LEGGE 18 giugno 2015, n. 95
Allegato 1 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTI A TALUNE ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI I. Disposizioni generali. A. L'Italia obbliga le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I per identificare i conti statunitensi oggetto di comunicazione nonche' i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti. B. Ai fini del presente Accordo: 1. Tutti gli importi in dollari devono essere intesi come inclusivi dell'equivalente in altre valute. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, il saldo o il valore di un conto sara' determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. 3. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore al 30 giugno 2014, in conformita' al presente Allegato I, il relativo saldo o valore e' determinato a tale data o all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che termina immediatamente prima del 30 giugno 2014, e qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno dell'anno solare in conformita' al presente Allegato I, il relativo saldo o valore e' determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. 4. Fatto salvo il paragrafo II.E (1), un conto sara' considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I. 5. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative ad un conto statunitense oggetto di comunicazione sono comunicate con cadenza annuale nel corso dell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni stesse. C. In alternativa alle procedure descritte in ciascuna Sezione del presente Allegato I, l'Italia puo' consentire alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto e' un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante. II. Conti preesistenti di persone fisiche. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti preesistenti di persone fisiche») si applicano le seguenti regole e procedure. A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facolta' di scelta, per i seguenti conti non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione, o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione: 1. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi $ 50.000 al 30 giugno 2014. 2. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) e contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014. 3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti dell'Italia o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti, come nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possegga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione italiana preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta per quanto concerne i prodotti assicurativi detenuti da residenti in Italia. 4. Qualsiasi conto di deposito con un saldo o un valore pari o inferiore a $ 50.000. B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi $ 50.000 al 30 giugno 2014 ($ 250.000 per contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contracts) o contratti di rendita), ma non ecceda $ 1.000.000 («conti di importo non rilevante»). 1. Ricerca negli archivi elettronici. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o piu' dei seguenti indizi di conti statunitensi («U.S. Indicia»): a) identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense; b) indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti; c) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo «c/o» statunitense); d) attuale numero di telefono statunitense; e) ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti; f) procura o potesta' di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero g) un indirizzo «c/o» o di fermo posta che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. Nel caso di un conto individuale preesistente che sia un conto di importo non rilevante, un indirizzo «c/o» al di fuori degli Stati Uniti non viene considerato come indizio di conti statunitensi. 2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze sul conto, come descritto al sub-paragrafo C (2) della presente sezione, a seguito del quale uno o piu' US Indicia vengono associati al conto stesso. 3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli US Indicia elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto. 4. Nonostante la constatazione di US Indicia ai sensi del sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve considerare un conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui: a) ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un luogo di nascita negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); (2) un passaporto non statunitense o altro documento di identita' rilasciato dalle autorita' di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalita' del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e (3) una copia del Certificate of Loss of Nationality of the United States (Certificato di Perdita della Nazionalita' degli Stati Uniti) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole: (a) della motivazione per cui la persona fisica non e' in possesso di tale certificato nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o (b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita; b) ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o piu' numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); e (2) un passaporto non statunitense o altro documento di identita' rilasciato dalle autorita' di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalita' del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; c) ove le informazioni sul titolare di un conto includano ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); e (2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato I, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto; d) ove le informazioni sul titolare di un conto includano una procura o potesta' di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo «c/o» ovvero di fermo posta che rappresenta l'unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o piu' numeri telefonici statunitensi (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non statunitense), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: (1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati); ovvero (2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato 1, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto. C. Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante. 1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell'individuazione degli US Indicia deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016. 2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o piu' degli US Indicia descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione. 3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualita' successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata. D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi $ 1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre del 2015 o di un'annualita' successiva («conti di importo rilevante»). 1. Ricerca negli archivi elettronici. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o piu' degli US Indicia descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione. 2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni individuate al sub-paragrafo D (3) della presente Sezione, non e' necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalita' di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o piu' degli US Indicia di cui al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica l'anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica principale del cliente, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni: a) le piu' recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto; b) il piu' recente contratto o documento per l'apertura del conto; c) la documentazione piu' recente acquisita dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformita' alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalita' di legge; d) eventuali procure o potesta' di firma attualmente valide; e e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti. 3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al sub-paragrafo D (2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano quanto segue: a) lo status di cittadino o residente del titolare del conto; b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; c) eventuale/i numero/i di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o altra istituzione finanziaria); e) la presenza di un indirizzo «c/o» ovvero di fermo posta del titolare del conto; e f) la presenza di eventuali procure o potesta' di firma sul conto. 4. Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il titolare del conto e' una persona statunitense specificata. 5. Effetti del rilevamento di US Indicia. a) Se non viene rilevato nessuno degli US Indicia elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, e il conto non e' identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell'ambito della procedura di cui al sub-paragrafo D (4) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze come descritto al sub-paragrafo E (4) della presente Sezione. b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, o se successivamente avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o piu' US Indicia, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione. c) Ad eccezione dei conti di deposito descritti al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualita' successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata. E. Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante. 1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione il 31 dicembre 2014, o prima di tale data, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014, ed entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria italiana non e' tenuta a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sara' tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale. 2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al paragrafo D della presente Sezione entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e per le annualita' successive con cadenza annuale. 3. Una volta che un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui sopra ad un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante per nessuna delle annualita' successive, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D (4) della presente Sezione. 4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o piu' US Indicia di cui al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione. 5. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione mette in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa individuare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Per esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto. F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalita'. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione che, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l'Internal Revenue Service come intermediario qualificato, withholding foreign partnership, o withholding foreign trust, o al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, abbia ottenuto in precedenza documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest'ultimo non ha lo status ne' di cittadino statunitense ne' di residente negli Stati Uniti, non e' obbligata a effettuare le procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante. III. Nuovi conti di persone fisiche. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti detenuti da persone fisiche ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 («nuovi conti di persone fisiche»), si applicano le seguenti regole e procedure. A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facolta' di scelta: 1. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un conto di deposito, a meno che il saldo del conto non superi $ 50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. 2. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contract), a meno che il valore maturato non superi $ 50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. B. Altri nuovi conti di persone fisiche. Per quanto riguarda nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all'atto dell'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione) l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce un'autocertificazione, che puo' essere parte dei documenti per l'apertura del conto, che consenta alla stessa di determinare se il titolare del conto e' residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tal fine, un cittadino statunitense viene considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto e' allo stesso tempo fiscalmente residente di un altro paese) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio (AML/KYC). C. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto e' residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un'autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti (su Modello «IRS Form W-9» o altri modelli similari approvati). D. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e' a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originaria sia inesatta o inattendibile, essa non puo' considerare attendibile l'autocertificazione originaria e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto e' un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non e' in grado di ottenere un'autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione. IV. Conti preesistenti di entita'. Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entita' («conti preesistenti di entita'»), si applicano le seguenti regole e procedure. A. Conti preesistenti di entita' per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facolta' di scelta, per i conti preesistenti di entita' il cui saldo non sia superiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014 non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione fintantoche' detto saldo non superi $ 1.000.000. B. Conti di entita' soggetti a verifica. I conti preesistenti di entita' il cui saldo o valore del conto superi $ 250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entita' che non superino $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma il cui saldo del conto superi $ 1.000.000 l'ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformita' alle procedure indicate al sub-paragrafo D della presente Sezione. C. Conti di entita' per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entita' descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o piu' entita' che sono persone statunitensi specificate, o da entita' non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o piu' persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali viene comunicato all'autorita' competente italiana l'importo complessivo dei pagamenti come descritto al paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo. D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entita' per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i conti preesistenti di entita' descritti al paragrafo B della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto e' detenuto da una o piu' persone statunitensi specificate, da entita' non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o piu' persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti: 1. Determinare se l'entita' e' una persona statunitense specificata. a) Verifica delle informazioni conservate per finalita' di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio - AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che l'entita' e' una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense. b) Se le informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' una persona statunitense, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati), o possa ragionevolmente determinare che sia verosimile, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non e' una persona statunitense specificata. 2. Determinare se un'entita' non statunitense e' un'istituzione finanziaria. a) Verifica delle informazioni conservate per finalita' di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio - AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' un'istituzione finanziaria. b) Se le informazioni indicano che l'entita' titolare del conto e' un'istituzione finanziaria, il conto non e' un conto statunitense oggetto di comunicazione. 3. Determinare se un'istituzione finanziaria e' un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all'obbligo di comunicazione per l'importo complessivo a norma del paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo. a) Fatto salvo il sub-paragrafo (b) del presente paragrafo, se il titolare del conto e' un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, non sussiste l'obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto. b) Se il titolare del conto e' un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non e' un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere comunicati come previsto al sub-paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo. c) Se il titolare del conto non e' un'istituzione finanziaria italiana o un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera tale entita' come un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione a norma del paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo, a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione: (1) ottenga un'autocertificazione (su Modello «IRS Form W-8» o altri modelli similari approvati) da parte dell'entita' che dichiara di essere un'istituzione finanziaria estera certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ovvero (2) nel caso delle istituzioni finanziarie estere partecipanti o delle istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti, verifichi il numero di identificazione FATCA in un elenco di istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS. 4. Determinare se un conto detenuto da un'entita' non finanziaria estera (NFFE) e' un conto statunitense oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entita' che non e' identificato ne' come persona statunitense, ne' come istituzione finanziaria, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina (i) se l'entita' ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l'entita' e' un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE), e (iii) se una o piu' delle persone che esercitano il controllo sull'entita' sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segue le regole delineate ai sub-paragrafi da (a) a (d) del presente paragrafo nell'ordine piu' appropriato alle circostanze. a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo su un'entita', un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione puo' considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformita' alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC). b) Ai fini di determinare se un'entita' e' un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che l'entita' e' un'entita' non finanziaria estera attiva (active NFFE). c) Allo scopo di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE) e' un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione puo' considerare come attendibili: (1) le informazioni raccolte e conservate in conformita' alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nel caso di un conto preesistente di entita' detenuto da una o piu' entita' non finanziarie estere (NFFEs) con un saldo del conto che non supera $ 1.000.000; ovvero (2) un'autocertificazione (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9», o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entita' detenuto da una o piu' entita' non finanziarie estere (NFFEs) con un saldo del conto che superi $ 1.000.000. d) Se qualcuna delle persone che esercitano il controllo di un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE) e' un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto e' considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione. E. Scadenze per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entita'. 1. La verifica dei conti preesistenti di entita' con un saldo o valore del conto che superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, deve concludersi entro il 30 giugno 2016. 2. La verifica dei conti preesistenti di entita' con un saldo o valore del conto che non superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno successivo, deve concludersi entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno solare in cui il saldo del conto supera $ 1.000.000. 3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entita' a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e' a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa ridetermina lo status del conto in conformita' alle procedure descritte al paragrafo D della presente Sezione. V. Nuovi conti di entita'. Le seguenti regole e procedure si applicano ai conti detenuti da entita' ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 («nuovi conti di entita'»). A. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina se il titolare del conto e': (i) una persona statunitense specificata; (ii) un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante («Participating Foreign Financial Institution»), un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente («Deemed-Compliant Foreign Financial Institution»), o un beneficiario effettivo esente («Exempt Beneficial Owner»), come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) un'entita' non finanziaria estera attiva (active NFFE) o un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE). B. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione puo' determinare che il titolare di un conto e' un'entita' non finanziaria estera attiva (active NFFE), un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner nel caso in cui essa puo' ragionevolmente stabilire che l'entita' abbia tale status in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili. C. In tutti gli altri casi, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso. 1. Se l'entita' titolare del conto e' una persona statunitense specificata, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione. 2. Se l'entita' titolare del conto e' un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione identifica le persone che esercitano il controllo in conformita' alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC), e determina se alcuna di esse e' un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un'autocertificazione del titolare del conto o di tale persona. Se tale persona e' un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto viene considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione. 3. Se l'entita' titolare del conto e': (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (li) fatto salvo il sub-paragrafo C (4) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante («Participating Foreign Financial Institution») un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente («Deemed-Compliant Foreign Financial Institution»), o un beneficiario effettivo esente («Exempt Beneficial Owner»), come tali termini sono definiti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) un'entita' non finanziaria estera attiva (active NFFE); ovvero (v) un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE) nella quale nessuna delle persone che esercitano il controllo e' un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso. 4. Se l'entita' titolare del conto e' un'istituzione finanziaria non partecipante (ivi inclusa un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner che e' considerata dall'IRS come istituzione finanziaria non partecipante), il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti nei confronti del titolare del conto debbono essere comunicati come previsto al paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo. VI. Regole Speciali e Definizioni. Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica sopra descritte si applicano le seguenti regole e definizioni supplementari: A. Attendibilita' delle autocertificazioni e prove documentali. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non puo' considerare attendibile un'autocertificazione o prove documentali qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili. B. Definizioni. Ai fini del presente Allegato I si applicano le seguenti definizioni. 1. Procedure antiriciclaggio (AML/KYC). Per «procedure antiriciclaggio (AML/KYC)» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformita' agli obblighi di antiriciclaggio ed a obblighi analoghi dell'Italia a cui l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e' sottoposta. 2. Entita' non finanziaria estera («Non Financial Foreign Entity -NFFE»). Per «entita' non finanziaria estera» («Non Financial Foreign Entity - NFFE») si intende ogni entita' non statunitense che non e' un'istituzione finanziaria estera come definita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ed inoltre ogni entita' non statunitense residente in Italia o altra giurisdizione partner che non e' un'istituzione finanziaria. 3. «Entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE). Per «entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE)» si intende ogni entita' non finanziaria estera che non e' (i) un'entita' non finanziaria estera attiva ovvero (ii) una withholding foreign partnership o un withholding foreign trust ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. 4. «Entita' non finanziaria estera attiva (active NFFE). Per «entita' non finanziaria estera attiva» (active NFFE) si intende ogni NFFE che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entita' non finanziaria estera (NFFE) per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle attivita' detenute dall'entita' non finanziaria estera (NFFE) nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attivita' che producono o detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale dell'entita' non finanziaria estera (NFFE) e' regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l'entita' non finanziaria estera (NFFE) e' un'entita' collegata di un'entita' il cui capitale e' negoziato in un mercato dei titoli regolamentato; c) l'entita' non finanziaria estera (NFFE) e' organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entita' percipiente sono effettivamente residenti di tale Territorio degli Stati Uniti; d) l'entita' non finanziaria estera (NFFE) e' un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entita' interamente controllata da uno o piu' di detti soggetti; e) tutte le attivita' dell'entita' non finanziaria estera (NFFE) consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi nei confronti di una o piu' controllate impegnate nell'esercizio di un'attivita' economica o commerciale diversa dall'attivita' di un'istituzione finanziaria, salvo che un'entita' non finanziaria estera (NFFE) non sia idonea a questo status poiche' tale entita' non finanziaria estera (NFFE) funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalita' e' di acquisire o finanziare societa' per poi detenere partecipazioni in tali societa' come capitale fisso ai fini d'investimento; f) l'entita' non finanziaria estera (NFFE) non esercita ancora un'attivita' economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attivita' con l'intento di esercitare un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; un'entita' non finanziaria estera (NFFE) non ha i requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; g) l'entita' non finanziaria estera (NFFE) non e' stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attivita' o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; h) l'entita' non finanziaria estera (NFFE) si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entita' collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entita' che non siano entita' collegate, a condizione che il gruppo di tali entita' collegate si occupi principalmente di un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; ovvero i) l'entita' non finanziaria estera (NFFE) soddisfa tutti i seguenti requisiti: i. e' stata costituita e mantenuta nel suo paese di residenza esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative; ii. e' esente dall'imposta sul reddito nel suo paese di residenza; iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio; iv. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' non consentono che il reddito o patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita', a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entita'; e v. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita', prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entita', tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entita' governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto allo Stato del paese di residenza dell'entita' o di una sua suddivisione politica. 5. Conto preesistente. Il termine «conto preesistente» designa un conto finanziario intrattenuto al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e per la conversione valutaria. 1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione aggrega tutti i conti intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entita' collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione descritte nel presente paragrafo. 2. Aggregazione dei conti di entita'. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da un'entita', un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prende in considerazione tutti i conti detenuti dalle entita' intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entita' collegate, nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale ad esempio il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti. 3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore di conti detenuti da una persona per stabilire se il conto e' un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti di cui un responsabile del rapporto e' a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualita' di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalita' di tali conti. 4. Regola per la conversione valutaria. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore di conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione converte l'importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina il saldo o valore. D. Prove documentali. Ai fini del presente Allegato I, sono considerate accettabili tutte le seguenti prove documentali: 1. un certificato di residenza rilasciato da un funzionario tributario abilitato del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; 2. con riferimento a una persona fisica, un documento d'identita' valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; 3. con riferimento ad un'entita', la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'entita' nonche' l'indirizzo della sua sede principale nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entita' dichiara di essere residente ovvero il paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entita' stessa e' legalmente costituita o organizzata; 4. con riferimento a un conto tenuto in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI Agreement (come descritto nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), ciascuno dei documenti per l'identificazione delle persone fisiche o delle entita' diversi dai Modelli «IRS Form W-8» o «Form W-9» ai quali fa riferimento l'allegato al QI Agreement specifico di tale giurisdizione; 5. i bilanci, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento, o le relazioni alla U.S. Securities and Exchange Commission.
Accordo-Allegato 2
Allegato 2 ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE CHE NON SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE E PRODOTTI FINANZIARI ITALIANI ESENTI Disposizioni generali. Il presente Allegato II puo' essere aggiornato a seguito di un mutuo accordo concluso tra le Autorita' Competenti della Repubblica italiana e degli Stati Uniti d'America: (1) al fine di includere ulteriori entita', conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense e che hanno caratteristiche analoghe alle entita', ai conti e ai prodotti identificati nel presente Allegato II alla data di entrata in vigore dell'Accordo; o (2) per eliminare entita', conti e prodotti che, in considerazione di mutate circostanze, non presentano piu' un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense. Le procedure per concludere tale mutuo accordo possono essere incluse nella procedura amichevole descritta al paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'Accordo. I. Beneficiari Effettivi Esenti («Exempt Beneficial Owners»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come beneficiari effettivi esenti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti: (i) Organizzazioni governative. Il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o piu' dei soggetti precedenti. (ii) Organizzazioni Internazionali. Un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunita' in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, e ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto. (iii) Banca Centrale di emissione. Banca d'Italia. (iv) Taluni fondi pensione. Un fondo o un'istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo n. 252/2005 e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal decreto legislativo n. 509/1994, o istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 euro. H. Istituzioni Finanziarie considerate adempienti («Deemed-Compliant Financial Institutions»). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come istituzioni finanziarie considerate adempienti ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti: (i) Istituzioni finanziarie locali. Un'istituzione finanziaria italiana che soddisfa tutti i seguenti requisiti: (a) l'istituzione finanziaria deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana; (b) l'istituzione finanziaria non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia; (c) l'istituzione finanziaria non deve sollecitare titolari di conto fuori dall'Italia. A tal fine, non si ritiene che un'istituzione finanziaria abbia sollecitato titolari di conto fuori dall'Italia solamente perche' essa gestisce un sito Internet, a condizione che il predetto sito Internet non indichi specificamente che l'istituzione finanziaria mantiene conti o fornisce servizi a non residenti o si rivolga o solleciti in altro modo clienti statunitensi; (d) l'istituzione finanziaria deve avere l'obbligo, ai sensi della normativa fiscale italiana, di effettuare la comunicazione delle informazioni o la ritenuta alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani; (e) almeno il 98% dei conti per valore forniti dall'istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti residenti in Italia (compresi residenti che sono entita') o in un altro Stato membro dell'Unione Europea; (f) fatte salve le disposizioni del seguente sub-paragrafo (g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che non e' un residente dell'Italia (compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando e' stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia), (ii) un'istituzione finanziaria non partecipante o (iii) alcuna entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE) avente soggetti controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi; (g) a partire dal 1° luglio 2014 o prima, l'istituzione finanziaria deve adottare prassi e procedure per monitorare se essa mantenga alcun conto detenuto da una persona descritta nel sub-paragrafo (f) e, se tale conto e' rinvenuto, l'istituzione finanziaria deve comunicare le informazioni su tale conto come se essa fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, oppure deve chiudere tale conto; (h) con riferimento ad ogni conto che e' detenuto da una persona fisica che non e' un residente dell'Italia, e che e' aperto prima della data in cui l'istituzione finanziaria adotta le linee di indirizzo e le procedure descritte al precedente paragrafo (g), l'istituzione finanziaria deve verificare quei conti in conformita' con le procedure descritte nell'Allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione o conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, e deve chiudere tutti i conti identificati di questo tipo o comunicare le informazioni su di essi come se l'istituzione finanziaria fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; (i) ogni entita' collegata dell'istituzione finanziaria deve essere costituita o organizzata in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo; e (j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia. (ii) Taluni veicoli di investimento collettivo. Nel caso di un'entita' di investimento che e' un veicolo di investimento collettivo regolamentato dalla legge italiana: a) se tutte le quote nel veicolo di investimento collettivo (compresi gli interessi eccedenti 50.000 $) sono detenute da o per il tramite di una o piu' istituzioni finanziarie che non sono istituzioni finanziarie non partecipanti, tale veicolo di investimento collettivo e' trattato come un'istituzione finanziaria considerata adempiente ai fini della sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, e gli obblighi di comunicazione di ogni entita' di investimento (diversa da un'istituzione finanziaria attraverso la quale sono detenute le quote nel veicolo di investimento collettivo), si ritengono soddisfatti rispetto alle quote nel veicolo di investimento collettivo; o b) se il veicolo di investimento collettivo non e' descritto al paragrafo (a), conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 5 dell'Accordo, se le informazioni che devono essere comunicate dal veicolo di investimento collettivo ai sensi dell'Accordo relativamente alle quote detenute nello stesso sono comunicate dal veicolo di investimento collettivo o da un'altra entita' di investimento, gli obblighi di comunicazione di tutte le altre entita' di investimento soggette a comunicazione relativamente alle quote nel veicolo di investimento collettivo si ritengono adempiuti relativamente a tali quote. A un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana non e' precluso di qualificarsi ai sensi dei summenzionati sub-paragrafi (a) o (b), o altrimenti come un'istituzione finanziaria considerata adempiente, soltanto perche' il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: (I) il veicolo di investimento collettivo non ha emesso, e non emette, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2012; (II) il veicolo di investimento collettivo (o un'istituzione finanziaria italiana che e' tenuta alla comunicazione) assolve gli obblighi di adeguata verifica descritti nell'Allegato I e comunica ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni quando esse sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e (III) il veicolo di investimento collettivo dispone di linee di indirizzo e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate al piu' presto e comunque anteriormente al 1° gennaio 2017. (iii) Organizzazioni non-profit. Ogni entita' registrata come «Onlus» nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997. III. Prodotti esenti. Le seguenti categorie di conti e prodotti costituiti in Italia e intrattenuti presso un'istituzione finanziaria italiana non sono trattati come conti finanziari, e quindi non sono conti statunitensi oggetto di comunicazione, ai sensi dell'Accordo: A) Un conto pensionistico, compreso un piano pensionistico individuale emesso da un assicuratore italiano autorizzato che risponde ai seguenti requisiti: (i) il conto e' soggetto alla regolamentazione governativa in quanto conto pensionistico individuale o e' registrato o regolamentato come un conto per l'accantonamento di benefici pensionistici ai sensi della legislazione italiana; e (ii) i contributi individuali volontari al conto sono limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedono in alcun anno 50.000 euro. B) I contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennita' di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari assoggettati alla tassazione italiana e alla contribuzione previdenziale.
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