DECRETO 16 dicembre 2014, n. 206

Type Decreto
Publication 2014-12-16
Ultimo aggiornamento 2015-03-10
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 7: - Per il testo del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si vedano le note alle premesse. - Si riportano gli articoli da 71 a 84 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo. Art. 72 (Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base; d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita' (SPC)). - 1. Nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. 2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema; b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'art. 71. Art. 74 (Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'. Art. 75 (Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2. 2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'art. 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative indipendenti. 3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'art. 79. Art. 76 (Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. Art. 77 (Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita': a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC; b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati; d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione; e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso; f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art. 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza. 2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all' art. 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all' art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. 2-ter. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. 2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia. Art. 79 (Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC. 2. La Commissione: a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni; c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie; d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71; e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'art. 82; f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'art. 82; g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC; h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti. Art. 80 (Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'). - 1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte. 2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico e' rinnovabile. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno. 4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. 6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'art. 87. Art. 81 (Ruolo di DigitPA). - 1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2. 2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Art. 82 (Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui all'art. 77. 2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'art. 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC. 3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale. 4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche; b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica; c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica; d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati. 5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti: a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita'; b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati. Art. 83 (Contratti quadro). - 1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di cui all'art. 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. Art. 84 (Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione). - 1. Le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'art. 83, comma 1, termine di cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica amministrazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.». - Si riportano gli articoli da 31 a 36 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. Art. 32 (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'art. 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'art. 32-bis. 1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza. 2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali). - 1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante. 2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione. 4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante puo', considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione. 5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio. 6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonche' alle relative modalita' di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE. 7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo. Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi; [g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;] h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita' organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati. Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

Art. 8

Disposizioni finali

1.Le Tabelle 1 e 2 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono a tutti gli effetti sostituite dalle apposite sezioni della Tabella 1 e della Tabella 2 del presente decreto.

2.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.

Lavoro, foglio n. 260

Note all'art. 8: - Per i riferimenti al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

Tabelle-Tabella 1

TABELLA 1 ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI La seguente tabella recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, l'elenco di cui alla Tabella 1 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE". Gli interventi e i servizi, di cui alla sezione A2, classificati con codice da A2.16 a A2.29, costituiscono informazioni da inserire nel Casellario solo in caso di presa in carico da parte del servizio sociale professionale, fermo restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che l'informazione viene raccolta nei soli casi in cui per l'erogazione della prestazione sia necessaria l'identificazione del beneficiario.

+-------------------------------------------------------------------+

|A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI |

+-------------------------------------------------------------------+

|Codice |Denominazione |Descrizione |

+-------------------------------------------------------------------+

| di cui: Prestazioni sociali|

| agevolate |

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| | |Prestazione richiesta al | | | |Comune, rivalutata |

| | |annualmente, ed erogata |

| | |dall'INPS a favore di |

| | |cittadini italiani o |

| | |comunitari residenti nel | | | |territorio dello Stato, a | | | |nuclei familiari con almeno| | | |3 figli minori e nuclei | | | |familiari con risorse | | |Assegno per il nucleo |reddituali e patrimoniali | | |familiare erogato dai |non superiori a quelle | |A1.01 |Comuni |previste dall'ISE |

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| | |Assegno destinato alle | | | |nuove mamme che non hanno | | | |ricevuto altre prestazioni | | | |di maternita' dall'INPS o | | | |dal datore di lavoro e in | | |Assegno Maternita' |possesso di determinate | |A1.02 |erogato dai Comuni |situazioni reddituali |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sostegno economico a favore| | | |di persone e famiglie in | | | |condizione di poverta' per | | | |l'acquisto di generi | | | |alimentari e il pagamento | |A1.03 |Carta acquisti |delle bollette |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sussidi economici, anche | | |Contributi economici a|una tantum, ad integrazione| | |integrazione del |del reddito di persone | |A1.04 |reddito familiare |bisognose. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sussidi economici ad | | | |integrazione del reddito | | | |individuale o familiare per| | | |sostenere le spese per | | |Contributi economici |l'alloggio e per l'affitto | |A1.05 |per alloggio |e per le utenze |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sostegni economici che | | | |consentono di acquistare | | | |generi alimentari o | | |Buoni spesa o buoni |consumare pasti negli | |A1.06 |pasto |esercizi in convenzione |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi per garantire | | |Contributi e |all'utente in difficolta' | | |integrazioni a rette |economica la copertura | |A1.07 |per asili nido |della retta per asili nido.|

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Contributi e | | | |integrazioni a rette |Interventi per garantire | | |per servizi |all'utente in difficolta' | | |integrativi o |economica la copertura | | |innovativi per la |della retta per i servizi | |A1.08 |prima infanzia |integrativi. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sostegni economici per | | | |garantire all'utente in | | | |difficolta' economica il | | | |diritto allo studio | | | |nell'infanzia e | | | |nell'adolescenza; comprese | | |Contributi economici |le agevolazioni su | | |per i servizi |trasporto riconosciute alle| |A1.09 |scolastici |famiglie bisognose |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sostegno economico alle | | | |persone in difficolta' per | | | |spese mediche o, piu' in | | | |generale, per prestazioni | | | |sociali a rilevanza | | | |sanitaria. In questa | | | |categoria rientra | | | |l'esenzione ticket | | | |sanitari, qualora sia a | | | |carico del Comune/Comuni, e| | |Contributi economici |il contributo per | | |per cure o prestazioni|l'acquisto di protesi e | | |sociali a rilevanza |ausili (anziani e | |A1.10 |sanitaria |disabili). |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Tra gli altri sono | | | |individuabili: VOUCHER = | | | |provvidenza economica a | | |Assegnazioni |favore di anziani non | | |economiche per il |autosufficienti e disabili,| | |sostegno della |versata solo nel caso in | | |domiciliarita' e |cui le prestazioni siano | | |dell'autonomia |erogate da "care giver" | |A1.11 |personale |professionali. | | | |ASSEGNO DI CURA = | | | |incentivazione economica | | | |finalizzata a garantire a | | | |soggetti anziani non | | | |autosufficienti e a | | | |disabili gravi o | | | |gravissimi, la permanenza | | | |nel nucleo familiare o | | | |nell'ambiente di | | | |appartenenza, evitando il | | | |ricovero in strutture | | | |residenziali. | | | |"BUONO SOCIO-SANITARIO = | | | |sostegno economico a favore| | | |di persone in difficolta' | | | |erogato nel caso in cui | | | |l'assistenza sia prestata | | | |da un "care giver" | | | |familiare. | | | |ASSEGNAZIONI PER PROGETTI | | | |finalizzati alla vita | | | |indipendente o alla | | | |promozione dell'autonomia | | | |personale |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi per garantire | | |Contributi e |all'utente in difficolta' | | |integrazioni a rette |economica la copertura | | |per accesso a centri |della retta per centri | |A1.12 |diurni |diurni |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi per garantire | | | |all'utente in difficolta' | | |Contributi e |economica la copertura | | |integrazioni a rette |della retta per | | |per accesso ai servizi|l'accoglienza in strutture | |A1.13 |semi-residenziali |semi-residenziali. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi per garantire | | | |all'utente bisognoso la | | | |copertura della retta per | | | |l'accoglienza in strutture | | | |residenziali e, per l'area | | |Contributi e |Famiglia e minori, | | |integrazioni a rette |l'integrazione delle rette | | |per accesso a servizi |per minori ospitati in | |A1.14 |residenziali |centri residenziali |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sostegno economico rivolto | | | |a persone parzialmente non | | | |autosufficienti o a rischio| | | |di emarginazione, che | | | |richiedono interventi di | | |Contributi per servizi|cura e di igiene della | |A1.15 |alla persona |persona |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sostegno economici erogati | | | |a persone a ridotta | | |Contributi economici |mobilita' (disabili, | | |per servizio trasporto|anziani), inclusi i | |A1.16 |e mobilita' |contributi per i cani guida|

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestiti destinati a | | | |fronteggiare situazioni | | | |transitorie di lieve | | | |difficolta' economica, | | | |concessi da istituti di | | | |credito convenzionati con | | |Contributi economici |gli enti pubblici, a tasso | | |erogati a titolo di |zero per il beneficiario, | | |prestito/prestiti |basati sull'impegno dello | |A1.17 |d'onore |stesso alla restituzione |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi economici a | | | |sostegno di percorsi di | | | |transizione al lavoro o di | | | |servizi dell'inserimento | | | |lavorativo. In questa | | |Contributi economici |categoria rientrano borse | | |per l'inserimento |lavoro, tutoraggio e altre | |A1.18 |lavorativo |forme di sostegno. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

|A1.19 |Borse di studio | |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Contributo a nuclei | | | |familiari, in percentuale | | | |sull'importo dei buoni | | | |richiesti a seconda del | | | |numero dei componenti e di | |A1.20 |Buono vacanze |requisiti reddituali |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Altro (prestazione | | |A1.21 |soggetta a ISEE) | |

+-------------------------------------------------------------------+

| di cui: Altre prestazioni |

| sociali |

+-------------------------------------------------------------------+

| | |Contributi in denaro alle | | |Contributi economici |famiglie che accolgono | | |per l'affidamento |temporaneamente minori con | |A1.22 |familiare di minori |problemi familiari |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Contributi in denaro alle | | | |famiglie che accolgono | | |Contributi economici |temporaneamente disabili, | | |per l'accoglienza di |adulti in difficolta' e | |A1.23 |adulti e anziani |anziani |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Altro (prestazione non| | |A1.24 |soggetta a ISEE) |Specificare |

+-------------------------------------------------------------------+

|A2 - INTERVENTI E SERVIZI |

+-------------------------------------------------------------------+

|Codice |Denominazione |Descrizione |

+-------------------------------------------------------------------+

| di cui: Prestazioni sociali|

| agevolate |

+-------------------------------------------------------------------+

| | |Erogazione di pasti caldi a| | | |soggetti con un reddito | | | |inferiore al minimo vitale | | | |e che si trovano in | |A2.01 |Mensa sociale |condizioni disagiate |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi di sostegno | | | |destinati ai soggetti a | | | |rischio di emarginazione e | | | |alle relative famiglie, | | | |erogati a domicilio, in | | | |strutture o in luoghi di | | |Sostegno |aggregazione spontanea, per| | |socio-educativo |il raggiungimento della | | |territoriale o |massima autonomia personale| |A2.02 |domiciliare |e sociale |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Prestazioni del | | | |diritto allo studio |Sono incluse mense e | |A2.03 |universitario |alloggi per studenti |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Agevolazioni per tasse| | |A2.04 |universitarie | |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Agevolazioni per i | | | |servizi di pubblica | | | |utilita' (telefono, | | |A2.05 |luce, gas) | |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Agevolazioni | | | |tributarie comunali | | | |(nettezza urbana, | | |A2.06 |ecc.) | |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Servizio rivolto a persone | | | |con ridotta autonomia, o a | | | |rischio di emarginazione, | | | |che richiedono interventi | | | |di cura e di igiene della | | | |persona, di aiuto nella | | | |gestione della propria | | | |abitazione, di sostegno | | | |psicologico, di assistenza | | |Assistenza domiciliare|sociale e/o educativa a | |A2.07 |socio-assistenziale |domicilio |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazioni | | | |socio-assistenziali e | | | |sanitarie (cure mediche o | | | |specialistiche, | | | |infermieristiche, | | | |riabilitative) erogate "a | | | |domicilio" a persone non | | | |autosufficienti o di | | | |recente dimissione | | | |ospedaliera, per evitare | | |A.D.I.- Assistenza |ricoveri impropri e | | |domiciliare integrata |mantenere il paziente nel | |A2.08 |con servizi sanitari |suo ambiente di vita |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi mirati a | | | |incentivare l'inserimento e| | |Supporto |il reinserimento lavorativo| | |all'inserimento |di soggetti disabili o a | |A2.09 |lavorativo |rischio di emarginazione |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |In questa categoria | | | |rientrano i servizi | | | |previsti dall'art. 5 della | | | | legge 285/97 e i servizi |

| | |educativi realizzati in | | | |contesto familiare. In | | | |particolare: spazi gioco | | | |per bambini dai 18 ai 36 | | | |mesi (per max 5 ore); | | | |centri per bambini e | | | |famiglie; servizi e | | |Servizi integrativi |interventi educativi in | |A2.10 |per la prima infanzia |contesto domiciliare |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi mirati a | | | |favorire il processo di | | | |integrazione nelle | | | |strutture educative e | | | |scolastiche dei minori con | | | |problemi sociali (in | | |Sostegno |particolare dei ragazzi | | |socio-educativo |disabili e dei minori | |A2.11 |scolastico |stranieri) |

+----------------+----------------------+---------------------------+

|A2.12 |Mensa scolastica | |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi rivolti a | | |Distribuzione pasti |persone parzialmente non | | |e/o lavanderia a |autosufficienti o a rischio| |A2.13 |domicilio |di emarginazione. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Mezzi di trasporto | | | |(pubblici o privati) volti | | | |a garantire lo spostamento | | | |di persone a ridotta | |A2.14 |Trasporto sociale |mobilita'. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Altro (prestazione | | |A2.15 |soggetta a ISEE) |Specificare |

+-------------------------------------------------------------------+

| di cui: Altre prestazioni |

| sociali |

+-------------------------------------------------------------------+

| | |Interventi finalizzati a | | | |garantire a persone singole| | | |o a nuclei familiari in | | | |stato di bisogno l'accesso | | | |ad una abitazione. In | | | |questa categoria rientrano | | | |le attivita' del settore | | | |sociale per l'assegnazione | | | |di case di edilizia | | |Interventi di supporto|residenziale pubblica e i | | |per reperimento |servizi di intermediazione | |A2.16 |alloggi |per il reperimento alloggi.|

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi finalizzati alla| | | |piena integrazione sociale | | | |dei soggetti deboli o a | | | |rischio di emarginazione. | | | |Sono incluse per esempio le| | | |borse lavoro pensionati e | | | |le attivita' per | | | |l'attivazione del servizio | | |Interventi per |di "nonno vigile" se | | |l'integrazione sociale|considerato nell'ambito | | |dei soggetti deboli o |sociale, i corsi di lingua | |A2.17 |a rischio |italiana per gli immigrati.|

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Attivita' di | | | |intermediazione e supporto | | | |per favorire l'accoglienza,| | | |alternativa al ricovero in | | | |strutture residenziali, per| | | |coloro che non possono | | |Servizio di |essere adeguatamente | | |accoglienza di adulti |assistiti nell'ambito della| |A2.18 |e anziani |propria famiglia |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi atti a garantire| | | |l'accesso paritario in | | | |ambito scolastico, sociale | | |Servizi di mediazione |e lavorativo delle persone | |A2.19 |culturale |straniere e nomadi. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Forme di solidarieta' | | | |(anche associative) fra | | | |persone fragili (anziani | | | |soli, coppie di anziani, | | | |disabili adulti, migranti),| | | |appartenenti allo stesso | | | |contesto (condominio, | | |Servizi di |strada, quartiere), | | |prossimita'/buon |finalizzate al reciproco | | |vicinato/gruppi di |nella risposta ai disagi e | |A2.20 |auto-aiuto |problemi quotidiani. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi tempestivi 24 | | | |ore su 24 rivolti a utenti | | |Telesoccorso e |in situazione di emergenza | |A2.21 |teleassistenza |o di improvvisa difficolta'|

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Sono interventi organizzati| | | |abitualmente in luoghi | | | |prefissati (es, stazione, | | | |ecc) dove avviene la | | | |distribuzione, da non | | | |confondersi con gli | | |Distribuzione beni di |interventi per l'emergenza.| | |prima necessita' |(Possono essere effettuati | | |(pasti, medicinali, |anche con una unita' | |A2.22 |vestiario ecc.) |mobile) |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Disponibilita' di docce o | | | |locali per provvedere a | | | |l'igiene personale di | | | |soggetti senza fissa dimora| | | |o che si trovano in | | |Servizi per l'igiene |condizioni particolarmente | |A2.23 |personale |disagiate. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Attivita' di supporto per | | | |favorire l'accoglienza (a | | | |tempo pieno o parziale) di | | | |un minore in un nucleo | | | |familiare qualora la | | | |famiglia di origine sia | | | |momentaneamente | | | |impossibilitata a | | | |provvedervi in modo | | |Servizio per |adeguato, anche in | | |l'affidamento dei |esecuzione di provvedimenti| |A2.24 |minori |dell'Autorita' Giudiziaria |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Attivita' volta a | | | |proteggere e tutelare la | | | |crescita del minore in | | | |stato di abbandono | | |Servizio per |attraverso l'accoglienza | | |l'adozione nazionale |definitiva in un nuovo | |A2.25 |di minori |nucleo familiare |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Attivita' volta a | | | |proteggere e tutelare la | | | |crescita del minore in | | |Servizio per |stato di abbandono | | |l'adozione |attraverso l'accoglienza | | |internazionale di |definitiva in un nuovo | |A2.26 |minori |nucleo familiare |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Servizio di sostegno alla | | | |coppia in fase di | | |Servizio di mediazione|separazione o gia' | |A2.27 |familiare |separata, con figli minori.|

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Servizio di sostegno alle | | | |funzioni genitoriali (anche| | |Interventi di sostegno|attraverso colloqui, | |A2.28 |alla genitorialita' |incontri, titoli sociali) |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Interventi di utilizzo del | | | |tempo libero organizzati | | | |per rispondere a bisogni di| | | |socializzazione e | | | |comunicazione delle persone| | | |in stato di disagio e per | | | |promuovere occasioni di | | | |incontro e conoscenza tra | | | |italiani e stranieri. Vi e'| | | |compresa l'organizzazione | | | |di soggiorni climatici o | | | |termali rivolte in | | |Attivita' ricreative |particolare ai soggetti | |A2.29 |di socializzazione |fragili. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Altro (prestazione non| | |A2.30 |soggetta a ISEE) |Specificare |

+-------------------------------------------------------------------+

|A3 - SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE |

+-------------------------------------------------------------------+

|Codice |Denominazione |Descrizione |

+-------------------------------------------------------------------+

| di cui: Prestazioni sociali|

| agevolate |

+-------------------------------------------------------------------+

| | |Centri organizzati per | | | |attivita' ricreative, | | | |sportive, educative che si | | | |svolgono nel periodo | | | |estivo; Centri diurni per | | | |anziani non | | | |autosufficienti; Centri | | | |diurni per persone con | | | |disabilita'; Centri diurni | | | |per persone con disagio | | | |mentale; Centri diurni per | | | |persone senza dimora; | | | |Centri diurni per le altre | | |Strutture |categorie di disagio | |A3.01 |semiresidenziali |adulti |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Struttura familiare: di | | | |piccole dimensioni, | | | |caratterizzata dalla | | | |organizzazione di tipo | | | |familiare, che riproduce le| | | |caratteristiche della vita | | | |in famiglia. In caso di | | | |strutture per minori vi e' | | | |la presenza di una coppia o| | | |di uno o due adulti che | | | |svolgono funzioni | |A3.02 |Strutture residenziali|genitoriali. | | | |Struttura comunitaria: di | | | |dimensioni variabili a | | | |secondo dell'area di utenza| | | |(di norma superiore a 6-10 | | | |posti) e' caratterizzata | | | |dalla presenza di operatori| | | |assistenziali, | | | |socio-sanitari o educatori | | | |e da una organizzazione di | | | |tipo comunitario. | | | |Centri estivi o invernali | | | |con pernottamento: | | | |strutture comunitarie | | | |comprendenti le colonie, i | | | |campeggi, i centri | | | |ricreativi a carattere | | | |stagionale, i soggiorni | | | |climatici o termali |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Servizio rivolto alla prima| | | |infanzia (0-3 anni) per | | | |promuovere lo sviluppo | | | |psico-fisico, cognitivo, | | | |affettivo e sociale del | | | |bambino e offrire sostegno | | | |alle famiglie nel loro | | | |compito educativo, aperto | | | |per almeno 5 giorni e | | | |almeno 6 ore al giorno per | | | |un periodo di almeno 10 | | | |mesi all'anno. Rientrano | | | |sotto questa tipologia gli | | | |asili nido pubblici, gli | | | |asili nido aziendali e i | | | |micro-nidi e le sezioni | | | |24-36 mesi aggregate alle | |A3.03 |Asilo Nido |scuole dell'infanzia. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Edilizia residenziale | | |A3.04 |pubblica | |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Altro (prestazione | | |A3.05 |soggetta a ISEE) |Specificare |

+-------------------------------------------------------------------+

| di cui: Altre prestazioni |

| sociali |

+-------------------------------------------------------------------+

| |Altro (prestazione non| | |A3.06 |soggetta a ISEE) |Specificare |

+-------------------------------------------------------------------+

|A4 - PRESTAZIONI INPS (INCLUSE LE PRESTAZIONI DI NATURA |

|PREVIDENZIALE RILEVANTI PER IL SISS) |

+-------------------------------------------------------------------+

|Codice |Denominazione |Descrizione |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione concessa ai | | | |mutilati e invalidi civili | | | |di eta' compresa tra i | | | |diciotto e i sessantacinque| | | |anni, a cui l'apposita | | | |Commissione sanitaria abbia| | | |riconosciuto una inabilita'| | | |lavorativa totale (100%) e | | | |permanente (invalidi | | | |totali) e si trovino, | | | |inoltre, in stato di | | | |bisogno economico, siano | | | |cittadini italiani e | | |Pensione di |abbiano la residenza in | |A4.01 |invalidita' civile |Italia |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Pensione ai non |Prestazione concessa a | | |vedenti (assoluti, |coloro che siano | |A4.02 |parziali e decimisti) |riconosciuti ciechi civili |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione concessa ai | | | |minorati sensoriali | | | |dell'udito affetti da | | | |sordita' congenita o | | | |acquisita durante l'eta' | | | |evolutiva (fino a 12 anni) | | | |che abbia impedito il | | | |normale apprendimento del | | | |linguaggio parlato, purche'| | | |la sordita' non sia di | | | |natura esclusivamente | | | |psichica o dipendente da | | | |cause di guerra, di lavoro | |A4.03 |Pensione ai non udenti|o di servizio. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione concessa ai | | | |mutilati e invalidi civili | | | |di eta' compresa tra i | | | |diciotto e i sessantacinque| | | |anni, nei cui confronti, in| | | |sede di visita medica | | | |presso la competente | | | |commissione sanitaria, sia | | | |stata riconosciuta una | | | |riduzione della capacita' | | | |lavorativa in misura non | | | |inferiore al 74% (invalidi | | | |parziali), che siano | | | |incollocati al lavoro, si | | | |trovino in stato di bisogno| | | |economico, siano cittadini | | | |italiani e abbiano la | |A4.04 |Assegno mensile |residenza in Italia. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione concessa agli | | | |invalidi civili totali che | | | |per affezioni fisiche o | | | |psichiche si trovino anche | | | |nella impossibilita' di | | | |deambulare senza l'aiuto | | | |permanente di un | | | |accompagnatore o, non | | | |essendo in grado di | | | |compiere gli atti | | | |quotidiani della vita, | | |Indennita' di |abbisognino di una | |A4.05 |accompagnamento |assistenza continua. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione concessa ai | | | |minori invalidi civili | | | |totali che per affezioni | | | |fisiche o psichiche si | | | |trovino anche nella | | | |impossibilita' di | | | |deambulare senza l'aiuto | | | |permanente di un | | | |accompagnatore o, non | | | |essendo in grado di | | | |compiere gli atti | | | |quotidiani della vita, | | |Indennita' |abbisognino di una | |A4.06 |accompagnamento minori|assistenza continua |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione concessa a | | | |invalidi civili minori, per| | | |aiutare l'inserimento nelle| | | |scuole, nei centri di | | | |formazione o di | | | |addestramento professionale| | | |e nelle strutture | | |Indennita' di |educative, riabilitative e | |A4.07 |frequenza |terapeutiche accreditate |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione concessa ai | | | |sordi al solo titolo della | | | |minorazione, cioe' | | | |indipendentemente dallo | | | |stato di bisogno economico,| | |Indennita' di |dall'eta' o dall'eventuale | |A4.08 |comunicazione |ricovero in istituto |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione assistenziale | | | |riconosciuta, agli | | | |ultrasessantaquattrenni, | | | |cittadini italiani e membri| | | |UE residenti abitualmente | | | |in Italia, sprovvisti di | | | |reddito o con reddito | | | |inferiore ai limiti | |A4.09 |Pensione sociale |stabiliti dalla legge |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Idem pensione sociale (con | | | |effetto dal 1° gennaio | |A4.10 |Assegno sociale |1996) |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Pensione di invalidita' | | | |civile o pensione ai non | | | |udenti erogata a soggetti | | | |con 65 anni e piu'. In | | | |questi casi l'importo della| | | |pensione di inabilita' | | |Pensione/assegno |viene adeguato a quello | | |sociale ex pensione |della pensione o assegno | |A4.11 |invalidita' civile |sociale |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Somma aggiuntiva a favore | | | |di titolari di uno o piu' | | | |trattamenti pensionistici a| | | |carico dell'AGO e delle | | | |forme sostitutive, | | | |esclusive ed esonerative | | | |della medesima, in presenza| | | |di determinate condizioni | |A4.12 |14° mensilita' |di reddito ed eta' |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Importo aggiuntivo | | | |corrisposto con la | | | |tredicesima mensilita' in | | | |presenza di particolari | | | |condizioni reddituali, ai | | | |titolari di una o piu' | | | |pensioni il cui importo | | | |complessivo non supera | | | |l'importo annuo del | | | |trattamento minimo del | | | |FPLA1.3 maggiorato | | | |dell'importo aggiuntivo | |A4.13 |Importo aggiuntivo |stesso |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Assegno ai titolari di | | | |invalidita' civile di eta' | | | |inferiore ai 65 anni che | | |Maggiorazione mensile |non superano determinati | |A4.14 |pensione |limiti di reddito annuo |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione assistenziale | | | |erogata dall'INPS dietro | | | |domanda del pensionato con | | | |trattamento minimo che | | | |rientra nei limiti di | |A4.15 |Maggiorazione sociale |reddito previsti |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Integrazione fino al | | | |raggiungimento del | | | |trattamento minimo della | | | |pensione (esclusa la | | | |pensione di vecchiaia | | | |liquidata col sistema | | | |contributivo) secondo | |A4.16 |Integrazione al minimo|criteri reddituali. |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione a sostegno | | | |delle famiglie di alcune | | | |categorie di lavoratori, il| | | |cui nucleo familiare abbia | | | |un reddito complessivo al | | | |di sotto dei limiti | | | |stabiliti annualmente dalla| |A4.17 |Assegno familiare |legge |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Indennita' corrisposta alle| | | |lavoratrici madri e in casi| | | |particolari ai lavoratori | | | |padri a seguito della | | | |nascita, dell'affidamento o| |A4.18 |Assegno maternita' |dell'adozione di un minore.|

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Prestazione a sostegno | | | |delle famiglie dei | | | |lavoratori (dipendenti, | | | |parasubordinati, | | | |pensionati, ecc.) che hanno| | | |un reddito complessivo al | | | |di sotto delle fasce | | |Assegno al nucleo |stabilite ogni anno per | |A4.19 |familiare |legge) |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Permessi retribuiti, aventi| | | |come scopo la cura e | | | |l'assistenza del portatore | | | |di handicap, che spettano | | | |ai cittadini lavoratori, | | | |portatori di handicap grave| | | |riconosciuto ai sensi | | | |dell'art. 3, comma 3 della | | | | legge 104/92 e ai loro |

| | |familiari entro il terzo | | |Permessi retribuiti |grado di parentela e |

|A4.20 | Legge 104/92 |affinita' |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Congedo straordinario, | | | |retribuito con indennizzo | | | |(e contribuzione | | | |figurativa) avente come | | | |scopo la cura e | | | |l'assistenza del portatore | | | |di handicap, che spetta ai | | | |cittadini lavoratori, | | | |portatori di handicap grave| | | |riconosciuto e ai loro | | | |familiari, secondo le | | |Congedo straordinario |modalita' previste dalla |

|A4.21 | L. 388/2000 |norma |

+----------------+----------------------+---------------------------+

|A4.22 |Altro |Specificare |

+-------------------------------------------------------------------+

|A5 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RILEVANTI PER IL SISS |

+-------------------------------------------------------------------+

|Codice |Denominazione |Descrizione |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Art. 12, comma 1, lett. a),| | |Detrazioni per coniuge|b), c) e d), comma 1-bis, | |A5.01 |a carico | comma 3 del TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Art. 12, comma 1, lett. a),| | |Detrazioni per figli a|b), c) e d), comma 1-bis, | |A5.02 |carico | comma 3 del TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Ulteriore detrazione |Art. 12, comma 1, lett. a),| | |per figli a carico |b), c) e d), comma 1-bis, | |A5.03 |(famiglie numerose) | comma 3 del TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Art. 12, comma 1, lett. a),| | |Detrazioni per altri |b), c) e d), comma 1-bis, | |A5.04 |familiari a carico | comma 3 del TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Deduzione delle spese | | | |mediche e di quelle di| | | |assistenza specifica | | | |necessarie nei casi di| | | |grave e permanente | | | |invalidita' o |Art. 10, comma 1, lett. b),|

|A5.06 |menomazione |e comma 2, TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Detrazione per spese | | | |relative a mezzi | | | |necessari | | | |all'accompagnamento e | | | |a facilitare | | | |l'autosufficienza dei |Art. 15, comma 1, lett. c) |

|A5.07 |soggetti disabili |e lett. c-ter), TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Detrazione per spese | | | |relative a cani guida |Art. 15, comma 1, lett. c) |

|A5.08 |per non vedenti |e lett. c-ter), TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Detrazione per servizi|Art. 15, comma 1, lett. c) |

|A5.09 |di intepretariato |e lett. c-ter), TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| | |Art. 1, comma 335, della | | |Detrazione del 19% per| Legge n. 266/05; art.2 , |

| |le spese di frequenza |comma 6, della Legge n. | |A5.10 |degli asili nido |203/08 |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Detrazione per addetti| | | |all'assistenza | | | |personale nei casi di | | | |non autosufficienza | | | |nel compimento degli | | | |atti della vita |Art. 15, comma 1, lett. |

|A5.11 |quotidiana |i-septies) e comma 2, TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Detrazione spese | | | |mantenimento cani |Art. 15, comma 1, lett. |

|A5.13 |guida |l-quater , TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

| |Detrazione per canoni | | | |di locazione |Art. 16, commi 01, 1, | | |dell'abitazione |1-bis, 1.ter e 1-sexies, | |A5.15 |principale | TUIR |

+----------------+----------------------+---------------------------+

|A5.16 |Altre agevolazioni |Specificare |

+----------------+----------------------+---------------------------+

Tabelle-Tabella 2

TABELLA 2 CASELLARIO DELL'ASSISTENZA, INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI La seguente tabella, nella sua articolazione in sezioni, recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, la Tabella 2 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE". SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGATORE

CAMPO TIPO RANGE DOMINIO NOTE

2.1.1. CODICE ENTE EROGATORE NUMERICO

2.1.2. DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE TESTO

2.1.3. INDIRIZZO (VIA, N. CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA) TESTO

SEZIONE 2 - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CAMPO TIPO RANGE DOMINIO NOTE

2.2.1 NOME TESTO

2.2.2 COGNOME TESTO

2.2.3 CODICE FISCALE TESTO

2.2.4 GENERE NUMERICO 1-2

1.

MASCHIO 2. FEMMINA

2.2.5 ANNO NASCITA NUMERICO AAAA

2.2.6 CODICE CITTADINANZA NUMERICO ISO 3166

2.2.6.1 CODICE EVENTUALE SECONDA CITTADINANZA NUMERICO ISO 3166

2.2.7 CODICE REGIONE RESIDENZA NUMERICO DM 1986

2.2.8 CODICE COMUNE RESIDENZA NUMERICO CODICI ISTAT

2.2.9 CODICE NAZIONE RESIDENZA NUMERICO ISO 3166

SEZIONE 3 - PRESTAZIONI SOCIALI

CAMPO TIPO RANGE DOMINIO NOTE

2.3.0 PRESENZA DI PROVA DEI MEZZI NUMERICO 1-4

1.

PRESTAZIONE SOGGETTA A ISEE 2. PRESTAZIONE SOGGETTA A PROVA DEI MEZZI, MA NON ATTRAVERSO ISEE (ES. PRESTAZ. INPS, AGEVOLAZ. TRIBUT.) 3. PRESTAZIONE IN GENERALE SOGGETTA A ISEE, MA SOTTRATTA ALLA PROVA DEI MEZZI PER LO SPECIFICO BENEFICIARIO IN VIRTU' DI ALTRI CRITERI DI BISOGNO (ES. ASILO NIDO PER BAMBINO CON DISABILITA' O IN FAMIGLIE NUMEROSE, ECC.) 4. PRESTAZIONE NON SOGGETTA A PROVA DEI MEZZI (ASSENZA DI CRITERI ECONOMICI NELLA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE)

2.3.1 CARATTERE PRESTAZIONE NUMERICO 1-2

1.

PERIODICO 2. OCCASIONALE (UNICA SOLUZIONE)

2.3.2 NUMERO PROTOCOLLO DSU NUMERICO SOLO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.0=1

2.3.3 DATA DI SOTTO- SCRIZIONE DSU TESTO GG/MM/AAAA SOLO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.0=1

2.3.4 CODICE PRESTAZIONE TESTO TABELLA 1

2.3.5 DENOMI- NAZIONE PRESTAZIONE TESTO TABELLA 1

2.3.6 DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI INIZIO PRESTAZIONE TESTO GG/MM/AAAA PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=1

2.3.7 DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI FINE PRESTAZIONE TESTO GG/MM/AAAA PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=1

2.3.8 DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI EROGAZIONE PRESTAZIONE TESTO GG/MM/AAAA PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=2

2.3.9 IMPORTO PRESTAZIONE. NUMERICO VALORE ESPRESSO IN EURO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=2

2.3.10 PERIODO DI EROGAZIONE IN MESI NUMERICO 0-12 PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=1

2.3.11 IMPORTO MENSILE EROGATO NUMERICO VALORE ESPRESSO IN EURO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1= 1

2.3.12 IMPORTO QUOTA DI COMPARTE- CIPAZIONE ECONOMICA/ RETTA A CARICO DELL'ENTE EROGATORE. NUMERICO VALORE ESPRESSO IN EURO

2.3.13 IMPORTO QUOTA DI COMPARTE- CIPAZIONE ECONOMICA/ RETTA A CARICO DELL'UTENTE. NUMERICO VALORE ESPRESSO IN EURO

2.3.14 IMPORTO QUOTA DI COMPARTE- CIPAZIONE ECONOMICA/ RETTA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. NUMERICO VALORE ESPRESSO IN EURO

2.3.15 IMPORTO QUOTA DI COMPARTE- CIPAZIONE/ RETTA MASSIMA RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE. NUMERICO VALORE ESPRESSO IN EURO

2.3.16 EVENTUALE SOGLIA ISEE PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE NUMERICO VALORE ESPRESSO IN EURO SOLO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.0=1. NEL CASO DI PIU' SCAGLIONI DI ISEE INDICARE L'EVENTUALE SOGLIA MASSIMA.

2.3.17 ORE DI SERVIZIO PROFESSIONALE PRESTATO MENSILMENTE NUMERICO VALORE ESPRESSO IN ORE SE LA PRESTAZIONE E' IN SERVIZI

2.3.18 PRESA IN CARICO NUMERICO 1-2

1.

SI 2. NO

2.3.19 AREA DI UTENZA NUMERICO 1-3 FAMIGLIA E MINORI DISABILITA' E NON AUTOSUF- FICIENZA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE PER VALORI DEL CAMPO 2.3.18=1

Tabella 3

TABELLA 3 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER LA PRESA IN CARICO SEZIONE 3.1 - SINBA

CAMPO TIPO RANGE DOMINIO NOTE

3.1.1 COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA DEL MINORE NUMERICO 1-6 MADRE PADRE FRATELLI/SORELLE NONNO/A COMPAGNO/A DELLA MADRE O DEL PADRE ALTRI CONVIVENTI

3.1.2 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO NUMERICO 1-2 SI' NO

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