LEGGE 24 luglio 2015, n. 120

Type Legge
Publication 2015-07-24
Ultimo aggiornamento 2015-08-10
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 278 Informazioni scientifiche Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o di protezione dell'ambiente che incidono sugli scambi fra le parti, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non debba essere addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili81 . -------- 81 Il Peru' interpreta il presente articolo tenendo conto del principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.

Accordo-art. 279

ARTICOLO 279 Esame degli effetti sulla sostenibilita' Ciascuna delle parti si impegna, se lo ritiene opportuno, a rivedere, monitorare e valutare gli effetti dell'attuazione del presente accordo nel campo del lavoro e dell'ambiente per mezzo dei suoi rispettivi processi interni e di partecipazione.

Accordo-art. 280

ARTICOLO 280 Meccanismo istituzionale e di monitoraggio 1. Ciascuna delle parti designa, nell'ambito della sua amministrazione, un ufficio che funga da punto di contatto per le altre parti ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e ai fini della trasmissione di tutto cio' che attiene al presente titolo, comunicazioni comprese. 2. Le parti istituiscono un sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e' composto da rappresentanti di alto livello delle amministrazioni di ciascuna parte, responsabili delle questioni attinenti al lavoro, all'ambiente e al commercio. 3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce in sessioni cui partecipano solo la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora si tratti di questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario, comprese le questioni trattate nel quadro delle consultazioni governative di cui all'articolo 283 e del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 284. 4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente titolo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'articolo 286, e per discutere le questioni di interesse comune inerenti al presente titolo. Il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno e adotta decisioni per consenso. 5. I lavori del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si basano sul dialogo, sulla cooperazione efficace, sul rafforzamento degli impegni e delle iniziative nel quadro del presente titolo e sulla ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficolta' che possono emergere. 6. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ha le seguenti funzioni: a) garantire il follow-up del presente titolo e identificare azioni per il conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile; b) sottoporre al comitato per il commercio, se lo ritiene opportuno, raccomandazioni per applicare correttamente e utilizzare nella maniera piu' opportuna il presente titolo; c) identificare ambiti di cooperazione e verificare l'effettiva attuazione di quest'ultima, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 326; d) valutare, se lo ritiene opportuno, gli effetti dell'attuazione del presente accordo nel campo del lavoro e dell'ambiente; e e) risolvere ogni altra questione che rientri nell'ambito di applicazione del presente titolo, fatti salvi i meccanismi di cui agli articoli 283, 284 e 285. 7. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile promuove la trasparenza e la partecipazione pubblica ai suoi lavori. Le decisioni di questo sottocomitato, nonche' tutte le relazioni su questioni inerenti all'attuazione del presente titolo da esso elaborate, sono pertanto rese pubbliche, salvo diversa decisione del sottocomitato. Il sottocomitato e' inoltre disponibile a ricevere e prendere in esame contributi, osservazioni o pareri del pubblico sulle questioni inerenti al presente titolo.

Accordo-art. 281

ARTICOLO 281 Meccanismi interni Ciascuna delle parti consulta i comitati o gruppi interni che si occupano di lavoro e ambiente o di sviluppo sostenibile o, qualora non esistano, li istituisce. Tali comitati o gruppi possono presentare pareri e formulare raccomandazioni in merito all'attuazione del presente titolo, anche di propria iniziativa, mediante i rispettivi canali interni delle parti. Le procedure per l'istituzione e la consultazione di tali comitati o gruppi, in cui e' data una rappresentanza equilibrata alle organizzazioni rappresentative dei settori indicati sopra, sono conformi alla legislazione interna.

Accordo-art. 282

ARTICOLO 282 Dialogo con la societa' civile 1. Fatto salvo l'articolo 280, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile convoca una volta all'anno, a meno che le parti dispongano diversamente, una sessione con le organizzazioni della societa' civile e il pubblico per discutere le questioni inerenti all'attuazione del presente titolo. Le parti concordano la procedura applicabile a queste sessioni con la societa' civile entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per promuovere una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, le parti offrono a tutte le parti interessate dei settori di cui all'articolo 281 la possibilita' di partecipare a queste sessioni. I rendiconti di tali sessioni sono accessibili al pubblico.

Accordo-art. 283

ARTICOLO 283 Consultazioni governative82 1. Una parte puo' chiedere consultazioni a un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto di tale parte. La parte cui e' rivolta la richiesta risponde tempestivamente. 2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere, con il dialogo e le consultazioni, a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni, previo accordo di entrambe, chiedono informazioni o pareri a qualsiasi persona, organizzazione o organismo, fra cui le organizzazioni o gli organismi di cui agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, in grado di contribuire all'analisi della questione in esame. 3. Una parte impegnata nelle consultazioni, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte impegnata nelle consultazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. Salvo diversa decisione del sottocomitato, le sue conclusioni sono rese pubbliche. 4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica periodicamente relazioni sui risultati delle procedure di consultazione concluse e, se lo ritiene opportuno, relazioni sulle consultazioni in corso. -------- 82 Le parti che partecipano alle consultazioni governative di cui al presente titolo (di seguito denominate "parte impegnata nelle consultazioni" o "parti impegnate nelle consultazioni") sono, da un lato, l'Unione europea e, dall'altro, un paese andino firmatario. Un paese andino firmatario non puo' chiedere consultazioni ad un altro paese andino firmatario.

Accordo-art. 284

ARTICOLO 284 Gruppo di esperti 1. Salvo diversa decisione delle parti impegnate nelle consultazioni, una parte impegnata nelle consultazioni puo', novanta giorni dopo la presentazione di una richiesta di consultazioni, chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non e' stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative di cui all'articolo 283. 2. Il gruppo di esperti selezionati secondo le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 determina se una parte ha adempiuto ai suoi obblighi nel quadro del presente titolo. 3. All'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente titolo, di cui almeno cinque non cittadini di alcuna delle parti e disponibili a presiedere il gruppo di esperti. Tale elenco e' approvato alla prima riunione del comitato per il commercio. Gli esperti sono indipendenti dalle parti e non ricevono istruzioni da esse. 4. Ciascuna delle parti della procedura83 sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Le parti della procedura, se lo ritengono opportuno, possono decidere di designare esperti non inclusi nell'elenco per esercitare funzioni all'interno del gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti designano come presidente una persona che non sia cittadino di alcuna parte della procedura. In caso di mancato accordo, il presidente viene scelto per sorteggio. Il gruppo di esperti e' costituito entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della domanda di costituzione. 5. Le parti della procedura possono presentare comunicazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti puo' chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da organizzazioni, istituzioni e persone che dispongono di informazioni pertinenti o di conoscenze specializzate, comprese comunicazioni scritte o informazioni da parte delle organizzazioni e degli organismi internazionali pertinenti, sulle questioni relative alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui agli articoli 269 e 270. 6. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio, affinche' lo adotti alla sua prima riunione, il regolamento interno del gruppo di esperti. -------- 83 Per "parte della procedura" si intende una parte impegnata nelle consultazioni che partecipa a una procedura dinanzi a un gruppo di esperti.

Accordo-art. 285

ARTICOLO 285 Relazione del gruppo di esperti84 1. Il gruppo di esperti, entro sessanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto, presenta alle parti della procedura una relazione iniziale contenente le sue conclusioni preliminari sulla questione in esame. Entro quindici giorni dalla presentazione della relazione iniziale, le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito. Il gruppo di esperti, dopo avere esaminato le osservazioni scritte, puo' riconsiderare la relazione iniziale. La relazione finale del gruppo di esperti tratta tutte le argomentazioni presentate dalle parti della procedura nelle loro osservazioni scritte. 2. Il gruppo di esperti, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della relazione iniziale a norma del paragrafo 1, presenta alle parti della procedura la sua relazione finale comprensiva delle sue raccomandazioni. Le parti della procedura rendono accessibile al pubblico una versione non riservata della relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione. 3. Le parti della procedura possono decidere di prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. La parte della procedura interessata informa il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione per l'attuazione di tali raccomandazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle misure decise da tale parte. 5. Il presente titolo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie). -------- 84 Nel formulare le sue raccomandazioni il gruppo di esperti terra' conto del contesto multilaterale degli obblighi derivanti dagli accordi e dalle convenzioni di cui agli articoli 269 e 270.

Accordo-art. 286

ARTICOLO 286 Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile Tenendo conto dell'approccio cooperativo del presente titolo come pure delle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti riconoscono l'importanza delle attivita' di cooperazione che contribuiscono all'attuazione e al migliore utilizzo del presente titolo e in particolare al miglioramento delle politiche e delle pratiche in materia di protezione dell'ambiente e del lavoro come stabilito nelle sue disposizioni. Tali attivita' di cooperazione dovrebbero comprendere attivita' in settori di reciproco interesse, quali: a) attivita' relative alla valutazione degli effetti del presente accordo sull'ambiente e sul lavoro, fra cui attivita' destinate a migliorare le metodologie e gli indicatori utilizzati per tale valutazione; b) attivita' relative al controllo, al monitoraggio e all'attuazione efficace delle convenzioni fondamentali dell'OIL e degli accordi multilaterali sull'ambiente, compresi gli aspetti relativi al commercio; c) studi relativi ai livelli e alle norme di protezione del lavoro e dell'ambiente e meccanismi per il monitoraggio di tali livelli; d) attivita' relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, fra cui attivita' inerenti alla riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste ("REDD"); e) attivita' relative agli aspetti del regime internazionale in materia di cambiamenti climatici che rivestono un interesse per il commercio, comprese attivita' commerciali e di investimento che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi della UNFCCC; f) attivita' relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica, secondo il presente titolo; g) attivita' relative alla determinazione dell'origine legale dei prodotti forestali, ai sistemi volontari di certificazione forestale e alla tracciabilita' dei diversi prodotti forestali; h) attivita' volte a incoraggiare le migliori pratiche per una gestione forestale sostenibile; i) attivita' relative al commercio di prodotti ittici, secondo il presente titolo; i) scambio di informazioni e esperienze in merito alla promozione e all'attuazione delle buone pratiche di responsabilita' sociale delle imprese; e k) attivita' relative agli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, anche per quanto riguarda i collegamenti tra commercio e occupazione produttiva, norme fondamentali del lavoro, protezione sociale e dialogo sociale.

Accordo-art. 287

ARTICOLO 287 Cooperazione per promuovere la trasparenza Le parti cooperano nelle sedi bilaterali e multilaterali competenti per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio.

Accordo-art. 288

ARTICOLO 288 Pubblicazione 1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie disciplinate dal presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire loro di prenderne conoscenza. 2. Ciascuna parte si adopera quanto piu' possibile per fornire agli interessati la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, procedure o pronunce amministrative di applicazione generale relative alle materie disciplinate dal presente accordo ed esamina tali osservazioni purche' pertinenti. 3. Si ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state fornite da una parte quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale di tale parte.

Accordo-art. 289

ARTICOLO 289 Informazioni riservate Nessuna disposizione del presente accordo impone a una qualsiasi delle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Accordo-art. 290

ARTICOLO 290 Scambio di informazioni 1. Su richiesta di un'altra parte e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, una parte, mediante il proprio coordinatore dell'accordo, fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti qualsiasi questione che potrebbe incidere in modo sostanziale sul presente accordo. 2. Qualora una parte, conformemente al presente accordo, fornisca informazioni da essa considerate riservate a un'altra parte, quest'ultima tratta queste informazioni come riservate. 3. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'accordo di un'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

Accordo-art. 291

ARTICOLO 291 Procedimenti amministrativi Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 288, paragrafo 1, in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di un'altra parte in casi specifici: a) comunica, ove possibile e conformemente alla propria legislazione interna, alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) garantisce che a tali persone interessate sia accordata una possibilita' ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentono; e c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.

Accordo-art. 292

ARTICOLO 292 Riesame e impugnazione 1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, paragiurisdizionali o amministrativi affinche' i provvedimenti amministrativi definitivi relativi alle materie attinenti al commercio disciplinate dal presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui cio' sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle parti provvede affinche' in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se la sua legislazione interna lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Fatta salva la possibilita' di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

Accordo-art. 293

ARTICOLO 293 Trasparenza in materia di sovvenzioni 1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione connessa agli scambi di merci si intende una misura che rientra nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni ed e' specifica ai sensi dell'articolo 2 dello stesso accordo. 2. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta alle altre parti una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalla parte interessata o per suo conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa. 3. Il comitato per il commercio esamina periodicamente i progressi compiuti da ciascuna delle parti nel dare attuazione al presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa da un'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC. 5. Le parti convengono di scambiarsi informazioni, su richiesta di una qualsiasi di esse, sulle materie relative alle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi e di avere un primo scambio di opinioni circa tali questioni un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 6. Il presente articolo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie).

Accordo-art. 294

ARTICOLO 294 Norme specifiche Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altri titoli del presente accordo.

Accordo-art. 295

ARTICOLO 295 Eccezioni in materia di sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da: a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza; o b) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento esse considerino necessario per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale; ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; iii) in relazione alla produzione, agli appalti pubblici o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, al traffico di altre merci e materiali, alla prestazione di servizi o allo stabilimento destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'installazione militare; iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o c) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento o del ripristino della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura del possibile dei provvedimenti adottati da una parte a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

Accordo-art. 296

ARTICOLO 296 Disposizioni in materia fiscale 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale85 tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario, spetta unicamente alle autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione. 3. Le disposizioni del presente accordo non ostano a che una parte adotti o applichi misure che: a) mirano a garantire l'imposizione e la riscossione equa ed efficace di imposte dirette; b) operano distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della legislazione fiscale interna, comprese quelle finalizzate a garantire l'imposizione e la riscossione delle imposte, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali; c) mirano a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o della legislazione fiscale interna; o d) sono incompatibili con qualsiasi obbligo NPF stabilito nel quadro del presente accordo se la diversita' di trattamento deriva da una convenzione fiscale. 4. I termini o i concetti di natura fiscale non definiti nel presente accordo vanno intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni o concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta le misure. -------- 85 Ai fini del presente articolo per "convenzione fiscale" si intendono una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali in materia fiscale.

Accordo-art. 297

ARTICOLO 297 Bilancia dei pagamenti 1. Una parte, se incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e lo stabilimento, compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a tali operazioni. 2. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 1 sono non discriminatorie, di durata limitata, non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti, sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi86 . 3. Le parti si adoperano per evitare di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1. Una parte, qualora introduca o modifichi tali misure, le notifica sollecitamente alle altre parti e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 4. Sono avviate tempestive consultazioni nell'ambito del comitato per il commercio. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte che adotta o mantiene in vigore le misure restrittive a norma del presente articolo nonche' le misure stesse, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; b) l'ambiente economico e commerciale esterno; e c) le eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 2 e 3. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo monetario internazionale da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte che introduce le misure. -------- 86 Le condizioni stabilite nell'accordo OMC di cui al presente articolo si intendono applicabili, mutatis mutandis, alle misure in materia di bilancia dei pagamenti relative allo stabilimento in settori diversi da quello dei servizi.

Accordo-art. 298

ARTICOLO 298 Obiettivo L'obiettivo del presente titolo e' prevenire e risolvere le controversie tra le parti concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a una soluzione reciprocamente soddisfacente per tutte le questioni che possono incidere sul suo funzionamento. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del presente titolo e' di norma garantire la revoca delle misure interessate qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 299

ARTICOLO 299 Ambito di applicazione 1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, in particolare quando una delle parti ritiene che una misura adottata da un'altra parte sia o possa essere incompatibile con i suoi obblighi nel quadro del presente accordo. 2. Il presente titolo non si applica alle controversie tra paesi andini firmatari.

Accordo-art. 300

ARTICOLO 300 Definizioni Ai fini del presente titolo per "parte della controversia" o "parte di una controversia" e per "parti della controversia" o "parti di una controversia" si intendono una parte o le parti del presente accordo che siano coinvolte in una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo.

Accordo-art. 301

ARTICOLO 301 Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti qualsiasi questione di cui all'articolo 299 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni presentando una richiesta scritta a un'altra parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e la base giuridica del reclamo. 3. La parte interpellata risponde alla richiesta di consultazioni, con copia al comitato per il commercio, entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta. Nei casi urgenti il termine e' di cinque giorni. 4. Le parti della controversia possono decidere di non avviare consultazioni a norma del presente articolo e di ricorrere direttamente alla procedura del collegio arbitrale a norma dell'articolo 302. Tale decisione e' comunicata per iscritto al comitato per il commercio al piu' tardi cinque giorni prima della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale. 5. Salvo diversa decisione delle parti impegnate nelle consultazioni, le consultazioni si tengono e sono considerate concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della parte interpellata e si svolgono nel territorio di quest'ultima. Previo accordo tra le parti della controversia, le consultazioni possono svolgersi utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico disponibile. Le consultazioni e tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni sono riservate. 6. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, come determinate merci o servizi di carattere stagionale, le consultazioni hanno inizio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della parte interpellata e si considerano concluse entro gli stessi quindici giorni. 7. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte impegnata nelle consultazioni fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in vigore o proposta, o qualsiasi altra questione, potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo. 8. Nel corso delle consultazioni a norma del presente articolo, ciascuna parte impegnata nelle consultazioni garantisce la partecipazione di personale delle proprie autorita' pubbliche competenti in possesso di conoscenze pertinenti relativamente alla questione oggetto delle consultazioni. 9. Salvo quanto diversamente convenuto dalle parti impegnate nelle consultazioni, quando una controversia e' stata oggetto di consultazioni a livello di un sottocomitato istituito a norma del presente accordo, tali consultazioni possono sostituire quelle previste dal presente articolo purche' la misura contestata e la base giuridica del reclamo siano state debitamente identificate nel corso di tali consultazioni. Salvo quanto diversamente convenuto dalle parti impegnate nelle consultazioni, le consultazioni che si svolgono nell'ambito di un sottocomitato si ritengono concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni da parte della parte interpellata. 10. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, una parte che non sia impegnata nelle consultazioni e che abbia un interesse nella questione oggetto delle stesse puo' presentare alle parti impegnate nelle consultazioni una richiesta scritta, con copia al comitato per il commercio, per partecipare alle consultazioni. A condizione che nessuna delle parti impegnate nelle consultazioni respinga tale richiesta, la suddetta parte puo' partecipare come terzo conformemente al regolamento di procedura stabilito a norma dell'articolo 315 (di seguito denominato "regolamento di procedura").

Accordo-art. 302

ARTICOLO 302 Apertura del procedimento arbitrale 1. La parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale nei seguenti casi: a) se la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni conformemente all'articolo 301, paragrafo 3; b) se le consultazioni non si tengono entro il termine stabilito all'articolo 301, paragrafi 5 o 6, a seconda dei casi; c) se le parti impegnate nelle consultazioni non sono riuscite a risolvere la controversia grazie alle consultazioni; o d) se le parti della controversia hanno deciso di non avviare consultazioni conformemente all'articolo 301, paragrafo 4. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio. La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la misura specifica contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni del presente accordo, presentando chiaramente le basi giuridiche della domanda. 3. Una parte non puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale per il riesame di una misura proposta. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale, una parte che non sia una parte della controversia e che abbia un interesse sostanziale nella stessa, puo' presentare alle parti della controversia una richiesta scritta, con copia al comitato per il commercio, per partecipare alla procedura arbitrale. Tale parte puo' partecipare come terzo conformemente al regolamento di procedura.

Accordo-art. 303

ARTICOLO 303 Costituzione del collegio arbitrale 1. Un collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro dodici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale da parte della parte convenuta, ciascuna parte della controversia puo' designare un arbitro tra i candidati proposti da una qualsiasi parte per l'elenco compilato a norma dell'articolo 304. Se una qualsiasi delle parti della controversia non designa il proprio arbitro, l'arbitro e' scelto per sorteggio, su richiesta dell'altra parte della controversia, dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato fra i candidati proposti da tale parte della controversia per l'elenco degli arbitri. 3. Tranne qualora le parti della controversia raggiungano un accordo in merito al presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, e su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, sorteggia il presidente del collegio arbitrale fra i candidati selezionati a tal fine nell'elenco degli arbitri. 4. Il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, sorteggia gli arbitri dall'elenco compilato a norma dell'articolo 304 entro cinque giorni dalla data di ricevimento di una richiesta presentata, a seconda dei casi, conformemente ai paragrafi 2 o 3. 5. In deroga ai paragrafi da 2 a 4, le parti della controversia possono scegliere come arbitri, di comune accordo ed entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della parte convenuta, persone non comprese nell'elenco degli arbitri, ma che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 304, paragrafo 3. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale coincide con la data di conferma dell'accettazione della nomina da parte di tutti gli arbitri designati conformemente al regolamento di procedura.

Accordo-art. 304

ARTICOLO 304 Elenco degli arbitri 1. Alla sua prima riunione il comitato per il commercio compila un elenco di venticinque persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti propone a tal fine cinque persone. Le parti scelgono anche di comune accordo dieci persone che non siano cittadini87 di alcuna delle parti e che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. 2. Il comitato per il commercio provvede affinche' l'elenco compilato a norma del paragrafo 1 sia sempre completo. L'elenco puo' comunque essere utilizzato conformemente all'articolo 303 anche qualora non sia completo. 3. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in merito al diritto, al commercio internazionale o alla risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Devono essere indipendenti, imparziali, non essere collegati, direttamente o indirettamente, ad alcuna delle parti ne' ricevere istruzioni da esse o da alcuna organizzazione. Gli arbitri rispettano il codice di condotta stabilito conformemente al presente titolo (in prosieguo "codice di condotta"). 4. Il comitato per il commercio compila inoltre ulteriori elenchi di dodici persone in possesso di esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dal presente accordo. A tal fine ciascuna delle parti designa tre persone per esercitare la funzione di arbitro. Le parti scelgono di comune accordo tre candidati che non siano cittadini di alcuna di esse per presiedere il collegio arbitrale. Ciascuna delle parti della controversia puo' decidere di designare il proprio arbitro fra quelli proposti da una qualsiasi delle parti per un elenco settoriale. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 303, paragrafo 3, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, puo' utilizzare un elenco settoriale previo accordo delle parti della controversia. -------- 87 Ai fini del presente titolo per "cittadino" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario o sia residente permanente di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario.

Accordo-art. 305

ARTICOLO 305 Ricusazione, rimozione e sostituzione 1. Qualsiasi parte della controversia puo' ricusare un arbitro qualora sussista un dubbio giustificabile in merito al suo rispetto del codice di condotta. La decisione circa la ricusazione o la rimozione di un arbitro e' adottata conformemente al regolamento di procedura. 2. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare ai procedimenti, rassegni le sue dimissioni o debba essere sostituito, si procede alla selezione di un sostituto conformemente all'articolo 303.

Accordo-art. 306

ARTICOLO 306 Riunione di procedimenti arbitrali Qualora piu' parti richiedano la costituzione di un collegio arbitrale in relazione alla stessa misura e con le stesse basi giuridiche, si procede alla costituzione, ove possibile, di un unico collegio arbitrale per l'esame di tali richieste.

Accordo-art. 307

ARTICOLO 307 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Qualora un collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questo termine, il suo presidente ne da' notifica per iscritto alle parti della controversia e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio notifichera' il suo lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente il proprio valore commerciale, come determinate merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale pronuncia un lodo circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione. Il collegio arbitrale notifica il suo lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione e comunque entro settantacinque giorni da tale data.

Accordo-art. 308

ARTICOLO 308 Esecuzione del lodo arbitrale 1. La parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per dare tempestivamente esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento del lodo, la parte convenuta notifica alla parte attrice: a) le misure specifiche che ritiene necessarie per dare esecuzione al lodo; b) il periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione; e c) un'offerta concreta di compensazione temporanea in attesa della completa attuazione della misura specifica da essa ritenuta necessaria per dare esecuzione al lodo. 3. In caso di divergenze fra le parti della controversia in merito al contenuto di tale notifica, la parte attrice puo' chiedere che il collegio arbitrale che ha emesso il lodo stabilisca se le misure proposte a norma del paragrafo 2, lettera a), sono compatibili con il presente accordo, se il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo e' ragionevole e/o se l'offerta di compensazione e' manifestamente non proporzionata. Il lodo e' pronunciato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 4. Qualora non sia possibile riunire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il termine per la notifica del lodo e' di quarantacinque giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale. 5. Il periodo di tempo ragionevole di cui al paragrafo 2, lettera b), puo' essere prorogato previo accordo fra le parti della controversia.

Accordo-art. 309

ARTICOLO 309 Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 308, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 o 5, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio le misure adottate per porre fine al mancato adempimento dei suoi obblighi derivanti dal presente accordo. 2. Qualora le misure notificate dalla parte convenuta conformemente al paragrafo 1 non siano simili a quelle notificate in precedenza dalla stessa parte a norma dell'articolo 308, paragrafo 2, lettera a), o qualora la parte attrice si sia avvalsa dell'arbitrato a norma dell'articolo 308, paragrafo 3, e le misure notificate a norma del paragrafo 1 non siano simili a quelle che il collegio arbitrale ha giudicato compatibili con il presente accordo, e in caso di disaccordo fra le parti della controversia circa l'esistenza delle misure notificate o la loro compatibilita' con l'accordo, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega in che misura sia incompatibile con il presente accordo. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il lodo e' pronunciato entro trenta giorni dalla costituzione del nuovo collegio arbitrale.

Accordo-art. 310

ARTICOLO 310 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se la parte convenuta non provvede a notificare l'adozione di misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole o se il collegio arbitrale decide, conformemente all'articolo 309, paragrafo 2, che una misura notificata non e' compatibile con il presente accordo, la parte attrice puo': a) chiedere alla parte convenuta una compensazione per mancato adempimento, sotto forma di continuazione della compensazione temporanea o di una diversa compensazione, oppure b) notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere le concessioni derivanti da qualsiasi disposizione di cui all'articolo 299 a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. 2. Se le parti della controversia non pervengono a un accordo sulla compensazione a norma del paragrafo 1, lettera a), entro venti giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione con cui il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilita' con il presente accordo della misura notificata a norma dell'articolo 311, paragrafo 2, la parte attrice puo' notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere i benefici derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 299 a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. 3. Se la parte convenuta non applica la compensazione temporanea di cui all'articolo 308 entro un periodo di tempo ragionevole88 , la parte attrice puo' notificare alla parte convenuta e al comitato per il commercio la sua intenzione di sospendere i benefici derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 299 a un livello equivalente alla compensazione temporanea in attesa dell'applicazione della compensazione temporanea o dell'adozione di una misura di esecuzione da parte della parte convenuta, se precedente. 4. Quando la parte attrice notifica la propria intenzione di sospendere i benefici a norma del paragrafo 2 o 3, essa puo' applicare la sospensione dei benefici dieci giorni dopo la notifica, tranne qualora la parte convenuta chieda l'arbitrato a norma del paragrafo 5. 5. Se la parte convenuta ritiene che il livello di sospensione notificato non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, essa puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 4. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione dei benefici alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data in cui il collegio arbitrale ha ricevuto la richiesta. I benefici non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale originario non abbia notificato il suo lodo alle parti della controversia; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con tale lodo. 6. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il lodo e' pronunciato entro quarantacinque giorni dalla costituzione del nuovo collegio arbitrale. 7. La compensazione o la sospensione dei benefici a norma del presente articolo e' temporanea e non esonera la parte convenuta dal suo obbligo di dare esecuzione al lodo. Tali misure correttive si applicano solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle disposizioni del presente accordo o fino a quando le parti della controversia non siano pervenute a una soluzione concordata. -------- 88 Per maggiore chiarezza, si intende che la parte convenuta non ha applicato la compensazione temporanea entro un periodo di tempo ragionevole solo qualora non abbia avviato le proprie procedure interne finalizzate all'applicazione della compensazione entro un periodo di tempo ragionevole o qualora tali procedure interne si traducano in una decisione contraria all'applicazione della compensazione temporanea.

Accordo-art. 311

ARTICOLO 311 Riesame delle misure adottate dopo la sospensione dei benefici o della compensazione per mancata esecuzione 1. La parte convenuta puo' notificare in qualsiasi momento alla parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure da essa adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la parte attrice ponga fine alla sospensione dei benefici oppure la sua intenzione di porre fine all'applicazione della compensazione per mancata esecuzione, a seconda dei casi. La sospensione dei benefici cessa trenta giorni dopo tale notifica, tranne nel caso previsto al paragrafo 2. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, una qualsiasi di tali parti puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente alla parte convenuta e al comitato per il commercio. Il lodo del collegio arbitrale e' notificato alle parti della controversia e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla data di tale richiesta. Se il collegio arbitrale decide che la misura di esecuzione e' compatibile con le disposizioni del presente accordo, e' posto un termine alla sospensione dei benefici. 3. Qualora il collegio arbitrale originario non sia disponibile, in tutto o in parte, si applica la procedura di cui all'articolo 303. Il lodo e' notificato entro quarantacinque giorni dalla costituzione di un nuovo collegio arbitrale. 4. Se dopo il periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2 nessuna delle parti della controversia ha chiesto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla coerenza della misura notificata a norma del paragrafo 1 e la parte attrice non ha ottemperato al suo obbligo di porre fine alla sospensione dei benefici, la parte convenuta puo' sospendere i benefici a un livello equivalente a quello applicato dalla parte attrice, fintantoche' quest'ultima parte continua a sospendere i benefici.

Accordo-art. 312

ARTICOLO 312 Richiesta di chiarimento di un lodo 1. Entro dieci giorni dalla notifica del lodo, una parte della controversia puo' presentare una richiesta per iscritto al collegio arbitrale, con copia all'altra parte della controversia e al comitato per il commercio, di chiarimento di alcuni aspetti specifici di qualsiasi constatazione o raccomandazione contenuta nel lodo ritenuta ambigua da tale parte, compresi gli aspetti relativi all'esecuzione. L'altra parte della controversia puo' presentare osservazioni in merito a tale richiesta al collegio arbitrale, con copia alla parte che ha presentato la richiesta originaria di chiarimento. Il collegio arbitrale risponde alla richiesta entro dieci giorni dal suo ricevimento. 2. La presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 1 non incide sui termini di cui all'articolo 308.

Accordo-art. 313

ARTICOLO 313 Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale 1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di sospendere i lavori del collegio arbitrale per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione. Le parti della controversia notificano tale decisione per iscritto al presidente del collegio arbitrale, con copia al comitato per il commercio. In caso di sospensione, i termini di cui all'articolo 307 sono prorogati di una durata equivalente a quella della sospensione dei lavori. 2. In ogni caso, qualora i lavori del collegio arbitrale siano sospesi per piu' di dodici mesi, la legittimazione del collegio arbitrale decade, tranne qualora le parti della controversia dispongano diversamente. Se la legittimazione del collegio arbitrale decade, nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte avvii un altro procedimento arbitrale sulla stessa questione. 3. Le parti della controversia possono decidere di chiudere il procedimento arbitrale in qualsiasi momento, notificando congiuntamente tale decisione per iscritto al presidente del collegio arbitrale, con copia al comitato per il commercio.

Accordo-art. 314

ARTICOLO 314 Soluzione concordata Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura e' chiusa.

Accordo-art. 315

ARTICOLO 315 Regolamento di procedura e codice di condotta 1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal comitato per il commercio nella sua prima riunione dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Nel corso di tale riunione il comitato per il commercio adotta anche il codice di condotta per gli arbitri. 2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.

Accordo-art. 316

ARTICOLO 316 Informazioni e consulenza tecnica 1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio arbitrale puo' acquisire le informazioni che ritenga utili, da qualunque fonte, comprese le parti della controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha inoltre il diritto di acquisire il parere di esperti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a ciascuna parte della controversia affinche' possa formulare osservazioni. 2. Il collegio arbitrale puo' inoltre autorizzare persone interessate non appartenenti all'amministrazione pubblica e stabilite nel territorio di una parte della controversia a presentare memorie a titolo di amicus curiae, conformemente al regolamento di procedura.

Accordo-art. 317

ARTICOLO 317 Norme di interpretazione I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'articolo 299 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico di cui alla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 299.

Accordo-art. 318

ARTICOLO 318 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni per consenso. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo decide sulle questioni di fatto, stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo, constata se la parte in questione ha o non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dall'accordo e indica le principali motivazioni alla base delle sue decisioni e conclusioni. 3. Il collegio arbitrale, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, puo' formulare raccomandazioni sull'esecuzione del lodo. 4. I lodi del collegio arbitrale sono pubblici, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.

Accordo-art. 319

ARTICOLO 319 Rapporto con i diritti derivanti dall'OMC e scelta del foro 1. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, comprese le azioni per la risoluzione delle controversie. 2. Le controversie relative a una stessa misura derivanti dal presente accordo e in virtu' dell'accordo OMC possono essere risolte conformemente al presente titolo o alla DSU a discrezione della parte attrice. Tuttavia, qualora una parte abbia chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSU o di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 303, detta parte non puo' avviare un altro procedimento sulla stessa questione nell'altro foro, tranne nel caso in cui l'organo competente nel foro scelto non abbia preso una decisione sul merito della questione per motivi procedurali o di giurisdizione. 3. Le parti convengono che due o piu' controversie riguardano la stessa questione quando coinvolgono le stesse parti della controversia, si riferiscono alla medesima misura e vertono sulla stessa violazione sostanziale. 4. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte proceda a una sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una parte la sospensione di benefici a norma del presente titolo.

Accordo-art. 320

ARTICOLO 320 Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente titolo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nel presente titolo possono essere prorogati previo accordo fra le parti della controversia.

Accordo-art. 321

ARTICOLO 321 Modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta Il comitato per il commercio puo' modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.

Accordo-art. 322

ARTICOLO 322 Meccanismo di mediazione Conformemente all'allegato XIV (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), qualsiasi parte puo' chiedere ad un'altra parte di avviare una procedura di mediazione riguardo a qualsiasi misura non tariffaria della parte interpellata relativa a qualsiasi materia oggetto del titolo III (Scambi di merci) che la parte richiedente ritenga incida negativamente sugli scambi.

Accordo-art. 323

ARTICOLO 323 Buoni uffici, conciliazione e mediazione 1. In deroga all'articolo 322, le parti possono in qualsiasi momento convenire di ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione, come metodi alternativi di risoluzione delle controversie. 2. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 sono applicati conformemente alle procedure concordate dalle parti interessate. 3. I procedimenti stabiliti a norma del presente articolo possono essere avviati in qualsiasi momento ed essere sospesi o chiusi in qualsiasi momento da qualsiasi parte interessata. 4. I procedimenti di cui al presente articolo sono riservati e lasciano impregiudicati i diritti delle parti coinvolte in qualsiasi altro procedimento.

Accordo-art. 324

ARTICOLO 324 Obiettivi 1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente accordo, onde ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilita' e ottenere i maggiori benefici per le parti. Questa cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti, uno dei cui obiettivi principali e' quello di stimolare uno sviluppo economico sostenibile tale da consentire di conseguire livelli piu' elevati di coesione sociale e, in particolare, di ridurre la poverta'. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le parti convengono di accordare particolare importanza alle iniziative di cooperazione intese a: a) migliorare e creare nuove opportunita' commerciali e di investimento, incoraggiando la competitivita' e l'innovazione, come pure la modernizzazione della produzione, la facilitazione degli scambi e il trasferimento di tecnologie; b) promuovere lo sviluppo di microimprese e di PMI, utilizzando il commercio come strumento per ridurre la poverta'; c) promuovere un commercio giusto ed equo, facilitando l'accesso ai benefici del presente accordo per tutti i settori produttivi, in particolare per quelli piu' deboli; d) rafforzare le capacita' commerciali e istituzionali in questo ambito, ai fini della piena attuazione del presente accordo; e e) affrontare le esigenze di cooperazione identificate in altre parti del presente accordo.

Accordo-art. 325

ARTICOLO 325 Ambito di applicazione e strumenti 1. La cooperazione si svolge mediante gli strumenti, le risorse e i meccanismi di cui dispongono a tal fine le parti, secondo le regole e le procedure in vigore, e attraverso gli organismi di ciascuna parte competenti ad attuare relazioni di cooperazione, anche per quanto riguarda la cooperazione in materia commerciale. 2. Conformemente al paragrafo 1, le parti possono avvalersi fra l'altro di strumenti quali lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, l'assistenza tecnica e finanziaria nonche' l'identificazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti in comune.

Accordo-art. 326

ARTICOLO 326 Funzioni del comitato per il commercio relativamente alla cooperazione a norma del presente titolo 1. Le parti accordano un'importanza particolare al follow-up delle misure di cooperazione poste in essere allo scopo di contribuire all'esecuzione ottimale del presente accordo e al pieno sviluppo dei suoi benefici. 2. Il comitato per il commercio procede al follow-up e, se del caso, fornisce stimoli e orientamenti in relazione ai principali aspetti della cooperazione nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 324, paragrafi 1 e 2. 3. Il comitato per il commercio puo' formulare raccomandazioni agli organismi competenti di ciascuna parte responsabili della programmazione e dell'esecuzione della cooperazione.

Accordo-art. 327

ARTICOLO 327 Allegati, appendici, dichiarazioni e note a pie' di pagina Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni e le note a pie' di pagina del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Accordo-art. 328

ARTICOLO 328 Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea 1. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari ogni domanda di adesione all'Unione europea di un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione europea e il paese candidato all'adesione all'Unione europea, la parte UE: a) fornisce, su richiesta di un paese andino firmatario e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi materia contemplata nel presente accordo; e b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dai paesi andini firmatari. 3. La parte UE notifica ai paesi andini firmatari l'entrata in vigore di ogni adesione all'Unione europea. 4. La parte UE e i paesi andini firmatari esaminano, nel quadro del comitato per il commercio e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione europea, tutti gli effetti di tale adesione sul presente accordo. Il comitato per il commercio decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie.

Accordo-art. 329

ARTICOLO 329 Adesione al presente accordo da parte di altri paesi membri della Comunita' andina 1. Qualsiasi paese membro della Comunita' andina che non sia parte del presente accordo alla data della sua entrata in vigore fra la parte UE e almeno uno dei paesi andini firmatari (di seguito denominato "paese andino candidato") puo' aderire al presente accordo alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente articolo. 2. La parte UE negozia con il paese andino candidato le condizioni della sua adesione al presente accordo. Nel quadro di tali negoziati la parte UE si adopera per preservare l'integrita' del presente accordo, limitando ogni flessibilita' alla negoziazione degli elenchi di concessioni reciproche corrispondenti agli allegati I (Tabelle di soppressione dei dazi), VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e agli aspetti per cui tale flessibilita' risultasse necessaria per l'adesione del paese andino candidato. La parte UE notifica al comitato per il commercio la conclusione di tali negoziati ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 3. 3. La parte UE consulta i paesi andini firmatari in seno al comitato per il commercio in merito a qualsiasi risultato dei negoziati di adesione con un paese andino candidato che possa incidere sui diritti o sugli obblighi dei paesi andini firmatari. Il comitato per il commercio, su richiesta di qualsiasi parte, esamina gli effetti dell'adesione del paese andino candidato al presente accordo e decide in merito a qualsiasi misura aggiuntiva che possa essere necessaria. 4. L'adesione di un paese andino candidato diventa effettiva con la conclusione di un protocollo di adesione, che deve essere preventivamente approvato dal comitato per il commercio89 . Le parti espletano le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del protocollo. 5. Il presente accordo entra in vigore fra un paese andino candidato e ciascuna parte il primo giorno del mese successivo al ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica del paese andino candidato e della parte corrispondente circa il completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo di adesione. Il presente accordo puo' anche essere applicato in via provvisoria se cosi' disposto dal protocollo di adesione. 6. Se, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo tra la parte UE e almeno un paese andino firmatario, un paese membro della Comunita' andina che ha partecipato all'adozione del testo del presente accordo non lo avesse firmato, tale paese e' autorizzato a firmarlo e non e' considerato un paese andino candidato a norma del paragrafo 1. -------- 89 In deroga a quanto disposto dal presente paragrafo, le parti convengono che gli elenchi di concessioni di cui agli allegati I (Tabelle di soppressione dei dazi), VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), derivanti dai negoziati fra la parte UE e il paese andino candidato, sono integrati nel protocollo di adesione senza che sia richiesta l'approvazione del comitato per il commercio.

Accordo-art. 330

ARTICOLO 330 Entrata in vigore 1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto a tutte le altre parti e al depositario di cui all'articolo 332 il completamento delle sue procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il presente accordo entra in vigore tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1, corrispondente alla parte UE e a tale paese andino firmatario, tranne nel caso in cui le parti interessate abbiano concordato un'altra data. 3. In deroga al paragrafo 2, le parti possono applicare in via provvisoria il presente accordo, integralmente o parzialmente. Ciascuna parte notifica al depositario e a tutte le altre parti il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione provvisoria del presente accordo. L'applicazione provvisoria del presente accordo tra la parte UE e un paese andino firmatario ha inizio il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'UE e di tale paese andino firmatario. 4. Quando, a norma del paragrafo 3, una disposizione del presente accordo e' applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 3.

Accordo-art. 331

ARTICOLO 331 Durata e recesso 1. Il presente accordo ha durata illimitata. 2. Qualsiasi parte puo' recedere dal presente accordo mediante una notifica scritta a tutte le altre parti e al depositario. Gli effetti di tale recesso decorrono sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. 3. In deroga al paragrafo 2, quando un paese andino firmatario denuncia il presente accordo, quest'ultimo continua ad essere in vigore tra la parte UE e gli altri paesi andini firmatari. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di recesso della parte UE.

Accordo-art. 332

ARTICOLO 332 Depositario Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.

Accordo-art. 333

ARTICOLO 333 Modifiche dell'accordo OMC Le parti convengono che tutte le disposizioni dell'accordo OMC incorporate nel presente accordo sono incorporate con qualsiasi modifica entrata in vigore al momento dell'applicazione di tali disposizioni.

Accordo-art. 334

ARTICOLO 334 Modifiche 1. Le parti possono concordare, per iscritto, qualsiasi modifica del presente accordo. 2. Le modifiche entrano in vigore e sono parti integranti del presente accordo alle condizioni previste all'articolo 330, mutatis mutandis. 3. Le parti possono approfondire gli impegni assunti nel quadro del presente accordo o ampliare il suo ambito di applicazione, concordando modifiche dello stesso o concludendo accordi su attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.

Accordo-art. 335

ARTICOLO 335 Riserve Il presente accordo non consente riserve ai sensi della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Accordo-art. 336

ARTICOLO 336 Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtu' del diritto internazionale pubblico.

Accordo-art. 337

ARTICOLO 337 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in triplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Parte di provvedimento in formato grafico

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