DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181
Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2014
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679, recante «Capitolato generale d'oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i mobili e il casermaggio della Guardia di finanza»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, concernente «Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede che la Guardia di finanza puo' formulare propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti, nel rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l'articolo 16 e seguenti, recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti;
Considerata la necessita' di adottare un nuovo Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza che tenga conto delle modifiche operate dal «Codice dei contratti pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, acquisite a livello sia centrale che periferico, occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.
2.Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' il Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -supplemento ordinario - 3 giugno 1924, n. 130. La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. Il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 (Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 4 ottobre 1990, n. 232. La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 23 febbraio 1999, n. 44. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 9 maggio 2001, n. 106. Il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82. Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 (Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82: "Art. 7 - Capitolati d'oneri. 1. La Guardia di finanza formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato. Essa puo' altresi' avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate. 2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale. 3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti. 4. I particolari tecnici per ogni singolo bene o servizio sono specificati nel contratto. Tali specificazioni possono pero' essere omesse in tutto o in parte quando nel contratto stesso e' stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base a campione approvato dall'Amministrazione. 5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa.". Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82: "Art. 5 - Regolamento e capitolati. 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome. 3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici; b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche; e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio; g) requisiti soggettivi, compresa la regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo; l) procedure di esame delle proposte di variante; m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative; n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 118; o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili; r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto. 8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.". La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - 10 dicembre 2010, n. 288. Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292: "Art. 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti. 1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo. 2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'art. 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'art. 58 del codice. 4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del codice. La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.". Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 12 settembre 1988, n. 214: "Art. 17 - Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". Note all'art. 1: Per il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse. Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1991, n. 182.
Art. 3
Termini e loro computo
1.I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione che per l'operatore economico, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2.Ove i termini sono indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario.
3.Ove sono indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
4.Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
Art. 4
Norme regolatrici dei rapporti contrattuali
Note all'art. 4: Per il testo del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Determinazione a contrarre
Art. 6
Definizione delle specifiche tecniche
1.L'Organo tecnico redige le specifiche tecniche e gli altri documenti tecnici necessari per la definizione dell'oggetto del contratto, anche ai fini della verifica dell'esecuzione.
2.I documenti di cui al comma 1 sono allegati al contratto, richiamati nel bando di gara nonche' nel relativo disciplinare.
Art. 7
Bando di gara
1.Il bando di gara individua le prescrizioni che disciplinano la specifica procedura di affidamento delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi. Esso contiene gli elementi indicati come obbligatori dalla legge, nonche' ogni altro dato ritenuto utile dall'Amministrazione.
2.L'Amministrazione puo' prevedere nel bando di gara la possibilita' di utilizzare le eventuali economie da ribasso d'asta per l'acquisto, mediante lo stipulando contratto, di ulteriori quantita' di beni o servizi in fornitura, fino a concorrenza della somma posta a base d'asta.
3.Il bando e' pubblicato secondo le modalita' previste dalla legge. Ove necessario, l'Amministrazione prevede forme di pubblicita' ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.
4.In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del bando e quelle contenute negli altri documenti di gara, prevale il bando di gara.
Art. 8
Disciplinare di gara
1.In caso di indizione di gare a procedura aperta o ristretta, di ricorso all'accordo quadro o al dialogo competitivo, l'Amministrazione puo' redigere il disciplinare di gara, nel quale sono indicate le disposizioni necessarie a fornire agli operatori economici gli elementi essenziali con cui sara' individuato il futuro contraente.
Art. 9
Forniture conformi a campioni
1.I documenti di gara possono prevedere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni indicati dall'Amministrazione. In tal caso, i campioni, modelli o disegni, muniti del sigillo o del marchio dell'Amministrazione, sono posti in visione, prima della decorrenza dei termini per la presentazione dell'offerta, nei luoghi, giorni e ore indicati nel bando di gara.
Art. 10
Presentazione di campioni della fornitura
1.Nel caso di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i documenti di gara possono prevedere che l'offerta tecnica sia corredata da un campione della fornitura, indicando le relative modalita' e termini di presentazione.
2.I campioni, debitamente autenticati, sono oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 25, comma 1.
3.La restituzione dei campioni e' richiesta dall'operatore economico offerente entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva. In caso contrario, l'Amministrazione non ne garantisce la restituzione.
4.I documenti di gara possono prevedere che, al termine delle operazioni di gara, i campioni non sono restituiti agli offerenti.
Art. 11
Comunicazioni in ordine ai mancati inviti, alle esclusioni e all'aggiudicazione
1.L'Amministrazione effettua le comunicazioni agli operatori economici mediante posta elettronica certificata.
Art. 12
Scelta della procedura di aggiudicazione
1.Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 20, relativa agli acquisti effettuati tramite Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, l'Amministrazione adotta, per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure indicate nel Codice e, in relazione a specifici comparti, nella relativa normativa di settore.
Art. 13
Scelta del criterio di selezione delle offerte
1.In caso di affidamento di servizi o forniture standardizzati per i quali sono gia' individuate le caratteristiche qualitative e le modalita' di esecuzione, si ricorre al criterio del prezzo piu' basso.
2.Nel caso in cui e' necessario acquisire proposte tecniche utili a individuare, mediante la valutazione qualitativa delle offerte, la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, si puo' ricorrere al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Art. 14
Disposizioni relative alla procedura aperta e ristretta
1.Nell'ambito delle procedure aperta e ristretta, il bando di gara puo' prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola o di due sole offerte valide. In tal caso non si procede alla relativa apertura dei plichi contenenti le offerte.
2.Ai fini dell'inserimento della clausola di cui al comma 1, l'Amministrazione tiene conto del numero degli operatori economici sul mercato di riferimento, del livello di partecipazione a precedenti gare svolte nel medesimo settore, dell'urgenza o meno di addivenire all'aggiudicazione e della necessita' di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.
3.Indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il bando di gara deve sempre prevedere che ove l'Amministrazione valuti le offerte non convenienti, cioe' non rispondenti alle sue esigenze in termini di economicita' o non idoneita' in relazione all'oggetto del contratto, puo' decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli operatori economici interessati, di non procedere alla aggiudicazione di nessuna offerta.
Art. 15
Disposizioni relative alla procedura negoziata
Art. 16
Disposizioni relative al dialogo competitivo
1.La fase del dialogo e' condotta in maniera riservata con ciascun operatore economico selezionato, discutendo gli aspetti relativi esclusivamente alle soluzioni proposte, senza entrare nel merito di quelle concorrenti.
Note all'art. 16: Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82: "Art. 58 - Dialogo competitivo. 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere. 2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico e' considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante: - non e' oggettivamente in grado di definire, conformemente all'art. 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o - non e' oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonche' sulle componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. 3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2. 4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'art. 64 in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi' indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'art. 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura. 6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le loro necessita' o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto. 7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. 8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo. 10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita' o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17. 12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. 13. Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152. 14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'art. 83. Per i lavori, la procedura si puo' concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'art. 143. 16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11. 18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita' attuative della disciplina prevista dal presente articolo.".
Art. 17
Disposizioni relative all'accordo quadro
1.L'accordo quadro puo' essere utilizzato qualora l'Amministrazione deve approvvigionarsi di beni o servizi per soddisfare fabbisogni di lungo periodo, non superiore a quattro anni, per quantita' da determinare nel corso del suddetto periodo.
Art. 18
Disposizioni relative al sistema dinamico di acquisizione e ad altre procedure di affidamento gestite interamente con strumenti elettronici
1.Il sistema dinamico di acquisizione e' un processo di acquisizione gestito interamente mediante strumenti elettronici, per acquisti di beni e servizi di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze dell'Amministrazione. Esso e' limitato nel tempo e aperto, per tutta la sua durata, a qualsivoglia operatore economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un'offerta indicativa conforme al bando di gara.
2.Il ricorso ad aste elettroniche o ad altri sistemi elettronici utili allo svolgimento delle procedure di selezione delle offerte e' ammesso avvalendosi degli strumenti tecnologici, disponibili sul mercato in relazione al livello di progresso raggiunto, che garantiscono il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
Art. 19
Disposizioni relative ai servizi e forniture in economia
1.I servizi e le forniture in economia riguardano acquisizioni per valori sotto la soglia stabilita nell'articolo 125, comma 9, del Codice, adeguati in relazione alle modifiche delle soglie, secondo le procedure disciplinate dal Codice.
2.Il Comandante dell'Ente amministrativo o altro soggetto individuato dall'Amministrazione titolare del potere di spesa autorizza il ricorso alla procedura in economia.
4.Il procedimento di acquisizione e' posto in atto dal funzionario individuato dall'Amministrazione, il quale adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti preparatori e quelli di spesa, anche a rilevanza esterna.
Note all'art. 19: Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 125 - Lavori, servizi e forniture in economia. 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10. 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori. 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria. 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248. 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.".
Art. 20
Gli acquisti mediante Consip S.p.A. e altre centrali di committenza
1.Il ricorso alla centrale di committenza pubblica Consip S.p.A. o alle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' obbligatorio nei limiti e nei termini previsti dalla legge in relazione alle categorie merceologiche rientranti nel sistema delle convenzioni quadro stipulate dalle citate centrali di committenza.
2.Fermi restando i casi di ricorso obbligatorio alle convenzioni di cui al comma 1, nei limiti e nei termini ivi previsti, l'Amministrazione procede, altresi', all'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle suddette centrali di committenza regionali.
Note all'art. 20: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 27 dicembre 2006, n. 299. "455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.".
Art. 21
Gli inviti a presentare offerte
1.Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, invita gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato la fase di prequalificazione, risultando in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara, a presentare le offerte. L'invito contiene gli elementi specificamente previsti dalle norme del Codice nonche' quelli ritenuti utili dall'Amministrazione.
3.Nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, rende nota l'intenzione di aggiudicare un appalto e fissa l'insieme delle prescrizioni e delle regole per la partecipazione e lo svolgimento della fase di negoziazione. L'invito contiene, ove previsto, il criterio di aggiudicazione nonche' gli elementi essenziali della prestazione richiesta, i requisiti di partecipazione, i termini e le modalita' per la presentazione delle offerte.
Art. 22
I partecipanti
1.Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici sono i soggetti indicati agli articoli 34 e 47 del Codice.
2.Salvo i casi in cui e' possibile l'utilizzo delle autocertificazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli operatori economici di cui al comma 1 si qualificano producendo, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il bando di gara indica espressamente la documentazione che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 innanzi citato, deve essere resa mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorita' consolare italiana, che ne attesta la conformita' all'originale.
4.Nessuna eccezione relativa a vicende interne al raggruppamento temporaneo o al consorzio di imprese puo' essere sollevata nei confronti dell'Amministrazione al fine di ottenere esenzioni dal regime di responsabilita' per inadempimento.
Note all'art. 22: Si riportano i testi degli artt. 34 e 37 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 34 - Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa' commerciali, le societa' cooperative; b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; f-bis) operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 1. Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166." "Art. 37 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 1. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 2. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento. 3. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario. 5. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 6. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 7. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 8. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 9. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 10. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo. 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti. 12. Comma abrogato dall' art. 12, comma 8, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 13. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. 14. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis). 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 16. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 17. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo' recedere dall'appalto. 18. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.". Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 20 febbraio 2001, n. 42: "Art. 3 - Soggetti. 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.".
Art. 23
La partecipazione alla gara: i requisiti
1.Per l'esecuzione di pubblici appalti, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice sono posseduti dagli operatori economici partecipanti sin dal momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, nonche' dai subappaltatori per tutta la durata del rapporto negoziale con il contraente.
Note all'art. 23: Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Art. 38 - Requisiti di ordine generale. 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all' art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all' art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti. 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.".
Art. 24
Il subappalto e la subfornitura
1.Il subappalto e' consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice e dal Regolamento.
2.Il contraente puo', altresi', avvalersi, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, di forniture di beni o prestazioni di servizi rese da altri operatori economici.
3.Resta in ogni caso invariata la responsabilita' del contraente, il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore o del subfornitore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei danni.
5.Nel contratto di subappalto o subfornitura, ciascuna parte si impegna, altresi', a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di cui al presente articolo.
6.La possibilita' di ricorrere a subappaltatori o subfornitori e' preclusa se e' accertata dall'Amministrazione, in capo agli stessi, la carenza anche solo di uno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'articolo 38 del Codice.
7.Se e' accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, si applica l'articolo 52, commi 3, 5 e 6.
Note all'art. 24: Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 23.
Art. 25
Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara
1.Nel caso di gara ad aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione nomina apposita Commissione giudicatrice per la selezione della migliore offerta tra quelle presentate.
2.I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono selezionati tra gli appartenenti all'Amministrazione in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate alla natura e all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui tra gli appartenenti all'Amministrazione non vi siano soggetti in possesso delle competenze specialistiche necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione e' integrata da componenti esterni nominati secondo le modalita' e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3.Con il medesimo atto di cui al comma 1, l'Amministrazione nomina altresi' i commissari supplenti nel rispetto dei criteri previsti dal Codice per la nomina dei componenti titolari.
4.Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione giudicatrice verifica la documentazione amministrativa presentata sulla base di quanto prescritto dal bando o dal disciplinare di gara.
5.Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione puo' affidare il riscontro della documentazione amministrativa, di cui al comma 4, a una diversa Commissione, appositamente nominata e composta da personale appartenente all'Amministrazione medesima.
6.Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 5 non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.
Art. 26
Procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso
Art. 27
Procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
3.Le attivita' di valutazione dell'offerta tecnica sono svolte dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 25, comma 1, in seduta riservata.
Art. 28
Le formalita' nella presentazione dei documenti
2.Sono escluse le offerte ritenute non conformi alle richieste specificate dall'Amministrazione e non presentate in forma chiara e univoca con riguardo al ribasso e al prezzo offerto nonche' alla quantita' e natura dei beni o servizi oggetto di offerta.
3.Le offerte pervenute oltre la scadenza dei termini non sono ammesse alla procedura di gara.
4.L'Amministrazione puo' prevedere nel bando l'utilizzazione non vincolante di un modello che gli operatori economici seguono per la presentazione dell'offerta economica e tecnica.
5.Le offerte economiche indicano, a pena di nullita', il ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta in termini percentuali, sia in lettere che in cifre, nonche' i costi per la sicurezza. Non si tiene conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.
6.In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'importo piu' favorevole all'Amministrazione.
8.Le offerte presentate non possono essere ritirate, modificate o integrate e restano valide per tutto il periodo di durata della procedura di gara, ovvero per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.
9.Non sono accettate le offerte vincolate da clausole nonche' quelle recanti modifiche o restrizioni alle disposizioni del presente capitolato oppure a quelle contemplate nella documentazione ufficiale di gara.
Art. 29
La pubblicita' delle operazioni di gara
1.Lo svolgimento delle sedute, tenute sia in forma pubblica che riservata, e' documentato mediante verbale redatto a cura del membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario.
Art. 30
Adempimenti preliminari alla stipula
1.L'Amministrazione non procede ad alcuna forma di rinegoziazione dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2.Prima di procedere alla stipula del contratto, l'Amministrazione verifica l'eventuale presenza di una sostanziale differenza del prezzo o delle qualita' tecniche del servizio o della fornitura oggetto della migliore offerta rispetto ai valori presenti nel mercato di riferimento.
Art. 31
La sottoscrizione del contratto
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)