LEGGE 24 luglio 2015, n. 120
ARTICOLO 81 Marcatura ed etichettatura 1. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti: a) la marcatura o l'etichettatura permanente e' prescritta solo quando si tratta di informazioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori; b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorita' competenti; c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilita' di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi; d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformita' dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori; e) se una parte impone l'uso di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economico, tale numero viene rilasciato senza indugio; f) purche' cio' non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, tale parte ammette: i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci; ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci; g) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette non permanenti o staccabili o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso. 2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, tale parte: a) puo' prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni: i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e ii) per le calzature: i materiali principali delle parti piu' importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine; b) non stabilisce: i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicita' ingannevole; ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modello. 3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 82
ARTICOLO 82 Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' in campo commerciale Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacita' in campo commerciale allo scopo di facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente capo, la quale dovrebbe mirare in particolare a: a) sviluppare le capacita' delle istituzioni nazionali, le loro infrastrutture tecniche e le loro attrezzature come pure la formazione delle risorse umane; b) promuovere e facilitare la partecipazione ad organismi internazionali pertinenti ai fini del presente capo; e c) favorire i rapporti fra gli organismi delle parti preposti alla normazione, alla regolamentazione tecnica, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato.
Accordo-art. 83
ARTICOLO 83 Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi, composto da rappresentanti di ciascuna di esse. 2. Il sottocomitato: a) segue e valuta l'attuazione, l'amministrazione e il rispetto del presente capo; b) affronta in maniera adeguata qualsiasi questione sollevata da una delle parti in relazione al presente capo e all'accordo TBT; c) contribuisce all'individuazione delle priorita' in materia di cooperazione e per i programmi di assistenza tecnica nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, delle procedure di valutazione della conformita', dell'accreditamento, della metrologia, dei controlli di frontiera e della vigilanza del mercato ed esamina i progressi o i risultati ottenuti; d) procede a uno scambio di informazioni sul lavoro svolto da istanze non governative, regionali e multilaterali che si occupano di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita'; e) su richiesta di una parte, procede a consultazioni su ogni questione attinente al presente capo e all'accordo TBT; f) qualora risulti necessario per realizzare gli obiettivi del presente capo, istituisce gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche inerenti al presente capo e all'accordo TBT e ne definisce chiaramente le competenze e le responsabilita'; g) facilita, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione fra le autorita' di regolamentazione conformemente al presente capo; h) a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), del presente capo, elabora un programma di lavoro, da sottoporre a revisione periodica, per le questioni di interesse reciproco delle parti; i) esamina tutte le altre questioni inerenti al presente capo che possono contribuire a migliorare l'accesso ai mercati delle parti; j) riesamina le disposizioni del presente capo alla luce di qualsiasi evoluzione nel quadro dell'accordo TBT come pure alla luce delle decisioni o raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e formula suggerimenti per eventuali modifiche del presente capo; k) se opportuno, informa il comitato per il commercio in merito all'attuazione del presente capo; e l) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiutera' nell'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT come pure nella facilitazione degli scambi. 3. Allo scopo di facilitare l'attuazione del presente capo, il rappresentante di ciascuna parte all'interno del sottocomitato e' responsabile per il coordinamento con le istituzioni dell'amministrazione centrale, gli enti pubblici locali e gli organismi non governativi nonche' con le persone competenti nel territorio di tale parte; su richiesta di un'altra parte, li invita inoltre a partecipare alle riunioni del sottocomitato. I rappresentanti delle parti comunicano fra loro in merito ad ogni questione inerente al presente capo. 4. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le consultazioni a norma del paragrafo 2, lettera e) corrispondono alle consultazioni di cui all'articolo 301, purche' rispettino le prescrizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo. 5. Il sottocomitato puo' riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario in merito a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi puo' partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi. 6. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni possono essere dal vivo o svolgersi con altri mezzi concordati dalle parti.
Accordo-art. 84
ARTICOLO 84 Scambio di informazioni 1. Ogni informazione o spiegazione fornita su richiesta di una parte conformemente alle disposizioni del presente capo viene presentata in formato cartaceo o elettronico entro un termine di sessanta giorni, che puo' essere prorogato previa giustificazione della parte che fornisce le informazioni. 2. Per quanto riguarda i quesiti cui devono essere pronti a rispondere i punti di informazione, come pure la gestione e il trattamento di tali richieste di informazioni, in conformita' dell'articolo 10 dell'accordo TBT o del presente capo, le parti applicano le raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate il 4 ottobre 1995.
Accordo-art. 85
ARTICOLO 85 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate "misure SPS"); b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "accordo SPS"); c) fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti; d) sviluppare meccanismi e procedure intesi a risolvere efficacemente i problemi che possono insorgere tra le parti in seguito all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS; e) rafforzare la comunicazione e la collaborazione fra le autorita' competenti delle parti relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie; f) facilitare l'applicazione del trattamento speciale e differenziato, tenendo conto delle asimmetrie tra le parti.
Accordo-art. 86
ARTICOLO 86 Diritti e obblighi Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi stabiliti dall'accordo SPS. Alle parti si applicano anche le disposizioni del presente capo.
Accordo-art. 87
ARTICOLO 87 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura SPS che possa, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti. 2. Il presente capo non si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformita' definiti nell'accordo TBT, tranne qualora si riferiscano a misure SPS. 3. Il presente capo si applica inoltre alla collaborazione tra le parti in materia di benessere degli animali.
Accordo-art. 88
ARTICOLO 88 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato A dell'accordo SPS. 2. Le parti possono concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle organizzazioni internazionali pertinenti.
Accordo-art. 89
ARTICOLO 89 Autorita' competenti Ai fini del presente capo le autorita' competenti di ciascuna parte sono quelle elencate nell'appendice 1 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti.
Accordo-art. 90
ARTICOLO 90 Principi generali 1. Le misure SPS non sono utilizzate come ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti. 2. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo si applicano: a) in modo trasparente; b) senza indebiti ritardi; e c) prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti. 3. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 2 ne' delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso di prodotti importati ai loro mercati.
Accordo-art. 91
ARTICOLO 91 Requisiti all'importazione 1. I requisiti generali all'importazione di una parte si applicano ai prodotti di un'altra parte. 2. Ciascuna delle parti vigila affinche' i prodotti esportati verso un'altra parte siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari della parte importatrice. 3. La parte importatrice vigila affinche' le condizioni all'importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio. 4. Qualsiasi modifica dei requisiti all'importazione di una parte deve prendere in considerazione la fissazione di un periodo transitorio, in base al tipo di modifica, onde evitare di interrompere il flusso commerciale dei prodotti e consentire alla parte esportatrice di adeguare le sue procedure a tale modifica. 5. Quando una parte importatrice include una valutazione dei rischi nei suoi requisiti all'importazione, la parte in questione avvia senza indugio questa valutazione e informa la parte esportatrice del periodo necessario a tal fine. 6. Quando la parte importatrice ha concluso che i prodotti di una parte esportatrice sono conformi ai suoi requisiti sanitari e fitosanitari all'importazione, tale parte autorizza l'importazione di detti prodotti entro novanta giorni lavorativi12 a decorrere dalla data in cui questa conclusione e' stata raggiunta. 7. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorita' competente per i controlli all'importazione. Tali diritti sono calcolati in modo equo, basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili. 8. La parte importatrice informa quanto prima una parte esportatrice di ogni modifica relativa ai diritti, indicando le ragioni di tale modifica. -------- 12 Ai fini del presente capo per "giorni lavorativi" si intendono giorni lavorativi nella parte cui si applica il termine.
Accordo-art. 92
ARTICOLO 92 Procedure di importazione 1. Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice. 2. Su richiesta di una parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui al paragrafo 3 dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento e' effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate. 3. Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni di prodotti dagli stabilimenti di cui al paragrafo 2 entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "sottocomitato SPS") puo' modificare i requisiti e le disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale delle parti. La modifica corrispondente dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) viene adottata dal comitato per il commercio. 5. La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle spedizioni respinte, comprese le informazioni sui profili di non conformita' che hanno giustificato il respingimento.
Accordo-art. 93
ARTICOLO 93 Verifiche 1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti e' autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a: a) realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'appendice 3 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorita' di un'altra parte; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e b) ricevere informazioni dalle altre parti sui rispettivi sistemi di controllo e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tali sistemi. 2. Una parte che proceda ad una verifica nel territorio di un'altra parte a norma del presente articolo fornisce a quest'ultima i risultati e le conclusioni della verifica. 3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso una parte esportatrice, tale visita e' notificata alla parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo fra le parti. Qualsiasi modifica della visita e' concordata fra le parti interessate.
Accordo-art. 94
ARTICOLO 94 Misure connesse alla salute degli animali e delle piante 1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, conformemente all'accordo SPS, nonche' le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (di seguito denominato "OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito denominata "IPPC"). 2. Il sottocomitato SPS stabilisce, a norma del paragrafo 1, una procedura appropriata per il riconoscimento delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, tenendo conto di qualsiasi norma, orientamento o raccomandazione internazionale pertinente. Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni. 3. Nel determinare le zone di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone. 4. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone. 5. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione fatta dalla parte esportatrice. 6. Qualora una parte importatrice non riconosca le zone definite da una parte esportatrice come zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, la parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, fornisce le informazioni in base alle quali e' stata presa tale decisione e/o procede quanto prima a consultazioni intese a valutare una possibile soluzione alternativa concordata. 7. La parte esportatrice fornisce sufficienti elementi di prova per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine, alla parte importatrice che ne faccia richiesta, tale parte esportatrice concede un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti. 8. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Il sottocomitato SPS valutera' ogni futura raccomandazione dell'OIE o dell'IPPC in materia e formulera' raccomandazioni di conseguenza.
Accordo-art. 95
ARTICOLO 95 Equivalenza Il sottocomitato SPS puo' elaborare disposizioni in materia di equivalenza e formulera' raccomandazioni al comitato per il commercio di conseguenza. Il sottocomitato stabilisce inoltre la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza.
Accordo-art. 96
ARTICOLO 96 Trasparenza e scambio di informazioni 1. Le parti: a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni delle altre parti; b) migliorano la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna delle parti e la loro applicazione; c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS, compresi i progressi a livello di nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; d) comunicano, su richiesta di una parte ed entro quindici giorni lavorativi dalla data di tale richiesta, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti, indicando l'eventuale necessita' di una valutazione dei rischi; e) comunicano, su richiesta di una parte, lo stato di avanzamento della procedura per autorizzare l'importazione di determinati prodotti. 2. I punti di contatto delle parti per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo sono elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le informazioni sono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse via e-mail possono essere firmate elettronicamente e possono essere inviate solo da un punto di contatto all'altro. 3. Lo scambio di informazioni si ritiene effettuato quando le informazioni di cui al presente articolo sono state rese disponibili mediante notifica all'OMC conformemente alle disposizioni pertinenti o su qualsiasi sito web ufficiale, accessibile al pubblico e gratuito della parte interessata, elencato nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie).
Accordo-art. 97
ARTICOLO 97 Notifiche e consultazioni 1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto alle altre parti, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari. 2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate ai punti di contatto elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le parti si informano reciprocamente a norma dell'articolo 96 di eventuali cambiamenti dei punti di contatto. Le notifiche scritte di cui al paragrafo 1 sono effettuate per posta, fax o e-mail. 3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali tra le parti, una parte puo' chiedere alla parte esportatrice che si proceda a consultazioni in merito alla situazione. Tali consultazioni si tengono quanto prima. Nel corso di queste consultazioni ciascuna delle parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi. 4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico di cui dispongano le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali.
Accordo-art. 98
ARTICOLO 98 Misure di emergenza 1. In caso di grave rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, la parte importatrice puo' adottare, senza notifica preventiva, le misure provvisorie e transitorie necessarie per proteggere la salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti, tale parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi. 2. La parte che adotta una misura conformemente al paragrafo 1 informa le altre parti non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le altre parti possono chiedere informazioni in merito alla situazione sanitaria della parte che adotta la misura come pure in merito alla misura stessa. La parte che adotta la misura risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili. 3. Su richiesta di una delle parti e a norma dell'articolo 97, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Possono essere esaminate alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.
Accordo-art. 99
ARTICOLO 99 Misure alternative 1. Su richiesta di una parte esportatrice e in relazione alle misure adottate dalla parte importatrice che incidono sugli scambi (compresa la fissazione di limiti specifici per gli additivi, i residui e i contaminanti), le parti interessate avviano consultazioni conformemente all'articolo 97 allo scopo di concordare condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative che dovranno essere applicate dalla parte importatrice. Queste condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative possono basarsi, se del caso, su norme internazionali o sulle misure della parte esportatrice che garantiscono un livello di protezione equivalente a quello della parte importatrice. L'articolo 95 non si applica a tali misure. 2. Su richiesta della parte importatrice, una parte esportatrice fornisce tutte le informazioni pertinenti richieste dalla legislazione della parte importatrice, compresi i risultati dei laboratori ufficiali o qualsiasi altra informazione scientifica, affinche' siano valutate dagli organismi scientifici appropriati. Previo accordo, la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni sulla base di tale accordo. 3. Qualora i dati scientifici pertinenti non siano sufficienti, una parte puo' adottare in via provvisoria misure SPS sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tal caso le parti cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi piu' accurata onde consentire alla parte importatrice di rivedere di conseguenza la misura SPS.
Accordo-art. 100
ARTICOLO 100 Trattamento speciale e differenziato In applicazione dell'articolo 10 dell'accordo SPS, quando un paese andino firmatario incontri difficolta' con una proposta di misura notificata dalla parte UE, tale paese puo' chiedere, nelle osservazioni presentate alla parte UE a norma dell'articolo 7 dell'accordo SPS, di avere la possibilita' di discutere la questione. Le parti interessate avviano consultazioni allo scopo di concordare: a) condizioni alternative di importazione che dovranno essere applicate dalla parte importatrice; e/o b) un'assistenza tecnica conformemente all'articolo 101; e/o c) un periodo transitorio di sei mesi, prorogabile in via eccezionale per un altro periodo non superiore a sei mesi.
Accordo-art. 101
ARTICOLO 101 Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacita' commerciali 1. Conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente capo allo scopo di ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilita' e ottenere i maggiori benefici per le parti in materia di salute pubblica, degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare. Tale cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti. 2. Per conseguire tali obiettivi le parti convengono di accordare particolare importanza alle esigenze di cooperazione identificate dal sottocomitato SPS e di trasmettere le relative informazioni conformemente a quanto disposto nel titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali). Il sottocomitato puo' inoltre riesaminare le suddette esigenze.
Accordo-art. 102
ARTICOLO 102 Collaborazione in materia di benessere degli animali Il sottocomitato SPS promuove la collaborazione fra le parti in materia di benessere degli animali.
Accordo-art. 103
ARTICOLO 103 Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie come forum per garantire e controllare l'attuazione del presente capo ed esaminare tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS puo' riesaminare il presente capo e formulare raccomandazioni di conseguenza. 2. Il sottocomitato SPS e' composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti. Il sottocomitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno alla data e nella sede convenute e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti. Il sottocomitato SPS tiene la prima sessione ordinaria nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante questa prima riunione. L'ordine del giorno e' stabilito dalle parti prima delle riunioni. Il sottocomitato puo' anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza. 3. Il sottocomitato: a) sviluppa e controlla l'attuazione del presente capo; b) costituisce un forum di discussione dei problemi posti dall'applicazione delle misure SPS e del presente capo e identifica possibili soluzioni; c) discute della necessita' di stabilire programmi di studio congiunti, relativi in particolare alla fissazione di limiti specifici; d) identifica esigenze di cooperazione; e) procede alle consultazioni previste dall'articolo 104 in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo; f) procede alle consultazioni previste dall'articolo 100 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato; e g) svolge qualsiasi altra funzione stabilita di comune accordo tra le parti. 4. Il sottocomitato SPS puo' istituire gruppi di lavoro ad hoc incaricati di svolgere compiti specifici e ne stabilisce le funzioni e le procedure di lavoro.
Accordo-art. 104
ARTICOLO 104 Risoluzione delle controversie 1. Una parte, se ritiene che una misura SPS di un'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, o che un'altra parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al presente capo in relazione a una misura SPS, puo' chiedere che si proceda a consultazioni tecniche nel quadro del sottocomitato SPS. Le autorita' competenti di cui all'appendice 1 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) agevoleranno queste consultazioni. 2. Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, quando una controversia e' oggetto di consultazioni a livello di sottocomitato SPS conformemente al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall'articolo 301 purche' rispettino le condizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo. Le consultazioni a livello di sottocomitato SPS si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico concordato tra le parti impegnate nelle consultazioni.
Accordo-art. 105
ARTICOLO 105 Circolazione delle merci 1. Le parti riconoscono i diversi livelli raggiunti dai processi di integrazione regionale nell'Unione europea, da un lato, e tra i paesi andini firmatari all'interno della Comunita' andina, dall'altro. A tale proposito le parti opereranno per perseguire l'obiettivo di creare condizioni favorevoli alla libera circolazione delle merci delle altre parti tra i rispettivi territori. In tale contesto: a) i prodotti originari di un paese andino firmatario beneficiano della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione europea alle condizioni stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la libera circolazione delle merci originarie di paesi terzi; b) fatte salve le disposizioni dell'accordo di integrazione subregionale andino (di seguito denominato "accordo di Cartagena"), per quanto riguarda la circolazione delle merci, i paesi andini firmatari si accorderanno reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla parte UE a norma del presente accordo. Tale obbligo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie); c) i paesi andini firmatari, tenendo conto dell'articolo 10, si adopereranno al meglio per agevolare la circolazione di merci originarie dell'Unione europea tra i loro territori e per evitare la duplicazione di procedure e controlli. 2. In aggiunta al paragrafo 1: a) in materia doganale, i paesi andini firmatari applicheranno alle merci originarie dell'Unione europea e che arrivano da un altro paese andino firmatario le procedure doganali piu' favorevoli applicabili alle merci di altri paesi andini firmatari; b) in materia di ostacoli tecnici agli scambi: i) i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' armonizzati, che sono applicabili agli scambi tra paesi andini firmatari; ii) in settori di interesse, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione progressiva delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita'; c) in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle procedure e delle prescrizioni armonizzate applicate agli scambi. Il sottocomitato SPS esaminera' l'applicazione della presente lettera. 3. Qualora tutti i paesi membri della Comunita' andina diventino parti del presente accordo, i paesi andini firmatari esamineranno la nuova situazione e proporranno alla parte UE le misure adeguate per migliorare le condizioni di circolazione delle merci originarie dell'Unione europea tra i paesi membri della Comunita' andina e, segnatamente, per evitare la duplicazione di procedure, dazi doganali e altri oneri, ispezioni e controlli. 4. A norma del paragrafo 3, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione delle loro legislazioni e procedure in materia di regolamenti tecnici e di misure SPS come pure per promuovere l'armonizzazione o il riconoscimento reciproco dei loro controlli e ispezioni. 5. Conformemente al paragrafo 1, le parti sviluppano meccanismi di cooperazione, tenendo conto delle rispettive esigenze e realta', all'interno del quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti.
Accordo-art. 106
ARTICOLO 106 Eccezioni al titolo relativo agli scambi di merci 1. Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi di merci tra le parti, nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure: a) necessarie per tutelare la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico13 ; b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine; c) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento; d) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione delle misure doganali, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all'articolo 27, alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli; e) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni; f) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; g) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo interni; h) adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtu' di un accordo intergovernativo su un prodotto di base che sia conforme ai criteri sottoposti alle parti e da queste non respinti o di un accordo sottoposto alle parti e da queste non respinto14 ; i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantita' indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno e' mantenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione, purche' dette restrizioni non comportino l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna e non siano contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione; e j) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purche' queste misure siano compatibili col principio che tutte le parti hanno diritto ad una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purche' le misure incompatibili con altre disposizioni del presente accordo siano revocate non appena vengano meno le condizioni che le hanno motivate. 2. Le parti convengono che quando una parte intende adottare una misura a norma del paragrafo 1, lettere i) e j), tale parte fornisce alle altre parti tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per le parti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere la situazione della parte che intende adottare la misura. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, tale parte puo' applicare all'esportazione del prodotto interessato le misure di cui al paragrafo 1, lettere i) e j). Tuttavia, qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure puo' farlo, informando quanto prima le altre parti. -------- 13 L'eccezione in materia di ordine pubblico puo' essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della societa' sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave. 14 L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo su un prodotto di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.
Accordo-art. 107
ARTICOLO 107 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare la loro integrazione economica, lo sviluppo sostenibile e la continua integrazione nell'economia mondiale, tenendo conto delle differenze nel livello di sviluppo delle parti, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo puo' interpretarsi come tale da imporre a una parte di privatizzare imprese pubbliche o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse da una parte15 . 4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di esercitare i suoi poteri, di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica. 6. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 7. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti da un impegno specifico previsto dal presente titolo e dai suoi allegati16 . -------- 15 Ai fini del presente paragrafo il termine "sovvenzioni" comprende i prestiti, le garanzie e le assicurazioni che beneficiano di sostegno pubblico. 16 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.
Accordo-art. 108
ARTICOLO 108 Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: - "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e lo stabilimento in conformita' delle norme dell'OMC; - "persona giuridica di una parte": una persona giuridica costituita a norma delle leggi di tale parte, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio di tale parte; qualora una persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di una parte, non viene considerata una persona giuridica di tale parte a meno che le sue attivita' non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di tale parte17 ; - "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; - "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da: a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; - "persona fisica di una parte": una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario secondo la rispettiva legislazione interna18 ; - "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi; - "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualunque servizio non prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi; - "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; - "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi. -------- 17 Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario, purche' le loro navi siano registrate in conformita' alla rispettiva legislazione dello Stato membro dell'Unione europea o del paese andino firmatario e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario. 18 Ai fini del presente titolo una persona fisica di una parte che abbia la doppia cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e di un paese andino firmatario e' considerata esclusivamente cittadino della parte in cui abbia la sua cittadinanza dominante ed effettiva. A tal fine per cittadinanza dominante ed effettiva di una parte si intende la cittadinanza della parte in cui la persona fisica mantiene i vincoli piu' forti, tenendo conto fra l'altro di fattori come la residenza abituale, i legami familiari, la residenza fiscale o il luogo di esercizio dei suoi diritti politici.
Accordo-art. 109
ARTICOLO 109 Gruppi di lavoro Nella misura in cui cio' sia necessario e giustificato, il comitato per il commercio puo' istituire un gruppo di lavoro incaricato di svolgere, tra l'altro, i seguenti compiti: a) discutere questioni inerenti alla regolamentazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico; b) proporre orientamenti e strategie che consentano ai paesi andini firmatari di diventare zone sicure per la protezione dei dati personali. A tal fine il gruppo di lavoro adotta un'agenda di cooperazione che definisce gli aspetti prioritari per la realizzazione di quest'obiettivo, in particolare per quanto riguarda i rispettivi processi di omologazione dei sistemi di protezione dei dati; c) cercare i meccanismi necessari per trattare gli aspetti di cui all'articolo 162; d) raccomandare meccanismi per aiutare le microimprese e le PMI a superare gli ostacoli da esse incontrati nell'uso del commercio elettronico; e) migliorare, fra l'altro, la sicurezza delle transazioni elettroniche e del governo elettronico; f) incoraggiare la partecipazione del settore privato alla formazione e all'adozione di codici di condotta, modelli di contratto, orientamenti e meccanismi di conformita' per il commercio elettronico, insieme alla partecipazione attiva ai forum organizzati fra le parti; g) stabilire meccanismi di cooperazione in materia di accreditamento e certificazione digitale per le transazioni elettroniche e di riconoscimento reciproco dei certificati digitali; e h) partecipare attivamente ai forum regionali e multilaterali allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.
Accordo-art. 110
ARTICOLO 110 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: - "succursale di una persona giuridica": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che: a) presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre; b) dispone di una propria gestione; e c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi; questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilira' con la societa' madre la cui sede principale e' all'estero, non devono pertanto trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attivita' che ne costituisce la sede secondaria; - "attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri governativi, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; - "stabilimento": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale19 mediante: a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica20 ; o b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica; - "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che, mediante azioni concrete, intenda esercitare, eserciti o abbia esercitato un'attivita' economica in un'altra parte per mezzo di uno stabilimento; - "misure di una parte aventi incidenza sullo stabilimento": misure relative a tutte le attivita' che rientrano nella definizione di stabilimento; - "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte21 . -------- 19 Il termine "stabilimento commerciale o professionale" comprende lo stabilimento nel quadro di qualsiasi attivita' economica di produzione, di tipo industriale o commerciale, connessa alla produzione di merci e alla prestazione di servizi. 20 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. 21 Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
Accordo-art. 111
ARTICOLO 111 Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento22 in qualsiasi attivita' economica, tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il cabotaggio marittimo nazionale23 ; e) il trattamento, lo smaltimento e l'eliminazione dei rifiuti tossici; e f) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti. -------- 22 Per maggiore chiarezza e fatti salvi gli obblighi ivi stabiliti, il presente capo non riguarda le disposizioni di protezione degli investimenti, come le disposizioni relative in modo specifico all'espropriazione e al trattamento giusto ed equo, ne' le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. 23 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Accordo-art. 112
ARTICOLO 112 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento). 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento): a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altri requisiti per lo stabilimento, come l'imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica24 ; d) limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in una particolare attivita' economica o che uno stabilimento puo' impiegare, e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e f) misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore di un'altra parte25 . -------- 24 Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. 25 Ciascuna delle parti puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. Nella misura in cui tale obbligo viene applicato in modo non discriminatorio, non e' necessario che venga precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) affinche' sia mantenuto in vigore o adottato dalle parti.
Accordo-art. 113
ARTICOLO 113 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili26 . 2. Nei settori per i quali il Peru' ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Peru' accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri stabilimenti e investitori27 . 3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda agli stabilimenti e agli investitori dei paesi andini firmatari, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri. -------- 26 Per maggiore chiarezza, il termine "simili" non pregiudica il termine "circostanze simili" che la Colombia abbia concordato o concordi in altri accordi internazionali. 27 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Peru' a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.
Accordo-art. 114
ARTICOLO 114 Elenco degli impegni I settori per i quali ciascuna delle parti ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le riserve o le limitazioni dell'accesso al mercato e/o del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte in tali settori, sono specificati nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento).
Accordo-art. 115
ARTICOLO 115 Altri accordi 1. Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti e degli obblighi delle parti e dei loro investitori derivanti da accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario. 2. Nonostante il paragrafo 1, eventuali meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti in accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui sia parte l'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea o un paese andino firmatario non sono applicabili a presunte violazioni del presente capo.
Accordo-art. 116
ARTICOLO 116 Promozione degli investimenti e riesame 1. Ai fini di una liberalizzazione progressiva degli investimenti, l'Unione europea e i paesi andini firmatari, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per promuovere un ambiente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La promozione di cui al paragrafo 1 mira a una cooperazione che comprende, fra gli altri aspetti, un riesame del quadro giuridico per gli investimenti, le condizioni di investimento e il flusso degli investimenti tra le parti, coerentemente con gli impegni da queste assunti nel quadro di accordi internazionali. Tale riesame avviene entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica.
Accordo-art. 117
ARTICOLO 117 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: - "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi: a) dal territorio di una parte verso il territorio di un'altra parte (modalita' 1); e b) nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalita' 2); - "misura di una parte avente incidenza sulla prestazione transfrontaliera": misure riguardanti: a) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzo di un servizio; e b) l'accesso, in relazione alla prestazione transfrontaliera di servizi, a servizi che tale parte impone siano offerti al pubblico in generale, e l'utilizzo di tali servizi.
Accordo-art. 118
ARTICOLO 118 Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti: a) servizi audiovisivi; b) il cabotaggio marittimo nazionale28 ; e c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti. -------- 28 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Accordo-art. 119
ARTICOLO 119 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi): a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e c) limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica29 . -------- 29 Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.
Accordo-art. 120
ARTICOLO 120 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili. 2. Nei settori per i quali il Peru' ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Peru' accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri servizi e prestatori di servizi30 . 3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dei paesi andini firmatari, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri. -------- 30 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Peru' a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.
Accordo-art. 121
ARTICOLO 121 Elenco degli impegni I settori per i quali ciascuna delle parti ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le riserve o le limitazioni dell'accesso al mercato e/o del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra parte in tali settori, sono specificati nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).
Accordo-art. 122
ARTICOLO 122 Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure adottate da una parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel suo territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 107, paragrafo 6.
Accordo-art. 123
ARTICOLO 123 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: - "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio di un'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. I venditori di servizi alle imprese non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; - "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. I visitatori per motivi professionali non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; - "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio di un'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede, diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (di seguito denominata "CPC"), per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi31 ; - "laureati in tirocinio": persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o della sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio di un'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa32 ; - "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio di un'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede, diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872, per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi33 ; - "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o della sua succursale o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento, che puo' essere una controllata, una succursale o la societa' madre della persona giuridica, nel territorio di un'altra parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie: a) "dirigenti": persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che: i) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale; oppure b) "personale specializzato": persone che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto all'attivita', alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; - "personale chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro34 , responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento, compresi i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una societa'"; e - "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli (di qualifica formale), rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione. -------- 31 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito. 32 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione corrispondente alla durata del soggiorno, che dimostri la finalita' formativa del soggiorno. Per quanto concerne Austria, Repubblica ceca, Germania, Francia, Spagna e Ungheria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare. 33 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito. 34 Il riferimento "che non sia un'organizzazione senza fine di lucro" si applica solo a Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Regno Unito e Peru'.
Accordo-art. 124
ARTICOLO 124 Personale chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) o all'appendice 1 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), ciascuna parte consente agli investitori di un'altra parte di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra parte in questione, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 123. L'ingresso e il soggiorno temporaneo del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni35 nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e un anno per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) del presente titolo, una parte si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo quanto diversamente specificato nell'appendice 1 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie e le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore. -------- 35 Per quanto riguarda la Colombia, nel caso del personale trasferito all'interno di una societa' il soggiorno e' limitato a un periodo massimo di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno. Per quanto riguarda il Peru', il contratto di lavoro ha una durata massima di tre anni. Tuttavia, nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', il soggiorno ha una durata massima di un anno ed e' rinnovabile purche' permangano le condizioni che ne hanno motivato la concessione.
Accordo-art. 125
ARTICOLO 125 Venditori di servizi alle imprese Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) o del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), ciascuna delle parti consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Accordo-art. 126
ARTICOLO 126 Prestatori di servizi contrattuali 1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali. 2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero; nel caso della parte UE, il diritto dell'Unione europea (in prosieguo: "diritto dell'UE") non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero; b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi di architettura; e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale; f) servizi di ingegneria; g) servizi integrati di ingegneria; h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; i) servizi veterinari; j) servizi ostetrici; k) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico; l) servizi informatici e servizi correlati; m) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; n) servizi di consulenza gestionale; o) servizi connessi alla consulenza gestionale; p) servizi di progettazione; q) ingegneria chimica, farmaceutica e fotochimica; r) servizi di tecnologia cosmetica; s) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico; t) servizi di design commerciale e di marketing per l'industria tessile della moda, dell'abbigliamento, delle calzature e degli articoli collegati; e u) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione. 3. Il Peru' e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e del Peru' alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero); b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi di architettura; e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale; f) servizi di ingegneria; g) servizi integrati di ingegneria; h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; i) servizi veterinari; j) servizi ostetrici; k) servizi informatici e servizi correlati; 1) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; m) servizi di consulenza gestionale; e n) servizi connessi alla consulenza gestionale. 4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni: a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nel territorio dell'altra parte in questione; inoltre, alla data di presentazione della domanda di ingresso nel territorio di una parte, una persona fisica deve possedere un'esperienza professionale36 almeno triennale nel settore di attivita' oggetto del contratto; c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente37 ; e ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio; d) durante il soggiorno nel territorio di un'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dalla persona giuridica presso cui sono impiegati; e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato; g) il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, stabilito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il servizio viene prestato; h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). -------- 36 Ai fini della presente lettera per "esperienza professionale" si intende quella ottenuta dopo il compimento della maggiore eta'. 37 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Accordo-art. 127
ARTICOLO 127 Professionisti indipendenti 1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di professionisti indipendenti. 2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero); b) servizi di architettura; c) servizi di ingegneria; d) servizi integrati di ingegneria; e) servizi informatici e servizi correlati; f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; g) servizi di consulenza gestionale; h) servizi connessi alla consulenza gestionale; i) servizi di traduzione e interpretariato; e j) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico. 3. Il Peru' e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e del Peru' alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero); b) servizi di architettura; c) servizi di ingegneria; d) servizi integrati di ingegneria; e) servizi informatici e servizi correlati; f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; g) servizi di consulenza gestionale; e h) servizi connessi alla consulenza gestionale. 4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni: a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti in un'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte in questione, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto; c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente38 ; e ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio; d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato; e f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). -------- 38 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Accordo-art. 128
ARTICOLO 128 Visitatori di breve durata per motivi professionali 1. Le parti si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali chiamati a svolgere le seguenti attivita'39 : a) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte; b) ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte; c) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e d) personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche o operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni, fiere o saloni turistici o che guida un viaggio organizzato iniziato nel territorio di un'altra parte; purche' tali visitatori di breve durata: a) non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico ne' forniscano direttamente merci o servizi; b) non ricevano per se' compensi da una fonte situata nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui soggiornano temporaneamente; e c) non prestino servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore dell'Unione europea o di un paese andino firmatario e una persona giuridica priva di presenza commerciale nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui essi soggiornano temporaneamente. 2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio di una parte di visitatori di breve durata di un'altra parte, se autorizzati, hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi. -------- 39 Le attivita' di cui alle lettere c) e d) sono unicamente applicabili tra la Colombia e la parte UE.
Accordo-art. 129
ARTICOLO 129 Reciproco riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato. 2. Le parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali. 3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 4. Qualora una raccomandazione sia stata giudicata compatibile con il presente accordo dal comitato per il commercio conformemente al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le relative autorita' competenti, un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di cui al paragrafo 4 devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare all'articolo VII del GATS.
Accordo-art. 130
ARTICOLO 130 Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate 1. Ciascuna delle parti: a) risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche di un'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo; e b) istituisce uno o piu' punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte le materie di cui alla lettera a) agli investitori e ai prestatori di servizi di un'altra parte che ne facciano richiesta. Tali punti di informazione sono elencati nell'allegato X (Punti di informazione in materia di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico). Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione del presente titolo impone a una parte di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Accordo-art. 131
ARTICOLO 131 Regolamentazione interna 1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna delle parti garantisce che tutte le misure di applicazione generale di cui al presente titolo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale. 2. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per i quali sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti di una parte informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, della decisione riguardante tale domanda. Le autorita' competenti della parte forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda. 3. Ciascuna delle parti mantiene o istituisce procedure o organi giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organismo preposto alla decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che la procedura adottata consenta comunque un riesame obiettivo e imparziale. 4. Al termine delle necessarie consultazioni tra le parti, il presente articolo e', se del caso, modificato per incorporare nel presente titolo i risultati dei negoziati realizzati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili realizzati in altri forum multilaterali cui partecipano le parti, dal momento in cui gli impegni derivanti entrano in vigore. 5. In attesa che vengano conclusi i negoziati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS, di cui al paragrafo 4, nessuna delle parti impone obblighi in materia di licenze e requisiti, procedure e norme tecniche che annullino o compromettano i suoi impegni specifici in una maniera: a) non conforme ai criteri definiti all'articolo VI, paragrafo 4, lettere a), b), c), del GATS; e b) difficilmente prevedibile da tale parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici. 6. Nel determinare se una parte soddisfi gli obblighi previsti al paragrafo 5 si tiene conto delle norme internazionali delle organizzazioni internazionali pertinenti40 applicate da tale parte. -------- 40 Il termine "organizzazioni internazionali pertinenti" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti delle parti.
Accordo-art. 132
ARTICOLO 132 Intesa sui servizi informatici Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le parti si attengono all'intesa definita nelle lettere che seguono: a) il codice CPC 84, utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici; b) i servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di: i) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici; ii) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; iii) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati; iv) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o v) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove; c) i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e di altro tipo. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.
Accordo-art. 133
ARTICOLO 133 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi postali e di corriere per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
Accordo-art. 134
ARTICOLO 134 Definizioni Ai fini della presente sezione nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) si applicano le seguenti definizioni: - "licenza individuale": l'autorizzazione, la concessione o qualsiasi altro tipo di permesso accordato da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritti per iniziare a prestare un determinato servizio; e - "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
Accordo-art. 135
ARTICOLO 135 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settoredei servizi postali e di corriere Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
Accordo-art. 136
ARTICOLO 136 Servizio universale Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende adottare o mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
Accordo-art. 137
ARTICOLO 137 Licenze individuali 1. Una parte puo' richiedere una licenza individuale solamente per i servizi che rientrano nell'ambito d'applicazione del servizio universale41 . 2. Ove una parte richieda una licenza individuale, sono rese pubbliche le seguenti informazioni: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali. 3. Qualora una parte rifiuti di rilasciare una licenza individuale, essa comunica al richiedente che ne faccia richiesta i motivi di tale diniego. Ciascuna delle parti stabilisce o mantiene in vigore procedure di riesame o di ricorso, a seconda dei casi, dinanzi a un organo indipendente42 . Tali procedure sono trasparenti, non discriminatorie e si basano su criteri oggettivi. -------- 41 In Colombia l'operatore postale ufficiale o concessionario e' una persona giuridica che presta il servizio postale universale mediante un contratto di concessione. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema accelerato di licenze gestito dal ministero delle Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. In Peru' l'operatore postale designato e' una persona giuridica che, in virtu' di una concessione rilasciata per legge, e senza esclusiva, ha l'obbligo di prestare il servizio postale nell'intero paese. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema di permessi rilasciati dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni. 42 Per maggiore chiarezza, tale organo indipendente puo' essere di natura giurisdizionale.
Accordo-art. 138
ARTICOLO 138 Indipendenza degli organismi di regolamentazione Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Accordo-art. 139
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