DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236
1.Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione.
2.Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice.
Note all'art. 65: Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.
Art. 66
Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63.
2.L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
3.Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata.
4.La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.
5.Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
Note all'art. 66: Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 173. (Cottimo fiduciario) - 1. L'atto di cottimo deve indicare: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalita' di pagamento; f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice; g) le garanzie a carico dell'esecutore. 2. (Omissis).".
Art. 67
Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unita' che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purche' questi ultimi siano gia' previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66, applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti.
2.I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilita' di un unico responsabile del procedimento che, di norma, e' il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalita', militare e civile, della Difesa. Il personale militare puo' essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori e', altresi', possibile assumere personale occasionale la cui assunzione e' sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.
3.Nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicita', purche' compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.
Art. 68
Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)
2.I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilita' per i capitoli di spesa di competenza.
3.Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata e' necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.
Art. 69
Lavori d'urgenza (art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Il verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, e' compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed e' trasmesso, a cura del comandante dell'organo esecutivo del Genio, con una perizia estimativa a Geniodife o all'organo tecnico di Forza armata per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Sezione II Contabilita' dei lavori in economia
Art. 70
Contabilita' delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.
2.Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori, trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.
3.A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali, ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5.
4.L'acquisto dei materiali e' regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e da scrittura privata per importi superiori.
5.Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura e' attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro e' di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.
Art. 71
Contabilita' delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilita'. La trascrizione sul registro di contabilita' e' effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.
2.Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilita' e' firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.
3.Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione puo' disporre l'aumento delle quantita' senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purche' non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.
Art. 72
Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 70 e 71, la contabilita' deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.
2.Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalita' dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.
3.Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo e' trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e per l'inoltro ai fini del pagamento. Sono, altresi', contabilizzate le spese di missione del personale militare e civile della Difesa, qualora impiegato fuori dalla sede di servizio.
Art. 73
Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.
2.In maniera analoga si procede per i lavori autorizzati dagli organi esecutivi del Genio.
3.Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative piu' vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.
4.Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.
5.Il pagamento dei cottimi e dei materiali puo' avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere ordinativo o alle scritture private. Le modalita' di accertamento sono oggetto di apposite circolari emanate da Geniodife.
Sezione III Collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare
Art. 74
Lavori soggetti a collaudo (art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33, 62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio.
2.Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali e' rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
3.Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 68, puo' disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.
4.I lavori di cui al comma 1 eseguiti mediante i reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa, per i quali l'importo di forniture, noli e cottimi superi la soglia comunitaria, sono soggetti alla disciplina del collaudo in corso d'opera che comprende anche gli accertamenti circa la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle scritture private ai fini di quanto previsto all'art. 66, comma 5.
5.L'accertamento di conformita' delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, fino agli importi previsti dalla soglia comunitaria, si effettua nell'ambito del certificato di regolare esecuzione ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento.
Art. 75
Nomina dei collaudatori (art. 249, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I collaudatori sono nominati dagli enti competenti ai sensi dell'art. 68, con le modalita' previste dal regolamento generale e nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 48.
Art. 76
Documenti da consegnare al collaudatore (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti intervenute in corso d'opera nonche', per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, e, per i lavori a cottimo fiduciario, la documentazione prevista per i lavori a ditta.
Art. 77
Relazione riservata (art. 251, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento e' stato autorizzato da altro ente.
Capo XII INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE
Art. 78
Disposizioni preliminari - Normativa applicabile (art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Ai sensi dell'art. 196 del codice, gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sono disciplinati dalle prescrizioni di cui al presente Capo.
2.L'Amministrazione della difesa e' esonerata dagli adempimenti previsti dal codice nei confronti dell'Autorita'.
3.Gli adempimenti relativi alla sicurezza previsti dall'art. 131 del codice si applicano compatibilmente con il contesto operativo e socio-ambientale in cui si svolgono i lavori.
Note all'art. 78: Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse. Per il citato decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, v. nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 131. (Piani di sicurezza) - 1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita' alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e' determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e' equiparato all'appaltatore.".
Art. 79
Competenze
1.Geniodife sovrintende alle attivita' tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali realizzati fuori del territorio nazionale.
2.Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti, sono responsabili della manutenzione e gestione delle infrastrutture utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono sotto le responsabilita' dell'Amministrazione militare.
Art. 80
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato, gli interventi sono disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle capacita' tecniche di cui dispone.
2.Degli interventi di cui al comma 1 e' data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata, cui vanno, altresi', trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
Art. 81
Programmazione (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la realizzazione degli interventi.
2.L'approvazione delle proposte compete all'organo di vertice sovraordinato, acquisito il parere tecnico degli organi di cui all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilita'.
3.I programmi non sono soggetti agli obblighi di pubblicita' ai sensi dell'art. 196, comma 5, del codice.
Note all'art. 81: Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.
Art. 82
Documentazione progettuale (art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.In deroga alla normativa generale sulla validazione e verifica del progetto, la progettazione dell'intervento e' soggetta, previa approvazione per gli aspetti operativi da parte dell'organo di vertice sovraordinato, alla successiva approvazione tecnica da parte degli organi tecnici di cui all'art. 79. Tale progettazione si conforma ai principi tecnici desumibili dalle norme vigenti, ove applicabili.
2.I progetti dei lavori di cui al presente Capo sono redatti in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento generale. Per gli interventi caratterizzati da semplicita' tecnica o ripetitivita' puo' essere redatto immediatamente il progetto esecutivo o definitivo, per il successivo appalto integrato.
Art. 83
Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
1.Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del procedimento unico o per ogni singola fase, che assicura lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento.
Art. 84
Direzione dei lavori
1.Il direttore dei lavori, nominato dal responsabile del procedimento, se non presente costantemente sul sito delle realizzazioni, nomina assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori.
2.Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di urgenza, il direttore dei lavori, nell'ambito delle disponibilita' economiche del contratto, assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo, salvaguardare la finalita' del lavoro e soddisfare con immediatezza le esigenze. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
Art. 85
Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Il collaudo e' disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalita' previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
2.Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovra' corredare il certificato di collaudo.
Art. 86
Consegna anticipata (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)
2.Ai fini della consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'esecutore, vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.
3.Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.
4.La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo in ordine al lavoro, a tutte le questioni che possano sorgere e alle eventuali responsabilita' dell'esecutore.
Art. 87
Opere speciali per la difesa ambientale (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo.
2.Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.
Capo XIII CONTENZIOSO PER I LAVORI CON FINANZIAMENTO NATO
Art. 88
Controversie su lavori con finanziamento della NATO (art. 191, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Nel caso di accordo bonario nei lavori con finanziamento della NATO, occorre acquisire sulla proposta di Geniodife il preventivo parere degli organismi della NATO.
Capo XIV CONSEGNA DELLE OPERE
Art. 89
Consegna delle opere all'ente di impiego (art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'art. 55, il direttore dei lavori provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, al comandante dell'ente o a un suo delegato.
2.La consegna e' formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo competente del Genio.
3.Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate le planimetrie atte a individuare la geometria delle opere realizzate, nonche' gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalita' di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.
Art. 90
Responsabilita' del consegnatario (art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.
2.Il comandante dell'ente puo' fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le attivita' di manutenzione e non puo' procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita e' mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.
3.Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.
Titolo III CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Art. 91
Redazione e firma dei progetti (art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I progetti sono redatti, di norma, dagli uffici tecnici della Direzione competente, degli organi tecnici di Forza armata ovvero degli organi esecutivi del Genio, e sono firmati da ufficiali, marescialli e dipendenti civili appartenenti alla terza area funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
Titolo IV CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI Capo I Programmazione e Organi del procedimento
Art. 92
Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
1.Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze approvano ogni anno il programma relativo alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi.
2.Il programma, con riferimento a ciascuna iniziativa contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le commesse per le quali le competenti articolazioni dell'area tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di centrali di committenza, ivi inclusa la societa' di cui all'art. 535 del codice dell'ordinamento militare; esso specifica altresi' le tipologie di beni e servizi per i quali si prevede di procedere alla stipula di contratti di permuta, nonche' di sponsorizzazione in conformita' alle determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.
3.A seguito dell'approvazione di cui al comma l, le stazioni appaltanti, acquisito il programma, assicurano lo svolgimento dell'attivita' di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice e avviano le procedure di selezione nei tempi e con le modalita' previste dal codice stesso.
Note all'art. 92: Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art. 535 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 535. (Difesa Servizi spa) - 1. E' costituita la societa' per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. 2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 5. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 63. (Avviso di preinformazione) - 1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35: a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29. 2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. 3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7. 6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.".
Art. 93
Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici
1.Nella predisposizione del programma di cui all'art. 92, d'intesa, ove necessario, con il committente, le richieste di acquisizione di beni e servizi per le quali ricorrano le condizioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono essere corredate da idonea e specifica motivazione che indichi, nel rispetto dei criteri interpretativi fissati dalle istituzioni dell'Unione europea, le ragioni di diretta connessione della fornitura o del servizio alla tutela di interessi essenziali di sicurezza nazionale.
2.La motivazione di cui al comma 1 deve essere fornita, con le stesse modalita', anche per le richieste di acquisizione formulate, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti e imprevedibili in sede di programmazione, al di fuori delle previsioni del programma annuale.
Note all'art. 93: Si riporta il testo dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (gia' art. 296 del Trattato delle Comunita' europee): "Art. 346. - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).".
Art. 94
Organi del procedimento
1.La stazione appaltante puo' procedere con unico atto alla nomina del responsabile del procedimento unitamente o meno a quella del direttore dell' esecuzione, con riferimento a interi settori contrattuali.
2.Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di collaboratori con specifiche competenze cui affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune delle attivita' di loro competenza; i collaboratori possono essere individuati nell'ambito degli organi tecnici e degli organismi fruitori dei servizi e delle forniture.
Capo II ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 95
Obblighi contrattuali (art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Il contratto vincola l'esecutore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, ove previsto, il relativo decreto di approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2.L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare, con il mezzo indicato nel bando di gara o nell'invito alla procedura ai sensi dell'art. 77 del codice, l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'avvenuta approvazione del contratto.
3.In caso di mancata approvazione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.
Note all'art. 95: Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 77. (Regole applicabili alle comunicazioni) - 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura. 2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito. 5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza; b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. 7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti: a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti; d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.".
Art. 96
Spese contrattuali (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.L'esecutore e' tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti relativi.
2.Il versamento e' effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto.
3.In caso di ritardo il relativo importo e' aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento.
4.L'attestazione del versamento e' immediatamente prodotta all'ufficiale rogante della stazione appaltante.
Art. 97
Subappalto (art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Il subappalto e' consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale.
3.Rimane in ogni caso invariata la responsabilita' dell'esecutore, il quale continua a rispondere direttamente degli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore.
4.In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni gia' collaudate.
Art. 98
Termine iniziale per l'esecuzione del contratto
1.Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.
Art. 99
Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale, l'Amministrazione puo' disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto e dopo che l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace, l'anticipata esecuzione del contratto stesso.
2.L'esigenza di esecuzione anticipata e' formalizzata con provvedimento del responsabile del procedimento ed e' comunicata all'affidatario con una delle modalita' previste dall'art. 77 del codice; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'affidatario.
3.La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di controllo.
4.In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
Note all'art. 99: Si riporta il testo dell'art. 302, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 302. (Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto) - (Omissis). 2. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. (Omissis).". Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.
Art. 100
Aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e dall'art. 311 del regolamento generale, qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'esecutore e' obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.
2.L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto di aumento o riduzione dell'impegno originario.
3.L'Amministrazione, tenuto conto dei termini contrattuali originariamente previsti, puo' modificare gli stessi in relazione all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni richieste; in tal caso e' redatto apposito verbale di concordanza tra le parti, il quale puo', altresi', disciplinare ulteriori varianti tecnico-procedurali al contratto originario, nel rispetto dell'art. 114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto e' sottoposto ad approvazione dell'autorita' che ha impegnato la spesa.
Note all'art. 100: Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 114 (Varianti in corso di esecuzione del contratto) - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile.". Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 311. (Varianti introdotte dalla stazione appaltante) - 1. La stazione appaltante non puo' richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante puo' ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo' superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. 4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore e' tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. 5. L'esecutore e' obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto. 6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.".
Art. 101
Variazioni contrattuali (art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni e i servizi corrispondono alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.
2.Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione puo' apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale.
3.Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti e approvato dall'Amministrazione.
4.In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto puo' essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo e' determinato in contraddittorio con l'esecutore con verbale motivato.
5.In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, l'esecutore ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo e' stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'esecutore.
Art. 102
Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o presso terzi indicati dall'esecutore stesso.
2.A tale scopo l'esecutore deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.
3.Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, e' considerato inadempimento e puo' comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
4.I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica.
Note all'art. 102: Si riporta il testo dell'art. 299 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 299. (Gestione dell'esecuzione del contratto) - 1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.".
Art. 103
Prezzi contrattuali (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Salvo quanto previsto dall'art. 115 del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualita' o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente.
2.I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi.
Note all'art. 103: Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) - 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.".
Art. 104
Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonche' dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore.
2.Luogo, modalita' e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali.
3.Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle localita' indicate dall'Amministrazione.
4.Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantita' dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.
Art. 105
Garanzia per i materiali dell'Amministrazione (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati materiali di proprieta' dello Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore e' tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo e' rapportato al valore dei materiali affidatigli.
Note all'art. 105: - L'art. 1766 del codice civile definisce il deposito come "il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura", mentre gli articoli 1780 e 1781 del medesimo codice dispongono, rispettivamente, circa la perdita della cosa detenuta dal depositario per fatto a lui non imputabile e circa i diritti ad esso spettanti.
Art. 106
Sospensione dell'esecuzione del contratto (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 308 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto.
2.Rientrano tra le circostanze speciali di cui all'art. 308, comma 2, del regolamento generale, le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessita' del bene in acquisizione.
3.Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 106: Si riporta il testo dell'art. 308 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 308. (Sospensione dell'esecuzione del contratto) - 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' delle medesime. 2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia' effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita' contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione e' firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale e' inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.".
Art. 107
Recesso dell'Amministrazione (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.
Capo III VERIFICA DI CONFORMITA' E CONSEGNA DEI BENI Sezione I Verifica di conformita'
Art. 108
Oggetto delle attivita' di verifica di conformita'
1.I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente capo.
2.Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni contrattuali, e' fatta salva la possibilita' di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita' comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3.Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attivita' di verifica di conformita' secondo le disposizioni del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le attivita' in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita' delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4.L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e ne da' tempestiva comunicazione all'esecutore ai fini dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata.
Sezione II Approntamento alla verifica di conformita'
Art. 109
Modalita' di approntamento (art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformita' nei tempi, con le modalita' e nel luogo indicati in contratto.
2.Per le verifiche di conformita' da eseguirsi nello stabilimento dell'esecutore, la data di approntamento e' comunicata dall'esecutore stesso all'Amministrazione, con le modalita' previste al comma l, sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti.
3.Nel caso sia stabilito in contratto che la verifica di conformita' debba eseguirsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento deve considerarsi quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.
Art. 110
Dilazione dei termini di approntamento (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilita' di esecuzione del contratto.
2.L'Amministrazione, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, puo' prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
Art. 111
Proroga dei termini (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
l. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, da' diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.
Sezione III Procedimento di verifica di conformita'
Art. 112
Modalita' della verifica di conformita' (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.E' data comunicazione all'esecutore del luogo e del giorno in cui e' effettuata la verifica di conformita', con l'invito a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.
2.Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre a verifica sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantita' di materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dall'esecutore e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.
3.Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformita'.
4.L'organo di verifica puo' avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere, in tal caso, le prove gia' documentate.
Art. 113
Esecuzione delle prove di verifica di conformita'
1.Le prove di verifica di conformita', alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta', dall'organo di verifica.
2.L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.
Art. 114
Esito delle prove di verifica di conformita' (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 113, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.
Art. 115
Mancato intervento alle prove di verifica di conformita' (art. 30, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Qualora l'esecutore, debitamente invitato, non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il relativo verbale, il verbale stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione nelle forme previste dall'art. 77 del codice.
Note all'art. 115: Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.
Art. 116
Determinazioni dell'organo di verifica (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)