LEGGE 21 novembre 2014, n. 174
Articolo 55 Reclami §1 I reclami relativi alla responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale puo' essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonche' al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. § 2 Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all'articolo 56, §§ 2 e 3. § 3 I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore puo' esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 56
Articolo 56 Trasportatori che possono essere citati in giudizio §1 L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori puo' essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 26, § 5. §2 Fatto salvo il § 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale e' avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria. §3 Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, quando il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto, questi puo' essere citato in giudizio in conformita' al § 2, anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo. §4 L'azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quello a favore del quale la somma e' stata riscossa. §5 L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ 2 e 4, se e' formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto. §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo puo' anch'esso essere perseguito in giudizio. §7 Quando il richiedente puo' scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria e' intentata contro uno di essi; cio' si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o piu' trasportatori ed un trasportatore sostituto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 57
Articolo 57 Foro competente § 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. Non possono essere adite altre giurisdizioni. § 2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi e' pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza e' stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione legale per lo stesso motivo potra' essere intentata fra le stesse parti, a meno che la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione e' stata intentata, non possa essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione e' intentata.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 58
Articolo 58 Estinzione dell'azione in caso di morte e di ferimento §1 Ogni azione dell'avente diritto, fondata sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui puo' essere presentato un reclamo secondo l'articolo 55, § 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale. § 2 L'azione tuttavia non si estingue se: a) nel termine previsto al § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55,. § 1; b) nel termine previsto al § 1, il trasportatore responsabile e' venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore; c) l'incidente non e' stato segnalato o e' stato segnalato in ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto; d) l'avente diritto prova che l'incidente e' dovuto a colpa del trasportatore .
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 59
Articolo 59 Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli § 1 L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore, originata dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna. § 2 L'azione tuttavia non si estingue : a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 1. la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all'articolo 54 prima del ritiro dei bagagli da parte dell'avente diritto; 2. la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 54 e' stata omessa solo per colpa del trasportatore; b) in caso di danno non apparente, constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo: 1. richieda la constatazione conformemente all'articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli, 2. fornisca inoltre la prova che il danno si e' verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna; c) in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56, § 3; d) qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno e' imputabile a colpa del trasportatore;
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 60
Articolo 60 Prescrizione §1 Le azioni di risarcimento danni, fondate sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, si prescrivono: a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente; b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purche' questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente. § 2 Le altre azioni originate dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare. § 3 La prescrizione prevista al §2 decorre per l'azione: a) d'indennita' per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22, § 3; b) d'indennita' per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la consegna e' stata effettuata; c) in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori; dal giorno di scadenza di validita' del titolo di trasporto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. § 4 In caso di reclamo scritto conformemente all'articolo 55 unitamente ai documenti giustificativi necessari, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo che rimane in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti sono a carico della parte che invoca tale fatto. Ulteriori reclami aventi lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. § 5 L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di un'eccezione. § 6 Peraltro la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 61
Articolo 61 Ripartizione del prezzo di trasporto § 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalita' di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori. § 2 L'articolo 6, § 3, l'articolo 16, § 3 e l'articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 62
Articolo 62 Diritto di regresso §1 Il trasportatore che ha pagato un'indennita' ai sensi delle presenti Regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni: a) il trasportatore che ha causato il danno ne e' il solo responsabile; b) se il danno e' stato causato da piu' trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non e' possibile distinguere, l'indennita' e' ripartita fra loro conformemente alla lettera c); c) se non puo' essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l'indennita' e' ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione e' fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori. §2 In caso d'insolvibilita' di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e che non ha pagato e' ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 63
Articolo 63 Procedura di regresso §1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo 62 non puo' essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, e' stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento. § 2 Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato. § 3 Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. § 4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, puo' investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. § 5 Quando l'azione deve essere intentata contro piu' trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso puo' scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4 quella dinanzi alla quale presentera' la sua azione di regresso. § 6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 64
Articolo 64 Accordi relativi al regresso I trasportatori sono liberi di concordare fra loro disposizioni in deroga agli articoli 61 e 62.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 1
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM - Appendice B alla Convenzione) Articolo primo Campo d'applicazione §1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due diversi Stati membri, cio' a prescindere dalla sede e dalla nazionalita' delle parti nel contratto di trasporto. §2 Le presenti Regole uniformi si applicano altresi' ai contratti di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due Stati diversi, di cui uno almeno e' Stato membro, e quando le parti del contratto concordano che il contratto e' sottoposto a tali Regole uniformi. §3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto transfrontaliero ferroviario un trasporto su strada o su una via navigabile interna nel traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi. §4 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna e' effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 § 1 della Convenzione. § 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni e' gestita da uno o piu' gestori d'infrastrutture dipendenti da uno solo di questi Stati. § 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di merci, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi puo', quando presenta una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applichera' tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: a) il luogo dell'assunzione in carico della merce o il luogo per la riconsegna nonche' l'itinerario previsti nel contratto di trasporto, siano situati sull'infrastruttura designata; o b) l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata prevista nel contratto di trasporto in quanto itinerario per un trasporto in transito. § 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il § 6, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data nella quale il depositario ne avvisa gli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 2
Articolo 2 Prescrizioni di diritto pubblico I trasporti a cui si applicano le presenti Regole uniformi, rimangono sottoposti alle prescrizioni di diritto pubblico, in particolare alle prescrizioni relative al trasporto delle merci pericolose, alle prescrizioni del diritto doganale ed a quelle relative alla protezione degli animali.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 3
Articolo 3 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a) «trasportatore » indica il trasportatore contrattuale con il quale lo speditore ha concluso il contratto di trasporto in virtu' di tali Regole uniformi, oppure un trasportatore successivo, il quale e' responsabile in base a questo contratto, b) « trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con lo speditore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario, c) « Condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro e che sono divenute, con la stipula del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo; d) « unita' di trasporto intermodale » indica i contenitori, le casse mobili, i semi-rimorchi o altre unita' di carico simili utilizzate nel trasporto intermodale.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 4
Articolo 4 Deroghe §1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedono deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate da una parte e dall'altra della frontiera, quando non vi sia un'altra stazione intermedia. §2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presenti Regole uniformi. §3 Gli accordi di cui ai §§ 1 e 2, come anche la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne informa gli Stati Membri e le imprese interessate.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 5
Articolo 5 Diritto cogente Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi e' nulla e priva di effetto. La nullita' di tali stipule non comporta la nullita' delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Cio' nonostante, un trasportatore puo' assumere una responsabilita' ed obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 6
Articolo 6 Contratto di trasporto §1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario. §2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da una lettera di vettura secondo un modello uniforme. Tuttavia l'assenza, l'irregolarita' o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi. §3 La lettera di vettura e' firmata dallo speditore e dal trasportatore. La firma puo' essere sostituita da un timbro, da un'indicazione della macchina contabile o in ogni altro modo appropriato. §4 Il trasportatore deve certificare sul duplicato della lettera di vettura, in modo appropriato, l'assunzione in carico della merce e deve consegnare il duplicato allo speditore. §5 La lettera di vettura non ha valore di un titolo di credito negoziabile. §6 Per ogni spedizione va compilata una lettera di vettura. Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, una stessa lettera di vettura puo' riguardare esclusivamente il carico di un solo vagone. §7 In caso di trasporto che attraversa il territorio doganale della Comunita' europea o il territorio sul quale e' applicata la procedura di transito comune, ciascuna spedizione deve essere accompagnata da una lettera di vettura che corrisponda ai requisiti dell'articolo 7. §8 Le associazioni internazionali dei trasportatori stabiliscono i modelli uniformi di lettera di vettura, di comune accordo con le associazioni internazionali della clientela e gli organismi competenti in materia doganale negli Stati membri, nonche' con ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica regionale avente competenza per la propria legislazione doganale. §9 La lettera di vettura, compreso il suo duplicato, puo' consistere in una forma di registrazione elettronica di dati che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati devono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, segnatamente per quanto concerne l'efficacia probatoria della lettera di vettura costituita di questi dati.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 7
Articolo 7 Tenore della lettera di vettura § 1 La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni: a) luogo e data della sua compilazione; b) nome ed indirizzo dello speditore; c) nome ed indirizzo del trasportatore che ha concluso il contratto di trasporto; d) nome ed indirizzo di colui al quale la merce e' effettivamente consegnata se non si tratta del trasportatore di cui alla lettera c); e) luogo e data dell'assunzione in carico della merce; f) luogo di consegna; g) nome ed indirizzo del destinatario; h) denominazione della natura della merce e delle modalita' d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prevista dal Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID); i) il numero di colli ed i segni e numeri particolari necessari per identificare le spedizioni in piccole partite; j) il numero del vagone, nel caso di trasporto per carri completi; k) il numero del veicolo ferroviario viaggiante sulle proprie ruote se e' consegnato al trasporto in quanto merce; l) inoltre, in caso di unita' di trasporto intermodale, la categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per la loro identificazione; m) la massa lorda della merce o la quantita' della merce espressa sotto altre forme; n) l'enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, allegati alla lettera di vettura o custoditi a disposizione del trasportatore presso un'autorita' debitamente designata o presso un organo designato nel contratto; o) le spese inerenti al trasporto (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che possono intervenire dalla stipula del contratto fino alla riconsegna ), nella misura in cui debbono essere pagate dal destinatario o ogni altra indicazione che le spese sono a carico del destinatario; p) l'indicazione che il trasporto e' sottoposto, nonostante ogni clausola contraria, alle presenti Regole uniformi. §2 Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni: a) in caso di trasporto ad opera di trasportatori successivi, il nome del trasportatore che deve consegnare la merce, quando questi abbia dato il proprio consenso all'iscrizione sulla lettera di vettura; b) le spese di cui lo speditore si fa carico; c) l'ammontare del rimborso da riscuotere al momento della riconsegna della merce; d) il valore dichiarato della merce e l'ammontare che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna; e) il termine concordato entro il quale il trasporto deve essere effettuato; f) l'itinerario concordato; g) una lista dei documenti non menzionati al § 1 lettera n) consegnati al trasportatore; h) le iscrizioni dello speditore concernenti il numero e la designazione dei sigilli che egli ha apposto sul vagone. §3 Le parti del contratto di trasporto possono riportare sulla lettera di vettura ogni altra indicazione che riterranno utile.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 8
Articolo 8 Responsabilita' per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura §1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa: a) dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o: b) dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID. § 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore. § 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all'articolo 7, § 1 , lettera p) il trasportatore e' responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 9
Articolo 9 Merci pericolose Se lo speditore ha omesso le iscrizioni prescritte dal RID, il trasportatore puo' in qualsiasi momento, a seconda delle circostanze, scaricare o distruggere la merce o renderla innocua senza che vi sia diritto ad indennizzo, a meno che non fosse a conoscenza del carattere pericoloso della merce al momento della sua assunzione in carico.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 10
Articolo 10 Pagamento delle spese §1 Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che intervengono dalla stipula del contratto fino alla riconsegna) sono pagate dallo speditore. §2 Se in virtu' di un accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese sono stabilite a carico del destinatario, ed il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura ne' ha fatto valere i propri diritti conformemente all'articolo 17, §3, ne' ha modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 18, lo speditore resta obbligato al pagamento delle spese.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 11
Articolo 11 Verifica §1 Il trasportatore ha diritto di verificare in ogni momento se le condizioni di trasporto sono state rispettate e se la spedizione corrisponde alle iscrizioni riportate sulla lettera di vettura dallo speditore. Quando la verifica riguarda il contenuto della spedizione, deve essere effettuata per quanto possibile in presenza dell'avente diritto; nel caso in cui non sia possibile, il trasportatore si avvale di due testimoni indipendenti, in mancanza di altre disposizioni previste nelle leggi e nelle prescrizioni dello Stato dove avviene la verifica. §2 Se la spedizione non corrisponde alle iscrizioni riportate sulla lettera di vettura o se le disposizioni relative al trasporto delle merci ammesse sotto condizione non sono state rispettate, il risultato della verifica deve essere annotato sul foglio della lettera di vettura che accompagna la merce e, se il trasportatore e' ancora in possesso del duplicato della lettera di vettura, anche su questo. In tal caso, le spese connesse alla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate immediatamente. §3 Quando lo speditore effettua il carico, ha diritto di esigere la verifica, da parte del trasportatore, dello stato della merce e del suo imballaggio, nonche' dell'esattezza delle dichiarazioni contenute nella lettera di vettura riguardo al numero di colli, alle loro marcature ed ai loro numeri, nonche' alla massa lorda o alla quantita' diversamente indicata. Il trasportatore e' obbligato a procedere alla verifica solo se ha i mezzi appropriati per farlo. Il trasportatore puo' reclamare il pagamento delle spese di verifica. Il risultato delle verifiche e' trascritto nella lettera di vettura.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 12
Articolo 12 Efficacia probatoria della lettera di vettura §1 La lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, della stipula e delle condizioni del contratto di trasporto e dell'assunzione in carico della merce da parte del trasportatore. §2 Quando il trasportatore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti al momento dell'assunzione in carico da parte del trasportatore, nonche' dell'esattezza delle dichiarazioni della lettera di vettura riguardanti il numero di colli, le loro marcature ed i loro numeri, nonche' la massa lorda o la quantita' diversamente indicata. §3 Quando lo speditore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti e dell'esattezza delle dichiarazioni di cui al § 2, unicamente nel caso in cui il trasportatore abbia verificato tali dichiarazioni e ne abbia riportato il risultato concordante della sua verifica sulla lettera di vettura. §4 Tuttavia la lettera di vettura non fa fede quando comporta una riserva motivata. Una riserva puo' essere motivata segnatamente dal fatto che il trasportatore non ha mezzi appropriati per controllare se la spedizione corrisponde effettivamente alle iscrizioni riportate nella lettera di vettura.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 13
Articolo 13 Carico e scarico della merce §1 Lo speditore ed il trasportatore stabiliscono di comune accordo a chi incombe il carico e lo scarico della merce. In mancanza di tale accordo, per i colli il carico e lo scarico incombono al trasportatore, mentre per i carri completi il carico incombe allo speditore e lo scarico, dopo la riconsegna, al destinatario. §2 Lo speditore e' responsabile di tutte le conseguenze di un carico difettoso da esso effettuato e deve evidentemente porre riparo al danno di conseguenza subito dal trasportatore. La prova del carico difettoso incombe al trasportatore.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 14
Articolo 14 Imballaggio Lo speditore e' responsabile nei confronti del trasportatore di tutti i danni e le spese dovute all'assenza o a stato difettoso dell'imballaggio della merce a meno che il trasportatore, in caso stato difettoso evidente o comunque a lui noto al momento dell'assunzione in carico, non abbia espresso delle riserve a tale riguardo.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 15
Articolo 15 Espletamento di adempimenti amministrativi §1 In vista dell'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative, prima della consegna della merce lo speditore deve allegare alla lettera di vettura o porre a disposizione del trasportatore i documenti necessari, e fornirgli tutte le informazioni richieste. § 2 Il trasportatore non e' tenuto a controllare se questi documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Lo speditore e' responsabile nei confronti del trasportatore per tutti i danni eventualmente risultanti dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarita' di questi documenti ed informazioni, salvo in caso di colpa del trasportatore. § 3 Il trasportatore e' responsabile delle conseguenze della perdita o dell'uso irregolare dei documenti menzionati nella lettera di vettura o che l'accompagnano, o che gli sono stati affidati, a meno che la perdita o il danno causato dall'utilizzazione irregolare di questi documenti siano stati causati da circostanze che il trasportatore non poteva evitare, o alle cui conseguenze non era in grado di ovviare. In ogni caso l'eventuale indennita' non dovra' superare quella prevista in caso di perdita della merce. § 4 Lo speditore, mediante un'iscrizione riportata nella lettera di vettura, o il destinatario che impartisce un ordine in conformita' all'articolo 18, § 3 puo' chiedere: a) di assistere all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative, o di farsi rappresentare da un mandatario, per fornire tutte le informazioni e formulare ogni osservazione utile; b) di espletare egli stesso gli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative o di farli espletare da un mandatario, purche' cio' sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati; c) di procedere al pagamento dei diritti doganali e di altre spese, quando egli stesso o il suo mandatario assista all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative o vi provveda, purche' cio' sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati. In questi casi, ne' lo speditore ne' il destinatario avente diritto di disporre, ne' il loro mandatario possono prendere possesso della merce. § 5 Se, per l'adempimento delle formalita' richieste dalle dogane o da altre autorita' amministrative, lo speditore ha designato un luogo dove le norme in vigore non consentono di espletare tali adempimenti, o se ha stabilito per tali adempimenti un diverso modo di procedere che non puo' essere attuato, il trasportatore agisce nel modo che sembra piu' favorevole agli interessi dell'avente diritto ed informa lo speditore dei provvedimenti presi. § 6 Se lo speditore si e' assunto l'onere di pagare i diritti doganali, il trasportatore puo' espletare gli adempimenti doganali a sua scelta, sia strada facendo, sia nel luogo di destinazione. §7 Tuttavia il trasportatore puo' procedere in conformita' al paragrafo 5 se nel luogo di destinazione il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura nel termine previsto dalle norme in vigore. § 8 Lo speditore deve conformarsi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative riguardo all'imballaggio ed alla copertura delle merci con teloni impermeabili. . Se lo speditore non ha imballato o ricoperto le merci con teloni conformemente a queste norme, puo' provvedervi il trasportatore; le spese che ne risultano gravano sulla merce.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 16
Articolo 16 Termini di resa § 1 Lo speditore ed il trasportatore si accordano sul termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non puo' essere superiore a quello risultante dai §§ da 2 a 4. § 2 Fatti salvi i §§ 3 e 4, i termini massimi di consegna sono i seguenti: a) per i carri completi: - termine di spedizione 12 ore - termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 km 24 ore; b) per le spedizioni in piccole partite: - termine di spedizione 24 ore - termine di trasporto, per frazione - indivisibile di 200 km 24 ore Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in difetto, all'itinerario piu' breve possibile. § 3 Il trasportatore puo' stabilire termini di resa supplementari di una determinata durata nei seguenti casi: a) spedizioni inoltrate: - su linee aventi un diverso scartamento di binari; - sul mare o su una via di navigazione interna, - su strada se non esiste un collegamento ferroviario; b) circostanze eccezionali che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficolta' anomale di gestione. La durata dei termini supplementari deve figurare nelle Condizioni generali di trasporto. § 4 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l'assunzione in carico della merce; e' prorogato per l'eventuale durata del soggiorno, non dovuta a colpa del trasportatore. Il termine di consegna e' sospeso le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 17
Articolo 17 Riconsegna §1 Il trasportatore deve riconsegnare la lettera di vettura e la merce al destinatario nel luogo di consegna previsto, dietro ricevuta e pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto. §2 Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna: a) la consegna della merce alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovino sotto la custodia del trasportatore; b) il deposito della merce in magazzino presso il trasportatore, o il suo deposito presso un commissionario-speditore o in un deposito pubblico. §3 Dopo l'arrivo della merce nel luogo di consegna, il destinatario puo' chiedere al trasportatore di consegnargli la lettera di vettura e la merce. Se e' accertata la perdita della merce o se la merce, alla scadenza del termine previsto all'articolo 1, non e' pervenuta, il destinatario puo' far valere in proprio, contro il trasportatore, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto. §4 L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura ed il pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto, finche' non si sia provveduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto. §5 Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo della riconsegna. §6 Se la merce e' stata consegnata senza riscuotere preliminarmente un rimborso gravante sulla merce, il trasportatore e' tenuto ad indennizzare lo speditore fino a concorrenza dell'ammontare del rimborso, salvo azione di regresso contro il destinatario.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 18
Articolo 18 Diritto di disporre della merce §1 Lo speditore ha diritto di disporre della merce e di modificare per mezzo di ordini successivi, il contratto di trasporto. In particolare, puo' chiedere al trasportatore: a) di interrompere il trasporto della merce; b) di rinviare la riconsegna della merce; c) di riconsegnare la merce ad un destinatario diverso da quello iscritto nella lettera di vettura; d) di riconsegnare la merce in un luogo diverso da quello iscritto nella lettera di vettura. §2 Il diritto dello speditore di modificare il contratto di trasporto, anche se e' in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario: a) ha ritirato la lettera di vettura; b) ha accettato la merce; c) ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 17, § 3; d) e' autorizzato, conformemente al § 3, ad impartire ordini; a partire da questo momento, il trasportatore deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del destinatario. §3 Il diritto di modificare il contratto di trasporto spetta al destinatario non appena la lettera di vettura e' compilata, salvo se diversamente stabilito in questa lettera dallo speditore. §4 Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto, si estingue quando: a) ha ritirato la lettera di vettura; b) ha accettato la merce; c) ha fatto valere i suoi diritti in conformita' all'articolo 17, § 3; d) ha prescritto, conformemente al § 5, di consegnare la merce a terzi, e quando questi ultimi hanno fatto valere i loro diritti conformemente all'articolo 17, §3. §5 Se il destinatario ha prescritto di consegnare la merce a terzi, questi non sono autorizzati a modificare il contratto di trasporto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 19
Articolo 19 Esercizio del diritto di disposizione §1 Quando lo speditore o, nel caso dell'articolo 18, § 3, il destinatario intende modificare per mezzo di ordini ulteriori il contratto di trasporto, deve presentare al trasportatore il duplicato della lettera di vettura sulla quale devono essere trascritte le modifiche. §2 Lo speditore, o nel caso dell'articolo 18, § 3, il destinatario, deve indennizzare il trasportatore delle spese e del pregiudizio comportato dall'esecuzione di ulteriori modifiche. §3 L'esecuzione di ulteriori modifiche deve essere possibile, lecita e ragionevolmente esigibile nel momento in cui gli ordini pervengono a colui il quale deve eseguirli, e in particolare non deve ne' intralciare il normale esercizio dell'impresa del trasportatore, ne' arrecare pregiudizio agli speditori o ai destinatari di altre spedizioni. §4 Le ulteriori modifiche non devono avere come effetto di dividere la spedizione. §5 Se, in ragione delle condizioni previste al § 3, il trasportatore non puo' eseguire gli ordini che riceve, deve avvisarne immediatamente colui il quale emana gli ordini. §6 In caso di colpa del trasportatore, quest'ultimo e' responsabile delle conseguenze dell'inadempimento o dell'esecuzione difettosa di un'ulteriore modifica. Tuttavia, l'eventuale indennita' non supera quella prevista in caso di perdita della merce. §7 Il trasportatore che da' seguito alle ulteriori modifiche richieste dallo speditore, senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, e' responsabile del danno che ne deriva al destinatario se il duplicato della lettera di vettura e' stato trasmesso a quest'ultimo. Tuttavia, l'eventuale indennita' non supera quella prevista in caso di perdita della merce.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 20
Articolo 20 Impedimenti al trasporto §1 In caso d'impedimento al trasporto il trasportatore decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse dell'avente diritto, chiedere istruzioni a quest'ultimo, fornendogli tutte le informazioni utili di cui dispone. §2 Se la continuazione del trasporto non e' possibile, il trasportatore chiede istruzioni alla persona che ha diritto di disporre della merce. Se il trasportatore non puo' ottenere istruzioni in tempo utile, deve prendere le misure che a lui sembrano le piu' favorevoli agli interessi della persona che ha diritto di disporre della merce.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 21
Articolo 21 Impedimenti alla riconsegna §1 In caso d'impedimento alla riconsegna, il trasportatore deve avvisare senza indugio lo speditore e chiedergli istruzioni salvo che, con una indicazione sulla lettera di vettura, lo speditore non abbia chiesto che la merce gli sia rinviata d'ufficio se interviene un impedimento alla riconsegna. §2 Quando l'impedimento alla riconsegna cessa prima che le istruzioni dello speditore siano pervenute al trasportatore, la merce e' consegnata al destinatario. Lo speditore deve esserne avvisato senza indugio. §3 Se il destinatario rifiuta la merce , lo speditore ha diritto di dare istruzioni anche se non puo' esibire il duplicato della lettera di vettura. §4 Se l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto in conformita' all'articolo 18, §§ da 3 a 5, il trasportatore deve avvisare il destinatario.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 22
Articolo 22 Conseguenze degli impedimenti al trasporto ed alla riconsegna §1 Il trasportatore ha diritto al rimborso delle spese causategli: a) dalla sua richiesta d'istruzioni, b) dall'esecuzione delle istruzioni ricevute, c) dal fatto che le istruzioni richieste non gli sono pervenute, o non in tempo utile, d) dal fatto che ha preso una decisione conformemente all'articolo 20, §1 senza aver richiesto istruzioni, a meno che tali spese non siano la conseguenza di un suo errore. In particolare, puo' riscuotere il prezzo di trasporto applicabile sull'itinerario intrapreso e disporre dei termini corrispondenti a quest'ultimo. §2 Nei casi di cui all'articolo 20, § 2 ed all'articolo 21, § 1, il trasportatore puo' scaricare immediatamente la merce a spese dell'avente diritto. Dopo questo scarico il trasporto si considera terminato. Il trasportatore assume quindi la custodia della merce per conto dell'avente diritto. Puo' tuttavia affidare la merce a terzi ed in questo caso la sua sola responsabilita' sara' quella della scelta sensata di tali terzi. La merce rimane gravata dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e di tutte le altre spese. §3 Il trasportatore puo' far procedere alla vendita della merce senza attendere istruzioni dall'avente diritto quando la natura deperibile o le condizioni della merce lo giustifichino, o quando le spese di custodia siano sproporzionate rispetto al valore della merce. Negli altri casi puo' ugualmente far procedere alla vendita, qualora, entro un termine ragionevole, non abbia ricevuto dall'avente diritto istruzioni contrarie, di cui l'esecuzione possa equamente essere richiesta. § 4 Se la merce e' stata venduta, i proventi della vendita, detratte le spese gravanti sulla merce, devono essere messi a disposizione dell'avente diritto. Se i proventi sono inferiori a queste spese, lo speditore deve pagare la differenza. § 5 Il modo di procedere in caso di vendita e' determinato dalle leggi e dalle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova la merce o dalle usanze del luogo. § 6 Se in caso d'impedimento al trasporto o alla riconsegna, lo speditore non da' istruzioni in tempo utile e se l'impedimento al trasporto o alla riconsegna non puo' essere eliminato in base ai §§ 2 e 3, il trasportatore puo' rinviare la merce allo speditore oppure, se giustificato, distruggerla a spese di quest'ultimo.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 23
Articolo 23 Fondamento della responsabilita' §1 Il trasportatore e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria della merce sopraggiunte a partire dall'assunzione in carico della merce fino alla riconsegna, nonche' del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata. §2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' nella misura in cui la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa siano stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, sfrido di trasporto, ecc.) o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare. § 3 Il trasportatore e' esonerato da questa responsabilita' nella misura in cui la perdita o l'avaria derivano da particolari rischi inerenti ad uno o piu' dei seguenti fatti : a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle Condizioni generali di trasporto, o quando cio' sia stato espressamente concordato ed iscritto nella lettera di vettura; fatti salvi i danni subiti dalle merci a causa d'influenze atmosferiche, le merci caricate in unita' di trasporto intermodale ed in veicoli stradali chiusi trasportati da carri non sono considerate come trasportate in carro scoperto; se lo speditore utilizza dei teloni nel trasporto delle merci in carro scoperto, il trasportatore assume la stessa responsabilita' di quella che gli incombe per il trasporto in carri scoperti non telonati, anche se si tratta di merci che, secondo le Condizioni generali di trasporto, non sono trasportate in carri scoperti; b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette, per la loro natura, a perdite o avarie, se non sono state imballate o se sono state imballate inadeguatamente; c) carico delle merci ad opera dello speditore, o scarico ad opera del destinatario; d) natura di alcune merci soggette per cause inerenti a tale natura, alla perdita totale o parziale o all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione; e) designazione o numerazione irregolare, inesatta o incompleta di colli; f) trasporto di animali vivi; g) trasporto che , in virtu' delle disposizioni applicabili, o di accordi fra lo speditore ed il trasportatore e indicate nella lettera di vettura, deve essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria derivano da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 24
Articolo 24 Responsabilita' in caso di trasporto di veicoli ferroviari a titolo di merce §1 Nel caso di trasporto di veicoli ferroviari che viaggiano sulle proprie ruote e che sono consegnati al trasporto a titolo di merce, il trasportatore risponde del danno derivante dalla perdita o avaria del veicolo, o delle sue parti, verificatasi dal momento dell'assunzione in carico fino alla riconsegna, nonche' del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, a meno che non provi che il danno non derivi da una sua colpa. §2 Il trasportatore non risponde del danno derivante dalla perdita degli accessori che non sono iscritti sui due lati del veicolo o menzionati sull'inventario che li accompagna.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 25
Articolo 25 Onere della prova §1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all'articolo 23 §2, incombe al trasportatore. §2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari di cui all'articolo 23, § 3, si presume che tale danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia il diritto di provare che il danno non e' stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi. §3 La presunzione secondo il §2 non e' applicabile nel caso previsto all'articolo 23, § 3, lettera a), quando la perdita e' di eccezionale importanza o se vi e' perdita di colli.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 26
Articolo 26 Trasportatori successivi Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico e' effettuato da piu' trasportatori successivi, ciascun trasportatore che prende in carico la merce con la lettera di vettura partecipa al contratto di trasporto in conformita' alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne derivano . In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 27
Articolo 27 Trasportatore sostituto §1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore sostituto, che sia o meno nell'esercizio di una facolta' che gli e' stata riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile della totalita' del trasporto. §2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilita' del trasportatore si applicano altresi' alla responsabilita' del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 36 e 41 si applicano quando un'azione legale e' intentata contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto. §3 Ogni particolare accordo con il quale il trasportatore assume obblighi che non gli incombono ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, e' priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non la abbia accettata espressamente e per iscritto. Sia che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno tale particolare accordo, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che risultano dal detto particolare accordo. §4 Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilita' e' solidale. §5 L'ammontare totale dell'indennita' dovuta dal trasportatore, dal trasportatore sostituto nonche' dai loro agenti e dalle altre persone di cui si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi. §6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di azioni di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 28
Articolo 28 Presunzione di danno in caso di rispedizione §1 Quando una spedizione effettuata conformemente alle presenti Regole uniformi e' stata oggetto di una rispedizione soggetta a tali Regole ed una parziale perdita o un'avaria e' constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia verificata durante l'esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto se la spedizione e' rimasta sotto custodia del trasportatore ed e' stata rispedita nelle stesse condizioni in cui si trovava all'arrivo nel luogo di rispedizione. §2 Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle presenti Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta fra il primo luogo mittente e l'ultimo luogo di destinazione. §3 Tale presunzione e' inoltre applicabile se il contratto di trasporto in vigore prima della rispedizione e' sottoposto ad una convenzione sul trasporto internazionale ferroviario diretto di merci, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi e se questa convenzione contiene una stessa presunzione di diritto a favore delle spedizioni effettuate in conformita' a queste Regole uniformi.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 29
Articolo 29 Presunzione di perdita della merce §1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare che la merce come perduta quando questa non sia stata consegnata o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa. §2 L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita' per la merce perduta, puo' chiedere per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce sia ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennita'. Il trasportatore da' atto per iscritto di tale richiesta. §3 Nel termine dei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui al §2, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli venga riconsegnata dietro pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e previa restituzione dell'indennita' ricevuta, detratte, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennita'. In ogni caso l'avente diritto conserva il suo diritto all'indennita' per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 33 e 35. §4 In mancanza sia della domanda di cui al § 2, sia di istruzioni date nel termine previsto al §3, oppure se la merce e' ritrovata dopo piu' di un anno dal pagamento dell'indennita', il trasportatore ne dispone in conformita' alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo in cui si trova la merce .
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 30
Articolo 30 Indennita' in caso di perdita §1 In caso di perdita totale o parziale della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, un'indennita' calcolata in base al corso della Borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualita', nel giorno e nel luogo in cui la merce e' stata presa in carico. §2 L'indennita' non supera le 17 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda. §3 In caso di perdita di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dell'unita' di trasporto intermodale o di loro parti nel giorno e luogo della perdita. Qualora sia impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennita' e' limitata al valore usuale nel giorno e luogo dell'assunzione in carico. § 4 Il trasportatore deve inoltre restituire il prezzo del trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta, ad eccezione dei diritti commerciali relativi a merci che circolano in sospensione di tali diritti.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 31
Articolo 31 Responsabilita' in caso di sfrido di trasporto §1 Per quanto concerne le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente uno sfrido per il solo fatto del trasporto, il trasportatore risponde solo della parte di sfrido che supera, qualunque sia il percorso effettuato, le seguenti tolleranze: a) due per cento della massa per merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido. b) uno per cento della massa per le merci secche. §2 La limitazione di responsabilita' di cui al § 1 non puo' essere invocata quando sia provato, date le circostanze di fatto, che la perdita non derivi da cause che giustificano la tolleranza. §3 Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, lo sfrido e' calcolato per ciascun collo quando la sua massa alla partenza sia indicata separatamente sulla lettera di vettura o possa essere accertata in altro modo. §4 In caso di perdita totale della merce o in caso di perdita di colli, non si effettua alcuna deduzione derivante dallo sfrido di trasporto per il calcolo dell'indennita'. §5 Il presente articolo non deroga agli articoli 23 e 25.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 32
Articolo 32 Indennita' in caso di avaria §1 In caso di avaria della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento danni, un'indennita' equivalente al deprezzamento della merce. Il suo ammontare e' calcolato applicando al valore della merce determinato in conformita' all'articolo 30, la percentuale di deprezzamento accertata nel luogo di destinazione. §2 L'indennita' non supera: a) l'importo che avrebbe avuto in caso di perdita totale, se la totalita' della spedizione fosse deprezzata dall'avaria; b) l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte deprezzata, se una sola parte della spedizione fosse deprezzata dall'avaria. §3 In caso di avaria di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al costo del ripristino. L'indennita' non supera l'importo dovuto in caso di perdita. §4 Il trasportatore deve inoltre restituire, nella proporzione determinata al § 1, le spese previste all'articolo 30, § 4.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 33
Articolo 33 Indennita' in caso di superamento del termine di resa §1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, risulta dal superamento del termine di resa, il trasportatore deve pagare un'indennita' che non superi il quadruplo del prezzo di trasporto. §2 In caso di perdita totale della merce, l'indennita' prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'articolo 30. §3 In caso di perdita parziale della merce, l'indennita' prevista al § 1 non deve superare il quadruplo del prezzo di trasporto della parte non persa della spedizione. §4 In caso di avaria della merce, non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennita' prevista al §1 non si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 32. §5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' di cui al §1 con quelle previste agli articoli 30 e 32 non da' luogo al pagamento di un'indennita' superiore a quella dovuta in caso di perdita totale della merce. §6 Se, in conformita' all'articolo 16, §1, il termine di resa e' fissato mediante accordo, quest'ultimo puo' prevedere modalita' d'indennizzo diverse da quelle previste al § 1. Se in questo caso vengono superati i termini di resa di cui all'articolo 16, §§ da 2 a 4, l'avente diritto puo' chiedere o l'indennita' prevista dal succitato accordo, o quella prevista ai §§ da 1 a 5.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 34
Articolo 34 Indennita' in caso di dichiarazione di valore Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore dichiari nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite previsto all'articolo 30, § 2. In questo caso l'ammontare dichiarato si sostituisce a detto limite.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 35
Articolo 35 Indennita' in caso di interesse alla riconsegna Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, puo' essere richiesto, oltre alle indennita' previste agli articoli 30,32 e 33 il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 36
Articolo 36 Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita' I limiti di responsabilita' previsti all'articolo 15 § 3, all'articolo 19, §§ 6 e 7 ed agli articoli 30, da 32 a 35, non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 37
Articolo 37 Conversione ed interessi §1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennita'. §2 L'avente diritto puo' chiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 43, se non vi e' stato reclamo, a partire dal giorno dell'azione in giudizio. §3 Se l'avente diritto non consegna al trasportatore, entro il termine congruo da questi opportunamente fissato, i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva del reclamo, gli interessi non decorrono fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva di tali documenti.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 38
Articolo 38 Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo §1 Nei trasporti ferroviari-marittimi effettuati sulle linee marittime di cui all'articolo 24, §1 della Convenzione, ciascuno Stato membro puo', chiedendo che sia riportata opportuna indicazione nella lista delle linee sottoposte alle presenti Regole uniformi, aggiungere a quelle previste all'articolo 23 l'insieme delle seguenti cause d'esonero: a) incendio, a condizione che il trasportatore provi che non e' stato causato da suo fatto o colpa, da atti del capitano, dei marinai, del pilota, o dei suoi addetti; b) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare; c) carico della merce sul ponte della nave, a condizione che sia stata caricata sul ponte con il consenso dello speditore, dato nella lettera di vettura, e che la merce non sia su carro; d) pericoli, rischi o incidenti di mare o di altre acque navigabili. §2 Il trasportatore puo' avvalersi delle cause d'esonero di cui al § 1 solo se fornisce la prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa e' sopraggiunto sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino al suo scarico dalla nave. §3 Se il trasportatore si avvale delle cause d'esonero di cui al § 1, rimane tuttavia responsabile se l'avente diritto prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del trasportatore, del capitano, dei marinai, del pilota o degli incaricati del trasportatore. §4 Quando sullo stesso percorso marittimo sono in servizio piu' imprese iscritte nella lista delle linee conformemente all'articolo 24, §1 della Convenzione, il regime di responsabilita' applicato a questo percorso e' lo stesso per tutte queste imprese. Inoltre, quando queste imprese vengono iscritte nella lista, a richiesta di vari Stati membri, l'adozione di tale regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo fra tali Stati. § 5 Le misure adottate in conformita' dei §§ 1 e 4 sono comunicate al Segretario generale. Esse entrano in vigore al piu' presto alla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui il Segretario generale le notifica agli altri Stati membri. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 39
Articolo 39 Responsabilita' in caso d'incidente nucleare Il trasportatore e' esonerato dalla responsabilita' che gli incombe in virtu' delle presenti Regole uniformi quando il danno e' causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o un'altra persona che lo sostituisce e' responsabile di questo danno.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 40
Articolo 40 Persone di cui risponde il trasportatore Il trasportatore e' responsabile dei suoi agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto e' effettuato, sono considerate come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 41
Articolo 41 Altre azioni §1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione relativa alle responsabilita', a qualsiasi titolo svolta, puo' essere esercitata contro il trasportatore solo alle condizioni e nei limiti, di queste Regole uniformi. §2 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 40.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 42
Articolo 42 Processo verbale di accertamento §1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria, o l'avente diritto ne denuncia l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio, se possibile in presenza dell' avente diritto, un processo verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, per quanto possibile, l'entita' del danno, la sua causa e il momento in cui e' avvenuto. §2 Una copia del processo verbale di accertamento deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. §3 Se l'avente diritto non accetta le constatazioni del processo verbale, puo' chiedere che lo stato e la massa della merce, nonche' la causa e l'ammontare del danno siano accertati da un esperto nominato dalle parti nel contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle disposizioni dello Stato dove l'accertamento ha luogo.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 43
Articolo 43 Reclami §1 I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale puo' essere intentata l'azione giudiziaria. §2 Il diritto di sporgere reclamo spetta alle persone che hanno diritto di citare in giudizio il trasportatore. §3 Lo speditore, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza deve esibire l'autorizzazione del destinatario, o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. §4 Il destinatario, per presentare un reclamo, deve produrre la lettera di vettura se quest'ultima gli e' stata consegnata, §5 La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente rese conformi, se il trasportatore lo richiede. §6 All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore puo' esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino di rimborso, per annotarvi l'avvenuta liquidazione.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 44
Articolo 44 Persone che possono citare in giudizio il trasportatore § 1 Fatti salvi i §§ 3 e 4, le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto spettano: a) allo speditore fino al momento in cui il destinatario abbia: 1. ritirato la lettera di vettura 2. accettato la merce oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu' dell'articolo 17 o dell'articolo 18, § 3; b) al destinatario a decorrere dal momento in cui abbia: 1. ritirato la lettera di vettura 2. accettato la merce oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu' dell'articolo 17 o dell'articolo 18, § 3. §2 Il diritto del destinatario di esercitare un'azione giudiziaria si estingue non appena la persona designata dal destinatario secondo l'articolo 18, § 5, ha ritirato la lettera di vettura, accettato la merce o fatto valere i diritti che gli spettano in forza dell'articolo 17, § 3. §3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata ai sensi del contratto di trasporto spetta solo a chi ha effettuato il pagamento. §4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi spetta unicamente allo speditore. §5 Per esercitare l'azione giudiziaria, lo speditore deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, deve produrre l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. Ove necessario, lo speditore deve provare l'assenza o la perdita della lettera di vettura. §6 Il destinatario, per esercitare l'azione giudiziaria, deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata recapitata.
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 45
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