LEGGE 4 agosto 2015, n. 138
ARTICOLO 10.25 Gruppo di lavoro Indicazioni geografiche 1. Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, allo scopo di intensificare la cooperazione tra le Parti e il dialogo sulle indicazioni geografiche. Il gruppo di lavoro puo' formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. 2. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle Parti. Il gruppo di lavoro si riunisce alla data, nel luogo e nei modi (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta. 3. Il gruppo di lavoro puo' decidere: a) di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea che, completata la procedura di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, se del caso, sono considerate anche dall'altra Parte come costituenti indicazioni geografiche e saranno protette nel territorio dell'altra Parte; b) di modificare9 gli allegati di cui alla lettera a) per sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette nella Parte di origine10 o che, in base alla legislazione in vigore, non soddisfano piu' le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra Parte; c) che un riferimento a una legislazione nel presente accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 4. Il gruppo di lavoro si assicura, inoltre, che le disposizioni della presente sottosezione siano correttamente applicate e puo' esaminare qualsiasi questione attinente alla loro applicazione e al loro funzionamento. In particolare, ha il compito di: a) scambiare informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche; b) scambiare informazioni su singole indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' del presente accordo; c) scambiare informazioni al fine di ottimizzare il funzionamento del presente accordo. 5. Il gruppo di lavoro puo' discutere di ogni questione di comune interesse nel campo delle indicazioni geografiche. --------- 9 Queste modifiche riguardano l'indicazione geografica come tale, comprese la denominazione e la categoria del prodotto. Le modifiche delle specificazioni di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, o le modifiche degli organismi preposti al controllo di cui all'articolo 10.18, paragrafo 6, lettera d), restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica. Tali modifiche possono essere comunicato a titolo di informazione. 10 Le decisioni di cessazione della protezione di un'indicazione geografica restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica.
allegato-art. 10.26
ARTICOLO 10.26 Domande individuali di protezione di indicazioni geografiche Le disposizioni della presente sottosezione fanno salvo il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in base alla vigente legislazione dell'Unione europea o della Corea.
allegato-art. 10.27
ARTICOLO 10.27 Protezione dei disegni e modelli 1. L'Unione europea e la Corea assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali o presentino un carattere individuale11 . 2. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla presente sottosezione. --------- 11 La Corea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli simili sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. La Corea non considera originali i disegni e modelli che hanno potuto essere facilmente creati da combinazioni di disegni e modelli che sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. L'Unione europea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli identici sono stati resi disponibili al pubblico prima della data di deposito di un disegno o modello registrato o prima della data di divulgazione di un disegno o modello non registrato. L'Unione europea considera che un disegno o modello non presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato non differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
allegato-art. 10.28
ARTICOLO 10.28 Diritti conferiti dalla registrazione Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, almeno di produrre, offrire in vendita, vendere, importare, esportare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
allegato-art. 10.29
ARTICOLO 10.29 Protezione conferita a un'apparenza non registrata L'Unione europea e la Corea prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia dell'apparenza non protetta del prodotto12 . Tale utilizzazione comprende almeno la presentazione13 , l'importazione o l'esportazione delle merci. --------- 12 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea e la Corea considerano che le espressioni "disegno o modello non registrato" e "apparenza non registrata" hanno significati simili. Le condizioni per la protezione di un "disegno o modello non registrato" o di un'"apparenza non registrata" sono stabilite: a) dalla Corea nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sul segreto commerciale (legge n. 8767 del 21 dicembre 2007); b) dall'Unione europea nel regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006. 13 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea intende "presentazione" nel senso di "offerta" o "immissione sul mercato" e la Corea nel senso di "cessione, leasing o esibizione ai fini di una cessione o un leasing".
allegato-art. 10.30
ARTICOLO 10.30 Durata della protezione 1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione e' di almeno quindici anni. 2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata e' di almeno tre anni.
allegato-art. 10.31
ARTICOLO 10.31 Eccezioni 1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale 3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralita' corrente.
allegato-art. 10.32
ARTICOLO 10.32 Rapporto con il diritto d'autore I disegni e i modelli protetti a norma della presente sottosezione come disegni o modelli registrati nell'Unione europea o in Corea sono ammessi a fruire anche della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente nel territorio delle Parti a decorrere dalla data in cui il disegno o modello e' stato creato o fissato in una qualsiasi forma14 . --------- 14 La protezione di un disegno o modello in forza della legislazione sul diritto d'autore non e' concessa automaticamente, ma solo se il disegno o modello ha diritto alla protezione in base alla legislazione sul diritto d'autore.
allegato-art. 10.33
ARTICOLO 10.33 Accordo internazionale Le Parti si adoperano nella misura del possibile per conformarsi agli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti (2000).
allegato-art. 10.34
ARTICOLO 10.34 Brevetti e salute pubblica 1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC (di seguito "dichiarazione di Doha"). Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente sottosezione, le Parti possono basarsi su tale dichiarazione. 2. Le Parti contribuiscono ad applicare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha e il protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
allegato-art. 10.35
ARTICOLO 10.35 Proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione dei brevetti 1. Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici15 e i prodotti fitosanitari16 protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa o di registrazione prima di essere immessi sui loro mercati. 2. Le Parti dispongono, su richiesta del titolare del brevetto, la proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente alla prima autorizzazione all'immissione del prodotto sui rispettivi mercati. La proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione di brevetti non puo' eccedere i cinque anni17 . --------- 15 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici). 16 I prodotti fitosanitari, nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, sono costituiti da o contengono sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti e sono destinati a uno dei seguenti usi: a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, tranne se questi prodotti sono considerati come utilizzati principalmente per ragioni di igiene piu' che di protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita); c) conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali dell'Unione europea in materia di conservanti; d) eliminare i vegetali o le parti di vegetali indesiderati, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali; o e) frenare o evitare un indesiderato accrescimento dei vegetali, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali. 17 Senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico, se prevista dalle Parti.
allegato-art. 10.36
ARTICOLO 10.36 Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici (18) 1. Le Parti garantiscono la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico. 2. A questo scopo, le Parti dispongono, nelle rispettive legislazioni, che i dati di cui all'articolo 39 dell'accordo TRIPS concernenti la sicurezza e l'efficacia, comunicati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo prodotto farmaceutico nel territorio della rispettiva Parte, non siano utilizzati per rilasciare un'altra autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico, a meno che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. 3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno cinque anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio ottenuta nel territorio delle rispettive Parti. --------- 18 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici).
allegato-art. 10.37
ARTICOLO 10.37 Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari 1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nei rispettivi mercati. 2. Le Parti dispongono che i test, gli studi o le informazioni presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non siano utilizzati da terzi o dalle autorita' interessate a profitto di un'altra persona mirante a ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, a meno che il primo richiedente abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. Tale protezione e' di seguito denominata "protezione dei dati". 3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno dieci anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nelle rispettive Parti.
allegato-art. 10.38
ARTICOLO 10.38 Attuazione Le Parti adottano le misure necessarie per assicurare la piena efficacia della protezione prevista nella presente sottosezione e a questo scopo cooperano attivamente e instaurano un dialogo costruttivo.
allegato-art. 10.39
ARTICOLO 10.39 Varieta' vegetali Le Parti assicurano la protezione delle varieta' vegetali e si conformano alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (1991).
allegato-art. 10.40
ARTICOLO 10.40 Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore 1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, le Parti rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che rispecchino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche. 2. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni sulle pertinenti discussioni multilaterali condotte: a) in sede OMPI, sulle questioni trattate nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore; b) in sede OMC, sulle questioni concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla diversita' biologica (di seguito "CBD") e la protezione del sapere tradizionale e del folklore; c) in sede CBD, sulle questioni relative a un regime internazionale di accesso alle risorse genetiche e di condivisione dei benefici. 3. Al termine delle discussioni multilaterali di cui al paragrafo 2, le Parti convengono, su richiesta di una di esse, di riesaminare il presente articolo in seno al comitato per il commercio, alla luce dei risultati e delle conclusioni di tali discussioni multilaterali. Il comitato per il commercio puo' adottare ogni decisione necessaria per dare effetto ai risultati del riesame.
allegato-art. 10.41
ARTICOLO 10.41 Obblighi generali 1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della parte III, e si assicurano che le rispettive legislazioni prevedano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari sottoindicati, in modo da poter agire efficacemente contro ogni violazione dei diritti di proprieta' intellettuale19 oggetto del presente accordo. 2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso: a) comprendono mezzi di ricorso rapidi destinati a impedire infrazioni e mezzi di ricorso destinati a dissuadere dal commettere ulteriori infrazioni; b) sono leali ed equi; c) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati; d) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. --------- 19 Come definiti all'articolo 10.2, paragrafo 2, lettere da a) a h).
allegato-art. 10.42
ARTICOLO 10.42 Soggetti dotati di legittimazione attiva Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS: a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari di diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e d) alle federazioni o associazioni aventi legittimazione e autorita' per affermare tali diritti, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.
allegato-art. 10.43
ARTICOLO 10.43 Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta di una Parte in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
allegato-art. 10.44
ARTICOLO 10.44 Misure provvisorie di salvaguardia delle prove 1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le Parti assicurano che l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. 2. Le Parti possono disporre che tali misure comprendano la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario senza sentire l'altra Parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.
allegato-art. 10.45
ARTICOLO 10.45 Diritto d'informazione 1. Le Parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale. a) Per "ogni altra persona" si intende nel presente paragrafo una persona che: i) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto; ii) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto; iii) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o iv) sia stata indicata dalla persona di cui alla presente lettera come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. b) Le informazioni comprendono, secondo i casi: i) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; o ii) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
allegato-art. 10.46
ARTICOLO 10.46 Misure provvisorie e cautelari 1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa nei confronti di un intermediario20 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche. 2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro delle merci sospettate di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. --------- 20 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da intendersi secondo il significato che gli e' attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.
allegato-art. 10.47
ARTICOLO 10.47 Misure correttive 1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorita' giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari. 3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalita' tra la gravita' della violazione e le misure correttive ordinate, nonche' degli interessi di terzi.
allegato-art. 10.48
ARTICOLO 10.48 Ingiunzioni 1. Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. 2. Se cosi' prevede la legge, il mancato rispetto di un'ingiunzione e', se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari21 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche. --------- 21 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da intendersi secondo il significato che gli e' attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.
allegato-art. 10.49
ARTICOLO 10.49 Misure alternative La Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
allegato-art. 10.50
ARTICOLO 10.50 Risarcimento del danno 1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno: a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o, b) in alternativa alla lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che puo' essere predeterminato. 3. Nei procedimenti giudiziari civili, ciascuna delle Parti puo', almeno per quanto riguarda opere, fonogrammi, interpretazioni ed esecuzioni protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi, e nei casi di contraffazione dei marchi, stabilire un risarcimento dei danni o mantenere il risarcimento prestabilito, secondo la scelta del titolare del diritto.
allegato-art. 10.51
ARTICOLO 10.51 Spese legali Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano, di norma, sostenute dalla parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione.
allegato-art. 10.52
ARTICOLO 10.52 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti puo' prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
allegato-art. 10.53
ARTICOLO 10.53 Presunzione della qualita' di autore o di titolare di un diritto Nei procedimenti civili che attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, ciascuna delle Parti presume che, in assenza di prova contraria, il soggetto il cui nome e' abitualmente indicato come quello dell'autore o del titolare del diritto connesso dell'opera o dell'oggetto sia il titolare designato del diritto per tale opera od oggetto.
allegato-art. 10.54
ARTICOLO 10.54 Portata della repressione penale Le Parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione deliberata dei marchi e di usurpazione del diritto d'autore e dei diritti connessi22 su scala commerciale. --------- 22 L'espressione "diritti connessi" e' definita da ciascuna delle Parti in conformita' dei propri obblighi internazionali.
allegato-art. 10.55
ARTICOLO 10.55 Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli Nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni nazionali o costituzionali, le Parti considerano l'adozione di disposizioni che stabiliscano la responsabilita' penale della contraffazione delle indicazioni geografiche e dei disegni e modelli.
allegato-art. 10.56
ARTICOLO 10.56 Responsabilita' delle persone giuridiche 1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilita' delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54. 2. Tale responsabilita' e' senza pregiudizio della responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
allegato-art. 10.57
ARTICOLO 10.57 Favoreggiamento Le disposizioni della presente sottosezione si applicano al favoreggiamento dei reati di cui all'articolo 10.54.
allegato-art. 10.58
ARTICOLO 10.58 Sequestro Nel caso dei reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di ordinare il sequestro delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.
allegato-art. 10.59
ARTICOLO 10.59 Sanzioni Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti comminano sanzioni detentive e/o pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
allegato-art. 10.60
ARTICOLO 10.60 Confisca 1. Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di ordinare la confisca e/o la distruzione delle merci il cui marchio sia contraffatto e delle merci prodotte in violazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per produrre tali merci e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale. 2. Le Parti dispongono che le merci il cui marchio sia contraffatto e le merci prodotte in violazione del diritto d'autore che sono state confiscate in applicazione del presente articolo, se non sono distrutte, siano ritirate dai circuiti commerciali, a condizione che non siano pericolose per la salute e la sicurezza delle persone. 3. Le Parti dispongono inoltre che la confisca e la distruzione previste dal presente articolo avvengano senza alcun tipo di indennizzo del convenuto. 4. Le Parti possono disporre che le rispettive autorita' giudiziarie abbiano il potere di ordinare la confisca di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a quello dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.
allegato-art. 10.61
ARTICOLO 10.61 Diritti dei terzi Le Parti provvedono a che i diritti dei terzi siano debitamente protetti e garantiti.
allegato-art. 10.62
ARTICOLO 10.62 Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea (23) Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le disposizioni di cui agli articoli da 10.63 a 10.66 per i fornitori di servizi intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa. --------- 23 Ai fini della funzione di cui all'articolo 10.63, per fornitore di servizi si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o connessioni per comunicazioni in linea numeriche tra punti specificati dall'utente di materiali scelti dall'utente, senza modifica del loro contenuto; ai fini delle funzioni di cui agli articoli 10.64 e 10.65, per fornitore di servizi si intende un fornitore o un operatore di strutture per servizi in linea o accesso alla rete.
allegato-art. 10.63
ARTICOLO 10.63 Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto (mere conduit) 1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
allegato-art. 10.64
ARTICOLO 10.64 Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: memorizzazione temporanea ("caching") 1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzate dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego dell'informazione; e e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. 2. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
allegato-art. 10.65
ARTICOLO 10.65 Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: hosting 1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del fornitore. 3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o di porre fine a una violazione, nonche' la possibilita' per le Parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
allegato-art. 10.66
ARTICOLO 10.66 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 10.63 a 10.65, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Le Parti possono stabilire che i fornitori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
allegato-art. 10.67
ARTICOLO 10.67 Misure alle frontiere 1. Salvo diversa disposizione della presente sezione, le Parti adottano procedure24 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il transito in dogana, il trasbordo, il collocamento in zona franca o in deposito franco, il vincolo a un regime sospensivo26 di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale27 di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. 2. Le Parti adottano disposizioni per permettere alle autorita' doganali, quando nel corso della loro attivita' e prima che una domanda sia stata presentata da un titolare di diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto di proprieta' intellettuale, di sospendere la circolazione di tali merci o di sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1. 3. I diritti e gli obblighi stabiliti nell'applicazione della sezione 4 della parte III dell'accordo TRIPS concernenti l'importatore sono applicabili anche all'esportatore o, se del caso, al detentore28 delle merci. 4. La Corea si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda la lettera c), punti i) e ii), della nota 27 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. --------- 24 E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso. 25 "Transito in dogana", "trasbordo", "collocamento in zona franca" secondo le definizioni della convenzione di Kyoto. 26 Per la Corea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende l'importazione temporanea e le "bonded factory". Per l'Unione europea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende l'importazione temporanea, il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale. 27 Ai fini della presente sezione, per "merci che violano un diritto d'autore" si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione; ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso, registrato o meno secondo la legislazione di ciascuna Parte, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione; c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui e' presentata la domanda di intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a: i) un brevetto; ii) un diritto che tutela una varieta' vegetale; iii) un disegno o modello registrato; iv) un'indicazione geografica. 28 Compresa almeno la persona che e' proprietaria delle merci o la persona che ha un diritto simile di disporne.
allegato-art. 10.68
ARTICOLO 10.68 Codici di condotta Le Parti incoraggiano: a) l'elaborazione da parte delle associazioni od organizzazioni professionali di codici di condotta miranti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare raccomandando l'uso sui dischi ottici di un codice che permetta di identificare l'origine della loro fabbricazione; b) la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
allegato-art. 10.69
ARTICOLO 10.69 Cooperazione 1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attivita': a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa; b) lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; c) lo scambio di esperienze sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi; d) il rafforzamento delle capacita'; e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1 e a suo completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire e mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.
allegato-art. 11.1
ARTICOLO 11.1 Principi 1. Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza cosi' da evitare che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e dello stabilimento siano vanificati da pratiche commerciali o da operazioni anticoncorrenziali. 2. Le Parti mantengono in vigore nei rispettivi territori un'ampia legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in modo efficace gli accordi restrittivi, le pratiche concertate1 e gli abusi di posizione dominante di una o piu' imprese e di controllare efficacemente le concentrazioni tra imprese. 3. Le Parti convengono che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le Parti: a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte; c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte. --------- 1 L'applicazione di questo articolo alle pratiche concertate avviene in conformita' della legislazione in materia di concorrenza di ciascuna Parte.
allegato-art. 11.2
ARTICOLO 11.2 Definizioni Ai fini della presente sezione, per diritto della concorrenza si intende: a) per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche; b) per la Corea, la legge sulla regolamentazione dei monopoli e le pratiche commerciali leali, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche; c) ogni modifica che gli strumenti di cui al presente articolo subiscano dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
allegato-art. 11.3
ARTICOLO 11.3 Attuazione 1. Le Parti conferiscono a una o piu' autorita', che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilita' dell'attuazione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2. 2. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equita' procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate. 3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte mette a sua disposizione le informazioni pubbliche concernenti le misure che adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e le norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.
allegato-art. 11.4
ARTICOLO 11.4 Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali (2) o diritti esclusivi 1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi: a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 11.1; b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 11.2, se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici ad esse assegnati. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un'impresa pubblica, attribuisca a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenga tali diritti. --------- 2 Una Parte concede diritti speciali quando designa, o ne limita il numero a due o piu', le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o conferisce a certe imprese vantaggi legali o regolamentari che influenzano in modo sostanziale la capacita' delle altre imprese di fornire le stesse merci o gli stessi servizi.
allegato-art. 11.5
ARTICOLO 11.5 Monopoli di Stato 1. Le Parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in modo che non esistano misure discriminatorie3 tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente alle condizioni di acquisto e di vendita delle merci. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un monopolio di Stato. 3. Il presente articolo fa salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici). --------- 3 Per "misura discriminatoria" si intende una misura che non e' conforme al trattamento nazionale, quale definito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo, comprese le modalita' e le condizioni enunciate nei pertinenti allegati.
allegato-art. 11.6
ARTICOLO 11.6 Cooperazione 1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia di concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione delle pratiche commerciali o delle operazioni anticoncorrenziali. 2. Le Parti cooperano in relazione alle rispettive politiche di applicazione e nell'applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza, in particolare mediante la cooperazione in materia d'applicazione, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni non riservate sulla base dell'accordo tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attivita' anticoncorrenziali, firmato il 23 maggio 2009.
allegato-art. 11.7
ARTICOLO 11.7 Consultazione 1. In mancanza di norme piu' specifiche nell'accordo di cui all'articolo 11.6, paragrafo 2, una Parte avvia, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. Nella sua richiesta, l'altra Parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le Parti. 2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni della presente sezione. 3. Per facilitare l'esame della questione che e' oggetto delle consultazioni, ogni Parte procura di fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti.
allegato-art. 11.8
ARTICOLO 11.8 Risoluzione delle controversie Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per le questione attinenti alla presente sezione.
allegato-art. 11.9
ARTICOLO 11.9 Principi Le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al fine di riparare o eliminare, con l'applicazione della loro legislazione in materia di concorrenza o con qualsiasi altro mezzo, le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni, nella misura in cui esse influiscono sugli scambi internazionali, e per impedire che tali situazioni si producano.
allegato-art. 11.10
ARTICOLO 11.10 Definizione di sovvenzione e di specificita' 1. Una sovvenzione e' una misura che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SMC. 2. Una sovvenzione e' specifica se rientra nell'ambito definito dall'articolo 2 dell'accordo SMC. La presente sezione si applica solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SMC.
allegato-art. 11.11
ARTICOLO 11.11 Sovvenzioni vietate (4,5) Le sovvenzioni seguenti sono considerate specifiche alle condizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo SMC e sono vietate ai fini del presente accordo se e in quanto incidono negativamente sul commercio internazionale delle Parti6 : a) le sovvenzioni concesse nel quadro di un dispositivo giuridico in virtu' del quale uno Stato o un organo pubblico sono tenuti a coprire i debiti o le passivita' di talune imprese ai sensi dell'articolo 2.1 dell'accordo SMC senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto al loro importo o alla durata di tale responsabilita'; b) le sovvenzioni (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in valuta, le immissioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato o le esenzioni fiscali) concesse a imprese insolventi o in difficolta', senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una vitalita' a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione. Cio' non impedisce alle Parti di erogare sovvenzioni per mezzo di un contributo temporaneo di liquidita' sotto forma di garanzie di prestito o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attivita' un'impresa in difficolta' per il tempo necessario per definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Questo comma non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e all'industria del carbone. --------- 4 Le Parti convengono che questo articolo si applica solo alle sovvenzioni ricevute dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. 5 Ai fini del presente accordo, questo articolo non si applica alle sovvenzioni concesse alle piccole e medie imprese secondo criteri o condizioni obiettivi, come previsto dall'articolo 2.1, lettera b) e dalla relativa nota 2 dell'accordo SMC. 6 Il commercio internazionale delle Parti comprende il mercato interno e il mercato delle esportazioni.
allegato-art. 11.12
ARTICOLO 11.12 Trasparenza 1. Le Parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale scopo, ciascuna delle Parti comunica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale delle sovvenzioni che sono specifiche e possono influire sugli scambi internazionali. Le informazioni comunicate dovrebbero riguardare l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario della sovvenzione concessa da uno Stato o da un'amministrazione pubblica. 2. Queste informazioni sono considerate fornite se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo. 3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di sovvenzione o su casi particolari di sovvenzione specifica. Le Parti scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa.
allegato-art. 11.13
ARTICOLO 11.13 Relazioni con l'accordo OMC Le disposizioni della presente sezione fanno salvi i diritti di una Parte, in forza delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, di applicare misure di difesa commerciale o di aprire una vertenza o promuovere altra idonea azione nei confronti di una sovvenzione concessa dall'altra Parte.
allegato-art. 11.14
ARTICOLO 11.14 Monitoraggio e verifica Le Parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui e' fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le Parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisone delle Parti.
allegato-art. 11.15
ARTICOLO 11.15 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni degli articoli da 11.9 a 11.14 si applicano alle sovvenzioni sulle merci, ad eccezione delle sovvenzioni al settore della pesca, delle sovvenzioni relative ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura. 2. Le Parti si adoperano per quanto possibile al fine di stabilire regole applicabili alle sovvenzioni ai servizi, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale, e al fine di scambiare informazioni su richiesta di una delle Parti. Le Parti convengono di avere un primo scambio di opinioni circa le sovvenzioni ai servizi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
allegato-art. 12.1
ARTICOLO 12.1 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non e' considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare; persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.
allegato-art. 12.2
ARTICOLO 12.2 Obiettivo e ambito di applicazione Riconoscendo l'incidenza che le rispettive regolamentazioni possono avere sui loro scambi commerciali, le Parti si adoperano per predisporre un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, in particolare per i piccoli operatori la cui attivita' si svolge sul loro territorio. Riaffermando i loro impegni rispettivi derivanti dall'accordo OMC, le Parti apportano chiarimenti e miglioramenti in fatto di trasparenza, consultazione e migliore amministrazione delle misure di applicazione generale, nella misura in cui esse possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo.
allegato-art. 12.3
ARTICOLO 12.3 Pubblicazione 1. Le Parti provvedono affinche' le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo: a) siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza; b) indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione; c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalita'. 2. Le Parti: a) si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta; b) offrono alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilita'; c) si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.
allegato-art. 12.4
ARTICOLO 12.4 Richieste di informazioni e punti di contatto 1. Le Parti creano o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate da persone interessate riguardanti misure di applicazione generale, proposte o in vigore, che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo e sulla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti d'informazione o i punti di contatto istituiti ai sensi del presente accordo o tramite qualsiasi altro meccanismo, secondo il caso. 2. Le Parti riconoscono che la risposta di cui al paragrafo 1 non puo' essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive legislazioni e regolamentazioni. 3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative ad ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che la Parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del presente accordo, sia essa stata preventivamente informata o no di tale misura. 4. Le Parti si adoperano per identificare o creare punti di informazione o di contatto per le persone interessate dell'altra parte, che avranno il compito di cercare una soluzione efficace dei problemi che possono sorgere nell'applicazione delle misure di applicazione generale. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, con scadenze predeterminate, orientati ai risultati e trasparenti. Essi fanno salve le procedure d'appello o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono e fanno salvi i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dall'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie).
allegato-art. 12.5
ARTICOLO 12.5 Procedimenti amministrativi Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo, ciascuna delle Parti, quando applica tali misure a particolari persone, beni o servizi dell'altra Parte in casi specifici: a) si adopera per inviare alle persone interessate dell'altra Parte che sono direttamente coinvolte in un procedimento un preavviso ragionevole, secondo le rispettive procedure, dell'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione dell'organo giurisdizionale che lo ha promosso e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo permettano; c) si assicura che le sue procedure si basino sulla sua legislazione e siano ad essa conformi.
allegato-art. 12.6
ARTICOLO 12.6 Riesame e ricorso 1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene istanze o procedure giudiziarie, quasi-giudiziarie o amministrative al fine di riesaminare e, nei casi in cui cio' sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali istanze sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle Parti provvede affinche', presso tali istanze o in tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Ciascuna delle Parti provvede, fatta salva la possibilita' di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
allegato-art. 12.7
ARTICOLO 12.7 Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa 1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione. 2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
allegato-art. 12.8
ARTICOLO 12.8 Non discriminazione Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli piu' favorevoli tra quelli applicati alle proprie persone interessate, alle persone interessate di paesi terzi o a paesi terzi.
allegato-art. 13.1
ARTICOLO 13.1 Contesto e obiettivi 1. Richiamandosi all'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, al piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e alla dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e si adopereranno affinche' questo obiettivo sia integrato e rispecchiato a ogni livello delle loro relazioni commerciali. 2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e sono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un approccio globale del commercio e dello sviluppo sostenibile. 3. Le Parti riconoscono che non e' loro intenzione armonizzare nel presente capo le loro norme in materia di lavoro e di ambiente, ma quello di rafforzare i loro rapporti e la loro cooperazione commerciali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile, come indicato nei paragrafi 1 e 2.
allegato-art. 13.2
ARTICOLO 13.2 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica, salva diversa indicazione, alle misure adottate o mantenute dalle Parti aventi rilevanza per gli aspetti relativi al commercio delle questioni riguardanti il lavoro1 e l'ambiente nel contesto dell'articolo 13.1, paragrafi 1 e 2. 2. Le Parti sottolineano il fatto che le norme in materia di ambiente e di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi protezionistici. Le Parti rilevano che il loro vantaggio comparativo non dovrebbe in alcun modo essere messo in questione. --------- 1 In questo capo quando si fa riferimento al lavoro si fa riferimento anche alle questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e ripresa nella Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso.
allegato-art. 13.3
ARTICOLO 13.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione Ciascuna delle Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle Parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformita' delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5, e si adopera per continuare a migliorare la propria legislazione e le proprie politiche.
allegato-art. 13.4
ARTICOLO 13.4 Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le Parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunita' internazionale alle sfide e alle opportunita' economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di comune interesse. 2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti, uomini, donne e giovani. 3. Le Parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e pratiche, i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia: a) liberta' di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) abolizione effettiva del lavoro infantile; d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato. Le Parti si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate".
allegato-art. 13.5
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