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LEGGE 14 ottobre 1999, n. 403

Current text a fecha 1999-11-08

Entrata in vigore del provvedimento: 9/11/1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3

1.L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e' attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

2.La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e' composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3.La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4.La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.

5.Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

6.All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

Art. 4

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione italiana.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) Preambolo La Repubblica d'Austria, la Confederazione Elvetica, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia, il Principato di Liechtenstein, nonche' la Comunita' Economica Europea, - consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei piu' grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi, - riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione, - riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate, - consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attivita' agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonche' le forme e l'intensita' della utilizzazione turistica, - considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni econologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o e' impossibile o e' possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi, - convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze econologiche, - a seguito dei risultati della prima Convenzione delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Oggetto della presente Convenzione e' la regione delle Alpi, com'e' descritta e rappresentata nell'allegato. 2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, puo', tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora cio' sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. 3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 puo' essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Obblighi generali 1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilita' di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonche' della Comunita' Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonche' ampliata sul piano geografico e tematico. 2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identita' culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonche' al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine. b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonche' il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrasta e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti. c) Salvoguardia della qualita' dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonche' le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora. d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli. e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualita' naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualita', realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente. f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacita' rigenerativa e la continuita' produttiva delle risorse naturali, nonche' la diversita', l'unicita' e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme. g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettivita', la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonche' una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche piu' difficoltose. h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche piu' difficoltose nella regione alpina. i) Turismo e attivita' di tempo libero - al fine di armonizzare le attivita' turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attivita' che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto. j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalita'. k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico. l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti. 3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Ricerca e osservazione sistematica Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono: a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme, b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica, c c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonche' la relativa raccolta dati.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico 1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa. 3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti. 4. Le Parti contraenti, provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonche' sulle misure adottate. 5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi) 1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi. 3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno. 4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. 5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonche' ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualita' di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunita' transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi puo' inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attivita' in materia. 6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Compiti della Conferenza delle Alpi La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonche' dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti: a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformita' con la procedura di cui all'articolo 10. b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonche' le loro modifiche in conformita' con la procedura di cui all'articolo 11. c) Adotta il proprio regolamento interno. d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria. e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione. f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche. g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonche' delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro. h) Assicura l'espletamento delle necessarie attivita' di segretariato.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Delibere della Conferenza delle Alpi 1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti. 2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunita' Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunita' Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Comitato Permanente 1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti. 2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status puo' inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta. 3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalita' dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative. 5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente. 6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti: a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi, b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6, c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate; d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e puo'' proporre punti dell'ordine del giorno nonche' ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli, e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera a) e coordina la loro attivita', f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi, g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli. 7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Segretariato La Conferenza delle Alpi puo' deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Modifiche della Convenzione Ciascuna Parte puo' presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame. Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformita' con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Protocolli e loro modifiche 1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prendera' in esame. 2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario. 3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14. 4. Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Convenzione - art. 12

Art. 12 Firma e ratifica 1. La presente Convenzione e' depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991. 2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario. 3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2. 4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.

Convenzione - art. 13

Art. 13 Denuncia 1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Convenzione - art. 14

Art. 14 Notifiche Il depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie: a) gli atti di firma, b) i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione, c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12, d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denuncie hanno effetto. In fede di cio' la presente Convenzione e' stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Convenzione-Elenco 1

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Le seguenti citta-distretto e distretti regionali fanno parte delle Alpi Bavaresi: Citta' distretto: Kempten (Allgau) Kaufbeuren Rosenheim Distretti regionali: Lindau (Bodensee) Oberallgau Ostallgau Weilheim-Schongau Garmisch-Partenkirchen Bad Tolz-Wolfratshausen Miesbach Rosenheim Traunstein Berchtesgadener Land

Convenzione-Notifica

MINISTERO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI REPUBBLICA D'AUSTRIA Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) (Salisburgo, 7 novembre 1991) NOTIFICA Il Ministero Federale degli Affari Esteri, in linea con quanto contemplato nelle disposizioni della clausola conclusiva della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), si pregia di trasmettere alle Parti firmatarie in allegato alla presente una copia certificata conforme unitamente a relativo protocollo delle rettifiche del testo originale tedesco, francese, italiano e sloveno del 6 aprile 1993 in cambio delle versioni della Convenzione in questione al momento erroneamente in possesso delle Parti firmatarie. Vienna, 15 giugno 1993

Convenzione-Elenco 2

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA FRANCESE La zona alpina comprende, ai sensi del decreto n. 85997 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali: - il dipartimento Alpes-de-Haute-Province, - il dipartimento Haute-Alpes, - i cantoni i cui territori nei dipartimenti Alpes Maritimes siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, ad eccezione dei comuni di Menton e Requebrune-Cap-Martin, nonche' dei dipartimenti Var e Vaucluse, - il distretto Barjois nel dipartimento Var e il cantone Cadenet nel dipartimento Vaucluse. Ai sensi del decreto n. 85996 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali: - il dipartimento Savoie, - il dipartimento Haute-Savoie, - il distretto di Grenoble nel dipartimento Isere, il cantone Saint-Geoire-en-Valdaine nonche' i comuni dei cantoni Pont-de-Beauvoisin e Virieu-sur-Bourhec che siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, e nel dipartimento Drome - il distretto Die e i cantoni dei distretti Nyons e Valence con le loro parti interamente o parzialmente classificate come regioni di montagna, ad eccezione dei cantoni Crest-Nord e Sud, Bourg-de-Peage e Chabeuil, in cui la montagna si limita ai comuni interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna.

Convenzione-Elenco 3

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FERDERATIVA JUGOSLAVA Elenco dei comuni Dravograd Idrija Jesenice Mozirje Radlje ob Dravi Radovljica v Ravne na Koroskem Slovenj Gradec Skofja Loka Tolmin Trzic Ruse Elenco delle comunita' locali in parti dei comuni Ajdovscina Ajdovscina Budanje Col Crnice Dolga Poljana Gojace Gradisce pri Vipavi Kamnje - Potoce Lokavec Lozice Otlica - Kovk Podkraj Podnanos Predmeja Skrilje Stomaz Vipava Vrhpolje Vrtovin Zapuze Kamnik Crna pri Kamniku Godic Kamniska Bistrica Mekinje Motnik Nevlje Sela pri Kammniku Srednja vas pri Kamniku Smartno v Tuhinju Spitalic Tuhinj Kranj Bela Golnik Gorice Grad Jezersko Kokra Olsevek - Motemaza Preddvor Trstenik Ljubljana - Vic Rudnik Crni Vrh Polhov Gradec Logatec Hotedrsica Rovte Tabor Logatec Trate Vrh nad Rovtami Nova Gorica Avce Banjsice Cepovan Deskle - Anhovo Dobrovo v Brdih Nova Gorica Grgar Grgarske Ravne Xal nad Kanalom Kambresko Kanal ob Soci Kojsko Levpa Lig Lokovec Lokve Medana Osek - Vitovlje Ozeljan Ravnica Rocinj Solkan Trnovo Postojna Bukovje Landol Planina Razdrto Studeno Smihel pod Nanosom Veliko Ubeljsko Slovenska Bistrica Alfonz Sarh Impol Kebelj Oplotnica Pohorski Odred Preloge Smartno na Pohorju Tinje Zgornja Loznica Zgornja Polskava Slovenske Kojice Gorenje pri Zrecah Resnik Skomarje Slovenske Kojice Stranice Vitanje Zrece Velenje Bele Vode Ravnc Topolsica Zavodje Maribor Fram Hoce Limbus Pekre Radvanje Razvanje Reka Pohorje Slivnica

Convenzione-Elenco 4

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PROVINCIA LIGURIA Imperia PIEMONTE Torino Cuneo Vercelli Novara REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA LOMBARDIA Varese Como Sondrio Bergamo Brescia PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO VENETO Verona Vicenzua Treviso Belluno REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. Udine Pordenone Gorizia

Convenzione-Elenco 5

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DEL REPUBBLICA PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN L'intero territorio del Principato di Liechtenstein

Convenzione-Elenco 6

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA Land VORARLBERG tutti i comuni Land TIROL tutti i comuni Land KARNTEN tutti i comuni Land SALZBURG Salzburq (citta') Distretto Hallein Abtenau Adnet Annaberg im Lammertal Golling an der Salzach Hallein Krispl Kuchl Oberalm Puch bei Hallein Russbach am Pass Gschutt Sankt Koloman Scheffau am Tennengebirge Vigaun Distretto Salzburg-Umgebung Anif Ebenau Elsbethen Eugendorf Faistenau Fuschl am See Grodig Grossgmain Hallwang Henndorf am Wallersee Hintersee Hof bei Salzburg Koppl Neumarkt am Wallersee Plainfeld Sankt Gilgen Strobl Thalgau Wals-Siezenheim Distretto Sankt Johann im Pongau Altenrnarkt im Pongau Bad Hofgastein Badgastein Bischofshofen Dorfgastein Eben im Pongau Filzmoos Flachau Forsteu Goldegg Grossarl Huttau Huttschlag Kleinarl Muhlbach am Hochkonig Pfarrwerfen Radstadt Sankt Johann im Pongau Sankt Martin am Tennengebirge Sankt Veit im Pongau Schwarzach im Pongau Untertauern Wagrain Werfen Werfenweng Distretto Tarnsweg Goriach Lessach Mariapfarr Mauterndorf Muhr Ramingstein Sankt Andra im Lungau Sankt Margarethen im Lungau Sankt Michael im Lungau Tamsweg Thomatal Tweng Unternberg Weisspriach Zederhaus Distretto Zell am See Bramberg am Wildkogel Bruck an der Grossglocknerstrasse Dienten aro Hochkonig Fusch an der Grossglocknerstrasse Hollersbach im Pinzgau Kaprun Krimml Lend Leogang Lofer Maishofen Maria Alm am Steinernen Meer Mittersill Neukirchen am Grossvenediger Niedernsill Piesendorf Rauris Saalbach-Hinterglemm Saalfelden am Stienernen Meer Sankt Martin bei Lofer Stuhlfelden Taxenbach Unken Uttendorf Viehhofen Wald im Pinzgau Weissbach bei Lofer Zell am See Land OBEROSTERREICH Distretto Gmunden Altmunster Bad Goisern Bad Ischl Ebensee Gmunden Gosau Grunau im Almtal Gschwandt Hallstatt Kirchham Obertraun Pinsdorf Sankt Konrad Sankt Wolfgang im Salzkammergut Traunkirchen Scharnstein Distretto Kirchdorf an der Krems Edlbach Griinburg Hinterstoder Inzersdorf im Kremstal Micheldorf in Oberosterreich Molln Oberschlierbach Rosenau am Bengstpass Rossleithen Sankt Pankraz Spital am Pyhrn Steinbach am Ziebbach Steinbach an der Steyr Vorderstoder Windischgarsten Distretto Steyr-Land Gaflenz Garsten Grossraming Laussa Losenstein Maria Neustift Reichraming Sankt Ulrich bei Steyr Temberg Weyer Land Weyer Markt Distretto Vocklabruck Attersee Aurach am Hongar Innerschwand Mondsee Nussdorf am Attersee Oberhofen am Irrsee Oberwang Sankt Georgen im Attergau Sankt Lorenz Schorfling am Attersee Seewalchen am Attersee Steinbach am Attersee Strass im Attergau Tiefgraben Unterach am Attersee Weissenkichen im Attergau Weyregg am Attersee Zell am Moos Land NIEDEROSTERREICH Waidhofen an der Ybbs (citta') Distretto Amstetten Allhartsberg Ertl Hollenstein an der Ybbs Opponitz Sankt Georgen am Reith Sankt Peter in der Au Seitenstetten Sonntagberg Ybbsitz Distretto Baden Alland Altenrnarkt an der Triesting Bad Voslau Baden Berndorf Enzesfeld-Lindabrunn Furth an der Triesting Heiligenkreuz Hernstein Hirtenberg Klausen-Leopoldsdorf Pfaffstatten Pottenstein Sooss Weissenbach an der Triesting Distretto Lilienfeld Annaberg Eschenau Hainfeld Hohenberg Kaumberg Kleinzell Lilienfeld Mitterbach am Erlaufsee Ramsau Rohrbach an der Golsen Sankt Aegyd am Neuwalde Sankt Veit an der Golsen Traisen Turnitz Distretto Melk Texingtal Distretto Modling Breitenfurt bei Wien Gaaden Giesshubl Gumpoldskirchen Hinterbruhl Kaltenleutgeben Laab im Walde Modling Perchtoldsdorf Wienerwald Distretto Neunkirchen Altendorf Aspang-Markt Aspangberg-Sankt Peter Breitenstein Buchbach Edlitz Enzenreith Feistritz am Wechsel Gloggnitz Grafenbach-Sankt Valentin Grimmenstein Grunbach am Schneeberg... Kirchberg am Wechsel Monichkirchen Natschbach-Loipersbach Otterthal Payerbach Pitten Prigglitz Puchberg am Schneeberg Raach am Hochgebirge Reichenau an der Rax Sankt Corona am Wechsel Scheiblingkirchen-Thernberg Schottwien Schrattenbach Schwarzau im Gebirge Seebenstein Semmering Ternitz Thomasberg Trattenbach Vostenhof Warth Wartmannstetten Pernitz Rohr im Gebirge Bromberg Schwarzenbach Waidmannsfeld Waldegg Walpersbach Wiesmatb Winzendorf-Muthmannsdorf Wollersdorf-Steinabruckl Distretto Wien-Umqebung Gablitz Klosterneuburg Mauerbach Pressbaum Purkersdorf Tullnerbach Wolfsgraben Willendorf Wimpassing im Schwarzatale Wurflach Zobern Distretto Sankt Polten (regione) Altlengbach Asperhofen Brand-Laaben Eichgraben Frankenfels Grunau Kasten bei Boheimkirchen Kirchberg an der Pielach Loich Maria-Anzbach Michelbach Neulengbach Neustift-Innermanzing Pyhra Rabenstein an der Pielach Schwarzenbach an der Pielach Stossing Wilhelmsburg Distretto Scheibbs Gaming Gostling an der Ybbs Gresten Gresten-Land Lunz am See Puchenstuben Randegg Reinsberg Sankt Anton an der Jessnitz Sankt Georgen an der Leys Scheibbs Steinakirchen am Forst Wang Distretto Tulln Konigstetten Sieghartskirchen Tulbing Zeiselmauer Sankt Andra-Wordern Distretto Neustadt (regione) Bad Fischau-Brunn Bad Schonau Ebenfurth Erlach Gutenstein Hocbneukircben-Gschaidt Hochwolkersdorf Hohe Wand Hollenthon Katzelsdorf Kirchschlag in der Buckligen Welt Krumbach Lanzenkirchen Lichtenegg Markt Piesting Matzendorf-Holles Miesenbach Muggendorf Land STEIERMARK Distretto Bruck an der Mur Aflenz Kurort Aflenz Land Breitenau am Bochlantsch Bruck an der Mur Etmissl Frauenberg Gusswerk Halltal Kapfenberg Mariazell Oberaich Parschlug Pernegg an der Mur Sankt Ilgen Sapkt Katharein an der Laming Sankt Lorenzen im Murztal Sankt Marein im Murztal Sankt Sebastian Thorl Tragoss Turnau Distretto Deutschlandsberg Aibl Freiland bei Deutschlandsberg Bad Gams Garanas Greisdorf Gressenberg Grossradl Kloster Marhof Osterwitz Sankt Oswald ob Eibiswald Schwailberg Soboth Trahutten Wernersdorf Wielfresen Distretto Graz-Umgebung Attendorf Deutschfeistritz Eisbach Frohnleiten Gratkorn Gratwein Grosstubing Gscbnaidt Hitzendorf Judendorf-Strassengel Peggau Rothelstein Rohrbach-Steinberg Rothleiten Sankt Bartholoma Sankt Oswald bei Plankenwarth Sankt Radegund bei Graz Schrems bei Frohnleiten Semriach Stattegg Stiwoll Thal Tulwitz Tyrnau Ubelbach Woinitzen Distretto Judenburg Amering Bretstein Eppenstein Fohnsdorf Hohentauern Judenburg Sankt Wolfgang-Kienberg Sankt Anna am Lavantegg Maria Buch-Feistritz Obdach Oberkurzheim Oberweg Oberzeiring Pols Pusterwald Reifling Reisstrasse Sankt Georgen ob Judenburg Sankt Johann am Tauern Sankt Oswald-Moderbrugg Sankt Peter ob Judenburg Unzmarkt-Frauenburg Weisskirchen in Steiermark Zeltweg Distretto Knittelfeld Apfelberg Feistritz bei Knittelfeld Flatschach Gaal Grosslobming Kleinlobming Knittelfeld Distretto Hartberg Dechantskirchen Friedberg Grafendorf bei Hartberg Greinbach Kleinschlag Monichwald Pinggau Pollau Pollauberg Puchegg Rabenwald Riegersberg Rohrbach an der Lafnitz Saifen-Boden Sankt Jakob im Walde Sankt Lorenzen am Wechsel Schachen bei Vorau Schaffern Schlag bei Thalberg Schonegg bei Pollau Sonnhofen Stambach Stubenberg Vorau Vornholz Waldbach Wenigzell Kobenz Rachau Sankt Lorenzen bei Knittelfeld Sankt Marein bei Knittelfeld Sankt Margarethen bei Knittelfeld Seckau Spielberg bei Knittelfeld Distretto Leibnitz Oberhaag Schlossberg Distretto Leoben Eisenerz Gai Hafning bei Trofaiach Hieflau Kalwang Kammern im Liesingtal Kraubath an der Mur Leoben Mautern in der Steiermark Niklasdorf Proleb Radmer Sankt Michael in Obersteiermark Sankt Peter-Freienstein Sankt Stefan ob Leoben Traboch Trofaiach Vordemberg Wald am Schoberpass Distretto Liezen Admont Aich Aigen im Ennstal Altaussee Altenmarkt bei Sankt Gallen Ardning Bad Aussee Donnersbach Donnersbachwald Gaishorn am See Gams bei Hieflau Gossenberg Grobming Grosssolk Grundlsee Hall Haus Irdning Johnsbach Kleinsolk Landl Lassing Liezen Michaelerberg Mitterberg Bad Mitterndorf Niederoblarn Oblarn Oppenherg Palfau Pichl-Preunegg Pichl-Kainisch Pruggern Purgg-Trautenfels Ramsau am Dachstein Rohrmoos-Untertal Rottenmann Sankt Gallen Sankt Martin am Grimming Sankt Nikolai im Solktal Schladming Salzthal Stainach Tauplitz Treglwang Trieben Weissenbach an der Enns Weissenbach bei Liezen Weng bei Admont Wildalpen Worschach Distretto Murzzuschlag Allerheiligen im Murztal Altenberg an der Rax Ganz Kapellen Kindberg Krieglach Langenwang Mitterdorf im Murztal Murzbofen Murzsteg Murzzuschlag Neuberg an der Murz Spital am Semmering Sunz im Murztal Weitsch Wartberg im Murztal Distretto Murau Durnstein in der Steiermark Falkendorf Frojach-Katsch Krakaudorf Krakauhintermuhlen Krakauschatten Kulm am Zirbitz Lassnitz bei Murau Mariahof Mublen Murau Neumarkt in Steiermark Niederwolz Oberwolz-Stadt Oberwolz-Umgebung Perchau am Sattel Predlitz-Turrach Ranten Rinegg Sankt Blasen Sankt Georgen ob Murau Sankt Lambrecht Sankt Lorenzen bei Scheifling Sankt Marein bei Neumarkt Sankt Peter am Kammersberg Sankt Ruprecht ob Murau Scheifling Schoder Schonberg-Lachtal Stadl an der Mur Stolzalpe Teufenbach Triebendorf Winklern bei Oberwolz Zeutschach Distretto Voltsberg Barnbach Edelschrott Gallmannsegg Geistthal Gossnitz Graden Hirschegg Kainach bei Voitsberg Koflach Koblschwarz Krottendorf-Gaisfeid Ligist Maria Lankowitz Modriach Pack Piberegg Rosental an der Kainach Salla Sankt Johann-Koppling Sankt Martin am Wollmissberg Sodingberg Stallhofen Voitsberg Distretto Weiz Anger Arzberg Baierdorf bei Anger Birkfeld Feistritz bei Anger Fischbach Fladnitz an der Teichalm Floing Land BURGENLAND Distretto Mattersburg Forchtenstein Marz Mattersburg Sieggraben Wiesen Distretto Oberpullendorf Kobersdorf Lockenhaus Markt Sankt Martin Pilgersdorf Distretto Oberwart Bernstein Mariasdorf Markt Neuhodis Stadtschlaining Unterkohlstatten Weiden bei Rechnitz Wiesfleck Gasen Gschaid bei Birkfeld Gutenberg an der Raabklamm Haslau bei Birkfeld Hohenau an der Raab Koglhof Mortantsch Naas Naintsch Neudorf bei Passail Passail Puch bei Weiz Ratten Sankt Kathrein am Hauenstein Sankt Kathrein am Offenegg Stenzengreith Strallegg Thannhausen Waisenegg

Convenzione-Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Processo verbale

Traduzione non ufficiale CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE ALPINA) CONCLUSA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 Processo-verbale di rettifica degli originali tedesco, francese, italiano e sloveno della Convenzione LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, agente nella sua qualita' di Depositario della Convenzione Alpina conclusa a Salisburgo il 7 novembre 1991, CONSIDERANDO che l'originale della Convenzione Alpina (testi tedesco, francese, italiano e sloveno) stabilisce la "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" come Parte contraente, cio' che non consente alla nuova "Repubblica di Slovenia" di apporre la firma, CONSIDERANDO che la risoluzione adottata nella riunione del gruppo degli Alti Funzionari della Convenzione Alpina (Chambery 5-6 novembre 1992) di rettificare la Convenzione Alpina sostituendo "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" con "Repubblica di Slovenia", e' stata comunicata a tutti i firmatari della Convenzione Alpina ed alla Comunita' europea dalla Nota Verbale del Depositario N. 2000.30/145-I.8.b/93 del 21 gennaio 1993 e CONSIDERANDO che fino all'1 marzo 1993 nessuna obiezione e' stata notificata al Depositario HA FATTO PROCEDERE, nell'originale della Convenzione Alpina (testo tedesco, francese, italiano e sloveno), alle rettifiche indicate nell'annesso al presente processo-verbale. IN FEDE DI CHE, Noi, Ambasciatore Dr. Franz Cede, Consigliere giuridico, abbiano firmato il presente processo verbale a Vienna il 6 aprile 1993. Per il Ministro Federale degli Affari Esteri:

Processo verbale-Annesso 1

Annesso al processo verbale di rettifica del 6 aprile 1993 Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpina) Testo italiano: p. 2 sostiene "la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia" con "la Repubblica Slovena" p. 16 sostituire "Per la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia" con "Per la Repubblica Slovena"

Processo verbale-Annesso 2

Annesso alla Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione Alpina) Testo italiano: Sostituire "Elenco delle unita' amministrative della zona alpina della Repubblica Socialista Federativa Jugoslava" con "Elenco...della Repubblica Slovena".