DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181
Note all'art. 31: Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. "Art. 3 - Tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti. 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 6. Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 5), del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; 7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.".
Art. 32
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali
1.Il contraente versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata, nonche' per le spese di registrazione del contratto e di eventuali atti relativi, dovute secondo le leggi in vigore; l'attestazione del versamento e' tempestivamente prodotta all'Ufficiale rogante, se presente.
2.Gli oneri contrattuali sono comunicati, all'atto della stipula del contratto, dall'Amministrazione al contraente, il quale, entro cinque giorni dalla comunicazione, versa la somma dovuta.
3.Se il versamento avviene in ritardo, l'importo e' aumentato degli interessi legali di mora, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, commisurati alla durata del ritardo. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facolta' di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali di mora, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto.
Note all'art. 32: Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249. "Art. 2 - Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione; d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.".
Art. 33
Materiali di proprieta' dell'Amministrazione
1.Se, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore sono affidati materiali di proprieta' dell'Amministrazione, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore presta speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo e' rapportato al valore dei materiali affidatigli.
2.L'eventuale consegna dei materiali dell'Amministrazione, da impiegarsi nelle lavorazioni, risulta da un verbale di consegna redatto dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, o dal consegnatario dei citati materiali e firmato per accettazione dal contraente. In quest'ultimo caso, il consegnatario avvisa, per iscritto, il direttore dell'esecuzione dell'avvenuta consegna. Se non diversamente stabilito nel contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle localita' indicate dall'Amministrazione.
Note all'art. 33: Si riporta il testo degli artt. 1766 e 1780 del codice civile. "Art. 1766 - Nozione. Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura." "Art. 1780 - Perdita non imputabile della detenzione della cosa. Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.".
Art. 34
L'approvazione del contratto
1.Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che e' stato approvato nei modi di legge ed il relativo decreto di approvazione e' stato registrato, ove previsto, presso gli organi di controllo.
2.Fino alla verifica di tali condizioni non si procede all'avvio dell'esecuzione contrattuale, salvi i casi previsti dal Regolamento.
4.In caso di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3.
Art. 35
L'avvio dell'esecuzione
1.Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte del contraente, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.
2.A tal fine, il responsabile unico del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione contrattuale, all'uopo appositamente autorizzato, comunica al contraente, con la modalita' prevista dall'articolo 11, la registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'approvazione del contratto.
3.In ogni caso, l'avvio dell'esecuzione ha luogo non oltre quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, ove prevista, ovvero dalla data di approvazione del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.
4.Con la comunicazione di cui al comma 2 sono fornite al contraente tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
5.Se la natura o la complessita' dell'appalto lo richiede, il direttore dell'esecuzione redige, in contradditorio con l'esecutore, un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento.
Art. 36
L'esecuzione anticipata
1.Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento puo' disporre, dopo l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata della prestazione.
2.Il provvedimento di esecuzione anticipata e' comunicato al contraente con la modalita' prevista dall'articolo 11; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del contraente.
3.In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
Art. 37
Il direttore dell'esecuzione
1.Il direttore dell'esecuzione e' il soggetto nominato dall'Amministrazione ed incaricato di svolgere la vigilanza e il controllo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2.Per esigenze organizzative, il direttore dell'esecuzione puo' avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di assistenti cui affidare, sotto la propria vigilanza, alcune delle attivita' di propria competenza. Detti assistenti, nominati con provvedimento dell'Amministrazione, sono individuati nell'ambito degli organi tecnici ovvero di quelli fruitori dei servizi.
Art. 38
I controlli
1.L'Amministrazione, attraverso il direttore dell'esecuzione e i suoi assistenti, ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni fase dell'esecuzione anche presso il contraente o presso terzi indicati dallo stesso, redigendo appositi verbali.
2.A tale scopo l'esecutore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data dell'eventuale richiesta da parte del direttore dell'esecuzione, le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli, ivi compresa la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni.
3.L'impedimento ingiustificato o il rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, e' considerato inadempimento e puo' comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
4.I controlli sono effettuati alla presenza del contraente, ovvero di suoi incaricati, che sottoscrivono i relativi verbali.
5.I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono il contraente da responsabilita' e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformita'.
6.Se dai controlli effettuati il contraente risulta inadempiente nell'osservanza delle clausole contrattuali, puo' essere soggetto a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalita'. La diffida costituisce elemento informativo per l'Amministrazione ai fini della valutazione sull'eventuale malafede o grave negligenza commessa dal contraente nel corso dell'esecuzione contrattuale.
Art. 39
La sospensione dell'esecuzione
1.Ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Regolamento, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto puo' essere disposta per ragioni di pubblico interesse o necessita' connesse ai compiti d'istituto dell'Amministrazione.
2.Tra le circostanze speciali di cui all'articolo 308, comma 2, del Regolamento, rientrano le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessita' delle prestazioni in acquisizione.
3.Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 39: Si riporta il testo dell'art. 308, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 10 dicembre 2010, n. 288. "Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' delle medesime. 2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia' effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita' contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione e' firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale e' inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.".
Art. 40
Variazioni contrattuali
1.Fermo quanto disposto dall'articolo 114 del Codice e dall'articolo 311 del Regolamento, l'Amministrazione puo' richiedere al contraente, nel corso dell'esecuzione di un contratto, variazioni al medesimo in aumento o in diminuzione, relative alle prestazioni ovvero ai tempi di esecuzione del contratto originariamente previsti.
2.L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto.
3.Le variazioni di cui al comma 1 diventano efficaci se il decreto che le approva, emesso dall'autorita' di cui al comma 2, viene registrato dai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.
4.Le variazioni di carattere non sostanziale che l'Amministrazione ha ritenuto opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto ha ordinato devono essere in ogni caso eseguite da parte del contraente a condizione che non mutino radicalmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico del contraente maggiori oneri. In tal caso, previa autorizzazione dell'autorita' di cui al comma 2, il direttore dell'esecuzione contrattuale stipula apposito verbale di variante con il contraente, immediatamente efficace tra le parti.
5.In caso di mancato accordo sulle variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale, il contratto puo' essere risolto, riconoscendo al contraente il corrispettivo, ai prezzi stabiliti nel contratto, relativo alle prestazioni eseguite e al materiale acquistato e non altrimenti impiegabile.
Note all'art. 40: Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 114 - Varianti in corso di esecuzione del contratto. 1. Fermo quanto disposto dall'art. 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.". Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. "Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante. 1. La stazione appaltante non puo' richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante puo' ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo' superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. 4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore e' tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. 5. L'esecutore e' obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto. 6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.".
Art. 41
Modalita' di approntamento
1.Il contratto indica i tempi, le modalita' e il luogo di approntamento della verifica di conformita' delle prestazioni.
2.Se la verifica di conformita' e' eseguita nello stabilimento dell'esecutore o presso terzi indicati dallo stesso, il contraente comunica all'Amministrazione la data di approntamento secondo le forme previste dall'articolo 77 del Codice e specificate dal contratto.
3.Se la verifica di conformita' e' eseguita nei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione, la data di approntamento coincide con quella di introduzione dei materiali nei luoghi indicati in contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione l'avvenuta consegna e il relativo approntamento della verifica di conformita', secondo le modalita' di cui al comma 2, a eccezione del caso in cui il materiale consegnato deve successivamente essere posto in opera o reso funzionante. In tale circostanza, la data di approntamento coincide con quella di installazione e messa in funzionamento dei beni.
4.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Note all'art. 41: Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 77 - Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura. 2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito. 5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza; b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. 7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti: a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti; d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.".
Art. 42
Proroga dei termini di approntamento della verifica di conformita'
1.Il contraente, se per causa di forza maggiore non puo' procedere all'approntamento nei termini contrattualmente stabiliti, comunica all'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilita' di eseguire il contratto, comprovando tali circostanze con valida documentazione.
2.Le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione sono quelle specificamente indicate nel contratto, oltre a tutte le circostanze imprevedibili e inevitabili da parte del contraente, caratterizzate dall'assenza di colpa.
3.L'Amministrazione, accertata inoppugnabilmente la causa di forza maggiore, prolunga il termine di approntamento per un periodo pari a quello in cui la causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
4.Ogni fatto dell'Amministrazione, anche se contrattualmente previsto, che obbliga il contraente a ritardare o sospendere l'esecuzione, puo' costituire motivo per lo spostamento dei termini. In assenza di comunicazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
5.Le richieste di proroga dei termini di approntamento della verifica di conformita' sono comunque inoltrate tassativamente prima della scadenza del termine cui fanno riferimento ed espressamente accolte dall'Amministrazione.
6.In caso di mancata o tardiva comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di approntamento.
Art. 43
Modalita' di effettuazione della verifica di conformita'
1.La verifica di conformita' dell'esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e' condizione necessaria per consentire all'Amministrazione di sostenere l'onere della prestazione contrattuale. Se, per la natura delle prestazioni, la verifica di conformita' non e' possibile, la stessa e' sostituita da un'attestazione di buona esecuzione.
2.L'organo di verifica comunica al contraente il luogo e il giorno della verifica di conformita', nonche' le modalita' di svolgimento della stessa, invitandolo a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Se le funzioni dell'organo di verifica sono svolte da apposita Commissione, il predetto invito e' trasmesso anche al direttore dell'esecuzione per gli eventuali contributi di competenza di cui al comma 7.
3.La verifica di conformita' e' avviata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di approntamento e si conclude non oltre sessanta giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini previsti dal contratto.
4.I materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dal contraente e, se possibile o non diversamente disciplinato, sono restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.
5.L'organo di verifica effettua le prove di verifica di conformita' con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta' per accertare la rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni fissate nel contratto.
6.Se necessario, il contraente mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la verifica di conformita', senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli gia' stabiliti dal contratto.
7.L'organo di verifica si puo' avvalere anche dei risultati e delle prove effettuate durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere eventuali prove gia' documentate.
8.Se il contratto prevede la presentazione di campioni, accettati dall'Amministrazione, nel corso della verifica di conformita' e' accertata la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai requisiti espressi dai citati campioni; in tal caso, il contratto specifica la qualita' ed i requisiti tecnici che i campioni devono possedere, indicando, altresi', modalita' e termini di presentazione.
9.Se per le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non e' possibile la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni, l'Amministrazione puo' effettuare controlli a campione. Se il contratto non indica il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre a verifica, la stessa e' effettuata su un campione significativo, in relazione alla natura e al valore dei beni, in modo da garantire comunque la completa verifica dell'esecuzione contrattuale. A tal fine, l'Amministrazione puo' altresi' tenere conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero delle documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita' delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
10.Le operazioni di verifica di conformita' risultano sempre da specifico verbale, che e' sottoscritto anche dal contraente o da un delegato, se le operazioni medesime si svolgono in contraddittorio.
11.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 44
Esito delle prove di verifica di conformita'
1.Con il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, l'organo di verifica da' atto dell'accettazione delle forniture o servizi sottoposti a verifica, ovvero del loro rifiuto, laddove risultano non rispondenti alle prescrizioni del contratto.
2.Se sono riscontrati difetti di non lieve entita', tali da pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene o la qualita' della prestazione, l'organo di verifica puo' dichiararne la rivedibilita', concedendo un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il contraente provvede all'eliminazione del difetto. E' fatta salva l'applicazione delle penalita' alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformita'.
3.Se sono riscontrati difetti di lieve entita', tali da non pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene o la qualita' della prestazione, l'organo di verifica puo' proporne, nel verbale, l'accettazione con sconto, salva l'applicazione delle previste penalita'.
4.L'Amministrazione trasmette il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, nella forma prevista dall'articolo 11, al contraente che, debitamente invitato, non ha presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non lo ha sottoscritto.
5.Il contraente che non concorda con l'esito delle prove di verifica puo' inviare controdeduzioni e documentazioni all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale, chiedendo contestualmente l'eventuale sospensione dei termini di cui al comma 2. L'organo di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, comunica al contraente le decisioni assunte, adeguatamente motivate.
6.La regolare verifica di conformita' dei prodotti non esonera comunque il contraente da responsabilita' per eventuali difetti o imperfezioni che, sussistenti all'origine e non ascrivibili a cause esterne, non sono emersi al momento della citata verifica di conformita' ma accertati in seguito. In tal caso il contraente e' invitato dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, a ogni effetto. In assenza del contraente, o dei suoi delegati, il verbale relativo fa egualmente stato contro di esso.
7.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 45
Beni rifiutati
1.Se permane l'interesse dell'Amministrazione, i beni rifiutati sono sostituiti dal contraente entro un termine congruo fissato dall'organo di verifica, comunque non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformita' aumentato della meta' del termine previsto nel contratto. E' fatta salva l'applicazione delle penalita' alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformita'.
2.I beni rifiutati alla verifica di conformita' sono resi inequivocabilmente individuabili, con modalita' adeguate alla tipologia dell'oggetto contrattuale, al fine di impedirne la ripresentazione, salvo che l'organo di verifica ritenga che l'oggetto possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.
3.Se la verifica di conformita' e' svolta presso sedi dell'Amministrazione, gli oggetti rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale all'uopo redatto. Trascorso tale termine, fatta salva l'applicazione di eventuali penalita', l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche presso terzi, a rischio e spese del contraente, ovvero alla vendita, per conto del contraente, a rischio e spese dello stesso.
4.In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.
5.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 46
Verifica della prestazione nelle procedure in economia
1.Per le spese di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 9, del Codice, la verifica di conformita' e' eseguita, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 3, ovvero nei diversi termini indicati nel contratto, da personale dell'organo tecnico interessato per la procedura in economia. Le relative risultanze formano oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che effettuano la verifica di conformita'.
2.Nei casi di cui all'articolo 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione e' emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
3.Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che hanno partecipato al procedimento di affidamento ed acquisto dei beni e servizi.
4.Il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige una dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese.
Note all'art. 46: Per il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 19. Si riporta il testo dell'art. 325 del decreto del citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 : "Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione. 1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformita', si da' luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. 2. L'attestazione di regolare esecuzione e' emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. 3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 324.".
Art. 47
Consegna dei beni
1.Il contraente consegna i beni oggetto della prestazione, a proprio rischio e a proprie spese, nei luoghi e secondo le modalita' stabilite in contratto, avvisando l'Amministrazione, nelle forme previste dall'articolo 77 del Codice, della data e dell'ora di ogni singola consegna e dell'avvenuta esecuzione della stessa qualora prevista presso locali non di pertinenza dell'Amministrazione.
2.Gli imballaggi devono essere conformi alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare nonche' a quanto previsto in proposito dalle specifiche tecniche. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati alla verifica di conformita'.
3.L'Amministrazione acquisisce la proprieta' dei beni oggetto di fornitura solo dopo la favorevole verifica di conformita' e la successiva consegna.
4.Resta a carico del contraente il rischio di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei luoghi in cui e' svolta la verifica di conformita', a eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.
6.Sono altresi' a carico del contraente le spese di qualsiasi natura connesse alla consegna dei beni effettuata nei luoghi in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui gli stessi sono aperti.
7.Possono essere previste consegne comprensive di installazione; in tal caso, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti, secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali.
8.Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di piu' parti si intende compiuto quando tutte le parti sono state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.
9.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Note all'art. 47: Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda in note all'art. 41.
Art. 48
Consegne frazionate
1.Le quantita' dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Il termine di consegna del lotto si considera rispettato quando tutto il materiale relativo a ciascun lotto viene consegnato.
2.L'Amministrazione puo' tuttavia accettare consegne frazionate, qualora previsto contrattualmente. In tal caso, la determinazione di eventuali penalita' per ritardata consegna tiene conto dei valori dei materiali gia' consegnati.
Art. 49
Spostamento dei termini di consegna
1.Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.
2.In tali casi, il contraente, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, trasmette all'Amministrazione la documentazione di cui al comma 1 nonche' comunica rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilita' di eseguire il contratto.
3.Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbliga il contraente a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, puo' costituire motivo per lo spostamento dei termini, previa valutazione dell'Amministrazione stessa. In assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
4.In caso di assenza o ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di consegna.
5.La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non e' sufficiente a interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.
Art. 50
Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa
1.Fatto salvo quanto diversamente stabilito in contratto, il contraente garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti per un periodo di ventiquattro mesi dalla consegna, entro i quali e' obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.
2.Fatto salvo il diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla contestazione dell'Amministrazione, il contraente elimina i difetti segnalati, riparando il bene o, ove necessario, sostituendolo con uno nuovo.
3.Trascorso il termine di cui al comma 2, se il contraente non ha adempiuto al proprio obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altri operatori economici, i lavori necessari a eliminare i difetti, addebitandone l'importo al contraente medesimo.
4.Se i difetti si manifestano in misura superiore al dieci per cento dei pezzi forniti, nel caso di contratti per forniture di beni di identiche caratteristiche, il contraente, a richiesta dell'Amministrazione, sottopone a verifica l'intera fornitura, per eliminare, a proprie spese, gli ulteriori difetti riscontrati. In tal caso, la durata della garanzia e' aumentata di un periodo pari al tempo necessario al contraente per l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.
Art. 51
Obbligo di manleva per la provvista di materiali protetti da privativa
1.Sono interamente ed esclusivamente a carico del contraente le responsabilita' e gli oneri derivanti dall'utilizzo di materiali che risultano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Il contraente, nell'obbligarsi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa, si impegna a manlevare l'Amministrazione stessa da tutte le conseguenze dannose che derivano dall'eventuale controversia. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto pagando quanto gia' verificato, accettato e consegnato nonche' di agire per il risarcimento del danno.
2.L'obbligo di cui al comma 1 permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria e' intentata dopo la conclusione del contratto.
3.Il contraente comunica immediatamente all'Amministrazione eventuali pretese di terzi relative all'utilizzo di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa, ferma restando la sua esclusiva responsabilita'.
Art. 52
Inadempimenti
3.Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 1, al contraente e' liquidato esclusivamente l'importo corrispondente alla quota parte di fornitura o delle prestazioni gia' regolarmente verificate, accettate e consegnate, salva la facolta' dell'Amministrazione di restituire, ove possibile, le forniture, ripetendo i pagamenti, qualora gia' effettuati.
4.Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 1, l'avvenuta stipula del nuovo atto negoziale viene notificata al contraente inadempiente, con specificazione dei termini di esecuzione e del relativo importo.
5.E' fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione, nonche' dei maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli contrattualmente previsti, compresi quelli amministrativi e fiscali derivanti dal nuovo affidamento; in ogni caso, se dall'esecuzione in danno deriva un risparmio all'Amministrazione, nulla compete al contraente inadempiente.
6.L'Amministrazione effettua le debite segnalazioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e valuta l'inadempimento ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f) del Codice.
Note all'art. 52: Si riporta il testo degli artt. 135 e 136 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Art. 135 - Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione. 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche' per reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. 1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. 2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto." "Art. 136 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita' e grave ritardo. 1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. 2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. 4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.". Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 23.
Art. 53
Penalita'
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 298 del Regolamento, il contratto stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle forniture o prestazioni non correttamente eseguite.
3.L'importo delle penalita', singolarmente e cumulativamente considerato, non puo' essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dall'articolo 52.
Note all'art. 53: Si riporta il testo dell'art. 298 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 : "Art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori. 1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entita' ed alla complessita' della prestazione, nonche' al suo livello qualitativo. Si applica l'art. 145, commi 3 e 9. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalita' stabilite nel contratto. 4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonche' 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all'art. 118, comma 5, del codice, e 7." Si riporta il testo dell'art. 116 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 116 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 1. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo' opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.". Si riporta il testo dell'art. 1382 del codice civile. "Art. 1382 - Effetti della clausola penale. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore. La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.".
Art. 54
Procedimento relativo all'applicazione di penalita'
1.L'ammontare delle penalita' e' dedotto dai crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, se non sufficienti, dai crediti dipendenti da altri contratti che lo stesso ha in corso con l'Amministrazione, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalita' viene addebitato sulla cauzione, che e' ripristinata entro il termine indicato dall'Amministrazione.
2.L'ammontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura relativa al bene o al servizio o alla porzione di esso cui la penalita' fa riferimento.
3.Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle penalita' e' avviato con la contestazione dell'inadempimento o del ritardo al contraente che, entro quindici giorni, puo' comunicare le proprie giustificazioni; la mancata comunicazione non e' causa di sospensione del procedimento stesso.
4.Le penalita' sono comminate con atto dell'Amministrazione, debitamente trasmesso al contraente.
5.Entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto, il contraente puo' avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalita', presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.
6.Nei casi di particolare complessita', l'Amministrazione puo' richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penalita'.
7.L'applicazione delle penalita' non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
8.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Art. 55
Pagamenti
1.I pagamenti sono eseguiti dopo la verifica di conformita', accettazione e consegna delle forniture e prestazioni da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di fattura recante dati corrispondenti alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche contrattuali, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non superiore a sessanta giorni.
2.Il prezzo indicato nel contratto come prezzo globale e' comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto al contraente in relazione all'esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di confezionamento, imballaggio e trasporto fino al luogo indicato per la consegna.
4.Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, i contratti possono prevedere che su ogni pagamento sia trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia.
6.Se all'esecutore sono stati contestati inadempimenti contrattuali, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, l'Amministrazione puo' sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato al contraente ovvero all'esecutore nella forma prevista dall'articolo 11.
7.I pagamenti sono effettuati, di regola, a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, indicati dal contraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contraente comunica all'Amministrazione eventuali variazioni, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti parimenti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto. Entro il termine di cui al precedente periodo sono altresi' comunicate le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. In mancanza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e' esonerata da ogni responsabilita' per i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali.
Note all'art. 55: Si riporta il testo degli artt. 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: "Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 2. Nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva." "Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore. 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.". Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 ottobre 1973, n. 268. "Art. 48-bis - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (241), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.". Per il testo della legge 13 agosto 2010, n. 136, si veda in note alle premesse.
Art. 56
Parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione
1.Se, nella fase a evidenza pubblica per la scelta del contraente, insorgono questioni per le quali non e' ancora pendente contenzioso, e' ammesso, in presenza dei presupposti stabiliti dall'Autorita' nazionale anticorruzione, il ricorso alla medesima Autorita'.
2.L'Autorita' di cui al comma 1 formula una ipotesi di soluzione, non vincolante per le parti.
3.L'Amministrazione puo' procedere in difformita' del parere reso dall'Autorita' nazionale anticorruzione, fornendo la motivazione di tale scelta.
Art. 57
L'arbitrato
1.Se previsto dal contratto quale mezzo di risoluzione delle controversie, l'arbitrato, disciplinato dall'articolo 241 e seguenti del Codice, e' attivato dal contraente entro trenta giorni dalla comunicazione allo stesso delle decisioni adottate dall'Amministrazione. Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dal contraente, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.
2.Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuita' delle prestazioni contrattuali, il contraente non puo' esimersi dal continuare l'esecuzione delle stesse, incorrendo, in caso contrario, nell'applicazione delle penalita' contrattuali previste dall'articolo 53 in caso di inadempimento.
Note all'art. 57: Si riporta il testo degli artt. 241 e seguenti del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Art. 241 - Arbitrato. 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. 1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri. 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. 6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'art. 240. 7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'art. 242. 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'. 10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile. 11. Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53; 12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di procedura civile. 12-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242. 15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti." "Art. 242 - Camera arbitrale e albo degli arbitri. 1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'art. 241, comma 15. 2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale. 3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorita' fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorita' sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 9. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorita'. 5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attivita' la Camera arbitrale puo' richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorita' sono disciplinate le relative modalita' di acquisizione. 6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi; d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 7. La camera arbitrale cura altresi' la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonche' dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonche' al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilita' fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 10. Per le ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorita', nonche' i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonche' delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi." "Art. 243 - Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale. 1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole. 2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro. 3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale. 4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242, comma 9. 5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. 6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'art. 242, comma 10. 8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'art. 241, comma 13. 10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorita'." "Art. 243-bis - Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso Nelle materie di cui all'art. 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 1. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimita' e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facolta' di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puo' essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione e' diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo' essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. 2. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, ne' il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'art. 11, comma 10, ne' il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. 3. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. 4. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche' ai sensi dell'art. 1227 del codice civile. 5. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e' impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti." 1. "Art. 244 - Giurisdizione. 2. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.".
Art. 58
Abrogazioni ed entrata in vigore
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 e il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679.
2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3652
Note all'art. 58: Per i riferimenti al decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, si veda nelle note alle premesse.
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Normattiva
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