LEGGE 27 giugno 2013, n. 77
(( Articolo 72 - Emendamenti 1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonche' a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76. 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa. 3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per accettazione. 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione. ))
Convenzione-art. 73
(( Articolo 73 - Effetti della Convenzione Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti gia' in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti piu' favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. ))
Convenzione-art. 74
(( Articolo 74 - Composizione delle controversie 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono. ))
Convenzione-art. 75
(( Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore 1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea. 2 La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2. 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. ))
Convenzione-art. 76
(( Articolo 76 - Adesione alla Convenzione 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, puo' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri. 2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ))
Convenzione-art. 77
(( Articolo 77 - Applicazione territoriale 1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potra' indicare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte potra', in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale. ))
Convenzione-art. 78
(( Articolo 78 - Riserve 1 Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3. 2 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli: - Articolo 30, paragrafo 2; - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4; - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori; - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39; - Articolo 59. 3 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34. 4 Ogni Parte puo' ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. ))
Convenzione-art. 79
(( Articolo 79 - Validita' ed esame delle riserve 1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata. 2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa e' considerata sciolta. 3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento. ))
Convenzione-art. 80
(( Articolo 80 - Denuncia 1 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. ))
Convenzione-art. 81
(( Articolo 81 - Notifica Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76; d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore; e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78; f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80; g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.))
Convenzione-Allegato
(( Allegato - Privilegi e immunita' (Articolo 66) 1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese. 2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verra' loro dato, nonche' dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunita': a immunita' dall'arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro bagaglio personale e immunita' da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; b esenzione da eventuali restrizioni alla loro liberta' di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni. 3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea. 4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attivita' del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potra' essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese. 5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa liberta' di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunita' da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuera' ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato. 6 I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensi' per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunita' concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato e' pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunita' potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunita' potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.))
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