DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82

Type DPR
Publication 1999-02-15
Ultimo aggiornamento 2006-11-22
State In force
Source Normattiva
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1.L'ordine di uscita e' il documento con il quale viene autorizzato l'impiego di ciascun mezzo di trasporto terrestre ed e' emesso, all'inizio di ciascun servizio, dall'autorita' che lo ha disposto.

2.L'ordine di uscita, che si compone di matrice e di figlia, deve essere completato in ogni sua parte. La figlia deve essere tenuta a bordo del mezzo di trasporto per la intera durata del servizio. Al termine del servizio, l'ordine di uscita e' completato in ogni sua parte e firmato dal conducente e restituito all'autorita' che ha disposto il servizio stesso.

3.L'ordine di uscita deve contenere: - il numero progressivo e la data; - il tipo e la targa del mezzo di trasporto: - la data e l'orario di effettuazione del servizio; - la qualifica e il nome del conducente; - il motivo del servizio; - l'itinerario; - l'autorita' che ha disposto il servizio; - gli spazi per la firma del conducente.

Art. 72

Manutenzione e riparazioni

1.Qualora l'Amministrazione penitenziaria non possa provvedere direttamente, la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi di trasporto terrestre devono essere effettuate presso le officine della casa costruttrice ovvero presso officine autorizzate dalla stessa, secondo le disposizioni impartite in via generale dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 73

Patenti di guida

1.Alla guida dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria viene adibito esclusivamente personale del Corpo stesso che sia provvisto di idonea patente di guida del Corpo di polizia penitenziaria, rilasciata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2.La patente di guida del Corpo di polizia penitenziaria e' conferita previo superamento, presso un ente dell'Amministrazione penitenziaria, di apposito corso teorico-pratico di abilitazione, differenziato a seconda che il personale sia o meno gia' in possesso di patente di guida.

3.L'organizzazione, le modalita', le materie di insegnamento, i docenti e le prove d'esame del corso di abilitazione, nonche' i criteri di ammissione a detto corso e la composizione della commissione d'esame sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Della commissione d'esame fa parte un funzionario del Ministero dei trasporti.

4.Ove necessario, per l'addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e per il conseguimento della patente di guida di cui al comma 2 da parte dello stesso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi della collaborazione e delle strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia. In tal caso, le relative spese sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

5.Le patenti di guida del Corpo di polizia penitenziaria sono conformi ai modelli stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Dette patenti hanno validita' quinquennale e il rinnovo viene concesso previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici.

Art. 74

Responsabilita'

1.Il conducente del mezzo di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria e' responsabile dei danni arrecati a persone o a beni dell'Amministrazione o di terzi, nei limiti delle norme in vigore.

TITOLO V RICOMPENSE

Art. 75

Ricompense e riconoscimenti

Art. 76

Onorificenze. Ricompense al valor militare, civile, al merito civile.

1.Le onorificenze e le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile vengono proposte ed attribuite al personale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo la normativa vigente in materia.

2.Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 77

Ricompense per meriti straordinari e speciali

1.Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono le promozioni per merito straordinario e l'encomio solenne.

2.La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' conferita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3.L'encomio solenne all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualita' professionali e non comune determinazione operativa, viene conferito dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 78

Ricompense per lodevole comportamento

1.Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.

2.L'encomio viene conferito dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, impegnatosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualita' professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.

3.La lode viene conferita dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, come riconoscimento di applicazione e di impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, che, per il suo attaccamento al servizio, per spirito di iniziativa e per capacita' professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

Art. 79

Riconoscimenti per anzianita' di servizio e al merito di servizio

1.I criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalita' di uso, sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

2.Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale all'atto del collocamento a riposo.

Art. 80

Premi in denaro

1.Al personale del Corpo di polizia penitenziaria distintosi per servizi di particolare rilievo, che comunque non rientrano tra quelli che danno luogo alla attribuzione delle ricompense previste dagli articoli 76, 77 e 78, puo' essere concesso un premio in denaro.

2.Il premio in denaro e' concesso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

3.Il premio in denaro e' cumulabile con i riconoscimenti per anzianita' di servizio o al merito di servizio di cui all'articolo 79 e non e' invece cumulabile con quelli previsti dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, dall'articolo 41, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Note all Îart. 80: - Il testo dell'art. 70 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 70 (Premi in denaro). - Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalita' previste dal primo comma dell'articolo 73 del presente decreto, pua' essere concesso premio in denaro ai dipendenti della Polizia di Stato nonche' al personale delle altre Forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed a coloro che abbiano la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo alla attribuzione delle ricompense previste nei precedenti articoli. Il premio in denaro e' cumulabile con le altre ricompense di cui all'art. 66". - Il testo del comma 2, dell'art. 41, della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "2. Al predetto ente viene conferita la personalita' giuridica diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere: a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria; b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto; c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita'; d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, sanita' morale e fisica, nonche' il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie; e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto servizi di eccezionale importanza".

Art. 81

Distintivi

1.Al personale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialita', le cui caratteristiche nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di uso sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

2.Per le modalita' e l'uso di medaglie, nastrini e insegne diversi dai distintivi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 82

Proposte per le ricompense. Commissione. Annotazioni matricolari.

1.La proposta per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro e' avanzata dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, o dal capo dell'ufficio presso cui l'appartenente al Corpo presta servizio.

2.La proposta, corredata di una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e di tutti i documenti per una esatta valutazione del merito, deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o della attivita' cui fa riferimento.

3.Sulle proposte decide una apposita commissione, istituita con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

4.Detta commissione e' composta: - dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria o, per sua delega, dal vice direttore generale, con funzioni di presidente; - dal direttore dell'Ufficio Centrale del personale; - da due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla nona; - da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

5.Della commissione fanno altresi' parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nominati nel numero e con le modalita' stabilite dalle disposizioni contenute negli accordi sindacali.

6.In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

7.Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

8.La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle, che, per connessione, attengono allo stesso avvenimento con sviluppi in tempi e luoghi diversi.

9.Le ricompense di cui al comma 1, decise dalla commissione, sono conferite dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

10.La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione di caserme e di altre strutture del Corpo di polizia penitenziaria.

11.La concessione delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialita' e' annotata sullo stato di servizio del personale.

12.Al personale del Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciato un attestato della concessione delle ricompense e dei riconoscimenti di cui all'articolo 75.

TITOLO VI ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 83

Principi generali

1.Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria promuove e cura l'attivita' sportiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria sia attraverso la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale in diverse discipline sia attraverso l'agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali.

2.La struttura organizzativa dell'attivita' sportiva del Corpo di polizia penitenziaria e le discipline sportive sono stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. La costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo in sede locale e la loro partecipazione a competizioni sportive sono autorizzate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3.Per le finalita' dei gruppi sportivi e per l'attivita' locale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano o con singole Federazioni sportive.

Art. 84

Personale

1.Gli atleti dei gruppi sportivi a livello nazionale del Corpo di polizia penitenziaria partecipano alle preparazioni individuali e collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppi sia dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Forze armate o dalle altre Forze di polizia, ed a gare nazionali o internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.

2.Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al termine dell'attivita' agonistica, possono essere destinati a compiti di addestramento del personale o di organizzazione delle attivita' sportive, anche in sede periferica.

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 2002, N. 132 )).

4.La direzione tecnica e la funzione di allenatore possono essere affidate, a seconda delle discipline sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportivi di cui al comma 1 possono avvalersi, inoltre, anche di personale sanitario.

Art. 85

Mezzi, attrezzature ed impianti

1.Per l'attivita' dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria a livello locale, nazionale ed internazionale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria realizza e rende disponibili mezzi, attrezzature ed impianti adeguate alle esigenze.

2.Gli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria possono essere concessi in uso gratuito al Comitato olimpico nazionale italiano, alle singole Federazioni sportive e alle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.

TITOLO VII BANDA MUSICALE

Art. 86

Compiti della banda musicale

1.La banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti dell'Amministrazione penitenziaria e a rappresentare il Corpo in occasione di manifestazioni ufficiali pubbliche anche a livello internazionale.

2.La banda musicale puo' essere autorizzata a svolgere la sua attivita', nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati.

3.La banda musicale e' alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4.La struttura, l'organizzazione, la consistenza, la composizione, i criteri di scelta dei componenti, l'utilizzo e la sede della banda musicale sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 87

Personale

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 276 )).

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 276 )).

3.I componenti della banda musicale si dedicano esclusivamente alla preparazione musicale individuale o collettiva, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.

Art. 88

Uniforme. Strumenti musicali.

1.Ai componenti della banda musicale, durante le manifestazioni ufficiali, puo' essere fatta indossare una uniforme di tipo storico, in luogo di quella ordinaria.

2.L'uniforme di tipo storico e' individuata con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

3.L'acquisto e il rinnovo dell'uniforme di tipo storico e degli strumenti musicali sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

TITOLO VIII MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO

Art. 89

Mensa obbligatoria di servizio

1.Le mense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 203, e successive modificazioni sono istituite nelle sedi individuate con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

2.Le spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio sono a totale carico dell'Amministrazione penitenziaria.

Nota all'art. 89: - La legge 18 maggio 1989, n. 203, reca: "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981. n. 121".

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90

Modalita' per la preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi.

1.La preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla direzione dei servizi tecnico-logistici e dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia a livello centrale che a livello periferico, avviene a domanda dell'interessato, con provvedimento da emanarsi tenendo conto, in particolare, della formazione e della preparazione professionale dell'Ufficiale, della esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi, dell'eventuale possesso di specializzazioni, nonche' del grado rivestito e dell'anzianita' posseduta.

Nota all'art. 90: - Il testo del comma 6 dell'art. 25 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzione e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonche' dei servizi di amministrazione. Possono altresi' essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale".

Art. 91

Applicazione del regolamento di servizio al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili

1.Il presente decreto si applica, per quanto compatibile con la specificita' del settore, al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili, fino a quando non sara' diversamente provveduto con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia

RUSSO JERVOLINO, Ministero dell'interno

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della difesa

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione

PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1999

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 13

Allegato A

Allegato A (articolo 6) TESSERA DI RICONOSCIMENTO del personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B (articolo 6) TESSERA DI RICONOSCIMENTO del personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Allegato C (articolo 6) TESSERA DI RICONOSCIMENTO del personale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Allegato D (articolo 6) TESSERA DI RICONOSCIMENTO del personale del ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D bis

Allegato D-BIS (articolo 6-bis) ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Allegato D ter

Allegato D-TER (articolo 6-bis) ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Allegato E

Allegato E (art. 12, comma 2) Autorita' e simboli a cui deve essere reso il saluto Altare della Patria in Roma e caduti di tutte le guerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comuni decorati al valor militare e persone decorate con medaglie d'oro al valor militare. Presidente della Repubblica. Sommo Pontefice. Capi di Stati esteri. Presidente del Senato della Repubblica. Presidente della Camera dei deputati. Presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente e giudici della Corte costituzionale. Ministri. Sottosegretari di Stato. Alti commissari. Commissari del Governo. Vice presidente del Consiglio Superiore della magistratura. Presidente della giunta e del consiglio regionale in sede. Prefetto in sede. Capo di gabinetto del Ministro di grazia e giustizia. Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Direttori generali del Ministero di grazia e giustizia. Vice Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Primo Presidente della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente della Corte dei conti. Presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di sezione e procuratore generale della Corte dei conti, primi presidenti delle Corte di appello e procuratori generali presso le Corti di appello. Procuratore nazionale antimafia. Capo della polizia di Stato - direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i vice direttori generali ed i comandanti generali e i vice comandanti generali delle altre Forze di polizia. Capo di stato maggiore della Difesa. Capi di stato maggiore delle Forze armate. Direttori degli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

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