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LEGGE 26 marzo 1999, n. 94

Current text a fecha 1999-04-19

Entrata in vigore della legge: 20-4-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo

ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico