LEGGE 4 agosto 2015, n. 138

Type Legge
Publication 2015-08-04
Ultimo aggiornamento 2015-09-03
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 13.5 Accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le Parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali mondiali o regionali e si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali attinenti al commercio di comune interesse. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno per l'attuazione effettiva, nelle loro leggi e pratiche, degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte. 3. Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il suo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale per il cambiamento climatico, secondo il Piano d'azione di Bali2 . --------- 2 Decisione UNFCCC 1/CP.13 adottata dalla 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

allegato-art. 13.6

ARTICOLO 13.6 Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Esse riconoscono il ruolo benefico che standard di lavoro essenziali e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttivita' e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia d'occupazione e di lavoro dall'altra. 2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali, comprese le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico e le merci con un marchio di qualita' ecologica, anche esaminando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio delle merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelle che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelle che implicano la responsabilita' sociale delle imprese.

allegato-art. 13.7

ARTICOLO 13.7 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme 1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti. 2. Le Parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro leggi, i loro regolamenti o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.

allegato-art. 13.8

ARTICOLO 13.8 Informazioni scientifiche Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e delle condizioni sociali che influiscono sui loro scambi commerciali.

allegato-art. 13.9

ARTICOLO 13.9 Trasparenza Le Parti, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne, si impegnano a sviluppare, introdurre e attuare ogni misura diretta a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che influisca sui loro scambi commerciali in modo trasparente, dandone debita comunicazione, sottoponendola a una consultazione pubblica e informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni gli attori non statali, compreso il settore privato.

allegato-art. 13.10

ARTICOLO 13.10 Esame degli effetti sulla sostenibilita' Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare gli effetti dell'applicazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare sulla promozione di un lavoro dignitoso, per mezzo dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni degli effetti sulla sostenibilita' relativi al commercio.

allegato-art. 13.11

ARTICOLO 13.11 Cooperazione Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche sociali e ambientali per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le Parti si impegnano a intraprendere le attivita' di cooperazione previste dall'allegato 13.

allegato-art. 13.12

ARTICOLO 13.12 Meccanismo istituzionale 1. Ciascuna delle Parti designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che fungera' da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo. 2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti. 3. Il comitato si riunisce entro l'anno che segue l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'applicazione del presente capo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'allegato 13. 4. Ciascuna delle Parti istituisce uno o piu' gruppi consultivi nazionali sullo sviluppo sostenibile (ambiente e lavoro) con compiti di consulenza per quanto riguarda l'applicazione del presente capo. 5. I gruppi consultivi sono composti di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei settori dell'ambiente, del lavoro e delle imprese e di altre parti interessate.

allegato-art. 13.13

ARTICOLO 13.13 Meccanismo di dialogo con la societa' civile 1. I membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle Parti si riuniscono in un forum della societa' civile per instaurare un dialogo sugli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile dei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della societa' civile si riunira' una volta all'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della societa' civile. 2. I gruppi consultivi nazionali sceglieranno i rappresentanti tra i propri membri sulla base di una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, come previsto dall'articolo 13.12, paragrafo 5. 3. Le Parti possono presentare al forum della societa' civile lo stato di avanzamento dell'applicazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le conclusioni del forum della societa' civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi nazionali.

allegato-art. 13.14

ARTICOLO 13.14 Consultazioni governative 1. Una Parte puo' chiedere consultazioni con l'altra Parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all'articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede. 2. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Le Parti si assicurano che la soluzione sia compatibile con le attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, cosi' da accrescere la cooperazione e la coerenza tra i lavori delle Parti e di queste organizzazioni. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o questi organismi. 3. Una Parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il comitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. La soluzione e' resa pubblica, salvo diversa decisione del comitato. 4. Il comitato puo' consultare i gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe e ciascuna delle Parti puo' consultare i rispettivi gruppi consultivi nazionali. Un gruppo consultivo nazionale di una Parte puo' anche presentare di sua iniziativa comunicazioni a quella Parte o al comitato.

allegato-art. 13.15

ARTICOLO 13.15 Gruppo di esperti 1. Salvo diversa decisione delle Parti, novanta giorni dopo la presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 13.14, paragrafo 1, una Parte puo' chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non e' stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Le Parti possono inviare le loro osservazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle Parti, ai gruppi consultivi nazionali o alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13.14, come ritiene opportuno. Il gruppo di esperti si riunisce entro due mesi dalla richiesta di una Parte. 2. Il gruppo di esperti, scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, contribuisce con le sue competenze all'attuazione del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo di esperti presenta una relazione alle Parti entro i novanta giorni seguenti la selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto dei pareri o delle raccomandazioni del gruppo di esperti sull'attuazione del presente capo. La messa in atto delle raccomandazioni del gruppo di esperti e' monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo di esperti e' messa a disposizione dei gruppi consultivi nazionali delle Parti. Per quanto riguarda le informazioni riservate, si applicano i principi dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato). 3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nei campi delle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo di esperti. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi nazionali e non ricevono istruzioni da esse. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la nazionalita' di quella Parte. I due esperti cosi' scelti designano come presidente una persona che non abbia la cittadinanza di nessuna delle Parti.

allegato-art. 13.16

ARTICOLO 13.16 Risoluzione delle controversie Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 13.14 e 13.15.

allegato-art. 14.1

ARTICOLO 14.1 Obiettivo L'obiettivo del presente capo e' prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione in buona fede del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

allegato-art. 14.2

ARTICOLO 14.2 Ambito di applicazione Il presente capo si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo1 . --------- 1 Per le controversie relative al protocollo sulla cooperazione culturale, tutti i riferimenti del presente capo al comitato per il commercio si intendono fatti al comitato per la cooperazione culturale.

allegato-art. 14.3

ARTICOLO 14.3 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo che ritiene applicabili. Una copia della richiesta di consultazioni e' trasmessa al comitato per il commercio. 3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale2 , si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. 5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4. --------- 2 Le merci di carattere stagionale sono quelle le cui importazioni, nel corso di un periodo rappresentativo, non sono distribuite sull'arco dell'intero anno ma sono concentrate in particolari periodi dell'anno in ragione di fattori stagionali.

allegato-art. 14.4

ARTICOLO 14.4 Apertura della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 14.3, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2.

allegato-art. 14.5

ARTICOLO 14.5 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 14.18, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura. 4. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

allegato-art. 14.6

ARTICOLO 14.6 Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale dovrebbe comunque essere trasmessa entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua trasmissione. 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere la relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 1 e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 2. 4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame degli argomenti avanzati nella fase di riesame intermedio.

allegato-art. 14.7

ARTICOLO 14.7 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di trasmettere il suo lodo. Il lodo deve comunque essere trasmesso entro centocinquanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo dovrebbe comunque essere trasmesso entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

allegato-art. 14.8

ARTICOLO 14.8 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.

allegato-art. 14.9

ARTICOLO 14.9 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che le sara' necessario per dare esecuzione al lodo. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica ad opera della Parte convenuta di cui al paragrafo 1 la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di trentacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

allegato-art. 14.10

ARTICOLO 14.10 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di una misura o sulla compatibilita' tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 14.2. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

allegato-art. 14.11

ARTICOLO 14.11 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale stabilisce che non e' stata presa alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi della Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo. 2. Se un accordo sull'indennizzo non e' raggiunto entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla trasmissione della pronuncia a norma dell'articolo 14.10 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito che non e' stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non e' compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice e' autorizzata, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2. in misura equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la Parte attrice intende sospendere. La Parte attrice puo' applicare la sospensione dieci giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 4. 3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice puo' scegliere di aumentare le aliquote dei suoi dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o della diminuzione dei benefici causata dalla violazione. 4. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione, la Parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario trasmette il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale non abbia trasmesso il proprio lodo; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale. 5. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 4. 6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all'articolo 14.2, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

allegato-art. 14.12

ARTICOLO 14.12 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi 1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure che ha preso per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la sospensione degli obblighi e' revocata. 3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

allegato-art. 14.13

ARTICOLO 14.13 Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura e' chiusa.

allegato-art. 14.14

ARTICOLO 14.14 Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono specificate nell'allegato 14-B. 2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformita' all'allegato 14-B.

allegato-art. 14.15

ARTICOLO 14.15 Informazioni e consulenza tecnica Su istanza di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per la procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti, che possono formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' all'allegato 14-B.

allegato-art. 14.16

ARTICOLO 14.16 Norme di interpretazione Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Se un obbligo derivante dal presente accordo e' identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con le interpretazioni pertinenti stabilite dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2.

allegato-art. 14.17

ARTICOLO 14.17 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Salvo diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte.

allegato-art. 14.18

ARTICOLO 14.18 Elenco degli arbitri 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti indica cinque persone. Le Parti indicano anche cinque persone, che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni oggetto della controversia ne' essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono conformarsi alle disposizioni dell'allegato 14-C.

allegato-art. 14.19

ARTICOLO 14.19 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. 2. Tuttavia, se una Parte ha avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica, o in base al presente capo o in base all'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo che e' stato aperto un procedimento di risoluzione della controversia la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo. 3. Ai fini del paragrafo 2: a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC; si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa dell'OMC; b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 14.4, paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio in conformita' dell'articolo 14.7. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

allegato-art. 14.20

ARTICOLO 14.20 Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.

allegato-art. 15.1

ARTICOLO 15.1 Comitato per il commercio 1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio1 comprendente rappresentanti della Parte UE e rappresentanti della Corea. 2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno alternativamente a Bruxelles o a Seul o su richiesta di una delle Parti. Il comitato per il commercio e' copresieduto dal ministro per il commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dalle persone da essi designate. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 3. Il comitato per il commercio: a) assicura il buon funzionamento del presente accordo; b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali; c) sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo; d) esamina i modi per rafforzare le relazioni commerciali tra le Parti; e) fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; f) studia l'evoluzione degli scambi commerciali tra le Parti; g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo. 4. Il comitato per il commercio puo': a) decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi e delegare loro responsabilita'; b) comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della societa' civile; c) esaminare la possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti; d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo; e) emettere raccomandazioni o adottare decisioni nei modi previsti dal presente accordo; f) adottare il proprio regolamento interno; g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le Parti possano convenire. 5. Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto sulle sue attivita' e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto. 6. Fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), le Parti possono sottoporre al comitato per il commercio ogni questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo. 7. Se una Parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate. 8. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le Parti confermano il loro intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralita' di prospettive nell'attuazione del presente accordo. --------- 1 Come indicato nel protocollo sulla cooperazione culturale, il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio in relazione a tale protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini della sua applicazione.

allegato-art. 15.2

ARTICOLO 15.2 Comitati specializzati 1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio: a) il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci); b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, di cui all'articolo 5.10 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie); c) il comitato doganale, di cui all'articolo 6.16 (Comitato doganale). Nei settori coperti esclusivamente dall'accordo doganale, il comitato doganale agisce come comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi di tale accordo; d) il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, di cui all'articolo 7.3 (Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico); e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 13.12 (Meccanismo istituzionale); f) il comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, di cui all'allegato IV del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il mandato e i compiti dei comitati specializzati sono definiti nei capi e nei protocolli pertinenti del presente accordo. 2. Il comitato per il commercio puo' decidere di istituire altri comitati specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio decide la composizione, i compiti e il funzionamento dei comitati specializzati istituiti ai sensi del presente articolo. 3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma una volta all'anno, al livello appropriato, alternativamente a Bruxelles o a Seul, o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio, e sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 4. I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attivita' al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio. 5. Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un comitato specializzato o di sciogliere un comitato specializzato.

allegato-art. 15.3

ARTICOLO 15.3 Gruppi di lavoro 1. Sono istituiti sotto gli auspici del comitato per il commercio i seguenti gruppi di lavoro: a) il gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti", di cui all'articolo 9.2 (Gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti") dell'allegato 2-C (Veicoli a motore e loro parti); b) il gruppo di lavoro "Prodotti farmaceutici e dispositivi medici", di cui all'articolo 5.3 (Cooperazione regolamentare) dell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici); c) il gruppo di lavoro "Prodotti chimici", di cui al paragrafo 4 dell'allegato 2-E (Prodotti chimici); d) il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1 (Gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale"); e) il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", di cui all'articolo 7.21, paragrafo 6 (Mutuo riconoscimento); f) il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", di cui all'articolo 9.3 (Gruppo di lavoro "Appalti pubblici"); g) il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", di cui all'articolo 10.25 (Gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"). 2. Il comitato per il commercio puo' decidere di costituire altri gruppi di lavoro per un compito o su un tema specifici. Il comitato per il commercio determina la composizione, i compiti e il funzionamento dei gruppi di lavoro. Ogni riunione regolare o ad hoc tra le Parti che abbia per oggetto materie disciplinate dal presente accordo e' considerata un gruppo di lavoro ai sensi del presente articolo. 3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i gruppi di lavoro si riuniscono, a un livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio. Sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I gruppi di lavoro stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. 4. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attivita' al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un gruppo di lavoro non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio. 5. Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un gruppo di lavoro o di sciogliere un gruppo di lavoro.

allegato-art. 15.4

ARTICOLO 15.4 Decisioni 1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha la facolta' di prendere decisioni su ogni questione nei casi previsti dal presente accordo. 2. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per attuarle. Il comitato per il commercio puo' anche formulare appropriate raccomandazioni. 3. Il comitato per il commercio elabora le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti.

allegato-art. 15.5

ARTICOLO 15.5 Modifiche 1. Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, alla data convenuta dalle Parti. 2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio puo' decidere di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo. Le Parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

allegato-art. 15.6

ARTICOLO 15.6 Punti di contatto 1. Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione del presente accordo, all'entrata in vigore di quest'ultimo le Parti designano dei coordinatori. La designazione dei coordinatori fa salva la designazione specifica di autorita' competenti in base alle disposizioni di capi specifici del presente accordo. 2. Su richiesta di una delle Parti, il coordinatore dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente. 3. Nella misura consentita dalla rispettiva legislazione, ciascuna delle Parti fornisce tramite i suoi coordinatori informazioni su richiesta dell'altra Parte e risponde sollecitamente a qualsiasi domanda dell'altra Parte in relazione a misure esistenti o proposte che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali tra le Parti.

allegato-art. 15.7

ARTICOLO 15.7 Disposizioni in materia fiscale 1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente accordo non modificano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima nella misura dell'incompatibilita'. Nel caso di una convenzione fiscale tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea, spetta alle sole autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare congiuntamente se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le Parti stabiliscano una distinzione, nell'applicazione delle disposizioni delle rispettive legislazioni fiscali, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito. 4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

allegato-art. 15.8

ARTICOLO 15.8 Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti 1. Se una Parte incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda il commercio di merci e servizi e lo stabilimento. 2. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alle difficolta' della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con lo Statuto del Fondo monetario internazionale, secondo il caso. 3. La Parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive, o le modifica, ne informa sollecitamente l'altra Parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 4. Se le restrizioni sono adottate o mantenute, in seno al comitato per il commercio ha luogo sollecitamente una consultazione nel corso della quale sono valutate la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le restrizioni adottate a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficolta' relative alla bilancia dei pagamenti e ai rapporti finanziari con l'estero; b) l'ambiente economico commerciale esterno; o c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate. Nel corso delle consultazioni e' valutata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4 e sono presi in considerazione tutti i dati, statistici o di altro tipo, comunicati dal Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI") relativi al cambio delle valute, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti; le conclusioni sono basate sulla valutazione del FMI della bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della Parte interessata.

allegato-art. 15.9

ARTICOLO 15.9 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che: a) imponga alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedisca alle Parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate; ii) relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati; iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o c) impedisca alle Parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

allegato-art. 15.10

ARTICOLO 15.10 Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti in conformita' delle rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge o in altra data convenuta dalle Parti. 3. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le Parti applicano il protocollo sulla cooperazione culturale a partire dal primo giorno del terzo mese seguente la data in cui la Corea ha depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (di seguito "convenzione UNESCO") presso il segretariato dell'UNESCO a Parigi, a meno che la Corea abbia depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO prima dello scambio di notifiche di cui ai paragrafi 2 o 5. 4. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli affari esteri e del commercio della Corea, o al suo successore. 5. a) Il presente accordo e' provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui la Parte UE e la Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive pertinenti procedure. b) Se una Parte non e' in grado di applicare provvisoriamente certe disposizioni del presente accordo, ne informa l'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga alla lettera a), a condizione che l'altra Parte abbia espletato le necessarie procedure e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro dieci giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente certe disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese seguente la notifica. c) Una Parte puo' porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra Parte e con effetto il primo giorno del mese seguente la notifica. d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria.

allegato-art. 15.11

ARTICOLO 15.11 Durata 1. Il presente accordo ha durata illimitata. 2. Ciascuna delle Parti puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 3. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

allegato-art. 15.12

ARTICOLO 15.12 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano ogni provvedimento di natura generale o specifica necessario per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati. 2. Le Parti possono immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformita' del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.

allegato-art. 15.13

ARTICOLO 15.13 Allegati, appendici, protocolli e note Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

allegato-art. 15.14

ARTICOLO 15.14 Relazione con altri accordi 1. Salvo diversa indicazione, gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e/o la Comunita' europea e/o l'Unione europea e la Corea non sono sostituiti o abrogati dal presente accordo. 2. Il presente accordo fa parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo quadro. Esso costituisce un accordo specifico che da' effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro. 3. Il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale sostituisce l'accordo doganale per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa reciproca. 4. Le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

allegato-art. 15.15

ARTICOLO 15.15 Applicazione territoriale 1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite in tali trattati e, d'altra parte, al territorio della Corea. Ogni riferimento al "territorio" nel presente accordo e' da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita indicazione. 2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'UE non comprese nei territori di cui al paragrafo 1.

allegato-art. 15.16

ARTICOLO 15.16 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede. ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato 1 del capo 1 Lasciato intenzionalmente in bianco Allegato 2-A del capo 2 Soppressione dei dazi doganali Allegato 2-B del capo 2 Elettronica Allegato 2-C del capo 2 Veicoli a motore e loro parti Allegato 2-D del capo 2 Prodotti farmaceutici e dispositivi medici Allegato 2-E del capo 2 Prodotti chimici Allegato 3 del capo 3 Misure di salvaguardia agricole Allegato 4 del capo 4 Coordinatore TBT Allegato 5 del capo 5 Lasciato intenzionalmente in bianco Allegato 6 del capo 6 Lasciato intenzionalmente in bianco Allegato 7-A del capo 7 Elenchi di impegni Allegato 7-B del capo 7 Esonero NPF Allegato 7-C del capo 7 Elenco dei casi di esonero NPF Allegato 7-D del capo 7 Ulteriore impegno sui servizi finanziari Allegato 8 del capo 8 Lasciato intenzionalmente in bianco Allegato 9 del capo 9 Contratti BOT e concessioni di lavori pubblici Allegato 10-A del capo 10 Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari Allegato 10-B del capo 10 Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose Allegato 11 del capo 11 Lasciato intenzionalmente in bianco Allegato 12 del capo 12 Lasciato intenzionalmente in bianco Allegato 13 del capo 13 Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile Allegato 14-A del capo 14 Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie Allegato 14-B del capo 14 Regole di procedura dell'arbitrato Allegato 14-C del capo 14 Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori Allegato 15 del capo 15 Lasciato intenzionalmente in bianco

Allegato 1

Allegato 1 Lasciato intenzionalmente in bianco

Allegato 2A

Allegato 2-A SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI 1. Salvo quanto altrimenti stabilito nella tabella dei dazi di ciascuna delle Parti acclusa al presente allegato, alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna delle Parti si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva a norma dell'articolo 2.5, paragrafo 1: a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "0" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "2" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale1 ; d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "6" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sette tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in undici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "12" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in tredici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "13" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in quattordici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "15" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "18" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in diciannove tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "20" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in ventuno tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione del 5% dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi doganali sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 5% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3, di un ulteriore 7% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 4 e di un ulteriore 7% dell'aliquota di base ogni anno successivo fino all'anno 6. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 10% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 7 e di un ulteriore 10% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 8. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 12% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 9, di un ulteriore 17% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 10 e di un ulteriore 20% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 11. Successivamente le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale; n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10-B" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione al 20%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 20% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in nove tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "12-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono mantenuti al livello delle aliquote di base dall'anno 1 all'anno 9. A decorrere dal primo giorno dell'anno 10 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; p) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "16-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione al 30%, ad valorem, in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le merci in questione sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dal primo giorno dell'anno 17; q) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "S-A" sono cosi' disciplinati: i) per le merci entrate in Corea tra il 1º maggio e il 15 ottobre, i dazi doganali sono soppressi in diciotto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; ii) per le merci entrate in Corea dal 16 ottobre al 30 aprile, i dazi doganali sono ridotti al 24%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 24% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "S-B" sono cosi' disciplinati: i) per le merci entrate in Corea dal 1º settembre fino alla fine di febbraio, i dazi doganali sono mantenuti al livello delle aliquote di base; ii) per le merci entrate in Corea dal 1° marzo al 31 agosto, i dazi doganali sono ridotti al 30%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 30% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in sei tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; s) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "E" di soppressione progressiva dei dazi sono mantenuti al livello delle aliquote di base; t) nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali stabiliti dal presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Corea connessi all'attuazione degli impegni di cui documento OMC WT/Let/492 (Certificazione delle modifiche e delle rettifiche dell'elenco LX-Repubblica di Corea) del 13 aprile 2005 e successive modificazioni. 2. Ogni voce della tabella di ciascuna delle Parti reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna fase di riduzione dei dazi per la voce in questione. 3. Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi doganali sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale piu' vicino oppure, laddove l'aliquota del dazio doganale sia espressa in unita' monetarie, perlomeno al decimo di cent di euro piu' vicino nel caso della parte UE e al won coreano piu' vicino nel caso della Corea. 4. Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di ciascuna Parte, ogni riduzione annuale ha effetto a far data dal primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 5. 5. Ai fini del presente allegato e dell'appendice 2-A-1, si intende per: a) "anno 1", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo; b) "anno 2", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; c) "anno 3", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; d) "anno 4", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; e) "anno 5", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; f) "anno 6", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; g) "anno 7", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; h) "anno 8", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; i) "anno 9", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; j) "anno 10", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; k) "anno 11", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; l) "anno 12", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; m) "anno 13", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; n) "anno 14", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; o) "anno 15", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; p) "anno 16" il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quindicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; q) "anno 17", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sedicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; r) "anno 18", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciassettesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; s) "anno 19", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciottesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; t) "anno 20", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciannovesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo. u) "anno 21", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo. --------- 1 In deroga al paragrafo 1, lettera c), i dazi doganali sulle merci originarie di cui alle voci classificate nel SA, capitolo 87, e comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tariffa di una Parte sono oggetto di una riduzione del 30% dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di un ulteriore 30% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 2, di un ulteriore 20% dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3 e di un ulteriore 20% dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno dell'anno 4. Successivamente le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale. TABELLA DEI DAZI DELLA COREA NOTE GENERALI 1. Rapporto con l'Harmonized Tariff Schedule of Korea (HSK): le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione dell'HSK e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, e' disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo dell'HSK. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni dell'HSK, hanno il medesimo significato di queste ultime. 2. Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote doganali coreane della nazione piu' favorita in vigore alla data del 6 maggio 2007. TABELLA DEI DAZI DELLA COREA TABELLA DEI DAZI DELLA COREA

HSK 2007 Designazione delle merci Ali- quota di base Cate- goria ai fini della soppres- sione pro- gressiva dei dazi Misure di salva- guardia

0101101000 Cavalli (ripro- duttori) 0 0

0101109000 Altri 8 5

0101901010 Cavalli da corsa 8 5

0101901090 Altri 8 5

0101909000 Altri 8 10

0102101000 Mucche da latte 89,1 0

0102102000 Bovini da carne 89,1 0

0102109000 Altri 89,1 0

0102901000 Mucche da latte 40 15

0102902000 Bovini da carne 40 15

0102909000 Altri 0 0

0103100000 Riproduttori di razza pura 18 0

0103910000 Di peso inferiore a 50 kg 18 10

0103920000 Di peso pari o superiore a 50 kg 18 10

0104101000 Riproduttori di razza pura 0 0

0104109000 Altri 8 0

0104201000 Capre da latte 8 10

0104209000 Altri 8 0

0105111000 Riproduttori di razza pura 9 0

0105119000 Altri 9 0

0105120000 Tacchini 9 0

0105191010 Riproduttori di razza pura 0 0

0105191090 Altri 18 0

0105199000 Altri 9 0

0105941000 Riproduttori di razza pura 9 0

0105949000 Altri 9 3

0105991010 Riproduttori di razza pura 0 0

0105991090 Altri 18 0

0105992000 Tacchini 9 0

0105999000 Altri 9 0

0106110000 Primati 8 0

0106120000 Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei; lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni) 8 0

0106191000 Cani 8 3

0106192010 Riproduttori di razza pura 0 0

0106192090 Altri 8 0

0106193000 Cervi 8 10

0106194000 Orsi 8 0

0106195010 Riproduttori di razza pura 0 0

0106195090 Altri 8 0

0106196010 Riproduttori di razza pura 0 0

0106196090 Altri 8 0

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