LEGGE 24 luglio 2015, n. 120

Type Legge
Publication 2015-07-24
Ultimo aggiornamento 2015-08-10
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 139 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva43 , per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali)44 45 . -------- 43 Per "trasmissione radiotelevisiva" si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori. 44 Tra la parte UE e il Peru' la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o piu' punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente. 45 Tra la parte UE e la Colombia la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto. Per maggiore chiarezza e ai fini della presente sezione e dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), nel caso della Colombia e della parte UE per "servizi di telecomunicazione a valore aggiunto" si intendono i servizi di telecomunicazione rispetto ai quali i fornitori "aggiungono valore" all'informazione del cliente, migliorandone la forma o il contenuto oppure provvedendo alla sua archiviazione e al suo recupero.

Accordo-art. 140

ARTICOLO 140 Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: - "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica e di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni46 che: a) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e b) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio; - "interconnessione": il collegamento con fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni47 per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore; - "fornitore principale": un fornitore del settore delle telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato; - "autorita' di regolamentazione": l'organismo o gli organismi del settore delle telecomunicazioni con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sezione; e - "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione. -------- 46 Per maggiore chiarezza, il termine "servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" va inteso come definito nell'allegato sulle telecomunicazioni del GATS. 47 Per maggiore chiarezza, il termine "servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" va inteso come definito nell'allegato sulle telecomunicazioni del GATS.

Accordo-art. 141

ARTICOLO 141 Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o nella compressione dei margini48 ; b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi. -------- 48 Il riferimento alla "compressione dei margini" si applica solamente alla parte UE.

Accordo-art. 142

ARTICOLO 14249 Obblighi supplementari dei fornitori principali 1. Conformemente alla legislazione e alle procedure interne di ciascuna parte, l'autorita' di regolamentazione di ciascuna parte impone, se del caso, ai fornitori principali: a) obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso. Qualora un fornitore principale sia tenuto ad obblighi di non discriminazione come previsto alla lettera b), l'autorita' di regolamentazione puo' prescrivere che il fornitore principale pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata da garantire che i fornitori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene anche una descrizione delle offerte pertinenti suddivise per componenti in base alle esigenze del mercato, con i relativi termini e condizioni, compresi i prezzi; b) obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso: i) per garantire che i fornitori principali sul suo territorio applichino condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione di un'altra parte che prestano servizi equivalenti; e ii) per fornire servizi e informazioni ad altri fornitori alle stesse condizioni e della stessa qualita' che per i servizi da essi stessi prestati, o per quelli delle loro consociate o dei loro partner commerciali. c) obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o accesso; e d) obblighi di accogliere le richieste ragionevoli dei fornitori di un'altra parte di accesso a, nonche' uso di, determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorita' di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utilizzatori finali. 2. A norma del paragrafo 1, lettera d), ai fornitori principali puo' essere imposto tra l'altro: a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete; b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; c) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' delle reti e che consentono, su richiesta, l'interconnessione a punti supplementari diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie; e) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utilizzatori l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; e g) di interconnettere reti o risorse di rete. -------- 49 Le disposizioni del presente articolo non rientrano negli impegni assunti fra il Peru' e la parte UE a norma del presente accordo, fatta salva la legislazione interna di ciascuna parte. Per la Colombia e la parte UE il presente articolo si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o piu' punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.

Accordo-art. 143

ARTICOLO 143 Autorita' di regolamentazione 1. Le autorita' di regolamentazione del settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. L'autorita' di regolamentazione dispone di competenze sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni delle autorita' di regolamentazione e le procedure da esse applicate sono trasparenti e imparziali nei confronti di tutti partecipanti al mercato. 4. Un fornitore che sia interessato da una decisione di un'autorita' di regolamentazione della Colombia ha il diritto di avviare una procedura di riesame o di ricorso, a seconda dei casi, dinanzi a un organo indipendente da tale autorita' di regolamentazione. 5. Un fornitore che sia interessato da una decisione di un'autorita' di regolamentazione del Peru' o della parte UE ha il diritto di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte, che puo' essere di carattere giurisdizionale o non giurisdizionale. 6. Se l'organo di ricorso di una parte non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono inoltre soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni adottate dagli organi di riesame o organo di ricorso, a seconda dei casi, di una parte hanno carattere di esecutivita'.

Accordo-art. 144

ARTICOLO 144 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. Nell'autorizzare la prestazione di servizi di telecomunicazione le parti si adoperano per applicare procedure semplificate. 2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti, puo' essere prescritta un'autorizzazione50 per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tale autorizzazione sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prescritta un'autorizzazione: a) tutti i criteri relativi al rilascio di un'autorizzazione e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a tale richiesta di autorizzazione sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio di un'autorizzazione sono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) qualora il rilascio di un'autorizzazione sia illegittimamente negato, il richiedente ha il diritto di chiedere un riesame e/o di impugnare la decisione in questione conformemente alla legislazione interna della rispettiva parte; d) i diritti imposti da una qualsiasi delle parti per il rilascio di un'autorizzazione non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione dell'autorizzazione in questione51 . -------- 50 Ai fini della presente sezione, con "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione. 51 I diritti di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale. Per maggiore chiarezza, la presente lettera non puo' essere intesa come una restrizione al diritto di ciascuna delle parti di richiedere un pagamento per l'attribuzione di risorse limitate quali lo spettro radio.

Accordo-art. 145

ARTICOLO 145 Interconnessione 1. Ciascuna della parti garantisce che ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati. 2. Le autorita' di regolamentazione di ciascuna delle parti impongono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione e' fornita: a) secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie societa' controllate o per altre societa' collegate; b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie. 4. Ciascuna delle parti garantisce che le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale siano rese note al pubblico. 5. Ciascuna delle parti impone ai fornitori principali l'obbligo di rendere noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento. 6. Ciascuna delle parti garantisce che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 143, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate entro un termine ragionevole.

Accordo-art. 146

ARTICOLO 146 Risorse limitate Ciascuna delle parti garantisce che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa lo stato attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

Accordo-art. 147

ARTICOLO 147 Servizio universale 1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende adottare o mantenere. 2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle parti. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale e nessun fornitore viene escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente legislazione interna di ciascuna delle parti.

Accordo-art. 148

ARTICOLO 148 Elenchi telefonici Ciascuna delle parti provvede affinche': a) gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti in una forma - cartacea, elettronica o entrambe - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta all'anno; e b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.

Accordo-art. 149

ARTICOLO 149 Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Accordo-art. 150

ARTICOLO 150 Controversie tra fornitori 1. Qualora tra fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, l'autorita' di regolamentazione della parte interessata, su richiesta di una delle parti della controversia, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel piu' breve tempo possibile. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorita' di regolamentazione delle parti interessate coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.

Accordo-art. 151

ARTICOLO 151 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo. La presente sezione si applica alle misure aventi incidenza sulla prestazione di servizi finanziari52 . -------- 52 Nella presente sezione ogni riferimento alla prestazione di servizi finanziari s'intende avere il significato di prestazione di servizi definita nell'articolo 108.

Accordo-art. 152

ARTICOLO 152 Definizioni Ai fini del presente capo nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo: - per "servizio finanziario" s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonche' tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attivita': a) servizi assicurativi e connessi: i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): A) ramo vita; B) ramo danni; ii) riassicurazione e retrocessione; iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); e iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): i) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; ii) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; iii) leasing finanziario; iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; v) garanzie e impegni; vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); B) valuta estera; C) prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio; D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); E) titoli trasferibili; e F) altri strumenti negoziabili e altre attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti; vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; viii) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; e xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; - per "prestatore di servizi finanziari" s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici; - per "nuovo servizio finanziario" s'intende un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi o esistenti o alla modalita' di fornitura del prodotto, che non e' prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma che e' prestato nel territorio di un'altra parte; - per "soggetto pubblico" s'intende: a) un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una parte, che svolge principalmente funzioni governative o attivita' a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o b) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni; - per "organismo di autoregolamentazione" s'intende un organismo non governativo, compresa una borsa o un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, un organismo di compensazione o un'altra organizzazione o associazione, che esercita un'autorita' di regolamentazione o di vigilanza, in forma propria o delegata, sui prestatori di servizi finanziari; per maggiore chiarezza, un organismo di autoregolamentazione non e' considerato un monopolio designato ai fini del titolo VIII (Concorrenza); - i "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi", ai fini dell'articolo 108, comprendono anche: a) le attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria, o da qualsiasi altro soggetto pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi; b) le attivita' che rientrano in un regime di protezione sociale obbligatorio o in regimi pensionistici pubblici; e c) altre attivita' svolte da un soggetto pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche; ai fini della definizione di "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi" di cui all'articolo 108, qualora una parte autorizzi i suoi prestatori di servizi finanziari a svolgere una qualsiasi delle attivita' di cui sopra alle lettere b) o c) in concorrenza con un soggetto pubblico o con un prestatore di servizi finanziari, la definizione di "servizi" di cui all'articolo 108 comprende tali attivita'.

Accordo-art. 153

ARTICOLO 153 Sistemi di pagamento e di compensazione 1. Ciascuna delle parti concede ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e alle condizioni cui e' subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte. 2. Qualora una parte: a) esiga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i prestatori di servizi finanziari di quella parte; o b) conceda direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari; tale parte garantisce che i soggetti in questione riconoscano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte residenti nel suo territorio.

Accordo-art. 154

ARTICOLO 154 Misure prudenziali 1. In deroga ad altre disposizioni del presente titolo o del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), una parte puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e non discriminano i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte rispetto ai propri servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari simili. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri strumenti della normativa prudenziale in materia di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, una parte puo' prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori transfrontalieri di servizi finanziari di un'altra parte e degli strumenti finanziari.

Accordo-art. 155

ARTICOLO 155 Regolamentazione efficace e trasparente 1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da concedere a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante: a) pubblicazione ufficiale; o b) altra forma scritta o elettronica. 2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari. 3. La parte in questione fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato. 4. Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. Tali norme internazionali sono i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, le quaranta raccomandazioni per combattere il riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale. 5. Le parti tengono anche conto dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 nonche' dell'accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito denominata "OCSE") e della dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20.

Accordo-art. 156

ARTICOLO 156 Nuovi servizi finanziari Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i suoi prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili conformemente alla sua legislazione interna. Una parte puo' stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.

Accordo-art. 157

ARTICOLO 157 Trattamento dei dati 1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna delle parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela del diritto dei singoli individui alla vita privata nonche' a tutela della liberta' da interferenze nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio e nella corrispondenza, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Accordo-art. 158

ARTICOLO 158 Riconoscimento delle misure prudenziali 1. Una parte ha la facolta' di riconoscere le misure prudenziali di qualsiasi altro paese nel determinare le modalita' di applicazione delle misure di tale parte relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si puo' basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente. 2. Una parte che sia parte di un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, esistenti o futuri, offre a un'altra parte adeguate possibilita' di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi con tale parte, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Se una parte concede il riconoscimento in via autonoma, essa offre a un'altra parte adeguate possibilita' di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

Accordo-art. 159

ARTICOLO 159 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna di tale parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' o alle misure svolte o adottate da una banca centrale o da un'autorita' responsabile in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata nel senso di ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.

Accordo-art. 160

ARTICOLO 160 Ambito di applicazione e principi 1. La presente sezione stabilisce i principi dei servizi di trasporto marittimo internazionale per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo. 2. Considerati i livelli di liberalizzazione attualmente esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte: a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e b) accorda alle navi battenti bandiera di un'altra parte o gestite da prestatori di servizi di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico. 3. Nell'applicare questi principi, ciascuna delle parti: a) si astiene dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; e b) all'entrata in vigore del presente accordo sopprime e si astiene dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. 4. Ciascuna delle parti consente lo stabilimento nel suo territorio dei prestatori di servizi marittimi internazionali di un'altra parte, compresi i prestatori di servizi di agenzia marittima, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di qualsiasi paese terzo. 5. Ciascuna delle parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di un'altra parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

Accordo-art. 161

ARTICOLO 161 Definizioni Ai fini della presente sezione nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: - "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; - "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attivita' principale del prestatore di servizi o una sua abituale attivita' complementare; - "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; - "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto; - "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: a) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e b) organizzazione, per conto delle compagnie di navigazione, dello scalo della nave o, se necessario, presa in carico delle merci; - "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di: a) carico e scarico delle navi; b) rizzaggio/derizzaggio del carico; e c) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco.

Accordo-art. 162

ARTICOLO 162 Obiettivo e principi 1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda le questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo. 2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da assicurarsi la fiducia degli utenti. 3. Le parti convengono che la consegna per via elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e non e' assoggettabile a dazi doganali.

Accordo-art. 163

ARTICOLO 163 Profili di regolamentazione del commercio elettronico 1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguardera' tra l'altro i seguenti temi: a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati; c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate; d) la protezione dei consumatori nel campo del commercio elettronico, in particolare contro pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente in ambito transfrontaliero; e) la protezione dei dati personali; f) la promozione delle operazioni commerciali non cartacee; e g) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. 2. Le parti pongono in essere tale cooperazione procedendo, tra l'altro, a uno scambio di informazioni sulla rispettiva legislazione e giurisprudenza in materia nonche' sull'attuazione di tale legislazione.

Accordo-art. 164

ARTICOLO 164 Protezione dei dati personali Le parti si adoperano, nella misura del possibile e nei limiti delle rispettive competenze, per sviluppare o mantenere in vigore, a seconda dei casi, normative in materia di protezione dei dati personali.

Accordo-art. 165

ARTICOLO 165 Gestione delle operazioni commerciali non cartacee Le parti si adoperano nella misura del possibile e nei limiti delle rispettive competenze: a) per mettere a disposizione del pubblico in formato elettronico i documenti di gestione commerciale; e b) per accettare i documenti di gestione commerciale53 presentati in formato elettronico come giuridicamente equivalenti alla versione cartacea. -------- 53 Per maggiore chiarezza, nel caso della Colombia e del Peru' per "documenti di gestione commerciale" si intendono i formulari emessi o controllati da una parte che devono essere compilati da o per conto di un importatore o di un esportatore in relazione all'importazione o all'esportazione di merci.

Accordo-art. 166

ARTICOLO 166 Protezione dei consumatori 1. Le parti riconoscono l'importanza di mantenere in vigore e adottare misure trasparenti ed efficaci intese a proteggere i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico da pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente. 2. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la protezione dei consumatori e la cooperazione tra le autorita' nazionali preposte alla protezione dei consumatori nelle attivita' relative al commercio elettronico.

Accordo-art. 167

ARTICOLO 167 Eccezioni generali 1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure: a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico54 ; b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine; c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali)55 , comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza. 2. Le disposizioni del presente titolo, dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento), dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. -------- 54 L'eccezione in materia di ordine pubblico puo' essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della societa' sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave. 55 Per maggiore chiarezza, nel caso del Peru' l'esecuzione di misure che impediscono un trasferimento monetario mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle leggi peruviane relative a: a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori; b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati e relative operazioni; c) atti criminali o illeciti penali; d) rendicontazione finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorita' di regolamentazione finanziaria; o e) osservanza di ordinanze o deliberazioni giudiziarie o amministrative adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; non si considera incompatibile con le disposizioni del presente titolo e del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali).

Accordo-art. 168

ARTICOLO 168 Conto corrente Le parti autorizzano, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

Accordo-art. 169

ARTICOLO 169 Conto capitale Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti56 effettuati in persone giuridiche costituite a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti e alle altre operazioni effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico)57 , nonche' la liquidazione e il rimpatrio di detti investimenti e degli utili che ne derivino. -------- 56 Per maggiore chiarezza, i crediti collegati al commercio estero, gli investimenti di portafoglio a norma della legislazione interna, il debito pubblico e i crediti connessi non costituiscono "investimenti diretti". 57 Per maggiore chiarezza, al presente titolo si applica anche il capo 7 (Eccezioni) del tiolo IV (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico).

Accordo-art. 170

ARTICOLO 170 Misure di salvaguardia 1. Nel caso della Colombia, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio della Colombia, quest'ultima puo' adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. Tali misure di salvaguardia possono essere mantenute in vigore dopo tale termine, per giustificati motivi, qualora cio' risulti necessario per superare le circostanze eccezionali che hanno portato alla loro applicazione. In tal caso la Colombia presenta preventivamente alle altre parti i motivi che ne giustificano il mantenimento in vigore. 2. Nel caso del Peru' e della parte UE, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causino o rischino di causare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio del Peru' o dell'Unione europea, il Peru' o la parte UE possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. 3. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 2 puo' essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti interessate in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino. 4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in alcun caso essere utilizzate come strumenti di protezione commerciale o allo scopo di proteggere una determinata industria. 5. La parte che adotta o mantiene in vigore misure di salvaguardia in conformita' dei paragrafi 1, 2 o 3 informa sollecitamente le altre parti in merito alla loro pertinenza e portata e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

Accordo-art. 171

ARTICOLO 171 Disposizioni finali Nell'intento di sostenere un quadro stabile e sicuro per gli investimenti a lungo termine, le parti si consultano al fine di agevolare i movimenti di capitali fra di loro e, in particolare, la graduale liberalizzazione dei conti capitali e dei conti finanziari.

Accordo-art. 172

ARTICOLO 172 Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: - "contratto BOT (build-operate-transfer) e contratto di concessione di lavori pubblici": un contratto che ha per oggetto principale la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale, in contropartita dell'esecuzione del contratto, il soggetto appaltante conferisce al fornitore, per un periodo determinato, la proprieta' a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonche' di esigere un pagamento per il loro uso, per la durata del contratto; - "beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti o offerti in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistati ad un fine non pubblico; - "servizi di costruzione": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o di costruzione, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite; - "asta elettronica": processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili - diversi dal prezzo dell'offerta connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; - "per iscritto": qualsiasi formulazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica; - "gara a trattativa privata": procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o piu' fornitori di sua scelta; - "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, qualsiasi procedura, regola o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante, relativa agli appalti disciplinati; - "elenco a uso ripetuto": elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare piu' di una volta; - "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe; - "compensazione": qualsiasi condizione o impegno per incentivare lo sviluppo locale o migliorare i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, gli scambi in compensazione e prescrizioni o interventi analoghi; - "gara aperta": procedura di gara in virtu' della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta; - "soggetto appaltante": un soggetto di una parte elencato nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici); - "fornitore qualificato": fornitore che il soggetto appaltante ritiene risponda alle condizioni di partecipazione; - "gara mediante preselezione": procedura di gara in virtu' della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati; - "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione; e - "specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che: a) definisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualita', prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi di produzione o fornitura; o b) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un bene o a un servizio.

Accordo-art. 173

ARTICOLO 173 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le misure adottate da una parte in materia di appalti disciplinati. 2. Ai fini del presente titolo per "appalti disciplinati" si intendono gli appalti a fini pubblici per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi, quali specificati, per ciascuna delle parti, nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici): a) il cui obiettivo non sia la vendita o la rivendita a fini commerciali o l'impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; b) con qualsiasi strumento contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, i contratti BOT e i contratti di concessione di lavori pubblici; c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 176, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate per ciascuna parte nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici); d) da parte di un soggetto appaltante; e e) non altrimenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo. 3. Tranne ove previsto diversamente, il presente titolo non si applica: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, concessioni di fondi, prestiti, sovvenzioni, conferimenti di capitale, garanzie, avalli e incentivi fiscali; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per le istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli58 ; d) ai contratti di pubblico impiego e alle misure connesse; e e) agli appalti indetti: i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo; ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale relativo: A) allo stazionamento di truppe; o B) all'attuazione congiunta di un progetto da parte dei paesi firmatari di tale accordo; iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente titolo. 4. Ciascuna parte fornisce le seguenti informazioni nella sottosezione corrispondente dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici): a) nella sottosezione 1 i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; b) nella sottosezione 2 i soggetti dell'amministrazione di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; c) nella sottosezione 3 tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; d) nella sottosezione 4 i beni disciplinati dal presente titolo; e) nella sottosezione 5 i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente titolo; f) nella sottosezione 6 i servizi di costruzione disciplinati dal presente titolo; e g) nella sottosezione 7 eventuali note generali. 5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un soggetto appaltante esige che soggetti non elencati nell'appendice I dell'allegato XII (Appalti pubblici) di una parte partecipino a determinate condizioni, a dette condizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 175. Valutazione 6. Il soggetto appaltante che, per stabilire se un appalto e' disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non puo' suddividerlo in appalti distinti ne' individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente titolo. 7. Il soggetto appaltante include una stima del valore massimo totale dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o piu' fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi premi, onorari, commissioni e interessi. Qualora l'appalto preveda la possibilita' di inserire opzioni, il soggetto appaltante include una stima del valore massimo totale dell'appalto, compresi gli acquisti opzionali. 8. Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare piu' di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (nel seguito denominati "appalti ricorrenti"), il calcolo del valore massimo totale stimato si basa: a) sul valore massimo totale dell'appalto per la sua intera durata; o b) sul valore degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti previsti nei dodici mesi successivi in termini di quantita' o di valore del bene o del servizio oggetto dell'appalto; o c) sul valore stimato degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio da aggiudicare nei dodici mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario del soggetto appaltante. 9. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte elabori nuove politiche, procedure o strumenti contrattuali in materia di appalti, purche' essi siano compatibili con il presente titolo. -------- 58 Per maggiore chiarezza, il presente titolo non si applica agli appalti di servizi bancari, finanziari o specializzati riguardanti: a) l'indebitamento pubblico; o b) la gestione del debito pubblico.

Accordo-art. 174

ARTICOLO 174 Eccezioni Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti, o restrizioni dissimulate al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per una parte di adottare o applicare misure: a) necessarie a proteggere la moralita' pubblica, l'ordine o la sicurezza; b) necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le rispettive misure di carattere ambientale; c) necessarie per proteggere la proprieta' intellettuale; o d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Accordo-art. 175

ARTICOLO 175 Principi generali 1. In relazione a qualsiasi misura relativa agli appalti disciplinati: a) la parte UE, compresi i suoi soggetti appaltanti59 , riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dei paesi andini firmatari, come pure ai fornitori dei paesi andini firmatari che offrono tali beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi beni, servizi e fornitori; b) ciascuno dei paesi andini firmatari, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi della parte UE, come pure ai fornitori della parte UE che offrono tali beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi beni, servizi e fornitori. 2. Per quanto riguarda qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal: a) riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; o b) discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da lui offerti per un particolare appalto sono beni o servizi di un'altra parte. Svolgimento dell'appalto 3. Un soggetto appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialita' onde evitare conflitti d'interesse e pratiche di corruzione. Procedure di gara 4. Un soggetto appaltante utilizza procedure quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata conformemente alla propria legislazione interna, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Uso di mezzi elettronici 5. Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato venga condotta per via elettronica, il soggetto appaltante: a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati. Regole d'origine 6. Ai fini degli appalti disciplinati, e' fatto divieto alle parti di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti da un'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte. Compensazioni 7. Fatte salve le disposizioni del presente titolo o del relativo allegato, nessuna delle parti richiede, tiene conto di, impone o applica compensazioni. Misure non relative in modo specifico agli appalti 8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o in relazione ad essa, ai metodi di riscossione di tali dazi ed oneri, ad altri regolamenti o formalita' per l'importazione ne' alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse da quelle che regolano gli appalti disciplinati. -------- 59 I "soggetti appaltanti" dell'UE comprendono i "soggetti appaltanti" degli Stati membri dell'Unione europea come stabilito nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici).

Accordo-art. 176

ARTICOLO 176 Pubblicazione delle informazioni sugli appalti 1. Ciascuna delle parti: a) pubblica tempestivamente, su un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, tutte le misure di applicazione generale relative agli appalti disciplinati e le loro eventuali modifiche; b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione a un'altra parte; c) indica nell'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e d) indica nell'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici tramite i quali pubblica gli avvisi di cui al presente articolo, all'articolo 177, all'articolo 180, paragrafo 1, e all'articolo 188, paragrafo 2. 2. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente alle altre parti qualsiasi modifica delle informazioni fornite nell'appendice 2 o 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici).

Accordo-art. 177

ARTICOLO 177 Pubblicazione degli avvisi Avviso di gara 1. Per ciascun appalto disciplinato, ad eccezione dei casi descritti all'articolo 185, un soggetto appaltante pubblica un avviso di gara sul mezzo appropriato di cui all'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso. Avviso di appalti programmati 2. Ciascuna delle parti incoraggia i propri soggetti appaltanti a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro, che indichi l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara. 3. Un soggetto appaltante elencato nella sottosezione 3 dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici) puo' pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara purche' vi indichi il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici) e precisi che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il loro interesse per l'appalto.

Accordo-art. 178

ARTICOLO 178 Condizioni di partecipazione 1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto. 2. Nello stabilire se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, il soggetto appaltante ne valuta la capacita' finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attivita' d'impresa da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della parte cui il soggetto appaltante appartiene e non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto, il fornitore debba avere in precedenza ottenuto l'aggiudicazione di uno o piu' contratti da un soggetto appaltante di una determinata parte o debba avere una precedente esperienza di lavoro nel territorio di una determinata parte. 3. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, il soggetto appaltante si basa sulle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. 4. Un soggetto appaltante puo' escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali fallimento, false dichiarazioni, gravi o persistenti inadempienze nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, condanne per crimini o altri reati gravi, colpa professionale grave o evasione fiscale. 5. Un soggetto appaltante puo' chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonche' i subappaltatori proposti. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita' del contraente principale.

Accordo-art. 179

ARTICOLO 179 Gara mediante preselezione 1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante: a) pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere a), b), d), e), h) e i), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e b) fornisce ai fornitori qualificati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 4, lettere c), f) e g). 2. Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore di un'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara e' limitato, precisando i criteri della loro selezione. 3. Se la documentazione di gara non e' resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.

Accordo-art. 180

ARTICOLO 180 Elenco a uso ripetuto60 1. I soggetti appaltanti possono istituire o tenere un elenco a uso ripetuto, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco, che, nel caso di pubblicazione elettronica, deve essere costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione di cui all'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice 5 dell'allegato XII (Appalti pubblici). 2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validita' triennale o inferiore, i soggetti appaltanti possono pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validita' dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validita' e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi. 3. I soggetti appaltanti devono consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi. 4. Un soggetto appaltante puo' utilizzare, come avviso di gara, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto purche': a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 1, fornisca le informazioni richieste ai sensi dell'appendice 5 dell'allegato XII (Appalti pubblici) nonche' tutte le informazioni disponibili di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici) e precisi che si tratti di un avviso di gara; b) il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni richieste ai sensi dell'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici), sempre che siano disponibili; e c) un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 3 sia autorizzato a partecipare ad una determinata gara, a condizione che vi sia il tempo necessario affinche' il soggetto appaltante esamini se tale fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione. 5. I soggetti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara d'appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta. 6. Se un soggetto appaltante respinge la richiesta di partecipazione a una gara d'appalto di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscerne la qualificazione o lo espunge da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce una spiegazione scritta che motivi la decisione presa. -------- 60 Per la Colombia e ai fini del paragrafo 3 e del paragrafo 4, lettera c), del presente articolo, in caso di concurso de meritos gli elenchi a uso ripetuto con una durata massima di un anno sono istituiti entro un termine specifico, stabilito dal soggetto appaltante. Scaduto tale termine, non e' piu' possibile inserire nuovi fornitori. Solo i fornitori che figurano nell'elenco possono presentare offerte.

Accordo-art. 181

ARTICOLO 181 Specifiche tecniche 1. I soggetti appaltanti si astengono dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale. 2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario: a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, i soggetti appaltanti dovrebbero precisare, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di rispettare i requisiti dell'appalto. 4. I soggetti appaltanti si astengono dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purche' i soggetti appaltanti, in questo caso, inseriscano nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente". 5. I soggetti appaltanti non sollecitano ne' accettano da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 6. Ciascuna delle parti, compresi i suoi soggetti appaltanti, puo', conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Accordo-art. 182

ARTICOLO 182 Documentazione di gara 1. I soggetti appaltanti trasmettono ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa dei requisiti di cui all'appendice 8 dell'allegato XII (Appalti pubblici), se non gia' contenuta nell'avviso di gara. 2. I soggetti appaltanti rispondono sollecitamente a qualsiasi richiesta ragionevole di informazioni di un fornitore che partecipa all'appalto, purche' tali informazioni non conferiscano al fornitore in questione un vantaggio rispetto ai concorrenti nell'appalto. 3. Se un soggetto appaltante, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, e' tenuto a trasmettere per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati: a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali; e b) in tempo utile, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Accordo-art. 183

ARTICOLO 183 Termini Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, i soggetti appaltanti accordano ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e presentare le domande di partecipazione a una gara d'appalto e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessita' dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi necessari per la trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorra a mezzi elettronici. I termini applicabili figurano nell'appendice 6 dell'allegato XII (Appalti pubblici).

Accordo-art. 184

ARTICOLO 184 Trattative 1. Una parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative: a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. I soggetti appaltanti: a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e b) una volta conclusa le trattative, stabiliscono se del caso un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.

Accordo-art. 185

ARTICOLO 185 Gara a trattativa privata I soggetti appaltanti possono ricorrere alle gare a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 177 a 180, da 182 a 184 e gli articoli 186 e 187 esclusivamente alle seguenti condizioni: a) quando: i) non e' pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione; ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara; iii) nessun fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione; o iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo; sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali; b) quando solo un particolare fornitore e' in grado di fornire i beni o i servizi e non vi sono alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi in quanto l'appalto riguarda un'opera d'arte, a causa della protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi oppure a causa dell'assenza di concorrenza per ragioni tecniche, come nel caso di contratti di servizi intuitu personae; c) quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni o servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore: i) e' impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilita' o interoperabilita' con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e ii) provocherebbe al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; d) se risulta strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi non previsti dal soggetto appaltante, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o a gare mediante preselezione; e) per i beni acquistati su un mercato dei prodotti di base; f) quando il soggetto appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; g) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente vantaggiose possibili solo nel breve periodo in occasione di vendite eccezionali, come quelle dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori abituali; o h) quando l'appalto e' aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo e che i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente in vista dell'aggiudicazione del contratto di progettazione al vincitore.

Accordo-art. 186

ARTICOLO 186 Aste elettroniche Il soggetto appaltante che, per un appalto disciplinato, intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verra' utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa; e c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

Accordo-art. 187

ARTICOLO 187 Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti 1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l'equita' e l'imparzialita' del processo di aggiudicazione dell'appalto e la riservatezza delle offerte. Essi trattano inoltre le offerte in forma riservata perlomeno fino al momento della loro apertura. 2. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione le offerte devono essere redatte per iscritto, soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara ed essere presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione. 3. Il soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, aggiudica l'appalto al fornitore che sia ritenuto in grado di rispettare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione precisati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta piu' vantaggiosa o, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo piu' basso. 4. Il soggetto appaltante che riceva un'offerta il cui prezzo e' anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute puo' verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di rispettare i termini del contratto.

Accordo-art. 188

ARTICOLO 188 Trasparenza delle informazioni sugli appalti 1. I soggetti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni di aggiudicazione dei loro appalti e, ove richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 189, paragrafi 2 e 3, i soggetti appaltanti spiegano al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi del rifiuto della sua offerta e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario. 2. Entro settantadue giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente titolo, il soggetto appaltante pubblica un avviso di aggiudicazione recante almeno le informazioni di cui all'appendice 7 dell'allegato XII (Appalti pubblici) utilizzando il mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. 3. Il soggetto appaltante predispone relazioni e registri delle procedure di gara riguardanti gli appalti disciplinati, comprese le relazioni di cui all'appendice 7 dell'allegato XII (Appalti pubblici), e li conserva per un periodo di almeno tre anni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Accordo-art. 189

ARTICOLO 189 Divulgazione delle informazioni 1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta di un'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformita' al presente titolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza in successivi appalti, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite. 2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente titolo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero recare pregiudizio alla concorrenza leale tra gli stessi. 3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, le loro autorita' o i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i fornitori, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Accordo-art. 190

ARTICOLO 190 Procedure interne di riesame 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore una procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestiva, efficace, trasparente e non discriminatoria che consenta al fornitore che ha o ha avuto un interesse in un appalto disciplinato di contestare: a) una violazione delle disposizioni del presente titolo; o b) nei casi in cui la legislazione interna della parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione delle disposizioni del presente titolo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente titolo predisposte da una parte, nel quadro di tale appalto disciplinato. 2. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi a norma del paragrafo 1 sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili. 3. Qualora un fornitore presenti un reclamo, nel quadro di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, in relazione a una violazione o a una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la parte interessata incoraggia il proprio soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami di questo tipo senza che cio' pregiudichi la possibilita' per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale. 4. A ciascun fornitore e' concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso-termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso. 5. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. 6. Quando l'esame iniziale del ricorso e' effettuato da un organismo diverso da una delle autorita' di cui al paragrafo 5, la parte corrispondente garantisce al fornitore la possibilita' di impugnare la decisione iniziale dinanzi ad un'autorita' amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto e' oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un organo giurisdizionale, e' soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino: a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente; b) alle parti del procedimento (di seguito denominati "i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso; c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; d) ai partecipanti l'accesso a tutto il procedimento; e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate tempestivamente, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata. 7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino: a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilita' che, al momento di decidere l'applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e b) interventi correttivi per rimediare a violazioni del presente titolo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi e' stata una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1. Tali interventi correttivi o tale risarcimento possono limitarsi ai costi di elaborazione dell'offerta o ai costi relativi al ricorso o a entrambi.

Accordo-art. 191

ARTICOLO 191 Modifiche e rettifica dei settori interessati 1. La parte che modifichi i settori degli appalti disciplinati dal presente titolo: a) ne da' notifica per iscritto alle altre parti; e b) propone alle altre parti, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non e' tenuta a concedere adeguamenti compensativi se: a) la modifica in esame e' una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale; o b) la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. 3. Se un'altra parte non concorda sul fatto che: a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; b) la modifica proposta sia una modifica di lieve entita' o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o c) la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b), essa deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo XII (Risoluzione delle controversie). 4. Se in sede di comitato per il commercio le parti si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entita' proposta, compreso il caso in cui una parte non abbia sollevato obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le parti modificano immediatamente l'allegato pertinente. 5. La parte UE puo' in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali con qualsiasi paese andino firmatario al fine di estendere l'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo.

Accordo-art. 192

ARTICOLO 192 Partecipazione di micro, piccole e medie imprese 1. Le parti riconoscono l'importanza della partecipazione delle microimprese e delle PMI agli appalti pubblici. 2. Le parti riconoscono altresi' l'importanza di alleanze commerciali tra i fornitori delle parti, in particolare microimprese e PMI, compresa la partecipazione congiunta alle gare d'appalto. 3. Le parti convengono di scambiarsi informazioni e di collaborare per agevolare l'accesso delle microimprese e delle PMI alle procedure, ai metodi e ai requisiti in materia di appalti pubblici, con un'attenzione particolare alle loro esigenze specifiche.

Accordo-art. 193

ARTICOLO 193 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione intesa a migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi degli appalti pubblici come pure l'accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le microimprese e le PMI fornitrici. 2. Le parti si adoperano per cooperare su questioni quali: a) lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche; b) lo sviluppo e l'uso di comunicazioni elettroniche nei sistemi degli appalti pubblici; c) lo sviluppo di capacita' e l'assistenza tecnica ai fornitori relativamente all'accesso al mercato degli appalti pubblici; d) il rafforzamento istituzionale per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, compresa la formazione dei funzionari pubblici; e e) lo sviluppo di capacita' per offrire un accesso multilingue alle opportunita' di appalto. 3. Su richiesta, la parte UE presta l'assistenza che ritiene adeguata ai potenziali offerenti dei paesi andini firmatari per la presentazione delle offerte e per la selezione dei beni o dei servizi che potrebbero interessare i soggetti appaltanti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. La parte UE li aiuta inoltre a conformarsi ai regolamenti tecnici e alle norme relativi ai beni o ai servizi oggetto di gara.

Accordo-art. 194

ARTICOLO 194 Sottocomitato per gli appalti pubblici 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle parti. 2. Il sottocomitato: a) valuta l'attuazione del presente titolo, anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle possibilita' offerte da un maggiore accesso agli appalti pubblici, e raccomanda alle parti le attivita' appropriate; b) valuta e segue le attivita' in materia di cooperazione presentate dalle parti; e c) fatto salvo l'articolo 191, paragrafo 5, considera ulteriori negoziati intesi ad estendere il campo d'applicazione del presente titolo. 3. Il sottocomitato per gli appalti pubblici si riunisce su richiesta di una qualsiasi della parti alla data e nella sede convenute e tiene un verbale scritto delle sue riunioni.

Accordo-art. 195

ARTICOLO 195 Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono: a) promuovere l'innovazione e la creativita' e agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e b) conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia e favorisca il benessere sociale ed economico come pure l'equilibrio fra i diritti dei titolari e l'interesse pubblico.

Accordo-art. 196

ARTICOLO 196 Natura e ambito di applicazione degli obblighi 1. Le parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (di seguito denominato "accordo TRIPS") nonche' da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprieta' intellettuale e dagli accordi gestiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito denominata "OMPI") cui aderiscono le parti. 2. Le disposizioni del presente titolo completano e precisano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti; pertanto nessuna disposizione del presente titolo contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali. 3. Le parti riconoscono la necessita' di mantenere un equilibrio fra i diritti dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale e l'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, la cultura, la ricerca, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, l'ambiente, l'accesso alle informazioni e il trasferimento di tecnologie. 4. Le parti riconoscono e ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione sulla diversita' biologica (di seguito denominata "CBD"), adottata il 5 giugno 1992, e appoggiano e incoraggiano gli sforzi intesi a instaurare una relazione di reciproco sostegno fra l'accordo TRIPS e tale convenzione. 5. Ai fini del presente accordo i diritti di proprieta' intellettuale comprendono: a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e alle banche dati; b) i diritti connessi al diritto d'autore; c) i brevetti; d) i marchi; e) le denominazioni commerciali, nella misura in cui protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia; f) i disegni e i modelli; g) le topografie di circuiti integrati; h) le indicazioni geografiche; i) le varieta' vegetali; e j) la protezione di informazioni segrete. 6. Ai fini del presente accordo la protezione della proprieta' intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (come modificata dall'atto di Stoccolma del 1967) (di seguito denominata "convenzione di Parigi").

Accordo-art. 197

ARTICOLO 197 Principi generali 1. Tenendo conto delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti, nell'elaborare o nel modificare le sue disposizioni legislative e regolamentari, puo' avvalersi delle eccezioni e dei margini di flessibilita' consentiti dagli accordi multilaterali in materia di proprieta' intellettuale, in particolare al momento di adottare misure necessarie a tutelare la salute pubblica e l'alimentazione nonche' a garantire l'accesso ai medicinali. 2. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione della quarta conferenza ministeriale svoltasi a Doha e, segnatamente, della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 a Doha dalla conferenza ministeriale dell'OMC e dei suoi successivi sviluppi. In tal senso, le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione. 3. Le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonche' il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005. 4. Le parti riconoscono altresi' l'importanza di promuovere l'attuazione della risoluzione WHA 61.21 (Strategia globale e piano d'azione per la salute pubblica, l'innovazione e la proprieta' intellettuale), adottata il 24 maggio 2008 dall'Assemblea mondiale della sanita'. 5. Conformemente all'accordo TRIPS, nessuna delle disposizioni del presente titolo osta a che una parte adotti le misure necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologie. 6. Le parti riconoscono che il trasferimento di tecnologie contribuisce al rafforzamento delle capacita' nazionali allo scopo di stabilire una base tecnologica solida ed efficiente. 7. Le parti riconoscono l'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sull'uso di opere letterarie ed artistiche, interpretazioni ed esecuzioni artistiche, produzioni fonografiche e emissioni di radiodiffusione e, di conseguenza, la necessita' di garantire una protezione adeguata dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambiente digitale.

Accordo-art. 198

ARTICOLO 198 Trattamento nazionale Per quanto riguarda la protezione61 della proprieta' intellettuale, ciascuna delle parti riserva ai cittadini di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini, fatte salve le eccezioni gia' contemplate negli articoli 3 e 5 dell'accordo TRIPS. -------- 61 Ai fini degli articoli 198 e 199, il termine "protezione" comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nonche' gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprieta' intellettuale specificamente contemplati nel presente titolo.

Accordo-art. 199

ARTICOLO 199 Trattamento della nazione piu' favorita Per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' accordati da una parte ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini delle altre parti, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.

Accordo-art. 200

ARTICOLO 200 Esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale Ciascuna delle parti e' libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.

Accordo-art. 201

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