LEGGE 24 luglio 2015, n. 120
ARTICOLO 243 Misure alternative Conformemente alla propria legislazione interna ciascuna delle parti puo' stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242, le autorita' giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 241 e/o all'articolo 242 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Accordo-art. 244
ARTICOLO 244 Risarcimento dei danni 1. Ciascuna delle parti dispone che le sue autorita' giudiziarie, nel fissare il risarcimento dei danni: a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, subite dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o b) in alternativa alla lettera a), possano fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilita' che le autorita' giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.
Accordo-art. 245
ARTICOLO 245 Spese legali Ciascuna delle parti assicura che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche' le altre spese procedurali, compresi gli onorari degli avvocati, sostenute dalla parte vittoriosa, siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che per motivi di equita' o di altra natura, conformemente alla legislazione interna.
Accordo-art. 246
ARTICOLO 246 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Accordo-art. 247
ARTICOLO 247 Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente accordo in relazione al rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi: a) affinche' gli autori di opere letterarie o artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso; la presente lettera si applica anche nei casi in cui tale nome sia uno pseudonimo se lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio circa la sua identita'; b) la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.
Accordo-art. 248
ARTICOLO 248 Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sezione.
Accordo-art. 249
ARTICOLO 249 Misure alla frontiera 1. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente articolo, ciascuna delle parti adotta procedure74 intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio75 di presentare alle autorita' competenti una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione. Le parti valuteranno l'applicazione di queste misure alle merci che si sospetta violino una indicazione geografica. 2. Ciascuna delle parti adotta disposizioni affinche' le autorita' doganali, quando nel corso della loro attivita' abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto d'autore o un diritto di marchio, possano sospendere d'ufficio l'immissione in libera pratica di tali merci o bloccarle in modo da consentire al titolare del diritto di proporre un'azione giudiziaria o amministrativa ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte. 3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al destinatario delle merci. -------- 74 Resta inteso dalle parti che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso. 75 Ai fini della presente disposizione per "merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio" si intendono: a) "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione; ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); b) "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o di una persona da questi regolarmente autorizzata nel paese di produzione.
Accordo-art. 250
ARTICOLO 250 Ricorso ai servizi di intermediari Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, ciascuna delle parti adotta le misure di cui alla presente sezione per i prestatori intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.
Accordo-art. 251
ARTICOLO 251 Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit") 1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che questi: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
Accordo-art. 252
ARTICOLO 252 Responsabilita' dei prestatori intermediari: memorizzazione temporanea detta "caching" 1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che questi: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. 2. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
Accordo-art. 253
ARTICOLO 253 Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting" 1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che tale prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione; o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. 3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', per un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, in conformita' agli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonche' la possibilita', per una parte, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Accordo-art. 254
ARTICOLO 254 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 251, 252 e 253, una parte non impone ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Le parti possono stabilire che i prestatori di servizi siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' pubbliche competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Accordo-art. 255
ARTICOLO 255 1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali aventi incidenza sul trasferimento di tecnologie76 . Questo scambio comprende in particolare le misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie per creare un contesto idoneo e favorevole alla promozione di relazioni durature tra le comunita' scientifiche delle parti, all'intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento di tecnologie tra le parti, anche per quanto riguarda temi quali il quadro giuridico pertinente e lo sviluppo del capitale umano. 2. Le parti facilitano e incoraggiano reciprocamente la ricerca, l'innovazione, le attivita' di sviluppo tecnologico, il trasferimento e la diffusione di tecnologie, rivolti fra l'altro a imprese, enti pubblici, universita', centri tecnologici e di ricerca. Le parti promuoveranno per quanto possibile lo sviluppo delle capacita' come pure lo scambio e la formazione di personale in questo settore. 3. Le parti incoraggiano meccanismi per la partecipazione di enti e di esperti dei rispettivi sistemi di scienza, tecnologia e innovazione a progetti e reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di rafforzare le loro capacita' in materia scientifica, tecnologica e di innovazione. Tali meccanismi possono comprendere: a) attivita' comuni di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico come pure progetti educativi; b) visite e scambi di scienziati, ricercatori, tirocinanti e esperti tecnici; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e laboratori di natura scientifica e partecipazione di esperti a tali attivita'; d) reti comuni di ricerca, sviluppo e innovazione; e) scambio e condivisione di apparecchiature e materiali; f) promozione della valutazione delle iniziative comuni e diffusione dei risultati; e g) qualsiasi altra attivita' concordata fra le parti. 4. Le parti dovrebbero considerare la possibilita' di stabilire meccanismi per lo scambio di informazioni riguardo a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati mediante risorse pubbliche. 5. La parte UE facilita e promuove la concessione di incentivi alle istituzioni e alle imprese situate nel suo territorio per il trasferimento di tecnologie a istituzioni e imprese dei paesi andini firmatari cosi' da consentire a detti paesi di dotarsi di una base tecnologica efficiente. 6. Ciascuna delle parti si adopera al fine di valutare le possibilita' per facilitare l'ingresso e l'uscita dal suo territorio di dati e apparecchiature impiegati dalle parti in attivita' di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, o in relazione ad esse, in virtu' delle disposizioni del presente articolo, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti, compresi i sistemi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e la relativa legislazione. -------- 76 Ai fini di una maggiore chiarezza, il trasferimento di tecnologie comprende l'accesso alle tecnologie e il loro uso nonche' il processo di creazione di tecnologie.
Accordo-art. 256
ARTICOLO 256 1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali) i settori di cooperazione comprendono, ma non esclusivamente, le seguenti attivita': a) scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e sulle norme pertinenti di protezione e rispetto di tali diritti nonche' scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sull'evoluzione legislativa; b) scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; c) sviluppo di capacita' e scambi e formazione di personale; d) promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile nonche' sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; e) rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale; e f) promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo-art. 257
ARTICOLO 257 Sottocomitato per la proprieta' intellettuale 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale per seguire l'attuazione delle disposizioni del presente titolo. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunira' almeno una volta all'anno. Tali riunioni possono svolgersi tramite qualsiasi mezzo concordato. 2. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale adotta decisioni per consenso. Il sottocomitato puo' adottare il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per la proprieta' intellettuale avra' il compito di valutare le informazioni di cui all'articolo 209 e di proporre al comitato per il commercio la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche.
Accordo-art. 258
ARTICOLO 258 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: - "diritto della concorrenza": a) per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; b) per la Colombia e il Peru', quanto segue, a seconda dei casi: i) le leggi nazionali relative alla concorrenza adottate o mantenute in vigore in conformita' dell'articolo 260, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; e/o ii) la legislazione della Comunita' andina applicabile in Colombia o Peru', i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche; - "autorita' garante della concorrenza" e "autorita' garanti della concorrenza": a) per la parte UE, la Commissione europea; e b) per la Colombia e il Peru', le rispettive autorita' nazionali garanti della concorrenza. 2. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorita' nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.
Accordo-art. 259
ARTICOLO 259 Obiettivi e principi 1. Riconoscendo l'importanza di una concorrenza libera come pure il fatto che pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati, incidere sullo sviluppo economico e sociale, sull'efficienza economica e sul benessere dei consumatori e compromettere i vantaggi derivanti dall'attuazione del presente accordo, le parti applicano le rispettive politiche in materia di concorrenza e il rispettivo diritto della concorrenza. 2. Le parti convengono che le seguenti pratiche sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi e sugli investimenti reciproci: a) qualsiasi accordo, decisione, raccomandazione o pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza; b) abuso di posizione dominante conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza; e c) le concentrazioni tra societa' che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza. 3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per promuovere un'efficace applicazione della politica e del diritto della concorrenza, anche per quanto riguarda le notifiche di cui all'articolo 262, le consultazioni, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e la promozione della concorrenza. 4. Le parti sostengono e promuovono misure volte a rafforzare la concorrenza nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 260
ARTICOLO 260 Diritto, politiche e autorita' garanti della concorrenza 1. Ciascuna delle parti mantiene in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di affrontare le pratiche di cui all'articolo 259, paragrafo 2, e adottano azioni idonee nei confronti di tali pratiche. 2. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene autorita' garanti della concorrenza che sono responsabili di dare attuazione in modo efficace al rispettivo diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo. 3. Le parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto del principio del giusto processo e dei diritti di difesa. 4. Ciascuna delle parti mantiene la propria autonomia per stabilire, sviluppare ed attuare le rispettive politiche della concorrenza.
Accordo-art. 261
ARTICOLO 261 Cooperazione e scambio di informazioni 1. Le parti si adoperano per cooperare mediante le rispettive autorita' garanti della concorrenza nelle questioni relative all'attuazione del diritto della concorrenza. 2. L'autorita' garante della concorrenza di una parte puo' chiedere la cooperazione dell'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte per quanto attiene alle attivita' di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti interessate di assumere decisioni autonome. 3. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. 4. Quando si scambiano informazioni a norma del presente articolo, le autorita' garanti della concorrenza tengono conto delle restrizioni imposte dalla rispettiva legislazione. 5. Se una parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale quale definita all'articolo 259, paragrafo 2, condotta nel territorio di un'altra parte abbia effetti negativi nel territorio di entrambe le parti oppure sulle relazioni commerciali fra tali parti, la parte in questione puo' chiedere che l'altra parte avvii le attivita' di applicazione previste dalla sua legislazione. 6. Le autorita' garanti della concorrenza possono rafforzare ulteriormente la cooperazione grazie a mezzi o strumenti adeguati conformemente ai loro interessi e alle loro capacita'.
Accordo-art. 262
ARTICOLO 262 Notifica 1. L'autorita' garante della concorrenza di una parte, nella misura in cui le risorse amministrative lo consentano, notifica all'autorita' garante della concorrenza di un'altra parte le attivita' di applicazione del diritto della concorrenza che l'autorita' notificante ritiene possano incidere su interessi rilevanti77 dell'altra parte in questione. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 viene effettuata il piu' rapidamente possibile, nella misura in cui non violi il diritto della concorrenza della parte notificante ne' incida su un'eventuale inchiesta in corso. -------- 77 Questo avviene, in particolare, quando la notifica puo' contribuire al conseguimento degli obiettivi delle attivita' di applicazione dell'autorita' garante delle concorrenza che riceve la notifica.
Accordo-art. 263
ARTICOLO 263 Monopoli riconosciuti e imprese di Stato 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte crei o mantenga monopoli pubblici o privati e imprese di Stato conformemente alla sua legislazione.78 2. Ciascuna delle parti dispone che le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti siano sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tale diritto non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione pubblica loro affidata. 3. Per quanto riguarda le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti, nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie alle disposizioni del presente titolo che falsino gli scambi e gli investimenti fra le parti. -------- 78 Per maggiore chiarezza, le parti convengono che i "monopolios rentisticos" istituiti a norma dell'articolo 336 della Costituzione politica della Colombia rientrano nella categoria dei monopoli riconosciuti e delle imprese di Stato.
Accordo-art. 264
ARTICOLO 264 Assistenza tecnica 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente titolo, le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e promuovono iniziative intese a sviluppare una cultura della concorrenza. 2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 mirano in particolare al rafforzamento delle capacita' tecniche ed istituzionali per quanto riguarda l'attuazione della politica della concorrenza e l'applicazione del diritto della concorrenza, la formazione delle risorse umane e lo scambio di esperienze.
Accordo-art. 265
ARTICOLO 265 Consultazioni 1. Al fine di favorire l'intesa fra le parti o di affrontare tutte le questioni specifiche attinenti al presente titolo, una parte, su richiesta di un'altra parte, accetta l'avvio di consultazioni senza che cio' pregiudichi il proseguimento di qualsiasi azione intrapresa conformemente al proprio diritto della concorrenza ne' il mantenimento della sua completa autonomia circa la decisione finale sulle questioni oggetto delle consultazioni. 2. La parte che richiede le consultazioni di cui al paragrafo 1 indica in che maniera la questione incide sul corretto funzionamento dei mercati come pure sui consumatori e sugli scambi e sugli investimenti fra le parti. La parte che ha ricevuto la richiesta riserva la massima considerazione alle preoccupazioni della parte richiedente.
Accordo-art. 266
ARTICOLO 266 Risoluzione delle controversie Per le questioni attinenti al presente titolo nessuna delle parti puo' ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo XII (Risoluzione delle controversie).
Accordo-art. 267
ARTICOLO 267 Contesto e obiettivi 1. Richiamando la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21, adottate il 14 giugno 1992 dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, gli obiettivi di sviluppo del millennio adottati nel settembre 2000, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il suo piano di attuazione, adottati il 4 settembre 2002, e la dichiarazione ministeriale sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, adottata nel settembre 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. A tale proposito le parti convengono di promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali reciproche. Le parti sottolineano in particolare i benefici che derivano dal considerare le questioni ambientali e del lavoro79 attinenti al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile. 2. Tenuto conto del paragrafo 1, fra gli obiettivi del presente titolo figurano: a) la promozione del dialogo e della cooperazione fra le parti onde facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e rafforzare le relazioni tra il commercio e le politiche e le pratiche in materia di lavoro e ambiente; b) il rafforzamento del rispetto della legislazione in materia di lavoro e di ambiente di ciascuna delle parti, come pure del rispetto degli impegni derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali citati negli articoli 269 e 270, come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile; c) il rafforzamento del ruolo del commercio e della politica commerciale nella promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica e delle risorse naturali, nonche' nella riduzione dell'inquinamento conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile; d) il rafforzamento dell'impegno nei confronti dei principi e dei diritti del lavoro conformemente alle disposizioni del presente titolo, come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile; e) la promozione della partecipazione pubblica per quanto attiene alle questioni disciplinate dal presente titolo. 3. Le parti ribadiscono la loro piena determinazione a rispettare gli impegni assunti nel quadro del presente titolo tenendo conto delle proprie capacita', in particolare di quelle tecniche e finanziarie. 4. Le parti ribadiscono il loro impegno ad affrontare le sfide ambientali di portata globale, conformemente al principio delle responsabilita' comuni ma differenziate. 5. Le disposizioni del presente titolo non vanno interpretate o utilizzate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata agli scambi o agli investimenti. -------- 79 Nel presente titolo quando si fa riferimento al "lavoro" si intendono anche le questioni attinenti agli obiettivi strategici dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Accordo-art. 268
ARTICOLO 268 Diritto di legiferare e livelli di protezione Ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto sovrano di ciascuna di esse di stabilire le proprie politiche interne e priorita' in materia di sviluppo sostenibile nonche' i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale e agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.
Accordo-art. 269
ARTICOLO 269 Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le parti riconoscono il commercio internazionale, l'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 2. Le parti dialogheranno e coopereranno, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro che attengono al commercio e sono di comune interesse. 3. Ciascuna delle parti si impegna a promuovere e ad applicare in maniera effettiva nei suoi ordinamenti e nella pratica nonche' nel suo intero territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, cosi' come definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata "OIL"): a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 4. Le parti si scambieranno informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle convenzioni prioritarie dell'OIL e delle altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate". 5. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e, inoltre, che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.
Accordo-art. 270
ARTICOLO 270 Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessita' di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, dialogano e cooperano, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali che attengono al commercio e sono di comune interesse. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e pratiche ai seguenti accordi multilaterali in materia di ambiente: il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato il 16 settembre 1987, la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata il 22 marzo 1989, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, adottata il 22 maggio 2001, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata il 3 marzo 1973 (di seguito denominata "CITES"), la CBD, il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla CBD, adottato il 29 gennaio 2000, il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato 1'11 dicembre 1997 (di seguito denominato "protocollo di Kyoto") e la convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, adottata il 10 settembre 199880 . 3. Il comitato per il commercio, su proposta del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, puo' raccomandare l'estensione dell'applicazione del paragrafo 2 ad altri accordi multilaterali in materia di ambiente. 4. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al paragrafo 2. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti ne' una restrizione dissimulata del commercio. -------- 80 Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.
Accordo-art. 271
ARTICOLO 271 Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le parti ribadiscono che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile. Esse riconoscono altresi' il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' come pure l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche del lavoro, dall'altra. 2. Le parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali. 3. Le parti convengono di promuovere le migliori pratiche commerciali connesse alla responsabilita' sociale delle imprese. 4. Le parti riconoscono che meccanismi volontari e flessibili basati su incentivi possono contribuire alla coerenza tra le pratiche commerciali e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. A tale proposito ciascuna delle parti incoraggera' lo sviluppo e l'impiego di tali meccanismi, conformemente alle rispettive legislazioni e politiche.
Accordo-art. 272
ARTICOLO 272 Diversita' biologica 1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica e di tutte le sue componenti come fattori fondamentali per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Le parti confermano il loro impegno a conservare e utilizzare in maniera sostenibile la diversita' biologica conformemente alla CBD e agli altri accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie. 2. Le parti continueranno a lavorare per conseguire i loro obiettivi internazionali che prevedono l'istituzione e il mantenimento di un sistema nazionale e regionale di aree marine e terrestri protette integrato, gestito in maniera efficace e rappresentativo sul piano ecologico rispettivamente entro il 2010 e il 2012, quale strumento fondamentale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica. Le parti riconoscono inoltre l'importanza delle aree protette per il benessere delle popolazioni stabilite in tali zone e nelle relative zone cuscinetto. 3. Le parti si adopereranno per promuovere congiuntamente lo sviluppo di pratiche e programmi volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile della diversita' biologica. 4. Fatte salve le rispettive legislazioni interne, le parti riconoscono il loro obbligo, conformemente alla CBD, di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica, di promuovere una loro piu' vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e di incoraggiare una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 5. Richiamando l'articolo 15 della CBD, le parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e che la facolta' di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi nazionali ed e' disciplinata dalla loro legislazione interna. Le parti riconoscono inoltre il loro impegno a creare le condizioni idonee per facilitare l'accesso alle risorse genetiche in vista di impieghi che rispettino l'ambiente come pure a non introdurre restrizioni contrarie agli obiettivi della CBD e che l'accesso alle risorse genetiche e' subordinato al consenso informato preventivo della parte che fornisce tali risorse, salvo diversamente stabilito da tale parte. Le parti adottano le misure adeguate, conformemente alla CBD, per condividere in maniera giusta ed equa e secondo modalita' stabilite di comune accordo i risultati della ricerca e dello sviluppo nonche' i benefici derivanti dall'uso a fini commerciali o di altro tipo delle risorse genetiche con la parte che fornisce tali risorse. 6. Le parti si adoperano per potenziare ed ampliare la capacita' delle istituzioni nazionali responsabili delle conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica grazie a strumenti quali il rafforzamento delle capacita' e l'assistenza tecnica.
Accordo-art. 273
ARTICOLO 273 Commercio di prodotti forestali Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti riconoscono l'importanza di disporre di pratiche che, conformemente alla legislazione e alle procedure interne, migliorino l'applicazione delle normative e la governanza nel settore forestale e promuovano il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili, mediante pratiche quali: a) l'applicazione e l'uso efficaci della CITES per quanto riguarda le specie di alberi che possono essere identificate come minacciate di estinzione, conformemente ai criteri di cui alla suddetta convenzione e nel quadro della stessa; b) lo sviluppo di sistemi e meccanismi che consentano di verificare l'origine legale dei prodotti derivati dal legno lungo tutta la catena di commercializzazione; c) la promozione di meccanismi volontari di certificazione forestale che siano riconosciuti nei mercati internazionali; d) la trasparenza e la promozione della partecipazione pubblica nella gestione delle risorse forestali destinate alla produzione di legname; e e) il rafforzamento di meccanismi di controllo per la produzione di legname, anche grazie a istituti di sorveglianza indipendenti, conformemente al quadro giuridico di ciascuna delle parti.
Accordo-art. 274
ARTICOLO 274 Commercio di prodotti ittici 1. Le parti riconoscono la necessita' di conservare e gestire le risorse ittiche in maniera razionale e responsabile onde garantirne la sostenibilita'. 2. Le parti riconoscono la necessita' di cooperare nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito denominate "ORGP") cui appartengono, allo scopo di: a) rivedere e adeguare la capacita' di pesca alle risorse ittiche, comprese quelle oggetto di sovrasfruttamento, onde garantire che le pratiche di pesca siano proporzionate alle possibilita' di pesca disponibili; b) adottare strumenti efficaci per il monitoraggio e il controllo, quali programmi in materia di osservatori, sistemi di controllo dei pescherecci, controlli sui trasbordi e controlli dello Stato di approdo, onde garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione applicabili; c) adottare misure per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU); a tal fine le parti convengono di garantire che le navi che battono le loro rispettive bandiere pratichino la pesca nel rispetto delle norme adottate nel quadro delle ORGP e di sanzionare, a norma delle rispettive legislazioni interne, le navi che violino tali norme.
Accordo-art. 275
ARTICOLO 275 Cambiamenti climatici 1. Tenendo presente la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito denominata "UNFCCC") e il protocollo di Kyoto, le parti riconoscono che i cambiamenti climatici costituiscono una preoccupazione comune e globale che richiede la massima cooperazione possibile da parte di tutti i paesi e la loro partecipazione ad una risposta internazionale efficace ed adeguata, a vantaggio delle generazioni presenti e future. 2. Le parti sono decise a intensificare i loro sforzi in materia di cambiamenti climatici, guidati dai paesi sviluppati, anche mediante la promozione di politiche interne e di iniziative internazionali appropriate per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti, su una base di equita' e conformemente alle loro responsabilita' comuni ma differenziate, alle rispettive capacita' e alle loro condizioni sociali ed economiche, considerando in modo particolare le esigenze, le circostanze e la grande vulnerabilita' agli effetti negativi dei cambiamenti climatici delle parti che sono paesi in via di sviluppo. 3. Le parti riconoscono altresi' che gli effetti dei cambiamenti climatici possono incidere sul loro sviluppo attuale e futuro e sottolineano pertanto l'importanza di intensificare e sostenere gli sforzi di adattamento, soprattutto nelle parti che sono paesi in via di sviluppo. 4. Tenendo conto dell'obiettivo generale di operare una rapida transizione verso economie a basse emissioni di carbonio, le parti promuoveranno l'uso sostenibile delle risorse naturali nonche' misure commerciali e di investimento che incoraggino e facilitino l'accesso, la diffusione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la produzione e l'utilizzo di energie pulite come pure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. 5. Le parti convengono di prendere in considerazione interventi per contribuire al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi attraverso le loro politiche commerciali e di investimento, in particolare: a) agevolando l'eliminazione dei fattori relativi a commercio e investimenti che ostacolano l'accesso, l'innovazione, lo sviluppo e l'utilizzo di beni, servizi e tecnologie in grado di contribuire alla mitigazione e all'adattamento, tenendo conto della situazione dei paesi in via di sviluppo; b) promuovendo misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici al commercio.
Accordo-art. 276
ARTICOLO 276 Lavoratori migranti Le parti riconoscono l'importanza di promuovere la parita' di trattamento nelle condizioni di lavoro, allo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti di qualsiasi lavoratore, compresi i lavoratori migranti legalmente occupati nei loro territori.
Accordo-art. 277
ARTICOLO 277 Mantenimento dei livelli di protezione 1. Nessuna delle parti incoraggia gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro. Di conseguenza, nessuna delle parti rinuncia o altrimenti deroga alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da ridurre la protezione offerta da questa legislazione, allo scopo di incoraggiare gli scambi o gli investimenti. 2. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro, con la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 3. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse all'esercizio ragionevole della discrezionalita' riguardo alle decisioni sull'assegnazione delle risorse relative alle inchieste, ai controlli e all'applicazione della regolamentazione e delle norme interne in materia di ambiente e lavoro, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti in virtu' del presente titolo. 4. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da autorizzare le autorita' di una parte a svolgere attivita' di applicazione della legislazione in materia di ambiente e lavoro nel territorio di un'altra parte.
Accordo-art. 278
ARTICOLO 278 Informazioni scientifiche Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o di protezione dell'ambiente che incidono sugli scambi fra le parti, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non debba essere addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili81 . -------- 81 Il Peru' interpreta il presente articolo tenendo conto del principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.
Accordo-art. 279
ARTICOLO 279 Esame degli effetti sulla sostenibilita' Ciascuna delle parti si impegna, se lo ritiene opportuno, a rivedere, monitorare e valutare gli effetti dell'attuazione del presente accordo nel campo del lavoro e dell'ambiente per mezzo dei suoi rispettivi processi interni e di partecipazione.
Accordo-art. 280
ARTICOLO 280 Meccanismo istituzionale e di monitoraggio 1. Ciascuna delle parti designa, nell'ambito della sua amministrazione, un ufficio che funga da punto di contatto per le altre parti ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e ai fini della trasmissione di tutto cio' che attiene al presente titolo, comunicazioni comprese. 2. Le parti istituiscono un sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e' composto da rappresentanti di alto livello delle amministrazioni di ciascuna parte, responsabili delle questioni attinenti al lavoro, all'ambiente e al commercio. 3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce in sessioni cui partecipano solo la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora si tratti di questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario, comprese le questioni trattate nel quadro delle consultazioni governative di cui all'articolo 283 e del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 284. 4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente titolo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'articolo 286, e per discutere le questioni di interesse comune inerenti al presente titolo. Il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno e adotta decisioni per consenso. 5. I lavori del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si basano sul dialogo, sulla cooperazione efficace, sul rafforzamento degli impegni e delle iniziative nel quadro del presente titolo e sulla ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficolta' che possono emergere. 6. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ha le seguenti funzioni: a) garantire il follow-up del presente titolo e identificare azioni per il conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile; b) sottoporre al comitato per il commercio, se lo ritiene opportuno, raccomandazioni per applicare correttamente e utilizzare nella maniera piu' opportuna il presente titolo; c) identificare ambiti di cooperazione e verificare l'effettiva attuazione di quest'ultima, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 326; d) valutare, se lo ritiene opportuno, gli effetti dell'attuazione del presente accordo nel campo del lavoro e dell'ambiente; e e) risolvere ogni altra questione che rientri nell'ambito di applicazione del presente titolo, fatti salvi i meccanismi di cui agli articoli 283, 284 e 285. 7. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile promuove la trasparenza e la partecipazione pubblica ai suoi lavori. Le decisioni di questo sottocomitato, nonche' tutte le relazioni su questioni inerenti all'attuazione del presente titolo da esso elaborate, sono pertanto rese pubbliche, salvo diversa decisione del sottocomitato. Il sottocomitato e' inoltre disponibile a ricevere e prendere in esame contributi, osservazioni o pareri del pubblico sulle questioni inerenti al presente titolo.
Accordo-art. 281
ARTICOLO 281 Meccanismi interni Ciascuna delle parti consulta i comitati o gruppi interni che si occupano di lavoro e ambiente o di sviluppo sostenibile o, qualora non esistano, li istituisce. Tali comitati o gruppi possono presentare pareri e formulare raccomandazioni in merito all'attuazione del presente titolo, anche di propria iniziativa, mediante i rispettivi canali interni delle parti. Le procedure per l'istituzione e la consultazione di tali comitati o gruppi, in cui e' data una rappresentanza equilibrata alle organizzazioni rappresentative dei settori indicati sopra, sono conformi alla legislazione interna.
Accordo-art. 282
ARTICOLO 282 Dialogo con la societa' civile 1. Fatto salvo l'articolo 280, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile convoca una volta all'anno, a meno che le parti dispongano diversamente, una sessione con le organizzazioni della societa' civile e il pubblico per discutere le questioni inerenti all'attuazione del presente titolo. Le parti concordano la procedura applicabile a queste sessioni con la societa' civile entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per promuovere una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, le parti offrono a tutte le parti interessate dei settori di cui all'articolo 281 la possibilita' di partecipare a queste sessioni. I rendiconti di tali sessioni sono accessibili al pubblico.
Accordo-art. 283
ARTICOLO 283 Consultazioni governative82 1. Una parte puo' chiedere consultazioni a un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto di tale parte. La parte cui e' rivolta la richiesta risponde tempestivamente. 2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere, con il dialogo e le consultazioni, a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni, previo accordo di entrambe, chiedono informazioni o pareri a qualsiasi persona, organizzazione o organismo, fra cui le organizzazioni o gli organismi di cui agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, in grado di contribuire all'analisi della questione in esame. 3. Una parte impegnata nelle consultazioni, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte impegnata nelle consultazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. Salvo diversa decisione del sottocomitato, le sue conclusioni sono rese pubbliche. 4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica periodicamente relazioni sui risultati delle procedure di consultazione concluse e, se lo ritiene opportuno, relazioni sulle consultazioni in corso. -------- 82 Le parti che partecipano alle consultazioni governative di cui al presente titolo (di seguito denominate "parte impegnata nelle consultazioni" o "parti impegnate nelle consultazioni") sono, da un lato, l'Unione europea e, dall'altro, un paese andino firmatario. Un paese andino firmatario non puo' chiedere consultazioni ad un altro paese andino firmatario.
Accordo-art. 284
ARTICOLO 284 Gruppo di esperti 1. Salvo diversa decisione delle parti impegnate nelle consultazioni, una parte impegnata nelle consultazioni puo', novanta giorni dopo la presentazione di una richiesta di consultazioni, chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non e' stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative di cui all'articolo 283. 2. Il gruppo di esperti selezionati secondo le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 determina se una parte ha adempiuto ai suoi obblighi nel quadro del presente titolo. 3. All'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente titolo, di cui almeno cinque non cittadini di alcuna delle parti e disponibili a presiedere il gruppo di esperti. Tale elenco e' approvato alla prima riunione del comitato per il commercio. Gli esperti sono indipendenti dalle parti e non ricevono istruzioni da esse. 4. Ciascuna delle parti della procedura83 sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Le parti della procedura, se lo ritengono opportuno, possono decidere di designare esperti non inclusi nell'elenco per esercitare funzioni all'interno del gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti designano come presidente una persona che non sia cittadino di alcuna parte della procedura. In caso di mancato accordo, il presidente viene scelto per sorteggio. Il gruppo di esperti e' costituito entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della domanda di costituzione. 5. Le parti della procedura possono presentare comunicazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti puo' chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da organizzazioni, istituzioni e persone che dispongono di informazioni pertinenti o di conoscenze specializzate, comprese comunicazioni scritte o informazioni da parte delle organizzazioni e degli organismi internazionali pertinenti, sulle questioni relative alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui agli articoli 269 e 270. 6. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti presentano al comitato per il commercio, affinche' lo adotti alla sua prima riunione, il regolamento interno del gruppo di esperti. -------- 83 Per "parte della procedura" si intende una parte impegnata nelle consultazioni che partecipa a una procedura dinanzi a un gruppo di esperti.
Accordo-art. 285
ARTICOLO 285 Relazione del gruppo di esperti84 1. Il gruppo di esperti, entro sessanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto, presenta alle parti della procedura una relazione iniziale contenente le sue conclusioni preliminari sulla questione in esame. Entro quindici giorni dalla presentazione della relazione iniziale, le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito. Il gruppo di esperti, dopo avere esaminato le osservazioni scritte, puo' riconsiderare la relazione iniziale. La relazione finale del gruppo di esperti tratta tutte le argomentazioni presentate dalle parti della procedura nelle loro osservazioni scritte. 2. Il gruppo di esperti, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della relazione iniziale a norma del paragrafo 1, presenta alle parti della procedura la sua relazione finale comprensiva delle sue raccomandazioni. Le parti della procedura rendono accessibile al pubblico una versione non riservata della relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione. 3. Le parti della procedura possono decidere di prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. La parte della procedura interessata informa il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione per l'attuazione di tali raccomandazioni. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle misure decise da tale parte. 5. Il presente titolo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie). -------- 84 Nel formulare le sue raccomandazioni il gruppo di esperti terra' conto del contesto multilaterale degli obblighi derivanti dagli accordi e dalle convenzioni di cui agli articoli 269 e 270.
Accordo-art. 286
ARTICOLO 286 Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile Tenendo conto dell'approccio cooperativo del presente titolo come pure delle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti riconoscono l'importanza delle attivita' di cooperazione che contribuiscono all'attuazione e al migliore utilizzo del presente titolo e in particolare al miglioramento delle politiche e delle pratiche in materia di protezione dell'ambiente e del lavoro come stabilito nelle sue disposizioni. Tali attivita' di cooperazione dovrebbero comprendere attivita' in settori di reciproco interesse, quali: a) attivita' relative alla valutazione degli effetti del presente accordo sull'ambiente e sul lavoro, fra cui attivita' destinate a migliorare le metodologie e gli indicatori utilizzati per tale valutazione; b) attivita' relative al controllo, al monitoraggio e all'attuazione efficace delle convenzioni fondamentali dell'OIL e degli accordi multilaterali sull'ambiente, compresi gli aspetti relativi al commercio; c) studi relativi ai livelli e alle norme di protezione del lavoro e dell'ambiente e meccanismi per il monitoraggio di tali livelli; d) attivita' relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, fra cui attivita' inerenti alla riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste ("REDD"); e) attivita' relative agli aspetti del regime internazionale in materia di cambiamenti climatici che rivestono un interesse per il commercio, comprese attivita' commerciali e di investimento che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi della UNFCCC; f) attivita' relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica, secondo il presente titolo; g) attivita' relative alla determinazione dell'origine legale dei prodotti forestali, ai sistemi volontari di certificazione forestale e alla tracciabilita' dei diversi prodotti forestali; h) attivita' volte a incoraggiare le migliori pratiche per una gestione forestale sostenibile; i) attivita' relative al commercio di prodotti ittici, secondo il presente titolo; i) scambio di informazioni e esperienze in merito alla promozione e all'attuazione delle buone pratiche di responsabilita' sociale delle imprese; e k) attivita' relative agli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, anche per quanto riguarda i collegamenti tra commercio e occupazione produttiva, norme fondamentali del lavoro, protezione sociale e dialogo sociale.
Accordo-art. 287
ARTICOLO 287 Cooperazione per promuovere la trasparenza Le parti cooperano nelle sedi bilaterali e multilaterali competenti per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio.
Accordo-art. 288
ARTICOLO 288 Pubblicazione 1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie disciplinate dal presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire loro di prenderne conoscenza. 2. Ciascuna parte si adopera quanto piu' possibile per fornire agli interessati la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, procedure o pronunce amministrative di applicazione generale relative alle materie disciplinate dal presente accordo ed esamina tali osservazioni purche' pertinenti. 3. Si ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state fornite da una parte quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale di tale parte.
Accordo-art. 289
ARTICOLO 289 Informazioni riservate Nessuna disposizione del presente accordo impone a una qualsiasi delle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Accordo-art. 290
ARTICOLO 290 Scambio di informazioni 1. Su richiesta di un'altra parte e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, una parte, mediante il proprio coordinatore dell'accordo, fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti qualsiasi questione che potrebbe incidere in modo sostanziale sul presente accordo. 2. Qualora una parte, conformemente al presente accordo, fornisca informazioni da essa considerate riservate a un'altra parte, quest'ultima tratta queste informazioni come riservate. 3. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'accordo di un'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.
Accordo-art. 291
ARTICOLO 291 Procedimenti amministrativi Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 288, paragrafo 1, in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di un'altra parte in casi specifici: a) comunica, ove possibile e conformemente alla propria legislazione interna, alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) garantisce che a tali persone interessate sia accordata una possibilita' ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentono; e c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
Accordo-art. 292
ARTICOLO 292 Riesame e impugnazione 1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, paragiurisdizionali o amministrativi affinche' i provvedimenti amministrativi definitivi relativi alle materie attinenti al commercio disciplinate dal presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui cio' sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle parti provvede affinche' in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se la sua legislazione interna lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Fatta salva la possibilita' di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
Accordo-art. 293
ARTICOLO 293 Trasparenza in materia di sovvenzioni 1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione connessa agli scambi di merci si intende una misura che rientra nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni ed e' specifica ai sensi dell'articolo 2 dello stesso accordo. 2. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta alle altre parti una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalla parte interessata o per suo conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa. 3. Il comitato per il commercio esamina periodicamente i progressi compiuti da ciascuna delle parti nel dare attuazione al presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa da un'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC. 5. Le parti convengono di scambiarsi informazioni, su richiesta di una qualsiasi di esse, sulle materie relative alle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi e di avere un primo scambio di opinioni circa tali questioni un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 6. Il presente articolo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie).
Accordo-art. 294
ARTICOLO 294 Norme specifiche Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altri titoli del presente accordo.
Accordo-art. 295
ARTICOLO 295 Eccezioni in materia di sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da: a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza; o b) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento esse considerino necessario per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale; ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; iii) in relazione alla produzione, agli appalti pubblici o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, al traffico di altre merci e materiali, alla prestazione di servizi o allo stabilimento destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'installazione militare; iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o c) impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento o del ripristino della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura del possibile dei provvedimenti adottati da una parte a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.
Accordo-art. 296
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