LEGGE 21 novembre 2014, n. 174
Articolo 45 Trasportatori che possono essere citati in giudizio §1 Le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate, fatti salvi i §§ 3 e 4, unicamente contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto durante il quale si e' verificato il fatto che ha dato origine all'azione. §2 Quando, nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore tenuto a consegnare la merce, e' iscritto con il suo consenso sulla lettera di vettura , puo' essere citato in giudizio in conformita' al § 1, anche se non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura. . §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quel trasportatore a favore del quale la somma e' stata riscossa. §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi puo' essere esercitata unicamente contro il trasportatore che ha preso in carico la merce nel luogo di spedizione. §5 L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ da 1 a 4 e presentata come domanda riconvenzionale o come eccezione in un'istanza in cui una domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto. §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo puo' essere ugualmente citato in giudizio. §7 Quando il richiedente ha la scelta fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria e' intentata contro uno di essi; cio' si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o piu' trasportatori ed un trasportatore sostituto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 46
Articolo 46 Foro competente §1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti, o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio: a) il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto, oppure b) e' situato il luogo dell'assunzione in carico della merce, o quello previsto per la riconsegna. Non possono essere adite altre giurisdizioni §2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi e' pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza e' stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione giudiziaria per lo stesso motivo potra' essere intentata fra le stesse parti, salvo se la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione e' stata intentata, non puo' essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione e' intentata.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 47
Articolo 47 Estinzione dell'azione §1 L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro il trasportatore, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa. §2 L'azione tuttavia non si estingue : a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 1. la perdita o l'avaria e' stata accertata secondo l'articolo 42, prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto; 2. l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto secondo l'articolo 42 e' stato omesso solo per colpa del trasportatore; b) in caso di danno non apparente, la cui esistenza e' accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se quest'ultimo: 1. chiede l'accertamento secondo l'articolo 42 immediatamente dopo la scoperta del danno e, al piu' tardi entro i sette giorni che seguono l'accettazione della merce, e 2. prova, inoltre, che il danno e' avvenuto fra l'assunzione in carico della merce e la riconsegna; c) in caso di superamento del termine di resa se l'avente diritto entro sessanta giorni ha fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori di cui all'articolo 45, § 1; d) se l'avente diritto prova che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato. §3 Se la merce e' stata rispedita conformemente all'articolo 28, le azioni in caso di perdita parziale o di avaria aventi origine da uno dei contratti di trasporto precedenti si estinguono come se si trattasse di un contratto unico
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 48
Articolo 48 Prescrizione §1 L' azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione: a) per il versamento di un rimborso che il trasportatore ha riscosso dal destinatario; b) per il versamento dei proventi di una vendita effettuata dal trasportatore; c) in ragione di un danno risultante da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che tale danno ne sarebbe probabilmente derivato. d) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori al momento in cui l'invio e' stato rispedito, nel caso previsto all'articolo 28. §2 La prescrizione decorre nel caso di azione: a) per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di resa; b) per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo; c) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui il diritto puo' essere esercitato. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. §3 La prescrizione e' sospesa mediante un reclamo scritto in conformita' all'articolo 43, fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende a decorrere per la parte del reclamo che rimane controversa. La prova dell'avvenuto ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti e' a carico della parte che la richiede. Ulteriori reclami per lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. §4 L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione. §5 Peraltro, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 49
Articolo 49 Conteggi §1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza, o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante. Le modalita' del pagamento sono stabilite da un accordo fra i trasportatori. §2 L'articolo 12 si applica altresi' ai rapporti fra trasportatori successivi.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 50
Articolo 50 Diritto di regresso § 1 Il trasportatore che ha pagato un'indennita' ai sensi delle presenti Regole uniformi, ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in conformita' alle seguenti disposizioni: a) il trasportatore che ha causato il danno ne e' il solo responsabile; b) se il danno e' stato causato da piu' trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se la distinzione non e' possibile, l'indennita' e' ripartita fra di loro in conformita' alla lettera c); c) se non puo' essere provato quale dei trasportatori ha causato il danno, l'indennita' e' ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione e' fatta in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori. § 2 Nel caso d'insolvibilita' di uno di questi trasportatori , la quota che gli incombe e da lui non pagata e' suddivisa fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 51
Articolo 51 Procedura di regresso §1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita un'azione di regresso ai sensi dell'articolo 50 non puo' essere contestata dal trasportatore contro il quale l'azione di regresso e' esercitata, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, e' stato messo in grado d'intervenire nel processo. Il giudice investito dell'azione principale stabilisce i termini assegnati per la notifica della citazione e per l'intervento. §2 Il trasportatore che esercita il diritto di regresso deve formulare la sua domanda in una sola ed unica istanza contro tutti i trasportatori con i quali non ha stipulato transazioni, al fine di non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato . §3 Il giudice deve deliberare con una sola ed unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. §4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, puo' adire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto. §5 Quando l'azione deve essere intentata contro piu' trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso puo' scegliere, fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4, quella dinanzi alla quale presentera' la sua azione di regresso. §6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 52
Articolo 52 Accordi relativi alle azioni di regresso I trasportatori sono liberi di convenire fra di loro disposizioni in deroga agli articoli 49 e 50.
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 1
Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID - Appendice C alla Convenzione) Articolo 1 Campo d'applicazione § 1 Il presente Regolamento si applica: a) al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose sul territorio degli Stati contraenti il RID; b) ai trasporti complementari al trasporto ferroviario al quale le Regole uniformi del CIM sono applicabili, fatte salve le prescrizioni internazionali che disciplinano il trasporto mediante un altro vettore; cosi' come alle attivita' a cui si fa riferimento nell'Allegato al presente Regolamento. § 2 Le merci pericolose, che l'Allegato esclude dal trasporto, non devono essere accettate per il trasporto internazionale.
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 1 bis
Articolo 1bis Definizioni Ai fini del presente Regolamento e del suo Allegato, per «Stato contraente il RID» si intende uno Stato Membro dell'Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione riguardo a questo Regolamento conformemente all'Articolo 42 § 1, primo paragrafo, della Convenzione.
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 2
Art. 2 Esenzioni Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di merci pericolose per le quali un'esenzione e' prevista nell'Allegato. Possono essere previste esenzioni solo quando la quantita' o la natura del trasporto in esenzione o l'imballaggio garantiscano la sicurezza del trasporto.
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 3
Art. 3 Restrizioni Ogni Stato contraente il RID mantiene il diritto di disciplinare o di proibire il trasporto internazionale delle merci pericolose sul suo territorio per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto.
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 4
Art. 4 Altre prescrizioni I trasporti ai quali si applica il presente Regolamento sottostanno per il resto alle prescrizioni nazionali o internazionali che si applicano in generale al trasporto ferroviario di merci.
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 5
Art. 5 Tipi di treni ammessi. Trasporto come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli § 1 Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto su treni merci, con l'eccezione di: a) merci pericolose ammesse al trasporto conformemente all'Allegato nel rispetto delle pertinenti quantita' massime e delle condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci; b) merci pericolose trasportate alle condizioni speciali dell'Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli conformemente all'articolo 12 delle Regole Uniformi CIV. § 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli solo se rispettano le condizioni speciali dell'Allegato.
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 6
Art. 6 Allegato L'Allegato e' parte integrante del presente Regolamento. Il testo dell'Allegato sara' quello redatto dalla Commissione degli Esperti per il Trasporto delle Merci Pericolose, al momento dell'entrata in vigore del Protocollo del 3 giugno 1999 che modifica la Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali Ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, conformemente all'articolo 19, § 4 della Convenzione stessa.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 1
Regole uniformi concernenti i contratti d' utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV - Appendice D alla Convenzione) Articolo primo Campo d'applicazione Le presenti Regole uniformi si applicano ai contratti bi- o multilaterali concernenti l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo le Regole uniformi CIV e secondo le Regole uniformi CIM.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a) «impresa di trasporto ferroviario » indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione; b) « veicolo » indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione; c) « detentore » indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne e' proprietario o se ha diritto di disporne; d) « stazione di residenza » indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo puo' o deve essere rinviato in conformita' alle condizioni del contratto di utilizzazione .
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 3
Articolo 3 Segni ed iscrizioni sui veicoli § 1 Nonostante le prescrizioni relative all'ammissione tecnica dei veicoli alla circolazione nel traffico internazionale colui che, in virtu' di un contratto di cui all'articolo primo, affida un veicolo, deve accertarsi che figurino sul veicolo: a) l'indicazione del detentore; b) se del caso, l'indicazione dell'impresa di trasporto ferroviario nel cui parco veicoli il veicolo in oggetto e' incorporato; c) se del caso, l'indicazione della stazione di residenza; d) altri segni ed iscrizioni concordate nel contratto di utilizzazione . § 2 I segni e le iscrizioni di cui al § 1 possono essere integrati da mezzi d'identificazione elettronica.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 4
Articolo 4 Responsabilita' in caso di perdita o d'avaria di un veicolo §1 Salvo se prova che il danno non risulta da una sua colpa, l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno derivante dalla perdita o dall'avaria del veicolo, o dei suoi accessori. §2 L'impresa di trasporto ferroviario non risponde del danno risultante dalla perdita degli accessori non iscritti sui due lati del veicolo, o non menzionati sull'inventario che li accompagna. §3 In caso di perdita del veicolo o dei suoi accessori, l'indennita' e' limitata, escluso ogni altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dei suoi accessori nel luogo ed al momento della perdita. Se e' impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita , l'indennita' e' limitata al valore usuale nel giorno e luogo in cui il veicolo e' stato affidato a fini di utilizzazione. §4 In caso di avaria del veicolo o dei suoi accessori, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di ogni altro risarcimento danni, alle spese di ripristino. L'indennita' non deve superare l'ammontare dovuto in caso di perdita. §5 Le parti al contratto possono concordare disposizioni in deroga ai §§ da 1 a 4.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 5
Articolo 5 Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita' I limiti di responsabilita' previsti all'articolo 4, §§ 3 e 4 non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dall'impresa di trasporto ferroviario, sia con l'intento di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente risultato.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 6
Articolo 6 Presunzione di perdita di un veicolo §1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare che un veicolo e' perso se, dopo aver chiesto all'impresa di trasporto ferroviario a cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, di effettuare ricerche del veicolo, e se il veicolo non e' a disposizione nei tre mesi successivi alla data di recapito della sua domanda o non ha ricevuto alcuna indicazione riguardo al luogo dove si trova. Questo termine e' aumentato della durata d'immobilizzazione del veicolo per ogni causa non imputabile all'impresa di trasporto ferroviario, o per avaria. §2 Se il veicolo considerato perso e' ritrovato dopo il pagamento dell'indennita', l'avente diritto puo', entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso che lo informa in tal senso, esigere dall'impresa di trasporto ferroviario cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, che il veicolo gli sia recapitato, senza spese e previa restituzione dell'indennita', alla stazione ferroviaria di residenza o in altro luogo concordato. §3 Se la domanda di cui al § 2 non e' stata formulata, o se il ritrovamento del veicolo avviene oltre un anno dopo il pagamento dell'indennita', l'impresa di trasporto ferroviario cui l'avente diritto ha affidato il veicolo per utilizzarlo come mezzo di trasporto, ne dispone in conformita' alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova il veicolo. §4 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 7
Articolo 7 Responsabilita' dei danni causati da un veicolo §1 Colui il quale, ai sensi di un contratto di cui all'articolo primo, ha affidato il veicolo per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno causato dal veicolo, quando la colpa gli e' imputabile. §2 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 8
Articolo 8 Surrogazione Se il contratto di utilizzazione di veicoli prevede che l'impresa di trasporto ferroviario possa affidare il veicolo ad altre imprese di trasporto ferroviario per utilizzarlo come mezzo di trasporto, l'impresa di trasporto ferroviario puo', di comune accordo con il detentore, concordare con le altre imprese di trasporto ferroviario: a) che, fatto salvo il suo diritto di regresso, essa si surroga a loro per quanto concerne la responsabilita', nei confronti del detentore, in caso di perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori; b) che solo il detentore e' responsabile, nei confronti delle altre imprese di trasporto ferroviario, dei danni causati dal veicolo ma che solo l'impresa di trasporto ferroviario, partner contrattuale del detentore, e' autorizzata a far valere i diritti delle altre imprese di trasporto ferroviario.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 9
Articolo 9 Responsabilita' per gli agenti ed altre persone §1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. §2 Salvo diversi accordi fra le parti del contratto, i gestori dell'infrastruttura su cui l'impresa di trasporto ferroviario utilizza il veicolo come mezzo di trasporto, sono considerati come persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale. § 3 I §§ 1 e 2 si applicano altresi' in caso di surrogazione in conformita' all'articolo 8.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 10
Articolo 10 Altre azioni §1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilita' per perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori , a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata contro l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto, solo alle condizioni ed entro i limiti di tali Regole uniformi. §2 Il § 1 si applica altresi' in caso di surroga in conformita' all'articolo 8. §3 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui risponde l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 11
Articolo 11 Foro competente §1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso in virtu' delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alla giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto. § 2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il convenuto ha la sede. Se il convenuto non ha sede in uno Stato membro, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il danno e' accaduto.
Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 12
Articolo 12 Prescrizione § 1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 sono prescritte in tre anni. § 2 La prescrizione decorre: d) per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo e' stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformita' all'articolo 6, § 1 o § 4; e) per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno in cui il danno e' accaduto.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 1
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internaz. ferroviario (CUI- Appendice E alla Convenzione) Articolo 1 Campo d'applicazione §1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di utilizzazione di un'infrastruttura ferroviaria ai fini di trasporti internazionali, ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, a prescindere dalla sede e dalla nazionalita' delle parti del contratto. Le presenti Regole uniformi si applicano altresi' quando l'infrastruttura ferroviaria e' gestita o utilizzata da Stati o da istituzioni o organizzazioni governative. §2 Fatto salvo l'articolo 21, le presenti Regole uniformi non si applicano ad altre rapporti di diritto, come, in particolare: a) la responsabilita' del trasportatore o del gestore nei confronti dei loro agenti o di altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione dei loro compiti; b) la responsabilita' del trasportatore o del gestore, da un lato, e di terzi, dall'altro lato.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 2
Articolo 2 Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di danni fisici §1 Ciascuno Stato puo', in qualsiasi momento, dichiarare che non applichera' alle vittime d'incidenti accaduti sul suo territorio l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' in caso di danni fisici quando le vittime sono suoi cittadini o persone che risiedono abitualmente in detto Stato. §2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 3
Articolo 3 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a) «infrastruttura ferroviaria» designa tutti i binari e gli impianti fissi nella misura in cui siano necessari per la circolazione dei veicoli ferroviari e per la sicurezza del traffico; b) «gestore» designa colui che mette a disposizione un'infrastruttura ferroviaria e che ha obblighi in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura; c) «trasportatore» designa colui che trasporta su ferrovia persone o merci in traffico internazionale, secondo il regime delle Regole uniformi CIV o delle Regole uniformi CIM, e che detiene una licenza in conformita' alle leggi e alle prescrizioni sul rilascio e il riconoscimento di licenze in vigore nello Stato in cui la persona svolge questa attivita'; d) «ausiliario» designa gli agenti o altre persone dei cui servizi il trasportatore o il gestore si avvale per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni; e) «terzi» designa ogni altra persona diversa dal gestore, dal trasportatore e dai loro ausiliari; f) «licenza» designa l'autorizzazione che viene rilasciata da uno Stato a un'impresa ferroviaria in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore in questo Stato e che riconosce la sua capacita' a operare in qualita' di trasportatore; g) «certificato di sicurezza» designa il documento che attesta, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore nello Stato dove si trova l'infrastruttura, che per quanto concerne il trasportatore: - l'organizzazione interna dell'impresa nonche', - il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare sull'infrastruttura, corrispondono alle esigenze imposte in materia di sicurezza al fine di assicurare un servizio senza pericoli su questa infrastruttura.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 4
Articolo 4 Diritto cogente Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni accordo che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi e' nullo e privo di effetto. La nullita' di tali accordi non comporta la nullita' delle altre norme del contratto. Ciononostante, le parti del contratto possono assumere responsabilita' e obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi o fissare un importo massimo d'indennita' per i danni materiali.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 5
Articolo 5 Contenuto e forma § 1 Un contratto di utilizzazione disciplina le relazioni fra gestore e trasportatore o qualsiasi altra persona autorizzata a stipulare questo tipo di contratto secondo le leggi e le prescrizioni in vigore nello Stato dove si trova l'infrastruttura. § 2 Il contratto disciplina i dettagli necessari per definire le condizioni amministrative, tecniche e finanziarie dell'utilizzazione. § 3 Il contratto deve essere constatato per scritto o in forma equivalente. L'assenza o l'irregolarita' di una constatazione per scritto o in forma equivalente, o l'assenza di una delle indicazioni di cui al paragrafo 2 non pregiudicano ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto, che rimane sottoposto alle presenti Regole uniformi.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 5 bis
Art. 5 bis Diritto impregiudicato § 1 Le disposizioni dell'articolo 5 nonche' degli articoli 6, 7 e 22 non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura, compresa eventualmente la legislazione comunitaria. § 2 Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere in uno Stato membro della Comunita' europea o in uno Stato in cui vige la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea. § 3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano in particolare: a) gli accordi da concludere tra imprese ferroviarie o richiedenti autorizzati e gestori d'infrastruttura; b) il rilascio di licenze; c) il certificato di sicurezza; d) l'assicurazione; e) la tariffazione in funzione delle prestazioni per ridurre al minimo ritardi e perturbazioni nell'esercizio e per migliorare le prestazioni offerte dalla rete ferroviaria; f) le misure di risarcimento dei clienti; g) la composizione delle controversie.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 6
Art. 6 Particolari obblighi del trasportatore e del gestore § 1 Il trasportatore deve essere autorizzato a esercitare l'attivita' di trasportatore ferroviario. Il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare devono soddisfare le esigenze di sicurezza. Il gestore puo' esigere che il trasportatore provi, mediante presentazione di una licenza e di un certificato di sicurezza validi o di copie certificate conformi o in ogni altro modo, che tali condizioni sono soddisfatte. § 2 Il trasportatore deve notificare al gestore qualsiasi evento suscettibile di pregiudicare la validita' della sua licenza, dei suoi certificati di sicurezza o di altri elementi di prova. § 3 Il gestore puo' esigere che il trasportatore dimostri di aver acceso un'assicurazione di responsabilita' sufficiente o che abbia adottato disposizioni equivalenti per coprire tutte le azioni, a qualsiasi titolo, di cui agli articoli da 9 a 21. Il trasportatore deve provare ogni anno, mediante un regolare attestato che l'assicurazione riguardante la responsabilita' civile o le disposizioni equivalenti continuano a esistere; deve notificare al gestore ogni modifica prima che quest'ultima produca i suoi effetti. § 4 Le parti del contratto devono informarsi reciprocamente di qualsiasi evento suscettibile di impedire l'esecuzione del contratto che hanno concluso.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 7
Art. 7 Fine del contratto § 1 Il gestore puo' chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'utilizzazione, quando: a) il trasportatore non e' piu' autorizzato a esercitare l'attivita' di trasportatore ferroviario; b) il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare non rispondono piu' alle esigenze di sicurezza; c) il trasportatore e' in ritardo per quanto riguarda i pagamenti, cioe': 1. fino a due scadenze successive e per un importo che supera il controvalore d'uso per un mese, oppure 2. per un periodo che include piu' di due scadenze, per un importo pari al controvalore d'uso per due mesi; d) il trasportatore ha violato in modo grave uno dei particolari obblighi di cui all'articolo 6 paragrafi 2 e 3. § 2 Il trasportatore puo' chiedere immediatamente la risoluzione del contratto di utilizzazione quando il gestore perde il suo diritto di gestire l'infrastruttura. § 3 Ciascuna parte del contratto d'utilizzazione puo' chiedere immediatamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave di uno degli obblighi essenziali ad opera dell'altra parte del contratto, se quest'obbligo concerne la sicurezza delle persone e dei beni; le parti del contratto possono convenire le modalita' di esercizio di questo diritto. § 4 La parte del contratto che e' causa della risoluzione risponde, nei confronti dell'altra parte, del danno che ne deriva, a meno che non provi che il danno non derivi da sua colpa. § 5 Le parti del contratto possono concordare condizioni in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 lettere c) e d) e del paragrafo 4.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 8
Art. 8 Responsabilita' del gestore § 1 Il gestore e' responsabile: a) dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica); b) dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili); c) dei danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM; causati al trasportatore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura e aventi la loro origine nell'infrastruttura. § 2 Il gestore e' sollevato da questa responsabilita': a) in caso di danni fisici e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV: 1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne alla gestione che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 2. nella misura in cui l'evento lesivo sia dovuto a un errore della persona che ha subito il danno, 3. quando l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte; b) in caso di danni materiali e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIM, se il danno e' causato da colpa del trasportatore o da un ordine del trasportatore non imputabile al gestore, o in ragione di circostanze che il gestore non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte. § 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado cio', il gestore non e' interamente sollevato della sua responsabilita' secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi. § 4 Le parti del contratto possono convenire se e in che misura il gestore e' responsabile dei danni causati al trasportatore da ritardo o da perturbazione nell'esercizio.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 9
Art. 9 Responsabilita' del trasportatore § 1 Il trasportatore e' responsabile: a) dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica); b) dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili); causati al gestore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura dai mezzi di trasporto utilizzati o dalle persone o merci trasportate. § 2 Il trasportatore e' sollevato da questa responsabilita': a) in caso di danni fisici: 1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne alla gestione che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 2. nella misura in cui l'evento lesivo e' dovuto a un errore della persona che ha subito il danno, 3. se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte; b) in caso di danni materiali se il danno e' causato da colpa del gestore o da un ordine del gestore non imputabile al trasportatore, o in ragione di circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. § 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado cio', il trasportatore non e' interamente sollevato della sua responsabilita' secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi. § 4 Le parti del contratto possono convenire se, e in che misura, il trasportatore e' responsabile dei danni causati al gestore da una perturbazione nell'esercizio.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 10
Articolo 10 Cause concomitanti §1 Quando cause imputabili al gestore e cause imputabili al trasportatore hanno contribuito al danno, ciascuna parte del contratto ne risponde solo nella misura in cui le cause che le sono imputabili ai sensi degli articoli 8 e 9 hanno contribuito al danno. Se e' impossibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, ciascuna parte sopporta il danno che ha subito. §2 Il § 1 e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili al gestore e cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria. §3 Trattandosi di danni di cui all'articolo 9, il § 1 prima frase e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura. Se non e' possibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, i trasportatori sono responsabili in parti uguali nei confronti del gestore.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 11
Articolo 11 Risarcimento danni in caso di morte §1 In caso di morte il risarcimento danni comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie; b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'art. 12. §2 Se, a seguito della morte, le persone, nei confronti delle quali il de cuius aveva o avrebbe avuto in futuro un obbligo di alimenti ai sensi di legge, sono private del loro sostegno, occorre indennizzarle per questa perdita. L'azione legale per danni, intentata da persone che la persona deceduta provvedeva a mantenere senza esservi obbligata per legge, e' soggetta al diritto nazionale.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 12
Articolo 12 Risarcimento danni in caso di lesioni In caso di lesioni o di ogni altro danno all' incolumita' fisica o psichica , il risarcimento danni comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle relative al trattamento ed al trasporto ; b) la riparazione del pregiudizio causato sia dall'incapacita' di lavoro totale o parziale, sia dall'accrescimento dei bisogni.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 13
Articolo 13 Riparazione di altri pregiudizi fisici Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il gestore o il trasportatore devono versare un risarcimento danni per pregiudizi fisici diversi da quelli previsti agli articoli 11 e 12.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 14
Articolo 14 Forma ed ammontare del risarcimento danni in caso di morte e ferimento §1 Il risarcimento danni previsto all'articolo 11 § 2 ed all'articolo 12, lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'erogazione di una rendita, il risarcimento danni puo' essere corrisposto sotto questa forma qualora la persona lesa o gli aventi diritto di cui all'articolo 11 § 2 lo richiedano. §2 L'ammontare del risarcimento danni da erogare ai sensi del § 1 e' determinato secondo il diritto nazionale. Tuttavia, secondo l'applicazione delle presenti Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 175 000 unita' di conto in capitale, o una rendita annuale corrispondente a detto capitale, per ciascuna persona, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di entita' inferiore.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 15
Articolo 15 Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita' I limiti di responsabilita' previsti nelle presenti Regole uniformi, nonche' le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennita' ad un determinato ammontare, non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione che l'autore del danno ha commesso o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 16
Articolo 16 Conversione ed interessi §1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, tale conversione deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennita'. §2 L'avente diritto puo' chiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento annuo, a partire dal giorno di apertura di una procedura di conciliazione, dall'azione di regresso al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione o dalla citazione in giudizio.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 17
Articolo 17 Responsabilita' in caso d'incidente nucleare Il gestore ed il trasportatore sono esonerati dalla responsabilita' che incombe loro ai sensi delle presenti Regole uniformi quando il danno e' stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' nel settore dell'energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce e' responsabile di questo danno.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 18
Articolo 18 Responsabilita' per gli ausiliari Il gestore ed il trasportatore rispondono dei loro ausiliari.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 19
Articolo 19 Altre azioni §1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilita', a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata contro il gestore o contro il trasportatore solo alle condizioni e nei limiti di queste Regole uniformi. §2 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli ausiliari di cui il gestore o il trasportatore rispondono ai sensi dell'articolo 18.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 20
Articolo 20 Accordi-controversie Le parti del contratto possono concordare le condizioni alle quali fanno valere o rinunciano a far valere i propri diritti ad un risarcimento danni nei confronti dell'altra parte del contratto.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 21
Articolo 21 Azioni contro il gestore o contro il trasportatore §1 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del trasportatore contro il gestore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi. §2 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del gestore contro il trasportatore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 22
Articolo 22 Procedura di conciliazione Le parti del contratto possono concordare procedure di conciliazione o fare appello al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 23
Articolo 23 Azioni di regresso La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore in base alle Regole uniformi CIV o alle Regole uniformi CIM non puo' essere contestata, quando l'indennita' e' stata stabilita a livello giudiziario ed il gestore, debitamente citato, e' stato posto in grado d'intervenire nel processo.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 24
Articolo 24 Foro competente §1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri, designate di comune accordo dalle parti del contratto. §2 Salvo diverso accordo tra le parti, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il gestore ha la sede.
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 25
Articolo 25 Prescrizione §1 Le azioni fondate sulle presenti Regole uniformi sono prescritte in tre anni. §2 La prescrizione decorre dal giorno in cui il danno e' accaduto. §3 In caso di morte delle persone, le azioni si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno successivo al decesso, senza tuttavia che questo termine possa superare cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'evento lesivo. §4 Un'azione ricusatoria di una persona ritenuta responsabile, potra' essere esercitata anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui al § 1, se rientra nei termini stabiliti dalla legge dello Stato in cui il procedimento e' stato intentato. Tuttavia questo termine non potra' essere inferiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui la persona che esercita l'azione ricusatoria ha risolto il reclamo o ha essa stessa ricevuto notifica di una citazione in giudizio. §5 La prescrizione e' sospesa quando le parti in causa concordano una procedura di conciliazione, o quando investono il tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione. §6 Peraltro, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 1
Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU - Appendice F alla Convenzione) Articolo 1 Campo d'applicazione Le presenti Regole uniformi stabiliscono la procedura di convalida di norme tecniche e di adozione di prescrizioni tecniche uniformi (PTU) per il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, dei loro allegati e delle PTU, oltre ai termini definiti all'articolo 2 delle ATMF, si definiscono i termini seguenti: a) «carrozza» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che e' destinato a trasportare viaggiatori; il termine include il bagagliaio che fa parte di un treno passeggeri; b) «progetto in uno stadio di sviluppo avanzato» designa un progetto che ha raggiunto una fase di pianificazione/costruzione tale che qualsiasi modifica delle specifiche tecniche sarebbe inaccettabile per lo Stato parte interessato; un tale ostacolo puo' essere di natura legale, contrattuale, economica, finanziaria, sociale o ambientale e deve essere adeguatamente comprovato; c) «sostituzione nell'ambito della manutenzione» designa una sostituzione di componenti con pezzi aventi identiche funzioni e prestazioni nell'ambito della manutenzione preventiva e correttiva; d) «prescrizione tecnica» designa ogni regola, diversa da una norma tecnica, contenuta nelle PTU e relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione, alla sicurezza o a una procedura concernente il materiale ferroviario; e) «norma tecnica» designa una norma adottata su base volontaria da un organismo di normalizzazione internazionale riconosciuto secondo le procedure che gli sono proprie; f) «veicolo di trazione» designa un veicolo ferroviario munito di mezzo di trazione; g) «carro» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che e' destinato a trasportare merci.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 3
Articolo 3 Scopo §1 La convalida di norme tecniche relative al materiale ferroviario e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (PTU) applicabili al materiale ferroviario, hanno lo scopo di: a) facilitare la libera circolazione dei veicoli e la libera utilizzazione di altri materiali ferroviari in traffico internazionale; b) contribuire a garantire la sicurezza, l'affidabilita' e la disponibilita' in traffico internazionale; c) tener conto della protezione dell'ambiente e della sanita' pubblica. §2 Al momento della convalida di norme tecniche o dell'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (PTU), si tiene conto solo di quelle che sono state elaborate a livello internazionale . §3 Per quanto possibile: a) conviene garantire un'interoperabilita' dei sistemi e delle componenti tecniche necessarie in traffico internazionale; b) le norme tecniche e le prescrizioni tecniche uniformi sono imperniate sulle prestazioni; se del caso, esse comportano varianti.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 4
Articolo 4 Elaborazione di norme tecniche e PTU § 1 L'elaborazione di norme tecniche relative al materiale ferroviario e la normalizzazione dei prodotti e delle procedure industriali sono di competenza degli organismi di normalizzazione nazionali e internazionali riconosciuti. § 2 L'elaborazione di PTU sulla base di domande in conformita' all'articolo 6 e' di competenza della Commissione di esperti tecnici assistita da appositi gruppi di lavoro e dal Segretario generale.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 5
Articolo 5 Convalida di norme tecniche § 1 La decisione in merito alla convalida di una norma tecnica o di parti di essa spetta alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione. § 2 Una domanda di convalida di una norma tecnica puo' essere presentata da: a) ogni Stato parte; b) ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x) delle ATMF; c) ogni organismo di normalizzazione nazionale o internazionale che si occupa della normalizzazione nell'ambito ferroviario; si tiene conto dell'articolo 3 paragrafo 2; d) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di norme tecniche relative al materiale ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attivita'. § 3 I riferimenti alle norme tecniche convalidate sono pubblicati dal Segretario generale sul sito Internet dell'Organizzazione. Dopo la pubblicazione dei riferimenti, l'applicazione delle norme tecniche ne fa presumere la conformita' alle corrispondenti PTU. § 4 L'applicazione di norme tecniche convalidate avviene su base volontaria; tuttavia, una norma puo' essere resa obbligatoria, in tutto o in parte, attraverso disposizioni contenute in una PTU.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 6
Articolo 6 Adozione di PTU § 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica incombe alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione. § 2 Una domanda di adozione o di modifica di PTU secondo il paragrafo 1 puo' essere presentata da: a) ogni Stato parte; b) ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x) delle ATMF; c) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di PTU relative al materiale ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attivita'.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 7
Articolo 7 Forma delle domande Le domande di cui agli articoli 5 e 6 devono essere inviate al Segretario generale e indirizzate alla Commissione di esperti tecnici in una delle lingue di lavoro in conformita' all'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione. La Commissione di esperti tecnici puo' respingere una domanda qualora la ritenga incompleta, incoerente, non sufficientemente motivata o ingiustificata. La domanda deve essere corredata da una valutazione delle conseguenze sociali, economiche e ambientali.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 7a
Articolo 7a Valutazione delle conseguenze § 1 La Commissione di esperti tecnici adotta le sue decisioni dopo aver preso in considerazione le motivazioni e gli elementi giustificativi presentati dal richiedente. § 2 La valutazione indica l'impatto prevedibile per l'insieme degli Stati parti, dei gestori e degli altri attori interessati. Se la domanda ha un impatto su PTU diverse da quella a cui si riferisce direttamente, vanno prese in considerazione anche queste interfacce. § 3 Tutti gli organismi interessati partecipano alla valutazione fornendo a titolo gratuito i dati necessari, a condizione che questi non siano protetti dai diritti di proprieta' intellettuale.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 8
Articolo 8 Prescrizioni tecniche uniformi (PTU) § 1 Le PTU adottate sono pubblicate sul sito Internet dell'Organizzazione. § 2 Di regola, ogni sottosistema e' sottoposto a una PTU. Se del caso, un sottosistema puo' essere coperto da diverse PTU e una PTU puo' coprire diversi sottosistemi. § 2a Le PTU si applicano ai sottosistemi nuovi. Si applicano a un sottosistema esistente quando quest'ultimo e' rinnovato o ammodernato e conforme alla strategia di migrazione disciplinata al paragrafo 4 lettera f). § 3 Al termine della procedura di notifica di cui all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione e con almeno un mese di anticipo rispetto all'entrata in vigore, il Segretario generale pubblica sul sito Internet dell'Organizzazione quanto segue: a) la PTU adottata e notificata; b) la data di entrata in vigore; c) la lista degli Stati parti in cui si applica questa PTU; d) la lista aggiornata delle PTU e delle loro date di entrata in vigore. § 4 Nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo fissato all'articolo 3, le PTU che si riferiscono a sottosistemi devono almeno: a) indicare il campo di applicazione previsto (parte della rete o veicoli, sottosistema o parte di sottosistema); b) stabilire i requisiti essenziali di ogni sottosistema interessato e le sue interfacce con altri sottosistemi; c) definire le specifiche funzionali e tecniche che devono essere rispettate dal sottosistema e dalle sue interfacce con altri sottosistemi; ove necessario, queste specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema, ad esempio in conformita' alle categorie di tratte, punti nodali e/o veicoli; d) determinare gli elementi costruttivi o le componenti di interoperabilita' e le interfacce che devono essere oggetto di norme tecniche necessarie per realizzare l'interoperabilita' nel sistema ferroviario; e) precisare per ogni caso preso in considerazione le procedure da utilizzare per valutare la conformita' alle disposizioni delle PTU; queste procedure si basano sui moduli di valutazione definiti in una PTU generale di cui al paragrafo 8; f) indicare la strategia di attuazione delle PTU; in particolare, e' necessario specificare le tappe da superare per realizzare una transizione graduale dallo stato esistente a quello finale in cui la conformita' alle PTU sia la norma; ogni tappa comporta appropriate disposizioni transitorie; g) indicare per il personale interessato le qualifiche professionali nonche' le condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro richieste dalla gestione e dalla manutenzione del sottosistema interessato cosi' come dall'attuazione delle PTU. § 5 Ogni PTU deve essere elaborata sulla base di un esame di un sottosistema esistente e deve precisare uno o piu' sottosistemi come obiettivi da raggiungere progressivamente in un ragionevole arco di tempo. Di conseguenza, l'adozione graduale delle PTU e la conformita' con queste ultime consentono la realizzazione progressiva dell'interoperabilita' nel sistema ferroviario. § 6 Le PTU devono preservare in modo appropriato la compatibilita' del sistema ferroviario esistente in ciascuno Stato parte. Con questo obiettivo si puo' prevedere in ogni PTU una disposizione per «casi specifici» riguardante uno o piu' Stati parti nei settori delle reti e dei veicoli; particolare attenzione va accordata alla sagoma limite, allo scartamento o alla distanza tra i binari e ai veicoli provenienti da Paesi terzi o ivi diretti. Per ogni caso specifico, le PTU precisano le regole per l'attuazione degli elementi indicati nel paragrafo 4 lettere da c) fino a g). § 7 Gli aspetti tecnici considerati come requisiti essenziali e che non possono essere esplicitamente trattati in una PTU sono chiaramente identificati nella prescrizione come «punti aperti». § 8 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare delle PTU che non si riferiscono a sottosistemi, come le disposizioni generali, i requisiti essenziali o i moduli di valutazione. § 9 I testi delle PTU sono presentati in un formato a due colonne. I testi su pagina intera senza colonne sono identici ai testi corrispondenti delle specificazioni tecniche per l'interoperabilita' (STI) della Comunita' europea. Quando e' suddiviso in due colonne, il testo e' diverso per le PTU e per le STI corrispondenti o per le altre regolamentazioni della Comunita' europea. Il testo della PTU (disposizioni dell'OTIF) compare nella colonna di sinistra, mentre il testo della STI (Comunita' europea) compare nella colonna di destra. All'estrema destra e' riportato il riferimento della STI.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 8a
Articolo 8a Lacune nelle PTU § 1 La Commissione di esperti tecnici, quando apprende che una PTU adottata presenta errori o lacune o non soddisfa pienamente i requisiti essenziali, adotta misure appropriate, e segnatamente: a) decide se modificare la PTU interessata in conformita' agli articoli 6 e 8; ed b) esprime raccomandazioni riguardanti soluzioni provvisorie giustificate. § 2 Gli Stati parti, le organizzazioni regionali e gli organismi di valutazione sono tenuti a informare senza indugio il Segretario generale qualora constatino errori o lacune in una PTU.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 9
Articolo 9 Dichiarazioni §1 Ogni Stato parte puo', entro quattro mesi dalla data della notifica ad opera del Segretario generale della decisione della Commissione di esperti tecnici, depositare presso quest'ultima una dichiarazione motivata secondo la quale detto Stato non applichera', o applichera' solo parzialmente la norma tecnica convalidata o la prescrizione tecnica uniforme adottata per quanto concerne l'infrastruttura ferroviaria situata sul suo territorio ed il traffico su questa infrastruttura. §2 Gli Stati parti che hanno reso una dichiarazione in conformita' al § 1 non vengono presi in considerazione nel fissare il numero di Stati che devono formulare un'obiezione in conformita' all'articolo 35, § 4 della Convenzione, affinche' la decisione della Commissione di esperti tecnici non entri in vigore. §3 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il Segretario generale. Questa rinuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo all'informativa.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 10
Articolo 10 Abrogazione dell'Unita' Tecnica L'entrata in vigore, in tutti gli Stati parti della Convenzione internazionale sull'Unita' Tecnica delle Ferrovie firmata a Berna il 21 ottobre 1882 secondo il suo tenore del 1938, degli Allegati adottati dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 8, § 3 comporta l'abrogazione di detta Convenzione.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 11
Articolo 11 Prevalenza delle PTU § 1 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 6 paragrafo 1, le norme tecniche e le PTU prevalgono, nelle relazioni fra gli Stati parti, sulle disposizioni della Convenzione internazionale sull'Unita' Tecnica delle Ferrovie, firmata a Berna il 21 ottobre 1882, secondo il suo tenore del 1938. § 2 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 6 paragrafo 1, le presenti Regole uniformi nonche' le norme tecniche e le PTU prevalgono, fra gli Stati parti, sulle disposizioni tecniche: a) del Regolamento per l'impiego reciproco delle carrozze e bagagliai in traffico internazionale (RIC); b) del Regolamento per l'impiego reciproco dei carri in traffico internazionale (RIV).
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 12
Articolo 12 Requisiti tecnici nazionali § 1 Gli Stati parti provvedono a informare il Segretario generale in merito ai requisiti tecnici nazionali in vigore per i veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari. Il Segretario generale pubblica questi requisiti nella banca dati di cui all'articolo 13 delle Regole uniformi ATMF. Le informazioni sono fatte pervenire al Segretario generale entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore delle Regole uniformi modificate. Il requisito puo' restare in vigore in questa forma fino a quando esso o un analogo requisito e' posto in vigore attraverso l'adozione di prescrizioni conformi agli articoli di cui sopra. Lo Stato parte puo', in qualsiasi momento, revocare la disposizione temporanea notificandola al Segretario generale. § 2 Quando una PTU e' stata adottata o modificata, lo Stato parte provvede a informare il Segretario generale (fornendo i necessari elementi giustificativi) in merito ai requisiti tecnici nazionali menzionati al paragrafo 1, ai quali continuera' a conformarsi per garantire la compatibilita' tecnica tra i veicoli e la rete; questi requisiti includono le prescrizioni nazionali applicabili ai «punti aperti» nelle PTU e ai casi specifici debitamente identificati nella PTU. Le informazioni includono l'indicazione dei «punti aperti» e/o dei «casi specifici» nella PTU a cui si riferisce ciascun requisito tecnico nazionale. I requisiti tecnici nazionali mantengono la loro validita' unicamente se il Segretario generale riceve la notifica entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della prescrizione tecnica in oggetto o della sua modifica. § 3 Le informazioni devono riportare il testo integrale della disposizione tecnica nazionale redatto in una lingua ufficiale dello Stato parte, nonche' il titolo e una sintesi in una delle lingue ufficiali dell'OTIF.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 13
Articolo 13 Tabella d'equivalenza § 1 Allo scopo di ridurre al minimo le valutazioni e, di conseguenza, i costi dovuti alle domande di ammissione tecnica, i requisiti tecnici nazionali di cui all'articolo 12 sono classificati in conformita' all'elenco dei parametri e ai principi definiti nell'allegato alle presenti Regole uniformi. La classificazione e' effettuata sotto la responsabilita' della Commissione di esperti tecnici. Gli Stati parti e le organizzazioni regionali collaborano con la Commissione di esperti tecnici e con il Segretario generale all'esecuzione di questo compito. § 2 La Commissione di esperti tecnici puo' riesaminare l'allegato tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso il riconoscimento reciproco di veicoli negli Stati parti. § 3 La Commissione di esperti tecnici provvede alla stesura di un documento di riferimento contenente rinvii incrociati a tutti i requisiti tecnici nazionali notificati. Il documento di riferimento, che precisa anche le disposizioni pertinenti nelle PTU e nelle rispettive STI (art. 8 par. 9), e' pubblicato sul sito Internet dell'Organizzazione e aggiornato. § 4 Dopo aver tenuto debitamente conto dell'opinione degli Stati membri interessati e delle organizzazioni regionali coinvolte, la Commissione di esperti tecnici puo' decidere di dichiarare l'equivalenza in materia di sicurezza ferroviaria: a) tra i requisiti tecnici nazionali di diversi Stati parti; b) tra le disposizioni delle PTU e quelle corrispondenti delle STI; e c) tra i requisiti tecnici nazionali di uno o di piu' Stati parti e le disposizioni delle PTU e/o le disposizioni delle STI. L'equivalenza dichiarata e' indicata in una tabella di equivalenza nel documento di riferimento menzionato al paragrafo 3 di cui sopra.
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-Allegato
Allegato Parametri da verificare in relazione all'ammissione tecnica di veicoli non conformi alle PTU e classificazione dei requisiti tecnici nazionali 1. Elenco dei parametri 1.1 Documentazione generale Documentazione generale (descrizione di veicolo nuovo, rinnovato o ammodernato e utilizzazione prevista, informazioni su progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione, documentazione tecnica ecc.). 1.2 Strutture e parti meccaniche Integrita' meccanica e interfaccia tra veicoli (tra cui organi di trazione e repulsione, corridoi/passerelle), solidita' della struttura e dell'equipaggiamento del veicolo (ad es. sedili), portata di carico, sicurezza passiva (compresa la resistenza interna ed esterna alla collisione). 1.3 Interazione veicolo-binario e sagoma limite di carico dei veicoli Interfacce meccaniche con l'infrastruttura (tra cui comportamento statico e dinamico, distanze funzionali, scartamento, organi di rotolamento ecc.). 1.4 Dispositivo di frenaggio Elementi del dispositivo di frenaggio (ad es. dispositivo contro lo slittamento delle ruote, comando di frenatura e potenza di frenata in situazione di esercizio, di emergenza e di parcheggio). 1.5 Dispositivi destinati ai passeggeri Installazioni e ambienti per i passeggeri (finestre e porte a loro disposizione, dispositivi per le persone con mobilita' ridotta ecc.). 1.6 Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici Impatto dell'ambiente sul veicolo e del veicolo sull'ambiente (comprese le condizioni aerodinamiche e l'interfaccia del veicolo con la parte a terra del sistema ferroviario nonche' con l'ambiente esterno). 1.7 Dispositivo di avviso esterno, segnaletica, funzioni e requisiti in materia di integrita' del software Dispositivi di avviso esterni, segnaletica, funzioni e integrita' del software, ad esempio le funzioni in materia di sicurezza che incidono sul comportamento del treno, tra cui il bus di treno. 1.8 Sistemi di alimentazione in energia e sistemi di controllo a bordo Sistemi di propulsione, di alimentazione in energia e di controllo a bordo, nonche' interfaccia del veicolo con l'infrastruttura di alimentazione in energia e tutti gli aspetti della compatibilita' elettromagnetica. 1.9 Installazioni, interfacce e ambiente per il personale Installazioni di bordo, interfacce, condizioni di lavoro e ambiente per il personale (incluse le cabine di guida, l'interfaccia macchinista - macchina). 1.10 Sicurezza antincendio ed evacuazione 1.11 Manutenzione Installazioni a bordo e interfacce per la manutenzione. 1.12 Controllo, comando e segnalazione a bordo Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete e loro effetti sulla parte a terra del sistema ferroviario. 1.13 Requisiti operativi specifici Requisiti operativi specifici per i veicoli (inclusi esercizio in condizioni di degrado, riparazione/recupero del veicolo ecc.). 1.14 Dispositivi per le merci Requisiti e ambiente specifici per le merci (comprese le installazioni specifiche necessarie per le merci pericolose). Le spiegazioni e gli esempi sopra riportati in tondo sono forniti a titolo puramente indicativo e non costituiscono definizioni dei parametri. 2. Classificazione dei requisiti tecnici nazionali I requisiti tecnici nazionali relativi ai parametri elencati nella sezione 1 sono classificati nei tre gruppi indicati qui di seguito. Le prescrizioni e le restrizioni di natura strettamente locale non sono prese in considerazione; la loro verifica presuppone l'esecuzione di controlli, condotti di comune accordo dalle imprese ferroviarie e dai gestori d'infrastruttura. Gruppo A Il Gruppo A comprende: - le norme internazionali; - le prescrizioni nazionali considerate equivalenti, sul piano della sicurezza ferroviaria, alle prescrizioni nazionali di altri Stati membri; - le prescrizioni nazionali considerate equivalenti, sul piano della sicurezza ferroviaria, alle disposizioni delle PTU e/o delle STI. Gruppo B Il Gruppo B comprende tutte le prescrizioni che non rientrano nel campo di applicazione del Gruppo A o del Gruppo C o che non e' stato ancora possibile classificare in uno di questi gruppi. Gruppo C Il Gruppo C comprende le prescrizioni che sono associate alle caratteristiche dell'infrastruttura tecnica e sono strettamente necessarie per garantire un impiego sicuro e interoperabile sulla rete interessata (ad es. la sagoma utile).
Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale utilizzato-art. 1
Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale (ATMF - Appendice G alla Convenzione) Articolo 1 Campo d'applicazione Le presenti Regole uniformi stabiliscono la procedura in base alla quale i veicoli ferroviari sono ammessi a circolare, ed altri materiali ferroviari ad essere utilizzati in traffico internazionale.
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