DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 14 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo: 1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo; 2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo; 3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni: 1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici; 2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; 3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto; c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare: 1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio; 2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente; 3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti; 4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo; 5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo; 6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote: aa) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge; bb) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; cc) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore; 7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo: aa) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera aa) del numero 6); bb) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere bb) e cc) del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza; cc) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera bb), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti; dd) il personale di cui alle precedenti lettere bb) e cc) sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6); 8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi; 9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso; 10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera bb), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole; d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinane dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria: e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere; f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu' meritevoli per capacita' professionale e per incarichi assolti; g) determinazione delle modalita', in relazione a particolari infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli; h) disciplina dello Stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessita' di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli civili dello Stato: degli altri dipendenti; i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta'; l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'; m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo; n) determinazione delle modalita' di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904; 2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'ammissione al concorso per ispettore e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312; 3) previsione del concorso riservato; 4) previsione dei corsi di formazione; 5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianita' e merito e per merito comparativo o) fatto salvo quanto, previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilita' dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianita' di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19. 2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543". - Il testo degli articoli 15, commi 3 e 4, e 23, comma 2, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente: "Art. 15 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. 4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unita' operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari". "Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1. (Omissis). 2. Al predetto personale sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi. Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonche' il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura. Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle nonne in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorita' giudiziarie ovvero per fine pena".
Art. 34
Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge, principalmente, i seguenti servizi: 1) vigilanza armata degli istituti penitenziari; 2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne; 3) portineria; 4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari; 5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario; 6) vigilanza ed osservazione sulle attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari; 7) matricola dei detenuti ed internati; 8) gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria; 9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati; 10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati; 11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati; 12) controllo dei pacchi dei detenuti e internati; 13) traduzione e piantonamento dei detenuti e internati; 14) vigilanza sui beni dell'Amministrazione; 15) ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso; 16) navale; 17) trasporto terrestre.
2.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge anche quei servizi, non espressamente previsti dal comma 1, relativi all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3.Salvo specifiche diverse disposizioni adottate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 21 e 33 per singoli istituti penitenziari o per categorie di detenuti o internati, i servizi sono disciplinati come al Capo che segue.
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 5 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4. 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge li' aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto. 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato. 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche".
TITOLO IV SERVIZI CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI
Art. 35
Vigilanza armata degli istituti penitenziari.
1.La vigilanza armata degli istituti penitenziari, fermo restando quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si esercita sia a mezzo di posti di sentinella fissi, muniti di garitta, sia mediante pattuglie, anche utilizzando i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione. In ogni caso deve essere garantito il collegamento al corpo di guardia con idonei sistemi di comunicazione.
Nota all'art 35: - Il testo dell'art. 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', e' il seguente: "Art. 41 (Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione). - Non e' consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti. Il personale che per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. Non puo' essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si puo' far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumita' dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui cio' venga ordinato dal direttore".
Art. 36
Corpo di guardia.
1.Presso l'ingresso di ciascun istituto penitenziario deve essere adibito a corpo di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata un apposito locale, dotato di sistema di allarme e di mezzi di collegamento che consentano di comunicare con immediatezza con il comandante del reparto o con chi ne svolge temporaneamente le funzioni. All'interno di tale locale deve essere affissa copia dell'ordine di servizio di cui all'articolo 29.
2.La porta dell'istituto, destinata al passaggio del personale di servizio di vigilanza armata, e' costantemente sorvegliata.
3.Nel locale del corpo di guardia e' consentita esclusivamente la presenza del personale che svolge il servizio di vigilanza armata, e di quello autorizzato dal preposto a tale servizio.
4.Il preposto al servizio, quando, per eccezionali esigenze, disponga l'allontanamento del personale addetto al corpo di guardia, deve, in ogni caso, garantire la presenza di almeno un agente all'interno dello stesso.
Art. 37
Preposto al servizio di vigilanza armata
1.Il preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve: 1) distribuire il servizio fra i vari agenti, accertare che essi conoscano l'ordine di servizio di cui all'articolo 29, verificare che le armi siano cariche e funzionino regolarmente, accompagnare le sentinelle al posto loro fissato, accertare che i sistemi di comunicazione con il corpo di guardia siano efficienti; 2) eseguire frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua vigilanza e alle sentinelle; 3) disporre, nei casi di necessita', la sostituzione del personale di sentinella richiedendo altro personale, in caso di insufficienza di quello destinato al servizio di vigilanza armata; 4) richiedere l'intervento di altre Forze di polizia, in caso di necessita' ed urgenza, informandone il comandante di reparto, qualora, nelle adiacenze dell'istituto si verifichino fatti che ne pongano in pericolo l'ordine o la sicurezza; 5) schierare il personale del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti alle autorita' che accedono all'istituto o ne escono. 6) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.
2.Il preposto al servizio di vigilanza armata e' di regola scelto tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
Art. 38
Servizio di vigilanza armata
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza armata, nello svolgimento del servizio, deve osservare le piu' scrupolose regole di diligenza e, in particolare, deve: 1) esercitare la vigilanza sulla zona affidatagli, sostando nella garitta nei casi e nei limiti previsti dall'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e, se previsto, compiendo il percorso assegnatogli; 2) caricare l'arma prima di uscire dal corpo di guardia e scaricarla nello stesso locale all'atto del rientro, non deporla mai nell'esercizio della vigilanza, usando sempre particolare cautela nel maneggiarla; 3) qualora si verifichi una circostanza che appaia rilevante agli effetti della sicurezza o dell'ordine dell'istituto, informare il preposto al servizio, e, in caso di urgenza, dare immediatamente l'allarme, adottando ogni iniziativa idonea ad evitare o diminuire il pericolo per la sicurezza dell'istituto o per l'incolumita' delle persone, senza venire meno ai suoi speciali doveri e senza lasciarsi avvicinare da alcuno; 4) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 39
Preposti ai singoli servizi
1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare: 1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio; 2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale; 3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonche' su ogni altro fatto rilevante; 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonche' dei locali e degli spazi da essi utilizzati; 5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati; 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi; 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente; 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessita', la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente; 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.
2.I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
Art. 40
Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di vigilanza sui detenuti ed internati addetti ad attivita' lavorative organizzate dall'Amministrazione penitenziaria fuori dall'istituto, all'aperto o in appositi locali.
Art. 41
Servizio di portineria
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di portineria e' responsabile degli ingressi dell'istituto e delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiusura, nonche' del controllo di chiunque, a qualsiasi titolo, entri od esca dall'istituto.
2.Detto personale, in particolare, ha l'obbligo di: 1) non consentire ad altri l'uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura loro affidati; 2) non allontanarsi senza il permesso del preposto al servizio e senza essere stato preventivamente sostituito; 3) impedire che entrino o escano dall'istituto persone non autorizzate; 4) identificare tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, accertare la regolarita' del titolo che ne legittima l'ingresso o l'uscita e sottopone ai controlli stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore con ordine di servizio, effettuando le relative registrazioni; 5) controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto o fatto uscire dall'istituto, effettuando le relative registrazioni ed impedendo l'introduzione nell'istituto di armi di qualsiasi tipo, di strumenti pericolosi e generi od oggetti non consentiti; 6) ispezionare accuratamente ogni veicolo in ingresso o in uscita; 7) impedire a persone non autorizzate di intrattenersi nei locali della portineria; 8) registrare gli orari di entrata e di uscita di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, fatta eccezione per il personale per il quale esista un sistema di rilevamento automatico di tali orari; 9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 42
Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve: 1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia; 2) rilevare le modalita' di relazione e di socialita' dei detenuti della sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2 dell'articolo 24. 3) assicurarsi della perfetta integrita' ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione, nonche' degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli; 4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione; 5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli orari consentiti; 6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o l'incolumita' delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonche' segnalare eventuali danni arrecati a beni dell'Amministrazione e le condotte meritevoli dei detenuti; 7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone; 8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresi' le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza; 9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 43
Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, in particolare, deve: 1) custodire le chiavi della porta di ingresso, consentendo l'accesso soltanto alle persone autorizzate ed impedendo l'introduzione di generi ed oggetti non prescritti dal sanitario o non necessari al servizio; 2) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato che entri od esca dall'infermeria; 3) registrare i nominativi dei detenuti ed internati ammalati, ricoverati in infermeria o che chiedono di essere visitati; 4) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dei locali, nonche' la salute e l'incolumita' delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni a persone o cose; 5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 44
Servizio di vigilanza ed osservazione sulle attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulle attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno dell'istituto penitenziario, in particolare, deve: 1) rilevare e riferire sull'impegno nello svolgimento delle attivita' e sulle modalita' di relazione reciproca dei detenuti e internati ammessi al lavoro e allo studio, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'articolo 24; 2) controllare, al termine dell'attivita' lavorativa e scolastica ed ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', con l'eventuale ausilio di altro personale, che non manchino gli strumenti e gli utensili in dotazione, curandone il deposito in appositi locali od armadi, dei quali deve custodire le chiavi; 3) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrita' e l'igiene del lavoro, nonche' la salute e l'incolumita' delle persone e le condizioni igienico-sanitarie, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o a ridurre danni a persone o cose; 4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato all'inizio ed al termine dell'attivita' lavorativa o scolastica, registrandone i nominativi; 5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 45
Servizio di matricola dei detenuti e internati
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonche' a tutte le altre attivita' connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti ed internati.
2.Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
3.Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 non puo' essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.
Art. 46
Gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria
2.Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
3.Il personale di cui al comma 1 non puo' essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.
Art. 47
Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone cura che tali colloqui si svolgano con la scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia.
2.In particolare, il personale di cui al comma 1 deve: 1) identificare le persone ammesse al colloquio, verificando la validita' del titolo che lo legittima ed effettuando le prescritte registrazioni; 2) sottoporre dette persone ai prescritti controlli, onde evitare che vengano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri generi od oggetti non ammessi; 3) accompagnare le persone ammesse ai colloqui negli appositi locali; 4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato prima e dopo il colloquio; 5) vigilare che, durante il colloquio, venga mantenuto un comportamento corretto tale da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono un comportamento scorretto o molesto e riferendo al direttore; 6) impedire che tra i detenuti o internati e le persone ammesse al colloquio avvengano scambi di generi o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale autorizzazione; 7) vigilare che il colloquio non superi la durata stabilita; 8) accompagnare all'uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno effettuato, sottoponendole ai prescritti controlli; 9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 48
Servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati verifica che sulla busta della corrispondenza epistolare o sul modulo di quella telegrafica in partenza il mittente abbia indicato il proprio nome e cognome. Qualora risulti omessa tale indicazione, il personale addetto al servizio espleta gli opportuni accertamenti per individuare il mittente ed invitarlo, quindi, ad apporre la prescritta indicazione, riferendo in ogni caso al preposto al servizio.
2.Il personale suddetto provvede altresi' ad effettuare, con le modalita' stabilite dal direttore dell'istituto e che garantiscano comunque l'assenza di controlli sullo scritto, l'ispezione della corrispondenza in arrivo e di quella in partenza, al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o di altri oggetti o generi non consentiti, riferendo per iscritto al preposto al servizio, anche per quanto concerne l'eventuale sospetto che nella corrispondenza siano contenuti elementi di reato o elementi che possano determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza.
3.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato designato a provvedere al visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti o internati in base alle norme vigenti in materia riferisce per iscritto all'Autorita' che gli ha conferito tale incarico l'esito del controllo effettuato.
4.Il personale addetto al servizio di cui al presente articolo deve osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 49
Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone vigila affinche' tale corrispondenza si svolga con la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
2.In particolare, il personale di cui al comma 1 deve: 1) consentire l'effettuazione della corrispondenza telefonica, mediante gli appositi apparecchi telefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventivamente autorizzati dall'autorita' competente e provvisti dei fondi sufficienti per sostenere la relativa spesa; 2) garantire l'ordinato accesso dei detenuti e internati al servizio telefonico; 3) stabilire il contatto telefonico, verificando che il numero e la persona chiamata corrispondano alle indicazioni contenute nell'istanza del detenuto o internato; 4) vigilare affinche' la conversazione telefonica non superi la durata massima consentita dalle disposizioni vigenti; 5) eseguire l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati, nei casi in cui cio' venga disposto dall'autorita' competente in base alle norme vigenti in materia; 6) effettuare nell'apposito registro le annotazioni concernenti la corrispondenza telefonica effettuata e la relativa spesa; 7) in caso di telefonata proveniente dall'esterno, comunicare al detenuto o internato interessato il nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, qualora non ostino particolari motivi di cautela; 8) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 50
Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di controllo dei pacchi provvede, in particolare, a controllare, anche a mezzo di idonea strumentazione, ed a certificare il contenuto dei pacchi destinati ai detenuti ed internati, impedendo, mediante l'adozione delle prescritte cautele, l'introduzione di strumenti pericolosi e di generi od oggetti di cui non e' consentita la ricezione e garantendo l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare di quelle concernenti numero, peso e periodicita' di ricezione. Detto personale provvede altresi' al controllo dei pacchi che i detenuti o internati sono autorizzati ad inviare all'esterno.
2.Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Art. 51
Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati
1.I servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati sono espletati dal Corpo di polizia penitenziaria secondo le direttive impartite dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria adottate in attuazione delle disposizioni normative.
Art. 52
Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria
1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che esplica, qualora direttamente connessi ai servizi di istituto, compiti di vigilanza armata ad immobili dell'Amministrazione penitenziaria diversi dagli istituti penitenziari o a materiali di proprieta' della stessa osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse direttive emanate ai sensi dell'articolo 20.
Nota all'art. 52: - Il testo degli articoli 27, 31 e 42 del decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 (Regolamento sul servizio territoriale e di presidio), e' il seguente: "Art. 27 (Nomenclatura). - 1) Consegna: compito particolare della guardia, integrato dalle prescrizioni per disimpegnarlo. 2) Sentinella: militare armato di fucile, moschetto o arma automatica, che personifica e assicura la continuita' del servizio affidato alla guardia. 3) Muta: gruppo degli uomini designati per ogni turno di servizio delle sentinelle (normalmente due ore, alternate a quattro di riposo). 4) Guardia: drappello di militari, di entita' e composizione variabili, destinato a disimpegnare un servizio di vigilanza armata. Viene suddivisa in tre mute. 5) Guardia rinforzata: guardia costituita da piu' di tre mute, sia per poter prolungare il servizio oltre le normali 24 ore, sia per assicurare servizi particolarmente gravosi. 6) Distacco della guardia: complesso delle operazioni per controllare uomini, armi e materiali della guardia, distribuire le cartucce e dare le necessarie istruzioni per lo svolgimento del servizio. E effettuato sotto la sorveglianza di un ufficiale incaricato, secondo le disposizioni di ciascuna Forza Armata. 7) Cambio della guardia: complesso delle operazioni svolte al posto di guardia, per lo scambio della consegna tra la guardia montante e quella smontante. 8) Posto di guardia: complesso dei locali, dei materiali e degli impianti occorrenti per assicurare il servizio della guardia, compreso quello delle sentinelle. 9) Corpo di guardia: locale dove risiede il personale di truppa della guardia, quando non e' in servizio di sentinella. 10) Identificazione: qualsiasi procedimento usato da un reparto o da un uomo isolato, allo scopo di assicurarsi della natura (amico o nemico) o delle intenzioni (amichevoli od ostili) di un'altra unita' o di un altro uomo isolato. La replica ad una richiesta di identificazione e' una "risposta". 11) Formula di riconoscimento: comprende la richiesta di identificazione e la "risposta": per esempio: nocciola parola), vino (controparola). 12) Parola d'ordine: parola o suono caratteristico avente carattere di segrezza, utilizzata quale richiesta di identificazione. 13) Controparola: parola o suono caratteristico, avente carattere di segretezza, utilizzata per rispondere a una richiesta di identificazione. 14) Distanza di riconoscimento: limite che non deve essere oltrepassato da estranei alla guardia prima di essere identificati. Essa e' normalmente compresa nella zona di vigilanza affidata a una o piu' sentinelle e precisata nella consegna delle guardie che hanno compiti di particolare importanza o delicatezza e indicata praticamente con tabelle, visibili anche di notte e, ove necessario, con recinzioni. 15) Limite di sicurezza: limite che deve garantire la sentinella da azioni di sorpresa e non deve essere oltrepassato da estranei alla guardia. Deve essere: materializzato in modo evidente; segnalato con chiare tabelle di divieto che ammoniscano altresi' gli estranei dei gravi rischi ai quali si espongono oltrepassandolo; indicato chiaramente nelle consegne. Limite e tabelle devono essere visibili anche di notte. 16) Posto di riconoscimento: luogo stabilito dalla consegna per la identificazione di estranei alla guardia. 17) Giornale della guardia: (allegato n. 7): registro sul quale debbono essere annotati gli avvenimenti di rilievo verificatisi durante il servizio. 18) Rapporto ordinario della guardia: (allegato n. 8): documento con il quale il comandante della guardia notifica al comando del presidio, al termine del servizio, gli avvenimenti registrati nel giornale della guardia. 19) Rapporto sull'ispezione: (allegato n. 9): documento con il quale chi compie l'ispezione riferisce sull'ispezione effettuata". "Art. 31 (Sentinella). 1) La sentinella e' inviolabile; pertanto: a) deve essere rispettata da tutti, in qualsiasi circostanza; b) chiunque, civile o militare, commetta i reati di forzata consegna, resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, violenza a sentinella, e' passibile di arresto se colto in flagrante; c) attorno ad essa, per un raggio di almeno cinque metri, non puo' soffermarsi nessun estraneo al servizio di guardia o di ispezione; d) deve essere salutata: dai militari di truppa di qualsiasi Forza Armata; dai civili che le passano davanti per entrare nella caserma o nel posto di guardia, ovvero per uscirne; e) non puo' ricevere ordini che dal comandante della guardia o dal graduato di muta; il superiore che debba rivolgerle la parola deve prima farle dare il cambio. 2) Doveri generali della sentinella. La sentinella: a) ha il compito di osservare e fare osservare a qualunque costo la consegna ricevuta; b) vigila attentamente ed ininterrottamente in qualunque circostanza e con qualunque tempo; la sorpresa non giustifica ma aggrava la sua responsabilita'; c) puo' entrare nella garitta solo in caso di pioggia battente, neve, vento o sole eccessivo; deve, in ogni caso, uscirne, specie di notte, quando veda avvicinarsi qualcuno o senta rumori comunque sospetti; d) non deve allontanarsi, per alcun motivo, dal posto fissato nella consegna fino a quando non sia stato rilevato a cura del graduato di muta o del comandante della guardia e sostituito da altro militare, salvo diverse disposizioni contenute nella consegna stessa; e) non deve abbandonare l'arma nemmeno un istante; quando e' ferma, sta normalmente con l'arma in posizione di riposo. In movimento non deve mai portare l'arma a tracoll'arm; f) non puo' comunicare con alcuno, ad eccezione del comandante della guardia o del graduato di muta; se interrogato chiama il comandante della guardia o il graduato di muta, sempreche' non sia disposto diversamente dalla consegna; g) mantiene contegno irreprensibile; durante tutto il servizio non deve mangiare, fumare o sedersi. Nessuna causa di malessere puo' giustificare la piu' lieve inosservanza dei suoi doveri. In caso di malessere o di altre esigenze improvvise di carattere personale, provoca, nei modi stabiliti dalla consegna l'intervento del graduato di muta o del comandante della guardia che, se necessario, provvede a farla sostituire; h) per i reati di cui al precedente par. 1 b), da' l'allarme per chiamare il graduato di muta o il comandante della guardia, i quali devono accorrere armati e accompagnati da almeno un soldato di guardia armato; i) segnala, dando l'allarme, qualsiasi avvenimento ti verifichi nelle sue vicinanze e per cui ritenga necessario o solo opportuno, l'intervento della guardia; l) nei casi urgenti, quando non riesce a farsi udire prontamente dal comandante della guardia con normali mezzi di collegamento, spara un colpo in aria. 3) Uso delle armi: a) in caso di violenza esercitata da chiunque nei suoi confronti, la sentinella da' l'allarme, sempre che cio' sia possibile, e quindi adopera le armi nei limiti imposti dalla necessita' di respingere la violenza stessa; b) la sentinella che ha per consegna l'obbligo di non lasciarsi avvicinare o di impedire il passaggio, intima a chiunque si avvicini al limite di sicurezza di fermarsi gridando "Alt| Chi va la'?" ed accompagnando l'intimazione con il gesto. Se si tratta di ispezione o di persone che vogliono farsi riconoscere: procede come indicato al successivo art. 42, qualora sia di servizio laddove e' previsto avvenga la identificazione; altrimenti le invita a rivolgersi alla sentinella piu' vicina al corpo di guardia In ogni caso intima energicamente "Passi al largo". Ove l'individuo o gli individui, nonostante tale intimazione, continuino ad avvicinarsi al limite di sicurezza: da' l'allarme; assume la posizione di "pronti"; ripete con la voce e con il gesto l'intimazione di "Alto la'" aggiungendo "o sparo" Giunto l'individuo o gli individui al limite di sicurezza, la sentinella spara un colpo di avvertimento in aria e quindi, ove detto limite sia oltrepassato, fa fuoco al fine di assicurare la osservanza della consegna. 4) Saluto della sentinella. La sentinella: a) grida "All'armi" quando la guardia deve schierarsi in armi; be' saluta nei casi e nei modi indicati negli articoli 110 e 111". "Art. 42 (Formula di riconoscimento e tessera di riconoscimento). 1) La formula e la tessera di riconoscimento servono per riconoscere le persone autorizzate ad accedere a posti di guardia isolati o di speciale importanza ed a stabilimenti o impianti militari. Per l'ingresso alle caserme valgono le norme stabilite nei regolamenti di ciascuna Forza Armata. 2) La formula di riconoscimento: a) e' segreta; b) e' stabilita dal comandante del presidio, che comunica di massima mentilmente (allegato n. 10), ai corpi e reparti che forniscono guardie di presidio, la tahella delle formule di riconoscimento per l'intero mese; c) e' cambiata ogni 24 ore ed entra in vigore all'ora fissata per il cambio delle guardie; d) e' resa nota: dal corpo o distaccamento che fornisce la guardia e dall'ente che ordina l'ispezione rispettivamente al comandante della guardia e all'incaricato dell'ispezione, che la trascrivono, al termine del servizio, il primo nel rapporto ordinario della guardia ed il secondo nel rapporto sulla ispezione; dal comando di presidio, quando indispensabile, anche ad altre persone autorizzate ad accedere a posti di guardia isolati o di speciale importanza; nel caso di drappelli militari, al solo comandante del drappello; e) non deve essere resa nota alle persone che per ragioni di lavoro o per il loro incarico debbono accedere di giorno ad un immobile, stabilimento od impianto militare cui e' preposto un servizio di guardia. 3) La tessera di riconoscimento: e' rilasciata dal comando di presidio o dal corpo o distaccamento che ha fornito la guardia, oppure dall'ente da cui l'immobile stabilimento o impianto dipende, alle persone di cui alla lettera e del precedente paragrafo 2; deve essere munita di fotografia e recare specifica autorizzazione; deve riportare il periodo di validita' (di massima non superiore a tre mesi, rinnovabili). 4) L'identificazione mediante formula di riconoscimento: a) e' consentita unicamente nei posti di riconoscimento stabiliti dalla consegna, in genere in vicinanza del corpo di guardia; b) avviene con le seguenti modalita': la persona che vuole farsi riconoscere, richiama l'attenzione della sentinella piu' vicina al corpo di guardia, gridando ove occorra: "Sentinella"; la sentinella, sia sentendosi chiamare, sia scorgendo persone isolate o in gruppo, che si appressino alla zona vigilata o stiano per superare il limite di sicurezza precisato dalla consegna, intima ad alta voce "Alt| Chi va la?" e, contemporaneamente avverte il comandante della guardia o il graduato di muta; l'individuo (od il gruppo) si arresta in attesa dell'arrivo del comandante della guardia o del graduato di muta; indica quindi che e' autorizzato (dicendo ad esempio: "amici", "alleati", "ispezione"); successivamente il comandante della guardia o il graduato di muta ordina: "Avanti" (il capo del gruppo) per il riconoscimento; l'individuo (o il capo del gruppo) deve allora appressarsi al comandante della guardia o graduato di muta senza rispondere. Quando sia pervenuto alla distanza di riconoscimento, precisata nella consegna, il comandante della guardia o graduato di muta intima "Alt" esigendo che l'individuo si fermi fino al compimento dell'identificazione; il comandante della guardia o graduato di muta pronunzia a bassa voce la parola d'ordine. La persona da identificare deve allora rispondere con la controparola; trattandosi di un gruppo (o reparto) gli altri componenti vengono, quindi, invitati dal comandante della guardia o graduato di muta a venire avanti. Il capo del gruppo o l'individuo da questi designato si mantiene frattanto presso il comandante della guardia o graduato di muta, coadiuvandolo nell'identificazione; qualora la persona od il gruppo non ottemperino prontamente alle intimazioni della sentinella, o compiano atti sospetti, o l'identificazione non sia avveliuta, la sentinella: da' l'allarme, assume la posizione di "pronti", ripete con la voce e con il gesto l'intimazione di "Alto la'" aggiungendo "o sparo". Se la persona o il gruppo oltrepassa la distanza di riconoscimento, la sentinella spara un colpo di avvertimento in aria e quindi, ove la o le persone continuino ad avanzare, fa fuoco al fine di assicurare l'osservanza della consegna. 5) L'identificazione mediante tessera di riconoscimento: a) e' consentita unicamente al posto di riconoscimento stabilito dalla consegna; di massima presso il corpo di guardia; b) ha luogo nelle ore stabilite dalla consegna, con le seguenti modalita': la persona (o il gruppo di persone) che deve accedere nella zona vigilata, richiama l'attenzione della sentinella che guarda l'accesso, qualificandosi (ad esempio: "capo operaio"); e frattanto mostra a distanza la sua tessera di riconoscimento; la sentinella intima "Alt" e avverte il comandante della guardia ovvero il capo muta; il comandante della guardia (o il capo muta) fa avanzare l'individuo fino al posto di riconoscimento e controlla validita' e aggiornamento della tessera, autorizzando quindi l'ingresso, se tutto e' in regola. 6) La scorta armata in eventuale accompagnamento dell'incaricato dell'ispezione (art. 41) ed i militari di un drappello che debbono accedere a posti di guardia, devono rimanere a 10 passi di distanza dal posto di riconoscimento finche' l'identificazione dell'incaricato dell'ispezione o del comandante del drappello sia compiuta".
Art. 53
Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso
1.Qualora per eccezionali esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso si renda necessario, ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, l'impiego di personale del Corpo di polizia penitenziaria, il prefetto della provincia interessata, sentito il questore ne fa richiesta al provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria territorialmente competente, il quale provvede e ne da' notizia al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2.Il provveditore, nel caso in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei servizi e dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, trasmette la richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3.La forza resa disponibile ai sensi dei commi 1 e 2 e' messa a disposizione del questore per il tempo strettamente necessario a soddisfare le esigenze indicate negli stessi commi. In tale forza non possono essere inclusi gli agenti in prova e gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione.
4.In caso di assoluta necessita' ed urgenza l'impiego di cui al comma 1 puo' essere richiesto direttamente ai direttori degli istituti o servizi penitenziari, i quali ne danno immediata comunicazione al provveditore regionale ed al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Note all'art. 53: - Il testo dell'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della Sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". Per il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, vedi in nota all'art. 34.
TITOLO IV SERVIZI CAPO III SERVIZIO NAVALE
Art. 54
Principi generali
1.Il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria costituisce supporto operativo-logistico necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria.
2.Per l'espletamento delle proprie funzioni, il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria dispone di naviglio recante contrassegni che ne rendono riconoscibile l'appartenenza al Corpo.
3.In relazione alle prestazioni, il naviglio si distingue in: - naviglio d'altura, se atto alla navigazione senza particolari limitazioni; - naviglio costiero, se atto alla navigazione non superiore alle venti miglia dalla costa; - naviglio d'uso locale, se atto alla navigazione non superiore alle sei miglia.
4.Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso il Nucleo centrale del servizio navale costituito nel suo ambito e dotato di personale avente una adeguata preparazione, provvede all'emanazione delle direttive occorrenti ed al coordinamento ed al controllo dell'attivita' di detto servizio, determina le caratteristiche, la classificazione, la sede di assegnazione ed i servizi cui il naviglio e' adibito e definisce, altresi', la dislocazione delle basi navali sul territorio nazionale, l'entita' ed il tipo di naviglio da assegnare a ciascuna di esse, nonche' le infrastrutture e le attrezzature necessarie per i servizi a terra.
Art. 55
Preposto alla base navale
1.A ciascuna base navale e' preposto, di regola, un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso di abilitazione al comando di naviglio di altura; tale incarico puo' essere conferito, in relazione all'organico delle unita' navali assegnate, anche a personale di detto ruolo destinato a bordo del naviglio.
2.Il preposto alla base navale e' alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto penitenziario e ne riceve le direttive generali relative al servizio.
3.Il preposto alla base navale puo' essere coadiuvato da personale di coperta e di macchina appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 56
Personale navigante
1.La condotta del naviglio e' affidata a personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato al servizio navale mediante apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina conseguita al termine di corsi svolti presso le scuole sottufficiali della Marina Militare, presso le scuole nautiche della Guardia di finanza o di altre Forze di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale.
Art. 57
Formazione degli equipaggi e degli armamenti
1.Gli equipaggi sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento stabilite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede anche, direttamente, a disporre i movimenti del personale e le assegnazioni degli incarichi.
2.Al fine di assicurare l'operativita' del naviglio, il direttore dell'istituto penitenziario o, in caso di assenza o di impedimento, oppure, su delega, il preposto alla base navale puo' disporre temporanee sostituzioni di personale assegnato alla base stessa.
3.Gli armamenti sono formati, in funzione delle esigenze, con personale appositamente assegnato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o con personale del servizio disponibile nella sede.
4.Tutto il personale navigante concorre ad assicurare, ognuno al proprio livello, i servizi generali e di vigilanza e non deve essere, di norma, impiegato in servizi di istituto diversi.
Art. 58
Personale di coperta. Doveri del comandante.
1.Il comandante impersona l'unita' o il mezzo navale affidatogli ed ha, su tutto il personale imbarcato, anche di passaggio, l'autorita' conferitagli dalla normativa vigente per quanto concerne la sicurezza, il servizio, l'ordine e la disciplina di bordo.
2.Il comandante riferisce al preposto alla base navale cui e' assegnata, anche temporaneamente, l'unita' sulle missioni compiute o da compiere, sui rifornimenti e sulle riparazioni occorrenti, attenendosi, per la compilazione e l'invio delle relazioni e dei rapporti, a quanto previsto dalle norme in vigore.
Art. 59
Doveri del vice comandante
1.Il vice comandante coadiuva il comandante.
Art. 60
Doveri del nostromo
Art. 61
Doveri del nocchiere radarista
Art. 62
Doveri del padrone
Art. 63
Doveri del conduttore di macchina.
1.Al conduttore di macchina sono affidati l'organizzazione, il funzionamento e l'efficienza dei servizi di macchina dell'unita' o del mezzo navale.
3.Il conduttore di macchina, inoltre, prima di assumere l'incarico, se le circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare per accertare le prestazioni e le condizioni di funzionamento delle apparecchiature, impianti e strutture di pertinenza dei servizi di macchina, prende conoscenza del personale e si accerta delle condizioni dell'unita' sotto tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel "Verbale di passaggio di consegne fra conduttori di macchina".
Art. 64
Doveri del vice conduttore di macchina
1.Il vice conduttore di macchina coadiuva il conduttore di macchina nell'espletamento delle sue funzioni ed e' responsabile, nei suoi confronti, dei compiti specificamente delegatigli.
2.Egli si alterna alla guardia in macchina in navigazione e conduce o controlla la manovra, se espressamente incaricato.
Art. 65
Doveri del motorista navale
TITOLO IV SERVIZI CAPO IV SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE
Art. 66
Principi generali
1.Il servizio di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria fornisce il supporto operativo necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto e di quelli ad essi connessi mediante l'impiego di autoveicoli e motoveicoli.
2.Il numero e il tipo dei mezzi di trasporto terrestre in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 67
Assegnazione, gestione amministrativa, fuori uso e alienazione dei mezzi di trasporto terrestre
1.I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ai provveditorati regionali, nonche' agli istituti penitenziari, uffici e servizi periferici.
2.L'assegnazione e' disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3.I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, nonche' dagli istituti penitenziari, uffici e servizi periferici a cui sono assegnati.
4.I mezzi di trasporto assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dalla direzione di un istituto o di un servizio penitenziario, con sede in Roma, secondo le disposizioni del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5.La gestione amministrativa dei mezzi di trasporto e' demandata all'Ufficio che li ha assunti in carico.
6.Per la dichiarazione di fuori uso e l'alienazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni vigenti in materia.
7.Per ciascun mezzo di trasporto, l'ufficio assegnatario deve istituire un apposito registro sul quale, al termine del servizio effettuato, devono essere riportati: - la data e il numero dell'ordine di uscita: - l'autorita' che ha disposto il servizio; - il motivo del servizio svolto; - l'ora di uscita e quella di rientro; - i chilometri percorsi; - il carburante introdotto; - il lubrificante introdotto; - la firma di chi ha effettuato i rifornimenti; - la firma del conducente e dell'eventuale capo macchina.
Art. 68
Identificazione dei mezzi di trasporto terrestre
1.Tutti i mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria devono essere muniti di specifica targa costituita da una sigla seguita da un numero corrispondente a quello di immatricolazione.
2.I mezzi di trasporto possono recare sulle fiancate, sulle parti anteriore e posteriore e sui lunotti anteriore e posteriore scritte identificative e l'emblema del Corpo di polizia penitenziaria.
3.La sigla della targa e le scritte di cui ai commi 1 e 2, nonche' il colore dei mezzi di trasporto sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
4.La installazione degli accessori, compresi la sirena d'allarme e i lampeggiatori, nonche' degli apparati ricetrasmittenti e' disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 69
Immatricolazione e assicurazione dei mezzi di trasporto terrestre
1.L'immatricolazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria e' effettuata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in apposito registro, secondo le vigenti disposizioni in materia per le Forze armate e per le Forze di polizia, ad eccezione della punzonatura dell'emblema del Corpo.
2.Per ogni mezzo di trasporto terrestre deve essere tenuto il libretto matricolare, secondo il modello predisposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3.Il libretto matricolare viene emesso in doppio esemplare, di cui il primo viene custodito permanentemente a bordo, mentre il secondo viene tenuto presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4.L'assicurazione dei mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria e' effettuata in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 70
Approvvigionamento di carburanti e lubrificanti
1.L'approvvigionamento dei carburanti e dei lubrificanti si effettua mediante atti, convenzioni o contratti stipulati con societa' petrolifere, secondo le disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e la fornitura ha luogo, di norma, mediante buoni a vista.
Art. 71
Ordine di uscita
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