciascun mandato di cui all'Articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, decide 1. che la possibilita' di cui si avvalgono le Nazioni Unite, in conformita' con le pertinenti disposizioni della Convenzione sulle Telecomunicazioni Internazionali (Montreux, 1965), relative alla partecipazione sottoforma di associazione, nell'espletare ciascun mandato, in base all'Articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, sara' mantenuta, in conformita' con la Costituzione e la Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992); 2. che ciascuno dei casi attinenti al punto decide 1 sara' esaminato dal Consiglio dell'Unione. RISOLUZIONE 54 Sostegno ai membri che ospitano le forze per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo a) che alcuni Menbri devono fare affidamento sul sostegno delle Nazioni Unite per risolvere i conflitti, ripristinare la pace e la sicurezza e fornire assistenza umanitaria in tempo di crisi; b) che un sistema di telecomunicazioni efficiente per le agenzie delle Nazioni Unite e per altre agenzie di sostegno e' fondamentale per eseguire tali importanti missioni; c) che, nello svolgimento di tali missioni, le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, intraprese in base ad un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, possono comportare lo spiegamento delle forze di mantenimento della pace e delle agenzie di sostegno (governative e private), insieme con i loro impianti di telecomunicazioni, riconoscendo inoltre a) che, nell'installare i loro impianti di telecomunicazioni, le forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite hanno in genere bisogno del sostegno dell'amministrazione ospitante per questioni quali l'applicazione dei regolamenti nazionali per le telecomunicazioni e l'assegnazione delle frequenze; b) che il momento in cui un Membro ospita le forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, e' spesso il momento in cui ha maggiormente bisogno di applicare i propri regolamenti nazionali, ma e' meno in grado di farlo, in quanto la situazione che ha reso necessario l'intervento delle Nazioni Unite puo' aver reso non operante l'amministrazione ospitante, ricordando la responsabilita' dell'Unione in guanto agenzia specializzata delle Nazioni Unite ed il suo consenso a collaborare con le Nazioni Unite ed a fornire loro tutta l'assistenza possibile, in conformita' con l'Accordo fra le Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Articolo VI) e con i rispettivi strumenti di base, in conformita' con a) gli obiettivi dell'Unione di cui all'Articolo 1 della Costituzione, ed in particolare con il mandato dell'ITU, di coordinare gli sforzi volti ad eliminare le interferenze nocive ed a promuovere l'impiego delle telecomunicazioni, onde facilitare relazioni pacifiche; b) le procedure enunciate al punto "Comunicazioni" (Allegato II, Articolo IV, Parte B) del Progetto MCDA, considerando che fra gli scopi dell'Unione rientra anche la prestazione di assistenza tecnica diretta ai Membri per questioni attinenti l'attuazione delle disposizioni dei Regolamenti Radio, e che l'ITU ha regolarmente svolto missioni di esperti forniti dai Membri, considerando altresi' che l'assenza di un'amministrazione ospitante efficiente, in grado di sostenere le forze militari delle Nazioni Unite in visita e le agenzie di sostegno puo' - ostacolare le operazioni delle forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, impedendo cosi che venga ripristinata la pace nella regione o che venga prestata assistenza umanitaria; - creare situazioni in cui i Membri confinanti potrebbero subire nocive interferenze e danni ai loro servizi di telecomunicazioni; - dar luogo a situazioni in cui gli interessi a lungo termine dell'amministrazione ospitante potrebbero essere compromessi, in quanto quest'ultima non e' in grado di far valere i propri diritti per quanto riguarda l'uso dello spettro ed il coordinamento internazionale, da' istruzioni al Segretario Generale di studiare i ruoli potenziali per l'ITU ed i suoi Membri nel settore del sostegno alla gestione delle frequenze per determinate operazioni di mantenimento della pace, di concerto con gli enti preposti delle Nazioni Unite, tenendo conto delle considerazioni giuridiche, giurisdizionali e finanziarie, e di riferirne gli esiti al Consiglio nel 1996, ---------- 1 Il Progetto sull'Uso di Beni per la Difesa Civile e Militare per il Soccorso in caso di Catastrofi rientra nel mandato dei Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite e le relative linee guida fanno riferimento all'impiego di tali beni in situazioni in cui essi vengono impiegati esclusivamente in quanto parte dell'assistenza umanitaria internazionale a seguito di disastri naturali. da' istruzioni al Consiglio di esaminare la relazione del Segretario Generale alla sua sessione del 1996 e di elaborare raccomandazioni adeguate da trasmettere all'ITU ed ai suoi Membri per i seguiti. RISOLUZIONE 55 Uso della rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite per il traffico di telecomunicazioni delle agenzie specializzate La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) l'Accordo fra le Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Atlantic City, 1947), ed in particolare il relativo Articolo 16; b) che, con la Risoluzione 50, la Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) ha deciso che la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite puo' farsi carico del traffico delle agenzie specializzate a determinate condizioni, notando a) che il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha chiesto all'unione Internazionale delle Telecomunicazioni di adottare i provvedimenti atti a consentire alle agenzie specializzate di usare la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite; b) che, dal 1989, l'ITU collabora strettamente con il Servizio di Telecomunicazioni delle Nazioni Unite, al fine di potenziare la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite, decide che la rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite puo' farsi carico del traffico delle agenzie specializzate che desiderano usufruirne, a condizione che: 1. le agenzie specializzate paghino il servizio di telecomunicazioni in base ai costi di gestione del servizio delle Nazioni Unite ed alle tariffe stabilite dalle amministrazioni nell'ambito della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992), dei Regolamenti Amministrativi e delle prassi dell'Unione; 2 l'uso della rete sia limitato agli organi principali delle Nazioni Unite, agli uffici ed ai programmi delle Nazioni Unite ed alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite; 3. le trasmissioni siano limitate agli scambi di informazioni relativi al lavoro svolto all'interno del sistema delle Nazioni Unite; 4. la rete venga gestita in conformita' con la Costituzione e la Convenzione (Ginevra, 1992), i Regolamenti Amministrativi e le prassi dell'Unione, da' istruzioni al Segretario Generale di seguire attentamente l'evoluzione della rete di telecomunicazioni delle Nazioni Unite, di continuare a collaborare con il Servizio di Telecomunicazioni delle Nazioni Unite e di fornire le direttive del caso, da' altresi'istruzioni al segretario Generale di trasmettere il testo della presente Risoluzione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. RISOLUZIONE 56 Eventuale revisione dell'Articolo IV, Sezione 11, della Convenzione sui Privilegi e le immunita' delle Agenzie Specializzate La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), in virtu' della Risoluzione 28 della Conferenza Plenipotenziaria (Buenos Aires, 1952), della Risoluzione 31 della Conferenza Plenipotenziaria (Ginevra, 1959), della Risoluzione 23 della Conferenza Plenipotenziaria (Montreux, 1965), della Risoluzione 34 della Conferenza Plenipotenziaria (Malaga-Torremohinos, 1973), della Risoluzione 40 della Conferenza Plenipotenziaria (Nairobi, 1982), della Risoluzione 53 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), considerando a) l'apparente contrasto fra la definizione di Telecomunicazioni Governative di cui all'Allegato alla Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e le disposizioni dell'Articolo IV, Sezione 11, della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate; b) che la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate non e' stata emendata come richiesto dalle Conferenze Plenipotenziarie di Buenos Aires (1952), Ginevra (1959), Montreux (1965), Malaga-Torremolinos (1973), Nairobi (1982) e Nizza (1989), decide di confermare le decisioni delle Conferenze Plenipotenziarie di Buenos Aires (1952), Ginevra (1959), Montreux (1965), Malaga-Torremolinos (1973), Nairobi (1982) e Nizza (1989) e della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) di non includere i Capi delle agenzie specializzate fra le autorita' di cui all'Allegato alla Costituzione (Ginevra, 1992), autorizzate ad inviare o rispondere alle Telecomunicazioni Governative, esprime l'auspicio che le Nazioni Unite concordino di riesaminare la questione e, tenendo presenti le decisioni di cui sopra, apportino gli emendamenti necessari all'Articolo VI, Sezione 11 della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate, da' istruzioni ai Consiglio di intervenire presso gli organismi competenti delle Nazioni Unite, al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente. RISOLUZIONE 57 Unita' Ispettiva congiunta La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando la Risoluzione 52 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), avendo notato la pertinente sezione della relazione del Consiglio alla Conferenza Plenipotenziaria (Kyoto, 1994), considerando che e' appropriato che l'unione Internazionale delle Telecomunicazioni continui ad avvalersi dell'utile ruolo svolto dall'Unita' Ispettiva Congiunta (JIU), quale unita' ispettiva e valutativa indipendente del Sistema delle Nazioni Unite, da' istruzioni al Segretario Generale di continuare a collaborare con l'JIU e di presentare al Consiglio le relazioni dell'JIU che sono rilevanti per l'Unione, insieme con i commenti che ritiene opportuni; da' istruzioni al Consiglio di esaminare le relazioni che l'JIU presenta al Segretario Generale e di adottare al riguardo le iniziative che ritiene opportune. RISOLUZIONE 58 Intensificazione dei rapporti con le Organizzazioni Regionali per le Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), riconoscendo che l'Articolo 43 della Costituzione afferma che: "i Membri si riservano il diritto di indire conferenze regionali, elaborare accordi regionali e formare organizzazioni regionali, allo scopo di risolvere i problemi di telecomunicazione che possono essere trattati su base regionale..." considerando a) che l'Unione e le organizzazioni regionali condividono il convincimento che una stretta collaborazione puo' promuovere lo sviluppo delle telecomunicazioni regionali tramite, fra l'altro, una sinergia organizzativa; b) che,' alla Conferenza Mondiale per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni (WTDC) (Buenos Aires, 1994), alcune organizzazioni regionali per le telecomunicazioni, quali la Telecomunita' Asia-Pacifico (APT), la Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), il Comitato Inter-americano per le Telecomunicazioni (CITEL), l'Unione per le Telecomunicazioni dei Caraibi (CTU), l'Unione Panafricana delle Telecomunicazioni (PATU), il Comitato Permanente per le Telecomunicazioni della Lega degli Stati Arabi (LAS), ecc., hanno dichiarato che e' necessario che l'Unione collabori piu' strettamente con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni; c) che e' necessario che l'unione collabori costantemente e piu' intensamente con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni, data la crescente importanza delle organizzazioni regionali che si interessano di problemi regionali; d) che la Convenzione incoraggia la partecipazione delle organizzazioni regionali per le telecomunicazioni alle attivita' dell'Unione e prevede che esse partecipino alle conferenze dell'Unione in qualita' di osservatori; e) che la WTDC (Buenos Aires, 1994) ha chiesto al Segretario Generale di esaminare quanto segnalato nella Risoluzione 6 nella sua relazione, ai sensi della Risoluzione 16 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (APP) (Ginevra, 1992), notando che la relazione del Segretario Generale di cui alla Risoluzione 16 dell'APP (Ginevra, 1992), ove disponibile, agevolerebbe la valutazione del Consiglio sulla presenza regionale dell'Unione, decide che l'Unione dovrebbe sviluppare rapporti piu' stretti con le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di consultare tempestivamente le organizzazioni regionali per le telecomunicazioni per quanto riguarda la collaborazione, sulla base prevista alla Risoluzione 16 dell'APP (Ginevra, 1992) ed alla Risoluzione 6 del WTDC (Buenos Aires, 1994); 2. di presentare al Consiglio una relazione sugli esiti della consultazione, che sara' esaminata alla sessione del 1995, ed in seguito di riferire regolarmente al Consiglio, da' istruzioni al Consiglio di esaminare le relazioni presentate e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresi quelli volti a divulgare gli esiti nelle relazioni e le conclusioni del Consiglio ai Membri che non ne fanno parte ed alle organizzazioni regionali per le telecomunicazioni. RISOLUZIONE 59 Richiesta di pareri consultivi alla Corte Internazionale di Giustizia La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), in considerazione a) dell'Articolo VII dell'Accordo fra le Nazioni Unite e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che prevede che richieste di pareri consultivi possano essere rivolte alla Corte Internazionale di Giustizia dalla Conferenza Plenipotenziaria, o dal Consiglio, in base ad un'autorizzazione della Conferenza Plenipotenziaria; b) della decisione del Consiglio di "affiliare l'Unione al Tribunale Amministrativo dell'organizzazione Internazionale del Lavoro", e della dichiarazione che riconosce la giurisdizione del Tribunale, effettuata dal Segretario Generale in base a detta decisione; c) delle disposizioni in Allegato allo Statuto del Tribunale Amministrativo dell'organizzazione Internazionale del Lavoro, ai sensi delle quali lo Statuto si applica nella sua interezza a qualsiasi organizzazione intergovernativa che abbia riconosciuto la giurisdizione del Tribunale, in conformita' con il paragrafo 5 dell'Articolo II dello Statuto del Tribunale; d) dell'Articolo XII dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ai sensi del quale, a seguito della dichiarazione sopra citata, il Consiglio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni puo' sottoporre alla Corte Internazionale di Giustizia un quesito in merito alla validita' di una decisione del Tribunale, nota che il Consiglio e' autorizzato a chiedere pareri consultivi alla Corte Internazionale di Giustizia, come previsto dall'Articolo XII dello Statuto del Tribunale Amministrativo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro RISOLUZIONE 60 Status giuridico La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), in considerazione dell'accordo concluso il 22 luglio 1971 fra il Consiglio Federale Elvetico e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, onde definire lo status giuridico di tale organizzazione in Svizzera ed i relativi accordi di attuazione, avendo notato con soddisfazione le osservazioni del Consiglio di cui alla sezione 2.2.7.1 della sua relazione alla Conferenza Plenipotenziaria (Documento 20), relative alla Risoluzione 56 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989), da' istruzioni al Segretario Generale di tenere sotto esame l'accordo ed il modo in cui viene applicato, per far si che i privilegi e le immunita' concessi all'ITU siano equivalenti a quelli ottenuti da altre organizzazioni della famiglia delle Nazioni Unite nel Quartier Generale in Svizzera e di riferirne al Consiglio, ove necessario, chiede al Consiglio di riferire su tale argomento alla prossima Conferenza Plenipotenziaria, qualora se ne presenti la necessita'. RISOLUZIONE 61 Locali presso la sede dell'Unione: Costruzione dell'"Edificio Montbrillant" La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando che la Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989),nella sua Risoluzione 57, ha autorizzato il Consiglio: "1. ad esaminare al piu' presto lo studio ad esso presentato dal Segretario Generale ed a decidere in merito al programma di costruzione; 2. ad adottare i provvedimenti amministrativi e finanziari necessari all'attuazione della sua decisione. Le proposte del Consiglio Amministrativo e le relative conseguenze finanziarie saranno sottoposte all'approvazione dei Membri, in conformita' con la sezione 8 della Decisione 1," avendo studiato la relazione del Consiglio (Documento 20) sul progetto preliminare relativo al nuovo "Edificio Montbrillant", al fine di dotare l'Unione dei locali necessari, considerando che alla sede dell'Unione a Ginevra sono necessari locali adeguati, per poter disporre di spazio sufficiente per gli uffici, razionalizzare l'uso degli uffici per tutto il personale della sede dell'Unione, ampliare lo spazio per i servizi informatici, la biblioteca e gli archivi, e per disporre di impianti, attrezzature e spazio per i magazzini, necessari per il buon funzionamento di tutti i servizi, consapevole del fatto che all'unione si presenta un'occasione eccezionale ed unica per costruire detto edificio sull'appezzamento di terreno adiacente all'edificio esistente nella rue de Varembe', e vicinissimo al suo grattacielo nella avenue Giuseppe Motta di Ginevra, decide di costruire il nuovo "Edificio Montbrillant", al fine di poter disporre dei locali e delle strutture necessarie alle esigenze dell'Unione, in conformita' con lo schema finanziario proposto dal Consiglio nel Documento 20, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di confermare alle autorita' svizzere la decisione dell'Unione di costruire il nuovo "Edificio Montbrillant", e di predisporre con esse i finanziamenti necessari per il progetto di costruzione; 2. di organizzare con efficienza il progetto relativo all'edificio, prendendo in debita considerazione i costi, la funzionalita' del progetto e la sua qualita'; 3. di provvedere a che il progetto dettagliato, la costruzione dell'edificio e relative installazioni ed impianti vengano realizzati nella maniera piu' adeguata; 4. di presentare una relazione annuale al Consiglio sui progressi compiuti nel dare attuazione alla presente Risoluzione, da' istruzioni al Consiglio di predisporre tutti i provvedimenti amministrativi e finanziari e di adottare le decisioni necessarie a facilitare l'attuazione della presente Risoluzione, alla luce delle relazioni annuali ad esso presentate dal segretario Generale. RISOLUZIONE 62 Limiti temporanei all'uso delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione La Conferenza plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), tenuto conto dell'Articolo 29 della Costituzione e dell'Articolo 35 della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992), ricordando la Risoluzione 59 della conferenza plenipotenziaria (Nizza, 1999), consapevole a) del fatto che e' auspicabile incrementare l'uso delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione, in modo tale da consentire ad un maggior numero di Membri di partecipare piu' attivamente ai lavori dell'unione; b) dei vantaggi tecnologici, amministrativi, finanziari e di personale che da cio' deriverebbero; c) del fatto che e' necessario incrementare l'uso delle lingue ufficiali e di lavoro, al fine di ampliare la comprensione fra i Membri e conseguire appieno gli obiettivi dell'Unione, considerando che l'uso di tutte le lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione nell'attuale struttura della stessa potrebbe richiedere notevoli risorse, oggi difficilmente disponibili, in conformita' con le disposizioni del n. 172 della Costituzione (Ginevra, 1992), decide 1. che i seguenti documenti dell'Unione saranno redatti solo nelle lingue inglese, francese e spagnola: - tutti i documenti delle conferenze e delle assemblee dell'unione, ad esclusione dei testi degli Atti Finali, dei protocolli, delle risoluzioni, delle questioni, delle raccomandazioni, delle opinioni e dei manuali (2); - i documenti preparatori dei gruppi di studio dei tre Settori dell'ITU, ad eccezione dei testi finali delle questioni, raccomandazioni e manuali 2; - le proposte e gli interventi alle conferenze, assemblee e riunioni dei tre Settori dell'ITU comunicate ai Membri, i cui originali sono stati presentati in ognuna delle lingue di lavoro dell'Unione; ---------- 2 In tali casi si applichera' l'Articolo 29 della Costituzione, ossia si useranno tutte e sei le lingue di lavoro e saranno tradotti tutti i testi. - tutti gli altri documenti di divulgazione generale preparati dal Segretario Generale nel corso dello svolgimento delle sue mansioni, eccezion fatta per le circolari settimanali dell'Ufficio per le Comunicazioni Radio, le lettere circolari del Segretario Generale e dei Direttori degli Uffici dei tre Settori dell'ITU, previo consenso del Segretario Generale e dei Membri o gruppi di Membri interessati 3; 2. che alle riunioni dei tre Settori dell'ITU, che non siano conferenze mondiali, assemblee e gruppi di studio compresi nel programma di lavoro approvato da una conferenza o assemblea, di cui all'Articolo 29 della Costituzione (Ginevra, 1992) e per le quali si useranno sei lingue di lavoro, l'interpretazione fra le lingue inglese, francese e spagnolo sara' fornita nel caso in cui i Membri che fanno richiesta di interpretariato in una di tali lingue annunceranno la loro partecipazione alle riunioni con un preavviso di almeno 90 giorni; 3. che, nel caso si presentasse la necessita', previo consenso del Segretario Generale e dei Membri o gruppi di Membri interessati, le proposte ed i contributi per una conferenza di sviluppo regionale dovranno essere redatti in un diverso sottoinsieme delle lingue ufficiali e di lavoro, tenendo conto delle lingue di lavoro usate nella regione, per un massimo di tre lingue; 4. che la spesa totale sostenuta non superera' i limiti finanziari stabiliti alla Decisione 1, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di organizzare, dopo aver consultato i Membri o gruppi di Membri interessati, la preparazione dei documenti dell'Unione in arabo, cinese e russo quanto piu' efficacemente ed economicamente sia possibile; ---------- 3 In questi casi, si applichera' l'Articolo 29 della Costituzione, ossia si useranno tutte e sei le lingue di lavoro. 2. di presentare una relazione al Consiglio sui progressi compiuti in tale settore, da' istruzioni al consiglio 1. di esaminare la relazione del Segretario Generale; 2. di adottare tutti i provvedimenti necessari, atti a garantire la diffusione generale, nelle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione, dei documenti scelti dai Membri o dai gruppi di Membri interessati, entro i limiti finanziari stabiliti da questa Conferenza. RISOLU2IONE 63 Studio delle lingue dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) la necessita' di mantenere ed ampliare la cooperazione internazionale fra tutti i Membri dell'Unione, al fine di migliorare ed impiegare razionalmente le comunicazioni di tutti i tipi, nonche' di promuovere ed offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni; b) l'Articolo 29 della Costituzione e l'Articolo 35 della Convenzione (Ginevra, 1992) sulle lingue; c) le proposte per i lavori della Conferenza Plenipotenziaria su come migliorare l'uso delle lingue; d) la Risoluzione 59 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989) sui "Limiti all'uso delle lingue di lavoro"; e) che e' auspicabile incrementare l'uso delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione, in modo tale da consentire ad un maggior numero di Membri di partecipare piu' attivamente ai lavori dell'Unione, consapevole dell'impatto che l'uso di piu' lingue avrebbe sulle finanze e sulla gestione dell'unione; riconoscendo la necessita' di adottare politiche efficaci, efficienti e ben equilibrate sull'uso delle lingue dell'Unione, notando l'ampia gamma di opinioni sull'equilibrio ottimale delle lingue di lavoro da usare nelle riunioni, nei documenti e nelle pubblicazioni, e, per contro, i relativi costi e la tempestivita' della produzione di documenti e pubblicazioni, decide di condurre uno studio, al fine di affrontare i problemi ed elaborare una relazione con raccomandazioni, da esaminare alla Conferenza Plenipotenziaria del 1988, da' istruzioni al Consiglio ed al Segretario Generale a) di svolgere uno studio sull'impiego efficace ed efficiente delle lingue da usare nell'Unione, considerando, fra l'altro: 1. le prassi seguite da altre organizzazioni delle Nazioni Unite ed internazionali; 2. il ruolo che i moderni strumenti tecnologici emergenti possono svolgere in futuro; 3. gli interessi dei vari gruppi linguistici; b) di produrre, non oltre il 1996, una relazione sui risultati dello studio, insieme con raccomandazioni alternative; c) di distribuire la presente relazione a tutti i Membri, che potranno commentarla prima di presentarla alla Conferenza Plenipotenziaria del 1998. RISOLUZIONE 64 Accesso non discriminatorio alle strutture ed ai moderni servizi di telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), dopo aver esaminato la Risoluzione dell'"Iniziativa di Buenos Aires" sull'"Accesso non discriminatorio alle strutture ed ai moderni servizi di telecomunicazione", presentata dal Segretario Generale per ordine della Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994), tenendo conto dell'importanza del ruolo svolto dalle telecomunicazioni per il progresso politico, economico, sociale e culturale, tenendo conto altresi' a) che l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni svolge un ruolo importante per la promozione dello sviluppo delle telecomunicazioni a livello mondiale; b) che, a tal fine, l'Unione coordina le iniziative volte a garantire uno sviluppo armonioso delle strutture per le telecomunicazioni, tenendo inoltre conto della necessita' di elaborare proposte su questioni che determinano la strategia mondiale sullo sviluppo delle telecomunicazioni, nonche' di facilitare la mobilitazione delle risorse a tal fine necessarie, notando a) che, per lo piu', i moderni impianti e servizi di telecomunicazione vengono creati in base alle raccomandazioni del Settore per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni (ITU-T) e del Settore per le Comunicazioni Radio (ITU-R); b) che le raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R sono il risultato degli sforzi collettivi di tutti coloro che prendono parte al processo di standardizzazione all'interno dell'ITU e vengono adottate con il consenso dei Membri dell'unione; c) che i limiti all'accesso alle strutture ed ai servizi di telecomunicazione, da cui dipende lo sviluppo delle telecomunicazioni nazionali, e che vengono stabiliti in base alle raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R, rappresentano un ostacolo allo sviluppo armonioso ed alla compatibilita' delle telecomunicazioni in tutto il mondo, riconoscendo che la completa armonizzazione delle reti di telecomunicazione e' impossibile, a meno che tutti i paesi che partecipano al lavoro dell'Unione, senza eccezioni, abbiano un accesso non discriminatorio alle nuove tecnologie relative alle telecomunicazioni ed alle strutture ed ai moderni servizi di telecomunicazione, fermi restando i regolamenti nazionali e gli impegni internazionali che rientrano nelle competenze delle altre organizzazioni internazionali, decide 1. che l'accesso alle tecnologie, agli impianti ed ai servizi di telecomunicazione istituito in base alle Raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R dovrebbe essere non discriminatorio; 2. che l'ITU dovrebbe agevolare l'accesso non discriminatorio alle tecnologie, agli impianti ed ai servizi delle telecomunicazioni istituito in base alle Raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R; 3. che l'ITU dovrebbe incoraggiare al massimo la cooperazione fra i Membri dell'Unione sul problema dell'accesso non discriminatorio alle tecnologie, agli impianti ed ai servizi di telecomunicazioni, istituito in base alle raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R, al fine di soddisfare la domanda degli utenti di servizi di telecomunicazione moderni, invita i governi dei Membri dell'Unione 1. ad aiutare i produttori degli impianti di telecomunicazione ed i fornitori di servizi a garantire che gli impianti ed i servizi di telecomunicazione istituiti in base alle raccomandazioni dell'ITU-T e dell'ITU-R possano generalmente essere messi a disposizione del pubblico senza discriminazione alcuna; 2. a cooperare reciprocamente nel dare attuazione alla presente Risoluzione, da' istruzioni al Segretario Generale di trasmettere il testo della presente Risoluzione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al fine di attirare l'attenzione della comunita' mondiale sul punto di vista dell'ITU, quale agenzia specializzata delle Nazioni Unite, sulla questione dell'accesso non discriminatorio alle nuove tecnologie dell'informazione e sui moderni impianti e servizi di telecomunicazioni, quale importante fattore di progresso tecnologico mondiale. RISOLUZIONE 65 Accesso a distanza dei servizi di informazione dell'ITU La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) le istruzioni date nella Risoluzione 62 della Conferenza Plenipotenziaria (Nizza, 1989); b) le istruzioni date nella Risoluzione 14 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992); c) che lo scambio di informazioni con i Membri ed i membri dell'ITU e con la comunita' delle telecomunicazioni in senso lato e' uno dei mezzi essenziali con cui conseguire gli scopi dell'ITU definiti all'Articolo 1 della Costituzione (Ginevra, 1992); d) che gli Uffici hanno ricevuto dalla Convenzione (Ginevra, 1992) (nn. 178, 203 e 220) il mandato di "scambiare con i membri dati in forma leggibile, scritti a macchina", e e) le crescenti opportunita' fornite dalla convergenza fra telecomunicazioni, informatica ed altre tecnologie, ed in particolare la maggiore disponibilita' ed abbordabilita' delle comunicazioni e delle reti informative mondiali, riconoscendo a) la necessita' di fornire al Consiglio direttive politiche, onde consentirgli di adottare le decisioni necessarie, perche' il Segretario Generale ed i Direttori degli Uffici possano darvi esecuzione; b) le gravi pressioni che gravano sul bilancio dell'Unione, da' istruzioni al Consiglio 1. di autorizzare, entro i relativi limiti di bilancio, il mantenimento sistematico delle informazioni dell'ITU in forma elettronica ampiamente accessibile ed il progressivo sviluppo, presso il quartier generale dell'Unione e, nella misura del possibile, presso gli uffici regionali/di area dell'ITU, delle strutture che danno a tutti i partecipanti alle attivita' dell'ITU l'accesso a distanza ai pertinenti servizi di informazione; 2. di consultarsi con i gruppi consultivi dei tre Settori dell'ITU, al fine di aiutare il Consiglio a sviluppare ulteriormente tali strutture e servizi, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di concerto con il Comitato di Coordinamento ed i gruppi consultivi dei tre Settori dell'ITU, di presentare al Consiglio raccomandazioni dettagliate con le relative previsioni dei costi, per ampliare le strutture ed i servizi che consentono lo scambio di informazioni con accesso a distanza; 2. di garantire che tali raccomandazioni prestino particolare attenzione e rispondano ai problemi che si trovano a dover affrontare i paesi in via di sviluppo; 3. di usare programmi di assistenza tecnica a sostegno delle relative esigenze di formazione e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo. RISOLUZIONE 66 Accesso ai documenti ed alle pubblicazioni dell'Unione La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) la raccomandazione 46 del Comitato ad Alto Livello ("L'ITU del domani: le sfide del cambiamento", Ginevra, aprile 1991); b) che, al fine di promuovere un maggior impiego delle raccomandazioni dell'ITU e di altre pubblicazioni, sono necessari un efficiente marketing ed una efficiente distribuzione di documentazione e pubblicazioni dell'Unione; c) l'evoluzione del trattamento elettronico delle informazioni; d) lo sviluppo di nuove tecnologie per l'editoria (per esempio CD-ROM, accesso in linea alle banche dati, ecc.); e) che e' auspicabile cooperare con gli enti impegnati nello sviluppo degli standard; f) le questioni relative al copyright dell'Unione nelle sue pubblicazioni; g) che e' necessario sostenere i redditi derivanti dalle pubblicazioni, come mezzo per recuperare i costi di produzione, marketing e vendite dell'Unione; h) che e' necessario dotarsi di un processo globale di standardizzazione tempestivo ed efficiente, considerando altresi' a) che uno scopo primario dell'Unione e' quello di estendere a tutti gli abitanti del mondo i benefici delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni; b) che e' necessario garantire una politica finanziaria e dei prezzi coerente, atta ad assicurare la continuita' delle pubblicazioni, ivi compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e di metodi moderni di distribuzione, decide 1. che tutta la documentazione dell'Unione disponibile in forma elettronica, ed intesa a facilitare l'attuazione tempestiva delle raccomandazioni dell'Unione, sia resa accessibile per via elettronica a ciascuno dei Membri o membri; 2. che tutte le pubblicazioni ufficiali messe a disposizione presso le banche dati dell'Unione per la distribuzione elettronica, ivi comprese le raccomandazioni dell'Unione rese disponibili in formato pubblicazioni dal Settore per le Comunicazioni Radio e per la Standardizzazione delle Telecomunicazioni, dovrebbero essere rese accessibili con mezzi elettronici, con disposizioni appropriate per il pagamento di una particolare pubblicazione richiesta all'Unione. Una tale richiesta di pubblicazione obblighera' l'acquirente a non duplicarla per distribuirla o venderla al di fuori dell'organizzazione dell'acquirente. Tale pubblicazione puo' essere utilizzata nell'organizzazione ricevente al fine di promuovere il lavoro svolto dall'Unione o da qualunque ente preposto allo sviluppo dei relativi standard, di elaborare direttive per lo sviluppo e l'attuazione di prodotti e servizi e fungere da supporto per la documentazione relativa ad un prodotto e servizio; 3. che nulla di quanto precede e' inteso ad attenuare il copyright dell'Unione, cosicche' tutte le entita' che desiderino duplicare le pubblicazioni dell'Unione per la rivendita debbano ottenere un accordo a tale scopo, da' istruzioni al Segretario Generale 1. di adottare le iniziative necessarie a facilitare l'attuazione della presente Risoluzione; 2. di far si che le pubblicazioni cartacee vengano rese disponibili al piu' presto, in modo tale da non privare i Membri o membri che non possiedono strutture elettroniche dell'accesso alle pubblicazioni dell'unione; 3. di attuare, nei limiti finanziari dell'Unione, strategie e meccanismi atti a consentire a tutti i Membri ed i membri di acquistare ed impiegare le strutture necessarie per accedere ai documenti elettronici ed alle pubblicazioni dell'Unione; 4. di far si che i prezzi di tutte le forme di pubblicazioni dell'Unione siano ragionevoli, al fine di promuoverne l'ampia distribuzione; 5. di cercare di consultare i gruppi di studio dei tre settori dell'ITU, al fine di contribuire a mettere a punto politiche in materia di pubblicazioni. RISOLUZIONE 67 Aggiornamento delle definizioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando a) che gli Allegati alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) contengono le definizioni di alcuni termini usati nella Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti Amministrativi; b) che, alla luce dei progressi tecnologici e dello sviluppo dei metodi operativi, sarebbe auspicabile rivedere alcune di tali definizioni, da' istruzioni al segretario Generale di presentare al Consiglio le modifiche accettate da una conferenza alle definizioni di cui agli Allegati alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992), e di trasmetterle successivamente alla Conferenza Plenipotenziaria per le iniziative che essa puo' ritenere opportune. RISOLUZIONE 68 Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), considerando l'opportunita' offerta dalla celebrazione annuale della Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni per promuovere l'Unione, tenendo presente la Risoluzione 46 della Conferenza Plenipotenziaria (Malaga-Torremolinos, 1973), che istituisce una Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni, da celebrare ogni anno il 17 maggio, invita le amministrazioni dei Membri a celebrare la giornata ogni anno, organizzando adeguati programmi nazionali, coinvolgendo le loro agenzie operative riconosciute, le organizzazioni scientifiche o industriali ed altri enti rilevanti, al fine di: - sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul ruolo fondamentale svolto dalle telecomunicazioni per il benessere dell'umanita'; - incrementare l'interesse per le telecomunicazioni nelle universita' e nelle altre istituzioni didattiche, allo scopo di avviare nuovi e giovani talenti alla professione; - divulgare informazioni sui problemi delle telecomunicazioni e sul ruolo guida dell'Unione nelle telecomunicazioni internazionali; - rafforzare l'Unione sensibilizzando maggiormente gli enti e le organizzazioni nazionali delle telecomunicazioni e le istituzioni finanziarie e per lo sviluppo sui vantaggi derivanti. dall'appartenenza ai Settori dell'Unione; - sostenere i piu' importanti obiettivi strategici dell'Unione, invita il Consiglio ad adottare un argomento specifico per ciascuna Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni, da' istruzioni al Segretario Generale di fornire alle amministrazioni delle telecomunicazioni informazioni ed assistenza per coordinare la preparazione per la Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni. RISOLUZIONE 69 Applicazione provvisoria della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte dei Membri dell'Unione che non sono ancora diventati Stati Parte a tali Strumenti La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), ricordando la Risoluzione 1 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva dell'Unione (Ginevra, 1992) sull'applicazione provvisoria di alcune parti della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e la Raccomandazione 1 di tale Conferenza sul deposito degli strumenti e l'entrata in vigore di detta Costituzione e Convenzione, notando che, sebbene detta Costituzione e Convenzione sia entrata in vigore il 1› luglio 1994 per i Membri che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione anteriormente a tale data, solo 56 dei 184 Membri hanno depositato presso il Segretario Generale i rispettivi strumenti di consenso ad essere vincolati da tali trattati, tenendo a mente l'appello rivolto affinche' tali strumenti vengano depositati velocemente, come previsto dalla Raccomandazione 1 di questa Conferenza, considerando che, per il buon funzionamento dell'Unione quale organizzazione intergovernativa, e' indispensabile che essa sia regolamentata da un'unica serie di disposizioni e norme contenute nello strumento di base, ossia la Costituzione (Ginevra, 1992) e la Convenzione (Ginevra, 1992), le cui disposizioni integrano quelle di detta Costituzione, decide di rivolgere un appello a tutti i Membri dell'Unione che non sono ancora diventati Stati Parte della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) perche' applichino provvisoriamente le disposizioni in esse contenute fino a quando non saranno diventati Stati Parte ed avranno depositato presso il Segretario Generale i rispettivi strumenti di consenso ad essere vincolati dai due trattati, e confermino che le disposizioni del n. 210 di tale Costituzione continueranno ad applicarsi fino al momento del deposito. RACCOMANDAZIONE 1 Deposito degli strumenti relativi alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), tenendo conto della Raccomandazione 1 della Conferenza Plenipotenziaria Aggiuntiva (Ginevra, 1992) sul deposito degli strumenti e l'entrata in vigore della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, considerando che, in base al n. 238 dell'Articolo 58 della Costituzione, gli strumenti dell'Unione di cui sopra sono entrati in vigore il 1› luglio 1994 per i Membri che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione anteriormente a tale data, considerando altresi' che e' interesse dell'Unione che tutti i Membri diventino parte a tale Costituzione e Convenzione al piu' presto, invita tutti i Membri dell'Unione che ancora non lo abbiano fatto ad accelerare le rispettive procedure nazionali di ratifica, o accettazione, o approvazione (cfr. Art. 52 della Costituzione), o adesione (cfr. Art. 53 della Costituzione) alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e di depositare il rispettivo "strumento unico" presso il Segretario Generale al piu' presto, da' istruzioni al Segretario Generale di sottoporre la presente Raccomandazione all'attenzione di tutti i Membri dell'Unione e di ricordare il suo contenuto periodicamente, ove lo consideri opportuno, a quei Membri dell'Unione che ancora non hanno depositato i loro rispettivi strumenti. RACCOMANDAZIONE 2 Trasmissione illimitata di notizie e diritto alle comunicazioni La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), visti a) la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; b) il Preambolo e gli Articoli 1, 33, 34 e 35 della Costituzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, 1992); c) le disposizioni della Costituzione dell'UNESCO relative al libero flusso di idee, tramite parole ed immagini, e della dichiarazione sui principi fondamentali, adottate dalla XX sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, sul contributo dei mezzi di comunicazione di massa al rafforzamento della pace e della comprensione internazionale, alla promozione dei diritti dell'uomo ed all'opposizione al razzismo, all'apartheid ad all'istigazione alla guerra e le relative risoluzioni della XXI sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO; d) le raccomandazioni della Conferenza Mondiale sui Diritti dell'Uomo adottate a Vienna nel 1993, in cui si dichiara che la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo e' una questione prioritaria per la comunita' internazionale, consapevole dei nobili principi in base ai quali le notizie devono essere trasmesse liberamente ed il diritto a comunicare e' un diritto umano fondamentale, consapevole altresi' dell'importanza del fatto che tali nobili principi promuoveranno la divulgazione di notizie, rafforzando in tal modo la pace, la cooperazione, la comprensione reciproca fra i popoli e l'arricchimento spirituale della personalita' umana, nonche' la divulgazione della cultura e dell'istruzione fra tutti i popoli, indipendentemente dalla loro razza, sesso, lingua o religione, raccomanda ai Membri dell'Unione di facilitare la trasmissione illimitata delle notizie tramite i servizi di telecomunicazione. RACCOMANDAZIONE 3 Trattamento favorevole per i Paesi in via di Sviluppo La Conferenza Plenipotenziaria dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Kyoto, 1994), visto a) lo scopo dell'Unione, che e' quello di mantenere ed ampliare la cooperazione internazionale per migliorare ed usare razionalmente le telecomunicazioni di tutti i tipi; b) il divario sempre maggiore fra la crescita economica ed il progresso tecnologico dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo; c) il fatto che il potere economico dei paesi sviluppati si basa sull'alto livello di tecnologia da essi conseguito, o vi si collega, il che si riflette nei mercati internazionali in espansione ed in crescita, mentre le economie dei paesi in via di sviluppo sono relativamente deboli e spesso in deficit, in quanto stanno assimilando o acquistando tecnologia, raccomanda 1. ai paesi sviluppati di tener conto delle richieste di trattamento favorevole rivolte dai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda i rapporti di servizio, commerciali o di altro tipo nel settore delle telecomunicazioni, contribuendo in tal modo a conseguire l'equilibrio economico auspicato, che porterebbe ad un allentamento dell'attuale tensione mondiale; 2. che la classificazione dei paesi in una o l'altra di queste categorie economiche si basi sui criteri del reddito pro capite, del reddito nazionale lordo, dello sviluppo della telefonia nazionale o di qualunque altro parametro concordato reciprocamente, fra quelli riconosciuti internazionalmente dalle fonti di informazione specializzate delle Nazioni Unite, raccomanda altresi' ai membri dell'Unione di mettere a disposizione del segretariato Generale tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione della presente Raccomandazione, da' istruzioni al segretario Generale di controllare in che misura i paesi sviluppati abbiano concesso un trattamento favorevole ai paesi in via di sviluppo, in base alle informazioni ricevute dai Membri, da' istruzioni al Consiglio di esaminare i risultati conseguiti e di adottare i provvedimenti necessari a promuovere gli obiettivi della presente Raccomandazione.

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