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LEGGE 19 ottobre 1999, n. 417

Current text a fecha 1999-11-15

Entrata in vigore della legge: 16-11-1999

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrerere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue degli anni 1999 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO ______

Accordo- art. 1

ACCORDO DI COPRODUZIONNE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito indicati come Paesi contraenti); Considerato che lo sviluppo dell'industria cinematografica nei rispettivi paesi trarra' beneficio da una reciproca collaborazione, nella produzione di film e dell'aumento degli scambi culturali e finanziari che ne deriva; Considerato che i film idonei ad accrescere il prestigio dell'industria cinematografica dei due Paesi dovrebbero trarre vantaggio dalle disposizioni del presente Accordo; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo: (1) per film si intende un'opera cinematografica di qualsiasi lunghezza o su qualsiasi supporto, ivi compresa un'opera cinematografica di fiction, animazione o documentaristica, destinata ad essere proiettata nei cinema; questo termine non comprende un'opera che non sia considerata film ai sensi del Films Act 1985 del Regno Unito (e successivi emendamenti) ne' rientri nell'ambito di una qualsiasi analoga legislazione di volta in volta vigente nel Regno Unito o in Italia disciplinante la concessione di benefici in base ad accordi internazionali riguardanti la coproduzione di film. (2) per "film in coproduzione" si intende un film realizzato in ottemperanza alle clausole dell'approvazione concessa congiuntamente dalle autorita' competenti in conformita' all'Allegato al presente accordo, (i) da uno o piu' produttori del Regno Unito (il coproduttore del Regno Unito") insieme ad uno o piu' produttori italiani (il "coproduttore italiano"); o (ii) da un coproduttore del Regno Unito ed un coproduttore italiano insieme ad uno o piu' coproduttori terzi; (3) (i) per "produttore del Regno Unite si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, per poter ottemperare alle disposizioni del comma 4(2)(a) dell'Appendice 1 del Films Act 1985 e successivi emendamenti; (ii) per "produttore italiano" si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, affinche' il film venga riconosciuto come film di nazionalita' italiana; (iii) per "produrre terzo" si intende un produttore di un paese con cui ciascuno o entrambe le Parti Contraenti hanno firmato un Accordo di coproduzione o di un Paese che sia Parte Contraente della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992. Un produttore terzo dovra' soddisfare tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte per produrre un film in conformita' alle clausole di uno degli Accordi di Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992, a seconda dei casi. (iv) per "terzo coproduttore" si intende uno o piu' produttori terzi dello stesso Paese. (4) per "cittadini" si intende: (a) in relazione al Regno Unito, British Citizens (Cittadini britannici) British Overseas Citizens (Cittadini britannici residenti all'estero) British Dependent Territories Citizens (Cittadini britannici dei Territori dipendenti), British Nationals (Overseas) (Cittadini britannici all'estero) British Subjects (Sudditi britannici) e British Protected Persons (Persone britanniche protette); (b) in relazione all'Italia, i Cittadini italiani; (c) in relazione ad altri Stati membri, i cittadini di quegli Stati membri; (d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo, i cittadini di quel Paese; (5) per "residenti" si intende: (a) in relazione il Regno Unito, coloro che abitualmente risiedono in Italia; (b) in relazione all'Italia coloro che abitualmente risiedono in nel Regno Unito; (c) in relazione ad altri Stati membri coloro la cui residenza abituale o il cui impiego si trova in quegli Stati membri; (d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo coloro che abitualmente risiedono in quel Paese; (6) per "produttore" si intende la persona che si incarica delle attivita' necessarie per la realizzazione di un film. (7) per "Stato membro" si intende uno Stato membro dell'Unione Europea o uno Stato dello Spazio Economico Europeo. (8) per "autorita competente" si intende, in relazione all'Italia il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione al Regno Unito, il Department for Culture, Media and Sport. (9) (a) Per "il Regno Unito" si intende il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. (b) Per l'Italia si intende la Repubblica Italiana.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 Nell'approvare film realizzati ai sensi del presente Accordo, le autorita' competenti, agendo congiuntamente applicheranno le regole enunciate nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 Un film in coproduzione avra' diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o possono essere accordati rispettivamente nel Regno Unito ed in Italia ai film nazionali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore di volta in volta in quei Paesi. Solo il coproduttore del Regno Unito avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali nel Regno Unito e solo il coproduttore italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Ciascuna delle Parti Contraenti permettera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti con esenzione da dazi di importazione e tasse, l'ingresso temporaneo e la riesportazione di attrezzature cinematografiche per la realizzazione di film in coproduzione.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 Ciascuna delle Parti Contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altra Parte Contraente, ai cittadini ed ai residenti di uno Stato Membro ed ai cittadini e residenti del Paese di un qualsiasi coproduttore terzo di entrare e rimanere nel Regno Unito o in Italia, a seconda dei casi al fine di realizzare o promuovere un film in coproduzione, a condizione che essi si attengano alla legislazione relativa all'ingresso, alla residenza e all'occupazione.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 Verra' costituita una Commissione Mista composta di rappresentanti delle Parti Contraenti, che comprendera' rappresentanti delle autorita' competenti e dell'industria cinematografica. La Commissione Mista sara' incaricata della supervisione e del riesame del funzionamento del presente Accordo e formulera' alle autorita' competenti qualsiasi proposta ritenuta necessaria per la modifica dell'Accordo. Il Regno Unito e l'Italia avranno un numero pari o quasi pari di rappresentanti. La Commissione Mista si riunira' su richiesta di una delle Parti Contraenti in caso di modifica sostanziale della legislazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso di difficolta' che insorgono nella interpretazione dell'Accordo. La Commissione si riunira' entro sei mesi dalla richiesta. Le riunioni della Commissione si terranno alternativamente a Londra e Roma o in un luogo stabilito di comune accordo dalle Parti Contraenti.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti Contraenti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure costituzionali sono state completate. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di coproduzione cinematografica del 30 settembre 1967 tra le Parti Contraente cessera' di avere i suoi effetti.

Accordo- art. 9

ARTICOLO. 9 Il presente Accordo sara' valido inizialmente per un periodo di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle Parti Contraenti dara' notifica scritta di risoluzione all'altra Parte Contraente tre mesi prime della fine di quel periodo l'Accordo cessera' alla fine di detto periodo. Mancante tale notifica, l'Accordo rimarra' in vigore per periodi successivi di due anni ciascuno, a meno che non venga data da una delle Parti Contraenti notifica scritta di risoluzione tre mesi prima della scadenza di un periodo di due anni, nel qual caso l'Accordo cessera' allo scadere di quel periodo.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 Su richiesta di una delle Parti Contraenti, l'Accordo puo' essere rivisto di comune accordo in qualsiasi momento successivo alla scadenza di due anni dalla data in vigore. L'Accordo puo' essere riesaminato di comune accordo in una data precedente se, a giudizio di una delle Parti Contraenti, cio' e' reso necessario da modifiche nella legislazione o regolamentazione cinematografica di uno dei Paesi. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Redatto in duplice copia, a LONDRA il 15 MAGGIO 1998 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI REPUBBLICA ITALIANA GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

ALLEGATO (1) Le domande di riconoscimento per un film di coproduzione dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' competenti ai sensi della procedura di presentazione delle domande riportata nell'Appendice 1. Questa Appendice costituira' parte integrante del presente Accordo. (2) (a) Le autorita' competenti decideranno se i progetti presentati siano conformi alle disposizioni del presente Accordo. Qualsiasi progetto riconosciuto cosi' conforme potra' essere approvato dalle autorita' competenti; (b) Nell'approvare un progetto le autorita' competenti possono stabilire condizioni di approvazione tali da soddisfare gli scopi e le disposizioni generali del presente Accordo (ivi comprese le regole del presente Allegato); (c) Tutte le decisioni in conformita' con il presente paragrafo saranno prese di comune accordo dalle autorita' competenti. (3) Le autorita' competenti agendo congiuntamente, prima di concedere l'approvazione ad un progetto di coproduzione dovranno essere convinte che quel progetto sia pienamente in grado di essere realizzato rispettando le condizioni stabilite per l'approvazione. A tal fine esse possono intraprendere tutte le necessarie azioni per accertarsi della praticabilita' del progetto, comprendente ma non limitato a, la tempestiva disponibilita' dei finanziamenti, del personale e dell'attrezzatura tecnica. L'approvazione puo' essere ritirata nel caso di: (a) mancato rispetto delle previsioni di praticabilita' fornite dalle autorita' Competenti; (b) informazioni false o fuorvianti fornite alle autorita' competenti; (c) inadempimento di qualsiasi condizione stipulate in conformita' con la clausola 2(b) dell'Allegato (4) L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre; (5) (a) Nel caso di coproduzioni bilaterali ciascun coproduttore dovra' dare un contributo finanziario e creativo non inferiore al 20% e non superiore all'80% di tutto il contributo finanziario e creativo per la realizzazione del film in coproduzione. Nel caso di coproduttori multilaterali, ciascun coproduttore dovra' fornire un contributo finanziario e creativo non inferiore al 10% e non superiore al 70% dell'intero controllo finanziario e creativo al film in coproduzione. (b) Il contributo fornito ad un film in coproduzione da ciascun coproduttore in termini di partecipazione di concittadini e residenti nella realizzazione del film in generale, ed in termini di contributo sotto forma di personale creativo, tecnici, attori ed attrezzature tecniche in particolare dovra' essere ragionevolmente proporzionale al contributo finanziario dato da quel coproduttore al costo totale di produzione. (6) (a) Nel caso in cui il contributo del coproduttore minoritario ad un film di coproduzione sia unicamente finanziario, l'approvazione potra' essere concessa a condizione che: (i) il coproduttore minoritario non sia nelle condizioni di apportare il contributo non finanziario come previsto nel paragrafo (5)(b) dell'Allegato; e (ii) fatte salve le disposizioni della clausola (7) qui di seguito, siano approvate annualmente in relazione alla presente clausola un massimo di sei coproduzioni minoritarie del Regno Unito e sei coproduzioni minoritarie italiane, e (iii) secondo l'opinione condivisa dalle competenti autorita', la proposta coproduzione operi per la cinematografia europea; e (iv) nel caso di coproduzioni bilaterali, il contributo finanziario minoritario non sia inferiore al 20% ne' maggiore al 25% del costo totale di produzione, benche' le autorita' competenti agendo congiuntamente possano abbassare il contributo minimo al 10% nel caso di film ad alto costo; e (v) in caso di coproduzioni multilaterali, il contributo finanziario minoritario non sia inferiore al 10% ne superiore al 25% del costo totale di produzione e il contributo del terzo coproduttore del Regno Unito o italiano che fornisca sia il contributo finanziario che quello non finanziario. b) Ai fini del presente paragrafo: (i) "per coproduttore minoritario" si' intende un coproduttore minoritario che sia un coproduttore del Regno Unito o un coproduttore italiano; (ii) al "film ad alto costo" sara' dato il significato concordato dalle autorita' competenti che agiranno congiuntamente; (iii) le autorita' competenti agiranno congiuntamente. (7) Se, in qualsiasi periodo dell'anno, dodici film sono approvati secondo la suddetta clausola (6) di cui sopra, la Commissione Mista si riunira' al fine di: (a) esaminare se, in relazione ai dodici film di cui sopra, e' stato mantenuto l'equilibrio, tra le Parti Contraenti rispetto al contributo di ciascuna Parte Contraente ai costi di produzione dei film in coproduzione; (b) stabilire se ulteriori film possano essere ammessi ai benefici delle coproduzioni solo finanziarie ai sensi della clausola (6) di cui sopra. Se la Commissione Mista non potra' riunirsi, le autorita' competenti potranno permettere l'applicazione della clausola (6) a condizioni di reciprocita', caso per caso, ai film che soddisfano le condizioni sopra riportate. (8)(a) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita nei Paesi dei coproduttori partecipanti. Le autorita' competenti agendo congiuntamente avranno facolta' di approvare le riprese in esterni in un Paese diverso dai Paesi dei coproduttori partecipanti. (b) I film coproduzione saranno registrati in inglese, gaelico, gallese, italiano, altra lingua originale dell'Italia o in una lingua originale del Paese del coproduttore terzo sebbene i film in coproduzione possono contenere parti di dialogo in altre lingue, qualora cio' sia richiesto dalla sceneggiatura. Il doppiaggio dopo l'uscita del film delle copie in lingue diverse dall'inglese, gaelico, gallese, italiano, altra lingua originaria dall'Italia, o lingua originaria del Paese del coproduttore terzo puo' essere effettuato in Paesi terzi; (c) La maggior parte del lavoro di realizzazione di un film in coproduzione, comprese le riprese in studio e in esterni, e la post- produzione, compresi la lavorazione ed il doppiaggio delle copie prima dell'uscita, dovra' salvo deroghe a questa regola approvate dalle autorita' competenti che agiscono congiuntamente, essere realizzato nel Paese del coproduttore che ha fornito il principale contributo finanziario. Nel caso di contributi di pari entita' il lavoro di realizzazione della coproduzione sara', salvo deroghe a questa regola approvate dalle Autorita' competenti, diviso tra i Paesi coproduttori in parti piu' eque possibili. I contributi di due o piu' produttori di uno qualsiasi dei Paesi saranno aggregati a tale fine. (9)(a) Coloro che partecipano alla realizzazione dei film in coproduzione dovranno essere cittadini o residenti di Regno Unito, Italia o altro Stato Membro o laddove esista un coproduttore terzo, cittadini o residenti del Paese di quel coproduttore. In casi eccezionali, per esigenze imposte dal copione o finanziarie, e' possibile ingaggiare registi e attori principali provenienti da altri Paesi. L'ingaggio di questi attori dovra' essere limitato e soggetto all'approvazione da parte delle autorita' competenti che agiscano congiuntamente; (b) Laddove le autorita' competenti, ai sensi delle disposizioni della clausola 8 (a) del presente Allegato, abbiano approvato le riprese in esterni in un Paese diverso da quello dei coproduttori partecipanti, possono essere impiegati cittadini o residenti di quel Paese qualora i loro servizi siano necessari per realizzare il lavoro in esterni. (10) Le autorita' competenti agendo congiuntamente, dovranno essere sicure (dopo aver tenuto conto delle differenze climatiche e di altri fattori, ivi compresa la legislazione attuale ed i metodi tradizionali di lavoro) che le condizioni di lavoro nella realizzazione di un film in coproduzione ai sensi del presente Accordo siano, in termini generali, paragonabili a quelle prevalenti nel Regno Unito ed in Italia. (11) Le musiche specificamente composte per il film in coproduzione dovranno, salvo deroghe a questa regola approvate dalle autorita' competenti agenti congiuntamente, essere composte da cittadini o residenti di Regno Unito, Italia, altro Stato Membro, o, laddove esista un coproduttore terzo, da cittadini del Paese di quel coproduttore. (12) Almeno il novanta per cento (90%) del girato inserito in un film in coproduzione, salvo deroghe a questa regola approvata dalle autorita' competenti agenti congiuntamente, dovra' essere girato specificatamente per quel film. (13) (a) Ciascun film in coproduzione dovra' riportare nei titoli di testa e di coda un titolo separato indicante che il film e' o "una coproduzione Regno Unito-Italia" o "una coproduzione Italia-Regno Unito" o, laddove rilevante, un titolo che riporta la partecipazione di Regno Unito, Italia ed i Paesi dei coproduttori terzi. L'ordine di precedenza sara' determinato dall'entita' del contributo finanziario del coproduttore in modo che il Paese che eroga il contributo maggiore compaia per primo, tranne che nel Paese in cui risiede ciascun coproduttore, nel qual caso puo' avere la precedenza il territorio di residenza. In casi di contributi pari, la precedenza nei titoli sara' stabilita dai coproduttori. (b) Sulla stessa base come stabilito alla clausola 13 (a), i nomi dei relativi Paesi compariranno in tutto il materiale pubblicitario e promozionale, ivi compreso quello relativo a festival internazionali. (14) L'importazione, distribuzione e proiezione di film in coproduzione non dovranno essere soggette ad alcuna restrizione eccezion fatta per quelle stabilite da leggi e regolamenti in vigore in Italia o Regno Unito. (15) Laddove, un Paese terzo, al fine dei propri controlli sulle importazioni, esiga di sapere se un film in coproduzione realizzato ai sensi del presente accordo e' britannico o italiano, le autorita' competenti agenti congiuntamente decideranno come rispondere alla richiesta. (16) Quando un film in coproduzione viene esportato in un Paese in cui le importazioni di film in coproduzione sono soggette a quote ed uno dei Paesi coproduttori non ha diritto al libero ingresso dei propri film in coproduzione nel Paese di importazione: (a) il film in coproduzione andra' normalmente ad aggiungersi alla quota del Paese che ha fornito il contributo maggioritario ai costi di produzione; (b) nel caso di film in coproduzione che comprende contributi di pari entita' ai costi di produzione erogati da Paesi diversi, il film in coproduzione dovra' essere aggiunto alla quota del Paese che ha le maggiori opportunita' di esportare nel Paese di importazione; (c) qualora non possono applicarsi le disposizioni dei precedenti due commi, il film in coproduzione sara' inserito nella quota della parte che fornisce il regista. (17)(a) Le Parti Contraenti dovranno cercare di far si' che si pervenga ad un Equilibrio generale per quanto riguarda: (i) il contributo dell'Italia e del Regno Unito ai costi di produzione dei film in coproduzione; (ii) l'utilizzo di studi e laboratori in Italia e nel Regno Unito; (iii) l'impiego di cittadini e residenti dell'Italia e del Regno Unito in qualita' di personale artistico e tecnico; (b) l'equilibrio dei contributi da parte di ciascun Paese dovra' essere valutato dalle autorita' competenti per un periodo di due anni. (18) Ciascuna autorita' competente puo' negare l'approvazione di un progetto di coproduzione di un film se, durante il secondo anno di cui alla clausola 17(b), essa ritenga che tale approvazione comporti grave pregiudizio per l'equilibrio tra i contributi di ciascun Paese. (19) L'approvazione di un progetto per la coproduzione di un film da parte delle autorita' competenti non dovra' vincolare le relative autorita' in ciascun Paese a consentire la proiezione al pubblico del film risultante. (20) Un film realizzato in conformita' all'approvazione data da parte delle autorita' competenti ai sensi del presente Accordo, ma completato dopo la risoluzione dell'Accordo medesimo, sara' trattato come film in coproduzione ed i suoi coproduttori, di conseguenza, avranno diritto a godere di tutti i benefici previsti in questo Accordo. (21) Le disposizioni contenute in questo Allegato possono essere di volta in volta emendate con consenso scritto da parte delle autorita' competenti, dopo essersi consultate con la Commissione Mista, qualora le autorita' competenti, agenti congiuntamente, ritengano necessaria tale consultazione, a condizione che quegli emendamenti non siano in contrasto con gli articoli dall'1 al 10 compreso dell'Accordo.

Appendice

APPENDICE Le richieste di approvazzione dei progetti di coproduzione ai sensi delle clausole previste dal presente Accordo dovrebbero essere presentate alle Autorita' competenti contemporaneamente, almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle riprese. Il paese del coproduttore maggioritario generalmente comunichera' la propria proposta all'altro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Affinche' le richieste di beneficiare di quanto contenuto nel presente Accordo possano essere valutate dalle autorita' competenti, ad esse deve essere allegato quanto segue: 1. un elenco di contributi artistici e tecnici; 2. una bozza della sceneggiatura ed una sinopsi del copione; 3. una copia del contratto per l'acquisizione dei diritti d'autore o qualsiasi documento comprovante l'acquisizione dei diritti d'autore per lo sfruttamento commerciale dell'opera; 4. una copia del contratto di coproduzione, formulato in modo da indicare che sia soggetto all'approvazione da parte delle autorita' competenti. I contratti di coproduzione tra i coproduttori dovranno: (i) fornire il titolo del film: (ii) indicare i coproduttori parti del contratto; (iii) fornire il nome completo e la nazionalita' del regista principale del progetto; (iv) includere un piano finanziario riportante le fonti e l'ammontare delle somme che costituiscono il contributo finanziario del coproduttore ai costi di produzione; (v) includere un bilancio che rispecchi la percentuale di spesa da parte di ciascun coproduttore che dovrebbe normalmente corrispondere al valore finanziario dei contributi artistici e tecnici; (vi)fornire il nome completo e la nazionalita' dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, qualora essa abbia una fonte letteraria; (vii) dare disposizioni riguardanti i rispettivi diritti dell'opera dei coproduttori; (viii) indicare la data di inizio delle riprese; (IX) provvedere affinche': (a) sia realizzato un numero sufficiente di copie del materiale definitivo di produzione e riproduzione per tutti i coproduttori. (b) ciascun produttore sia il proprietario di una copia del materiale di produzione e riproduzione ed avra' diritto di utilizzarla per realizzare le riproduzioni necessarie. (c) il materiale di produzione originale sia depositato in un luogo scelto di comune accordo da parte dei coproduttori e ciascuno di essi avra' accesso al materiale di produzione originale in conformita' alle condizioni concordate tra i coproduttori; (x) stabilire la responsabilita' finanziaria di ciascun produttore per i costi sostenuti: (a) per preparare un progetto cui viene rifiutata l'approvazione condizionata come film in coproduzione da parte delle autorita' competenti; (b) per realizzare un film cui e' stata concessa detta approvazione condizionata e che non ottempra alle condizioni poste dall'approvazione stesa; o (c) per realizzare un film approvato come coproduzione, per il quale e' stato negato il permesso di proiezione al pubblico in uno dei Paesi dei coproduttori; (xi) indicare il piano relativo alla divisione tra i coproduttori degli incassi derivanti dallo sfruttamento del film, ivi compresi quelli derivanti dai mercati di esportazione. Tale divisione dovrebbe normalmente essere proporzionale ai rispettivi contributi finanziari dei coproduttori e dovrebbe essere formulata in modo da essere sottoposta all'approvazione delle autorita' competenti; (xii) specificare le date entro le quali dovranno essere completati i rispettivi contributi alla produzione di quei film. Nel caso del coproduttore minoritario, ci si dovra' organizzare in maniera che l'eventuale parte rimanente della quota minoritaria venga saldata al coproduttore maggioritario entro un periodo di sessanta giorni dalla data di consegna di tutti i materiali necessari per la preparazione della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario; (xiii) disporre in relazione ad eventuali superi o risparmi risultanti dai costi totali inseriti nel bilancio, che essi siano da dividere in maniera tale da evitare che il progetto non rientri piu' nelle condizioni dell'Accordo di Coproduzione Regno Unito/Italia o le condizioni dell'approvazione condizionata di coproduzione concessa dalle autorita' competenti.