LEGGE 21 novembre 2014, n. 174

Type Legge
Publication 2014-11-21
Ultimo aggiornamento 2015-04-02
State In force
Source Normattiva
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Articolo 35 Decisioni delle Commissioni § 1 Le modifiche della Convenzione decise dalle Commissioni sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri. § 2 Le modifiche della Convenzione stessa, decise dalla Commissione di revisione, entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica. In caso di obiezione di un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Se uno Stato membro formula un'obiezione contro una decisione della Commissione di revisione nel termine di quattro mesi e denuncia la Convenzione, la denuncia ha effetto alla data prevista per l'entrata in vigore di detta decisione. § 3 Le modifiche delle Appendici alla Convenzione, decise dalla Commissione di revisione, entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Le modifiche decise dalla Commissione di esperti del RID o dalla Commissione di esperti tecnici entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. § 4 Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica di cui al § 3. In caso di obiezione espressa da un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Per gli Stati membri che hanno espresso un'obiezione contro una decisione nei termini stabiliti, l'applicazione dell'Appendice in oggetto e' integralmente sospesa per quanto riguarda il traffico con e tra gli Stati membri, a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto. Tuttavia, in caso di obiezione contro la convalida di una norma tecnica o l'adozione di una prescrizione tecnica uniforme, solamente queste ultime sono sospese per quanto concerne il traffico con e tra gli Stati membri a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto ; lo stesso si applica in caso di obiezione parziale. § 5 Il Segretario generale informa gli Stati membri circa le sospensioni di cui al § 4; le sospensioni sono revocate allo scadere di un mese dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri il ritiro dell'obiezione. § 6 Per determinare il numero di obiezioni previste ai §§ 2 e 4, non sono considerati gli Stati membri i quali: a) non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4); b) non sono membri della Commissione interessata (articolo 16, § 1, seconda frase); c) abbiano reso una dichiarazione in conformita' all'articolo 9, § 1 delle Regole uniformi APTU.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 36

Articolo 36 Depositario § 1 Il Segretario generale e' depositario della presente Convenzione. Le sue funzioni in quanto depositario sono quelle enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati. § 2 Al sorgere di una divergenza fra uno Stato membro ed il depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o lo Stato membro interessato deve portare la questione all'attenzione degli altri Stati membri, o, se del caso, alla decisione del Comitato amministrativo.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 37

Articolo 37 Adesione alla Convenzione § 1 L'adesione alla Convenzione e' aperta a ciascuno Stato nel cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria. § 2 Lo Stato che desidera aderire alla Convenzione ne fa domanda al depositario. Il depositario la comunica agli Stati membri. § 3 La domanda e' ammessa a pieno titolo tre mesi dopo la comunicazione di cui al § 2, salvo opposizione formulata presso il depositario da cinque Stati membri. Il depositario ne da' avviso senza indugio allo Stato richiedente nonche' agli Stati membri. L'adesione ha effetto il primo giorno del terzo mese successivo a tale avviso. § 4 In caso di opposizione di almeno cinque Stati membri nel termine previsto al § 3, la richiesta di adesione e' sottoposta all'Assemblea generale che decide al riguardo. § 5 Subordinatamente all'articolo 42, ogni adesione alla Convenzione riguarda esclusivamente la Convenzione nella sua versione in vigore nel momento in cui l'adesione ha effetto.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 38

Articolo 38 Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica § 1 L'adesione alla Convenzione e' aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica aventi competenza ad adottare la propria legislazione, obbligatoria per i propri membri, nelle materie coperte da detta Convenzione e di cui uno o piu' Stati membri siano membri. Le condizioni per tale adesione sono definite in un accordo stipulato fra l'Organizzazione e l'organizzazione regionale. § 2 L'organizzazione regionale puo' esercitare i diritti di cui dispongono i suoi membri in virtu' della Convenzione, nella misura in cui riguardano materie di propria competenza. Cio' si applica anche per gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtu' della Convenzione, a prescindere dagli obblighi finanziari di cui all'articolo 26. § 3 In previsione dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione previsto all'articolo 35, §§ 2 e 4, l'organizzazione regionale dispone di un numero di voti pari a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'Organizzazione. Questi ultimi possono esercitare i loro diritti, segnatamente di voto, solo nella misura ammessa al § 2. L'organizzazione regionale non dispone di un diritto di voto per quanto concerne il Titolo IV. § 4 Per porre fine alla qualita' di membro, si applica per analogia l'articolo 41.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 39

Articolo 39 Membri associati § 1 Ogni Stato sul cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria puo' divenire membro associato dell'Organizzazione. L'articolo 37, §§ da 2 a 25 si applica per analogia. § 2 Un membro associato puo' partecipare ai lavori degli organi di cui all' articolo 13 , § 1, lettere a) e da c) ad f) unicamente con un voto consultivo. Un membro associato non puo' essere nominato membro del Comitato amministrativo. Esso contribuisce alle spese dell'Organizzazione con lo 0,25 per cento dei contributi (articolo 26, §3). § 3 Per porre fine alla qualita' di membro associato, si applica per analogia l'articolo 41.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 40

Articolo 40 Sospensione della qualita' di membro § 1 Uno Stato membro puo' chiedere, senza denunciare la Convenzione, una sospensione della sua qualita' di membro dell'Organizzazione, quando nessun traffico internazionale ferroviario e' piu' effettuato sul suo territorio, per ragioni non imputabili a detto Stato membro. § 2 Il Comitato amministrativo decide in merito ad una domanda di sospensione della qualita' di membro. La domanda deve essere inviata al Segretario generale fino a tre mesi prima di una sessione del Comitato. § 3 La sospensione della qualifica di membro entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Segretario generale ha notificato agli Stati membri la decisione del Comitato amministrativo. La sospensione della qualita' di membro ha fine quando lo Stato membro notifica la ripresa del traffico internazionale ferroviario sul suo territorio. Il Segretario generale lo notifica senza indugio agli altri Stati membri. § 4 La sospensione della qualita' di membro comporta di conseguenza: a) l'esonero dello Stato membro dal suo obbligo di contribuire al finanziamento delle spese dell'Organizzazione ; b) la sospensione del suo diritto di voto negli organi dell'Organizzazione; c) la sospensione del diritto di obiezione in forza dell'articolo 34, §§ 2 e 3 e dell'articolo 35, §§ 2 e 4.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 41

Articolo 41 Denuncia della Convenzione § 1 La Convenzione puo' in ogni momento essere denunciata. § 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne da' avviso al depositario. La denuncia ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 42

Articolo 42 Dichiarazioni e riserve alla Convenzione §1 Ciascuno Stato membro puo' dichiarare in qualsiasi momento che non applichera' integralmente alcune Appendici alla Convenzione. Inoltre le riserve come anche le dichiarazioni di non applicare alcune disposizioni della Convenzione propriamente detta, o delle sue Appendici sono ammesse solo se espressamente previste dalle stesse disposizioni. § 2 Le riserve o le dichiarazioni sono inviate al depositario. Esse hanno effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato interessato. Ogni dichiarazione fatta dopo tale entrata in vigore ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a detta dichiarazione. Il depositario ne informa gli Stati membri.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 43

Articolo 43 Scioglimento dell'Organizzazione § 1 L'Assemblea generale puo' decidere lo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle sue competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa, fissando con questa organizzazione, , se del caso, le condizioni del trasferimento. § 2 In caso di scioglimento dell'Organizzazione, i suoi beni ed averi sono conferiti agli Stati membri che siano stati ininterrottamente membri dell'Organizzazione negli ultimi cinque anni civili precedenti a quello della decisione, in virtu' del § 1, in proporzione al tasso medio di percentuale con cui hanno contribuito alle spese dell'Organizzazione in questi cinque anni.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 44

Articolo 44 Disposizione transitoria Nei casi previsti all'articolo 34, § 7 , all'articolo 35, §4, all'articolo 41, § 1 ed all'articolo 42, il diritto in vigore al momento della conclusione dei contratti sottoposti alle Regole uniformi CIV, alle Regole uniformi CIM, alle Regole Uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI rimane applicabile ai contratti esistenti.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 45

Articolo 45 Testi della Convenzione §1 La Convenzione e' redatta in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede. §2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali della Convenzione in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri interessati.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 1

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (OTIF) Articolo 1 Immunita' di giurisdizione, esecuzione e sequestro § 1 Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo: a) nella misura in cui l'Organizzazione abbia espressamente rinunciato a tale immunita' in un determinato caso; b) in caso di un'azione civile intentata da un terzo; c) in caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione; d) in caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario. § 2 Gli averi e gli altri beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunita' verso ogni forma di requisizione, confisca, sequestro ed altra forma di pignoramento o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione di incidenti implicanti veicoli a motore appartenenti all'Organizzazione o che circolano per conto di quest'ultima, e le inchieste alle quali tali incidenti possano dare luogo.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 2

Articolo 2 Protezione contro l'esproprio Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilita', devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita' dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennita'.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 3

Articolo 3 Esonero da imposte § 1 Ciascuno Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni ed entrate, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali. Quando l'Organizzazione effettua acquisti o utilizza servizi di notevole importo, strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, ed il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando cio' sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo. § 2 Nessun esonero e' accordato per quanto riguarda le imposte e le tasse che costituiscono una semplice remunerazione di servizi resi. § 3 I beni acquistati in conformita' al § 1 non possono essere venduti, ne' ceduti o utilizzati diversamente dalle condizioni stabilite dallo Stato membro che ha accordato gli esoneri.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 4

Articolo 4 Esonero da diritti e tasse § 1 I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione, e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione. § 2 Nessun esonero e' accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto riguarda gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione. § 3 L'articolo 3, §3 si applica per analogia ai beni importati in conformita' al § 1.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 5

Articolo 5 Attivita' ufficiali Le attivita' ufficiali dell'Organizzazione oggetto del presente Protocollo sono le attivita' che rispondono agli scopi definiti all'articolo 2 della Convenzione.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 6

Articolo 6 Transazioni monetarie L'Organizzazione puo' ricevere e detenere ogni fondo, valuta, denaro contante o valore mobiliare. Essa puo' disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 7

Articolo 7 Comunicazioni Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali paragonabili.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 8

Articolo 8 Privilegi ed immunita' dei rappresentanti degli Stati I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei seguenti privilegi ed immunita' nel territorio di ogni Stato membro: a) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; b) immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante; c) immunita' di sequestro dei loro bagagli personali salvo il caso di reato flagrante; d) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; e) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri; f) stesse facilitazioni, per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 9

Articolo 9 Privilegi ed immunita' dei dipendenti dell'Organizzazione I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita' sul territorio di ogni Stato membro: a) immunita' di giurisdizione per le attivita', compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario dell'Organizzazione o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; i funzionari continuano a beneficiare di questa immunita' anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Organizzazione; b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri, riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; i familiari conviventi godono delle stesse agevolazioni; d) esonero dall'imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti corrisposti dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilita' di tener conto di tali retribuzioni, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sui redditi provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare tale esonero fiscale alle indennita' ed alle pensioni di quiescenza e alle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex-funzionari o ai loro aventi diritto; e) per quanto concerne la regolamentazione del cambio, gli stessi privilegi generalmente accordati ai funzionari delle organizzazioni internazionali. f) in periodo di crisi internazionali, le stesse agevolazioni di rimpatrio per loro stessi e per i loro familiari conviventi di quelle generalmente accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 10

Articolo 10 Privilegi ed immunita' degli esperti Gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per conto di quest'ultima, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni, o nel corso di tali missioni, godono dei seguenti privilegi ed immunita', nella misura in cui tali privilegi siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni: a) immunita' di giurisdizione per le attivita', comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto, o da lui condotto o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; gli esperti continuano a beneficiare di tale immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione; b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) agevolazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione; d) stesse agevolazioni, per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 11

Articolo 11 Scopo dei privilegi e delle immunita' concesse § 1 I privilegi e le immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. Le autorita' competenti revocano ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate. § 2 Le autorita' competenti ai fini del § 1 sono: a) gli Stati membri, per i loro rappresentanti; b) il Comitato amministrativo per il Segretario generale; c) il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonche' per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 12

Articolo 12 Prevenzione di abusi § 1 Nessuna disposizione del presente Protocollo puo' mettere in causa il diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza. § 2 L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati membri, allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, e di garantire il rispetto delle leggi e delle norme degli Stati membri interessati, e di impedire qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi e le immunita' previsti nel presente Protocollo.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 13

Articolo 13 Trattamento dei propri connazionali Nessuno Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' menzionati : a) all'articolo 8, ad eccezione della lettera d) , b) all'articolo 9, ad eccezione delle lettere a), b) e d), c) all'articolo 10, ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.

Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa-art. 14

Articolo 14 Accordi complementari L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati membri accordi complementari per l'applicazione del presente Protocollo per quanto riguarda detto o detti Stati membri, nonche' altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 1

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV- Appendice A alla Convenzione) Articolo primo Campo d'applicazione § 1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di viaggiatori a titolo oneroso o gratuito quando il luogo di partenza e di destinazione sono situati in due diversi Stati membri, a prescindere dal domicilio o sede e dalla nazionalita' delle parti del contratto di trasporto. § 2 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario transfrontaliero un trasporto su strada o su una via navigabile interna nell'ambito del traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi. § 3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna e' effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 § 1 della Convenzione. §4 Le presenti Regole uniformi si applicano altresi', per quanto concerne la responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori, alle persone che accompagnano una spedizione, il cui trasporto e' effettuato in conformita' alle Regole uniformi CIM. § 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni ferroviarie situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni e' gestita da uno o piu' gestori d'infrastrutture dipendenti da un solo ed unico di questi Stati. § 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di viaggiatori, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi puo', quando presenti una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applichera' tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: a) il luogo di partenza o di destinazione come pure l'itinerario, previsti nel contratto di trasporto, siano situati sull'infrastruttura designata; b) l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata c) prevista nel contratto di trasporto come itinerario per un trasporto in transito. § 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il § 6, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne da' comunicazione agli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 2

Articolo 2 Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori § 1 Ciascuno Stato puo' in qualsiasi momento dichiarare che non applichera' ai viaggiatori, vittime d'incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, allorche' questi siano suoi cittadini o persone abitualmente residenti in detto Stato. § 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informando il depositario. Questa rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 3

Articolo 3 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a) «trasportatore » indica il trasportatore contrattuale con il quale il viaggiatore ha concluso il contratto di trasporto, in virtu' delle presenti Regole uniformi, oppure un successivo trasportatore il quale e' responsabile in base a questo contratto, b) « trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il viaggiatore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario, c) « condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, e che sono divenute con la stipula del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo; d) « veicolo» indica un veicolo automobilistico o un rimorchio trasportati in occasione di un trasporto di viaggiatori.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 4

Articolo 4 Deroghe §1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedano deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate al di qua e al di la' del confine, quando non vi sia un'altra stazione intermedia. §2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presente Regole uniformi. §3 Fatte salve le altre disposizioni di diritto pubblico internazionale, due o piu' Stati membri possono stabilire fra loro le condizioni alle quali i trasportatori sono tenuti a trasportare viaggiatori, bagagli, animali e veicoli nella circolazione fra questi Stati. § 4 Gli accordi di cui ai §§ da 1 a 3 nonche' la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne da' comunicazione agli Stati Membri ed alle imprese interessate.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 5

Articolo 5 Diritto cogente Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che direttamente o indirettamente deroghi a tali Regole uniformi e' nulla e priva di effetto. La nullita' di tali stipule non comporta la nullita' delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Cio' nonostante, un trasportatore puo' assumere una responsabilita' e degli obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 6

Articolo 6 Contratto di trasporto §1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonche', se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione. § 2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o piu' titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza , l'irregolarita' o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi. § 3 Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 7

Articolo 7 Titolo di trasporto §1 Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonche' la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati. Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto: a) il trasportatore o i trasportatori ; b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV; c) ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto. §3 Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni. § 4 Il titolo di trasporto e' cedibile se non e' nominativo e se il viaggio non e' iniziato. § 5 Il titolo di trasporto puo' consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 8

Articolo 8 Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto §1 Salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo. §2 Le Condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 9

Articolo 9 Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto §1 Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le Condizioni generali di trasporto possono stabilire : a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto; b) che un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa puo' essere escluso dal trasporto; c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa. §2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere che sono esclusi dal trasporto o che possono essere esclusi dal trasporto durante il tragitto, i viaggiatori i quali: a) rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori, b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori, e che queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del trasporto, ne' del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 10

Articolo 10 Adempimento di formalita' amministrative Il viaggiatore deve attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 11

Articolo 11 Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza. Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno e' stato soppresso o la corrispondenza mancata.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 12

Articolo 12 Oggetti ed animali ammessi § 1 Il viaggiatore puo' recare con se' oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonche' animali vivi in conformita' alle Condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore puo' recare con se' oggetti ingombranti in conformita' alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno. § 2 Il viaggiatore puo' spedire, in quanto bagaglio, oggetti ed animali conformemente alle Condizioni generali di trasporto. § 3 Il trasportatore puo' ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformita' alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto. § 4 Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli nonche' all'interno o sopra veicoli i quali, in conformita' al presente Titolo sono trasportati per ferrovia, deve essere conforme al Regolamento sul trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 13

Articolo 13 Verifica § 1 Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli compresi il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta, o se non puo' essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti. § 2 Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore puo' esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 14

Articolo 14 Adempimento di formalita' amministrative Il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorita' amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli, compresivi del loro carico) e di animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 15

Articolo 15 Sorveglianza Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con se'.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 16

Articolo 16 Spedizione dei bagagli § 1 Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore. § 2 Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarita' o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli che rimangono sottoposti alle presenti Regole uniformi. § 3 Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto. § 4 Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 17

Articolo 17 Scontrino bagagli §1 Le Condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonche' la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, §5 si applica per analogia. §2 Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli: a) il trasportatore o i trasportatori; b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV; c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto. § 3 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest' ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 18

Articolo 18 Registrazione e trasporto §1 Salvo eccezione prevista dalle Condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per di piu' la registrazione avviene in conformita' alle prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione. §2 Quando le Condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli, si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio. §3 Il trasportatore puo' inoltrare i bagagli con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 19

Articolo 19 Pagamento del prezzo per il trasporto dei bagagli Salvo accordo contrario fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto dei bagagli si paga al momento della registrazione.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 20

Articolo 20 Marcatura dei bagagli Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara: a) il suo nome ed il suo indirizzo, b) il luogo di destinazione.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 21

Articolo 21 Diritto di disporre dei bagagli §1 Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore puo' chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione, su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle Condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto. §2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli, e cioe' modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 22

Articolo 22 Riconsegna §1 La riconsegna dei bagagli ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso, dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna. §2 Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione : a) la consegna dei bagagli alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore; b) l'affidamento degli animali vivi a un terzo. §3 Il possessore dello scontrino bagagli puo' chiedere la riconsegna dei bagagli nel luogo di destinazione, trascorso il tempo convenuto nonche', se del caso, il tempo necessario per le operazioni doganali o di altre autorita' amministrative. §4 In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore e' obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore puo' esigere una cauzione. §5 I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati. §6 Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati, puo' esigere l'annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell'ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al §3. §7 L'avente diritto puo' rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non da' seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. §8 Per di piu', la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformita' alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 23

Articolo 23 Condizioni di trasporto Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli, contenute nelle Condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonche' gli obblighi del viaggiatore.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 24

Articolo 24 Bollettino di trasporto §1 Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto puo' essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore. §2 Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli, contenute nelle Condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonche' la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, § 5 si applica per analogia. § 3 Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto: a) il trasportatore o i trasportatori; b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV; c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto. § 4 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino di trasporto, che quest'ultimo e' stato emesso secondo le sue indicazioni.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 25

Articolo 25 Diritto applicabile Fatte salve le disposizioni del presente Capitolo, le disposizioni del Capitolo III relative al trasporto dei bagagli si applicano ai veicoli.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 26

Articolo 26 Fondamento della responsabilita' §1 Il trasportatore e' responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica del viaggiatore, causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata. § 2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita': a) se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; b) nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore; c) se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non e' considerata come parte terza; il diritto di ricorso non e' pregiudicato . § 3 Se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo e se , malgrado cio', il trasportatore non e' interamente sollevato dalla responsabilita' in conformita' al §2 , lettera c), egli risponde per il tutto nei limiti delle presenti Regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi. §4 Le presenti Regole uniformi non si applicano alla responsabilita' che puo' ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al § 1. §5 Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto e' effettuato da trasportatori successivi, la responsabilita', in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori, e' del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l'incidente e' avvenuto. Quando questa prestazione non e' stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformita' alle presenti Regole uniformi.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 27

Articolo 27 Risarcimento dei danni in caso di morte § 1 In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie; b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'art. 28. § 2, Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 28

Articolo 28 Risarcimento dei danni in caso di ferimento In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumita' fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto; b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 29

Articolo 29 Riparazione di altri danni corporali Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore e' tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 30

Articolo 30 Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni § 1 Il risarcimento danni di cui all'articolo 27, §2 ed all'articolo 28, lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27 § 2 lo richiedano. § 2 L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel §1 e' determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l''applicazione delle presenti Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 175000 unita' di conto in capitale, o in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 31

Articolo 31 Altri mezzi di trasporto §1 Salvo quanto previsto dal §2, le disposizioni relative alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario. §2 Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo 26, §1 e nell'articolo 33, § 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda. §3 Se a seguito di circostanze eccezionali, l'esercizio ferroviario e' provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore e' responsabile ai sensi delle presenti Regole uniformi.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 32

Articolo 32 Responsabilita' in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza §1 Il trasportatore e' responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non puo' continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non e' ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonche' le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore. § 2 Il trasportatore e' esonerato da questa responsabilita' quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause : a) circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare. b) colpa del viaggiatore, oppure c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non e' considerata parte terza; il diritto di ricorso rimane impregiudicato. § 3 Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento danni per danni diversi da quelli previsti al §1. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 44.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 33

Articolo 33 Responsabilita' §1 In caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il trasportatore e' responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale, o dell'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona, o come colli a mano; cio' si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con se'. L'articolo 26 si applica per analogia. §2 Il trasportatore peraltro e' responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51, ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 34

Articolo 34 Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti Quando il trasportatore e' responsabile ai sensi dell'articolo 33, §1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unita' di conto per ogni viaggiatore.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 35

Articolo 35 Esonero dalla responsabilita' Il trasportatore non e' responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno che puo' risultare dal fatto che il viaggiatore non si uniformi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 36

Articolo 36 Fondamento della responsabilita' §1 Il trasportatore e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria dei bagagli, sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna. §2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. § 3 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o piu' delle seguenti cause: a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio; b) natura speciale dei bagagli; c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 37

Articolo 37 Onere della prova § 1 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36, § 2, spetta al trasportatore. § 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti all'articolo 36, § 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 38

Articolo 38 Trasportatori successivi Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico e' effettuato da piu' trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, e' parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto, in conformita' alle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto, e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 39

Articolo 39 Trasportatore sostituto § 1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facolta' che gli e' riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalita'. § 2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilita' del trasportatore, si applicano altresi' alla responsabilita' del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un'azione legale contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto. § 3 Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, e' priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Indipendentemente dal fatto che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano. § 4 Quando, e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilita' e' solidale. § 5 L'ammontare totale dell'indennita' dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonche' dai loro agenti e dalle altre persone di cui essi si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi. § 6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di ricorso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 40

Articolo 40 Presunzione di perdita §1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22, § 3. §2 Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato. § 3 Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al § 2, l'avente diritto puo' esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna, e restituire l'indennita' ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennita'. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennita' per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43. § 4 Se il collo rinvenuto non e' stato reclamato nel termine previsto al §3 o se il collo e' ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 41

Articolo 41 Indennita' in caso di perdita § 1 In caso di perdita totale o parziale dei bagagli, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento: a) se l'ammontare del danno e' provato, un'indennita' pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1200 unita' di conto per collo; b) se l'ammontare del danno non e' provato, un'indennita' forfettaria di 20 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unita' di conto per collo. Le modalita' di liquidazione dell'indennita' per chilogrammo mancante o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto. §2 Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo perso, nonche' i diritti doganali ed il dazio di consumo gia' pagati.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 42

Articolo 42 Indennita' in caso di avaria § 1 In caso di avaria dei bagagli, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli. § 2 L'indennita' non supera: a) se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 43

Articolo 43 Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna §1 In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, il trasportatore e' tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni: a) se l'avente diritto prova che un danno ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo; b) se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' forfettaria di 0,14 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo. Le modalita' di liquidazione dell'indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto. §2 In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41. § 3 In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista al § 1 e' corrisposta per la parte non persa. § 4 In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista al §1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42. § 5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' prevista al § 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 puo' dar luogo al pagamento di un'indennita' eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 44

Articolo 44 Indennita' in caso di ritardo § 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto. § 2 Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore, viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 45

Articolo 45 Indennita' in caso di perdita In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo indipendente.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 46

Articolo 46 Responsabilita' per quanto concerne altri oggetti §1 Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani ( ad es. bagagliai o porta sci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore e' responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennita' totale da pagare non supera 1 400 unita' di conto. §2 Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al § 1, il trasportatore e' responsabile solo se e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 47

Articolo 47 Diritto applicabile Fatte salve le disposizioni della presente Sezione, ai veicoli si applicano le disposizioni della Sezione 2 relative alla responsabilita' per i bagagli.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 48

Articolo 48 Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilita' I limiti di responsabilita' previsti nelle presenti Regoli uniformi, nonche' le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennita' ad un determinato ammontare, non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 49

Articolo 49 Conversione ed interessi § 1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di pagamento dell'indennita'. § 2 L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all'articolo 55 oppure, se non e' vi stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. § 3 Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 27 e 28, gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell'ammontare dell'indennita', qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione. § 4 Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l'indennita' supera 16 unita' di conto per scontrino bagagli. § 5 Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 50

Articolo 50 Responsabilita' in caso d'incidente nucleare Il trasportatore e' esonerato dalla responsabilita' che gli incombe in virtu' delle presenti Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce sia responsabile di questo danno.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 51

Articolo 51 Persone di cui risponde il trasportatore Il trasportatore e' responsabile dei suoi agenti e delle altre persone di cui si avvale per l'effettuazione del trasporto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto e' effettuato, sono considerate come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 52

Articolo 52 Altre azioni § 1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione per responsabilita' a qualsiasi titolo svolta, non puo' essere esercitata contro il trasportatore se non alle condizioni e nei limiti di queste Regole uniformi. § 2 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 51.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 53

Articolo 53 Principi particolari di responsabilita' Il viaggiatore e' responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno: a) risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtu': 1. degli articoli 10, 14 e 20, 2. delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle Condizioni generali di trasporto, oppure del Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) oppure b) causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se', a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benche' avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilita' che puo' incombere al trasportatore in virtu' degli articoli 26 e 33, § 1.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 54

Articolo 54 Constatazione di perdita parziale o di avaria. §1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entita' del danno, la sua causa e il momento in cui e' avvenuto. §2 Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. §3 Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, puo' richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonche' la causa e l'ammontare del danno siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 55

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