DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
((Allegato X (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2) Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto per gli ascensori (Modulo E) 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' del prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualita' totale approvato conformemente all'allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore L'installatore applica un sistema di qualita' approvato per l'esame finale e le prove da eseguire sull'ascensore come indicato nel punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. L'installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare; e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Nel quadro del sistema di qualita', ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita'; b) della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell'immissione sul mercato, tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell'allegato V; d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'; e) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione. La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. L'installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.4.1. L'installatore deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema. 3.4.2. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che l'installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione l'installatore consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di installazione, ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica; c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce all'installatore una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso i cantieri allestiti per l'installazione dell'ascensore. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' procedere o far procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita' e dell'ascensore. Esso deve fornire all'installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. L'installatore, per dieci anni a decorrere dall'ultima data di immissione sul mercato dell'ascensore, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 7.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 7.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato.))
Allegato XI
((Allegato XI (art. 6-bis, comma 1, lettera b) Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' piu' esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1) 1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' piu' l'esame del progetto degli ascensori e' la procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore L'installatore applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della produzione, del montaggio, dell'installazione, dell'esame finale e delle prove degli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. L'adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere stata esaminata conformemente al punto 3.3. 3. Sistema di qualita' 3.1. L'installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; d) la documentazione tecnica descritta all'allegato IV, parte B, punto 3; e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi di qualita', schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' del prodotto; b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I; c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione degli ascensori; d) degli esami e delle prove che saranno effettuati all'atto dell'accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti; e) delle relative tecniche, dei relativi processi e interventi sistematici di montaggio, installazione, controllo e garanzia della qualita' che saranno utilizzati; f) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore ecc.), durante e dopo l'installazione (tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell'allegato V); g) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; h) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e del prodotto e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. Esame del progetto 3.3.1. Se il progetto non e' pienamente conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica se e' conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I e, in caso affermativo, rilascia un certificato di esame UE del progetto all'installatore, precisandone i limiti di validita' e i dati necessari per identificare il progetto approvato. 3.3.2. Se il progetto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad esso applicabili di cui all'allegato I, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del progetto e informa di tale decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non e' piu' conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore. 3.3.3. L'installatore tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I o alle condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del progetto, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto. 3.3.4. Ogni organismo notificato informa la propria autorita' di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 3.3.5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. 3.4. Verifica del sistema di qualita' L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al fine di verificare la capacita' dell'installatore di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'ascensore a tali norme. La decisione viene notificata all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.5. L'installatore deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita' continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che l'installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. L'installatore deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita' totale; b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove; c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di accettazione degli approvvigionamenti e installazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce all'installatore una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso l'installatore o presso il cantiere allestito per l'installazione dell'ascensore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire all'installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'ascensore: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, quarto comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato informa la sua autorita' di notifica delle approvazioni delle decisioni dei sistemi di qualita' totale rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni delle decisioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso respinte, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. L'organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonche' la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 7.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 7.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato.))
Allegato XII
((Allegato XII (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 3) Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' della produzione degli ascensori (Modulo D) 1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' della produzione degli ascensori e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualita' della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualita' approvato conformemente all'allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I. 2. Obblighi dell'installatore L'installatore applica un sistema approvato di qualita' per la fabbricazione, il montaggio, l'installazione, l'esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. L'installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare; e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili di cui all'allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' del prodotto; b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione; d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualita' dell'ascensore e se il sistema di qualita' della produzione funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell'installatore e una visita al cantiere allestito per l'installazione. La decisione e' notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. L'installatore deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.4.1. L'installatore deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema. 3.4.2. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualita' continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. L'organismo notificato appone, o fa apporre, il suo numero identificativo accanto alla marcatura CE ai sensi degli articoli 18 e 19. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che l'installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione l'installatore consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) la documentazione tecnica; c) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l'installatore mantenga e applichi il sistema della qualita' e fornisce all'installatore una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso l'installatore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce all'installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. L'installatore tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'ascensore: a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c); b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); c) le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1; d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ciascun organismo notificato informa la propria autorita' di notifica circa le decisioni delle approvazioni dei sistemi di qualita' della produzione rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorita' l'elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 7.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore. 7.2. L'installatore compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi incombenti all'installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' dell'installatore, purche' siano specificati nel mandato.))
Allegato XIII
ALLEGATO XIII ((ALLEGATO NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 2017, N. 23))
Allegato XIV
ALLEGATO XIV ((ALLEGATO NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 2017, N. 23))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)