LEGGE 23 settembre 2013, n. 113
Le regole e il codice TITOLO I CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER IL LAVORO DEI MARITTIMI(1) A BORDO DI UNA NAVE Regola 1.1 - Eta' Minima Scopo: assicurare che nessuna persona al di sotto dell'eta' minima lavori a bordo di una nave 1. Nessuna persona di eta' inferiore all'eta' minima puo' essere impiegata o ingaggiata o lavorare a bordo di una nave. 2. L'eta' minima al momento dell'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione e' di 16 anni. 3. Per casi specifici il Codice prevede un'eta' minima superiore. Standard A1.1 - Eta' minima 1. E' vietato l'impiego, l'ingaggio o il lavoro a bordo di una nave di qualsiasi persona al di sotto dei 16 anni. 2. E' vietato il lavoro notturno per un marittimo che abbia meno di 18 anni. Ai fini del presente Standard, il termine "notturno" e' definito conformemente alla legislazione e alla pratica nazionale. Esso copre un periodo di almeno nove ore consecutive a partire da mezzanotte e che termina, al piu' tardi, alle 5 del mattino. 3. Una deroga alla stretta osservanza della restrizione concernente il lavoro notturno puo' essere decisa dall'autorita' competente quando: a) la formazione effettiva della gente di mare interessata nel quadro di programmi e piani di studio stabiliti potrebbe essere compromessa; oppure b) la natura particolare di una mansione o un programma di formazione concordato, esige che la gente di mare interessata dalla deroga, lavori di notte e l'autorita' decide, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, che questo lavoro non arrechi pregiudizio alla loro salute o al loro benessere. 4. E' proibito l'impiego, l'ingaggio o il lavoro della gente di mare con meno di 18 anni quando il lavoro potrebbe compromettere la loro salute o sicurezza. Le tipologie di lavoro in questione saranno determinate dalla legislazione nazionale o dall'autorita' competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, conformemente agli standard internazionali applicabili. ---------- (1) I termini "marittimo" e "gente di mare" saranno utilizzati come sinonimi nel testo. Linea guida B1.1 Eta' Minima 1. Gli Stati Membri nello stabilire i regolamenti relativi alle condizioni di lavoro e di vita dovranno prestare particolare attenzione alle esigenze dei giovani di eta' inferiore ai 18 anni. Regola 1.2 Certificato medico Scopo: assicurare che tutta la gente di mare sia idonea, dal punto di vista medico, ad esercitare le proprie funzioni in mare 1. Nessun marittimo puo' lavorare a bordo di una nave se non e' in possesso di un certificato medico attestante che egli e' idoneo, dal punto di vista medico, ad esercitare le proprie funzioni. 2. Non sono previste eccezioni se non nei casi specificati dal Codice. Standard A1.2 Certificato Medico 1. L'autorita' competente esigera' che prima di iniziare a lavorare a bordo di una nave il marittimo sia in possesso di un certificato medico valido, che ne attesti l'idoneita' dal punto di vista medico ad esercitare le proprie funzioni in mare. 2. Allo scopo di assicurare l'assoluta fedelta' dei certificati medici sullo stato di salute del marittimo riguardo alle funzioni da svolgere, l'autorita' competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate e tenendo debitamente conto delle linee guida internazionali applicabili menzionate nella parte B del presente codice, determina la natura dell'esame medico e del certificato corrispondente. 3. Il presente Standard non pregiudica le disposizioni contenute nella Convenzione sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia, STCW'78 nella sua versione aggiornata. Un certificato medico emesso conformemente alle prescrizioni della STCW e' accettato dall'autorita' competente ai fini della Regola 1.2. Un certificato medico conforme nella sostanza a tali prescrizioni, nel caso di marittimi non coperti dalla STCW, e' egualmente accettato. 4. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nei casi di un certificato concernente unicamente la capacita' visiva, da una persona riconosciuta dall'autorita' competente come persona qualificata ad emettere tali certificati. I medici devono avere completa indipendenza professionale nell'esercitare la loro valutazione medica seguendo le procedure previste per l'esame specifico. 5. In caso di rifiuto di emissione di un certificato o di limitazione imposta sull'attitudine al lavoro in particolare per quanto riguarda la durata, il campo di attivita' o la zona geografica, il marittimo puo' farsi esaminare nuovamente da un altro medico generico indipendente oppure da un arbitrato medico indipendente. 6. Il certificato medico attesta in particolare che: a) l'udito e la vista dell'interessato, cosi' come la percezione dei colori, se si tratta di un marittimo al quale devono essere affidati compiti per i quali l'idoneita' al lavoro rischia di essere diminuita dal daltonismo, sono tutti soddisfacenti; b) il soggetto interessato non e' colpito da nessun problema medico che rischi di essere aggravato dal servizio in mare o di renderlo inadatto a questo servizio o di mettere in pericolo la salute delle altre persone a bordo. 7. A meno che non sia prescritto un periodo piu' breve, in ragione delle specifiche funzioni che l'interessato dovra' svolgere o in virtu' della STCW'78, nella sua versione aggiornata: a) un certificato medico resta valido per un periodo massimo di due anni, a meno che il marittimo non abbia meno di 18 anni, nel qual caso la durata massima di validita' e' pari ad un anno; b) un certificato attinente alla percezione dei colori resta valido per un periodo massimo di sei anni. 8. Nei casi di urgenza, l'autorita' competente puo' autorizzare un marittimo a lavorare senza certificato medico valido fino al porto di scalo successivo dove potra' farsi rilasciare un certificato medico da un medico qualificato, a condizione che: a) la durata di validita' di questa autorizzazione non superi i tre mesi; b) l'interessato sia in possesso di un certificato medico scaduto in data recente. 9. Se il periodo di validita' di un certificato scade nel corso di un viaggio, il certificato resta valido fino al porto di scalo successivo dove il marittimo potra' farsi rilasciare un certificato medico da un medico qualificato, a condizione che questo periodo non ecceda i tre mesi. 10. I certificati medici dei marittimi a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere rilasciati anche in inglese. Linea guida B1.2 Certificato medico Linea guida B1.2.1 - Linee guida internazionali 1. L'autorita' competente, i medici, gli esaminatori, gli armatori, i rappresentanti della gente di mare e tutte le altre persone coinvolte nello svolgimento delle visite mediche destinate a determinare l'attitudine fisica della futura gente di mare e della gente di mare gia' operativa, dovrebbero seguire le Linee guida relative alla condotta degli esami medici di attitudine precedenti l'imbarco e degli esami medici periodici della gente di mare (ILO/OMS) comprese le ulteriori versioni e tutte le altre linee guida internazionali applicabili pubblicate dall'ILO, dall'IMO e dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita'). Regola 1.3 Formazione e qualificazioni Scopo: assicurare che la gente di mare sia formata o qualificata per svolgere le proprie funzioni a bordo delle navi 1. Per lavorare a bordo di una nave, un marittimo deve aver seguito una formazione professionale, essere titolare di un certificato di competenza o essere qualificato da altro titolo per svolgere le sue funzioni. 2. Il marittimo non deve essere autorizzato a lavorare a bordo di una nave se non ha completato con successo un corso individuale sulla sicurezza personale a bordo delle navi. 3. La formazione e i certificati conformi agli strumenti aventi efficacia obbligatoria adottati dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) sono considerati rispondenti alle prescrizioni dei paragrafi 1 e 2 della presente Regola. 4. Ogni Stato Membro che, al momento della ratifica della presente Convenzione, e' vincolato dalle disposizioni della Convenzione (n. 74) sui certificati di marinaio qualificato del 1946, deve continuare a soddisfare gli obblighi derivanti da questo strumento, salvo che disposizioni a carattere obbligatorio siano state adottate dall'IMO e siano entrate in vigore, o fino a quando non siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo VIII, se questa data e' precedente. Regola 1.4 - Reclutamento e collocamento Scopo: assicurare che la gente di mare abbia accesso a un sistema efficiente e ben regolamentato di reclutamento e collocamento della gente di mare 1. Tutta la gente di mare deve poter aver accesso a un sistema efficiente, adeguato ed affidabile per trovare un impiego a bordo di una nave senza spese. 2. I servizi di reclutamento e di collocamento della gente di mare operanti sul territorio di un Stato Membro devono conformarsi agli Standard enunciati nel Codice. 3. Ogni Stato Membro deve esigere, per quanto riguarda i marittimi che lavorano a bordo delle navi battenti la sua bandiera, che gli armatori che utilizzano servizi di reclutamento e di collocamento della gente di mare situati in paesi o territori ai quali la presente Convenzione non si applica, garantiscano che questi servizi siano conformi alle prescrizioni enunciate nel Codice. Standard A1.4 - Reclutamento e collocamento 1. Ogni Stato Membro che ha avviato un servizio pubblico di reclutamento e collocamento della gente di mare assicura che questo servizio sia gestito in maniera sistematica in modo da proteggere e promuovere i diritti della gente di mare in materia di impiego come enunciato nella presente Convenzione. 2. Laddove uno Stato Membro utilizzi servizi privati di reclutamento e di collocamento della gente di mare, operanti sul suo territorio, il cui scopo principale e' il reclutamento e il collocamento della gente di mare oppure servizi che reclutano e collocano un numero non trascurabile di marittimi, essi non possono esercitare la propria attivita' se non in virtu' di un sistema regolamentato di licenza o di certificazione o di altra forma di regolamentazione. Un tale sistema e' stabilito, modificato o sostituito soltanto in seguito a consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate. In caso di dubbio sull'applicabilita' della presente Convenzione a un dato servizio privato di reclutamento e collocamento, la questione deve essere decisa dall'autorita' competente di ogni Stato Membro dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate. Si conviene di non incoraggiare una proliferazione eccessiva di questi servizi privati di reclutamento e collocamento. 3. Le disposizioni del punto 2 della presente norma si applicano anche, nella misura in cui sono definite adeguate dall'autorita' competente dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, ai servizi di reclutamento e collocamento assicurati da una organizzazione di gente di mare operante sul territorio di un Stato Membro per fornire marittimi provenienti da quello Stato Membro, a navi che battono la sua bandiera. I servizi interessati da questo paragrafo sono quelli che soddisfano le seguenti condizioni: a) il servizio di reclutamento e collocamento e' gestito conformemente a un contratto collettivo concluso tra detta organizzazione e un armatore; b) sia l'organizzazione della gente di mare che l'armatore si trovano sul territorio dello Stato Membro; c) lo Stato Membro dispone di una legislazione nazionale o di una procedura per autorizzare o registrare il contratto collettivo che permette l'esercizio del servizio di reclutamento e di collocamento; d) il servizio di reclutamento e di collocamento e' gestito in maniera sistematica attraverso misure comparabili a quelle previste al paragrafo 5 del presente Standard, atte a proteggere e promuovere i diritti della gente di mare in materia di impiego. 4. Nessuna disposizione contenuta nella presente norma o nella Regola 1.4 puo': a) impedire ad un Stato Membro di garantire un servizio pubblico gratuito di reclutamento e di collocamento della gente di mare nel quadro di una politica volta a soddisfare le esigenze dei marittimi e degli armatori, sia che questo servizio faccia parte o sia collegato ad un servizio pubblico di impiego aperto a tutti i lavoratori e datori di lavoro o che agisca in coordinamento con loro, b) imporre a un Stato Membro l'obbligo di introdurre un sistema per la gestione dei servizi privati di reclutamento e di collocamento della gente di mare sul suo territorio. 5. Uno Stato Membro che adotta il sistema menzionato al paragrafo 2 del presente Standard deve almeno, per mezzo di leggi o altre misure: a) vietare ai servizi di reclutamento e di collocamento della gente di mare di fare ricorso a mezzi, meccanismi o liste volte ad impedire o dissuadere i marittimi dall'ottenere un impiego per il quale possiedono i requisiti richiesti; b) impedire che onorari o altre spese siano fatturate al marittimo, direttamente o indirettamente, per il reclutamento, il collocamento o l'ottenimento di un impiego, al di fuori del costo che il marittimo deve sostenere per ottenere un certificato medico nazionale obbligatorio, il libretto di navigazione nazionale e un passaporto oppure altro documento personale di viaggio, salvo il costo dei visti che dovranno essere a carico dell'armatore; c) assicurarsi che i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare operanti sul suo territorio: i) tengano a disposizione, ai fini ispettivi da parte dell'autorita' competente, un registro aggiornato di tutta la gente di mare da loro reclutata o collocata; ii) si assicurino che, prima dell'arruolamento o nel corso del processo di arruolamento, il marittimo sia informato dei diritti e dei doveri enunciati nel loro contratto di lavoro e che siano prese le disposizioni necessarie perche' questi possa esaminare il proprio contratto prima e dopo la firma e che una copia del contratto gli venga consegnata; iii) verifichino che la gente di mare da loro reclutata o collocata possegga i requisiti richiesti e abbia i documenti necessari per l'impiego in questione, e che i contratti di arruolamento marittimo siano conformi alla legislazione e a ogni contrattazione collettiva inclusa nel contratto; iv) si assicurino, ove possibile, che l'armatore abbia i mezzi per evitare che la gente di mare rimanga bloccata in un porto straniero; v) esaminino e rispondano a qualsiasi reclamo relativo alla loro attivita' e avvisino l'autorita' competente dei reclami per i quali non e' stata trovata alcuna soluzione; vi) creino un sistema di protezione, sotto forma di assicurazione o misura equivalente appropriata, per indennizzare il marittimo che abbia subito perdite pecuniarie dovute al mancato servizio di reclutamento e di collocamento o al fatto che l'armatore, in virtu' del contratto di arruolamento marittimo, non abbia adempiuto ai propri obblighi verso di essa. 6. L'autorita' competente deve sorvegliare e controllare attentamente tutti i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare operanti sul suo territorio. Ogni licenza o certificato oppure altra autorizzazione che permetta di gestire un servizio privato sul territorio e' concessa o rinnovata soltanto se soddisfa la legislazione nazionale vigente in materia di reclutamento e collocamento. 7. L'autorita' competente deve garantire che sussistano adeguati meccanismi e procedure al fine di indagare, se necessario, sui reclami relativi alle attivita' dei servizi di reclutamento e collocamento dei marittimi, con il concorso, se del caso, dei rappresentanti degli armatori e della gente di mare. 8. Ogni Stato Membro che abbia ratificato la presente Convenzione, deve, ove possibile, informare il suo personale marittimo sui problemi che possono derivare dall'arruolamento su una nave battente la bandiera di uno Stato che non ha ratificato questa Convenzione, finche' non e' accertato che siano stati applicati Standard equivalenti a quelli fissati dalla Convenzione stessa. Le misure prese a questo scopo dallo Stato Membro che ha ratificato la Convenzione non devono essere in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati ai quali hanno aderito i due Paesi interessati. 9. Ogni Stato Membro che ha ratificato la presente Convenzione deve esigere che gli armatori di navi battenti la sua bandiera che utilizzano servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare situati in paesi o territori ai quali non e' applicata la presente Convenzione, devono assicurarsi, ove possibile, che questi servizi rispettino le prescrizioni del presente Standard. 10. Nessuna disposizione del presente Standard puo' ridurre gli obblighi e le responsabilita' degli armatori o di uno Stato Membro per quanto concerne le navi battenti la sua bandiera. Linea guida B1.4 - Reclutamento e collocamento Linea guida B1.4.1 - Linee guida organizzative e operative 1. Nell'adempiere ai suoi obblighi ai sensi del paragrafo 1 dello Standard A1.4, l'autorita' competente dovrebbe: a) adottare le misure necessarie per promuovere una cooperazione efficace tra i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare sia pubblici sia privati; b) considerare le esigenze dell'industria marittima a livello nazionale e internazionale, con la partecipazione degli armatori, della gente di mare e dei centri di formazione interessati, durante l'elaborazione di programmi di formazione dei marittimi che, a bordo, ricoprano responsabilita' correlate alla sicurezza della navigazione ed alla prevenzione dell'inquinamento; c) stipulare opportuni accordi volti alla cooperazione delle organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di mare per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi pubblici di reclutamento e collocamento della gente di mare, laddove esse esistano; d) determinare, rispettando il diritto alla privacy e la necessita' di proteggere la riservatezza, condizioni secondo le quali i dati personali relativi ai marittimi possono essere trattati dai servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare, ivi compresi la raccolta, la conservazione, il controllo e la comunicazione di tali dati a terzi; e) creare un meccanismo per la raccolta ed analisi di tutte le informazioni pertinenti al mercato del lavoro marittimo, inclusa l'offerta attuale e prevedibile della gente di mare facente parte dell'equipaggio, classificata per eta', sesso, grado e qualifiche di bordo, secondo le esigenze del settore, considerando la raccolta dei dati sull'eta' o il sesso ammissibile soltanto a fini statistici o se utilizzata nel quadro di un programma volto a prevenire qualsiasi tipo di discriminazione fondata sull'eta' o sul sesso; f) vigilare che il personale responsabile della supervisione dei servizi pubblici e privati di reclutamento e collocamento dei marittimi che a bordo ricopre responsabilita' relative alla sicurezza della navigazione ed alla prevenzione dell'inquinamento sia opportunamente formato, abbia una esperienza riconosciuta di servizio in mare e possegga una conoscenza adeguata dell'industria marittima, anche in relazione agli strumenti internazionali marittimi sulla formazione, i certificati di competenza e gli standard del lavoro; g) stabilire standard operativi ed adottare codici di condotta e pratiche etiche per i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare; h) esercitare un controllo del sistema di licenze o certificazioni nel quadro di un sistema di standard di qualita'. 2. Al momento dell'introduzione del sistema menzionato al paragrafo 2 dello Standard A1.4, ogni Stato Membro dovrebbe esigere dai servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare, situati sul suo territorio, che sviluppino e mantengano procedure operative verificabili. Dette procedure operative per i servizi privati di reclutamento e collocamento della gente di mare e, nella misura in cui esse sono applicabili, per i servizi pubblici di reclutamento e collocamento della gente di mare dovrebbero riguardare i seguenti punti: a) gli esami medici, i documenti di identita' della gente di mare e tutte le altre formalita' richieste ad un marittimo per ottenere un impiego; b) la tenuta, nel rispetto della privacy e della riservatezza, di registri completi e dettagliati della gente di mare coperti dal loro sistema di reclutamento e collocamento, i quali dovrebbero almeno includere le seguenti informazioni: i) le qualifiche della gente di mare; ii) il loro stato di servizio; iii) i dati personali relativi all'impiego; iv) i dati medici relativi all'impiego; c) la tenuta aggiornata delle liste delle navi alle quali i servizi di reclutamento e collocamento forniscono i marittimi e la garanzia dell'esistenza di un mezzo per contattare questi servizi in qualsiasi momento in caso di urgenza; d) le procedure atte ad assicurare che i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare o il loro personale non sfruttino la gente di mare allorquando si tratta di ottenere un ingaggio a bordo di specifiche navi o da parte di specifiche compagnie; e) le procedure volte ad evitare i rischi di sfruttamento della gente di mare derivanti dalla rimessa di anticipi sul salario o di ogni altra transazione finanziaria conclusa tra l'armatore e la gente di mare e trattata con i servizi di reclutamento e collocamento della gente di mare; f) la necessita' di fare conoscere chiaramente le spese che la gente di mare deve eventualmente sostenere a proprio carico per il reclutamento; g) la necessita' di vigilare che marittimi siano informati su tutte le condizioni particolari applicabili al lavoro per cui devono essere ingaggiati, nonche' sulle politiche adottate dall'armatore per quello che concerne il loro impiego; h) le procedure stabilite per trattare i casi di incompetenza o di indisciplina conformemente ai principi di giustizia secondo la legislazione e la pratica nazionale e, ove applicabile, le contrattazioni collettive; i) le procedure atte ad assicurare, ove possibile, che tutti i certificati e documenti obbligatori presentati dalla gente di mare per ottenere un impiego siano aggiornati e non ottenuti fraudolentemente e che siano altresi' verificati requisiti professionali; j) le procedure atte ad assicurare che le richieste di informazione o di notizie formulate dai parenti del marittimo, quando e' imbarcato, siano trattate senza indugio, con benevolenza e senza spese; k) la verifica che le condizioni di lavoro a bordo delle navi sulle quali e' collocato il marittimo siano conformi ai contratti collettivi applicabili conclusi tra un armatore e una organizzazione rappresentativa della gente di mare, e, quale linea di condotta, la messa a disposizione di marittimi per i soli armatori che offrono loro condizioni di impiego conformi alla legislazione o ai contratti collettivi applicabili. 3. La cooperazione internazionale tra gli Stati Membri e le organizzazioni pertinenti dovrebbe essere incoraggiata, specialmente per quanto riguarda: a) lo scambio sistematico di informazioni sull'industria e sul mercato del lavoro marittimo, su base bilaterale, regionale e multilaterale; b) lo scambio di informazioni sulla legislazione del lavoro marittimo; c) l'armonizzazione delle politiche, dei metodi di lavoro e della legislazione relativa al reclutamento ed al collocamento della gente di mare; d) il miglioramento delle procedure e delle condizioni di reclutamento e di collocamento della gente di mare sul piano internazionale; e) la pianificazione della manodopera, tenuto conto della offerta e della domanda di marittimi e delle esigenze dell'industria marittima. TITOLO 2 CONDIZIONI DI IMPIEGO Regola 2.1 - Contratto di arruolamento marittimo Obiettivo: Assicurare alla gente di mare un contratto di arruolamento marittimo equo 1. Le condizioni di impiego di un marittimo sono definite o menzionate in un contratto redatto in termini chiari avente efficacia obbligatoria e devono essere conformi alle norme enunciate nel Codice. 2. Il contratto di arruolamento deve essere accettato dal marittimo a condizioni tali che l'interessato abbia il tempo disponibile di esaminarne le clausole e le condizioni, di chiedere consiglio e di accettarle liberamente prima della sua sottoscrizione. 3. Compatibilmente con la legislazione e la pratica dello Stato Membro, il contratto di arruolamento del marittimo si intende comprensivo delle norme contenute nelle contrattazioni collettive applicabili. Standard A2.1 - Contratto di arruolamento marittimo 1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che preveda che le navi che battono la sua bandiera rispettino le seguenti prescrizioni: a) a bordo delle navi battenti la sua bandiera, la gente di mare deve essere in possesso di un contratto di arruolamento marittimo firmato dal marittimo e dall'armatore o da un suo rappresentante (o per coloro che non sono dipendenti, di un documento attestante l'esistenza di un accordo contrattuale o a questo assimilabile) che garantisca condizioni di lavoro e di vita a bordo dignitose, cosi' come previsto dalla presente Convenzione; b) il marittimo che sottoscrive un contratto di arruolamento deve poter esaminare il documento in questione e chiedere consiglio prima di firmarlo e disporre di ogni altra adeguata facilitazione atta a garantire che egli abbia liberamente stipulato l'accordo e sia debitamente informato sui propri diritti e responsabilita'; c) l'armatore e il marittimo interessati conservano entrambi una copia originale firmata del contratto di arruolamento marittimo; d) sono adottate misure per assicurare che la gente di mare, incluso il comandante della nave, possa ottenere a bordo, senza difficolta', informazioni chiare sulle condizioni del loro impiego e che i funzionari delle autorita' competenti, comprese quelle dei porti dove fa scalo la nave, possano accedere anch'essi a tali informazioni, ivi compresa la copia del contratto di arruolamento marittimo; e) i marittimi ricevono un documento in cui e' riportato il loro stato di servizio a bordo della nave. 2. Laddove il contratto di arruolamento marittimo sia costituito in tutto o in parte da una contrattazione collettiva, una copia di tale contrattazione deve essere disponibile a bordo. Quando il contratto di arruolamento marittimo e i contratti collettivi applicabili non sono in lingua inglese, i seguenti documenti devono essere disponibili anche in inglese (fatta eccezione delle navi che effettuano solo traffico nazionale): a) una copia del contratto; b) le parti del contratto collettivo di categoria soggette ad ispezione da parte dello Stato del Porto, conformemente alle disposizioni della Regola 5.2 della presente Convenzione. 3. Il documento di cui al paragrafo 1 e) del presente Standard non fa riferimento alla qualita' del lavoro del marittimo ne' fornisce informazioni riguardo al salario. La legislazione nazionale determina la forma, le annotazioni da riportare e le modalita' da registrare nel documento. 4. Ogni Stato Membro definisce le annotazioni da includere in tutti i contratti di arruolamento marittimo secondo la legislazione nazionale. Il contratto di arruolamento marittimo conterra', in ogni caso, le seguenti indicazioni: a) il nome completo del marittimo, la sua data di nascita o eta', nonche' il luogo di nascita; b) il nome e l'indirizzo dell'armatore; c) il luogo e la data della stipula del contratto di arruolamento marittimo; d) la funzione alla quale il marittimo deve essere destinato; e) l'importo del salario del marittimo o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo; f) l'importo delle ferie annuali retribuite o la formula eventualmente utilizzata per calcolarlo; g) la modalita' di cessazione del contratto e le relative condizioni, in particolare: i.) se il contratto e' stipulato a tempo indeterminato, le condizioni secondo le quali ciascuna parte potra' recedere come il periodo di preavviso, che non deve essere piu' breve per l'armatore rispetto al marittimo; ii.) se il contratto e' stipulato a tempo determinato, la data di scadenza; iii.) se il contratto e' stipulato per un viaggio, il porto di destinazione e la data di scadenza dell'arruolamento del marittimo dopo l'arrivo in porto; h) le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale che devono essere assicurate ai marittimi da parte dell'armatore; i) il diritto del marittimo al rimpatrio; j) laddove possibile, il richiamo agli accordi della contrattazione collettiva; k) ogni altra annotazione che la legislazione nazionale richiede. 5. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che stabilisce la durata minima di preavviso da parte del marittimo e dell'armatore per la cessazione anticipata del contratto di arruolamento marittimo. Questi periodi di preavviso sono stabiliti a seguito di consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessata e non potranno essere inferiori ai 7 giorni. 6. E' possibile dare un preavviso di durata inferiore al minimo nelle circostanze riconosciute dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi applicabili che giustificano la cessazione del contratto di lavoro con un preavviso piu' breve o senza preavviso. Nel determinare queste circostanze, lo Stato Membro si assicura che sia presa in considerazione l'esigenza del marittimo di recedere, senza penalita', dal contratto di arruolamento con un preavviso piu' breve o senza preavviso, per gravi motivi di famiglia o personali. Linea guida B2.1 - Contratto di arruolamento marittimo Linea guida B2.1.1 - Stato di servizio 1. Nel determinare le principali informazioni che devono figurare nello stato di servizio indicato al paragrafo 1 e) dello Standard A2.1, ogni Stato Membro dovrebbe assicurarsi che il documento in oggetto contenga informazioni sufficienti, accompagnate dalla traduzione in inglese, per agevolare l'acquisizione di un altro impiego o per soddisfare le condizioni di servizio in mare richieste ai fini dell'avanzamento o della promozione. Un libretto di navigazione puo' soddisfare le prescrizioni del paragrafo 1 e). Regola 2.2 Salari Obiettivo: Assicurare ai marittimi la retribuzione per il loro servizio 1. Tutti i marittimi devono essere retribuiti regolarmente e integralmente per il lavoro eseguito, conformemente al proprio contratto di arruolamento. Standard 2.2 - Salari 1. Ogni Stato Membro deve esigere che le somme dovute al marittimo che lavora a bordo di navi battenti la sua bandiera siano versate a intervalli non superiori a un mese in conformita' alle disposizioni dei contratti collettivi applicabili. 2. Il marittimo riceve un estratto conto mensile degli importi che gli sono dovuti e di quanto gli e' stato versato; su tale estratto devono figurare i salari, i pagamenti supplementari e il tasso di cambio applicato, se il versamento e' stato effettuato in una valuta o ad un tasso diverso da quelli convenuti. 3. Ogni Stato Membro deve esigere che l'armatore prenda misure, quali quelle indicate al paragrafo 4 del presente Standard, per dare al marittimo la possibilita' di far pervenire una parte o la totalita' della sua retribuzione alla propria famiglia, o a persone a suo carico oppure agli aventi diritto. 4. Le misure da prendere per assicurare che il marittimo possa far pervenire la propria retribuzione alle famiglie includono: a) un sistema che permetta al marittimo di richiedere, all'inizio o durante il proprio servizio, che una parte del salario sia regolarmente versato alla propria famiglia, mediante bonifici bancari o mezzi analoghi; b) l'obbligo che questi versamenti siano effettuati alla scadenza convenuta e direttamente alla persona o alle persone indicate dal marittimo. 5. Qualsiasi spesa relativa al servizio indicato ai paragrafi 3 e 4 del presente Standard deve essere di un importo ragionevole e, salvo disposizioni contrarie, il tasso di cambio applicato dovra', conformemente alla legislazione nazionale, corrispondere al tasso corrente del mercato o al tasso ufficiale pubblicato e non potra' essere sfavorevole al marittimo. 6. Ogni Stato Membro che adotta leggi o regolamenti che disciplinano i salari della gente di mare deve tenere in debita considerazione le Linee Guida enunciate nella parte B del Codice. Linea guida B2.2 - Salari Linea guida B2.2.1 - Definizioni particolari 1. Ai fini della presente linea guida l'espressione: a) marinaio qualificato designa qualsiasi marittimo che si ritiene possegga la competenza professionale necessaria per assolvere compiti la cui esecuzione puo' essere richiesta a un marinaio destinato al servizio di coperta, diverso dai compiti del personale addetto alla sorveglianza o specializzato, oppure ad ogni marittimo definito come tale dalla legislazione o pratica nazionale o in virtu' di una contrattazione collettiva; b) salario o paga base indica la remunerazione percepita, quali che ne siano gli elementi, per l'orario normale di lavoro, con l'esclusione del pagamento delle ore di lavoro straordinario, premi, gratifiche, indennita', congedi pagati ed altri emolumenti complementari; c) salario forfettario indica un salario composto dal salario base e da altre prestazioni collegate al salario; il salario forfettario puo' includere la remunerazione di tutte le ore di lavoro straordinario effettuato e tutte le altre prestazioni collegate al salario, oppure solo alcune prestazioni in caso di corresponsione parziale; d) ore di lavoro indica il tempo durante il quale la gente di mare e' tenuta a lavorare per conto della nave; e) lavoro straordinario indica le ore di lavoro effettuate oltre l'orario normale di lavoro. Linea guida B2.2.2 - Calcolo e pagamento 1. Per il marittimo che riceve una remunerazione separata per le ore di straordinario effettuate: a) la durata normale del lavoro in mare e in porto non dovrebbe, ai fini del calcolo del salario, essere superiore ad otto ore al giorno; b) ai fini del calcolo delle ore di straordinario, il numero di ore settimanali, remunerate dal salario o paga base, dovrebbe essere fissato dalla legislazione nazionale, se non e' stato stabilito da contrattazioni collettive, ma non dovrebbe essere superiore alle 48 ore; le contrattazioni collettive possono prevedere un trattamento diverso ma non meno favorevole; c) la tariffa o le tariffe stabilite per la remunerazione delle ore di straordinario, che dovrebbero essere superiori di almeno il 25 per cento della tariffa oraria del salario o della paga base, dovrebbero essere stabilite dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi, a seconda dei casi; d) il comandante, o una persona da lui designata, dovrebbe tenere un registro di tutte le ore di straordinario effettuate che dovrebbe essere controfirmato dal marittimo ad intervalli non superiori ad un mese. 2. Per il marittimo il cui salario e' integralmente o parzialmente forfettario: a) il contratto di arruolamento marittimo dovrebbe chiaramente specificare, se del caso, il numero di ore di lavoro stabilite che il marittimo deve effettuare per la remunerazione prevista, nonche' tutte le indennita' supplementari che potrebbero essergli dovute oltre al salario forfettario e in quali circostanze; b) quando le ore di straordinario sono pagabili per le ore di lavoro effettuate al di fuori di quelle coperte dal salario forfettario, la tariffa oraria dovrebbe essere superiore al 25 per cento della tariffa oraria di base corrispondente alle ore normali di lavoro tale come definito al paragrafo 1 della presente linea guida; lo stesso principio dovrebbe essere applicato alle ore di straordinario incluse nel salario forfettario; c) per la parte del salario integralmente o parzialmente forfettario che corrisponde alle ore normali di lavoro, come definito al paragrafo 1 a) della presente linea guida, la remunerazione non dovrebbe essere inferiore al salario minimo applicabile; d) per il marittimo il cui salario e' parzialmente forfettario dovrebbero essere tenuti e controfirmati come previsto al paragrafo 1 d) della presente linea guida, dei registri contenenti tutte le ore straordinario effettuate. 3. La legislazione nazionale o i contratti collettivi possono prevedere che le ore di straordinario o il lavoro effettuato nei giorni di riposo settimanali o in giorni festivi siano compensati almeno con un periodo equivalente di non servizio a bordo, o con un congedo supplementare al posto della retribuzione o qualsiasi altra indennita' compensativa prevista. 4. La legislazione nazionale adottata dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di mare o, secondo i casi, i contratti collettivi dovrebbero tenere conto dei seguenti principi: a) una remunerazione uguale per un lavoro di pari valore dovrebbe essere applicata a tutti i marittimi che lavorano sulla stessa nave, senza discriminazioni basate su razza, colore, sesso, religione, opinioni politiche, origine nazionale o origine sociale; b) il contratto di arruolamento marittimo indicante i salari applicabili o le tariffe dei salari dovrebbe essere disponibile a bordo; informazioni sul totale dei salari o le relative tariffe dovrebbero essere a disposizione del marittimo consegnandogli almeno una copia firmata dell'informazione corrispondente scritta in una lingua a lui comprensibile oppure sistemando una copia del contratto in un luogo accessibile all'equipaggio oppure ricorrendo ad ogni altro mezzo appropriato; c) i salari dovrebbero essere corrisposti in moneta a corso legale, all'occasione, con bonifici bancari, assegni bancari o postali o vaglia; d) alla fine dell'arruolamento tutta la remunerazione dovuta dovrebbe essere corrisposta senza indebito ritardo; e) sanzioni adeguate o altre misure appropriate dovrebbero essere imposte dall'autorita' competente nei confronti di un armatore che indebitamente ritardi o non effettui il pagamento di tutta la remunerazione dovuta; f) i salari dovrebbero essere versati direttamente sul conto bancario designato dal marittimo, a meno che non chieda egli stesso per iscritto di disporre diversamente; g) fatte salve le disposizioni del punto h) del presente paragrafo, l'armatore non dovrebbe limitare in nessun modo la liberta' del marittimo di disporre del proprio salario; h) le ritenute sul salario dovrebbero essere consentite solo se: i. espressamente previsto dalla legislazione nazionale o da un contratto collettivo applicabile e il marittimo sia stato informato, nel modo ritenuto il piu' appropriato dall'autorita' competente, sulle modalita' secondo le quali sono effettuate queste ritenute; ii. dette ritenute non superano nella totalita' un limite eventualmente stabilito dalla legislazione nazionale, dal contratto collettivo o da sentenze del giudice; i) nessuna ritenuta dovrebbe essere effettuata sulla remunerazione del marittimo per l'ottenimento o la conservazione dell'impiego; j) nei confronti del marittimo dovrebbero essere vietate ammende pecuniarie diverse da quelle autorizzate dalla legislazione nazionale, dal contratto collettivo o altre misure ; k) l'autorita' competente dovrebbe essere abilitata ad ispezionare i magazzini e i servizi disponibili a bordo al fine di assicurarsi che siano praticati prezzi equi e ragionevoli a beneficio della gente di mare interessata; l) nella misura in cui i crediti dei marittimi relativi ai salari ed altre somme dovute per il loro impiego non fossero garantiti conformemente alla Convenzione Internazionale del 1993 sui privilegi ed ipoteche marittime, detti crediti dovrebbero essere protetti conformemente alla Convenzione (n. 173) del 1992 sulla protezione dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. 5. Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di mare, dovrebbe stabilire delle procedure per istruire i reclami relativi a tutte le questioni contemplate dalla presente linea guida. Linea guida B2.2.3 - Salari minimi 1. Fatto salvo il principio della libera contrattazione collettiva, ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di mare, dovrebbe stabilire delle procedure per fissare i salari minimi della gente di mare. Le organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di mare dovrebbero partecipare alla definizione di queste procedure. 2. Nello stabilire tali procedure e nel fissare i salari minimi, si dovrebbero tenere in debito conto gli standard internazionali del lavoro relativi ai salari minimi nonche' i seguenti principi: a) il livello dei salari minimi dovrebbe tenere conto della natura dell'impiego marittimo, del livello di composizione dell'equipaggio delle navi e della durata normale dell'orario di lavoro della gente di mare; b) il livello dei salari minimi dovrebbe essere proporzionato all'evoluzione del costo della vita e delle esigenze della gente di mare. 3. L'autorita' competente dovrebbe assicurare che: a) i salari corrisposti non siano inferiori a quanto stabilito nei contratti collettivi mediante un sistema di controllo e di sanzioni; b) qualsiasi marittimo, remunerato ad una tariffa inferiore al salario minimo, possa recuperare, attraverso una procedura giudiziaria o di altra natura, rapida e poco onerosa, l'importo che gli e' dovuto. Linea guida B2.2.4 - Importo mensile minimo del salario o della paga base dei marinai qualificati 1. Il salario o la paga base per un mese civile di servizio di un marinaio qualificato non dovrebbe essere inferiore all'importo stabilito periodicamente dalla Commissione Marittima Paritetica o da altro organo autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Su decisione del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale notifichera' agli Stati Membri dell'Organizzazione qualsiasi revisione dell'importo stabilito. 2. Nessuna disposizione indicata nella presente linea guida puo' condizionare gli accordi collettivi tra armatori, o le loro organizzazioni e le organizzazioni della gente di mare per quanto riguarda la regolamentazione delle condizioni minime di impiego, sempre che tali condizioni siano riconosciute dall'autorita' competente. Regola 2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo Obiettivo: garantire alla gente di mare che l'orario di lavoro e di riposo sia regolamentato 1. Ogni Stato Membro assicura la regolamentazione dell'orario di lavoro o di riposo della gente di mare. 2. Ogni Stato Membro fissa il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo su un periodo stabilito conformemente alle disposizioni del Codice. Standard A2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo 1. Ai fini del presente Standard per: a) orario di lavoro s'intende il tempo durante il quale il marittimo e' tenuto ad effettuare un lavoro a servizio della nave; b) orario di riposo s'intende il tempo che non e' compreso nelle ore di lavoro; questa espressione non include le interruzioni di breve durata. 2. Nei limiti indicati ai paragrafi da 5 a 8 del presente Standard, ogni Stato Membro fissa il numero massimo di ore di lavoro che non deve essere superato durante un periodo stabilito oppure il numero minimo di ore di riposo che deve essere concesso durante un periodo stabilito. 3. Ogni Stato Membro riconosce che lo standard relativo alla durata del lavoro per la gente di mare, come per gli altri lavoratori, e' di otto ore con un giorno di riposo alla settimana, oltre al riposo corrispondente alle festivita' nazionali. Tuttavia, nulla impedisce ad uno Stato Membro di adottare disposizioni miranti ad autorizzare o registrare una contrattazione collettiva che fissi gli orari normali di lavoro della gente di mare piu' favorevoli rispetto a quanto indicato nello Standard stesso. 4. Nel definire le norme nazionali, ogni Stato Membro terra' conto dei pericoli che comporta un affaticamento eccessivo della gente di mare, specialmente per quelli i cui compiti incidono sulla sicurezza della navigazione e sulla gestione in sicurezza dell'esercizio della nave. 5. I limiti delle ore di lavoro o di riposo sono stabiliti come segue: a) il numero massimo di ore di lavoro non deve superare: i. 14 ore per un periodo di 24 ore ii. 72 ore per un periodo di sette giorni oppure b) il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a: i. 10 ore per un periodo di 24 ore ii. 77 ore per un periodo di sette giorni. 6. Le ore di riposo possono essere ripartite in non piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra due periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14 ore. 7. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte dai regolamenti e dalle normative nazionali sono svolti in modo da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento. 8. Nelle situazioni in cui il marittimo e' in disponibilita' di chiamate, ad esempio quando un locale macchine non e' presidiato, egli beneficia di un periodo di riposo compensativo adeguato se la durata normale del suo riposo e' stata interrotta da chiamate di lavoro. 9. Se non esiste ne' contrattazione collettiva ne' arbitrato oppure se l'autorita' competente decide che le disposizioni della contrattazione collettiva o dell'arbitrato siano insufficienti per quello che riguarda i paragrafi 7 e 8 del presente Standard, l'autorita' competente fissa le disposizioni miranti ad assicurare un riposo sufficiente alla gente di mare interessata. 10. Ogni Stato Membro deve esigere che in un locale di facile accesso sia affissa una tabella che riporti l'organizzazione del lavoro a bordo, contenente, per ogni funzione, almeno: a) il programma del servizio in navigazione e in porto; b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo prescritte dalla legislazione nazionale o dalla contrattazione collettiva applicabile. 11. La tabella di cui al paragrafo 10 del presente Standard e' definita secondo un modello standardizzato, nella o nelle lingue di lavoro della nave, nonche' in lingua inglese. 12. Ogni Stato Membro deve esigere che siano tenuti aggiornati dei registri che riportino le ore quotidiane di lavoro o di riposo della gente di mare in modo da verificarne la conformita' con i paragrafi da 5 a 11 del presente Standard. Tali registri seguono un modello standardizzato stabilito dall'autorita' competente tenendo conto delle linee guida disponibili dell'ILO oppure qualsiasi modello standardizzato stabilito dall'ILO. Le lingue utilizzate per i registri sono quelle indicate al paragrafo 11 del presente articolo. Il marittimo riceve una copia del riepilogo individuale mensile del registro che lo riguarda, che deve essere firmata dal marittimo e dal comandante o da persona autorizzata da quest'ultimo. 13. Nessuna delle disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 del presente Standard impedisce ad uno Stato Membro di adottare una legislazione nazionale o una procedura che consenta all'autorita' competente di autorizzare o registrare contratti collettivi che prevedono deroghe ai limiti fissati. Tali deroghe devono, nella misura del possibile, essere conformi alle disposizioni del presente Standard ma possono tener conto di periodi di congedo piu' frequenti o piu' lunghi oppure concedere riposi compensativi ai marittimi di guardia o ai marittimi a bordo di navi che effettuano viaggi di breve durata. 14. Nulla del presente Standard inficia il diritto del comandante di una nave di esigere da un marittimo di effettuare delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza immediata della nave, delle persone a bordo o del carico oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. All'occasione il comandante puo' sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalita'. Una volta raggiunta una situazione di normalita', il comandante si assicurera' che il marittimo impegnato in attivita' lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo. Linea guida B2.3 - Durata dell'orario di lavoro e di riposo Linea guida B2.3.1 - Giovani marittimi In mare come nei porti, si dovrebbero applicare le seguenti disposizioni a tutti i giovani marittimi di eta' inferiore ai 18 anni: a) l'orario di lavoro non dovra' superare le otto ore giornaliere e 40 ore settimanali; gli interessati non dovrebbero effettuare ore di lavoro straordinario salvo nei casi legati a motivi di sicurezza; b) dovrebbe essere previsto per ciascun pasto un periodo di tempo adeguato ed una pausa di almeno un'ora garantita per il pasto principale; c) un periodo di riposo di 15 minuti dovrebbe essere concesso ogni due ore di lavoro consecutive. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 della presente linea guida eccezionalmente non si applicano qualora: a) non fossero conciliabili per i giovani marittimi addetti al servizio di guardia sul ponte o nella sala macchine o al servizio mensa o quando il lavoro organizzato a turni non dovesse permetterlo; b) la formazione effettiva dei giovani marittimi, secondo programmi e piani di studio prestabiliti, potesse essere compromessa. 3. Tali situazioni di eccezionalita' dovrebbero essere registrate, con l'indicazione delle motivazioni, e firmate dal comandante. 4. Il paragrafo 1 della presente linea guida non dispensa i giovani marittimi dall'obbligo generale, imposto a tutta la gente di mare, di lavorare durante qualsiasi situazione di emergenza, conformemente alle disposizioni del paragrafo 14 dello Standard A2.3. Regola 2.4 - Diritto alle ferie Obiettivo: Garantire ai marittimi un periodo di ferie adeguato 1. Ogni Stato Membro deve esigere che i marittimi arruolati su navi battenti la sua bandiera abbiano diritto a ferie annuali retribuite secondo adeguate condizioni, conformemente alle disposizioni del Codice. 2. Ai marittimi sono concessi permessi a terra per tutelare la loro salute e benessere purche' siano compatibili con le esigenze pratiche delle loro funzioni. Standard A2.4 - Diritto alle ferie 1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione che stabilisca le norme minime sulle ferie annuali applicabili ai marittimi che prestano servizio a bordo delle navi battenti la sua bandiera, tenendo in debito conto le esigenze specifiche della gente di mare in materia di ferie. 2. Fatte salve le disposizioni dei CCNL o della legislazione vigente che prevedono un metodo di calcolo appropriato che tiene conto delle esigenze specifiche della gente di mare al riguardo, le ferie annuali retribuite sono calcolate sulla base di un minimo di 2,5 giorni civili per mese di impiego. Il metodo di calcolo del periodo di servizio e' definito dall'autorita' competente oppure tramite l'organo preposto in ciascun Stato. Le assenze giustificate dal lavoro non sono considerate come ferie annuali. 3. E' proibito, salvo i casi previsti dall'autorita' competente, qualsiasi tipo di accordo che comporti la rinuncia alle ferie annuali minime retribuite previste dal presente Standard. Linea guida B2.4 - Diritto alle ferie Linea guida B2.4.1 - Calcolo dei diritti 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'autorita' competente o dall'organo preposto di ogni Stato, dai CCNL, dai regolamenti o dalla prassi nazionale, il servizio effettuato a bordo al di fuori del contratto di arruolamento marittimo dovrebbe essere calcolato come parte del periodo di servizio. 2. Secondo le condizioni stabilite dall'autorita' competente o fissate da una contrattazione collettiva applicabile, le assenze dal lavoro per frequentare un corso di formazione professionale marittima oppure dovute a malattia o infortunio, o maternita', dovrebbero essere computate nel periodo di servizio. 3. Il livello di retribuzione durante le ferie annuali dovrebbe corrispondere a quello della retribuzione normale del marittimo come stabilito dalla legislazione nazionale o dal contratto di arruolamento marittimo applicabile. Qualora il marittimo fosse impiegato per periodi inferiori ad un anno oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la remunerazione delle ferie dovrebbe essere calcolata proporzionalmente al periodo di servizio. 4. Nelle ferie annuali retribuite non dovrebbero essere considerate: a) le festivita' nazionali ed abituali riconosciute come tali nello Stato di bandiera, che cadano o meno durante il periodo di ferie annuali retribuite; b) i periodi di inabilita' al lavoro dovuti a malattie o infortuni o maternita', secondo le condizioni stabilite dall'autorita' competente o dall'organo preposto di ogni Stato; c) i permessi temporanei di scendere a terra accordati alla gente di mare come da contratto di arruolamento; d) i riposi compensativi di qualsiasi natura, secondo le condizioni stabilite dall'autorita' competente o dall'organo preposto di ogni Stato. Linea guida B2.4.2 - Fruizione delle ferie annuali 1. Il periodo durante il quale saranno prese le ferie annuali dovrebbe essere stabilito dall'armatore previa consultazione e, per quanto possibile, con l'accordo dei marittimi interessati o con i loro rappresentanti, a meno che non sia fissato da regolamenti, contrattazione collettiva, sentenza arbitrale o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale. 2. In linea di principio, la gente di mare dovrebbe avere il diritto di prendere le ferie annuali nel luogo in cui ha dei legami effettivi, che normalmente corrisponde al luogo in cui ha il diritto di essere rimpatriata. I marittimi non dovrebbero essere obbligati, senza il proprio consenso, a prendere le ferie annuali spettanti in un luogo diverso, salvo l'applicazione di disposizioni del contratto di arruolamento marittimo o della legislazione nazionale. 3. I marittimi che sono obbligati a prendere le ferie annuali in un luogo diverso da quello indicato al paragrafo 2 della presente Linea Guida dovrebbero avere diritto al trasporto gratuito fino al luogo piu' vicino al proprio domicilio, sia che si tratti del luogo di arruolamento sia del luogo del reclutamento; le spese di mantenimento e le altre spese direttamente connesse con questo viaggio dovrebbero essere a carico dell'armatore e la durata del viaggio non dovrebbe essere dedotta dalle ferie annuali retribuite loro spettanti. 4. I marittimi che sono in periodo di ferie annuali dovrebbero essere richiamati al lavoro solo in casi di estrema urgenza e con il proprio consenso. Linea guida B2.4.3 - Frazionamento e cumulo 1. Il frazionamento delle ferie annuali retribuite o il cumulo delle ferie maturate nel corso di un anno con quello di un periodo di ferie seguente puo' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organo preposto di ogni Stato. 2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Linea Guida e salvo che non sia diversamente previsto mediante un accordo tra l'armatore e la gente di mare interessata, le ferie annuali retribuite consigliate nella presente Linea Guida dovrebbero consistere in un periodo ininterrotto. Linea guida B2.4.4 - Giovani marittimi 1. Per i marittimi di eta' inferiore ai 18 anni che hanno prestato servizio per sei mesi o qualsiasi altro periodo di durata inferiore in applicazione di un CCNL o di un contratto di arruolamento marittimo senza ferie, a bordo di una nave che opera all'estero che non e' ritornata nel loro Stato di residenza durante questo periodo e non vi ritornera' nei successivi tre mesi del viaggio sono previste misure speciali. Tali misure potrebbero consistere nel dar loro diritto ad essere rimpatriati, senza alcuna spesa a loro carico, nel luogo in cui e' avvenuto l'arruolamento, nello Stato di residenza al fine di poter usufruire delle ferie maturate durante il viaggio. Regola 2.5 Rimpatrio Obiettivo: assicurare ai marittimi la possibilita' di rientrare a casa 1. I marittimi hanno diritto ad essere rimpatriati senza alcuna spesa a loro carico nei casi e alle condizioni specificate nel Codice. 2. Ogni Stato Membro deve esigere che le navi battenti la sua bandiera forniscano una garanzia finanziaria in modo da assicurare che la gente di mare sia debitamente rimpatriata, conformemente al Codice. Standard A2.5 - Rimpatrio 1. Ogni Stato Membro garantisce che i marittimi imbarcati su navi battenti la sua bandiera abbiano il diritto di essere rimpatriati nei seguenti casi: a) quando il contratto di arruolamento marittimo scade mentre si trovano all'estero; b) quando il contratto di arruolamento marittimo e' estinto: i. dall'armatore; oppure ii. dal marittimo per giustificati motivi; c) quando il marittimo non e' piu' in grado di svolgere le mansioni previste dal contratto di arruolamento oppure nel caso in cui non e' possibile chiedergli di svolgerle in circostanze particolari. 2. Ogni Stato Membro garantisce che siano previste disposizioni adeguate nella propria legislazione o nelle contrattazioni collettive, che stabiliscano: a) i casi in cui la gente di mare ha diritto al rimpatrio, conformemente ai paragrafi 1b) e c) del presente Standard; b) la durata massima dei periodi di imbarco al termine dei quali il marittimo ha diritto al rimpatrio; tali periodi devono essere inferiori ai dodici mesi; c) l'elenco dei diritti che dovranno essere assicurati dall'armatore in materia di rimpatrio, compresa la destinazione del rimpatrio, la modalita' di trasporto, le spese da coprire ed ogni altro accordo. 3. Ogni Stato Membro deve vietare all'armatore di richiedere al marittimo, all'inizio del suo arruolamento un anticipo che copra le spese del suo rimpatrio e, altresi' recuperare le spese del rimpatrio dal suo salario o altri diritti, eccetto il caso in cui il marittimo e' stato riconosciuto, conformemente alla legislazione nazionale o altre misure o contrattazioni collettive applicabili, essere in grave inadempienza riguardo agli obblighi del suo impiego. 4. La legislazione nazionale non dovra' creare ostacoli al diritto dell'armatore di recuperare le spese del rimpatrio a titolo di disposizioni contrattuali verso terzi. 5. Se un armatore omette di stipulare accordi per il rimpatrio di un marittimo avente diritto di essere rimpatriato o di assumersi le spese: a) l'autorita' competente dello Stato di bandiera organizza il rimpatrio del marittimo interessato; nel caso in cui non lo faccia, lo Stato da cui il marittimo deve essere rimpatriato oppure lo Stato di cui egli e' cittadino possono disporre del suo rimpatrio e recuperare le spese dallo Stato di bandiera; b) lo Stato di bandiera potra' recuperare dall'armatore le spese sostenute per il rimpatrio del marittimo; c) le spese di rimpatrio non devono, in nessun caso, essere a carico del marittimo, salvo quanto previsto al paragrafo 3 del presente Standard. 6 Tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili, compresa la Convenzione internazionale del 1999 sul sequestro conservativo delle navi, uno Stato Membro che ha pagato le spese del rimpatrio conformemente alle disposizioni del Codice puo' sequestrare, o richiedere il sequestro delle navi dell'armatore interessato, fino a quando non sia effettuato il rimborso conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente Standard. 7 Ogni Stato Membro deve agevolare il rimpatrio della gente di mare che presta servizio sulle navi che fanno scalo nei suoi porti o attraversano le sue acque territoriali o interne, nonche' la loro sostituzione a bordo. 8 In particolare, uno Stato Membro non deve negare a nessun marittimo il diritto di essere rimpatriato in ragione delle condizioni finanziarie dell'armatore o a causa dell'incapacita' o rifiuto da parte dell'armatore di sostituire l'interessato. 9 Ogni Stato Membro deve esigere che sulle navi battenti la sua bandiera sia tenuta disponibile una copia delle disposizioni nazionali applicabili al rimpatrio della gente di mare nella lingua concordata. Linea Guida B2.5 - Rimpatrio Linea guida B2.5.1 - Diritto al rimpatrio 1. Ogni marittimo dovrebbe avere diritto al rimpatrio: a) nei casi previsti al paragrafo 1 a) dello Standard A2.5, al termine del periodo di preavviso dato conformemente alle disposizioni del contratto di arruolamento marittimo; b) nei casi previsti ai paragrafi 1b) e c) dello Standard A2.5: i. in caso di malattia o infortunio o per altra ragione di ordine medico che esiga il rimpatrio del marittimo quando e' accertato dal punto di visto medico che sia in grado di viaggiare; ii. in caso di naufragio; iii. quando l'armatore non e' piu' in grado di soddisfare i suoi obblighi legali o contrattuali in qualita' di datore di lavoro verso il marittimo per insolvenza, vendita della nave, cambio di immatricolazione della nave, o per qualsiasi altro motivo analogo; iv. quando una nave fa rotta verso una zona di guerra, definita tale dalla legislazione nazionale o dal contratto di arruolamento marittimo ed il marittimo non da' la sua disponibilita'; v. in caso di cessazione o sospensione dell'impiego conformemente a una sentenza arbitrale o una contrattazione collettiva o in caso di cessazione dell'impiego per ogni altra analoga ragione. 2. Nel determinare la durata massima dei periodi di imbarco al termine dei quali il marittimo ha diritto al rimpatrio, conformemente al presente Codice, si dovrebbe tenere conto dei fattori concernenti l'ambiente di lavoro del marittimo. Ogni Stato Membro dovrebbe, laddove possibile, cercare di ridurre tale durata in funzione dei cambiamenti ed evoluzioni della tecnologia marittima e potrebbe ispirarsi alle raccomandazioni in materia della Commissione Marittima Paritetica. 3. Nell'applicazione dello Standard A2.5, le spese a carico dell'armatore in caso di rimpatrio dovrebbero includere almeno: a) il viaggio fino alla destinazione scelta per il rimpatrio, conformemente al paragrafo 6 della presente Linea Guida; b) l'alloggio ed il vitto dal momento in cui il marittimo lascia la nave fino a che egli non raggiunga la destinazione di rimpatrio; c) la retribuzione e le indennita' dal momento in cui il marittimo lascia la nave fino a che non raggiunga la destinazione di rimpatrio, se previsto dalla legislazione nazionale o da contrattazioni collettive; d) il trasporto di 30 Kg di bagaglio personale del marittimo fino alla destinazione del rimpatrio; e) le cure mediche, se necessarie, fino a che il marittimo non sia in buone condizioni dal punto di vista medico per il trasporto alla destinazione di rimpatrio. 4. Il tempo trascorso nell'attesa del rimpatrio e la durata del viaggio non dovrebbero essere decurtati dalle ferie retribuite maturate dal marittimo. 5. L'armatore dovrebbe continuare a sostenere le spese del rimpatrio finche' il marittimo non e' sbarcato nella destinazione prestabilita conformemente al presente Codice, o fino a quando non ottiene un impiego idoneo a bordo di una nave diretta verso una di tali destinazioni. 6. Ogni Stato Membro dovrebbe esigere che l'armatore si assuma la responsabilita' di organizzare il rimpatrio con mezzi adeguati e veloci. Il trasporto aereo dovrebbe essere la modalita' di trasporto abituale. Lo Stato Membro dovrebbe indicare le destinazioni verso le quali la gente di mare puo' essere rimpatriata. Tali destinazioni dovrebbero includere i Paesi dove si ritiene la gente di mare abbia i propri legami affettivi, tra cui: a) il luogo dove il marittimo ha concluso il contratto di arruolamento; b) il luogo previsto dalla contrattazione collettiva; c) il paese di residenza del marittimo; d) qualsiasi altro luogo concordato tra le parti al momento dell'arruolamento. 7. Il marittimo dovrebbe avere il diritto di scegliere, tra le destinazioni stabilite, il luogo dove essere rimpatriato. 8. Il diritto al rimpatrio puo' decadere se il marittimo interessato non lo rivendica in un periodo di tempo ragionevole definito dalla legislazione nazionale o dalle contrattazioni collettive. Linea guida B2.5.2 - Attuazione da parte degli Stati Membri 1. Al marittimo rimasto in un porto straniero in attesa di rimpatrio e, in caso di ritardo nel rimpatrio, dovrebbe essere garantita tutta l'assistenza concreta possibile; l'autorita' competente del porto estero dovrebbe assicurarsi che la rappresentanza consolare o locale dello Stato di bandiera e, a seconda dei casi, dello Stato di provenienza o dello Stato di residenza del marittimo sia immediatamente informata. 2. Ogni Stato Membro dovrebbe in particolare assicurare che si adottino misure soddisfacenti: a) affinche' ogni marittimo impiegato su una nave battente la bandiera di un paese straniero sia rimpatriato quando e' sbarcato in un porto straniero per ragioni di cui non e' responsabile: i. sia verso il porto di arruolamento; ii. sia verso un porto dello Stato di provenienza o dello Stato di residenza, a seconda dei casi; iii. sia verso un altro porto concordato tra il marittimo ed il comandante o l'armatore, con l'approvazione dell'autorita' competente oppure con altre appropriate garanzie; b) affinche' ogni marittimo impiegato su una nave battente bandiera di un paese straniero riceva cure mediche e assistenza quando e' sbarcato in un porto straniero a seguito di malattia o infortunio avvenuto, senza colpa da parte sua, durante il servizio a bordo. 3. Se un marittimo di eta' inferiore ai 18 anni, dopo aver prestato servizio su una nave per almeno quattro mesi nel corso del suo primo viaggio all'estero, risulta non adatto alla vita in mare, dovrebbe avere la possibilita' di essere rimpatriato, senza spese a suo carico, al primo porto di scalo dove si trovano servizi consolari dello Stato di bandiera della nave o dello Stato di provenienza o di residenza del giovane marittimo. Il rimpatrio effettuato nelle condizioni di cui sopra nonche' le relative motivazioni dovrebbero essere notificate alle autorita' che hanno rilasciato la documentazione che ha permesso al giovane marittimo di imbarcarsi. Regola 2.6 - Indennita' ai marittimi in caso di perdita della nave o per naufragio Obiettivo: assicurare che la gente di mare sia risarcita in caso di perdita della nave o per naufragio 1. La gente di mare ha diritto ad un'indennita' adeguata in caso di lesioni, danni o disoccupazione derivante dalla perdita della nave o per naufragio. Standard A2.6 - Indennita' ai marittimi in caso di perdita della nave o per naufragio 1. Ogni Stato Membro emana disposizioni che garantiscono che, in caso di perdita della nave o per naufragio, l'armatore corrisponda un'indennita' a ciascun marittimo a bordo per far fronte alla disoccupazione derivante dalla perdita della nave o per naufragio. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Standard non pregiudicano ogni altro diritto che il marittimo puo' vantare in virtu' della legislazione nazionale dello Stato Membro interessato in caso di danni o lesioni derivanti dalla perdita della nave per o naufragio. Linea guida B2.6 - Indennita' ai marittimi in caso di perdita della nave o per naufragio Linea guida B2.6.1 - Calcolo dell'indennita' di disoccupazione 1. L'indennita' di disoccupazione derivante dalla perdita della nave o dal naufragio dovrebbe essere corrisposta per tutti i giorni del periodo effettivo di disoccupazione del marittimo alla stessa tariffa del salario pagabile in virtu' del contratto di arruolamento, tuttavia l'ammontare totale dell'indennita' da versare ad ogni marittimo puo' limitarsi a due mesi di salario. 2. Ogni Stato Membro dovrebbe assicurare alla gente di mare di poter fare ricorso, per il recupero di tale indennita', alle stesse procedure legali utilizzate per il recupero degli arretrati del salario guadagnato durante il servizio. Regola 2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio Obiettivo: assicurare che i marittimi lavorino a bordo di navi dotate di equipaggi sufficienti per salvaguardare la sicurezza, l'efficienza e la gestione sicura dell'esercizio delle navi 1. Ogni Stato Membro deve esigere che tutte le navi battenti la sua bandiera siano dotate di un numero di marittimi impiegati a bordo sufficiente per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio della nave, con particolare riguardo alla sicurezza in qualsiasi circostanza, tenendo in debita considerazione l'affaticamento dei marittimi nonche' la particolarita' della natura e delle condizioni del viaggio. Standard A2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio 1. Ogni Stato Membro deve esigere che tutte le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un numero di marittimi sufficienti per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio delle navi, con particolare riguardo alla "security". Ogni nave deve avere a bordo un equipaggio adeguato, in termini di consistenza e qualifiche , per garantire la sicurezza e la salvaguardia della nave e del suo personale, in tutte le condizioni operativo, conformemente alla tabella di sicurezza che determina la composizione dell'equipaggio oppure ad ogni altro documento equivalente rilasciato dall'autorita' competente, e per rispettare gli Standard della presente Convenzione. 2. L'autorita' competente nell'individuare, approvare o rivedere la composizione dell'equipaggio di una nave, deve tener conto della necessita' di evitare o di ridurre un eccessivo numero di ore lavoro al fine di garantire un riposo sufficiente e di limitare l'affaticamento, nonche' dei principi enunciati al riguardo negli strumenti internazionali applicabili, specialmente quelli dell'IMO, riguardanti la composizione dell'equipaggio. 3. L'autorita' competente nel determinare il numero dei marittimi componenti l'equipaggio, tiene conto di tutte le prescrizioni della Regola 3.2 e dello Standard A3.2 riguardanti il vitto ed il servizio mensa. Linea guida B2.7 - Determinazione della composizione dell'equipaggio Linea guida B2.7 - Risoluzione delle controversie 1. Ogni Stato Membro dovrebbe istituire o verificare l'esistenza di un meccanismo efficace per l'indagine e la risoluzione dei reclami o delle controversie riguardanti la composizione dell'equipaggio della nave. 2. I rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare dovrebbero partecipare, con o senza altre persone o autorita', al funzionamento di questo meccanismo. Regola 2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali e possibilita' di impiego della gente di mare Obiettivo: promuovere lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali nonche' le possibilita' di impiego della gente di mare. 1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali atte a promuovere l'occupazione nel settore marittimo e ad incoraggiare l'avanzamento di carriera e lo sviluppo delle attitudini professionali nonche' a potenziare le possibilita' di impiego della gente di mare residente nel suo territorio. Standard A2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali e possibilita' di impiego della gente di mare 1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali nonche' le opportunita' di impiego della gente di mare, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera stabile e competente. 2. Le politiche indicate al paragrafo 1 del presente Standard hanno lo scopo di aiutare i marittimi a migliorare le proprie competenze, qualifiche e possibilita' di impiego. 3. Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati, stabilisce degli obiettivi chiari in materia di orientamento, educazione e formazione professionale, inclusa la formazione continua, della gente di mare le cui le funzioni a bordo della nave hanno essenzialmente attinenza con la sicurezza dell'esercizio e della navigazione della nave. Linea guida B2.8 - Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali e possibilita' di impiego della gente di mare Linea guida B2.8.1 - Misure atte a promuovere lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali nonche' le possibilita' di impiego della gente di mare 1. Le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi enunciati nello Standard A2.8 potrebbero includere: a) accordi sullo sviluppo delle carriere e la formazione professionale conclusi con un armatore o una organizzazione di armatori; b) disposizioni miranti a promuovere l'occupazione grazie alla creazione e all'aggiornamento di registri o elenchi, per categoria, dei marittimi qualificati; c) la promozione di opportunita', sia a bordo sia a terra, per perfezionare la formazione professionale dei marittimi al fine di sviluppare la loro attitudine professionale e di dotarla di competenze trasferibili allo scopo di assicurare e mantenere un'occupazione adeguata, di migliorare le individuali prospettive di occupazione e di adattarsi all'evoluzione tecnologia e alle condizioni del mercato del lavoro del settore marittimo. Linea guida B2.8.2 - Registro dei marittimi 1. Qualora esistano registri o elenchi per la gestione dell'occupazione della gente di mare, tali registri o elenchi dovrebbero comprendere tutte le categorie professionali dei marittimi secondo le modalita' stabilite dalla legislazione o pratica nazionale o dalle contrattazioni collettive. 2. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe avere priorita' di arruolamento per il lavoro marittimo. 3. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe essere disponibile a lavorare secondo le modalita' stabilite dalla legislazione o dalla prassi o dalle contrattazioni collettive. 4. Nei limiti di quanto consentito dalla legislazione nazionale, il numero dei marittimi inseriti in tali registri o elenchi dovrebbe essere revisionato periodicamente in modo da raggiungere un livello adeguato alle esigenze dell'industria marittima. 5. Qualora si rivelasse necessaria una riduzione della consistenza dei marittimi su tali registri o elenchi, si dovrebbero adottare tutte le possibili misure atte a prevenire o a ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli per la gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del paese interessato. TITOLO 3 ALLOGGI, STRUTTURE RICREATIVE, ALIMENTAZIONE E SERVIZIO MENSA Regola 3.1 - Locali alloggi equipaggio e strutture ricreative Obiettivo: assicurare che la gente di mare disponga di un alloggio e di luoghi di svago decenti 1. Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera offrano e mantengano, per i marittimi che lavorano e vivono a bordo, locali alloggio e luoghi ricreativi decenti adatti alla promozione della loro salute e del loro benessere. 2. Le prescrizioni previste nel Codice per attuare la presente Regola inerenti la costruzione e l'equipaggiamento della nave si applicano soltanto alle navi costruite alla data o dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro interessato. Per le navi costruite prima di questa data, le prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento delle navi indicate nella Convenzione (n° 92) sugli alloggi equipaggio (revisionata), 1949 e nella Convenzione (n° 133) sugli alloggi dell'equipaggio (disposizioni complementari), 1970 continuano ad applicarsi, nella misura in cui esse sono state applicabili prima di questa data in virtu' della legislazione o della pratica dello Stato Membro interessato. Una nave e' considerata costruita alla data in cui la sua chiglia e' stata impostata o quando la sua costruzione si trova ad uno stadio equivalente. 3. Salvo espressa disposizione contraria, ogni requisito risultante da un emendamento al Codice concernente gli alloggi equipaggio ed i luoghi ricreativi si applicheranno soltanto alle navi costruite alla data o dopo la data alla quale l'emendamento entra in vigore per lo Stato Membro interessato. Standard A3.1 Locali alloggi equipaggio e strutture ricreative 1. Ogni Stato Membro adotta leggi e regolamenti affinche' le navi battenti la sua bandiera: a) rispettino le norme minime necessarie per garantire che i locali alloggi messi a disposizione della gente di mare che lavora o vive a bordo siano sicuri, decenti e conformi alle disposizioni pertinenti del presente Standard; b) siano soggette a ispezioni finalizzate ad assicurare la conformita' iniziale e permanente del presente Standard. 2. Per l'elaborazione e l'applicazione della legislazione relativa al presente Standard, l'autorita' competente, dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate: a) tiene conto della Regola 4.3 e delle relative disposizioni del Codice che riguardano la tutela della salute e della sicurezza cosi' come la prevenzione degli infortuni, alla luce dei bisogni specifici della gente di mare che vive e lavora a bordo delle navi; b) tiene in debito conto i principi direttivi contenuti nelle Linee Guida riportate nella Parte B del Codice. 3. Le ispezioni prescritte dalla Regola 5.1.4 devono essere effettuate: a) in occasione della prima immatricolazione della nave o di una nuova immatricolazione; b) nel caso di una modifica sostanziale delle sistemazioni degli alloggi della gente di mare a bordo della nave. 4. L'autorita' competente presta particolare attenzione all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione per gli aspetti relativi a: a) le dimensioni delle cabine e degli altri spazi di alloggio; b) riscaldamento e ventilazione; c) il rumore e le vibrazioni cosi' come gli altri fattori ambientali; d) gli impianti sanitari; e) l'illuminazione; f) l'infermeria. 5. L'autorita' competente di ogni Stato Membro vigila affinche' le navi battenti la sua bandiera soddisfino, per quello che riguarda le installazioni degli alloggi equipaggio e dei luoghi ricreativi a bordo, le norme minime che sono previste dal paragrafo 6 al paragrafo 17 del presente Standard. 6. Per quanto riguarda le disposizioni generali relative agli alloggi: a) in tutti i locali destinati ad alloggi della gente di mare, l'altezza dello spazio libero deve essere sufficiente; essa non dovra' essere inferiore a 203 centimetri nei locali destinati ad alloggio della gente di mare al fine di assicurare una completa liberta' di movimento; l'autorita' competente puo' autorizzare una riduzione, entro certi limiti, dell'altezza dello spazio libero in tutto o in parte dello spazio di questi locali se essa giudica che tale riduzione: i. e' ragionevole; e ii. non risulta disagevole per i marittimi; b) gli alloggi dovranno essere convenientemente isolati; c) sulle navi diverse dalle navi passeggeri, come definite alla Regola 2 e) ed f) della Convenzione Internazionale del 1974 per la Salvaguardia della Vita umana in Mare, come emendata (Convenzione SOLAS), le cabine devono essere situate al di sopra della linea di carico, al centro della nave oppure a poppavia, salvo che in casi eccezionali essi possono essere situati nella parte anteriore della nave, perche' un altro posizionamento non sarebbe consigliabile tenuto conto il tipo di nave, delle sue dimensioni o del servizio alla quale essa e' destinata ma in nessun caso al di la' della paratia di collisione; d) sulle navi passeggeri e sulle navi speciali costruite conformemente alle disposizioni del "Codice di sicurezza per le navi speciali" dell'IMO, 1983, e sue successive modifiche (denominate qui di seguito "navi speciali"), l'autorita' competente, a condizione che siano attuate disposizioni soddisfacenti per l'illuminazione e la ventilazione, puo' consentire che le cabine siano ubicate al di sotto della linea di carico ma in nessun caso al di sotto dei corridoi di servizio; e) le cabine non devono aprirsi direttamente sui compartimenti destinati al carico, alla sala macchine, alle cucine, ai magazzini, agli essiccatori o ai locali igienici comuni; le parti delle paratie che separano questi locali dalle cabine alloggi, cosi' come le paratie esterne, devono essere convenientemente costruite in acciaio o in ogni altro materiale approvato ed essere impermeabili all'acqua e ai gas; f) i materiali utilizzati per costruire le paratie interne, i pannelli e i rivestimenti, i pavimenti e i collegamenti devono essere adatti al loro uso e appropriati per garantire condizioni ambientali salubri; g) gli alloggi devono essere ben illuminati e devono essere previsti dispositivi sufficienti per il drenaggio delle acque; h) le installazioni previste per gli alloggi, per i locali ricreativi e per il servizio di mensa devono essere conformi alle disposizioni della Regola 4.3, ed alle relative disposizioni del Codice, per gli aspetti connessi con la tutela della salute e della sicurezza cosi' come la prevenzione degli infortuni al fine di prevenire il rischio di esposizione a livelli di rumore e vibrazioni nocivi e ad altri fattori ambientali, quali le sostanze chimiche a bordo delle navi, e di garantire alla gente di mare un accettabile ambiente di lavoro e di vita a bordo. 7. Per quello che riguarda la ventilazione e il riscaldamento: a) le cabine equipaggio e le mense devono essere adeguatamente ventilati; b) tutte le navi, eccetto quelle impiegate regolarmente in zone in le cui condizioni climatiche non lo richiedono, devono essere dotate di un sistema di climatizzazione per gli alloggi della gente di mare, cosi' come per la stazione radio e per ogni locale di controllo centralizzato delle macchine; c) l'areazione di tutti i locali igienici deve essere fatta con comunicazione diretta all'aria libera, indipendentemente da ogni altra parte degli alloggi; d) salvo che a bordo delle navi che navigano esclusivamente nei climi tropicali, deve essere fornito un adeguato livello di riscaldamento mediante appropriati impianti di riscaldamento. 8. Per quello che riguarda i requisiti relativi all'illuminazione -fatte salve sistemazioni particolari eventualmente autorizzate a bordo delle navi da passeggeri -le cabine equipaggio e le mense devono essere illuminati da luce naturale e fornite di un'illuminazione artificiale adeguata. 9. Qualora a bordo delle navi siano previste delle cabine alloggio, esse devono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) sulle navi diverse dalle navi passeggeri, ogni marittimo deve disporre di una cabina singola; nel caso di navi con stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate o di navi speciali, l'autorita' competente puo', dopo consultazioni delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, autorizzare delle deroghe a questa prescrizione; b) cabine alloggio separate devono essere messe a disposizione per gli uomini e per le donne; c) le cabine devono essere di dimensioni adeguate ed equipaggiate opportunamente in modo da garantire un comfort ragionevole e agevolare una buona manutenzione; d) ogni marittimo deve disporre in ogni circostanza di una cuccetta singola; e) le dimensioni interne delle cuccette non devono essere inferiori a 198 centimetri per 80 centimetri; f) nelle cabine equipaggio con una sola cuccetta la superficie non deve essere inferiore a: i. 4,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate; ii. 5,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate ma inferiore a 10.000 tonnellate; iii. 7 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate; g) tuttavia, per permettere la sistemazione di cabine singole a bordo di navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, sulle navi passeggeri e sulle navi speciali, l'autorita' competente puo' autorizzare una superficie piu' ridotta; h) sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate diverse dalle navi passeggeri e dalle navi speciali, le cabine equipaggio possono essere occupate, al massimo, da due marittimi; la superficie di tali cabine non deve comunque essere inferiore a 7 metri quadri; i) a bordo delle navi passeggeri e delle navi speciali, la superficie delle cabine equipaggio che non svolge funzioni di ufficiale non deve essere inferiore a: i. 7,5 metri quadri per le cabine a due persone; ii. 11,5 metri quadri per le cabine a tre persone; iii. 14,5 metri quadri per le cabine a quattro persone; j) sulle navi speciali, le cabine possono essere occupate da piu' di quattro persone; la superficie di queste cabine non deve essere inferiore a 3,6 metri quadri a persona; k) sulle unita' diverse dalle navi passeggeri e dalle navi speciali, la superficie pro-capite delle cabine destinate ai marittimi che svolgono le funzioni di ufficiali, quando essi non dispongono di un salone particolare o di un ufficio, non deve essere inferiore a: i. 7,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate; ii. 8,5 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 3.000 tonnellate ma inferiore a 10.000 tonnellate; iii. 10 metri quadri sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate; l) sulle navi passeggeri e sulle navi speciali, la superficie pro-capite di cabine destinate ai marittimi che svolgono le funzioni di ufficiali, quando essi non dispongono di un salone particolare o di un ufficio, non deve essere inferiore a 7,5 metri quadri per ufficiale subalterno e a 8,5 metri quadri per gli ufficiali superiori. Per ufficiali subalterni si intende gli ufficiali a livello operativo e per ufficiali superiori gli ufficiali incaricati della direzione e gestione nave; m) il comandante, il direttore di macchina ed il primo ufficiale di navigazione, oltre alla loro cabina alloggio, devono disporre di una stanza che servira' loro come salone privato o da ufficio o di uno spazio equivalente; l'autorita' competente puo' esentare da questo obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate; n) per ogni occupante, il mobilio deve includere un armadio guardaroba di capacita' minima di 475 litri e di un cassetto o uno spazio equivalente di almeno 56 litri; se il cassetto e' incorporato nell'armadio, il volume minimo combinato di quest'ultimo deve essere di 500 litri. Esso dovra' essere provvisto di uno scaffale e deve poter essere chiuso a chiave dall'occupante al fine di assicurare la sua privacy; o) ogni cabina dovra' essere dotata di un tavolo o di una scrivania, di modello fisso, ribaltabile o a scomparsa, e di sedie confortevoli secondo i bisogni. 10. Per quanto riguarda le prescrizioni delle mense: a) le mense devono essere lontane dalle cabine equipaggio e situate il piu' vicino possibile alla cucina. L'autorita' competente puo', dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, esentare da questo obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate; b) le mense devono essere di dimensioni adeguate e sufficientemente comode, convenientemente equipaggiate ed attrezzate (compresa la possibilita' di procurarsi delle bevande in ogni momento), tenuto conto del numero marittimi suscettibile di utilizzarle in un determinato momento; mense separate o comuni saranno previste in relazione allo spazio disponibile. 11. Per quanto riguarda le prescrizioni per gli impianti sanitari: a) tutti i marittimi devono avere comodi accessi ai locali igienici di bordo rispondenti alle norme minime di tutela della salute ed igiene ed a ragionevoli standard di comfort, con la previsione di installazioni separate per uomini e donne; b) devono esserci dei locali igienici comodamente accessibili dal ponte di comando e dal locale macchine o situati vicino al sala controllo di questo locale; l'autorita' competente puo' esentare le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate da questo obbligo dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate; c) a bordo di ogni nave, deve essere previsto uno spazio appropriato contenente come minimo un gabinetto, un lavandino e una vasca da bagno o una doccia, o entrambe, per gruppi fino a sei persone che non dispongono di installazioni personali; d) salvo che sulle navi passeggeri, ogni cabina equipaggio deve essere dotata di un lavandino alimentato con acqua dolce corrente, calda e fredda, salvo che non ne esista uno nel gabinetto attiguo; e) a bordo delle navi passeggeri che effettuano normalmente dei viaggi di durata non superiore a quattro ore, l'autorita' competente puo' prevedere delle disposizioni speciali od una riduzione del numero degli impianti sanitari richiesti; e f) tutti i punti d'acqua destinati alla cura personale devono essere alimentati con acqua dolce corrente, calda e fredda. 12. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'infermeria, ogni nave con a bordo piu' di 15 marittimi, destinata a viaggi di durata superiore a tre giorni, deve disporre di una infermeria distinta riservata esclusivamente a fini sanitari; l'autorita' competente puo' accordare deroghe a questa disposizione per le navi destinate alla navigazione costiera. Ai fini dell'approvazione delle sistemazioni dell'infermeria, l'autorita' competente deve assicurarsi che essa sia di facile accesso con ogni tempo e che i suoi occupanti siano confortevolmente alloggiati e possono ricevere rapidamente le cure necessarie. 13. Devono essere previste installazioni per la lavanderia convenientemente ubicate e attrezzate. 14. A bordo di tutte le navi, i marittimi devono poter avere accesso al di fuori delle ore di servizio a uno o piu' spazi su un ponte scoperto; questo spazio deve avere una superficie sufficiente, tenuto conto delle dimensioni della nave e del numero di marittimi a bordo. 15. Tutte le navi devono disporre di uffici (segreterie) separati o di un ufficio comune per il servizio di coperta e per quello di macchina; l'autorita' competente puo' esentare da questo obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate. 16. Le navi che scalano regolarmente dei posti infestati dalle zanzare devono essere attrezzate di conseguenza secondo le prescrizioni dell'autorita' competente. 17. A bordo delle navi devono essere messi a disposizione dei marittimi imbarcati a bordo installazioni e servizi ricreativi appropriati, adatti ai bisogni specifici dei marittimi che devono vivere e lavorare a bordo delle navi, tenendo conto delle disposizioni della Regola 4.3 e delle disposizioni corrispondenti del Codice inerenti la tutela della salute e della sicurezza e la prevenzione degli infortuni. 18. L'autorita' competente deve esigere che siano effettuate frequenti ispezioni a bordo delle navi dal comandante o sotto la sua autorita', in modo che gli alloggi dell'equipaggio siano tenuti in buono stato di mantenimento e di pulizia e offrano condizioni di abitabilita' decente. I risultati di tali ispezioni devono essere registrati per iscritto e resi disponibili per la consultazione. 19. Nei casi di navi dove ci sia la necessita' di tener conto, senza discriminazione, degli interessi dei marittimi che hanno pratiche religiose e sociali differenti e distinte -l'autorita' competente puo', dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, autorizzare delle deroghe, applicate equamente, alle disposizioni del presente Standard, a condizione che non ne risulti una situazione che, nell'insieme, sia meno favorevole di quella che sarebbe risultata con l'applicazione del suddetto Standard. 20. Ogni Stato Membro puo', dopo consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate, esentare dalle prescrizioni del presente Standard qui di seguito elencate, le navi di stazza inferiore a 200 tonnellate quando questo e' ragionevole e tenendo conto delle dimensioni della nave e del numero delle persone a bordo: a) paragrafi 7 b), 11 d) e 13; e b) paragrafo 9 f) e da h) ad l) incluso, unicamente per quanto attiene la superficie. 21. Qualsiasi deroga alle prescrizioni del presente Standard puo' essere possibile solo nei casi espressamente previsti e solamente in circostanze particolari in cui tale deroga puo' essere giustificata per validi motivi e sempre ai fini di tutela della salute e della sicurezza dei marittimi. Linea guida B3.1 - Locali alloggi equipaggio e ricreativi Linea guida B3.1.1 - Progettazione e costruzione 1. Le paratie esterne delle cabine equipaggio e delle mense dovranno essere opportunamente isolate. Le paratie delimitanti i locali macchine, cosi' come le paratie che delimitano le cucine o altri locali emananti calore, dovranno essere convenientemente isolate perche' questo calore potrebbe recare disturbo nei locali alloggi e nei corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno ugualmente essere prese per garantire una protezione contro gli effetti del calore emesso dalle tubature di vapore o di acqua calda, o di entrambe. 2. Le cabine equipaggio, le mense, le sale di ricreazione e i loro corridoi situati all'interno degli alloggi equipaggio dovranno essere convenientemente isolate in modo da evitare ogni condensa o ogni calore eccessivo. 3. Le paratie e i pavimenti dovranno essere fatti di materiale la cui superficie possa essere facilmente mantenuta pulita. Bisognera' evitare ogni tipo di costruzione suscettibile di dare rifugio agli insetti. 4. I soffitti ed i pavimenti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e dovranno essere di colore chiaro, resistente e non tossico. 5. I materiali dei rivestimenti del ponte in ogni locale destinato agli alloggi della gente di mare dovranno essere di tipo approvato e dovranno essere antiscivolo e impermeabili all'umidita' ed essere mantenuti facilmente puliti. 6. Quando i rivestimenti del ponte sono in materiale composito, i raccordi con le pareti dovranno essere profilati in modo tale da evitare fessure. Linea guida B3.1.2 - Ventilazione 1. Il sistema di ventilazione delle cabine e delle mense dovra' essere regolabile in modo da mantenere l'aria in condizioni soddisfacenti e garantire un sufficiente ricambio d'aria in qualsiasi condizione meteo-climatica. 2. I sistemi di climatizzazione d'aria, sia che siano di unita' singola o centralizzato, dovranno essere progettati in modo da: a) mantenere l'aria ad una temperatura ed a un grado di umidita' relativa soddisfacenti rispetto alle condizioni atmosferiche esterne, garantire un sufficiente ricambio di aria in tutti i locali climatizzati, tenendo conto delle particolari caratteristiche delle operazioni in mare e senza produrre rumori e vibrazioni eccessive; b) facilitare la manutenzione e la disinfezione al fine di prevenire o controllare la diffusione di malattie. 3. L'energia elettrica necessaria per far funzionare il sistema di climatizzazione e gli altri sistemi di ventilazione previsti al paragrafo precedente della presente Linea Guida dovra' essere disponibile durante tutto il tempo che il marittimo vive o lavora a bordo e quando le circostanze lo richiedono. Tuttavia, non e' necessario utilizzare per questo scopo una sorgente di energia di emergenza. Linea guida B3.1.3 - Riscaldamento 1. L'impianto di riscaldamento degli alloggi equipaggio dovra' funzionare durante tutto il tempo in cui la gente di mare vive o lavora a bordo e quando le circostanze lo richiedono. 2. A bordo di ogni nave in cui e' previsto un impianto di riscaldamento, quest'ultimo potra' essere assicurato mediante acqua calda, aria calda, elettricita', vapore o un mezzo equivalente. Tuttavia nella zona riservata agli alloggi, non dovrebbe essere utilizzato il vapore come mezzo di trasmissione del calore. L'impianto di riscaldamento dovra' essere adatto a mantenere negli alloggi dell'equipaggio la temperatura ad un livello adeguato nelle normali condizioni meteoclimatiche che la nave potra' incontrare lungo la rotta nella quale la nave e' impiegata. L'autorita' competente dovra' prescrivere le condizioni che devono rispettarsi. 3. I radiatori e gli altri apparecchi di riscaldamento dovranno essere installati e, se necessario, protetti in modo da evitare il rischio di incendio e non costituire una sorgente di pericolo o di disagio per gli occupanti dei locali. Linea guida B3.1.4 -Illuminazione 1. Ogni nave dovra' essere provvista di un impianto che permetta di illuminare elettricamente gli alloggi della equipaggio. Se a bordo non esistono due sorgenti indipendenti di produzione dell'elettricita', un sistema di illuminazione supplementare di emergenza dovra' essere fornito a mezzo di lampade o di apparecchi di illuminazione di modello appropriato. 2. Nelle cabine, una lampada elettrica da lettura dovra' essere posta alla testa di ogni cuccetta. 3. Idonei standard di illuminazione naturale ed artificiale potranno essere fissati dall'autorita' competente. Linea guida B3.1.5 - Locali alloggi 1. A bordo devono essere previste adeguate cuccette in modo da assicurare il maggior confort possibile al marittimo a qualsiasi altra persona lo accompagni. 2. Laddove le dimensioni della nave, l'attivita' nella quale e' impegnata e la sua progettazione lo consentano, gli alloggi equipaggio dovrebbero essere progettati e forniti di un locale bagno privato, completo di tutte le dotazioni, cosi' da fornire idoneo comfort al marittimo e facilitare le operazioni di pulizia. 3. Per quanto praticabile, le cabine alloggio dovranno essere divise in modo da separare le persone impegnate nei servizi di guardia in modo da evitare che marittimi che lavorano di giorno e marittimi che fanno la guardia condividano la stessa cabina. 4. I marittimi con la qualifica di sottufficiale dovranno essere alloggiati non piu' di due per cabina. 5. Per quanto realizzabile, bisognera' prevedere di far beneficiare anche il 2° Ufficiale di Macchina delle disposizioni riportate al paragrafo 9 lettera m) dello Standard A3.1. 6. Lo spazio occupato dalle cuccette, dagli armadi, dai comodini e dalle sedie dovra' essere compreso nel calcolo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non aumentano effettivamente lo spazio disponibile per circolare e che non possono essere utilizzati per posizionare mobili, non dovranno essere compresi in questo calcolo. 7. E' vietata la sovrapposizione di piu' di due cuccette. Nei casi in cui le cuccette sono collocate lungo la fiancata della nave, dovra' essere vietato di sovrapporre le cuccette in modo tale che l'oblo' risulti ubicato al di sopra di una delle cuccette. 8. Quando delle cuccette sono sovrapposte, la cuccetta inferiore non dovra' essere collocata a meno di 30 centimetri dal pavimento; la cuccetta superiore dovra' essere collocata a media altezza circa tra il fondo della cuccetta inferiore e la faccia inferiore dei bagli del soffitto. 9. Il telaio, e in sua assenza, la sponda di protezione dovranno essere di un materiale approvato, duro, liscio e non suscettibile di corrosione o attaccabile dagli insetti. 10. I sostegni tubolari eventualmente utilizzati per la costruzione delle cuccette dovranno essere totalmente fissati e non dovranno avere perforazioni che potrebbero dare accesso agli insetti. 11. Ogni cuccetta dovra' essere provvista di un materasso confortevole comprensivo di cuscino, o di materasso con rete e cuscino elastici. Il materasso e la sua imbottitura dovranno essere di materiale approvato. Non dovra' essere utilizzato come imbottitura del materasso materiale che possa dare rifugio agli insetti. 12. Quando le cuccette sono sovrapposte, un fondo impermeabile alla polvere dovra' essere fissato sotto al materasso della cuccetta superiore. 13. La mobilia dovra' essere costruita in un materiale liscio e duro, non suscettibile a deformarsi o a corrodersi. 14. Gli oblo' delle cabine dovranno essere dotati di tendine o mezzi equivalenti. 15. Ogni cabina dovra' essere provvista di uno specchio, dei piccoli armadietti a muro per gli articoli di toilette, di uno scaffale per libri e un numero sufficiente di appendiabiti. Linea guida B3.1.6 - Mense 1. I locali adibiti a mense possono essere comuni o separati. La decisione in merito dovra' essere presa dopo consultazioni con i rappresentanti della gente di mare e degli armatori e soggetta ad approvazione dell'autorita' competente. Bisognera' tenere conto di fattori quali le dimensioni della nave e le diverse caratteristiche culturali, religiose e sociali dei marittimi. 2. Nel caso in cui debbano essere installate mense separate per la gente di mare, tali mense dovranno essere previste separate per: a) il comandante e gli ufficiali; b) i sottufficiali e gli altri marittimi. 3. A bordo di navi diverse dalle navi passeggeri, la superficie delle mense utilizzate dai marittimi non dovra' essere inferiore a 1,5 metri quadri per ogni posto a sedere previsto. 4. A bordo di tutte le navi, le mense dovranno essere provviste di tavoli e di sedie appropriate, fisse o amovibili, in numero sufficiente per il numero piu' grande di marittimi che potrebbe utilizzarle nello stesso momento. 5. Le seguenti installazioni dovranno essere utilizzabili in ogni momento quando i marittimi sono a bordo: a) un frigorifero posto in un luogo facilmente accessibile e di capacita' sufficiente in relazione al numero di persone che utilizzano le mense; b) macchine per l'erogazione di bevande calde; c) macchine per la distribuzione dell'acqua fredda. 6. Nel caso in cui le dispense disponibili non siano accessibili dai locali mensa, dovrebbero essere forniti di armadietti adeguati per utensili da mensa ed impianti appropriati per il lavaggio degli stessi. 7. Il piano superiore dei tavoli e delle sedie dovranno essere di materiale resistente all'umidita'. Linea guida B3.1.7 Servizi igienici 1. I lavandini e i bagni dovranno essere di adeguate dimensioni e costruiti con materiale approvato, a superficie liscia, non suscettibile a rotture, a scheggiatura od a corrosione. 2. Ogni toilette dovra' essere di un modello approvato e provvista di uno sciacquone ad acqua o altro idoneo mezzo di risciacquo, quale un sistema ad aria, disponibile in ogni momento ed a comando indipendente. 3. Gli impianti sanitari destinati ad essere utilizzati da piu' persone dovranno essere conformi ai seguenti parametri: a) i rivestimenti del pavimento dovranno essere di materiale resistente approvato, impermeabile all'umidita'; esso dovra' essere provvisto di un sistema efficace per il drenaggio dell'acqua; b) le paratie dovranno essere in acciaio o in ogni altro materiale approvato ed essere stagne per una altezza di almeno 23 centimetri sopra il livello del pavimento; c) i locali dovranno essere sufficientemente illuminati, riscaldati e aerati; d) i gabinetti dovranno essere situati in un punto facilmente accessibile, ma separato, dalle cabine e dai locali destinati al lavaggio; essi non dovranno avere accesso diretto sulle cabine ne' su un passaggio che costituirebbe l'unico accesso tra le cabine ed i gabinetti stessi; tuttavia quest'ultima disposizione non si applica ai gabinetti situati in un compartimento tra due cabine il cui numero totale di occupanti non supera i quattro marittimi; e) qualora piu' gabinetti siano installati in uno stesso locale, essi dovranno essere sufficientemente separati per garantire la riservatezza. 4. Le apparecchiature messe a disposizione dei marittimi per il lavaggio della biancheria dovranno comprendere: a) lavatrici; b) macchine per asciugatura o locali adibiti ad asciugatura biancheria convenientemente riscaldati e ventilati; c) ferri ed assi da stiro o apparecchiature equivalenti. Linea guida B3.1.8 Sistemazioni ospedaliere 1. L'infermeria dovra' essere progettata in modo da facilitare l'attivita' di consultazione e l'amministrazione delle prime cure ed a prevenire la propagazione delle malattie infettive. 2. L'ingresso, le cuccette, l'illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l'installazione dell'acqua dovranno essere progettate in modo da garantire il comfort e facilitare il trattamento degli occupanti. 3. Il numero delle cuccette da installare nell'infermeria dovra' essere prescritto dall'autorita' competente. 4. Gli occupanti dell'infermeria dovranno disporre, per il loro uso esclusivo, di impianti sanitari che facciano parte dell'infermeria stessa o siano situati nelle immediate vicinanze di essa. Questi impianti sanitari dovranno comprendere come minimo un gabinetto, un lavandino, una vasca da bagno o una doccia. Linea guida B3.1.9 Altre installazioni 1. Qualora siano previste delle installazioni separate per permettere al personale di macchina di cambiarsi, esse dovranno essere: a) situate all'esterno dei locali macchine, ma facilmente accessibili da essi; b) dotate di armadi individuali come pure di vasche da bagno o docce o tutte e due, di lavandini, alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda. Linea guida B3.1.10 - Dotazioni cuccette, utensili da tavola e articoli vari 1. Ogni Stato Membro dovra' prevedere di applicare i seguenti principi: a) dotazioni cuccette ed utensili da tavola in buono stato di pulizia dovranno essere forniti dall'armatore a tutti i marittimi, che li utilizzeranno a bordo mentre sono al servizio della nave e che, sotto la propria responsabilita', dovranno restituire, nelle date indicate dal comandante ed alla cessazione dell'imbarco sulla nave. b) le dotazioni cuccette dovranno essere di buona qualita'; i piatti, i bicchieri e gli altri utensili da tavola dovranno essere di materiale approvato che puo' essere pulito facilmente; c) asciugamani, sapone e carta igienica dovranno essere forniti dall'armatore a tutti marittimi imbarcati. Linea guida B3.1.11. Installazioni per lo svago, la posta e le visite a bordo delle navi 1. Le strutture ed i servizi per lo svago dovranno essere sottoposti a frequente revisione al fine di assicurare che siano idonei alle esigenze dei marittimi, tenuto conto dell'evoluzione della tecnica, delle condizioni di esercizio e di tutte le altre innovazioni nel settore dei trasporti marittimi. 2. Le dotazioni per le attivita' ricreative dovranno almeno includere una biblioteca e dei mezzi necessari per la lettura, la scrittura e ove praticabile per il gioco. 3. Con riferimento alla progettazione delle strutture ricreative, l'autorita' competente dovra' prendere in considerazione anche la possibilita' di un posto di ristoro. 4. Ove realizzabili, bisognera' prevedere di fornire gratuitamente alla gente di mare: a) un locale fumatori; b) la possibilita' di guardare la televisione e di ascoltare la radio; c) la possibilita' di guardare film, la cui scorta di bordo complessiva dovra' essere adeguata per la durata del viaggio e, se del caso, essere rinnovata a intervalli ragionevoli; d) attrezzature sportive, compreso materiale per l'esercizio fisico, dei giochi da tavola e dei giochi da svolgere sul ponte; e) dove possibile, una piscina; f) una biblioteca contenente pubblicazioni di carattere professionale e altro, la cui scorta dovrebbe essere adeguata per la durata del viaggio e la cui dotazione dovra' essere rinnovata a intervalli ragionevoli; g) attrezzature per poter effettuare dei lavori manuali ricreativi; h) apparecchi elettronici quali radio, televisioni, registratori, lettori di CD/DVD, personal computer e relativo software, registratori/riproduttori a cassette; i) se possibile, la previsione di un bar a bordo destinato ai marittimi, a meno che cio' non sia contrario ad abitudini nazionali, religiose o sociali; j) un accesso ragionevole alle comunicazioni telefoniche nave-terra, cosi' come a dei servizi di posta elettronica e, se disponibile, di Internet; l'utilizzo di tali servizi dovra' essere previsto senza alcun costo o ad un costo moderato. 5. Dovranno essere realizzate misure idonee per assicurare che la spedizione della posta dei marittimi sia effettuata nelle condizioni piu' rapide e sicure possibili. Le misure dovranno anche essere previste per evitare che il marittimo debba pagare delle spese supplementari quando la posta e' respinta al mittente per una serie di circostanze indipendenti dalla sua volonta'. 6. Fatta salva la legislazione nazionale ed internazionale applicabile dovranno essere previste delle misure per garantire, ogni volta che cio' sara' possibile e ragionevole, che i marittimi ottengano rapidamente l'autorizzazione a ricevere il proprio partner o genitori e amici a bordo della nave come visitatori quando essa si trova in porto. Queste misure dovranno tenere conto delle autorizzazioni richieste ai fini della security. 7. Dovra' essere presa in considerazione la possibilita' di autorizzare i marittimi ad essere accompagnati dal proprio partner per un certo periodo di tempo durante i viaggi, quando cio' e' possibile e ragionevole. I partner dovranno essere muniti di una assicurazione adeguata per coprire i rischi di infortunio e di malattia; l'armatore dovra' fornire al marittimo il suo sostegno per contrarre questa assicurazione. Linea guida B3.1.12 - Prevenzione dai rischi di esposizione al rumore e alle vibrazioni 1. Gli alloggi equipaggio, i locali ricreativi ed il servizio di mensa dovranno essere ubicati il piu' lontano possibile dai locali macchine, dal locale timone, dagli argani in coperta, dagli impianti di ventilazione, di riscaldamento e di climatizzazione, cosi' come dalle altre macchine e apparecchiature rumorose. 2. Per la costruzione e la rifinitura delle paratie, dei pavimenti e dei ponti all'interno degli spazi rumorosi, dei locali occupati da macchinari, dovranno essere utilizzati materiali isolanti acustici o altri materiali assorbenti il rumore nonche' porte automatiche adatte ad assicurare un isolamento acustico. 3. La sala macchine e gli altri locali occupati da macchinari dovranno essere dotati, dove realizzabili, di postazioni di controllo centralizzato insonorizzate ad uso del personale di macchina. I luoghi di lavoro, quali l'officina, dovranno essere isolati, nella misura del possibile, per evitare il rumore generale proveniente dalla sala macchine ed apposite misure dovranno essere prese per ridurre il rumore del funzionamento delle macchine. 4. Il livello di rumore autorizzato nei posti di lavoro e nei locali alloggio equipaggio dovra' essere conforme alle direttive internazionali dell'Organizzazione internazionale del Lavoro relative ai livelli di esposizione, comprese quelle figuranti nella raccolta delle direttive pratiche dell'Ufficio Internazionale del Lavoro denominata I fattori ambientali sul luogo di lavoro, 2001 e, se del caso, alle norme di protezione particolari raccomandate dall'Organizzazione Marittima Internazionale, cosi' come ogni emendamento o strumento complementare ulteriore relativo al livello di rumore accettabile a bordo delle navi. Una copia degli strumenti applicabili, in inglese e nella lingua di lavoro della nave, dovra' essere conservata a bordo ed essere a disposizione dei marittimi. 5. Gli alloggi equipaggio, i luoghi di ricreazione e quelli di ristorazione non dovranno essere esposti a eccessive vibrazioni. Regola 3.2 - Alimentazione e servizio di ristorazione Obiettivo: Assicurare che la gente di mare abbia accesso ad una alimentazione di buona qualita', compresa l'acqua potabile, fornita in condizioni di igiene stabilite dalle norme 1. Ogni Stato Membro deve assicurare che le navi che battono la sua bandiera trasportino a bordo e servano degli alimenti e dell'acqua potabile di una qualita' appropriata, il cui valore nutrizionale e la quantita' corrispondente soddisfino adeguatamente le esigenze delle persone a bordo e tenga conto delle loro diverse appartenenze culturali e religiose. 2. Ai marittimi a bordo di una nave deve essere fornito gratuitamente cibo fino alla fine del proprio periodo di arruolamento. 3. I marittimi impiegati come cuochi di bordo incaricati della preparazione dei pasti dovranno possedere la formazione e le qualifiche richieste per questa funzione. Standard A3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione 1. Ogni Stato Membro adotta una legislazione o altre misure atte a garantire delle norme minime per quanto riguarda la quantita' e la qualita' dell'alimentazione e dell'acqua potabile, cosi' come delle norme relative al servizio di ristorazione per i pasti serviti ai marittimi a bordo delle navi che battono la sua bandiera, e deve, tramite attivita' educative, impegnarsi a promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme indicate nel presente paragrafo. 2. Ogni Stato Membro assicura che le navi battenti la sua bandiera osservino le seguenti norme minime: a) sufficiente approvvigionamento di viveri ed acqua potabile, di valore nutritivo, di qualita' e di varieta' soddisfacente, tenuto conto del numero di marittimi presenti a bordo, della loro religione e delle loro abitudini culturali in materia alimentare cosi' come della durata e della natura del viaggio; b) l'organizzazione e l'equipaggiamento del servizio di cucina e di ristorazione deve essere tale da fornire ai marittimi dei pasti adeguati, variati e nutritivi, preparati e serviti in condizioni igieniche soddisfacenti; c) il personale di cucina e di servizio ristorazione deve essere convenientemente addestrato o istruito per l'esercizio delle sue funzioni. 3. Gli armatori assicurano che il marittimo arruolato come cuoco di bordo sia addestrato e provvisto della qualifica e della competenza per esercitare questa funzione conformemente alle disposizioni della legislazione dello Stato Membro interessato. 4. Le prescrizioni riportate al paragrafo 3 del presente Standard includono la necessita' di superare con esito positivo un corso di formazione approvato o riconosciuto dall'autorita' competente, basato sull'attitudine pratica per il servizio in cucina, l'igiene personale e l'igiene alimentare, l'approvvigionamento dei viveri, la gestione delle scorte, la protezione dell'ambiente, la salute e la sicurezza nel servizio di cucina e di ristorazione. 5. A bordo delle navi con un numero di persone di equipaggio prescritto inferiore a dieci persone, possono - in relazione alle dimensioni dell'equipaggio ed alle modalita' operative della nave, ed a parere dell'autorita' competente - non essere tenuti ad avere a bordo un cuoco pienamente qualificato. Tuttavia, chiunque prepara gli alimenti in cucina deve avere ricevuto una formazione o un'istruzione nei campi relativi all'igiene alimentare e personale, cosi' come la manipolazione e la conservazione degli alimenti a bordo. 6. In circostanze di eccezionale necessita', l'autorita' competente puo' rilasciare una deroga con la quale si autorizza un cuoco non pienamente qualificato a servire su una determinata nave e per un periodo di tempo limitato, fino al successivo porto di scalo o per un periodo comunque non superiore a un mese, a condizione che la persona alla quale e' stata accordata la deroga abbia ricevuto una formazione o un'istruzione sui principi relativi all'igiene alimentare e personale, cosi' come la manipolazione e la conservazione degli alimenti a bordo. 7. Conformemente alle procedure previste al Titolo 5 in materia di verifica di conformita' alle disposizioni, l'autorita' competente richiede che siano effettuate a bordo delle navi frequenti ispezioni documentate dal comandante o sotto la sua autorita' sui seguenti punti: a) approvvigionamento dei viveri e dell'acqua potabile; b) tutti i locali ed attrezzature utilizzate per la conservazione e la manipolazione dei viveri e dell'acqua; c) la cucina e tutte le altre apparecchiature utilizzate per la preparazione e il servizio dei pasti. 8. Nessun marittimo di meno di 18 anni deve essere impiegato o arruolato o lavorare come cuoco di bordo. Linea guida B3.2 Alimentazione e servizio di ristorazione Linea guida B3.2.1 - Ispezione, educazione, ricerca e pubblicazione 1. L'autorita' competente, in cooperazione con le altre agenzie ed organizzazioni interessate dovra' raccogliere informazioni aggiornate sul nutrimento e sui metodi di acquisto, immagazzinamento, conservazione dei prodotti alimentari come pure sul modo di preparare e servire i pasti tenuto conto delle specificita' del servizio di ristorazione a bordo di una nave. Queste informazioni dovranno essere messe gratuitamente o a un costo ragionevole a disposizione dei produttori e dei commercianti specializzati nella fornitura di prodotti alimentari o di materiale da cucina e da tavola per le navi, dei comandanti, dei maitre d'hotel e cuochi di bordo e delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate. A tal fine, bisognera' utilizzare dei mezzi appropriati di diffusione, quali manuali, opuscoli, manifesti, grafici o annunci nei periodici professionali. 2. L'autorita' competente dovra' fare delle raccomandazioni in modo da evitare lo spreco dei viveri, per facilitare il mantenimento di un livello adeguato di igiene e di assicurare un'organizzazione ottimale del lavoro. 3. L'autorita' competente, in cooperazione con le agenzie e le organizzazioni interessate dovra' elaborare del materiale didattico e diffondere informazioni a bordo relative ai metodi appropriati per garantire un'alimentazione e servizi di ristorazione soddisfacenti. 4. L'autorita' competente dovra' cooperare strettamente con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessate e con le autorita' nazionali o locali che si occupano delle questioni di alimentazione e di salute e, se necessario, potra' ricorrere ai servizi di queste ultime autorita'. Linea guida B3.2.2 - Cuochi di bordo 1. I marittimi saranno qualificati come cuochi di bordo se soddisfano le seguenti condizioni: a) aver servito in mare per un periodo minimo stabilito dall'autorita' competente e che puo' variare in funzione delle qualifiche o dell'esperienza pertinente degli interessati; b) aver superato l'esame prescritto dall'autorita' competente o un esame equivalente al termine di un corso di formazione riconosciuto per i cuochi. 2. L'esame prescritto puo' essere svolto e il relativo certificato emesso sia direttamente dall'autorita' competente sia, sotto il controllo di quest'ultima, da una scuola autorizzata per la formazione dei cuochi. 3. L'autorita' competente dovra' prevedere il riconoscimento, ove appropriato, di certificati di competenza come cuoco di bordo rilasciati da altri Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione o la Convenzione (n° 69) sulla certificazione dei cuochi di bordo, 1946 o da altro organismo autorizzato. TITOLO 4 TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA SANITARIA, TUTELA DEL BENESSERE E DELLA SICUREZZA SOCIALE Regola 4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra Obiettivo: tutelare la salute dei marittimi ed assicurare che abbiano accesso immediato all'assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra. 1. Ogni Stato Membro vigila affinche' tutti i marittimi a bordo di navi battenti la sua bandiera siano garantiti da misure appropriate per la tutela della salute e ricevano assistenza sanitaria immediata ed adeguata per tutto il tempo in cui prestano servizio a bordo della nave. 2. La tutela e l'assistenza secondo il paragrafo 1 della presente Regola, devono, in via di principio, essere fornite ai marittimi a titolo gratuito. 3. Ogni Stato Membro vigila affinche' i marittimi a bordo delle navi sul suo territorio che necessitano di assistenza sanitaria immediata possano accedere alle strutture mediche presenti a terra sul suo territorio. 4. Le disposizioni in materia di tutela della salute ed assistenza sanitaria a bordo enunciate nel Codice prevedono standard con misure atte a tutelare la salute dei marittimi e fornire loro un'assistenza sanitaria paragonabile, per quanto possibile, a quella di cui abitualmente fruiscono i lavoratori a terra. Standard A4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra 1. Ogni Stato Membro garantisce che le misure atte a tutelare la salute e fornire assistenza medica, ivi comprese le cure dentali essenziali, ai marittimi che prestano servizio a bordo di una nave che batte la sua bandiera siano adottate in modo da: a) assicurare che ai marittimi siano applicate le disposizioni generali in materia di tutela della salute e assistenza sanitaria sul lavoro rilevanti ai fini delle loro mansioni come pure le disposizioni speciali e proprie del lavoro a bordo delle navi; b) assicurare che i marittimi siano tutelati dal punto di vista della salute e ricevano assistenza sanitaria comparabile, per quanto possibile, a quella di cui abitualmente fruiscono i lavoratori a terra, incluso l'accesso immediato ai farmaci di cui necessitano, alle attrezzature e strutture mediche per effettuare diagnosi e relativi trattamenti nonche' a informazioni e competenze mediche; c) concedere ai marittimi il diritto di consultare, senza indugio, un medico specialista o un dentista nei porti di scalo, ove possibile; d) assicurare che, compatibilmente con la legislazione e pratica dello Stato Membro, i servizi di assistenza sanitaria e tutela della salute siano erogati ai marittimi a titolo gratuito quando sono a bordo della nave o a terra in un porto straniero; e) evitare che si limitino al trattamento dei marittimi ammalati o feriti ma che includano misure a carattere preventivo quali ad esempio i programmi sulla promozione e l'educazione in materia di salute. 2. L'autorita' competente adottera' un formulario medico standard ad uso dei comandanti delle navi e per il personale medico preposto a terra e a bordo. Una volta completato, il formulario ed il suo contenuto saranno considerati documentazione riservata e utilizzati soltanto per agevolare le cure dei marittimi. 3. Ogni Stato Membro adottera' una legislazione, sulle navi battenti la sua bandiera, che stabilisce le prescrizioni per le strutture medico-ospedaliere a bordo nonche' le attrezzature e la formazione. 4. Le legislazioni nazionali devono prevedere, come minimo, quanto segue: a) tutte le navi devono munirsi di una farmacia di bordo, di attrezzature mediche e di una guida medica, le cui specifiche sono stabilite e sottoposte a ispezioni periodiche da parte dell'autorita' competente; le prescrizioni nazionali devono tenere conto del tipo di nave, del numero di persone a bordo e della natura, destinazione e durata dei viaggi nonche' degli standard medici rilevanti a livello nazionale ed internazionale; b) le navi che trasportano piu' di 100 persone e che normalmente effettuano viaggi internazionali con durata superiore ai tre giorni devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria. La legislazione nazionale determina a quali altre navi e' richiesto il medico a bordo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali la durata, il tipo e le condizioni del viaggio nonche' il numero dei marittimi a bordo; c) alle navi che non prevedono un medico e' richiesta la presenza di almeno un marittimo a bordo incaricato dell'assistenza medica e della somministrazione di farmaci come parte delle sue mansioni abituali oppure di almeno un marittimo a bordo in grado di fornire le cure mediche di emergenza. Le persone incaricate dell'assistenza medica a bordo che non sono medici qualificati devono ricevere una formazione esaustiva e soddisfacente in assistenza sanitaria che soddisfa i requisiti della Convenzione Internazionale relativa alle norme di Formazione, di Certificazione e Tenuta della Guardia della gente di mare del 1978, nella sua versione aggiornata, ("STCW"). I marittimi incaricati di fornire le cure mediche di emergenza devono aver completato con successo la relativa formazione conformemente a quanto richiesto dalla STCW. La legislazione nazionale e' tenuta a specificare il livello della formazione prevista, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali la durata, il tipo e le condizioni del viaggio nonche' il numero dei marittimi a bordo; d) l'autorita' competente garantisce, mediante un sistema gia' predisposto, la disponibilita', 24 ore su 24, di usufruire di consulti medici, anche specialistici, via radio o via satellite per le navi in mare. Il consulto medico, ivi compresa la trasmissione di messaggi medici mediante comunicazione via radio o satellitare tra una nave e le persone a terra che forniscono il parere, deve essere disponibile a titolo gratuito per tutte le navi, a prescindere dal tipo di bandiera. Linea guida B4.1 - Assistenza sanitaria a bordo delle navi e a terra Linea guida B4.1.1 - Assistenza sanitaria 1. Sulle navi che non hanno l'obbligo di un medico a bordo, l'autorita' competente, nel determinare il livello della formazione medica da impartire, dovrebbe esigere che: a) le navi che normalmente sono in grado di raggiungere un medico qualificato nonche' strutture mediche entro otto ore dall'insorgere del problema dovrebbero designare almeno un marittimo munito della formazione prescritta per le cure di prima emergenza conformemente alla Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata che abilita dette persone a prendere provvedimenti immediati ed efficaci in caso di infortuni o malattie che possono insorgere a bordo di una nave e avvalersi del consulto medico via radio o via satellite; b) tutte le altre navi dovrebbero designare almeno un marittimo munito della formazione prescritta in assistenza medica conformemente alla Convenzione STCW, nella sua versione aggiornata, prevedendo una formazione pratica e formazione nelle tecniche salvavita come ad esempio la terapia endovenosa che lo mettano in grado di partecipare efficacemente a programmi coordinati per l'assistenza medica alle navi in mare e fornire agli eventuali malati o feriti una soddisfacente assistenza medica standard durante il periodo di permanenza sulla nave. 2. La formazione di cui al paragrafo 1 della presente Linea guida dovrebbe basarsi sui contenuti delle edizioni piu' recenti della Guida medica internazionale per le navi, la Guida delle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose, il "Documento di Guida"- Una guida di formazione marittima internazionale e la sezione medica del Codice internazionale dei segnali nonche' guide nazionali assimilabili. 3. Le persone di cui al paragrafo 1 della presente Linea Guida ed altri marittimi secondo quanto previsto dall'autorita' competente dovrebbero, ad intervalli piu' o meno quinquennali, seguire corsi di aggiornamento per consentire loro di mantenere, migliorare ed aggiornare le conoscenze e competenze acquisite. 4. La farmacia di bordo nonche' le attrezzature e la guida medica sulla nave dovrebbero essere conservate in maniera adeguata e sottoposte a ispezioni periodiche, con intervalli non superiori ai 12 mesi, effettuate da responsabili designati dall'autorita' competente che dovrebbe non solo assicurare il controllo dell'etichettatura, della data di scadenza e delle condizioni di tutti i medicinali e delle relative istruzioni per l'uso ma anche il buon funzionamento di tutte le attrezzature. Nell'adottare o revisionare della guida medica per le navi ad uso nazionale e nel determinare i contenuti della farmacia di bordo e alle attrezzature mediche, l'autorita' competente dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni internazionali nel settore, ivi compresa l'ultima edizione della Guida medica internazionale per le navi nonche' le altre guide menzionate al paragrafo 2 della presente linea guida. 5. Quando un carico classificato pericoloso non e' stato incluso nell'edizione piu' recente della Guida delle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose, la gente di mare dovrebbe essere debitamente informata sul tipo di sostanze trasportate, i rischi che ne conseguono, l'equipaggiamento di protezione individuale richiesto, le procedure mediche pertinenti e gli antidoti specifici. Detti antidoti e l'equipaggiamento di protezione individuale dovrebbero essere a bordo della nave ogni qualvolta si trasportano merci pericolose. Tali informazioni dovrebbero essere integrate con le politiche ed i programmi per le navi in materia di salute e sicurezza sul lavoro descritte nella Regola 4.3 e relative disposizioni del Codice. 6. Tutte le navi dovrebbero tenere a bordo un elenco completo ed aggiornato delle stazioni radio mediante le quali e' possibile ricevere consulti medici; e, se munite di un sistema di comunicazione satellitare, di un elenco completo ed aggiornato delle stazioni costiere attraverso le quali poter ottenere consulti medici. I marittimi responsabili dell'assistenza sanitaria o delle cure mediche di emergenza a bordo dovrebbero essere istruiti sull'uso della guida medica per le navi e della sezione medica dell'edizione piu' recente del Codice internazionale dei segnali in modo da essere in grado di capire il tipo di informazioni necessarie da parte del medico consultato nonche' la consulenza ricevuta. Linea guida B4.1.2 - Modulo di rapporto medico 1. Il modulo del rapporto medico standard per i marittimi conformemente alla parte A del presente Codice dovrebbe essere concepito in modo da semplificare lo scambio delle relative informazioni mediche riguardanti i singoli marittimi tra la nave e la terraferma in casi di malattia o di infortuni. Linea guida B4.1.3 - Assistenza medico-sanitaria a terra 1. Le strutture mediche a terra adibite alle cure dei marittimi dovrebbero essere adeguate e disporre di medici, dentisti e altro personale medico opportunamente qualificato. 2. Sarebbe opportuno adottare misure al fine di garantire ai marittimi, quando si trovano in un porto, la possibilita' di avere accesso a: a) cure ambulatoriali in caso di malattie ed infortuni; b) ricovero ospedaliero, ove necessario; c) strutture per le cure dentarie, soprattutto nei casi di emergenza. 3. Dovrebbero essere adottate misure per agevolare le cure dei marittimi affetti da malattie. In particolare, ai marittimi dovrebbe essere consentito il ricovero tempestivo presso cliniche e ospedali a terra, senza alcuna difficolta' e a prescindere dalla nazionalita' o credo religioso, e, ove possibile, bisognerebbe prendere provvedimenti, laddove opportuno, al fine di assicurare la continuita' delle cure ad integrazione delle strutture mediche di cui possono disporre. Linea guida B4.1.4 - Assistenza medico-sanitaria alle altre navi e cooperazione internazionale 1. Ogni Stato Membro dovrebbe prendere in debita considerazione l'opportunita' di prendere parte alla cooperazione internazionale nel settore dell'assistenza, dei programmi e della ricerca in materia di tutela della salute e assistenza sanitaria. Tale cooperazione comprende: a) lo sviluppo e il coordinamento degli sforzi in materia di ricerca e soccorso nonche' la predisposizione di assistenza medica ed evacuazione rapida in mare per le persone gravemente ammalate o ferite a bordo di una nave mediante mezzi quali ad esempio sistemi di rapporto periodico della posizione della nave, centri di coordinamento per i soccorsi e servizi di emergenza con elicotteri, conformemente alla Convenzione internazionale del 1979 per la ricerca e il salvataggio in mare, come modificata, e il Manuale internazionale aeronautico e marittimo di ricerca e soccorso (IAMSAR); b) l'utilizzo ottimale di tutte le navi munite di medico a bordo e delle navi in mare in grado di offrire strutture ospedaliere e di soccorso; c) la compilazione e l'aggiornamento di un elenco internazionale di medici e strutture per l'assistenza sanitaria disponibili su scala mondiale al fine di fornire assistenza medica di emergenza alla gente di mare; d) lo sbarco a terra dei marittimi che necessitano di cure di emergenza; e) il rimpatrio, non appena possibile, dei marittimi ospedalizzati all'estero, secondo il parere del medico responsabile del caso tenendo conto della volonta' e delle esigenze del marittimo; f) la predisposizione di una assistenza personale per i marittimi durante il rimpatrio, secondo le prescrizioni del medico responsabile che tiene conto della volonta' e delle esigenze del marittimo in questione; g) l'impegno a creare dei centri sanitari per la gente di mare allo scopo di: i. effettuare ricerche sullo stato di salute, le cure mediche e l'assistenza sanitaria preventiva della gente di mare; ii. formare il personale del servizio medico-sanitario in materia di medicina marittima; h) la raccolta e la valutazione dei dati statistici riguardanti gli infortuni sul lavoro, le malattie e gli infortuni mortali che colpiscono i marittimi nonche' l'integrazione e l'armonizzazione delle statistiche con qualsiasi sistema nazionale preesistente di statistiche relative agli infortuni sul posto di lavoro e le malattie che comprendono altre categorie di lavoratori; i) l'organizzazione di scambi internazionali di informazioni tecniche, materiale di formazione professionale e di personale docente formazione, come anche seminari e gruppi di lavoro internazionali; j) l'erogazione, per tutti in marittimi, di assistenza medica specialistica per la cura e la prevenzione, e servizi medici nei porti oppure la messa a disposizione di servizi assistenza medica generale, sanitari e riabilitativi; k) la predisposizione per il rimpatrio delle salme o delle ceneri dei marittimi deceduti non appena possibile secondo le volonta' dei parenti piu' stretti.
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