LEGGE 2 agosto 1999, n. 302

Type Legge
Publication 1999-08-02
Ultimo aggiornamento 1999-09-01
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente. 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono. d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte contraente; d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Protocollo 5-art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Protocollo 5-art. 9

ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio': a) possa pregiudicare la sovranita' del Marocco o di uno Stato membro della Comunita' richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo: o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo 5-art. 10

ARTICOLO 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. La comunicazione di dati a carattere personale puo' avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti contraenti e' equivalente. Le Parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

Protocollo 5-art. 11

ARTICOLO 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito tali informazioni e' informata senza indugio di detto uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 5-art. 12

ARTICOLO 12 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorita' richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

Protocollo 5-art. 13

ARTICOLO 13 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo 5-art. 14

ARTICOLO 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il Comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 5-art. 15

ARTICOLO 15 Complementarita' 1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca piu' vasta ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunita'.

Protocollo 5-Allegato

ALLEGATO PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono: a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge; b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini; c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati; d) essere precisi e, se del caso, aggiornati; e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati. 2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonche' quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale. 3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinche' i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata. 4. Ogni persona deve essere abilitata: a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identita', nonche' il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario; b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonche' la comunicazione di tali dati in forma comprensibile; c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato; d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c). 5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si puo' derogare unicamente nei casi seguenti. 5.2. Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando cio' e' previsto dalla legislazione della Parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una societa' democratica e mira a: a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonche' gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali; b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le liberta' di altre persone. 5.3. La legge puo' prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione. 6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilita', per una Parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.

Atto finale

ATTO FINALE i plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio qui di seguito denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari del Regno del Marocco, qui di seguito denominato "Marocco", dall'altra, riuniti a Bruxelles, il 26/02/1996, per la firma dell'ACcordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri. da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra, qui di seguito denominato "Accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonche' i seguenti protocolli: Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Marocco Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti della pesca originari del Marocco Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunita' Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' i plenipotenziari del Marocco, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35,76 e 77 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili Dichiarazione comune relativa alla riammissione I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Marocco hanno altresi preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune. I plenipotenziari del Marocco hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunita' europea, allegata al presente atto finale: Dichiarazione relativa all'articolo, 29 dell'Accordo I plenipotenziari degli stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni del Marocco allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare 2. Dichiarazione in materia di investimenti 3. Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi del Marocco

Atto finale-Dichiarazioni

DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO 1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale. 2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari marocchine. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunita' prima dell'entrata in vigore dell'Accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'Accordo. Tale principio si applichera' anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sara' avviato lo smantellamento dell'elemento industriale. Qualora il Marocco dovesse aumentare i dazi in vigore dal 1 gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati esso accordera' alla Comunita' una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO 1. Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, il calendario per l'eliminazione dei prezzi di riferimento e la riduzione tariffaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1 saranno concordati attraverso uno scambio di lettere prima della firma dell'Accordo. 2. Resta inteso che, per quanto riguarda i prodotti oggetto dello smantellamento tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si instaureranno in Marocco, con l'assistenza tecnica della Comunita', dei controlli tecnici. Il Marocco si impegna a istituire detti controlli tecnici entro il 31 dicembre 1999. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 33 DELL'ACCORDO Resta inteso che la convertibilita' dei pagamenti correnti e' interpretata conformemente all'articolo VIII dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 DELL'ACCORDO Nella quadro dell'Accordo, le Parti convengono che la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonche' la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale - Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi). DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 42 DELL'ACCORDO Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenza specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita' europea e i suoi partner. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 43 DELL'ACCORDO Le parti convengono che, nel quadro della cooperazione economica, sara' prevista un'assistenza tecnica nel quadro delle clausole di salvaguardia e del controllo antidumping. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 49 DELL'ACCORDO Le parti riconoscono la necessita' di ammodernare il settore produttivo marocchino per meglio adeguarlo alla realta' dell'economia internazionale ed europea. La Comunita' si il adoperera' per sostenere il Marocco nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficolta' che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 50 DELL'ACCORDO Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Marocco. Esse concordano di sviluppare l'accesso del Marocco agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformita' delle relative disposizioni comunitarie. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 51 DELL'ACCORDO Le parti convengono di intraprendere al piu' presto le azioni di cooperazione di cui all'articolo 51 dell'Accordo, attribuendo a tali azioni carattere prioritario. DICHIARAZIONE COMUNI RELATIVE ALL'ARTICOLO 64 DELL'ACCORDO 1. Fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le Parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtu' della riunificazione familiare di un lavoratore marocchino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore. 2. Non si potra' invocare l'articolo 64 paragrafo 1 dell'accordo per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno e' disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonche' dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra il Marocco e detto Stato membro. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO Resta inteso che l'espressione "loro familiari" definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 34, 35, 76 E 77 DELL'ACCORDO Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'Accordo il Marocco dovesse incontrare gravi difficolta' relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra il Marocco e la Comunita' per definire gli strumenti e le modalita' piu' adeguate per aiutare il Marocco e far fronte a tali difficolta'. Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 90 DELL'ACCORDO 1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'Accordo, le parti convengono che, per casi urgenti di cui all'articolo 90 dell'accordo, devono intendersi i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle due parti. una violazione sostanziale dell'accordo consiste: - nel rigetto dell'Accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale; - nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2. 2. Le parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 90 consistono in misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 90, l'altra parte puo' invocare la procedura relativa alla composizione delle controversie. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 96 DELL'ACCORDO Nel presente accordo si e' tenuto conto dei vantaggi derivanti per il Marocco dai regimi concessi dalla Francia ai sensi del protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea. Detto regime speciale deve pertanto considerarsi abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA Al PRODOTTI TESSILI Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sara' oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprendera' le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA RIAMMISSIONE Le parti convengono di adottare bilateralmente le disposizioni e le misure opportune per la riammissione dei rispettivi cittadini che hanno lasciato il loro paese. A tal fine, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea si considerano cittadini le persone aventi la cittadinanza degli Stati membri quali definite ai fini comunitari.

Accordo

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E IL REGNO DEL MAROCCO RELATIVO ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 PER QUANTO RIGUARDA L'ELIMINAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO APPLICATI DAL MAROCCO ALL'IMPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI TESSILI E CAPI DI ABBIGLIAMENTO A. Lettera della Comunita' Signor A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue: 1. Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunita' di cui ai Capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'Accordo e' ridotto, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, al 75% del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes. Il tasso di riduzione da' applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sara' stabilito dal consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potra' essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25%. Per fissare il tasso di riduzione applicabile il Consiglio di associazione terra' conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verificare che il Marocco sviluppera' con l'assistenza tecnica della Comunita' nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'Accordo. 2. I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunita' in base al seguente calendario: - all'entrata in vigore dell'Accordo. tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano; - un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la meta' dei prodotti cui si applicano; - due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano; - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati. La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo sul contenuto della presente lettera. . Voglia accogliere, Signor ,i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'unione europea B. Lettera del Regno del Marocco Signor Mi pregio comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta: "A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue: l. Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunita' di cui ai Capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo e' ridotto, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, al 75% del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes. Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sara' stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potra' essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25%. Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terra' conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco sviluppera' con l'assistenza tecnica della Comunita' nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'Accordo. 2.I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunita' in base al seguente calendario: - all'entrata in vigore dell'Accordo. tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano; - un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la meta' dei prodotti cui si applicano; - due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano; - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati. La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo sul contenuto della presente lettera". Mi pregio confermarle che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo del Regno del Marocco

Accordo

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNI E IL REGNO DEL MAROCCO RELATIVO ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE A. Lettera della Comunita' Signor Tra la Comunita' e il Regno del Marocco e' stato convenuto quanto segue: Il Protocollo n. 1 dell'Accordo euromediterraneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della Tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3.000 t. Per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base dei prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi degli Stati membri che figurano tra i principali produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi marocchino pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario. Il Marocco si impegna altresi a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di opinioni al riguardo. La prego di confermarmi se il suo governo e' d'accordo sul contenuto della presente lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del Regno del Marocco Signor Mi pregio comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta: "Tra la Comunita' e il Regno del Marocco e' stato convenuto quanto segue: Il Protocollo n. 1 dell'Accordo euromediterreneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della Tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3.000 t. Per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base dei prezzi della produzione registrati in mercati rappresentativi degli stati membri che figurano tra i principali produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi marocchino pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario. Il Marocco si impegna altresi a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di opinioni al riguardo. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo sul contenuto della presente lettera." Mi pregio confermarle che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo del Regno del Marocco

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29 DELL'ACCORDO 1. Qualora il Marocco concluda accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunita' e' disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi. 2. La Comunita' ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, che hanno ribadito il ruolo determinante di un graduale progresso verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in condizioni analoghe a quelle previste dalla Comunita' per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per realizzare l'obiettivo dell'istituzione di un'area euromediterranea di libero scambio. In quest'ottica, la Comunita' conviene che un'armonizzazione delle disposizioni relative alle regole d'origine con quelle di altri accordi con i paesi mediterranei che hanno ripreso le norme in vigore per i PECO sara' proposta al Marocco non appena tali regole saranno entrate in vigore per un paese mediterraneo. DICHIARAZIONI DEL MAROCCO DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE Il Marocco, firmatario del Trattato di non proliferazione, formula il desiderio di sviluppare, in futuro, una cooperazione con la Comunita' in materia di energia nucleare. 2. DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INVESTIMENTI Il Marocco auspica che, nel quadro della cooperazione in materia di investimenti, si studi la possibilita' di creare un fondo di garanzia degli investimenti europei. 3. DICHIARAZIONE IN DIFESA DEGLI INTERESSI DEL MAROCCO La parte marocchina chiede che si tenga conto degli interessi del Marocco in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunita' europea. Fatto a Bruxelles, addi' ventisei febbraio millenovecentonovantasei. Per la Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico

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