DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236
1.Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115, puo' inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni.
2.Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, puo' confermare la proposta gia' formulata o modificarla esponendo le ragioni.
3.L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore. Tale atto puo' essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni vigenti.
4.I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformita', maggiorato di un tempo non superiore alla meta' del termine stesso previsto nel contratto.
5.Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entita' e comunque tali da non pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facolta' di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
Art. 117
Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalita' adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi e occasioni successivi, a meno che l'organo di verifica non ritenga che l'oggetto stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.
2.Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese dell'esecutore, oppure alla vendita, per conto, a rischio e spese dell'esecutore.
3.In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.
Sezione IV Consegna dei beni
Art. 118
Consegna (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.L'esecutore e' tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalita' convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione.
2.L'esecutore da' avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice.
3.In caso di fornitura i beni diventano di proprieta' dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformita', l'accettazione definitiva e la consegna.
Note all'art. 118: Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.
Art. 119
Consegne frazionate
1.Le quantita' dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato.
2.L'Amministrazione puo' riservarsi la facolta', in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate. Si tiene conto dei valori dei materiali gia' consegnati agli effetti della determinazione delle penalita' nelle quali la ditta puo' incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.
Capo IV PAGAMENTI
Art. 120
Corresponsione e modalita' dei pagamenti (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.I pagamenti, dedotte le eventuali penalita', sono corrisposti a seguito di presentazione di fatture e della documentazione indicata in contratto dopo la verifica di conformita', la consegna e l'accettazione, nonche' ad accertata rispondenza dei dati contabili riportati in fattura rispetto alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche del contratto e degli allegati. Nei limiti delle forniture di beni gia' eseguite e verificate possono essere liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi.
2.I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo le modalita' previste dal contratto.
3.Per i pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attivita' anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, si applica l'art. 542 del codice dell'ordinamento militare.
4.In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in contratto, dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento, l'esecutore deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali.
Note all'art. 120: Si riporta il testo dell'art. 542 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 542 (Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate) - 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.".
Art. 121
Anticipazioni
1.L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e' subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti.
2.L'importo della garanzia e' progressivamente ridotto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
Art. 122
Ritardi nei pagamenti e interessi (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.
Note all'art. 122: Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2002, n. 249.
Art. 123
Sospensione dei pagamenti (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
l. Qualora all'esecutore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, puo' sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato all'esecutore nelle forme previste dall'art. 77 del codice.
Note all'art. 123: Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.
Capo V RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE
Art. 124
Inadempienze (articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
2.Nei casi previsti dalle lettere a) e b), all'esecutore e' liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni gia' regolarmente verificate, accettate e consegnate.
3.Nell'ipotesi di cui al comma l, lettera b), l'Amministrazione puo' affidare a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, eventualmente anche con le procedure in economia, nei limiti di importo previsti, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che abbia presentato offerta valida, provvedendo all'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.
4.Il nuovo affidamento e' notificato all'esecutore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.
5.L'esecutore inadempiente e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi e fiscali ai quali l'Amministrazione sia stata soggetta per il nuovo affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore inadempiente.
Art. 125
Penalita' (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalita' del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno.
2.L'ammontare delle penalita' e' trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.
Note all'art. 125: Si riporta il testo dell'art. 298 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 298. (Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori) - 1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entita' ed alla complessita' della prestazione, nonche' al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalita' stabilite nel contratto. 4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonche' 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7.".
Art. 126
Disapplicazione delle penalita' (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalita' nelle quali l'esecutore sia incorso e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale e' stata comunicata l'applicazione della penalita'.
2.La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, e' indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.
Art. 127
Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere il contratto pagando quanto gia' verificato e accettato e escutendo la cauzione, ovvero trattenendo, sugli eventuali crediti dell'esecutore, una somma pari all'importo della cauzione non versata.
2.In ogni caso e' fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare di cui all'art. 38, comma 1, lettera f), del codice.
Note all'art. 127: Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 38. (Requisiti di ordine generale) - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) - m-quater). (Omissis). (Omissis).".
Art. 128
Eventuali responsabilita' per la provvista di materiali protetti da privativa (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1.L'esecutore assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilita' e onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'esecutore si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito dell'eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto gia' verificato e accettato e di agire per il risarcimento del danno.
2.L'obbligo dell'esecutore di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria sia intentata dopo la conclusione del contratto.
3.Ferma restando la sua responsabilita', l'esecutore e' obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi relative all'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa.
Capo VI PROCEDURE IN ECONOMIA
Art. 129
Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia (art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
Note all'art. 129: Per il testo dell'art. 125, comma 10, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 62.
Art. 130
Limiti di spesa (art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
2.Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.
Note all'art. 130: Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 211.000 euro; b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici." A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011, i predetti importi devono intendersi sostituiti, rispettivamente, con "130.000", "200.000" e "5.000.000" euro.". Si riporta il testo dell'Allegato V del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa: Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccettuati: ex 27.10: Carburanti speciali Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati: ex 28.09: Esplosivi ex 28.13: Esplosivi ex 28.14: Gas lacrimogeni ex 28.28; Esplosivi ex 28.32: Esplosivi ex 28.39: Esplosivi ex 28.50: Prodotti tossicologici ex 28.51: Prodotti tossicologici ex 28.54: Esplosivi Capitolo 29: Prodotti chimici organici eccettuati: ex 29.03: Esplosivi ex 29.04: Esplosivi ex 29.07: Esplosivi ex 29.08: Esplosivi ex 29.11: Esplosivi ex 29.12: Esplosivi ex 29.13: Prodotti tossicologici ex 29.14: Prodotti tossicologici ex 29.15: Prodotti tossicologici ex 29.21: Prodotti tossicologici ex 29.22: Prodotti tossicologici ex 29.23: Prodotti tossicologici ex 29.26: Esplosivi ex 29.27: Prodotti tossicologici ex 29.29: Esplosivi Capitolo 30: Prodotti farmaceutici Capitolo 31: Concimi Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici, tinture; mastici; inchiostri Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria» Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati: ex 38.19: prodotti tossicologici Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati: ex 39.03: esplosivi Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccettuati: ex 40.11: Pneumatici per automobili Capitolo 41: Pelli e cuoio Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con i territori; lavori di budella Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno Capitolo 45: Sughero e suoi lavori Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili Capitolo 69: Prodotti ceramici Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio Capitolo 74: Rame Capitolo 75: Nichel Capitolo 76: Alluminio Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio) Capitolo 78: Piombo Capitolo 79: Zinco Capitolo 80: Stagno Capitolo 81: Altri metalli comuni Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccettuati: ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccettuati: ex 84.06: Motori ex 84.08: Altri propulsori ex 84.45: Macchine ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 ex 84.59: Reattori nucleari Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati: ex 85.13: Telecomunicazioni ex 85.15: Apparecchi di trasmissione Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccettuati: ex 86.02: Locomotive blindate ex 86.03: Altre locomotive blindate ex 86.05: Vetture blindate ex 86.06: Carri officine ex 86.07: Carri Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati: ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde ex 87.01: Trattori ex 87.02: Veicoli militari ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: Motocicli ex 87.14: Rimorchi Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale eccettuati: ex 89.01A: Navi da guerra ex 89.03: Congegni galleggianti Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati: ex 90.05: Binocoli ex 90.13: Strumenti vari, laser ex 90.14: Telemetri ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: Microscopi ex 90.17: Strumenti per la medicina ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: Apparecchi di ortopedia ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia) Capitolo 91: Orologeria Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccettuati: ex 94.01A: Sedili per aerodine Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci Capitolo 98: Lavori diversi". Per il testo dell'art. 196 del decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: " Art. 248. (Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati) - 1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione. 2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7. 3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE disposte dalla Commissione e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.".
Art. 131
Organi responsabili (art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
1.Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
4.Il procedimento di acquisizione e' posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
Art. 132
Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006)
1.La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicita' di cui all'art. 136, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'Amministrazione puo' condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa e' ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.
3.Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso; negli altri casi la scelta puo' anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
4.I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 131, comma 1. La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione.
7.Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.
8.Salva diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data della verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
Art. 133
Verifica della prestazione (art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
1.Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformita' entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. La verifica di conformita' e' eseguita da dipendenti militari o civili dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno effettuato la verifica di conformita'. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
Note all'art. 133: Per il testo dell'art. 125, comma 10, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 62.
Art. 134
Inadempimenti (art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
1.Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione puo', altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo il risarcimento dei danni subiti.
Art. 135
Pubblicita' e comunicazioni (art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
1.Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonche' ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rendono noti, ai sensi del presente regolamento, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa faranno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante l'anno.
2.Gli avvisi specificano espressamente che, ove interessate, le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta indicati, apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico, precisando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialita' economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attivita' dell'impresa. Gli avvisi sono, altresi', inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo.
Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 136
Abrogazioni
Note all'art. 136: Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 e il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, sono citati nelle note alle premesse.
Art. 137
Disposizione transitoria di coordinamento con la direttiva 2009/81/CE
1.Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del codice, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai contratti dell'Amministrazione della difesa ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, nelle more dell'adozione dello specifico regolamento, nei limiti di compatibilita' con la citata direttiva e il relativo decreto legislativo di recepimento.
Note all'art. 137: Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 18. (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali) - 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17/CE; b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo; c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale. 1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.". La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 216 del 20 agosto 2009.
Art. 138
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Paola, Ministro della difesa
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 331
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)