DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236

Type DPR
Publication 2012-11-15
Ultimo aggiornamento 2013-01-07
State In force
Source Normattiva
articles 138
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Note all'art. 35: Si riporta il testo dell'art. 307, comma 10, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, cosi' come modificato prima dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e poi dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: "Art. 307. (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa) - (Omissis). 10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese; c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314; e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato prima dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, poi dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, e infine, dall'art. 52 del citato decreto-legge n. 1 del 2012: "Art. 128. (Programmazione dei lavori pubblici) - 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di fattibilita'. 7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto. 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti.".

Capo VII DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 36

Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attivita' connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6.

2.In alcuni casi, per esigenze organizzative, Geniodife puo' costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a piu' Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.

3.Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di cui al Capo XII sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.

4.I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.

5.L'incarico di direttore dei lavori e' conferito agli ufficiali del Genio. L'incarico puo' essere conferito anche al personale civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico, dotato di adeguata capacita' tecnico professionale, in conformita' a quanto stabilito dal codice e dal regolamento generale.

6.L'incarico, per ogni singolo lavoro, e' conferito dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacita' tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.

Art. 37

Assistente dei lavori (art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con funzioni di assistente di cantiere. Nei casi piu' complessi possono essere nominati anche piu' assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici dell'opera da eseguire.

2.Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.

3.Gli assistenti sono sottufficiali, volontari in servizio permanente o dipendenti civili, in possesso di titolo di studio di geometra o perito edile, elettrotecnico o termotecnico.

4.Nei casi di particolare complessita' tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio o funzionari civili appartenenti alla carriera direttiva tecnica, con specifiche competenze tecniche nei settori relativi all'esecuzione delle opere, con funzioni di direttore operativo ai sensi dell'art. 149 del regolamento generale.

5.Per l'Arma dei carabinieri si applica l'art. 9, comma 5.

6.Ferma restando la responsabilita' del coordinamento da parte del direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori.

Art. 38

Capo dell'organo esecutivo (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Il capo dell'organo esecutivo del Genio e' un ufficiale con grado dirigenziale del Genio.

2.Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento o di responsabile del procedimento di una o piu' fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13.

3.Oltre a ricoprire l'incarico di cui al comma 2, il capo dell'organo esecutivo e' responsabile della verifica e del controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi a essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale attivita' riferisce a questi ultimi circa la regolarita' delle procedure amministrative seguite.

Capo VIII ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 39

Trasmissione del processo verbale di consegna (art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisito il processo verbale di consegna, ne invia immediatamente copia all'ente deputato all'approvazione del contratto.

Art. 40

Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto della consegna (art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 155 del regolamento generale, deve acquisire dall'ente deputato all'approvazione del contratto il benestare previsto dal regolamento generale.

Note all'art. 40: Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 155. (Differenze riscontrate all'atto della consegna) - 1. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. 2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. 3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra' riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita' dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 154, comma 7. 4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita' dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 190.".

Art. 41

Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori (art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 158 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dei lavori.

2.In deroga all'art. 158, comma 3, del regolamento generale, il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresi' inviata all'autorita' che ha approvato il contratto.

3.In deroga all'art. 159, comma 10, del regolamento generale, la risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione dal parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

Note all'art. 41: Si riporta il testo dell'art. 158 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 158. (Sospensione e ripresa dei lavori) - 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale e' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 4. Nel verbale di sospensione e' inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190. 9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da' avviso all'Autorita'.". - Si riporta il testo dell'art. 159, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 159 (Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori) - 1. - 9. (Omissis). 10. La risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 11. (Omissis).".

Capo IX CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 42

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)

2.Per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sull'apposito capitolo di spesa.

Note all'art. 42: Si riporta il testo dell'art. 133, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificati prima dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152: "Art. 133. (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) - (Omissis). 2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. 3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. (Omissis).".

Art. 43

Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 199, comma 2 del regolamento generale, l'eventuale assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita' deve essere preventivamente autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del contratto sulla base delle giustificazioni del direttore dei lavori avallate dal responsabile del procedimento.

2.In caso di accoglimento, il termine di cui all'art. 141, comma 1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2, da verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore.

Note all'art. 43: Si riporta il testo dell'art. 199, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 199. (Certificato di ultimazione dei lavori) - (Omissis). 2. Il certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita', accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.". L'art. 141, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 demanda al regolamento la definizione delle norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale dei lavori.

Art. 44

Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 182 e 213 del regolamento generale, il giornale dei lavori e' firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.

Note all'art. 44: Si riporta il testo degli artt. 182 e 213 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 182. (Giornale dei lavori) - 1. Il giornale dei lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonche' quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita' che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente." "Art. 213. (Operazioni in contraddittorio con l'esecutore) - 1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta. 2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.".

Art. 45

Contabilita' soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Tutte le contabilita' dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonche' prima del pagamento del saldo.

2.L'autorita' responsabile dell'approvazione del collaudo puo' disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.

Capo X COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 46

Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 215 del regolamento generale, l'ente deputato all'approvazione del contratto dispone il collaudo in corso d'opera ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione alle finalita' dell'Amministrazione della difesa.

Note all'art. 46: Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 215. (Oggetto del collaudo) - 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche' le eventuali perizie di variante, in conformita' del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante. 3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, e' obbligatorio nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice; b) in caso di lavoro di particolare complessita' di cui all'articolo 236; c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonche' con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria; d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice; e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non piu' ispezionabili in sede di collaudo finale; f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.".

Art. 47

Nomina del collaudatore (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.In deroga a quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del regolamento generale, la nomina del collaudatore e' effettuata dall'ente deputato all'approvazione del contratto.

Note all'art. 47: Si riporta il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 216. (Nomina del collaudatore) - 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. 2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 5. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 6. Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza. 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare; e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice. 8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche. 9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, e' regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6: a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. 10. Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.".

Art. 48

Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, con anzianita' di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonche' funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

2.I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.

Note all'art. 48: La legge 6 giugno 1965, n. 812 (Indennita' agli ufficiali generali e ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1965, n. 180. Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, v. nelle note all'art. 47.

Art. 49

Estensione delle verifiche di collaudo (art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.In deroga all'art. 219, comma 1, del regolamento generale, in caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente deputato all'approvazione del contratto assegna un termine non superiore a quaranta giorni per il compimento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale dispone la decadenza dall'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo di collaudo per i danni derivanti dall'inadempienza.

Note all'art. 49: Si riporta il testo dell'art. 219, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 219. (Estensione delle verifiche di collaudo) - 1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 2. (Omissis).".

Art. 50

Visite in corso d'opera (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 221 del regolamento generale, i verbali di visita sono trasmessi all'ente deputato all'approvazione del contratto da parte del responsabile del procedimento.

Note all'art. 50: Si riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 221. (Visite in corso d'opera) - 1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. 2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo 223. 4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.".

Art. 51

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

1.Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento generale.

Note all'art. 51: Si riporta il testo dell'art. 224, commi 1, 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 224. (Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo) - 1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice. 4. (Omissis).".

Art. 52

Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorita' che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.

Note all'art. 52: Si riporta il testo dell'art. 226 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 226. (Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione) - 1. In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.".

Art. 53

Eccedenza su quanto e' stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferisce all'ente deputato all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.

Note all'art. 53: Si riporta il testo dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 228. (Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato) - 1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita', previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. 2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.".

Art. 54

Certificato di collaudo (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.All'emissione del certificato di collaudo provvedono i soggetti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

2.L'ente deputato all'approvazione del contratto riveste le funzioni di stazione appaltante anche in relazione all'emissione del certificato di collaudo.

Note all'art. 54: Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, v. nelle note all'art. 47.

Art. 55

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del regolamento generale, per stazione appaltante si intende l'ente utente.

2.L'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, con il quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.

3.Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.

Note all'art. 55: Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 230. (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata) - 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessita' di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, puo' procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilita' per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete; c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. 2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'esecutore.".

Art. 56

Lavori non collaudabili

1.Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale, ne informa l'ente deputato all'approvazione del contratto.

Note all'art. 56: Si riporta il testo dell'art. 232 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 232. (Lavori non collaudabili) - 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225."

Art. 57

Ulteriori provvedimenti amministrativi (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.All'emissione degli ulteriori provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 234 del regolamento generale, provvede l'ente deputato all'approvazione del contratto.

Note all'art. 57: Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 234. (Ulteriori provvedimenti amministrativi) - 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: a) i verbali di visita; b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo; c) il certificato di collaudo; d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo. L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma. 2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore. 3. Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo. 4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalita' delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario. 5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.".

Art. 58

Certificato di regolare esecuzione (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Qualora l'ente deputato all'approvazione del contratto non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo a un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 237 del regolamento generale.

Note all'art. 58: Si riporta il testo dell'art. 237 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 237. (Certificato di regolare esecuzione) - 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento. 3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229. 4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.".

Art. 59

Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Fermo restando quanto stabilito all'art. 238 del regolamento generale, i compensi ai collaudatori di cui all'art. 48 sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92, comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della difesa. Agli ufficiali di cui all'art. 48 compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo la normativa vigente al momento dell'assolvimento dell'incarico.

Note all'art. 59: Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 238 (Compenso spettante ai collaudatori) - 1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione. 2. L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore. 3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del venti per cento. 4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento. 5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1. 6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.". Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'articolo 13.

Art. 60

Collaudo delle opere a finanziamento della NATO (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO e' eseguito con le procedure previste dal presente regolamento nonche', per gli aspetti non disciplinati, dal regolamento generale.

2.Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.

3.L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetto sui termini previsti per l'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 61

Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)

1.Per le opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, il collaudo e' effettuato a cura degli organismi competenti del Paese alleato o dell'organizzazione internazionale.

2.Limitatamente agli aspetti tecnici, per verificare che siano rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale e impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti, Geniodife nomina uno o piu' rappresentanti che affiancano il collaudatore o i collaudatori nominati ai sensi del comma 1.

Capo XI LAVORI IN ECONOMIA Sezione I Ambito e procedimenti

Art. 62

Tipologia dei lavori eseguibili in economia (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

Note all'art. 62: Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato prima dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, e poi dall'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: "Art. 125. (Lavori, servizi e forniture in economia) - 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta. b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10. 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori. 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria. 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.".

Art. 63

Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)

1.I lavori di cui all'art. 34, finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002, e successive modifiche, dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.

Art. 64

Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)

Note all'art. 64: Per il testo dell'art. 125 e dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. , rispettivamente, nelle note all'art. 62 e nelle note alle premesse.

Art. 65

Lavori in amministrazione diretta (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)

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