Entrata in vigore della legge: 22-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della, programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica Italiana e l'Australia, intendendo rafforzare 1e relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi, e desiderando rivedere l'Accordo in materia di Sicurezza Sociale, firmato il ventitre' aprile 1986, e riconoscendo l'esigenza di coordinare ulteriormente il funzionamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e di favorire, a condizioni di equita', l'ammissione delle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro dei due Paesi alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai rispettivi ordinamenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni 1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto: (a) per "maggiorazione per minori a carico" si intende, in relazione all'Australia, la maggiorazione familiare aggiuntiva e, se previsto, l'indennita' di tutela, che sarebbe pagabile ad una persona in aggiunta ad una prestazione in base alla legislazione australiana qualora tale persona fosse un residente australiano e avesse diritto a tale pagamento e, se previsto, a tale, indennita'; (b) per "residente australiano", si intende un residente australiano cosi' come e' definito dalla legislazione australiana; (c) per "prestazione", si intende, in relazione ad una Parte, una pensione, indennita' o assegno previsto dalla legislazione di detta Parte e comprende qualsiasi quota integrativa, aggiuntiva o supplementare pagabile in aggiunta a detta pensione, indennita' o assegno, alla persona che abbia diritto a tale quota integrativa, aggiuntiva o supplementare in base alla legislazione di tale Parte; (d) per "autorita' competente" si intende, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e d'ella Previdenza Sociale e, per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento di Sicurezza Sociale; (e) per "persone carico" si intendono, in relazione all'Italia le persone che rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, ai sensi della legislazione italiana e che, da detta legislazione sono riconosciute quali persone a carico di tale assicurato o pensionato; (f) per "pensione di inabilita' si intende, per quanto riguarda l'Australia, la prestazione corrisposta in base alla legislazione australiana a quelle persone che sono considerate gravemente inabili in base a detta legislazione; (g)per "istituzione" si intende, per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione che, a prescindere dall'autorita' competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo e, per l'Australia, il Dipartimento di Sicurezza sociale, come specificato nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo; (h) per "integrazione italiana" si intende l'integrazione al minimo corrisposta al fine di portare l'ammontare di una prestazione dovuta ad una persona in base alla contribuzione accreditata o ad altro titolo, all'ammontare minimo previsto dalla legislazione italiana; (i) per "maggiorazione sociale italiana" s'intende quel beneficio di natura assistenziale concesso in aggiunta alle pensioni delle persone che hanno redditi inferiori ad importi determinati dalla legislazione italiana; (j) per "legislazione" si intende il complesso delle leggi specificate nell'articolo 2; (k) per "periodo di residenza In Australia nell'arco della vita lavorativa" si intende un periodo definito come tale ai sensi della legislazione australiana; (l) per "periodo di contribuzione accreditata" s'intende un periodo, o il totale di due o piu' periodi di contribuzione utile per acquisire il diritto ad una prestazione, nonche' tutti i periodi considerati come periodi di contribuzione ai sensi della legislazione italiana; (m) per "pensione per l'assistenza al coniuge inabile" s'intende la pensione per l'assistenza personale erogabile, in base alla legislazione australiana, al coniuge, de jure o de facto, di un titolare di pensione di inabilita' o di una pensione di vecchiaia; (n) per "superstiti" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le "persone" che in base alla legislazioni italiana rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, deceduto e che da tali leggi sono riconosciute come superstiti di tale assicurato o pensionato; (o) per "vedova" si intende una vedova de jure. 2. Nell'applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti, ogni termine non definito. nell'Accordo stesso avra', salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito dalle leggi di detta Parte, incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo in virtu' dell'articolo 2.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione normativo 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, il presente Accordo si applica alle seguenti leggi, come modificate alla data della firma dello stesso, e ad ogni altra legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi: a) per quanto riguarda l'Australia: la Raccolta di leggi di sicurezza sociale del 1991, nella misura in cui tale Raccolta regola e si riferisce alle seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di inabilita'; iii) le pensioni alle mogli; iv) le pensioni alle vedove; v) le indennita' alle vedove; vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; vii) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori; e viii) le maggiorazioni per minori a carico; b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; le prestazioni familiari per le persone a carico dei pensionati; l'assicurazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di anzianita'; iii) le pensioni anticipate; iv) gli assegni di invalidita'; v) le pensioni di inabilita'; vi) gli assegni privilegiati di invalidita'; vii) le pensioni privilegiate di inabilita'; viii) l'assegno per l'assistenza personale al pensionato per inabilita'; ix) le pensioni ai superstiti;. x) le prestazioni familiari per le persone a carico dei pensionati; xi) le indennita' di disoccupazione. 2. Nonostante quanto previsto dal paragrafo l, e salvo quanto diversamente specificato dal presente Accordo, le legislazioni dell'Italia, e dell'Australia non comprenderanno le leggi emanate in qualsiasi data al fine di attuare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. 3. Le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le leggi che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, non appena dette leggi siano state emanate.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Ambito di applicazione personale Il presente Accordo si applica alle persone che a) siano, o siano state, residenti australiani, e/o b) possano far valere periodi di contribuzione accreditata in base alla legislazione italiana e, quando previsto, ai familiari a carico ed ai superstiti in relazione a diritti che a questi ultimi possano derivare dalle persone menzionate nel presente Articolo.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Parita' di trattamento I cittadini di ciascuna Parte godranno della parita' di trattamento nell'applicazione delle rispettive legislazioni e, in ogni caso in cui il diritto ad una prestazione sia subordinato in tutto o in parte al possesso della cittadinanza, i cittadini di una Parte saranno considerati quali cittadini dell'altra Parte al fine della presentazione di una domanda per tale prestazione. 2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti assicura la parita' di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dalla legislazione di entrambe le Parti e dal presente Accordo. 3. Una Parte non sara' tenuta ad applicare i paragrafi 1 e 2 di questo Articolo ad una persona che non sia legalmente autorizzata a risiedere nel territorio di detta Parte.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Residenza o presenza in Italia o in uno stato terzo 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, qualora una persona abbia i requisiti per il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione australiana o in virtu' del presente Accordo, salvo quelli di essere un residente australiano e fisicamente presente in Australia alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, ma: a) sia un residente australiano, o risieda in Italia o in uno Stato terzo con cui l'Australia ha concluso un accordo di sicurezza sociale che comprende disposizioni per la collaborazione nella istruttoria e definizione delle domande di prestazione; e b) sia fisicamente presente in Australia, o sul territorio italiano o dello Stato terzo, tale persona, purche' sia stata un residente australiano per un certo periodo, sara' considerata ai fini della presentazione di detta domanda, come se fosse residente australiano e presente in Australia. 2. Il requisito che una persona sia stata un residente australiano per certo periodo, non si applichera' alla persona che richieda la pensione destinata all'orfano di entrambi i genitori, in conformita' all'Articolo 9.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto Una persona che riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione in virtu' della legislazione australiana in quanto il coniuge, de jure o de facto, di tale persona riceva o abbia diritto a ricevere un a prestazione in virtu' del presente Accordo, ricevera' un importo calcolato in base al presente Accordo.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione Totalizzazione per l'Australia 1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere: a) un periodo come residente australiano che sia inferiore al periodo richiesto dalla legislazione australiana per aver titolo ad una prestazione; e b) un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa che sia pari o maggiore al periodo minimo previsto per tale persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4; e c) un periodo di contribuzione accreditata in Italia; al solo scopo di soddisfare qualsiasi periodo minimo richiesto dalla legislazione australiana per avere diritto a tale prestazione, detto periodo di contribuzione accreditata sara' considerato come un periodo durante il quale tale persona sia stata un residente australiano. 2. Ai fini del precedente paragrafo 1, qualora una persona: a) sia stata un residente australiano per un periodo continuativo inferiore al periodo minimo di residenza continua previsto dalla legislazione australiana per far valere un diritto di tale persona ad una prestazione; e b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in Italia in due o piu' periodi separati pari o eccedenti in totale, al periodo minimo di cui alla lettera a); il totale dei periodi di contribuzione accreditata sara' considerato come un periodo continuo. 3. Ai fini del presente Articolo, qualora un periodo come residente australiano ed un periodo da contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione dall'Australia una sola volta come periodo quale residente australiano. 4. Il periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 lettera b) e' stabilito come segue: a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dall'Australia: 12 mesi di cui almeno 6 mesi siano continui; e b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad un residente australiano in Australia, non e' richiesto alcun periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa. 5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, ed al fine di una domanda presentata da una donna per una pensione alle vedove, a tale donna saranno attribuiti i periodi di contribuzione accreditata corrispondenti a quelli accumulati dal defunto marito; tuttavia ogni periodo durante il quale la donna ed il defunto marito abbiano entrambi accumulato periodi di contribuzione accreditata verra' preso in considerazione una sola volta.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Calcolo delle prestazioni australiane 1. Tenuto conto delle disposizioni del presente Articolo, qualora una pensione australiana, ad eccezione della pensione all'orfano di entrambi i genitori, sia dovuta a una persona fuori dall'Australia in virtu' del presente Accordo, o ad altro titolo, l'ammontare di tale prestazione sara' calcolato ai sensi della legislazione australiana, tuttavia nel determinare il reddito di tale persona allo scopo di calcolare detto ammontare, la prestazione corrisposta o dovuta in virtu' della legislazione italiana sara' valutata secondo le seguenti modalita': a) qualsiasi integrazione italiana e/o maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane comprese nell'importo complessivo di tale prestazione italiana non saranno prese in considerazione; b) la pensione sociale non legata a contributi che l'Italia eroga a scopo assistenziale non sara' presa in considerazione; e c) solo la parte della prestazione ottenuta dividendo per 300 il prodotto dei mesi completi di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa (fino ad un massimo di 300) per l'importo di tale prestazione italiana, sara' presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito di detta persona. 2. Una persona, cui si riferisce il precedente paragrafo 1, avra' diritto ad usufruire dell'agevolazione nel calcolo del reddito di cui alla precedente lettera c) solo per il periodo in cui l'importo della prestazione australiana di cui e' titolare sia versato proporzionalmente. 3. Tenuto Conto delle pertinenti disposizioni del presente Articolo qualora una prestazione australiana, ad eccezione della pensione d'orfano di entrambi i genitori, sia erogabile in virtu' del presente Accordo ad una persona che sia un residente australiano e fisicamente presente in Australia, il relativo ammontare sara' calcolato secondo le seguenti modalita': a) si calcolera' il reddito di tale persona in base alle leggi australiane non tenendo conto di qualsiasi prestazione italiana. ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana, e/o le prestazioni familiari italiane a, cui ha diritto detta persona; b) si sottrarra' l'importo di tale prestazione italiana, ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane dall'ammontare massimo della prestazione australiana; e c) alla parte della prestazione australiana, calcolata in base alla precedente lettera b), si applicheranno le disposizioni relative al calcolo dell'ammontare previste dalle leggi australiane tenendo conto del reddito che risulta dall'applicazione della lettera a). 4. Ai fini del presente Articolo e dell'applicazione delle leggi australiane, qualora un coniuge, de jure o de facto, oppure entrambi, abbiano diritto a ricevere una prestazione, o prestazioni italiane, l'importo di tale prestazione, o il totale delle prestazioni, dovra' essere suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Pensione all'orfano di entrambi i genitori e pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile 1. Qualora una pensione all' orfano di entrambi i genitori sia erogabile in virtu' della legislazione australiana a favore di un giovane il cui solo genitore sopravvissuto sia deceduto mentre il giovane era un residente australiano, e qualora tale genitore e detto giovane abbiano abitato in Australia, tale pensione, conformemente alle disposizioni di dette leggi, sara' erogabile in Italia a tale persona ed a tale giovane. 2. Al fine di stabilire un diritto ad una pensione, per l'assistenza personale al coniuge inabile in base al presente Accordo, una persona che si trova in Italia sara' considerata, come se fosse fisicamente presente in Australia.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Esclusione di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 8 e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione australiana in virtu' del presente Accordo, o ad altro titolo, e qualora tale persona e/o il coniuge, de jure o de facto di tale persona, siano titolari di prestazioni italiane che includano una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari italiane, tali integrazione e/o maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari non saranno considerate come reddito ai fini del calcolo di detta prestazione australiana. 2. Ai soli fini del presente Articolo, il termine prestazione comprende i sussidi di ricerca di un lavoro, di nuova occupazione e di malattia erogabili in virtu' della legislazione australiana.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Totalizzazione dei periodi di contribuzione e dei periodi di residenza Disposizioni circa la totalizzazione da parte dell'Italia 1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere: a) un periodo di contribuzione accreditata che sia inferiore al periodo richiesto dalla legislazione italiana per aver titolo a una prestazione italiana; b) un periodo di contribuzione accreditata che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale prestazione dalle disposizioni del successivo paragrafo 2;e c) un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa, tale periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa sara' considerato, allo scopo di soddisfare i requisiti minimi di contribuzione per tale prestazione ai sensi della legislazione italiana, come un periodo di contribuzione accreditata. 2. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, e' stabilito come segue: a) per la pensione di vecchiaia: 1 anno; b) per la pensione anticipata: 1 anno; c) per la pensione di anzianita': 15 anni; d) per l'assegno di invalidita': 1 anno; e) per la pensione di inabilita': 1 anno; f) per l'assegno privilegiato di invalidita': 1 anno; g) per la pensione privilegiata di inabilita': 1 anno; e h) per la pensione ai superstiti: 1 anno. 3. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditata in Italia in favore di una persona saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno. 4. Al fini del presente Articolo, qualora un periodo di contribuzione accreditata in Italia ed un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione dall'Italia una sola volta come periodo di contribuzione accreditata.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Prestazioni italiane in pro-rata 1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtu' dell'Articolo 11 sara' calcolata nel modo seguente: a) l'ammontare della prestazione teorica cui tale persona avrebbe diritto sara' determinata come se il periodo di contribuzione accreditata in Italia ed il periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa di cui all'Articolo 11 paragrafo 1 lettera c), compiuti alla data di decorrenza della prestazione, fossero stati entrambi compiuti in base alla legislazione italiana; e b) l'ammontare della prestazione effettivamente dovuta sara' quell'ammontare che sta, rispetto all'ammontare di cui alla precedente lettera a), nello stesso rapporto esistente tra detto periodo di contribuzione accreditata e il totale risultante dalla somma del periodo di contribuzione accreditata e del periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa compiuto da tale persona. 2. Qualora il totale dei periodi di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), superi il periodo massimo previsto dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto alla prestazione piu' elevata, ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 1 si prendera' in considerazione tale periodo massimo in luogo di detto totale dei periodi. 3. Ai fini del calcolo ai sensi del precedente paragrafo 1, di una prestazione dovuta a una persona, si terra' conto unicamente del salario o del reddito di detta persona soggetti a contribuzione in base alla legislazione italiana. 4. Qualora una persona che risiede in Italia abbia diritto a prestazioni ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti e se la somma di queste prestazioni non raggiunga l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana l'istituzione italiana, concede, in aggiunta alla propria prestazione, un'integrazione italiana necessaria per raggiungere l'importo di detto trattamento minimo di pensione.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Esclusione di specifici pagamenti australiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Italia Qualora una persona riceva o abbia diritto a ricevere una prestazione prevista dalla legislazione italiana in base al presente Accordo, o ad altro titolo, e tale prestazione includa una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale italiana e/o prestazioni familiari per le persone a carico, ogni maggiorazione per minori a carico corrisposta dall'Australia a tale persona e/o al suo coniuge, ai sensi della legislazione australiana di sicurezza sociale, non sara' inclusa nell'accertamento dei redditi effettuato dall'Italia ai fini della determinazione all'ammontare dell'integrazione italiana e/o della maggiorazione sociale italiana e/o delle prestazioni familiari.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Indennita' di disoccupazione Ai fini del conseguimento del diritto all'indennita' di disoccupazione da parte di un cittadino australiano, o italiano, in base alla legislazione italiana, i periodi di lavoro svolti in Australia, ad esclusione del periodo di lavoro autonomo, saranno totalizzati con i periodi di contribuzione accreditata in Italia, a condizione che questi ultimi periodi siano complessivamente non inferiori ad un anno.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Prestazioni familiari Le prestazioni familiari dovute in base alla legislazione italiana: a) saranno corrisposte in virtu' del presente Accordo, alle persone titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana, che siano residenti australiani, a prescindere dal fatto che siano cittadini australiani o italiani; e b) non precluderanno il pagamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione australiana, ivi comprese le modifiche e gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un Accordo di sicurezza sociale concluso con un Paese terzo, e ai fini della reciprocita' prevista dal presente Accordo, sono assim- ilate alle seguenti prestazioni australiane: c) pensioni alle mogli; d) pensioni, per l'assistenza personale al coniuge inabile; e) maggiorazioni per minori a carico.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Presentazione delle domande 1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtu' del presente Accordo, od altro titolo, puo' essere presentata: a) nel territorio di ciascuna delle Parti, in conformita' alle disposizioni amministrative relative al presente Accordo; oppure b) in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l'Articolo 5; in qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Qualora una domanda di prestazione ad una Parte venga presentata nel territorio dell'altra Parte, oppure in uno Stato terzo di cui al paragrafo 1, la data di presentazione sara' considerata come data utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Istruttoria delle domande 1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtu' del presente Accordo, a) il periodo di residenza in Australia e il periodo di contribuzione accreditata; e b) tutti gli eventi rilevanti per determinare tale diritto, saranno presi in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente Accordo nella misura in cui tali periodi o tali eventi si riferiscano a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. La data a partire dalla quale una prestazione dovra' essere corrisposta in virtu' del presente Accordo, sara' determinata in conformita' alla legislazione della Parte interessata, ma in nessun caso potra' essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso. 3. Qualora: a) una domanda per una prestazione sia stata presentata, oppure una prestazione sia corrisposta, a carico di una Parte ai sensi del presente Accordo o ad altro titolo; e b) vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il richiedente, o il titolare, possa aver diritto, in virtu' del presente Accordo o ad altro titolo, anche ad una prestazione (in questo Articolo denominata "prestazione presunta") a carico dell'altra Parte, che, se pagata, inciderebbe sull'ammontare della prima prestazione, la domanda potra' essere istruita dalla prima Parte come se la prestazione presunta fosse effettivamente corrisposta al richiedente. 4. Qualora una domanda di prestazione venga istruita, ed accolta in conformita' con il precedente paragrafo 3 e si accerti successivamente che l'ammontare della prestazione presunta per quella persona non e' stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovra' essere reintegrato con effetto retroattivo. 5. Qualora: a) si possa ritenere che un avente diritto al pagamento di una prestazione dovuta da una Parte possa, altresi', aver diritto al pagamento di una prestazione a carico dell'altra Parte, sia in virtu' del presente Accordo che ad altro titolo; b) la prestazione eventualmente dovuta dall'altra Parte possa incidere sull'ammontare della prestazione dovuta dalla prima Parte; e c) l'ammontare che potrebbe essere dovuto, sia in virtu' del presente Accordo che ad altro titolo, dall'altra Parte in relazione a detta prestazione possa ragionevolmente comprendere un saldo per arretrati della stessa prestazione, in tal caso d) l'altra Parte, se richiesta dalla prima, dovra' versare l'ammontare di tali arretrati alla prima Parte; e e) quest'ultima Parte potra' dedurre dall'ammontare di tali arretrati la somma da essa corrisposta in eccesso, versando il saldo all'interessato.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 Trasferibilita' delle prestazioni 1. Le prestazioni di una Parte sono altresi' erogabili nel territorio dell'altra Parte. 2. Qualora la legislazione di una Parte preveda che una prestazione sia erogabile al di fuori del suo territorio tale prestazione, se acquisita in base al presente Accordo, sara' altresi' erogabile al di fuori dei territori di entrambe le Parti. 3. Qualora i requisiti previsti da una Parte per una prestazione siano subordinati a limiti temporali, gli eventuali riferimenti ai limiti di tempo imposti da tale Parte sono da ritenersi applicabili anche al territorio dell'altra Parte. 4. Una prestazione dovuta da una Parte in virtu' del presente Accordo, sara' corrisposta da tale Parte al beneficiario, sia nel territorio dell'altra Parte sia in un territorio diverso da quello di entrambe le Parti senza decurtazioni per spese ed oneri amministrativi.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 Disposizioni amministrative Le autorita' competenti delle Parti adotteranno le disposizioni amministrative necessarie per dare attuazione al presente Accordo.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 Scambio di informazioni e assistenza reciproca 1. Le autorita' competenti e le istituzioni responsabili per l'applicazione del presente Accordo: a) si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo e delle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale; b) si adopereranno, si assisteranno e si scambieranno le necessarie informazioni, riguardo l'istruttoria od il versamento di prestazioni dovute in virtu' dell'Accordo o delle rispettive legislazioni, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni in materia di sicurezza sociale; c) si comunicheranno, non appena possibile, tutte le informazioni relative alle misure adottate per l'applicazione dell'Accordo e agli eventuali emendamenti delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo; e d) si assisteranno, se una Parte lo richieda, nell'attuazione di accordi di sicurezza sociale conclusi da ciascuna di esse con Stati terzi, nella misura e secondo le modalita' specificate nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo. 2. Tenuto conto delle disposizioni amministrative di cui all'Articolo 19, l'assistenza, di cui al precedente paragrafo 1 sara' prestata gratuitamente. 3. Le informazioni riguardo una persona, trasmesse da una Parte ad una istituzione dell'altra Parte secondo le disposizioni del presente Accordo, godranno dello stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alla legislazione di quest'ultima Parte. 4. In nessun caso le disposizioni di cui al Precedente paragrafo 1 potranno essere interpretate in modo da imporre all'autorita' competente o all'istituzione di una Parte, l'obbligo di a) mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte; oppure b) fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte. 5. Nell'applicare il presente Accordo le autorita' competenti e le istituzioni di una Parte potranno comunicare con l'altra Parte nella loro lingua ufficiale.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 Ricorsi 1. Chiunque sia interessato da una determinazione direttiva, decisione o provvedimento adottati od emanati dall'autorita' competente o dall'istituzione di una Parte in relazione ad una questione relativa al presente Accordo, avra' diritto ad esperire presso gli organi giudiziari ed amministrativi di tale Parte, i ricorsi previsti dalla legislazione di quest'ultima Parte. 2. I ricorsi, di cui al precedente paragrafo 1, ed i documenti relativi a tali ricorsi potranno essere presentati in conformita' alle disposizioni amministrative relative al presente Accordo, nel territorio di ciascuna Parte. 3. Con riferimento al successivo paragrafo 4 la data in cui un ricorso ed i documenti ad esso relativi sono presentati all'istituzione di una Parte in conformita' al precedente paragrafo 2, e' da considerarsi quale data in cui detti ricorso e documenti sono stati presentati all'istituzione dell'altra Parte. 4. Nel presente Articolo, per quanto riguarda l'Australia, ogni riferimento ad un ricorso costituisce un riferimento ad un documento riguardante un ricorso che puo' essere presentato ad un organo amministrativo istruito in base alla legislazione australiana.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 Revisione dell'Accordo 1. Le Parti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo. 2. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 1, dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti si consulteranno sulle ulteriori misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento. 3. Qualora una Parte adotti norme che modifichino integrino o sostituiscano la legislazione inclusa nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte, le Parti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a detto cambiamento della legislazione, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o ai suoi eventuali emendamenti.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente Accordo sara' ratificato da entrambe le Parti in conformita' alle rispettive procedure ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. Quando il presente Accordo entrera' in vigore, l'Accordo fra la Repubblica Italiana e l'Australia del 23 aprile 1986, cessera' i suoi effetti, tenuto conto del paragrafo 3. 3. Tenuto conto del paragrafo 4, qualora, una persona alla data di entrata in vigore del presente Accordo: a) riceva una prestazione conformemente alla legislazione di una delle due Parti, in virtu' dell'Accordo del 23 aprile 1986; o b) sia qualificata a ricevere una prestazione di cui al paragrafo a) e, laddove sia prevista una domanda per tale prestazione, abbia presentato domanda per tale prestazione, nessuna disposizione del presente Accordo potra' pregiudicare il diritto di tale persona a ricevere tale prestazione. 4. L'ammontare della prestazione alla quale una persona abbia diritto in virtu' del paragrafo 3 sara' stabilito in base al presente Accordo in conformita' alle disposizioni della legislazione della Parte competente. 5. Qualora trattisi di una residente In Italia: (a) che riceveva una pensione di tipo B per vedove dall'Australia e che abbia avuto tale pensione soppressa a causa dell'entrata in vigore della sezione 1215 del Social Security Act del 1991; oppure b) che aveva fatto domanda per una pensione per vedove di tipo B entro il 30 giugno 1992 ma la cui domanda non era stata definita entro tale data, la pensione soppressa sara' ripristinata a partire dalla data della soppressione oppure la domanda sara' definita come se detta sezione 1215 non fosse entrata in vigore. L'ammontare della pensione per vedove di tipo B cosi' ripristinata o della pensione per vedove di tipo B dovuta a seguito dell'accoglimento della domanda, sara' calcolato ai sensi delle disposizioni dell'Accordo menzionato nel paragrafo 2 del presente Articolo, fino a quando tale Accordo sara' in vigore e, successivamente, ai sensi del presente Accordo.
Accordo - art. 24
ARTICOLO 24 Cessazione 1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarra' in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrera' dalla data in cui una delle Parti ricevera' per via diplomatica, notifica dell'intenzione dell'altra Parte di denunciare l'Accordo. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformita' al paragrafo 1 continuera' ad avere efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtu' di esso: a) ricevano delle prestazioni alla data di cessazione dell'efficacia dell'Accordo; o b) abbiano presentato una domanda per ottenere una prestazione prima della scadenza del termine previsto in detto paragrafo ed abbiano diritto a ricevere tale prestazione in base all'Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 13 settembre 1993 in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per l'Australia Parte di provvedimento in formato grafico