LEGGE 24 luglio 2015, n. 120

Type Legge
Publication 2015-07-24
Ultimo aggiornamento 2015-08-10
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 201 1. Le parti riconoscono l'importanza e il valore della diversita' biologica e delle sue componenti come pure delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali collegate delle comunita' indigene e locali62 . Le parti riaffermano inoltre i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i diritti e gli obblighi stabiliti dalla CBD in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di tali risorse. 2. Le parti riconoscono il contributo passato, presente e futuro delle comunita' indigene e locali alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica e di tutte le sue componenti e, in linea generale, il contributo delle conoscenze tradizionali63 delle loro comunita' indigene e locali alla cultura e allo sviluppo economico e sociale delle nazioni. 3. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le parti, conformemente all'articolo 8, lettera j), della CBD, rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica, promuovono una loro piu' vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 4. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, della CBD, le parti ribadiscono l'obbligo di adottare misure intese ad una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Le parti riconoscono inoltre che tra le modalita' stabilite di comune accordo possono figurare obblighi di ripartizione dei benefici relativi ai diritti di proprieta' intellettuali derivanti dall'uso delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate. 5. La Colombia e la parte UE collaboreranno per chiarire ulteriormente la questione e il concetto di appropriazione indebita delle risorse genetiche e delle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate onde identificare, come opportuno e conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e del diritto interno, le misure per affrontare il problema. 6. Le parti cooperano, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne e del diritto internazionale, allo scopo di garantire che i diritti di proprieta' intellettuale sostengano e non siano in contrasto con i loro diritti e obblighi derivanti in virtu' della CBD, per quanto riguarda le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali collegate delle comunita' indigene e locali che risiedono nei loro rispettivi territori. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi nei riguardi dei paesi che forniscono risorse genetiche, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della CBD di adottare misure intese a garantire l'accesso alle tecnologie che utilizzano tali risorse e il trasferimento di queste tecnologie, secondo modalita' stabilite di comune accordo. L'applicazione di quanto disposto dal presente paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 31 dell'accordo TRIPS. 7. Le parti riconoscono l'utilita' dell'obbligo di divulgare l'origine o la fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate nelle domande di brevetto in quanto cio' contribuisce alla trasparenza circa gli usi delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate. 8. Le parti stabiliranno, conformemente al loro diritto interno, di dare effetto a tale obbligo al fine di contribuire al rispetto delle disposizioni che disciplinano l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate. 9. Le parti si adopereranno per agevolare lo scambio di informazioni sulle domande di brevetto e i brevetti rilasciati in relazione alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate affinche' tali informazioni possano essere prese in considerazione nell'esame di merito, in particolare in sede di determinazione dello stato della tecnica. 10. Fatte salve le disposizioni del capo 6 (Cooperazione) del presente titolo, le parti coopereranno, in base a condizioni stabilite di comune accordo, alla formazione degli esaminatori di brevetti per quanto riguarda l'analisi delle domande di brevetto relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate. 11. Le parti riconoscono che le banche dati e le biblioteche digitali che contengono informazioni pertinenti costituiscono strumenti utili per l'esame della brevettabilita' delle invenzioni relative alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali collegate. 12. Conformemente al diritto internazionale e al diritto interno applicabili, le parti convengono di collaborare nell'applicazione di quadri nazionali in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali collegate. 13. Le parti, di comune accordo, possono riesaminare le disposizioni del presente capo alla luce dei risultati e delle conclusioni di discussioni multilaterali. -------- 62 Ove applicabile, l'espressione "comunita' indigene e locali" comprende i discendenti afroamericani. 63 Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente capo, le parti riconoscono che il concetto di conoscenze tradizionali e' oggetto di discussione nelle sedi internazionali pertinenti.

Accordo-art. 202

ARTICOLO 202 Accordi internazionali 1. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi che ad esse incombono in virtu' della convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS. 2. L'Unione europea e la Colombia aderiscono al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominato "protocollo di Madrid"), entro dieci anni dalla firma del presente accordo. Il Peru' compie ogni ragionevole sforzo per aderire al protocollo di Madrid. 3. L'Unione europea e il Peru' compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994 (di seguito denominato "trattato sul diritto dei marchi"). La Colombia compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi.

Accordo-art. 203

ARTICOLO 203 Requisiti per la registrazione Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, puo' costituire un marchio sul mercato. Tali segni possono essere costituiti in particolare da parole, comprese combinazioni di parole, nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi, suoni e combinazioni cromatiche, nonche' da qualsiasi combinazione di tali segni. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, una parte puo' subordinare la registrabilita' al carattere distintivo conseguito con l'uso. Una parte puo' inoltre prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

Accordo-art. 204

ARTICOLO 204 Procedura di registrazione 1. Per classificare i beni e i servizi cui si applicano i marchi, le parti utilizzano la classificazione stabilita nell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato a Nizza il 15 giugno 1957, e successive modifiche in vigore. 2. Ciascuna delle parti64 predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. I motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro la decisione finale. Ciascuna delle parti prevede la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. Ciascuna delle parti istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. -------- 64 Nel caso della parte UE, l'obbligo di cui al presente paragrafo si applica all'Unione europea solo relativamente al marchio comunitario.

Accordo-art. 205

ARTICOLO 205 Marchi notori Le parti collaborano per garantire una protezione efficace ai marchi notori secondo quanto stabilito all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.

Accordo-art. 206

ARTICOLO 206 Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio 1. Purche' si tenga conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi nonche' di quelli di terzi, ciascuna delle parti prevede, come limitata eccezione65 ai diritti conferiti da un marchio, l'uso leale nel corso di operazioni commerciali del nome e dell'indirizzo o di termini descrittivi riguardanti il tipo, la qualita', la quantita', lo scopo previsto, il valore, l'origine geografica, il momento di produzione dei beni o di prestazione dei servizi o altre caratteristiche dei beni o dei servizi. 2. Ciascuna delle parti prevede inoltre limitate eccezioni che consentono a una persona di utilizzare un marchio se necessario per indicare lo scopo cui e' destinato un prodotto o un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' questo uso sia conforme alle leali pratiche industriali o commerciali. -------- 65 Per limitata eccezione si intende quella che consente a terzi di utilizzare sul mercato un termine descrittivo senza necessita' di ottenere il consenso del titolare dei diritti purche' tale uso sia fatto in buona fede e non costituisca un uso come marchio.

Accordo-art. 207

ARTICOLO 207 Ambito di applicazione della presente sezione Per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio di una parte si applica quanto segue: a) ai fini del presente titolo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni - costituite dal nome di un paese, una regione o una localita' determinati o da un nome che, pur non essendo quello di un paese, una regione o una localita' determinati, si riferisce a un'area geografica specifica - che identificano un prodotto come ivi originario, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico in cui e' stato prodotto, compresi i fattori intrinseci naturali e umani; b) alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette da un'altra parte si applicano le disposizioni del presente titolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine; c) ciascuna delle parti protegge le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) conformemente alle procedure di cui all'articolo 208 a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo; d) le indicazioni geografiche per i prodotti diversi dai prodotti agricoli e alimentari, dai vini, dalle bevande spiritose o dai vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) possono essere protette conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle parti. Le parti riconoscono che le indicazioni geografiche elencate nell'appendice 2 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) sono protette come indicazioni geografiche nel paese d'origine; e) l'uso66 di indicazioni geografiche relative a prodotti originari del territorio di una parte e' riservato esclusivamente ai produttori, fabbricanti o artigiani i cui stabilimenti di produzione o fabbricazione siano situati nella localita' o regione della parte identificata o evocata da tali indicazioni; f) se una parte adotta o mantiene in vigore un sistema di autorizzazione dell'uso delle indicazioni geografiche, tale sistema si applica unicamente alle indicazioni geografiche originarie del suo territorio; g) gli organismi pubblici o privati che rappresentano i beneficiari delle indicazioni geografiche o gli organismi designati a tale scopo dispongono di meccanismi che consentono un controllo efficace dell'uso delle indicazioni geografiche protette; e h) le indicazioni geografiche protette conformemente a quanto disposto nel presente titolo non sono considerate come denominazioni comuni o generiche del prodotto da esse identificato fino a quando ne viene mantenuta la protezione nel paese d'origine. -------- 66 Ai fini della presente lettera, per "uso" si intende la produzione e/o la trasformazione e/o la preparazione del prodotto identificato dall'indicazione geografica.

Accordo-art. 208

ARTICOLO 208 Indicazioni geografiche stabilite 1. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate dalla parte UE, i paesi andini firmatari proteggeranno tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione. 2. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche di un paese andino firmatario elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate da questo paese andino firmatario, la parte UE proteggera' tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione.

Accordo-art. 209

ARTICOLO 209 Aggiunta di nuove indicazioni geografiche 1. Le parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'articolo 208. 2. Una parte che intenda aggiungere una nuova indicazione geografica al suo elenco dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) presenta una domanda in tal senso ad un'altra parte nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale. 3. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione della domanda ad un'altra parte. Lo scambio di informazioni e' effettuato nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale.

Accordo-art. 210

ARTICOLO 210 Ambito di protezione delle indicazioni geografiche 1. Le indicazioni geografiche di una parte elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), come pure le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 209, sono protette da un'altra parte perlomeno contro: a) qualsiasi uso commerciale di tali indicazioni geografiche protette: i) per prodotti identici o simili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica; o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorieta' di un'indicazione geografica; b) qualsiasi altro uso non autorizzato67 di indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose tale da creare confusione, compresi i casi in cui la denominazione sia accompagnata da indicazioni quali "genere", "tipo", "imitazione" o simili in grado di creare confusione per il consumatore; fatto salvo quanto disposto nella presente lettera, se una parte modifica la propria legislazione per proteggere le indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose accordando un livello di protezione piu' elevato di quello stabilito nel presente accordo, tale parte estende questa protezione alle indicazioni geografiche elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche); c) relativamente alle indicazioni geografiche che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, almeno, per prodotti di questo tipo, anche se la vera origine del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili; d) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti ed usata sulla confezione o sull'imballaggio o nella pubblicita' relativa al prodotto considerato, che possa indurre in errore sull'origine; e e) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 2. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica di un'altra parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilita' di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta. 3. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca comunicazione. -------- 67 Nell'espressione "uso non autorizzato" puo' rientrare qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione.

Accordo-art. 211

ARTICOLO 211 Relazione con i marchi 1. Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 210, paragrafo 1, relativamente a un'indicazione geografica protetta riguardante prodotti identici o simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel loro territorio. 2. Fatti salvi i motivi per negare la protezione delle indicazioni geografiche previsti nella sua legislazione interna, nessuna delle parti e' tenuta a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identita' del prodotto.

Accordo-art. 212

ARTICOLO 212 Disposizioni generali 1. Le parti possono scambiarsi informazioni aggiuntive riguardanti le specifiche tecniche dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale. Le parti possono inoltre agevolare lo scambio di informazioni sugli organismi di controllo nei rispettivi territori. 2. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica che non e' protetta o che cessa di essere protetta nel paese d'origine. La parte che costituisce il territorio d'origine di un'indicazione geografica comunica alle altre parti quando tale indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine. 3. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sezione e' quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorita' della parte del cui territorio e' originario il prodotto stesso.

Accordo-art. 213

ARTICOLO 213 Cooperazione e trasparenza 1. Una parte puo' chiedere a un'altra parte, nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale, informazioni circa la conformita' dei prodotti identificati dalle indicazioni geografiche protette a norma della presente sezione ai rispettivi disciplinari dei prodotti e alle relative modifiche, nonche' circa i punti di contatto per facilitare i controlli, se del caso. 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di un'altra parte protette a norma della presente sezione, ciascuna delle parti puo' rendere pubblici i rispettivi disciplinari dei prodotti, o una sintesi dei medesimi, come pure i punti di contatto per facilitare i controlli.

Accordo-art. 214

ARTICOLO 214 La presente sezione fa salvi i diritti gia' riconosciuti dalle parti a paesi terzi nell'ambito di accordi di libero scambio.

Accordo-art. 215

ARTICOLO 215 Protezione concessa 1. Le parti proteggono nel modo piu' efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche. Le parti proteggono inoltre i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione nei confronti, rispettivamente, delle loro esecuzioni, dei loro fonogrammi e delle loro emissioni. 2. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi esistenti in virtu' della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886 (di seguito denominata "convenzione di Berna"), della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito denominata "convenzione di Roma"), del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (di seguito denominato "WCT") e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito denominato "WPPT"), entrambi adottati il 20 dicembre 1996.

Accordo-art. 216

ARTICOLO 216 Diritti morali 1. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare quantomeno la paternita' dell'opera e di opporsi a ogni sua deformazione, mutilazione o altra modifica, come pure ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 2. I diritti riconosciuti all'autore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali e sono esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione del paese in cui la protezione e' richiesta. 3. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'artista interprete o esecutore conserva, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo o le esecuzioni fissate in fonogrammi, il diritto di rivendicare la paternita' della sua esecuzione, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modifica che rechi pregiudizio alla sua reputazione. L'applicazione del presente paragrafo fa salvi gli altri diritti morali riconosciuti dalla legislazione interna. 4. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della parte in cui la protezione e' richiesta. 5. Ciascuna delle parti puo' stabilire un livello di protezione dei diritti morali piu' elevato di quello stabilito a norma del presente articolo.

Accordo-art. 217

ARTICOLO 217 Societa' di gestione collettiva Le parti riconoscono l'importanza delle societa' di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al fine di garantire una gestione efficace dei diritti ad esse affidati nonche' un'equa distribuzione dei compensi percepiti, che sono proporzionali all'utilizzo delle opere, delle esecuzioni o dei fonogrammi, in un quadro di trasparenza e buone pratiche di gestione, conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti.

Accordo-art. 218

ARTICOLO 218 Durata dei diritti d'autore 1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. 2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo. 3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione concessa dal presente accordo termina settanta anni dopo che l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia tuttavia alcun dubbio circa la sua identita', la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Se l'autore di un'opera anonima o pseudonima rivela la propria identita' durante il periodo sopraindicato, la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Nessuna delle parti e' tenuta a proteggere opere anonime o pseudonime per le quali sia ragionevole supporre che l'autore sia deceduto da settanta anni. 4. Ogniqualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non puo' essere inferiore a settanta anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione. 5. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva non puo' essere inferiore a settanta anni dal momento in cui l'opera e' stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora questo non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla sua realizzazione. In alternativa, una parte puo' stabilire che la durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva termini settanta anni dopo la morte dell'ultima persona designata come autore conformemente alla legislazione interna.

Accordo-art. 219

ARTICOLO 219 Durata dei diritti connessi 1. La durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione e' stata fissata. 2. La durata della protezione concessa ai produttori di fonogrammi a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato pubblicato, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei cinquanta anni successivi alla fissazione del fonogramma, per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato fissato. 3. La durata della protezione concessa agli organismi di radiodiffusione si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo.

Accordo-art. 220

ARTICOLO 220 Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 1. Ai fini del presente articolo: - per "radiodiffusione" si intende la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico; per "radiodiffusione" si intende altresi' la trasmissione via satellite; per "radiodiffusione" si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; e - per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. 2. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro esecuzioni: a) la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni non fissate, salvo quando si tratti di un'esecuzione radiodiffusa; e b) la fissazione delle loro esecuzioni non fissate. 3. Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali e' utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. Le parti stabiliscono con la propria legislazione interna se il diritto a una remunerazione equa e unica dovuta dall'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori oppure ai produttori di fonogrammi o a entrambi. Le parti possono emanare disposizioni legislative interne che stabiliscono, in assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le condizioni di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli stessi. 4. Ciascuna delle parti conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare, per quanto riguarda le loro esecuzioni fissate: a) la riproduzione diretta o indiretta; b) la distribuzione mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprieta'; c) il noleggio al pubblico dell'originale e di copie del medesimo; e d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta. 5. Qualora gli artisti interpreti o esecutori abbiano ceduto il diritto di messa a disposizione o di noleggio, una parte puo' stabilire che gli artisti interpreti o esecutori mantengano il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che puo' essere percepita da una societa' di gestione collettiva debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna della parte. 6. Le parti possono riconoscere agli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive, per la radiodiffusione o per qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni fissate, il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che puo' essere percepita da una societa' di gestione collettiva, debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna. 7. Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti degli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle esecuzioni e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi degli artisti interpreti o esecutori. 8. Ciascuna delle parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione delle loro emissioni quantomeno mediante qualsiasi mezzo via etere.

Accordo-art. 221

ARTICOLO 221 Protezione delle misure tecnologiche Le parti si conformano alle disposizioni dell'articolo 11 del WCT e dell'articolo 18 del WPPT.

Accordo-art. 222

ARTICOLO 222 Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti Le parti si conformano alle disposizioni dell'articolo 12 del WCT e dell'articolo 19 del WPPT.

Accordo-art. 223

ARTICOLO 223 Diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 ter, paragrafo 2, della convenzione di Berna, ciascuna delle parti conferisce all'autore di un'opera d'arte, e dopo la sua morte ai suoi aventi causa, un diritto inalienabile e irrinunciabile a ricevere una percentuale sul prezzo di vendita ottenuto per la rivendita dell'opera dopo la prima cessione effettuata dall'autore. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica, conformemente alla legislazione interna, a tutte le successive vendite all'asta o con l'intervento di professionisti del mercato dell'arte, come case d'asta, gallerie d'arte o altri commercianti di opere d'arte.

Accordo-art. 224

ARTICOLO 224 Accordi internazionali Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

Accordo-art. 225

ARTICOLO 225 Requisiti per la protezione dei disegni e modelli68 1. Ciascuna delle parti assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi. Se cosi' stabilito dalla legislazione di una parte, puo' inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sezione. 2. Un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso puo' essere oggetto di protezione conformemente al paragrafo 1 solo se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso69 , rimane visibile durante la normale utilizzazione70 di quest'ultimo e se le caratteristiche visibili della componente possiedono di per se' i requisiti per essere oggetto di protezione. -------- 68 Ai fini della presente sezione, l'Unione europea concede una protezione anche a disegni e modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 69 Ai fini della presente sezione, per "prodotto complesso" si intende un prodotto costituito da piu' componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. 70 Ai fini della presente sezione, per "normale utilizzazione" s'intende in questo contesto l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

Accordo-art. 226

ARTICOLO 226 Diritti conferiti dalla registrazione 1. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di perlomeno vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fabbricare, mettere in vendita, vendere, importare, esportare, detenere questo prodotto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha inoltre il diritto di avviare azioni legali contro chiunque produca o commercializzi un prodotto il cui disegno o modello presenti solo differenze minime rispetto al disegno o modello protetto o il cui aspetto sia uguale a quello di quest'ultimo.

Accordo-art. 227

ARTICOLO 227 Durata della protezione Un disegno o modello industriale e' protetto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. Le parti possono applicare nella loro legislazione interna un periodo di protezione piu' lungo.

Accordo-art. 228

ARTICOLO 228 Eccezioni 1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati interamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Il diritto su un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o cui e' applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione. 4. Un disegno o modello non conferisce diritti quando esso sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.

Accordo-art. 229

ARTICOLO 229 Rapporto con il diritto d'autore L'oggetto della protezione di un disegno o modello registrato puo' essere protetto dalla legislazione sul diritto d'autore se sono soddisfatte le condizioni per tale protezione. Ciascuna delle parti determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalita' richiesto.

Accordo-art. 230

ARTICOLO 230 1. Le parti si conformano agli articoli da 2 a 9 del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, concluso a Budapest il 28 aprile 1977 e modificato il 26 settembre 1980. 2. L'Unione europea compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei brevetti adottato a Ginevra il 1° giugno 2000 (di seguito denominato "TDB"). I paesi andini firmatari compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al TDB. 3. Quando la commercializzazione di un prodotto chimico agricolo71 o farmaceutico in una parte e' subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione delle sue autorita' competenti, tale parte si adopera nella misura del possibile per trattare sollecitamente la relativa domanda onde evitare irragionevoli ritardi. Le parti collaborano e si prestano reciproca assistenza per conseguire tale obiettivo. 4. Per quanto riguarda qualsiasi prodotto farmaceutico protetto da un brevetto, ciascuna delle parti puo', conformemente alla sua legislazione interna, introdurre un meccanismo inteso a compensare il titolare del brevetto per qualsiasi abbreviazione irragionevole della durata effettiva del brevetto derivante dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio di tale prodotto nel territorio della parte in questione. Questo meccanismo conferisce tutti i diritti esclusivi di un brevetto, con le stesse limitazioni ed eccezioni applicabili al brevetto originario. -------- 71 Ai fini del presente titolo per "prodotti chimici agricoli" si intendono, per la parte UE, le sostanze attive e i preparati contenenti una o piu' sostanze attive, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a: a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, sempreche' tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti nel seguito; b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita); c) conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti; d) eliminare i vegetali indesiderati; o e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

Accordo-art. 231

ARTICOLO 231 1. Ciascuna delle parti protegge i dati relativi a prove o altri dati segreti concernenti la sicurezza e l'efficacia dei prodotti farmaceutici72 e dei prodotti chimici agricoli, conformemente all'articolo 39 dell'accordo TRIPS e alla sua legislazione interna. 2. Conformemente al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4, qualora una parte subordini l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli o farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti concernenti la sicurezza e l'efficacia, tale parte concede un periodo di esclusiva, generalmente della durata di cinque anni dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio di detta parte per i prodotti farmaceutici e della durata di dieci anni per i prodotti chimici agricoli, durante il quale una terza parte non puo' commercializzare un prodotto che si basi su tali dati tranne qualora presenti la prova dell'esplicito consenso del titolare delle informazioni protette o presenti i propri dati di prova. 3. Ai fini del presente articolo per "nuova sostanza chimica" si intende una sostanza che non sia stata precedentemente approvata nel territorio della parte per essere utilizzata in un prodotto chimico agricolo o farmaceutico, conformemente alla sua legislazione interna. Le parti non sono quindi tenute ad applicare il presente articolo per i prodotti farmaceutici contenenti una sostanza chimica che sia stata precedentemente approvata nel territorio della parte. 4. Le parti possono regolamentare: a) le eccezioni per motivi di interesse pubblico, situazioni di emergenza nazionale o di estrema urgenza, quando sia necessario autorizzare l'accesso di terzi a tali dati; e b) le procedure abbreviate di autorizzazione all'immissione in commercio nel loro territorio, basate sull'autorizzazione all'immissione in commercio concessa da un'altra parte. In tal caso il periodo di uso esclusivo dei dati presentati per ottenere l'autorizzazione ha inizio dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio utilizzata come base quando l'autorizzazione e' concessa entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa. 5. Per quanto riguarda i prodotti chimici agricoli, le parti possono prevedere procedure che consentono il rimando o il riferimento alle informazioni segrete sulla sicurezza e sull'efficacia relative a prove e studi che coinvolgono animali vertebrati. Durante il periodo di protezione la persona interessata a utilizzare queste informazioni corrisponde un indennizzo al titolare delle informazioni protette. L'entita' di tale indennizzo e' determinata in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Il diritto a tale indennizzo sussiste per tutta la durata della protezione delle informazioni segrete concernenti la sicurezza e l'efficacia. 6. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 197, paragrafo 5, la protezione prevista nel presente articolo non osta a che una parte adotti misure per far fronte all'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale o a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio. -------- 72 Nel caso della Colombia e della parte UE, questa protezione comprende la protezione dei dati relativi a prodotti biologici e biotecnologici. Nel caso del Peru', la protezione delle informazioni segrete relative a tali prodotti e' concessa nei confronti della divulgazione e delle pratiche contrarie alle pratiche commerciali leali, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, in assenza di una legislazione specifica al riguardo.

Accordo-art. 232

ARTICOLO 232 Le parti cooperano per promuovere e garantire la protezione delle varieta' vegetali sulla base della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (di seguito denominata "convenzione UPOV"), quale riveduta il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.

Accordo-art. 233

ARTICOLO 233 1. Ciascuna delle parti assicura una protezione effettiva contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi. A tal fine, ogni atto realizzato in materia di proprieta' industriale nel corso di operazioni commerciali che sia contrario a leali pratiche commerciali e' considerato sleale conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte. 2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte il presente articolo puo' essere applicato fatta salva la protezione concessa in virtu' del presente titolo.

Accordo-art. 234

ARTICOLO 234 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, ciascuna delle parti stabilisce le misure, le procedure e i rimedi, come previsto nel presente capo, necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale quali definiti nell'articolo 196, paragrafo 5, lettere da a) a i). 2. Le disposizioni del presente capo comprendono misure, procedure e rimedi rapidi, efficaci e proporzionati, atti a dissuadere dal commettere ulteriori violazioni nonche' applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. 3. Le procedure relative al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale sono leali ed eque, non inutilmente complesse o costose e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati. 4. Il presente capo non crea alcun obbligo per le parti di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, ne' un obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e per l'applicazione della legge in generale.

Accordo-art. 235

ARTICOLO 235 Gli articoli 237, 239 e 240 si applicano per quanto riguarda gli atti compiuti su scala commerciale e, se consentito dalla loro legislazione interna, le parti possono applicare le misure di cui ai suddetti articoli relativamente ad altri atti.

Accordo-art. 236

ARTICOLO 236 Soggetti dotati di legittimazione attiva Ciascuna delle parti riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, avviare le procedure e richiedere i rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti: a) ai titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alla legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione; c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione.

Accordo-art. 237

ARTICOLO 237 Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie a consentire alle proprie autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso di una parte, la comunicazione della pertinente documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Accordo-art. 238

ARTICOLO 238 Misure di protezione delle prove Ciascuna delle parti stabilisce che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le autorita' giudiziarie competenti, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri, efficaci e proporzionate per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere tra l'altro la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o, se consentito dalla legislazione interna, il sequestro delle merci costituenti presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, senza sentire l'altra parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Accordo-art. 239

ARTICOLO 239 Diritto d'informazione 1. Ciascuna delle parti dispone che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto; b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto; c) sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Accordo-art. 240

ARTICOLO 240 Misure provvisorie e cautelari 1. Ciascuna delle parti dispone, conformemente alla propria legislazione interna, che le sue autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, adottare un provvedimento cautelare nei confronti di qualsiasi parte volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. 2. Un provvedimento cautelare puo' inoltre essere adottato per disporre il sequestro o il ritiro delle merci sospettate di violare un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

Accordo-art. 241

ARTICOLO 241 Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che le sue autorita' giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo all'autore della violazione, il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorita' giudiziarie ordinano che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.

Accordo-art. 242

ARTICOLO 242 Ingiunzioni Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, ciascuna delle parti dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove cio' sia previsto dalla legislazione interna di una parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione e' soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione73 . -------- 73 Le parti garantiscono che le misure di cui al presente paragrafo possano essere applicate anche nei confronti dei soggetti i cui servizi siano stati usati per violare diritti di proprieta' intellettuale nella misura in cui essi hanno preso parte al processo.

Accordo-art. 243

ARTICOLO 243 Misure alternative Conformemente alla propria legislazione interna ciascuna delle parti puo' stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

Accordo-art. 244

ARTICOLO 244 Risarcimento dei danni 1. Ciascuna delle parti dispone che le sue autorita' giudiziarie, nel fissare il risarcimento dei danni: a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, subite dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o b) in alternativa alla lettera a), possano fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilita' che le autorita' giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.

Accordo-art. 245

ARTICOLO 245 Spese legali Ciascuna delle parti assicura che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche' le altre spese procedurali, compresi gli onorari degli avvocati, sostenute dalla parte vittoriosa, siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che per motivi di equita' o di altra natura, conformemente alla legislazione interna.

Accordo-art. 246

ARTICOLO 246 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.

Accordo-art. 247

ARTICOLO 247 Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente accordo in relazione al rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi: a) affinche' gli autori di opere letterarie o artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso; la presente lettera si applica anche nei casi in cui tale nome sia uno pseudonimo se lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio circa la sua identita'; b) la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Accordo-art. 248

ARTICOLO 248 Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sezione.

Accordo-art. 249

ARTICOLO 249 Misure alla frontiera 1. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente articolo, ciascuna delle parti adotta procedure74 intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio75 di presentare alle autorita' competenti una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione. Le parti valuteranno l'applicazione di queste misure alle merci che si sospetta violino una indicazione geografica. 2. Ciascuna delle parti adotta disposizioni affinche' le autorita' doganali, quando nel corso della loro attivita' abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto d'autore o un diritto di marchio, possano sospendere d'ufficio l'immissione in libera pratica di tali merci o bloccarle in modo da consentire al titolare del diritto di proporre un'azione giudiziaria o amministrativa ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte. 3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al destinatario delle merci. -------- 74 Resta inteso dalle parti che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso. 75 Ai fini della presente disposizione per "merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio" si intendono: a) "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione; ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); b) "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o di una persona da questi regolarmente autorizzata nel paese di produzione.

Accordo-art. 250

ARTICOLO 250 Ricorso ai servizi di intermediari Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, ciascuna delle parti adotta le misure di cui alla presente sezione per i prestatori intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.

Accordo-art. 251

ARTICOLO 251 Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit") 1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che questi: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Accordo-art. 252

ARTICOLO 252 Responsabilita' dei prestatori intermediari: memorizzazione temporanea detta "caching" 1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che questi: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. 2. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Accordo-art. 253

ARTICOLO 253 Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting" 1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che tale prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione; o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', per un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, in conformita' agli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonche' la possibilita', per una parte, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Accordo-art. 254

ARTICOLO 254 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 251, 252 e 253, una parte non impone ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Le parti possono stabilire che i prestatori di servizi siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' pubbliche competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Accordo-art. 255

ARTICOLO 255 1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali aventi incidenza sul trasferimento di tecnologie76 . Questo scambio comprende in particolare le misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie per creare un contesto idoneo e favorevole alla promozione di relazioni durature tra le comunita' scientifiche delle parti, all'intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali il quadro giuridico pertinente e lo sviluppo del capitale umano. 2. Le parti facilitano e incoraggiano reciprocamente la ricerca, l'innovazione, le attivita' di sviluppo tecnologico, il trasferimento e la diffusione di tecnologie, rivolti fra l'altro a imprese, enti pubblici, universita', centri tecnologici e di ricerca. Le parti promuoveranno per quanto possibile lo sviluppo delle capacita' come pure lo scambio e la formazione di personale in questo settore. 3. Le parti incoraggiano meccanismi per la partecipazione di enti e di esperti dei rispettivi sistemi di scienza, tecnologia e innovazione a progetti e reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di rafforzare le loro capacita' in materia scientifica, tecnologica e di innovazione. Tali meccanismi possono comprendere: a) attivita' comuni di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico come pure progetti educativi; b) visite e scambi di scienziati, ricercatori, tirocinanti e esperti tecnici; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e laboratori di natura scientifica e partecipazione di esperti a tali attivita'; d) reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione; e) scambio e condivisione di apparecchiature e materiali; f) promozione della valutazione delle iniziative comuni e diffusione dei risultati; e g) qualsiasi altra attivita' concordata fra le parti. 4. Le parti dovrebbero considerare la possibilita' di stabilire meccanismi per lo scambio di informazioni riguardo a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati mediante risorse pubbliche. 5. La parte UE facilita e promuove la concessione di incentivi alle istituzioni e alle imprese situate nel suo territorio per il trasferimento di tecnologie a istituzioni e imprese dei paesi andini firmatari cosi' da consentire a detti paesi di dotarsi di una base tecnologica efficiente. 6. Ciascuna delle parti si adopera al fine di valutare le possibilita' per facilitare l'ingresso e l'uscita dal suo territorio di dati e apparecchiature impiegati dalle parti in attivita' di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, o in relazione ad esse, in virtu' delle disposizioni del presente articolo, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti, compresi i sistemi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e la relativa legislazione. -------- 76 Ai fini di una maggiore chiarezza, il trasferimento di tecnologie comprende l'accesso alle tecnologie e il loro uso nonche' il processo di creazione di tecnologie.

Accordo-art. 256

ARTICOLO 256 1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali) i settori di cooperazione comprendono, ma non esclusivamente, le seguenti attivita': a) scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e sulle norme pertinenti di protezione e rispetto di tali diritti nonche' scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sull'evoluzione legislativa; b) scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; c) sviluppo di capacita' e scambi e formazione di personale; d) promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile nonche' sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; e) rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale; e f) promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale.

Accordo-art. 257

ARTICOLO 257 Sottocomitato per la proprieta' intellettuale 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale per seguire l'attuazione delle disposizioni del presente titolo. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunira' almeno una volta all'anno. Tali riunioni possono svolgersi tramite qualsiasi mezzo concordato. 2. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale adotta decisioni per consenso. Il sottocomitato puo' adottare il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale avra' il compito di valutare le informazioni di cui all'articolo 209 e di proporre al comitato per il commercio la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

Accordo-art. 258

ARTICOLO 258 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: - "diritto della concorrenza": a) per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; b) per la Colombia e il Peru', quanto segue, a seconda dei casi: i) le leggi nazionali relative alla concorrenza adottate o mantenute in vigore in conformita' dell'articolo 260, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; e/o ii) la legislazione della Comunita' andina applicabile in Colombia o Peru', i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche; - "autorita' garante della concorrenza" e "autorita' garanti della concorrenza": a) per la parte UE, la Commissione europea; e b) per la Colombia e il Peru', le rispettive autorita' nazionali garanti della concorrenza. 2. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorita' nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.

Accordo-art. 259

ARTICOLO 259 Obiettivi e principi 1. Riconoscendo l'importanza di una concorrenza libera come pure il fatto che pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati, incidere sullo sviluppo economico e sociale, sull'efficienza economica e sul benessere dei consumatori e compromettere i vantaggi derivanti dall'attuazione del presente accordo, le parti applicano le rispettive politiche in materia di concorrenza e il rispettivo diritto della concorrenza. 2. Le parti convengono che le seguenti pratiche sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi e sugli investimenti reciproci: a) qualsiasi accordo, decisione, raccomandazione o pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza; b) abuso di posizione dominante conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza; e c) le concentrazioni tra societa' che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza. 3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per promuovere un'efficace applicazione della politica e del diritto della concorrenza, anche per quanto riguarda le notifiche di cui all'articolo 262, le consultazioni, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e la promozione della concorrenza. 4. Le parti sostengono e promuovono misure volte a rafforzare la concorrenza nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

Accordo-art. 260

ARTICOLO 260 Diritto, politiche e autorita' garanti della concorrenza 1. Ciascuna delle parti mantiene in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di affrontare le pratiche di cui all'articolo 259, paragrafo 2, e adottano azioni idonee nei confronti di tali pratiche. 2. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene autorita' garanti della concorrenza che sono responsabili di dare attuazione in modo efficace al rispettivo diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo. 3. Le parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto del principio del giusto processo e dei diritti di difesa. 4. Ciascuna delle parti mantiene la propria autonomia per stabilire, sviluppare ed attuare le rispettive politiche della concorrenza.

Accordo-art. 261

ARTICOLO 261 Cooperazione e scambio di informazioni 1. Le parti si adoperano per cooperare mediante le rispettive autorita' garanti della concorrenza nelle questioni relative all'attuazione del diritto della concorrenza. 2. L'autorita' garante della concorrenza di una parte puo' chiedere la cooperazione dell'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte per quanto attiene alle attivita' di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti interessate di assumere decisioni autonome. 3. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. 4. Quando si scambiano informazioni a norma del presente articolo, le autorita' garanti della concorrenza tengono conto delle restrizioni imposte dalla rispettiva legislazione. 5. Se una parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale quale definita all'articolo 259, paragrafo 2, condotta nel territorio di un'altra parte abbia effetti negativi nel territorio di entrambe le parti oppure sulle relazioni commerciali fra tali parti, la parte in questione puo' chiedere che l'altra parte avvii le attivita' di applicazione previste dalla sua legislazione. 6. Le autorita' garanti della concorrenza possono rafforzare ulteriormente la cooperazione grazie a mezzi o strumenti adeguati conformemente ai loro interessi e alle loro capacita'.

Accordo-art. 262

ARTICOLO 262 Notifica 1. L'autorita' garante della concorrenza di una parte, nella misura in cui le risorse amministrative lo consentano, notifica all'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte le attivita' di applicazione del diritto della concorrenza che l'autorita' notificante ritiene possano incidere su interessi rilevanti77 dell'altra parte in questione. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 viene effettuata il piu' rapidamente possibile, nella misura in cui non violi il diritto della concorrenza della parte notificante ne' incida su un'eventuale inchiesta in corso. -------- 77 Questo avviene, in particolare, quando la notifica puo' contribuire al conseguimento degli obiettivi delle attivita' di applicazione dell'autorita' garante delle concorrenza che riceve la notifica.

Accordo-art. 263

ARTICOLO 263 Monopoli riconosciuti e imprese di Stato 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte crei o mantenga monopoli pubblici o privati e imprese di Stato conformemente alla sua legislazione.78 2. Ciascuna delle parti dispone che le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti siano sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tale diritto non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione pubblica loro affidata. 3. Per quanto riguarda le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti, nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie alle disposizioni del presente titolo che falsino gli scambi e gli investimenti fra le parti. -------- 78 Per maggiore chiarezza, le parti convengono che i "monopolios rentisticos" istituiti a norma dell'articolo 336 della Costituzione politica della Colombia rientrano nella categoria dei monopoli riconosciuti e delle imprese di Stato.

Accordo-art. 264

ARTICOLO 264 Assistenza tecnica 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente titolo, le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e promuovono iniziative intese a sviluppare una cultura della concorrenza. 2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 mirano in particolare al rafforzamento delle capacita' tecniche ed istituzionali per quanto riguarda l'attuazione della politica della concorrenza e l'applicazione del diritto della concorrenza, la formazione delle risorse umane e lo scambio di esperienze.

Accordo-art. 265

ARTICOLO 265 Consultazioni 1. Al fine di favorire l'intesa fra le parti o di affrontare tutte le questioni specifiche attinenti al presente titolo, una parte, su richiesta di un'altra parte, accetta l'avvio di consultazioni senza che cio' pregiudichi il proseguimento di qualsiasi azione intrapresa conformemente al proprio diritto della concorrenza ne' il mantenimento della sua completa autonomia circa la decisione finale sulle questioni oggetto delle consultazioni. 2. La parte che richiede le consultazioni di cui al paragrafo 1 indica in che maniera la questione incide sul corretto funzionamento dei mercati come pure sui consumatori e sugli scambi e sugli investimenti fra le parti. La parte che ha ricevuto la richiesta riserva la massima considerazione alle preoccupazioni della parte richiedente.

Accordo-art. 266

ARTICOLO 266 Risoluzione delle controversie Per le questioni attinenti al presente titolo nessuna delle parti puo' ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo XII (Risoluzione delle controversie).

Accordo-art. 267

ARTICOLO 267 Contesto e obiettivi 1. Richiamando la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21, adottate il 14 giugno 1992 dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, gli obiettivi di sviluppo del millennio adottati nel settembre 2000, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il suo piano di attuazione, adottati il 4 settembre 2002, e la dichiarazione ministeriale sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, adottata nel settembre 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. A tale proposito le parti convengono di promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali reciproche. Le parti sottolineano in particolare i benefici che derivano dal considerare le questioni ambientali e del lavoro79 attinenti al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile. 2. Tenuto conto del paragrafo 1, fra gli obiettivi del presente titolo figurano: a) la promozione del dialogo e della cooperazione fra le parti onde facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e rafforzare le relazioni tra il commercio e le politiche e le pratiche in materia di lavoro e ambiente; b) il rafforzamento del rispetto della legislazione in materia di lavoro e di ambiente di ciascuna delle parti, come pure del rispetto degli impegni derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali citati negli articoli 269 e 270, come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile; c) il rafforzamento del ruolo del commercio e della politica commerciale nella promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica e delle risorse naturali, nonche' nella riduzione dell'inquinamento conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile; d) il rafforzamento dell'impegno nei confronti dei principi e dei diritti del lavoro conformemente alle disposizioni del presente titolo, come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile; e) la promozione della partecipazione pubblica per quanto attiene alle questioni disciplinate dal presente titolo. 3. Le parti ribadiscono la loro piena determinazione a rispettare gli impegni assunti nel quadro del presente titolo tenendo conto delle proprie capacita', in particolare di quelle tecniche e finanziarie. 4. Le parti ribadiscono il loro impegno ad affrontare le sfide ambientali di portata globale, conformemente al principio delle responsabilita' comuni ma differenziate. 5. Le disposizioni del presente titolo non vanno interpretate o utilizzate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata agli scambi o agli investimenti. -------- 79 Nel presente titolo quando si fa riferimento al "lavoro" si intendono anche le questioni attinenti agli obiettivi strategici dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Accordo-art. 268

ARTICOLO 268 Diritto di legiferare e livelli di protezione Ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto sovrano di ciascuna di esse di stabilire le proprie politiche interne e priorita' in materia di sviluppo sostenibile nonche' i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale e agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.

Accordo-art. 269

ARTICOLO 269 Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le parti riconoscono il commercio internazionale, l'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 2. Le parti dialogheranno e coopereranno, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro che attengono al commercio e sono di comune interesse. 3. Ciascuna delle parti si impegna a promuovere e ad applicare in maniera effettiva nei suoi ordinamenti e nella pratica nonche' nel suo intero territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, cosi' come definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata "OIL"): a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 4. Le parti si scambieranno informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle convenzioni prioritarie dell'OIL e delle altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate". 5. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e, inoltre, che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.

Accordo-art. 270

ARTICOLO 270 Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessita' di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, dialogano e cooperano, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali che attengono al commercio e sono di comune interesse. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e pratiche ai seguenti accordi multilaterali in materia di ambiente: il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato il 16 settembre 1987, la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata il 22 marzo 1989, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, adottata il 22 maggio 2001, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata il 3 marzo 1973 (di seguito denominata "CITES"), la CBD, il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla CBD, adottato il 29 gennaio 2000, il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato 1'11 dicembre 1997 (di seguito denominato "protocollo di Kyoto") e la convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, adottata il 10 settembre 199880 . 3. Il comitato per il commercio, su proposta del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, puo' raccomandare l'estensione dell'applicazione del paragrafo 2 ad altri accordi multilaterali in materia di ambiente. 4. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al paragrafo 2. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti ne' una restrizione dissimulata del commercio. -------- 80 Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.

Accordo-art. 271

ARTICOLO 271 Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le parti ribadiscono che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile. Esse riconoscono altresi' il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' come pure l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche del lavoro, dall'altra. 2. Le parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali. 3. Le parti convengono di promuovere le migliori pratiche commerciali connesse alla responsabilita' sociale delle imprese. 4. Le parti riconoscono che meccanismi volontari e flessibili basati su incentivi possono contribuire alla coerenza tra le pratiche commerciali e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tale proposito ciascuna delle parti incoraggera' lo sviluppo e l'impiego di tali meccanismi, conformemente alle rispettive legislazioni e politiche.

Accordo-art. 272

ARTICOLO 272 Diversita' biologica 1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica e di tutte le sue componenti come fattori fondamentali per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Le parti confermano il loro impegno a conservare e utilizzare in maniera sostenibile la diversita' biologica conformemente alla CBD e agli altri accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie. 2. Le parti continueranno a lavorare per conseguire i loro obiettivi internazionali che prevedono l'istituzione e il mantenimento di un sistema nazionale e regionale di aree marine e terrestri protette integrato, gestito in maniera efficace e rappresentativo sul piano ecologico rispettivamente entro il 2010 e il 2012, quale strumento fondamentale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica. Le parti riconoscono inoltre l'importanza delle aree protette per il benessere delle popolazioni stabilite in tali zone e nelle relative zone cuscinetto. 3. Le parti si adopereranno per promuovere congiuntamente lo sviluppo di pratiche e programmi volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile della diversita' biologica. 4. Fatte salve le rispettive legislazioni interne, le parti riconoscono il loro obbligo, conformemente alla CBD, di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica, di promuovere una loro piu' vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e di incoraggiare una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 5. Richiamando l'articolo 15 della CBD, le parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e che la facolta' di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi nazionali ed e' disciplinata dalla loro legislazione interna. Le parti riconoscono inoltre il loro impegno a creare le condizioni idonee per facilitare l'accesso alle risorse genetiche in vista di impieghi che rispettino l'ambiente come pure a non introdurre restrizioni contrarie agli obiettivi della CBD e che l'accesso alle risorse genetiche e' subordinato al consenso informato preventivo della parte che fornisce tali risorse, salvo diversamente stabilito da tale parte. Le parti adottano le misure adeguate, conformemente alla CBD, per condividere in maniera giusta ed equa e secondo modalita' stabilite di comune accordo i risultati della ricerca e dello sviluppo nonche' i benefici derivanti dall'uso a fini commerciali o di altro tipo delle risorse genetiche con la parte che fornisce tali risorse. 6. Le parti si adoperano per potenziare ed ampliare la capacita' delle istituzioni nazionali responsabili delle conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica grazie a strumenti quali il rafforzamento delle capacita' e l'assistenza tecnica.

Accordo-art. 273

ARTICOLO 273 Commercio di prodotti forestali Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti riconoscono l'importanza di disporre di pratiche che, conformemente alla legislazione e alle procedure interne, migliorino l'applicazione delle normative e la governanza nel settore forestale e promuovano il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili, mediante pratiche quali: a) l'applicazione e l'uso efficaci della CITES per quanto riguarda le specie di alberi che possono essere identificate come minacciate di estinzione, conformemente ai criteri di cui alla suddetta convenzione e nel quadro della stessa; b) lo sviluppo di sistemi e meccanismi che consentano di verificare l'origine legale dei prodotti derivati dal legno lungo tutta la catena di commercializzazione; c) la promozione di meccanismi volontari di certificazione forestale che siano riconosciuti nei mercati internazionali; d) la trasparenza e la promozione della partecipazione pubblica nella gestione delle risorse forestali destinate alla produzione di legname; e e) il rafforzamento di meccanismi di controllo per la produzione di legname, anche grazie a istituti di sorveglianza indipendenti, conformemente al quadro giuridico di ciascuna delle parti.

Accordo-art. 274

ARTICOLO 274 Commercio di prodotti ittici 1. Le parti riconoscono la necessita' di conservare e gestire le risorse ittiche in maniera razionale e responsabile onde garantirne la sostenibilita'. 2. Le parti riconoscono la necessita' di cooperare nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito denominate "ORGP") cui appartengono, allo scopo di: a) rivedere e adeguare la capacita' di pesca alle risorse ittiche, comprese quelle oggetto di sovrasfruttamento, onde garantire che le pratiche di pesca siano proporzionate alle possibilita' di pesca disponibili; b) adottare strumenti efficaci per il monitoraggio e il controllo, quali programmi in materia di osservatori, sistemi di controllo dei pescherecci, controlli sui trasbordi e controlli dello Stato di approdo, onde garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione applicabili; c) adottare misure per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU); a tal fine le parti convengono di garantire che le navi che battono le loro rispettive bandiere pratichino la pesca nel rispetto delle norme adottate nel quadro delle ORGP e di sanzionare, a norma delle rispettive legislazioni interne, le navi che violino tali norme.

Accordo-art. 275

ARTICOLO 275 Cambiamenti climatici 1. Tenendo presente la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito denominata "UNFCCC") e il protocollo di Kyoto, le parti riconoscono che i cambiamenti climatici costituiscono una preoccupazione comune e globale che richiede la massima cooperazione possibile da parte di tutti i paesi e la loro partecipazione ad una risposta internazionale efficace ed adeguata, a vantaggio delle generazioni presenti e future. 2. Le parti sono decise a intensificare i loro sforzi in materia di cambiamenti climatici, guidati dai paesi sviluppati, anche mediante la promozione di politiche interne e di iniziative internazionali appropriate per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti, su una base di equita' e conformemente alle loro responsabilita' comuni ma differenziate, alle rispettive capacita' e alle loro condizioni sociali ed economiche, considerando in modo particolare le esigenze, le circostanze e la grande vulnerabilita' agli effetti negativi dei cambiamenti climatici delle parti che sono paesi in via di sviluppo. 3. Le parti riconoscono altresi' che gli effetti dei cambiamenti climatici possono incidere sul loro sviluppo attuale e futuro e sottolineano pertanto l'importanza di intensificare e sostenere gli sforzi di adattamento, soprattutto nelle parti che sono paesi in via di sviluppo. 4. Tenendo conto dell'obiettivo generale di operare una rapida transizione verso economie a basse emissioni di carbonio, le parti promuoveranno l'uso sostenibile delle risorse naturali nonche' misure commerciali e di investimento che incoraggino e facilitino l'accesso, la diffusione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la produzione e l'utilizzo di energie pulite come pure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. 5. Le parti convengono di prendere in considerazione interventi per contribuire al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi attraverso le loro politiche commerciali e di investimento, in particolare: a) agevolando l'eliminazione dei fattori relativi a commercio e investimenti che ostacolano l'accesso, l'innovazione, lo sviluppo e l'utilizzo di beni, servizi e tecnologie in grado di contribuire alla mitigazione e all'adattamento, tenendo conto della situazione dei paesi in via di sviluppo; b) promuovendo misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici al commercio.

Accordo-art. 276

ARTICOLO 276 Lavoratori migranti Le parti riconoscono l'importanza di promuovere la parita' di trattamento nelle condizioni di lavoro, allo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti di qualsiasi lavoratore, compresi i lavoratori migranti legalmente occupati nei loro territori.

Accordo-art. 277

ARTICOLO 277 Mantenimento dei livelli di protezione 1. Nessuna delle parti incoraggia gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro. Di conseguenza, nessuna delle parti rinuncia o altrimenti deroga alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da ridurre la protezione offerta da questa legislazione, allo scopo di incoraggiare gli scambi o gli investimenti. 2. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro, con la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 3. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse all'esercizio ragionevole della discrezionalita' riguardo alle decisioni sull'assegnazione delle risorse relative alle inchieste, ai controlli e all'applicazione della regolamentazione e delle norme interne in materia di ambiente e lavoro, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti in virtu' del presente titolo. 4. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da autorizzare le autorita' di una parte a svolgere attivita' di applicazione della legislazione in materia di ambiente e lavoro nel territorio di un'altra parte.

Accordo-art. 278

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